Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice, richiamato il verbale depositato in pari data, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.° 1697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
società unipersonale, con sede legale in S. Maria Parte_1
Capua Vetere, via Gramsci, 49 (P.IVA , in persona del legale r.p.p.t., rapp.ta e P.IVA_1 difesa giusta procura agli atti dagli Avv.ti Giuseppe Bellopede e Domenico Bellopede, con studio in Caserta, via Fulvio Renella, 115
ATTRICE
E
, con sede legale in S. Maria C.V. (Ce) alla via Controparte_1
Firenze –lotto 11Bis – partita IVA , in persona del legale r.p.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Guglielmo Ventrone, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in S. Maria C. V. (Ce) al corso U. De Carolis n. 46,
CONVENUTA
Nonché
), (c.f. ), (c.f.
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_3 Controparte_5
, (c.f. ), CodiceFiscale_4 Controparte_6 CodiceFiscale_5 CP_7
(c.f. ) (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_6 Controparte_8 CodiceFiscale_7
( ) e (C.F. CP_9 CodiceFiscale_8 CP_10
), tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti dall'avv. Walter C.F._9
Monaco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere
(CE) alla Via Errico Fardella v.lo Giglione 05,
Nonché
e , CP_11 CP_12
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio la Parte_1
nonché , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , e, Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 infine, affinché venisse dichiarata la revoca ex art. 2901 c.c., con CP_10 conseguente dichiarazione di inefficacia, degli atti di disposizione effettuati dalla società
in favore di questi ultimi convenuti. CP_1
Più nello specifico, l'attrice chiedeva disporsi la revoca dei seguenti atti dispositivi:
- atto per notar rep. 119.363 racc. 76.642, trascritto nei RR.II. con nota del 29.06.16 Per_1
Reg. Gen. 21281 Reg. Part. 15634, a mezzo del quale la avrebbe alienato alloggio CP_1 sito in S. Maria C.V., via Firenze snc coop. Mosquito, censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub
7, piano 3, e box auto censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 22, piano S1 (cfr. all. n. 7);
- atto per notar rep. 120.456 racc. 77.588, trascritto nei RR.II. con nota del 10.11.16, Per_1
Reg. Gen. 36327 Reg. Part. 27267, a mezzo del quale la avrebbe alienato alloggio CP_1 sito in S. Maria C.V., via Firenze snc coop. Mosquito, censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub
9, piano 4, box auto censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 17, piano S1, locale deposito, censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 1, piano T, locale cantinola, censito N.C.E.U. Fg. 8,
p.lla 5659, sub 25, piano S1, box auto censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 38, piano S1
(cfr. all. n. 8);
- atto per notar , rep. 2650racc. 2.072, trascritto nei RR.II. con nota del 11.01.17, Per_2
Reg. Gen. 1286 Reg. Part. 1057, a mezzo del quale la avrebbe alienato CP_1 appartamento sito in S. Maria C.V., via Firenze n.7, censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub
50, piano 7, box auto censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 21, piano S1, locale cantinola, censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 34, piano S1 (cfr. all. n. 9);
- atto per notar rep. 119.362racc. 76.641, trascritto nei RR.II. con nota del 29.06.16, Per_1
Reg. Gen. 21280 Reg. Part. 15633, a mezzo del quale la avrebbe alienato alloggio CP_1 sito in S. Maria C.V., via Firenze n.7 coop. , censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub CP_1
8, piano 3, box auto censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 26, piano S1 (cfr. all. n. 10);
- atto per notar rep. 123.055 racc. 79729, trascritto nei RR.II. con nota del 17.07.17 Reg. Per_1
Gen. 23911 Reg. Part. 18329, a mezzo del quale la avrebbe alienato appartamento CP_1 sito in S. Maria C.V., via Firenze snc coop. , censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub CP_1
13, piano 6, e box auto censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 18, piano S1 (cfr. all. n. 11);
- atto per notar rep. 122.846racc. 79.544, trascritto nei RR.II. con nota del 04.07.17, Per_1
Reg. Gen. 22461 Reg. Part. 17169, a mezzo del quale la avrebbe alienato CP_1 appartamento sito in S. Maria C.V., via Firenze 7, censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 49, piano 7, Autorimessa pertinenziale censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 28, piano S1(cfr. all. n. 12);
- atto per notar rep. 168.726 racc. 28.227, trascritto nei RR.II. con nota del 28.11.18, Per_3
Reg. Gen. 39761 Reg. Part. 30932, a mezzo del quale la avrebbe alienato locale CP_1 deposito sito in S. Maria C.V., via Firenze snc coop. Mosquito, censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla
5659, sub 2, piano T, box auto censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 39, piano S1 (cfr. all. n.
13);
- atto per notar rep. 168.822 racc. 28.299, trascritto nei RR.II. con nota del 27.12.18, Per_3
Reg. Gen. 43713 Reg. Part. 33993, a mezzo del quale la avrebbe alienato CP_1 appartamento sito in S. Maria C.V., via Firenze snc coop. Mosquito, censito N.C.E.U. Fg. 8,
p.lla 5659, sub 5, piano 2, box auto censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 24, piano S1 (cfr. all. n. 14);
- atto per notar rep. 168.853 racc. 28.328, trascritto nei RR.II. con nota del Per_3
03.01.19, Reg. Gen. 289 Reg. Part. 245, a mezzo del quale la avrebbe alienato CP_1 appartamento sito in S. Maria C.V., via Firenze snc coop. , censito N.C.E.U. Fg. 8, CP_1
p.lla 5659, sub 14, piano 6, box auto censito N.C.E.U. Fg. 8, p.lla 5659, sub 30, piano S1 (cfr. all. n. 15);
A fondamento della sua pretesa, la dichiarava di avere un Parte_1 credito complessivo di euro 1.040.000,00, fondato sul decreto ingiuntivo n°128/2015, emesso nei riguardi della , per l'asserito mancato pagamento da parte di CP_1 quest'ultima dei lavori edili effettuati in suo favore nel mese di settembre 2007. Quanto al titolo portante la pretesa creditoria, l'attrice specificava inoltre come il d.i. sopra citato traeva origine da un atto transattivo di consegna, accettazione delle opere e di ricognizione del debito sottoscritto tra le parti in causa per dirimere le divergenze sorte in relazione ai lavori commissionati dalla convenuta ed a mezzo del quale le stesse avrebbero concordato di versare per gli anzidetti lavori l'importo di euro 1.400.000,00 a fronte del prezzo originariamente pattuito di euro 1.900.000,00.
In punto di fatto l'istante precisava, altresì, che “dalla notifica dell'ingiunzione la convenuta avrebbe cominciato un progressivo spoglio dei propri beni, mediante atti dispositivi consecutivi effettuati in favore dei convenuti, passando da una situazione patrimoniale iniziale che constava di ben 87 immobili nel 2015, a disporre ad oggi di poco meno di 23 immobili”.
Dunque, dall'esposizione dei fatti sopra descritti, la educeva: 1) la consapevolezza Parte_1 in capo alla del pregiudizio arrecato all'attrice, ritenendo che la stessa società, CP_1 sebbene fosse consapevole del debito assunto, avrebbe continuato a spogliarsi dei beni immobili di cui era proprietaria;
mentre, quanto al credito vantato, asseriva che sebbene lo stesso era litigioso (in quanto oggetto di opposizione intentata dalla ), in ogni caso CP_1 poteva essere posto a fondamento della domanda di revocatoria.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento della domanda, il tutto con vittoria delle spese ed onorari di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Sebbene regolarmente notiziati del presente giudizio, non si costituivano e CP_11
; all'udienza del 23.04.2024 parte attrice rinunciava alla azione vero CP_12 quest'ultimo, non essendosi perfezionata la notifica.
Si costituivano, invece, tutti gli altri convenuti, come sopra meglio generalizzati, con differenti atti di comparsa di costituzione e risposta rispettivamente depositati in data
4.4.2022, 20.3.2022 e 8.10.2022, a mezzo dei quali gli stessi eccepivano concordemente: 1) in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 164 comma 3 c.p.c., nella misura in cui l'attore avrebbe omesso di riportare nell'atto introduttivo l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c.; 2) nel merito, l'insussistenza del consilium damni e della scientia fraudis, ritenendo manchevole la volontà in capo all'alienante ed agli acquirenti di compiere atti in danno alla creditrice, asserendo che l'interesse della , CP_1 trattandosi di una cooperativa edilizia ed avente quindi uno scopo mutualistico, era proprio quello di fornire beni o servizi ai propri soci (con la compartecipazione di questi ultimi), sicché gli atti sopra indicati non potevano essere qualificati come atti di alienazione bensì di assegnazione, posti in essere in ogni caso nel momento in cui le opere venivano ultimate;
3) sempre nel merito, l'insussistenza del credito vantato, tenendo non solo conto la circostanza che era già stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dall'istante nel giudizio di opposizione ma anche che erano stati rigettati, in relazione al predetto credito, ben due ricorsi per sequestro in corso di causa nonché un reclamo, sempre intentati dall'odierna attrice;
4) ancora nel merito che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto erano fondate su una scrittura privata inesistente, in quanto priva di data certa e, in ogni caso, oggetto di disconoscimento.
Chiedevano, quindi, il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese di lite.
Nel corso del giudizio poi i convenuti depositavano copia della sentenza con la quale veniva dichiarata la revoca del decreto ingiuntivo fondante la richiesta dell'azione di revocatoria della nonché la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato Parte_1 improcedibile il gravame proposto dalla società attrice, per cui contestavano la domanda nel merito, sostenendo che in virtù delle già menzionate pronunce, non sussistevano i presupposti dell'azione de qua (Cfr. All. 1 all. 2 della memoria di replica 183 depositata in data 24.6.24).
All'udienza del 24.01.2025, il Giudice, rigettata la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori nonché della ctu (Cfr. ordinanza del 24.1.25 cui si rimanda), tratteneva la causa in decisione rinviando all'odierna udienza, in presenza, per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In data 25.1.2025, il difensore di parte attrice faceva pervenire rinuncia al mandato che, però, ex art. 85 cpc, non ha effetto verso le altre parti fino a che non interviene la sostituzione del difensore.
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbali di causa.
***
La domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto l'azione revocatoria è disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. ed essa rappresenta uno dei mezzi principali, messi a disposizione del creditore dall'ordinamento giuridico, per la conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore (ex art. 2740
c.c.): attraverso la stessa, infatti, il creditore chiede la revoca, e la conseguente dichiarazione di inefficacia, di atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanza del credito.
Le condizioni per l'esperibilità dell'azione sono l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore e un atto di disposizione del patrimonio compiuto da quest'ultimo.
Inoltre, occorre la sussistenza di un elemento oggettivo, il c.d. eventus damni, ovvero l'esistenza di un pregiudizio per il creditore, derivante dall'atto dispositivo compiuto dal debitore, che si concretizza in un'impossibilità o una maggiore difficoltà di soddisfazione del credito sul restante patrimonio del debitore. In ultimo, deve sussistere un elemento soggettivo (c.d. scientia damni) integrato dalla circostanza che il debitore, nel momento in cui ha eseguito il proprio atto dispositivo, fosse a conoscenza che con esso avrebbe cagionato un danno ai propri creditori o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Se l'atto, infine, è a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto, consistente nella c.d. partecipatio fraudis del terzo, che deve essere conscio del pregiudizio arrecato dall'atto al creditore o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione. Gli atti dispositivi a titolo gratuito, invece, come nel caso della donazione, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) (Cfr. Cass. n.6017/1999) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuta conclusione del contratto (Cass. n. 3676/2011; Cass. n.
17336/2018).
Per quel che rileva nel caso di specie, va osservato che il presupposto di esperibilità dell'azione revocatoria è innanzitutto la titolarità del credito vantato.
Quanto all'esistenza del diritto di credito, si ricorda che, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione n.
12235 del 6 giugno 2011).
Nel caso di specie, va rilevato che sebbene la abbia dato prova del proprio diritto Parte_1 di credito a fondamento delle azioni proposte, allegando a tal fine il decreto ingiuntivo che le ha riconosciuto la titolarità delle somme, tuttavia la convenuta ha fornito nel corso del giudizio prova del fatto estintivo del diritto di vantato dall'attrice secondo le ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio (Cfr. Cass. 16917/2012; Cass. 22862/2010; Cass.
19354/2010), producendo all'uopo tutte le sentenze con le quali ne veniva dichiarata la revoca.
Nella specie, in sede di deposito della memoria di replica del 24.6.24, è stata allegata dai comparenti sia la sentenza nr. 282/2023 che, accogliendo nel merito le deduzioni dell'opponente , ha revocato il decreto ingiuntivo nr. 128/2015 per la somma di CP_1 euro 1.040.970,75 che la sentenza nr. 2966/2023 emessa dalla Corte di Appello di Napoli la quale ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla confermando la Parte_1 statuizione del giudice di prime cure. Ancora, parte attrice non dà nemmeno atto che il relativo credito sia tuttora sub iudice (ad esempio perché oggetto da parte sua di impugnativa in cassazione) e, dunque, alla luce delle allegazioni delle parti, si può ritenere che il credito allo stato sia inesistente.
La descritta evenienza determina, infatti, il sopravvenuto venir meno della principale condizione per l'esercizio della proposta azione ex art. 2901 c.c., id est la sussistenza d'un credito, atteso che la titolarità d'un diritto di credito, anche eventuale, costituisce condizione dell'azione di simulazione e revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore.
Del pari, la rilevata circostanza determina, altresì, il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, più non sussistendo l'esigenza del mantenimento della disponibilità del bene posto ad oggetto dell'atto revocando a garanzia del credito.
Dovendo entrambe le condizioni - legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell'attore - permanere sino al momento della decisione definitiva, il loro sopravvenuto difetto non può che comportare il rigetto nel merito della domanda (Cfr. Cass. 04/11/2004, n. 21100).
Sul punto è doveroso richiamare l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui: "posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque anche oggetto di giudizio, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito sulla base del quale l'azione era stata esercitata, determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli indicati elementi del rapporto processuale - legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell'attore
- devono permanere, quali condizioni dell'azione, sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi, che sia fatto constare in pendenza del giudizio di legittimità, deve essere rilevato dalla Corte di Cassazione, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa, in questo senso potendo provvedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cfr. Cass. civ. Sez. VI
- 3, Ord. del 30-06-2020, n. 12975).
Ebbene, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo che da un lato fondava il credito della creditrice e dell'altra la pretesa ex art. 2901 c.c. con riguardo agli atti di disposizione sopra richiamati, ha determinato il venir meno del credito a sostegno dell'iniziativa giudiziale.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, la domanda di revocatoria avanzata da parte attrice deve essere respinta. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese, atteso che al momento della proposizione dell'azione esperita dalla il credito era ancora sub iudice e, Parte_1 dunque, vi era l'interesse ad agire in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, con definitiva pronunzia sulla lite di cui in narrativa così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria C.V., così deciso il 25.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Simona Di Rauso