Art. 1.
Limitatamente alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza indetta nell'anno 1955, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, puo' conferire l'abilitazione anche ai candidati che, dalle Commissioni giudicatrici, siano dichiarati idonei oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell' art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188 .
Ove necessario, ai fini dell'attuazione del presente articolo sara' fatto luogo alla riconvocazione delle Commissioni che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conclusi i propri lavori.
Limitatamente alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza indetta nell'anno 1955, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, puo' conferire l'abilitazione anche ai candidati che, dalle Commissioni giudicatrici, siano dichiarati idonei oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell' art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188 .
Ove necessario, ai fini dell'attuazione del presente articolo sara' fatto luogo alla riconvocazione delle Commissioni che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conclusi i propri lavori.