Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1142/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra de Vita Galeone,
e
, C.F. , nata in [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Guendalina Vigone;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 29.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 3.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 20.2.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito
1
- con sentenza n. 304/2024, pubblicata il 27.9.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la volontà di divorziare alle condizioni concordate come ivi precisate, anche concernenti la figlia maggiorenne della coppia
, nata il [...]; Per_1
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 11.5.2002, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
304/2024 del 27.9.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
2 PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 11.5.2002;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) La figlia , maggiorenne, ma non economicamente autonoma, mantiene la sua Per_1
residenza in Genova presso l'abitazione della madre.
2) La casa familiare sita a Genova, via Giuseppe Casaregis n. 32/12 di proprietà della NO rimane alla stessa con quanto la arreda fatta eccezione per i beni di cui all'allegato CP_1
elenco che il Signor ha già proceduto a ritirare. Pt_1
3) Il Signor verserà alla NO a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1
della figlia la somma di € 1.000,00 (mille/00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso di separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese dell'udienza di separazione del 16 luglio 2024 (prima rivalutazione l'anno successivo l'udienza di separazione).
4) Il padre terrà a proprio carico il 100 % delle spese extra assegno relative alla figlia secondo quanto stabilito dal Verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova e quindi:
1. SPESE SANITARIE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
3 ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
viii. spese sanitarie urgenti b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SPESE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
4 v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica
5 iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Ai fini fiscali la figlia è a carico dei genitori al 50%, l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, NO , mentre le detrazioni fiscali relative agli esborsi per la Controparte_1
figlia saranno a favore del genitore che le ha sostenute.
5) Il Signor si obbliga a versare alla NO , previa Parte_1 Controparte_1
dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, Controparte_1
l'importo di Euro 350.000,00.= (trecentocinquantamila/00) da versarsi con le seguenti modalità:
a - € 100.000,00.= entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
b - € 100.000,00.= entro un anno e dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
c - € 150.000,00.= entro due anni e dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Inoltre, sempre quale una tantum divorzile, il Signor si obbliga all'estinzione del Pt_1
mutuo acceso dalla NO per l'acquisto della casa di Genova, Via Giuseppe CP_1
Casaregis n. 32/12 presso NC NT LO (Mutuo N. ) l'estinzione P.IVA_1
avverrà entro e non oltre tre anni e dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, nel periodo tra l'udienza divorzile e l'estinzione del mutuo il signor provvederà al Pt_1
pagamento delle rate mensili di mutuo da versare entro il 30 di ogni mese.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della NO , ed è stata effettuata a Controparte_1
tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della NO avente causa o comunque CP_1
connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
6 6) Le parti dichiarano che con il puntuale adempimento a quanto sopra nulla avranno reciprocamente a pretendere avendo tra loro definito ogni rapporto economico, patrimoniale e reddituale”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 90, parte II, serie A, anno 2002), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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