Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2017, proposto da IT SA, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Di Ciollo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Latina, via G. Carducci 7 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvfrancescodiciollo@puntopec.it;
contro
Comune di Sabaudia (LT), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 1414 del 17 gennaio 2017, comunicata il successivo giorno 25, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 6979, fasc. n. 82, del 29 marzo 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di un ampliamento di un fabbricato preesistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 27 marzo 2026 il cons. RI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – IT SA con istanza di condono edilizio prot. n. 6979, fasc. n. 82, del 29 marzo 2004 ha domandato la sanatoria dell’avvenuta realizzazione, senza titolo, di un ampliamento della superficie e della volumetria del fabbricato situato in Sabaudia e censito nel locale catasto al foglio n. 116, particella n. 1280, subalterno n. 3, intervento da lui ascritto alla tipologia 1, ai sensi dell’art. 32, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326.
L’amministrazione civica quindi, ai sensi dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, con nota prot. n. 9148 del 7 aprile 2016, ricevuta il successivo giorno 16, ha comunicato a V.S. i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza, in relazione al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. 8 novembre 2004 n. 12, in quanto le opere de quibus , non conformi alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, ricadono in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica-ambientale ed inclusa nel perimetro di una zona di protezione speciale dalla delibera di giunta regionale n. 2146 del 19 marzo 1996. Successivamente, in assenza di osservazioni da parte dell’interessato, con nota prot. n. 1414 del 17 gennaio 2017, comunicata il successivo giorno 25, l’ente locale ha definitivamente rigettato la citata istanza di condono perché, come già preavvisato, da un lato, l’edificazione abusiva ricade in area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale ed è compresa nel perimetro di una zona di protezione speciale e, dall’altro, perché non è conforme alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, sì che non è suscettibile di sanatoria ex art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 del 2004, come interpretato dal parere della Regione Lazio prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 21 marzo 2017 e depositato il 18 aprile 2017, V.S. ha impugnato l’atto indicato in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 3 e 7, l. n. 241 del 1990, oltre ad eccesso di potere in varie forme, perché la superficie da condonare è di soli mq 4,00, è stata ottenuta apponendo una finestra ad un volume preesistente chiuso su cinque lati ed è stata realizzata da lungo tempo, sì da radicare in capo al privato un affidamento alla sua conservazione;
II) violazione dell’art. 3, l. n. 241 cit., perché il provvedimento, pur evocando il citato parere regionale del 28 ottobre 2005 per relationem , non lo allega;
III) violazione degli artt. 97 Cost., 1, l. n. 241 cit., 32, d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., della circolare regionale prot. n. 163924 del 5 ottobre 2005, ed eccesso di potere, per non avere l’amministrazione acquisito in conferenza di servizi il parere delle autorità preposte alla tutela dei vincoli citati.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
2.1 Il primo ordine di censure è privo di fondamento perché, come è noto, l’abusività dell’edificato, a prescindere dalle sue dimensioni, esclude qualunque possibilità di ritenere legittimo un eventuale affidamento invocato dal privato, rendendolo del tutto irrilevante e ciò indipendentemente dal lasso di tempo trascorso prima dell’emissione del diniego gravato, atteso che l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 luglio 2022 n. 624; in termini v.: Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2017 n. 908; TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 marzo 2022 n. 311; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2022 n. 93).
2.2 Anche il secondo mezzo di gravame non è condivisibile perché, a termini dell’art. 3, comma 3, l. n. 241 cit., se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, “ insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama ”. Al riguardo, secondo condivisibile giurisprudenza, l’amministrazione non ha alcun obbligo di allegare l’atto richiamato per relationem , che va solo indicato e reso disponibile su richiesta dell’interessato in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (TAR Lazio, Latina, sez. I, 22 dicembre 2025 n. 1132; v. anche: Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2025 n. 2129; sez. II, 31 gennaio 2020 n. 817; sez. V, 12 agosto 2019 n. 5672; sez. IV, 6 marzo 2019 n. 1544; TAR Lazio, Roma, sez. IV, 13 dicembre 2023 n. 18903).
2.3 Da ultimo, non è accoglibile anche l’ultimo motivo di impugnazione alla luce della costante giurisprudenza della sezione maturata in fattispecie analoghe.
In tal senso, si osserva che a mente dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ;”. Invece, l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., dispone che: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”. La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219).
Sulla base di questa premessa, rileva il collegio che, come appunto già affermato più volte in passato, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., che è mantenuto fermo dall’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa (TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219; sez. I, 11 marzo 2025 n. 194; sez. I, 18 aprile 2023 n. 247; sez. I, 12 dicembre 2022 nn. 941 e 947; sez. I, 2 maggio 2022 nn. 400 e 401; sez. I, 2 marzo 2022 nn. 208 e 209; sez. I, 24 dicembre 2021 n. 699; sez. I, 8 maggio 2021 n. 313). La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata riconfermata dal giudice superiore in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base all’art. 32, commi 26, lett. a) e 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 ” dell’all. 1 del medesimo decreto-legge (c.d. abusi maggiori) “ realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area ”, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1 (Cons. Stato, sez. VII, 22 ottobre 2025 n. 8211; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; sez. VI, 17 novembre 2025 n. 8969; sez. II, 18 settembre 2025 n. 7371).
Nella specie, dall’esame della domanda di condono versata in atti da parte ricorrente si evince che la sanatoria richiesta riguarda un abuso di tipologia 1 consistente in un modesto ampliamento della superficie e della volumetria preesistenti attraverso l’avanzamento della parete verticale esterna di ml 0,40 per una lunghezza di ml 2,70 nel soggiorno e nell’aggiunta di un piccolo locale igienico di mq 1,60. Pertanto, l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che di quello posto dall’esistenza di una zona di protezione speciale, come circostanza ostativa di per sé sola sufficiente ad escludere la condonabilità dell’illecito di cui è causa che, come detto, non consiste in opere minori non comportanti un incremento di superficie e di volume. Tale constatazione comporta anche l’irrilevanza di ogni ulteriore questione relativa al contrasto o meno dell’edificazione con le norme e prescrizioni urbanistiche applicabili, indicata dall’amministrazione tra le ragioni di diniego, dato che una simile problematica può porsi soltanto per gli abusi di tipologia 4, 5 e 6 che possono astrattamente accedere alla sanatoria ex art. 31, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit.
2.4 In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e da respingere.
3. – Non essendosi costituita l’amministrazione risultata vittoriosa, non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
RI NO, Consigliere, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO