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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice DA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CIMMINO Parte_1 C.F._1
NT
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in proprio ex art.417 bis c.p.c
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.4.2025, ha esposto che: Parte_1
è dipendente del con inquadramento nel profilo professionale Controparte_1 collaboratore scolastico, in servizio presso l'Istituto Scolastico Comprensivo “Giulio Bevilacqua” in
CA SA NO (BS); ha prestato servizio alle dipendenze del nella qualità di Controparte_1 collaboratore scolastico personale ATA, in forza di contratti a tempo determinato per l'affidamento di supplenze temporanee, anche brevi e saltuarie, in particolare nell'anno scolastico 2021/22 presso
Istituto Superiore IIS NI FALCONE Palazzolo sull'Oglio (BS), per un totale di giorni 193; durante l'anno scolastico sopra riportato, non ha percepito il compenso individuale accessorio, indennità prevista dall'articolo 25 del CCNI del 31.8.1999 e corrisposto esclusivamente al personale pagina 1 di 4 ATA di ruolo ovvero al personale ATA precario con contratti a tempo determinato stipulati con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
l'esclusione del compenso al personale che svolge supplenze brevi e saltuarie costituisce violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.99, allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno
1999/70/CEE;
l'importo lordo del compenso individuale accessorio nel periodo di riferimento era di circa €79,40 lordi al mese, corrispondenti a €2,65 al giorno netti.
Il ricorrente ha quindi così concluso: dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio (CIA), prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condannare il al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 somma di euro 512,45 a titolo di compenso individuale accessorio (CIA) per il periodo indicato in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo come per legge, salvo il più o il meno di giustizia;
Si è costituito il per dedurre che il compenso individuale Controparte_1 accessorio - trattamento economico aggiuntivo introdotto dall'art.42 del CCNL del Comparto Scuola del 26.5.1999 nei riguardi del personale scolastico del ruolo ATA - viene corrisposto, a norma del comma 3 dell'art.7 del CCNL del 15.3.2001 “con le modalità stabilite” dall'art.25 del CCNL del
31.8.1999. Ha quindi rilevato come le categorie di personale a tempo determinato del ruolo amministrativo che, a mente delle lettere b) e c) del primo comma dell'art.25 del predetto CCNL, possono avere diritto al pregresso compenso individuale accessorio risultano individuate in base alla distinzione prevista dall'art. 4 L. 124/1999 in materia di supplenze e quindi ha sostenuto, in forza del suddetto richiamo, l'espunzione delle supplenze temporanee dal novero dei dipendenti a termine ammessi dalla contrattazione collettiva di comparto alla percezione del compenso individuale accessorio.
***
Per le ragioni che si espongono il ricorso è meritevole di accoglimento.
pagina 2 di 4 L'art. 82 CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce al comma 1 che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
La disciplina del personale ATA è parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art.7 CCNL
2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione - ordinanza
27.7.2018, n.20015 - ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art.7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. 124/1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
Il ragionamento della Corte di Cassazione è pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, è riferibile a tutti gli assunti, a tempo pagina 3 di 4 indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il personale ATA per il periodo di servizio effettivamente prestato e correttamente quantificato dal ricorrente nella misura di €512,45 in considerazione dei giorni di servizio espletati, tenuto conto che l'importo richiesto non è stato oggetto di specifica contestazione della parte convenuta.
Ne consegue la condanna del a corrispondere alla ricorrente detto Controparte_1 importo, oltre interessi legali, come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, e succ. agg. come da dispositivo, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa e tenendo conto della natura seriale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) dichiara il diritto del ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €512,45 oltre interessi;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €515,00 per compenso professionale ed €21,00 per spese, oltre spese generali al 15%,
i.v.a., c.p.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario
Brescia, 27 novembre 2025
La giudice
DA RA
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice DA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CIMMINO Parte_1 C.F._1
NT
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in proprio ex art.417 bis c.p.c
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.4.2025, ha esposto che: Parte_1
è dipendente del con inquadramento nel profilo professionale Controparte_1 collaboratore scolastico, in servizio presso l'Istituto Scolastico Comprensivo “Giulio Bevilacqua” in
CA SA NO (BS); ha prestato servizio alle dipendenze del nella qualità di Controparte_1 collaboratore scolastico personale ATA, in forza di contratti a tempo determinato per l'affidamento di supplenze temporanee, anche brevi e saltuarie, in particolare nell'anno scolastico 2021/22 presso
Istituto Superiore IIS NI FALCONE Palazzolo sull'Oglio (BS), per un totale di giorni 193; durante l'anno scolastico sopra riportato, non ha percepito il compenso individuale accessorio, indennità prevista dall'articolo 25 del CCNI del 31.8.1999 e corrisposto esclusivamente al personale pagina 1 di 4 ATA di ruolo ovvero al personale ATA precario con contratti a tempo determinato stipulati con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
l'esclusione del compenso al personale che svolge supplenze brevi e saltuarie costituisce violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.99, allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno
1999/70/CEE;
l'importo lordo del compenso individuale accessorio nel periodo di riferimento era di circa €79,40 lordi al mese, corrispondenti a €2,65 al giorno netti.
Il ricorrente ha quindi così concluso: dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio (CIA), prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condannare il al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 somma di euro 512,45 a titolo di compenso individuale accessorio (CIA) per il periodo indicato in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo come per legge, salvo il più o il meno di giustizia;
Si è costituito il per dedurre che il compenso individuale Controparte_1 accessorio - trattamento economico aggiuntivo introdotto dall'art.42 del CCNL del Comparto Scuola del 26.5.1999 nei riguardi del personale scolastico del ruolo ATA - viene corrisposto, a norma del comma 3 dell'art.7 del CCNL del 15.3.2001 “con le modalità stabilite” dall'art.25 del CCNL del
31.8.1999. Ha quindi rilevato come le categorie di personale a tempo determinato del ruolo amministrativo che, a mente delle lettere b) e c) del primo comma dell'art.25 del predetto CCNL, possono avere diritto al pregresso compenso individuale accessorio risultano individuate in base alla distinzione prevista dall'art. 4 L. 124/1999 in materia di supplenze e quindi ha sostenuto, in forza del suddetto richiamo, l'espunzione delle supplenze temporanee dal novero dei dipendenti a termine ammessi dalla contrattazione collettiva di comparto alla percezione del compenso individuale accessorio.
***
Per le ragioni che si espongono il ricorso è meritevole di accoglimento.
pagina 2 di 4 L'art. 82 CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce al comma 1 che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
La disciplina del personale ATA è parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art.7 CCNL
2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione - ordinanza
27.7.2018, n.20015 - ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art.7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. 124/1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
Il ragionamento della Corte di Cassazione è pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, è riferibile a tutti gli assunti, a tempo pagina 3 di 4 indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il personale ATA per il periodo di servizio effettivamente prestato e correttamente quantificato dal ricorrente nella misura di €512,45 in considerazione dei giorni di servizio espletati, tenuto conto che l'importo richiesto non è stato oggetto di specifica contestazione della parte convenuta.
Ne consegue la condanna del a corrispondere alla ricorrente detto Controparte_1 importo, oltre interessi legali, come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, e succ. agg. come da dispositivo, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa e tenendo conto della natura seriale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) dichiara il diritto del ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €512,45 oltre interessi;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €515,00 per compenso professionale ed €21,00 per spese, oltre spese generali al 15%,
i.v.a., c.p.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario
Brescia, 27 novembre 2025
La giudice
DA RA
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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