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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1129/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1129/2022 R.G. promossa da:
P. IVA , con sede legale in Slovenia, Lubiana, Letaliska Cesta 15, Parte_1 P.IVA_1 inistra rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CP_1
Galimberti (C.F. ll'Avv. Chiara Afra Casiraghi (C.F. C.F._1
), dall'Avv. Edoardo Bàrbera (C.F. , dall'Avv. Elia C.F._2 C.F._3
) e dall'Avv. Andrea Tom C.F._4 C.F._5
TTRICE
CONTRO
C.F. , con sede legale in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 ott. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Francesco Emilio Standoli (C.F. ) C.F._6
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare:
1) non concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 223/2022 pronunciato il 4 luglio 2022 dal Tribunale di Rovereto;
Nel merito, in via principale:
2) revocare il predetto decreto ingiuntivo, perché infondato in fatto e in diritto;
3) dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande formulate da Controparte_2
[...] enzionale:
1 4)accertare la risoluzione del contratto stipulato da e Parte_1 Controparte_2 in data 3 settembre 2021 ex art. 1456 c.c
[...] inata riconvenzionale: 5) dichiarare la risoluzione del contratto stipulato da d.o.o. e Parte_1 Controparte_2 in data 3 settembre 2021 ex art. 1453 c.c.
[...]
in via riconvenzionale:
6) condannare a restituire ad i Controparte_2 Parte_1 corrispettivi versati da quest'ultima ai sensi del contratto 3 settembre 2021, pari a € 1.265.000, oltre interessi;
7) condannare ex art. 278 c.p.c. al risarcimento del danno Controparte_2 subito da a c stipulato tra le parti il 3 Parte_1 settembre 2021, condannando al pagamento di una Controparte_2 provvisionale non inferiore a € ua per la liquidazione del danno subito da anche a causa della mancata realizzazione dell'impianto Parte_1 destinato ad implem di pirolisi “REDEMPTION”, in termini - tra l'altro - di maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia e per lo smaltimento di rifiuti;
8) con vittoria di spese, competenze e onorari (oltre a IVA e CPA come per legge); In via istruttoria:
9) respingere la richiesta di prova per testi formulata da con Controparte_2 la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. sui seguenti capit
− sul capitolo di prova n. 1, in quanto ha ad oggetto una circostanza documentale e non controversa;
− sul capitolo di prova n. 2, in quanto generico;
− sul capitolo di prova n. 3, in quanto generico;
− sul capitolo di prova n. 5, in quanto ha ad oggetto una circostanza documentale e non controversa;
− sul capitolo di prova n. 6, in quanto generico;
− sul capitolo di prova n. 9, in quanto ha ad oggetto una circostanza documentale e non controversa;
− sul capitolo di prova n. 13, in quanto ha ad oggetto una circostanza documentale e non controversa;
10) in ogni caso, ammettere alla prova contraria sui capitoli avversari nn. 4, 7, 8, 10, 11, Parte_1
12, 14, con i testi Ing. , residente in [...], 31030 Borso del Testimone_1
Grappa, Treviso, e l'In esidente in frazione Garzano 16/D, 38045, Civezzano- Testimone_2
Trento; 11) rigettare le richieste di integrazione o rinnovazione della C.T.U., di ispezione ex art. 118 c.p.c. e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate da con le Controparte_2 note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024, in quanto irrilevanti;
Per parte convenuta:
Piaccia ll'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) in via principale nel merito: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.223/2022 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 04.07.2022 e per l'effetto confermare lo stesso;
b) in via subordinata nel merito: accertato e dichiarato che la Controparte_2
ha integralmente adempiuto le obbligazioni poste a proprio carico di cui al contratto del 03
[...] mbre 2021, condannare la (P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
2 dell'amministratore Dott. con sede legale in Letaliska Cesta 15, 1000 Ljubljana, CP_4
Slovenia, al pagamento, in rima, della somma di € 805.000.00, oltre interessi moratori ex art.5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza del pagamento (05 gennaio 2022) al saldo effettivo;
c) In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli così come formulati nella memoria 183 c.p.c, VI comma, secondo termine, depositate il 13.05.2023 e con i testi ivi indicati;
d) Sempre in via istruttoria: si insiste per la richiesta di integrazione della CTU affinchè i consulenti forniscano adeguate risposte anche in ordine alla mancata fornitura di documentazione da parte della società attrice/opponente in corso di esecuzione del contratto e, comunque, si insiste per la rinnovazione della stessa CTU avendo omesso i consulenti di rispondere a tutte le osservazioni critiche formulate dai C.T.P. con conseguente nullità dell'elaborato; e) Ancora in via istruttoria: si insiste affinchè il Giudice voglia, in primo luogo, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.210 c.p.c., alla di esibire la documentazione progettuale relativa Parte_1 all'impianto di pirolisi realizzato nel ubiana (Slovenia) - ed esclusivamente nel possesso della stessa - perché possa essere sottoposta al vaglio dei CCTTUU affinché gli stessi confermino (o meno) che l'ingegneria utilizzata per la costruzione di detto impianto sia proprio quella consegnata Cont da così come il know-how sia proprio quello concesso in licenza;
b) in secondo luogo, stante l'in nsabilità della prova, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.118 c.p.c., per il tramite dei CCTTUU, l'ispezione dell'impianto di pirolisi realizzato dalla Parte_1 nella sede di Lubiana (Slovenia) così che possa essere confermato (o meno) che l'ingegneria Cont utilizzata per la costruzione sia proprio quella consegnata da così come il know-how sia proprio quello concesso in licenza. f) In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la ha Controparte_2 integralmente adempiuto le obbligazioni poste a proprio carico di cui al contratto del 03 settembre 2021, condannare la (P. IVA ), in persona dell'amministratore Dott. Parte_1 P.IVA_1 con sede l Cesta 1 ljana, Slovenia, al pagamento, in favore CP_4
della somma di € 230.000,00, oltre interessi moratori ex art.5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza del termine del pagamento (30 novembre 2022) al saldo effettivo;
g) In ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso per ingiunzione depositato in data 01/06/2022, Controparte_2 domandava ingiungersi ad
[...] Parte_1
i € 805.000,00, oltre intere 31/2002 e spese di lite, quale corrispettivo dovuto in forza del contratto di licenza di know-how, avente ad oggetto un processo innovativo di pirolisi denominato “Redemption”, per la realizzazione di un sito produttivo in Lubiana (Slovenia). 1.2. In accoglimento del ricorso, veniva emesso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 223/2022 di data 04/07/2022, ritualmente notificato a mezzo posta ad in Parte_1 data 17-24/10/2022. 1.3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 06/12/2022, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
- in seguito a elaborate trattative, in data 03/09/2021, e Parte_1 CP_2 sottoscrivevano un contratto di licenza di know-how, che Controparte_2
della seconda su un processo innovativo di pirolisi,
3 denominato “Redemption”, applicate nella realizzazione di un impianto pilota, limitatamente al settore “carpet”;
- si impegnava a trasferire le conoscenze del Controparte_2 processo e la “ingegneria di base” per la sua realizzazione, nonché a rendere i servizi di supporto per la realizzazione di un impianto con la detta tecnologia in Lubiana;
- intendeva così utilizzare gli scarti della produzione del nylon per la Parte_1
a, mediante la costruzione di un impianto funzionante con il processo
“Redemption”;
- il corrispettivo pattuito dalle parti era di € 2.600.000,00, di cui € 1.265.000,00 già pagati da mentre € 805.000,00 avrebbero dovuto essere pagati alla data di Parte_1
o “Sottosistemi e procedure di base”, dettagliato nell'allegato A del contratto, € 230.000,00 alla fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di Lubiana, € 300.000,00 entro il 31/01/2026, in funzione della performance dell'impianto;
- in concreto, era obbligata a fornire una serie Controparte_2 di documen ria di base per la realizzazione dell'impianto;
- in particolare, erano previste le seguenti scadenze a carico di Controparte_2 art.
4.2. del contratto):
[...]
• entro il 30/09/2021, doveva essere consegnato il modulo “Piano documenti, P&D – P&ID generale, lay-out con elenco componenti”;
• entro il 31/10/2021 doveva essere consegnato il modulo “P&D - P&ID sistemi, modello pirolizzatore, indicazioni dettagliate pirolizzatore e data sheet”;
• entro il 30/11/2021 doveva essere consegnato il modulo “Sottosistemi e procedure di base”;
- nonostante i regolari pagamenti da parte di Controparte_6 forniva documentazio
[...] non descriveva il processo “Redemption”, né Parte_1 includeva l'ingegneria di base per la realizzazione di un impianto che implementasse il processo di pirolisi denominato “Redemption”;
- attesa l'inadeguatezza della documentazione, il contratto tra le parti doveva ritenersi risolto di diritto ex art. 1456 c.c., in virtù dell'art. 5.2., che prevedeva una clausola risolutiva espressa in caso di un ritardo ingiustificato superiore a novanta giorni, risoluzione invocata stragiudizialmente da con lettera di data 06/06/2022; Parte_1
- anche a ritenersi, il co i diritto, sussistevano comunque tutti i presupposti per la pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.;
- alla pronuncia di risoluzione del contratto, dovevano quindi conseguire il rigetto della domanda monitoria, la condanna di a Controparte_2 restituire a l'im a Parte_1 condanna al risarcimento del danno, quantificabile in € 1.614.288 annui. In virtù di tali ragioni, concludeva domandando, in via pregiudiziale, Parte_1 non concedersi l'esecuzione iunzione, nel merito, revocarsi l'ingiunzione opposta, dichiararsi la risoluzione del contratto, condannarsi la convenuta a restituire l'importo di € 1.265.000,00, oltre interessi, nonché condannarsi la convenuta a risarcire il danno, con vittoria delle spese di lite. 1.4. Con comparsa di risposta depositata in data 23/02/2023, si costituiva
[...] opponendo quanto segue: Controparte_2
- ura generale alle liti conferita ai difensori della parte attrice, eccezione peraltro rinunciata in prima udienza;
4 - contestava l'allegata inadeguatezza della documentazione trasmessa da
[...] ad sostenendo Controparte_2 Parte_1 vist
- deduceva, pertanto, la società convenuta, di aver esattamente adempiuto al contratto;
- contestava, in ogni caso, che le parti avessero previsto una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento;
- deduceva la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione;
- in via riconvenzionale, atteso il completo e corretto adempimento del contratto, affermava il proprio diritto a ricevere il saldo del corrispettivo previsto in contratto e cioè il residuo importo di € 230.000,00. In virtù di tali ragioni, concludeva Controparte_2 domandando, in via pregiudi iunzione e dichiararsi la nullità della procura alle liti (domanda successivamente rinunciata), nel merito, rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, o, in subordine, condannarsi la società attrice al pagamento della somma ingiunta, infine, in via riconvenzionale, condannarsi la società convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di € 230.000,00, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, con vittoria delle spese di lite. 1.5. Alla prima udienza del processo, parte convenuta rinunciava l'eccezione di nullità della procura alle liti di parte attrice e domandava la concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, domanda cui si opponeva parte attrice. Entrambe le parti domandavano la fissazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. 1.6. In esito alla prima udienza, questo giudice non concedeva la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione e assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., che le parti provvedevano a depositare. 1.7. Il giudice disponeva C.T.U., nominando un collegio peritale, per accertare, dal punto di vista tecnico, l'adeguatezza della documentazione trasmessa da Controparte_2 ad rispetto alle obbligazi
[...] Parte_1 istruttorio sul quale le parti concordavano;
rigettava le restanti istanze istruttorie. 1.8. Depositata la relazione peritale da parte dei C.T.U., all'esito del contraddittorio tecnico e dopo alcune proroghe del termine di deposito in ragione della complessità dell'accertamento, parte convenuta veniva autorizzata alla produzione di documentazione formata successivamente allo spirare dei termini per le memorie istruttorie, dalla quale emergeva la realizzazione di un impianto di recupero degli scarti mediante il processo di pirolisi (memoria depositata il 19/09/2024 e allegati).
1.9. Infine, veniva fissato il termine del 18/12/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Le parti depositavano le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, riportate in epigrafe, e venivano assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali.
2. Così sinteticamente riassunti lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
3. Non sono contestati e risultano provati documentalmente il contratto concluso dalle parti (doc. 13 parte attrice e doc. 2 parte attrice, contenente anche l'allegato A), i pagamenti effettuati da a per la somma Parte_1 Controparte_2 co 0 mpestivo della documentazione contenente il know-how da parte della società convenuta alla società attrice.
4. Inoltre, è altrettanto incontestato che, in forza degli artt.
6.6. e 6.7. del contratto, ad esso è
5 applicabile la legge italiana e questo Tribunale è esclusivamente competente per la controversia.
5. Ciò che è principalmente controverso tra le parti è l'adeguatezza della documentazione fornita da ad al fine Controparte_2 Parte_1 dell'adempimento del contratto e, in particolare, se tale documentazione descriva compiutamente il processo “Redemption”, e se includa l'ingegneria di base per la realizzazione di un impianto che implementi tale processo di pirolisi, che Controparte_7 in Slovenia, a Lubiana.
6. Si tratta di questione tecnica di elevata complessità e difficoltà che è stata rimessa alla valutazione di un collegio peritale, mediante un incarico di consulenza tecnica d'ufficio. La relazione dei C.T.U., logicamente e congruamente motivata, all'esito dell'esame della corposa documentazione e del contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti, ha così concluso: “I consulenti tecnici d'ufficio, esaminati gli atti e documenti versati nel fascicolo processuale chiesti chiarimenti alle parti, nel contraddittorio con i consulenti delle parti, hanno accertato che la documentazione tecnica fornita dalla parte convenuta alla parte attrice in esecuzione del contratto per cui è causa non contiene tutte le informazioni rilevanti a descrivere il processo denominato "Redemption" e l'ingegneria di base per la progettazione di dettaglio di un impianto di lavorazione di scarti industriali di nylon per la produzione di olio combustibile e gas, anche ai fini di un possibile recupero energetico, attraverso un processo di pirolisi, denominato "Redemption", come descritto nel contratto per cui è causa” (Cfr. p. 17 relazione). Si rinvia integralmente alla relazione e agli allegati, alla quale questo giudice aderisce integralmente, per la descrizione delle ragioni tecniche di tali conclusioni e per le confutazioni delle osservazioni critiche delle parti, dando atto dell'esauriente motivazione contenuta.
7. Alla luce degli esiti della C.T.U., non può che concludersi circa l'inadempimento (o, per meglio dire, l'inesatto adempimento) di alle Controparte_2 obbligazioni da essa assunte con il contratto. Si tratta evidentemente di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché l'omissione delle informazioni rilevanti del processo
“Redemption” e dell'ingegneria di base per la progettazione dell'impianto di lavorazione degli scarti per il recupero energetico rende impossibile la finalizzazione della documentazione ricevuta alla realizzazione dell'impianto volto al recupero energetico. 8. Logica conseguenza di tale accertamento è la pronuncia di risoluzione del contratto per l'inadempimento di Controparte_2
8.1. Sul punto merita evidenziare che si tratta di pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza e non pronuncia dichiarativa della risoluzione di diritto, pur domandata da parte attrice.
8.2. Infatti, non può ritenersi che si sia verificata la risoluzione di diritto. È pur vero che, all'art. 5 del contratto, era prevista una clausola risolutiva espressa, ma essa appare da riconnettere non già al fenomeno dell'inesatto adempimento, ma al solo omesso adempimento entro i novanta giorni dalla scadenza, fattispecie che non si è verificata. Le parti non hanno infatti controvertito in ordine alla tardività della fornitura della documentazione, ma sulla sua inadeguatezza. La domanda di risoluzione di diritto del contratto proposta da parte attrice va quindi disattesa.
9. Per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto, deriva, da un lato, che va rigettata la domanda proposta da parte convenuta con il ricorso monitorio, con conseguente revoca dell'ingiunzione, e che va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, non essendovi più titolo contrattuale per esigere il pagamento da parte di Parte_1
6 D'altro lato, a condannata a restituire tutti Controparte_2 gli importi ricevu ontratto, e cioè la somma di € Parte_1
1.265.000,00, oltre int dalla data dei singoli pagamenti al saldo. 10. Parte attrice ha altresì domandato la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno. 10.1. Come noto, a norma dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno che, a norma dell'art. 1223 c.c., deve comprendere il danno emergente e il lucro cessante, che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, nel limite della prevedibilità (art. 1225 c.c.). 10.2. L'onere della prova del danno spetta a chi agisce per il risarcimento e ne è possibile la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Peraltro, “la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, nel liquidare equitativamente il danno subito dal proprietario di un appartamento per effetto dei lavori di ammodernamento della strada statale ad esso prospiciente, parametrandolo al valore locativo di un diverso appartamento avente caratteristiche simili, aveva negato ogni rilievo alla circostanza che l'attore avesse realmente utilizzato un altro immobile di sua proprietà ovvero messo a sua disposizione da parenti, sussistendo prova che egli aveva subito l'allontanamento dall'originaria abitazione resa inagibile e il trasferimento in altro alloggio)” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 17677 del 29/07/2009, Rv. 609484 - 01). 10.3. Tali essendo i parametri normativi in base ai quali effettuare la valutazione della domanda risarcitoria attorea, deve ritenersi che parte attrice non abbia offerto elementi sufficienti a dedurre l'esistenza della prova di un danno. 10.4. La prova del danno avrebbe infatti richiesto quantomeno la prova del quantitativo medio annuo degli scarti di produzione, del costo medio dello smaltimento di tali scarti, del fabbisogno di energia degli impianti per le lavorazioni, del costo medio per il rifornimento dell'energia. Solo attraverso la prova di tali elementi, avrebbe potuto stimarsi, ancorché attraverso una previsione statistica, la profittabilità dell'investimento, calcolando i risparmi nello smaltimento e nell'acquisto di gas per la produzione di energia e così la profittabilità o meno dell'investimento. Tale prova non è stata offerta in modo compiuto (sono stati documentati esemplificativamente soltanto taluni costi di smaltimento) e le numerose schede prodotte a dimostrazione del danno sono meri calcoli autoprodotti dalla società attrice. 10.5. In assenza della prova dei suddetti elementi, neppure una C.T.U. potrebbe condurre alla determinazione del danno (inteso come differenza tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale e vantaggio che il contratto consentiva di ritrarre), poiché essa dovrebbe compiere o assunzioni meramente ipotetiche o acquisire elementi probatori, surrogandosi inammissibilmente all'inerzia probatoria della parte. 10.6. Per tali ragioni, il danno deve ritenersi non provato e va rigettata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
7 11. Le spese seguono la soccombenza, la cui assoluta prevalenza è in capo a parte convenuta. Le spese di lite si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con valore della causa pari al valore del contratto risolto (ex artt. 5 D.M. 55/2014 e 12 c.p.c.). Vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta anche le spese di C.T.U.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_2 nei sensi di cui in
[...]
DICHIARA risolto il contratto concluso da Parte_1 Controparte_2 in data 03/09/2021 per il grave inadempimento di
[...] Controparte_2
[...]
DICHIARA che ulla deve a Parte_1 Controparte_2 in forza del su
REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 223/2022 di data 04/07/2022 (RG N. 535/2022).
CONDANNA restituire ad Controparte_2 Parte_1 la somma di data dei singol da computarsi a norma dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data della notificazione dell'atto di citazione.
RIGETTA tutte le altre domande proposte dalle parti.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore di che liquida in € 49.336,00 per compenso, oltre 15% del compenso Parte_1 per spese ,00 per esborsi, CPA e IVA come per legge.
PONE DEFINITIVAMENTE a integrale carico di e Controparte_2 spese di C.T.U. già liquidate, condannando a Controparte_2 CP_2 pagare a uanto da questa corrisposto ai C.T.U. a tale titolo. Parte_1
Rovereto, 07/04/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1129/2022 R.G. promossa da:
P. IVA , con sede legale in Slovenia, Lubiana, Letaliska Cesta 15, Parte_1 P.IVA_1 inistra rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CP_1
Galimberti (C.F. ll'Avv. Chiara Afra Casiraghi (C.F. C.F._1
), dall'Avv. Edoardo Bàrbera (C.F. , dall'Avv. Elia C.F._2 C.F._3
) e dall'Avv. Andrea Tom C.F._4 C.F._5
TTRICE
CONTRO
C.F. , con sede legale in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 ott. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Francesco Emilio Standoli (C.F. ) C.F._6
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare:
1) non concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 223/2022 pronunciato il 4 luglio 2022 dal Tribunale di Rovereto;
Nel merito, in via principale:
2) revocare il predetto decreto ingiuntivo, perché infondato in fatto e in diritto;
3) dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande formulate da Controparte_2
[...] enzionale:
1 4)accertare la risoluzione del contratto stipulato da e Parte_1 Controparte_2 in data 3 settembre 2021 ex art. 1456 c.c
[...] inata riconvenzionale: 5) dichiarare la risoluzione del contratto stipulato da d.o.o. e Parte_1 Controparte_2 in data 3 settembre 2021 ex art. 1453 c.c.
[...]
in via riconvenzionale:
6) condannare a restituire ad i Controparte_2 Parte_1 corrispettivi versati da quest'ultima ai sensi del contratto 3 settembre 2021, pari a € 1.265.000, oltre interessi;
7) condannare ex art. 278 c.p.c. al risarcimento del danno Controparte_2 subito da a c stipulato tra le parti il 3 Parte_1 settembre 2021, condannando al pagamento di una Controparte_2 provvisionale non inferiore a € ua per la liquidazione del danno subito da anche a causa della mancata realizzazione dell'impianto Parte_1 destinato ad implem di pirolisi “REDEMPTION”, in termini - tra l'altro - di maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia e per lo smaltimento di rifiuti;
8) con vittoria di spese, competenze e onorari (oltre a IVA e CPA come per legge); In via istruttoria:
9) respingere la richiesta di prova per testi formulata da con Controparte_2 la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. sui seguenti capit
− sul capitolo di prova n. 1, in quanto ha ad oggetto una circostanza documentale e non controversa;
− sul capitolo di prova n. 2, in quanto generico;
− sul capitolo di prova n. 3, in quanto generico;
− sul capitolo di prova n. 5, in quanto ha ad oggetto una circostanza documentale e non controversa;
− sul capitolo di prova n. 6, in quanto generico;
− sul capitolo di prova n. 9, in quanto ha ad oggetto una circostanza documentale e non controversa;
− sul capitolo di prova n. 13, in quanto ha ad oggetto una circostanza documentale e non controversa;
10) in ogni caso, ammettere alla prova contraria sui capitoli avversari nn. 4, 7, 8, 10, 11, Parte_1
12, 14, con i testi Ing. , residente in [...], 31030 Borso del Testimone_1
Grappa, Treviso, e l'In esidente in frazione Garzano 16/D, 38045, Civezzano- Testimone_2
Trento; 11) rigettare le richieste di integrazione o rinnovazione della C.T.U., di ispezione ex art. 118 c.p.c. e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate da con le Controparte_2 note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024, in quanto irrilevanti;
Per parte convenuta:
Piaccia ll'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) in via principale nel merito: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.223/2022 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 04.07.2022 e per l'effetto confermare lo stesso;
b) in via subordinata nel merito: accertato e dichiarato che la Controparte_2
ha integralmente adempiuto le obbligazioni poste a proprio carico di cui al contratto del 03
[...] mbre 2021, condannare la (P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
2 dell'amministratore Dott. con sede legale in Letaliska Cesta 15, 1000 Ljubljana, CP_4
Slovenia, al pagamento, in rima, della somma di € 805.000.00, oltre interessi moratori ex art.5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza del pagamento (05 gennaio 2022) al saldo effettivo;
c) In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli così come formulati nella memoria 183 c.p.c, VI comma, secondo termine, depositate il 13.05.2023 e con i testi ivi indicati;
d) Sempre in via istruttoria: si insiste per la richiesta di integrazione della CTU affinchè i consulenti forniscano adeguate risposte anche in ordine alla mancata fornitura di documentazione da parte della società attrice/opponente in corso di esecuzione del contratto e, comunque, si insiste per la rinnovazione della stessa CTU avendo omesso i consulenti di rispondere a tutte le osservazioni critiche formulate dai C.T.P. con conseguente nullità dell'elaborato; e) Ancora in via istruttoria: si insiste affinchè il Giudice voglia, in primo luogo, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.210 c.p.c., alla di esibire la documentazione progettuale relativa Parte_1 all'impianto di pirolisi realizzato nel ubiana (Slovenia) - ed esclusivamente nel possesso della stessa - perché possa essere sottoposta al vaglio dei CCTTUU affinché gli stessi confermino (o meno) che l'ingegneria utilizzata per la costruzione di detto impianto sia proprio quella consegnata Cont da così come il know-how sia proprio quello concesso in licenza;
b) in secondo luogo, stante l'in nsabilità della prova, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.118 c.p.c., per il tramite dei CCTTUU, l'ispezione dell'impianto di pirolisi realizzato dalla Parte_1 nella sede di Lubiana (Slovenia) così che possa essere confermato (o meno) che l'ingegneria Cont utilizzata per la costruzione sia proprio quella consegnata da così come il know-how sia proprio quello concesso in licenza. f) In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la ha Controparte_2 integralmente adempiuto le obbligazioni poste a proprio carico di cui al contratto del 03 settembre 2021, condannare la (P. IVA ), in persona dell'amministratore Dott. Parte_1 P.IVA_1 con sede l Cesta 1 ljana, Slovenia, al pagamento, in favore CP_4
della somma di € 230.000,00, oltre interessi moratori ex art.5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza del termine del pagamento (30 novembre 2022) al saldo effettivo;
g) In ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso per ingiunzione depositato in data 01/06/2022, Controparte_2 domandava ingiungersi ad
[...] Parte_1
i € 805.000,00, oltre intere 31/2002 e spese di lite, quale corrispettivo dovuto in forza del contratto di licenza di know-how, avente ad oggetto un processo innovativo di pirolisi denominato “Redemption”, per la realizzazione di un sito produttivo in Lubiana (Slovenia). 1.2. In accoglimento del ricorso, veniva emesso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 223/2022 di data 04/07/2022, ritualmente notificato a mezzo posta ad in Parte_1 data 17-24/10/2022. 1.3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 06/12/2022, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
- in seguito a elaborate trattative, in data 03/09/2021, e Parte_1 CP_2 sottoscrivevano un contratto di licenza di know-how, che Controparte_2
della seconda su un processo innovativo di pirolisi,
3 denominato “Redemption”, applicate nella realizzazione di un impianto pilota, limitatamente al settore “carpet”;
- si impegnava a trasferire le conoscenze del Controparte_2 processo e la “ingegneria di base” per la sua realizzazione, nonché a rendere i servizi di supporto per la realizzazione di un impianto con la detta tecnologia in Lubiana;
- intendeva così utilizzare gli scarti della produzione del nylon per la Parte_1
a, mediante la costruzione di un impianto funzionante con il processo
“Redemption”;
- il corrispettivo pattuito dalle parti era di € 2.600.000,00, di cui € 1.265.000,00 già pagati da mentre € 805.000,00 avrebbero dovuto essere pagati alla data di Parte_1
o “Sottosistemi e procedure di base”, dettagliato nell'allegato A del contratto, € 230.000,00 alla fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di Lubiana, € 300.000,00 entro il 31/01/2026, in funzione della performance dell'impianto;
- in concreto, era obbligata a fornire una serie Controparte_2 di documen ria di base per la realizzazione dell'impianto;
- in particolare, erano previste le seguenti scadenze a carico di Controparte_2 art.
4.2. del contratto):
[...]
• entro il 30/09/2021, doveva essere consegnato il modulo “Piano documenti, P&D – P&ID generale, lay-out con elenco componenti”;
• entro il 31/10/2021 doveva essere consegnato il modulo “P&D - P&ID sistemi, modello pirolizzatore, indicazioni dettagliate pirolizzatore e data sheet”;
• entro il 30/11/2021 doveva essere consegnato il modulo “Sottosistemi e procedure di base”;
- nonostante i regolari pagamenti da parte di Controparte_6 forniva documentazio
[...] non descriveva il processo “Redemption”, né Parte_1 includeva l'ingegneria di base per la realizzazione di un impianto che implementasse il processo di pirolisi denominato “Redemption”;
- attesa l'inadeguatezza della documentazione, il contratto tra le parti doveva ritenersi risolto di diritto ex art. 1456 c.c., in virtù dell'art. 5.2., che prevedeva una clausola risolutiva espressa in caso di un ritardo ingiustificato superiore a novanta giorni, risoluzione invocata stragiudizialmente da con lettera di data 06/06/2022; Parte_1
- anche a ritenersi, il co i diritto, sussistevano comunque tutti i presupposti per la pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.;
- alla pronuncia di risoluzione del contratto, dovevano quindi conseguire il rigetto della domanda monitoria, la condanna di a Controparte_2 restituire a l'im a Parte_1 condanna al risarcimento del danno, quantificabile in € 1.614.288 annui. In virtù di tali ragioni, concludeva domandando, in via pregiudiziale, Parte_1 non concedersi l'esecuzione iunzione, nel merito, revocarsi l'ingiunzione opposta, dichiararsi la risoluzione del contratto, condannarsi la convenuta a restituire l'importo di € 1.265.000,00, oltre interessi, nonché condannarsi la convenuta a risarcire il danno, con vittoria delle spese di lite. 1.4. Con comparsa di risposta depositata in data 23/02/2023, si costituiva
[...] opponendo quanto segue: Controparte_2
- ura generale alle liti conferita ai difensori della parte attrice, eccezione peraltro rinunciata in prima udienza;
4 - contestava l'allegata inadeguatezza della documentazione trasmessa da
[...] ad sostenendo Controparte_2 Parte_1 vist
- deduceva, pertanto, la società convenuta, di aver esattamente adempiuto al contratto;
- contestava, in ogni caso, che le parti avessero previsto una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento;
- deduceva la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione;
- in via riconvenzionale, atteso il completo e corretto adempimento del contratto, affermava il proprio diritto a ricevere il saldo del corrispettivo previsto in contratto e cioè il residuo importo di € 230.000,00. In virtù di tali ragioni, concludeva Controparte_2 domandando, in via pregiudi iunzione e dichiararsi la nullità della procura alle liti (domanda successivamente rinunciata), nel merito, rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, o, in subordine, condannarsi la società attrice al pagamento della somma ingiunta, infine, in via riconvenzionale, condannarsi la società convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di € 230.000,00, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, con vittoria delle spese di lite. 1.5. Alla prima udienza del processo, parte convenuta rinunciava l'eccezione di nullità della procura alle liti di parte attrice e domandava la concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, domanda cui si opponeva parte attrice. Entrambe le parti domandavano la fissazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. 1.6. In esito alla prima udienza, questo giudice non concedeva la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione e assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., che le parti provvedevano a depositare. 1.7. Il giudice disponeva C.T.U., nominando un collegio peritale, per accertare, dal punto di vista tecnico, l'adeguatezza della documentazione trasmessa da Controparte_2 ad rispetto alle obbligazi
[...] Parte_1 istruttorio sul quale le parti concordavano;
rigettava le restanti istanze istruttorie. 1.8. Depositata la relazione peritale da parte dei C.T.U., all'esito del contraddittorio tecnico e dopo alcune proroghe del termine di deposito in ragione della complessità dell'accertamento, parte convenuta veniva autorizzata alla produzione di documentazione formata successivamente allo spirare dei termini per le memorie istruttorie, dalla quale emergeva la realizzazione di un impianto di recupero degli scarti mediante il processo di pirolisi (memoria depositata il 19/09/2024 e allegati).
1.9. Infine, veniva fissato il termine del 18/12/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Le parti depositavano le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, riportate in epigrafe, e venivano assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali.
2. Così sinteticamente riassunti lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
3. Non sono contestati e risultano provati documentalmente il contratto concluso dalle parti (doc. 13 parte attrice e doc. 2 parte attrice, contenente anche l'allegato A), i pagamenti effettuati da a per la somma Parte_1 Controparte_2 co 0 mpestivo della documentazione contenente il know-how da parte della società convenuta alla società attrice.
4. Inoltre, è altrettanto incontestato che, in forza degli artt.
6.6. e 6.7. del contratto, ad esso è
5 applicabile la legge italiana e questo Tribunale è esclusivamente competente per la controversia.
5. Ciò che è principalmente controverso tra le parti è l'adeguatezza della documentazione fornita da ad al fine Controparte_2 Parte_1 dell'adempimento del contratto e, in particolare, se tale documentazione descriva compiutamente il processo “Redemption”, e se includa l'ingegneria di base per la realizzazione di un impianto che implementi tale processo di pirolisi, che Controparte_7 in Slovenia, a Lubiana.
6. Si tratta di questione tecnica di elevata complessità e difficoltà che è stata rimessa alla valutazione di un collegio peritale, mediante un incarico di consulenza tecnica d'ufficio. La relazione dei C.T.U., logicamente e congruamente motivata, all'esito dell'esame della corposa documentazione e del contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti, ha così concluso: “I consulenti tecnici d'ufficio, esaminati gli atti e documenti versati nel fascicolo processuale chiesti chiarimenti alle parti, nel contraddittorio con i consulenti delle parti, hanno accertato che la documentazione tecnica fornita dalla parte convenuta alla parte attrice in esecuzione del contratto per cui è causa non contiene tutte le informazioni rilevanti a descrivere il processo denominato "Redemption" e l'ingegneria di base per la progettazione di dettaglio di un impianto di lavorazione di scarti industriali di nylon per la produzione di olio combustibile e gas, anche ai fini di un possibile recupero energetico, attraverso un processo di pirolisi, denominato "Redemption", come descritto nel contratto per cui è causa” (Cfr. p. 17 relazione). Si rinvia integralmente alla relazione e agli allegati, alla quale questo giudice aderisce integralmente, per la descrizione delle ragioni tecniche di tali conclusioni e per le confutazioni delle osservazioni critiche delle parti, dando atto dell'esauriente motivazione contenuta.
7. Alla luce degli esiti della C.T.U., non può che concludersi circa l'inadempimento (o, per meglio dire, l'inesatto adempimento) di alle Controparte_2 obbligazioni da essa assunte con il contratto. Si tratta evidentemente di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché l'omissione delle informazioni rilevanti del processo
“Redemption” e dell'ingegneria di base per la progettazione dell'impianto di lavorazione degli scarti per il recupero energetico rende impossibile la finalizzazione della documentazione ricevuta alla realizzazione dell'impianto volto al recupero energetico. 8. Logica conseguenza di tale accertamento è la pronuncia di risoluzione del contratto per l'inadempimento di Controparte_2
8.1. Sul punto merita evidenziare che si tratta di pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza e non pronuncia dichiarativa della risoluzione di diritto, pur domandata da parte attrice.
8.2. Infatti, non può ritenersi che si sia verificata la risoluzione di diritto. È pur vero che, all'art. 5 del contratto, era prevista una clausola risolutiva espressa, ma essa appare da riconnettere non già al fenomeno dell'inesatto adempimento, ma al solo omesso adempimento entro i novanta giorni dalla scadenza, fattispecie che non si è verificata. Le parti non hanno infatti controvertito in ordine alla tardività della fornitura della documentazione, ma sulla sua inadeguatezza. La domanda di risoluzione di diritto del contratto proposta da parte attrice va quindi disattesa.
9. Per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto, deriva, da un lato, che va rigettata la domanda proposta da parte convenuta con il ricorso monitorio, con conseguente revoca dell'ingiunzione, e che va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, non essendovi più titolo contrattuale per esigere il pagamento da parte di Parte_1
6 D'altro lato, a condannata a restituire tutti Controparte_2 gli importi ricevu ontratto, e cioè la somma di € Parte_1
1.265.000,00, oltre int dalla data dei singoli pagamenti al saldo. 10. Parte attrice ha altresì domandato la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno. 10.1. Come noto, a norma dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno che, a norma dell'art. 1223 c.c., deve comprendere il danno emergente e il lucro cessante, che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, nel limite della prevedibilità (art. 1225 c.c.). 10.2. L'onere della prova del danno spetta a chi agisce per il risarcimento e ne è possibile la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Peraltro, “la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, nel liquidare equitativamente il danno subito dal proprietario di un appartamento per effetto dei lavori di ammodernamento della strada statale ad esso prospiciente, parametrandolo al valore locativo di un diverso appartamento avente caratteristiche simili, aveva negato ogni rilievo alla circostanza che l'attore avesse realmente utilizzato un altro immobile di sua proprietà ovvero messo a sua disposizione da parenti, sussistendo prova che egli aveva subito l'allontanamento dall'originaria abitazione resa inagibile e il trasferimento in altro alloggio)” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 17677 del 29/07/2009, Rv. 609484 - 01). 10.3. Tali essendo i parametri normativi in base ai quali effettuare la valutazione della domanda risarcitoria attorea, deve ritenersi che parte attrice non abbia offerto elementi sufficienti a dedurre l'esistenza della prova di un danno. 10.4. La prova del danno avrebbe infatti richiesto quantomeno la prova del quantitativo medio annuo degli scarti di produzione, del costo medio dello smaltimento di tali scarti, del fabbisogno di energia degli impianti per le lavorazioni, del costo medio per il rifornimento dell'energia. Solo attraverso la prova di tali elementi, avrebbe potuto stimarsi, ancorché attraverso una previsione statistica, la profittabilità dell'investimento, calcolando i risparmi nello smaltimento e nell'acquisto di gas per la produzione di energia e così la profittabilità o meno dell'investimento. Tale prova non è stata offerta in modo compiuto (sono stati documentati esemplificativamente soltanto taluni costi di smaltimento) e le numerose schede prodotte a dimostrazione del danno sono meri calcoli autoprodotti dalla società attrice. 10.5. In assenza della prova dei suddetti elementi, neppure una C.T.U. potrebbe condurre alla determinazione del danno (inteso come differenza tra la situazione scaturita dal fallimento della vicenda contrattuale e vantaggio che il contratto consentiva di ritrarre), poiché essa dovrebbe compiere o assunzioni meramente ipotetiche o acquisire elementi probatori, surrogandosi inammissibilmente all'inerzia probatoria della parte. 10.6. Per tali ragioni, il danno deve ritenersi non provato e va rigettata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
7 11. Le spese seguono la soccombenza, la cui assoluta prevalenza è in capo a parte convenuta. Le spese di lite si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con valore della causa pari al valore del contratto risolto (ex artt. 5 D.M. 55/2014 e 12 c.p.c.). Vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta anche le spese di C.T.U.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_2 nei sensi di cui in
[...]
DICHIARA risolto il contratto concluso da Parte_1 Controparte_2 in data 03/09/2021 per il grave inadempimento di
[...] Controparte_2
[...]
DICHIARA che ulla deve a Parte_1 Controparte_2 in forza del su
REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 223/2022 di data 04/07/2022 (RG N. 535/2022).
CONDANNA restituire ad Controparte_2 Parte_1 la somma di data dei singol da computarsi a norma dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data della notificazione dell'atto di citazione.
RIGETTA tutte le altre domande proposte dalle parti.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore di che liquida in € 49.336,00 per compenso, oltre 15% del compenso Parte_1 per spese ,00 per esborsi, CPA e IVA come per legge.
PONE DEFINITIVAMENTE a integrale carico di e Controparte_2 spese di C.T.U. già liquidate, condannando a Controparte_2 CP_2 pagare a uanto da questa corrisposto ai C.T.U. a tale titolo. Parte_1
Rovereto, 07/04/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
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