Articolo 2 della Legge 4 gennaio 1994, n. 11
Articolo 1Articolo 3
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25 gennaio 1994
Art. 2. 1. All' articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , la parola: "sentite" e' sostituita dalla seguente: "sentiti"; e dopo le parole: "associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale" sono inserite le seguenti: "e l'Automobile Club d'Italia".
2. All'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club".
3. All'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente".
4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attivita' dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle societa' e delle imprese che esercitano l'attivita' di cui all'articolo 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
Note all'art. 2:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Automobile Club d'Italia definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. L'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club".
- Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 264/1991 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Le tariffe minime e massime per l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:
a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente;
d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente".
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 264/1991 e' il seguente:
"Art. 1 (Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato".
Entrata in vigore il 25 gennaio 1994
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