TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 324
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 7, l. n. 241 del 1990, oltre ad eccesso di potere in varie forme

    L’abusività dell’edificato, a prescindere dalle sue dimensioni, esclude qualunque possibilità di ritenere legittimo un eventuale affidamento invocato dal privato, rendendolo del tutto irrilevante e ciò indipendentemente dal lasso di tempo trascorso prima dell’emissione del diniego gravato, atteso che l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3, l. n. 241 cit.

    L’amministrazione non ha alcun obbligo di allegare l’atto richiamato per relationem, che va solo indicato e reso disponibile su richiesta dell’interessato in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 97 Cost., 1, l. n. 241 cit., 32, d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., della circolare regionale prot. n. 163924 del 5 ottobre 2005, ed eccesso di potere

    La presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza di determinate condizioni, tra cui la conformità alle prescrizioni urbanistiche e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Nella specie, la sanatoria richiesta riguarda un abuso di tipologia 1 consistente in un ampliamento della superficie e della volumetria preesistenti. L’amministrazione resistente ha legittimamente indicato la presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che di quello posto dall’esistenza di una zona di protezione speciale, come circostanza ostativa di per sé sola sufficiente ad escludere la condonabilità dell’illecito che non consiste in opere minori non comportanti un incremento di superficie e di volume. Tale constatazione comporta anche l’irrilevanza di ogni ulteriore questione relativa al contrasto o meno dell’edificazione con le norme e prescrizioni urbanistiche applicabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 324
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 324
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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