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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 932/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 932 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 promossa
da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter Massucci
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante (C.F. ON
e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Terenzi P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 444/2022 pubblicata il
09.06.2022 del Tribunale di Pesaro in materia di opposizione all'esecuzione. CONCLUSIONI
Per l'appellante: “…respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata: - in via preliminare : sospendere la esecutività del titolo esecutivo e della esecuzione della sentenza ex art. 283 c.p.c. per i gravi e fondati motivi espressi in narrativa;
- nel merito
: in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare il difetto di titolarità sostanziale del credito azionato della anche in ragione della Controparte_3 omessa prova di tale titolarità sostanziale e di conseguenza dichiarare anche il suo difetto di legittimazione ad agire che influisce anche sulla legittimazione ad agire della mandataria a socio unico e per Controparte_2
l'effetto dichiarare improcedibile, inesistente, nullo e comunque invalido l'atto di precetto opposto;
- in via gradata : dichiarare, altresì, incidentalmente che la fideiussione rilasciata dal sig. in data 10.5.2010 alla Banca Parte_1 delle Marche Spa in favore della è affetta da nullità Controparte_4 assoluta parziale per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della Legge
287/1990 e dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in relazione alla prevista deroga di cui all'art. 1957 c.c. contenuta negli artt. 7) ed 8) del contratto fideiussorio ed atteso che la risoluzione del contratto di mutuo è intervenuta in data 17.3.2016 e che la Banca non ha proposto nel termine decadenziale di sei mesi alcuna istanza giudiziale nei confronti del debitore principale dichiarare la decadenza della Parte_2
dalla garanzia fideiussoria e la definitiva liberazione del Controparte_3 fideiussore dall'obbligo fideiussorio ai sensi e per gli effetti di Parte_1 quanto previsto dall'art. 1957 c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità e la inefficacia del precetto opposto per difetto di validità e nullità del titolo esecutivo azionato;
- in via ulteriormente gradata : dichiarare, altresì, che il credito portato dal decreto ingiuntivo (titolo esecutivo) è stato soddisfatto dalla debitrice principale, ivi comprese le spese Parte_2 liquidate in sede monitoria, e conseguentemente dichiarare che l'ordine di pagamento è stato integralmente eseguito e dichiarare la inefficacia del titolo esecutivo e del precetto opposto e la sopraggiunta liberazione ex art. 1292 c.c. del fideiussore;
- in via ulteriormente subordinata : accertare e dichiarare che la somma ingiunta comprende anche l'importo della liquidazione del pegno pari ad euro 225.866,73 rilasciato in favore della Banca delle Marche, che costituisce una voce in entrata e perciò un credito già riscosso, e di conseguenza dichiarare la non debenza dell'importo da ridursi per l'importo di euro 225.866,73 dopo aver defalcato questo importo indebitamente sommato dal quantum ingiunto, dichiarando inefficaci il titolo esecutivo ed il precetto opposto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata: “…per le motivazioni tutte evidenziate in atti, per quant'altro riservato e comunque ritenuto di giustizia, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, IN VIA PRINCIPALE - Rigettare l'appello avversario, poiché per i motivi esposti infondato tanto in fatto quanto in dritto e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 444/22 – Tribunale di Pesaro. Vinte le spese di lite.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato in data Parte_1
01.10.2021 sulla base del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.
556/2021 del 13.07.2021 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di €
2.528.756,26 in veste di fideiussore della società fallita Parte_2
, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
[...]
II) ha impugnato la pronuncia deducendo il difetto di Parte_1 titolarità sostanziale del credito azionato in capo a la nullità CP_1 assoluta parziale della fideiussione rilasciata in data 10.05.2010 a Banca delle
Marche S.p.a. con conseguente decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del titolo e della esecuzione della sentenza, dichiarare che il credito portato dal decreto ingiuntivo è già stato soddisfatto dalla debitrice principale, con Parte_2 conseguente inefficacia del titolo medesimo e del precetto opposto per sopraggiunta liberazione del fideiussore ex art. 1292 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, la non debenza della somma di € 225.866,73 quale importo del pegno rilasciato in favore di Banca delle Marche S.p.a., già riscosso dall'istituto di credito, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. III) L'appellata, nel costituirsi, ha integralmente contestato il gravame chiedendone il rigetto e concludendo per la conferma della sentenza n. 444/22 del Tribunale di Pesaro, vinte le spese di lite.
IV) Preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.02.2024 con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con l'atto di appello, premesso lo svolgimento del giudizio di primo grado, ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Pesaro Parte_1
– oltre alle ordinanze cautelari pronunciate in primo grado dal Giudice Istruttore
(09.11.2021) e dal Collegio in sede di reclamo (14.12.2021) - anzitutto in ragione dell'asserita carenza di titolarità sostanziale del credito in capo a CP_1
(di seguito, solo ) e per essa, quale mandataria, di
[...] CP_3 CP_5 Cont
(di seguito, solo lamentando l'errato rigetto della relativa
[...] eccezione motivato con l'assunto secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione e/o al precetto il giudice, nell'ipotesi di titolo di formazione giudiziale, debba limitarsi a verificare la corrispondenza tra il soggetto che agisce esecutivamente e quello indicato come creditore nel titolo atteso che, in sede di opposizione all'esecuzione e/o al precetto, possono essere fatti valere solamente fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo.
Secondo la prospettazione dell'appellante, in realtà, l'eccezione di carenza – o di mancanza di prova – della titolarità sostanziale del credito, ove accolta, determinerebbe “l'inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo” che, in quanto attinente ad un elemento costitutivo del diritto azionato e proprio in applicazione dei principi di diritto di cui in sentenza, legittimerebbe l'opposizione.
In questo contesto, il sig. ha evidenziato come la Pt_1 CP_3 abbia dichiarato di essere succeduta a titolo particolare ex art. 58 T.U.B. in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal credito in questione senza che di ciò sia stata in realtà fornita alcuna prova non avendo depositato il contratto di cessione del credito che rappresenterebbe l'unico documento in grado di provare che, all'asserito cessionario, sia stato trasferito anche lo specifico rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Cont Persino la qualificatasi quale mandataria di , ha CP_3 richiamato a fondamento della propria legittimazione sostanziale l'avviso di cessione – che, comunque, non sarebbe idoneo a provare la titolarità del credito azionato - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza neppure provvedere al suo deposito.
Secondo l'appellante, in sostanza, la pubblicazione in G.U. non sarebbe idonea a dimostrare se effettivamente il credito ingiunto sia stato inserito nel contratto di cessione in blocco e , comunque, non potrebbe costituire prova della titolarità del credito da parte dell'asserita cessionaria.
L'unico documento che, invece, sarebbe in grado di dimostrare la legittimazione sostanziale in capo alla sarebbe il contratto di cessione, CP_3 poiché idoneo a chiarire i termini e le condizioni della cessione stessa e l'esigibilità del credito in assenza di condizioni sospensive alla sua attivazione in sede giudiziale ed esecutiva.
2) La difesa del sig. ha censurato la decisione anche per non Pt_1 avere il tribunale accolto l'eccezione introdotta ex art. 1292 c.c. così negando che il pagamento della debitrice principale fallita rappresentasse un fatto sopravvenuto idoneo a fondare l'opposizione e a determinarne l'accoglimento.
L'appellante ha così evidenziato che:
- La Rev ha agito nei confronti del debitore principale, la
[...]
dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro, insinuandosi nello stato Parte_2 passivo della società per un importo di € 7.605.589,48;
- Alla Rev sarebbe subentrata (senza che di ciò sia stata fornita prova), la;
CP_3
- Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha dichiarato di essere CP_3 creditrice di € 7.531.913,85 ed ha escusso la fideiussione sottoscritta dallo stesso asseritamente obbligato in solido, per la minor somma di € Pt_1
2.500.000,00 adducendo la ridotta capacità patrimoniale del fideiussore;
- Con D.I. n. 556/2021, notificato il 22.07.2021, gli veniva intimato il pagamento immediato della somma di € 2.500.000,00;
- In data 02.08.2021, la amministrazione del fallimento
[...]
nell'ambito di un piano di distribuzione parziale dell'attivo, ha Parte_2 effettuato il pagamento dell'importo di € 3.071.214,54 - superiore a quello ingiunto al fideiussore – per il medesimo credito. Ciò posto, il ha eccepito l'avvenuta liberazione del fideiussore Pt_1 per sopraggiunto adempimento da parte del debitore principale ai sensi dell'art. 1292 c.c.
Secondo l'appellante, la non avrebbe tenuto conto – diversamente CP_3 da quanto sostenuto nella sentenza impugnata e nei provvedimenti cautelari – del pagamento annunciato dalla curatela in quanto non avrebbe rideterminato il credito iniziale e si sarebbe riservata di agire per il residuo credito rispetto a quello per il quale si chiedeva l'ingiunzione giustificando la minor somma richiesta solo in relazione al valore del patrimonio immobiliare del fideiussore.
Se la avesse tenuto conto del pagamento annunciato avrebbe CP_3 dovuto, secondo il dichiarare che il credito iniziale era stato in parte Pt_1 soddisfatto e ridurre l'entità di esso rideterminandolo in circa quattro milioni di euro mentre, invece, il decreto ingiuntivo cita l'intero importo.
Ciò, secondo la prospettazione dell'appellante, rappresenterebbe un vizio di legittimità ricompreso nell'art. 360, comma 3, c.p.c. sostanziandosi nella violazione dell'art. 1292 c.c. sull'erronea interpretazione che il pagamento intervenuto dopo la formazione del titolo non possa essere considerato un atto successivo mentre detto pagamento, poiché intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso e alla notifica del decreto ingiuntivo al fideiussore, essendo avvenuto senza diversa imputazione indicata dal creditore, dovrebbe intendersi – secondo la prospettazione dell'appellante – imputato all'intero credito dimodoché il debito ingiunto dovrebbe intendersi soddisfatto dal pagamento del debitore principale.
3) L'appellante opponente ha censurato la pronuncia anche in punto di nullità parziale della fideiussione sottoscritta e decadenza ex art. 1957 c.c. adducendo la nullità, per violazione della legge antitrust, della clausola con cui il fideiussore è chiamato a rispondere del debito garantito fino alla totale estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore.
Il fa riferimento, in particolare, agli artt. 7 e 8 della fideiussione Pt_1
(art. 7: “La banca potrà far valere i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e art. 8: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio”) evidenziando come la risoluzione del contratto di mutuo sia stata notificata il
17.03.2016 e come, da quel momento e sino alla data della dichiarazione di fallimento (29.12.2017), la banca creditrice non abbia agito nei confronti del debitore principale facendo così decorrere il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. a cui il fideiussore aveva, in maniera illegittima, rinunciato con la sottoscrizione delle clausole contrattuali di cui più sopra.
In sostanza, le due clausole in questione costituirebbero una illegittima rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. così rendendo nulla (nullità assoluta parziale) la fidiussione poiché contrastante con l'art. 2, comma 2, lett. a) della
Legge 287/1990 e con l'art. 101 TFUE.
4) In ultimo, il sig. ha dedotto l'asserita inconsistenza Pt_1 patrimoniale della - ai sensi dell'art. 2740 c.c. - e, dunque, l'impossibilità CP_3 di soddisfare le sue legittime pretese in caso di accoglimento dell'opposizione.
5) e per essa, quale nuova mandataria, ON [...]
, costituendosi, ha contestato il gravame in fatto ed in Controparte_2 diritto insistendo nella fondatezza della pronuncia impugnata e chiedendone, di conseguenza, la conferma.
6) Va anzitutto premesso che, con provvedimento del 22.02.2023, il
Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata atteso il carattere non condannatorio della pronuncia
(“posto che il relativo accertamento ha avuto ad oggetto l'insussistenza di elementi idonei a modificare il titolo in virtù del quale il creditore ha proceduto all'intimazione del precetto”) e l'entità delle spese liquidate dal primo giudice.
7) Passando all'esame del primo motivo di gravame con cui il ha dedotto la mancata prova della titolarità del credito posto in Pt_1 esecuzione, occorre premettere che la e risulta indicato nel titolo CP_3 CP_1
costituito dal decreto ingiuntivo n. 556/21 quale soggetto creditore cessionario sicché
l'aspetto relativo alla titolarità del credito ben avrebbe potuto e dovuto essere dedotto ed esaminato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
8) In ogni caso non si può non osservare che il successore a titolo particolare nel diritto controverso sia tenuto ad allegare il titolo che gli consente di sostituire il cedente, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto qualora il titolo sia di contenuto agevolmente accertabile e sia rimasto non specificamente contestato dalla controparte (Cass. n. 9250/2017).
Quanto, in particolare, alla cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, per giurisprudenza ormai consolidata si ritiene sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale laddove esso rechi l'indicazione, per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione.
È stato, altresì, precisato che tale carattere sussiste laddove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze” in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'TA (cfr. Cass. nr. 10860/2024; nr. 31188/2017; nr. 21821/2023).
Nel caso di specie, parte appellata ha ritualmente indicato, nel corpo dell'atto di precetto, nella comparsa di costituzione in primo grado e nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, gli estremi degli atti di cessione
(e i relativi comunicati della Banca d'TA), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999 e art. 58 del
Testo Unico Bancario, nonché la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica TAna del 22.06.2017 Parte Seconda n. 73
(prodotto, peraltro, agli atti di causa).
Nell'avviso di cessione sono inoltre chiaramente indicati i criteri per individuare le categorie dei contratti ceduti, non ravvisandosi perciò incertezze riguardo all'identificazione degli stessi.
Inoltre, la parte opposta ha prodotto specifica dichiarazione notarile (del
03.11.2021) con cui è stato attestato che il credito nei confronti di
[...] era ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da Nuova Parte_2
Banca Marche S.p.a. a Controparte_5
A fronte di ciò, la contestazione dell'appellante relativa alla titolarità del credito azionato appare priva di fondamento con conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo, il sig. ha lamentato il mancato Pt_1 apprezzamento della circostanza per cui il pagamento effettuato dalla debitrice principale, il fallimento della successivamente alla Parte_2 emissione del decreto ingiuntivo avrebbe comportato la soddisfazione del debito e, dunque, la liberazione del fideiussore.
A tal riguardo deve considerarsi che, dall'esame degli atti e dei documenti prodotti, risulta che: - In data 10.05.2010, Banca delle Marche S.p.a. e Parte_2 hanno stipulato contratto condizionato di mutuo fondiario per un
[...] importo di € 7.000.000,00 (euro sette milioni/00);
- In relazione all'affidamento della somma, in pari data, è stato sottoscritto dai signori e contratto di fideiussione Parte_1 Parte_3 specifica limitata;
- In data 26.03.2013, il signor ha sottoscritto atto di Pt_1 assenso per la liberazione del co-fideiussore e per la conferma del Pt_3 proprio impegno di garante;
- In data 22.04.2015, a fronte del mancato pagamento delle rate del preammortamento dal 31.07.2014 al 30.03.2015, Banca delle Marche S.p.a. ha comunicato la risoluzione del contratto di mutuo invitando la Parte_2
e il sig. a provvedere alla immediata copertura del credito
[...] Pt_1 quantificato in € 6.920.093,26 (euro seimilioninovecentoventimilanovantatre/26) oltre interessi di mora;
- Con la sentenza n. 69/2017 del 29.12.2017, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato aperta la procedura fallimentare nei confronti della Parte_2
[...]
- Con ricorso ex art. 93 L.Fall. del 15.02.2018, Controparte_5
quale mandataria di ha chiesto di essere ammessa in
[...] ON via privilegiata al passivo del suddetto fallimento per un credito complessivo di
€ 7.605.589,48 (euro settemilioniseicentocinquemilacinquecentoottantanove/48) ed è stata ammessa per € 6.987.870,77 (euro seimilioninovecentoottantasettemilaottocentosettanta/77) in via privilegiata ed
€ 617.718,71 in via chirografaria (euro seicentodiciassetemilasettecentodiciotto/71);
- Con ricorso del 26.05.2021, ha chiesto ed Controparte_5 ottenuto l'ingiunzione al pagamento immediato della somma di € 2.500.000,00
(euro duemiliocinquecentomila/00) nei confronti di “senza con Parte_1 ciò rinunciare al residuo credito complessivo vantato in forza della predetta fideiussione”;
- Con note autorizzate del 05.07.2021, Rev ha chiarito di aver agito per la suddetta minor somma ed all'esito della valutazione dei beni immobili in proprietà di - che era risultato nella titolarità di un patrimonio Parte_1 immobiliare di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) - poiché all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era già noto che gli organi della procedura fallimentare della avrebbero versato, in Parte_2 favore dell'istante, la somma di € 3.071.214,54 (euro tremilionisettantunomiladuecentoquattordici/54) come è avvenuto a seguito della emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, giova osservare che il sig. ha sottoscritto Pt_1 una fideiussione specifica con cui si è obbligato, in solido con il debitore principale, al pagamento di un debito contratto da quest'ultimo nei confronti del soggetto creditore tanto che il credito nei confronti del fideiussore è stato sempre indicato nella stessa misura azionata nei confronti del debitore principale in sede di procedura fallimentare.
È evidente come l'azione monitoria per il minor importo sia stata promossa senza alcuna rinuncia al credito complessiva attesa, peraltro,
l'esplicita indicazione dalla creditrice in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ove, come detto più sopra, si legge “senza con ciò rinunciare al residuo credito complessivo vantato in forza della predetta fideiussione”, ma solo in previsione dell'imminente pagamento poi effettivamente eseguito dalla Curatela fallimentare.
Ne consegue che, anche nella presente sede, non può trovare accoglimento la eccepita estinzione del debito portato dal decreto ingiuntivo notificato atteso che il pagamento, pur eseguito effettivamente dopo l'emissione del titolo, era già stato considerato dalla ricorrente ai fini della pronuncia del titolo stesso non potendo attribuirsi in alcun modo valenza di rinuncia al residuo credito all'azione monitoria svolta per il minor importo sul presupposto dell'imminente pagamento ( di lì a poco effettivamente intervenuto) da parte della curatela fallimentare, per cui a quello stesso versamento effettuato dalla curatela non può essere qualificato quale fattp sopravvenuto, estintivo o modificativo della pretesa accolta con il titolo avendo, peraltro, quello stesso pagamento coperto solo una parte del debito.
In merito al terzo motivo di appello, relativo alla asserita nullità della fideiussione sottoscritta da va nuovamente ricordato che nel Parte_1 giudizio di opposizione all'esecuzione l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità.
Pertanto, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – come nel caso di specie
– il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an e nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto far valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (v. Cass. n. 27160/2006)
e ancora che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass., ord. n. 3277/2015).
Alla luce dei detti principi e considerata la natura della questione sollevata dal - così come anche di quella relativa alla liquidazione del Pt_1 pegno rilasciato in favore di Banca delle Marche - anche il terzo motivo di appello va rigettato appartenendo necessariamente il suo esame alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo va evidenziata la tardività della produzione documentale, costituita dalla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, effettuata dalla parte appellata con la memoria di replica.
Quanto all'ultimo motivo di gravame con cui ha Parte_1 impugnato la pronuncia sulla base della asserita assenza di garanzia circa la capienza patrimoniale della creditrice , si evidenzia che l'eventuale CP_3 mancanza di garanzia patrimoniale in capo al titolare del credito non preclude la soddisfazione delle pretese creditorie e, pertanto, anche l'ultimo motivo di impugnazione va rigettato.
8) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, va in conclusione disposta la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del grado di appello liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/14 e succ.mod. esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale.
9) Stante l'integrale rigetto dell'appello, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante e per essa, quale ON mandataria, in persona del legale Controparte_2 rappresentante, avverso la sentenza n. 444/2022 pubblicata il 09.06.2022 del
Tribunale di Pesaro, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna alla refusione, in favore di in Parte_1 ON persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria,
[...]
in persona del legale rappresentante, delle spese di lite Controparte_2 del grado di appello liquidate in € 5.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 8.1000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
In applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, condanna l'appellante al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere Est.
Dott. Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 932 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 promossa
da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Walter Massucci
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante (C.F. ON
e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Terenzi P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 444/2022 pubblicata il
09.06.2022 del Tribunale di Pesaro in materia di opposizione all'esecuzione. CONCLUSIONI
Per l'appellante: “…respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata: - in via preliminare : sospendere la esecutività del titolo esecutivo e della esecuzione della sentenza ex art. 283 c.p.c. per i gravi e fondati motivi espressi in narrativa;
- nel merito
: in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare il difetto di titolarità sostanziale del credito azionato della anche in ragione della Controparte_3 omessa prova di tale titolarità sostanziale e di conseguenza dichiarare anche il suo difetto di legittimazione ad agire che influisce anche sulla legittimazione ad agire della mandataria a socio unico e per Controparte_2
l'effetto dichiarare improcedibile, inesistente, nullo e comunque invalido l'atto di precetto opposto;
- in via gradata : dichiarare, altresì, incidentalmente che la fideiussione rilasciata dal sig. in data 10.5.2010 alla Banca Parte_1 delle Marche Spa in favore della è affetta da nullità Controparte_4 assoluta parziale per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della Legge
287/1990 e dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in relazione alla prevista deroga di cui all'art. 1957 c.c. contenuta negli artt. 7) ed 8) del contratto fideiussorio ed atteso che la risoluzione del contratto di mutuo è intervenuta in data 17.3.2016 e che la Banca non ha proposto nel termine decadenziale di sei mesi alcuna istanza giudiziale nei confronti del debitore principale dichiarare la decadenza della Parte_2
dalla garanzia fideiussoria e la definitiva liberazione del Controparte_3 fideiussore dall'obbligo fideiussorio ai sensi e per gli effetti di Parte_1 quanto previsto dall'art. 1957 c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità e la inefficacia del precetto opposto per difetto di validità e nullità del titolo esecutivo azionato;
- in via ulteriormente gradata : dichiarare, altresì, che il credito portato dal decreto ingiuntivo (titolo esecutivo) è stato soddisfatto dalla debitrice principale, ivi comprese le spese Parte_2 liquidate in sede monitoria, e conseguentemente dichiarare che l'ordine di pagamento è stato integralmente eseguito e dichiarare la inefficacia del titolo esecutivo e del precetto opposto e la sopraggiunta liberazione ex art. 1292 c.c. del fideiussore;
- in via ulteriormente subordinata : accertare e dichiarare che la somma ingiunta comprende anche l'importo della liquidazione del pegno pari ad euro 225.866,73 rilasciato in favore della Banca delle Marche, che costituisce una voce in entrata e perciò un credito già riscosso, e di conseguenza dichiarare la non debenza dell'importo da ridursi per l'importo di euro 225.866,73 dopo aver defalcato questo importo indebitamente sommato dal quantum ingiunto, dichiarando inefficaci il titolo esecutivo ed il precetto opposto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata: “…per le motivazioni tutte evidenziate in atti, per quant'altro riservato e comunque ritenuto di giustizia, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, IN VIA PRINCIPALE - Rigettare l'appello avversario, poiché per i motivi esposti infondato tanto in fatto quanto in dritto e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 444/22 – Tribunale di Pesaro. Vinte le spese di lite.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato in data Parte_1
01.10.2021 sulla base del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.
556/2021 del 13.07.2021 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di €
2.528.756,26 in veste di fideiussore della società fallita Parte_2
, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
[...]
II) ha impugnato la pronuncia deducendo il difetto di Parte_1 titolarità sostanziale del credito azionato in capo a la nullità CP_1 assoluta parziale della fideiussione rilasciata in data 10.05.2010 a Banca delle
Marche S.p.a. con conseguente decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del titolo e della esecuzione della sentenza, dichiarare che il credito portato dal decreto ingiuntivo è già stato soddisfatto dalla debitrice principale, con Parte_2 conseguente inefficacia del titolo medesimo e del precetto opposto per sopraggiunta liberazione del fideiussore ex art. 1292 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, la non debenza della somma di € 225.866,73 quale importo del pegno rilasciato in favore di Banca delle Marche S.p.a., già riscosso dall'istituto di credito, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. III) L'appellata, nel costituirsi, ha integralmente contestato il gravame chiedendone il rigetto e concludendo per la conferma della sentenza n. 444/22 del Tribunale di Pesaro, vinte le spese di lite.
IV) Preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.02.2024 con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con l'atto di appello, premesso lo svolgimento del giudizio di primo grado, ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Pesaro Parte_1
– oltre alle ordinanze cautelari pronunciate in primo grado dal Giudice Istruttore
(09.11.2021) e dal Collegio in sede di reclamo (14.12.2021) - anzitutto in ragione dell'asserita carenza di titolarità sostanziale del credito in capo a CP_1
(di seguito, solo ) e per essa, quale mandataria, di
[...] CP_3 CP_5 Cont
(di seguito, solo lamentando l'errato rigetto della relativa
[...] eccezione motivato con l'assunto secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione e/o al precetto il giudice, nell'ipotesi di titolo di formazione giudiziale, debba limitarsi a verificare la corrispondenza tra il soggetto che agisce esecutivamente e quello indicato come creditore nel titolo atteso che, in sede di opposizione all'esecuzione e/o al precetto, possono essere fatti valere solamente fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo.
Secondo la prospettazione dell'appellante, in realtà, l'eccezione di carenza – o di mancanza di prova – della titolarità sostanziale del credito, ove accolta, determinerebbe “l'inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo” che, in quanto attinente ad un elemento costitutivo del diritto azionato e proprio in applicazione dei principi di diritto di cui in sentenza, legittimerebbe l'opposizione.
In questo contesto, il sig. ha evidenziato come la Pt_1 CP_3 abbia dichiarato di essere succeduta a titolo particolare ex art. 58 T.U.B. in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal credito in questione senza che di ciò sia stata in realtà fornita alcuna prova non avendo depositato il contratto di cessione del credito che rappresenterebbe l'unico documento in grado di provare che, all'asserito cessionario, sia stato trasferito anche lo specifico rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Cont Persino la qualificatasi quale mandataria di , ha CP_3 richiamato a fondamento della propria legittimazione sostanziale l'avviso di cessione – che, comunque, non sarebbe idoneo a provare la titolarità del credito azionato - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza neppure provvedere al suo deposito.
Secondo l'appellante, in sostanza, la pubblicazione in G.U. non sarebbe idonea a dimostrare se effettivamente il credito ingiunto sia stato inserito nel contratto di cessione in blocco e , comunque, non potrebbe costituire prova della titolarità del credito da parte dell'asserita cessionaria.
L'unico documento che, invece, sarebbe in grado di dimostrare la legittimazione sostanziale in capo alla sarebbe il contratto di cessione, CP_3 poiché idoneo a chiarire i termini e le condizioni della cessione stessa e l'esigibilità del credito in assenza di condizioni sospensive alla sua attivazione in sede giudiziale ed esecutiva.
2) La difesa del sig. ha censurato la decisione anche per non Pt_1 avere il tribunale accolto l'eccezione introdotta ex art. 1292 c.c. così negando che il pagamento della debitrice principale fallita rappresentasse un fatto sopravvenuto idoneo a fondare l'opposizione e a determinarne l'accoglimento.
L'appellante ha così evidenziato che:
- La Rev ha agito nei confronti del debitore principale, la
[...]
dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro, insinuandosi nello stato Parte_2 passivo della società per un importo di € 7.605.589,48;
- Alla Rev sarebbe subentrata (senza che di ciò sia stata fornita prova), la;
CP_3
- Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha dichiarato di essere CP_3 creditrice di € 7.531.913,85 ed ha escusso la fideiussione sottoscritta dallo stesso asseritamente obbligato in solido, per la minor somma di € Pt_1
2.500.000,00 adducendo la ridotta capacità patrimoniale del fideiussore;
- Con D.I. n. 556/2021, notificato il 22.07.2021, gli veniva intimato il pagamento immediato della somma di € 2.500.000,00;
- In data 02.08.2021, la amministrazione del fallimento
[...]
nell'ambito di un piano di distribuzione parziale dell'attivo, ha Parte_2 effettuato il pagamento dell'importo di € 3.071.214,54 - superiore a quello ingiunto al fideiussore – per il medesimo credito. Ciò posto, il ha eccepito l'avvenuta liberazione del fideiussore Pt_1 per sopraggiunto adempimento da parte del debitore principale ai sensi dell'art. 1292 c.c.
Secondo l'appellante, la non avrebbe tenuto conto – diversamente CP_3 da quanto sostenuto nella sentenza impugnata e nei provvedimenti cautelari – del pagamento annunciato dalla curatela in quanto non avrebbe rideterminato il credito iniziale e si sarebbe riservata di agire per il residuo credito rispetto a quello per il quale si chiedeva l'ingiunzione giustificando la minor somma richiesta solo in relazione al valore del patrimonio immobiliare del fideiussore.
Se la avesse tenuto conto del pagamento annunciato avrebbe CP_3 dovuto, secondo il dichiarare che il credito iniziale era stato in parte Pt_1 soddisfatto e ridurre l'entità di esso rideterminandolo in circa quattro milioni di euro mentre, invece, il decreto ingiuntivo cita l'intero importo.
Ciò, secondo la prospettazione dell'appellante, rappresenterebbe un vizio di legittimità ricompreso nell'art. 360, comma 3, c.p.c. sostanziandosi nella violazione dell'art. 1292 c.c. sull'erronea interpretazione che il pagamento intervenuto dopo la formazione del titolo non possa essere considerato un atto successivo mentre detto pagamento, poiché intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso e alla notifica del decreto ingiuntivo al fideiussore, essendo avvenuto senza diversa imputazione indicata dal creditore, dovrebbe intendersi – secondo la prospettazione dell'appellante – imputato all'intero credito dimodoché il debito ingiunto dovrebbe intendersi soddisfatto dal pagamento del debitore principale.
3) L'appellante opponente ha censurato la pronuncia anche in punto di nullità parziale della fideiussione sottoscritta e decadenza ex art. 1957 c.c. adducendo la nullità, per violazione della legge antitrust, della clausola con cui il fideiussore è chiamato a rispondere del debito garantito fino alla totale estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore.
Il fa riferimento, in particolare, agli artt. 7 e 8 della fideiussione Pt_1
(art. 7: “La banca potrà far valere i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e art. 8: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio”) evidenziando come la risoluzione del contratto di mutuo sia stata notificata il
17.03.2016 e come, da quel momento e sino alla data della dichiarazione di fallimento (29.12.2017), la banca creditrice non abbia agito nei confronti del debitore principale facendo così decorrere il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. a cui il fideiussore aveva, in maniera illegittima, rinunciato con la sottoscrizione delle clausole contrattuali di cui più sopra.
In sostanza, le due clausole in questione costituirebbero una illegittima rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. così rendendo nulla (nullità assoluta parziale) la fidiussione poiché contrastante con l'art. 2, comma 2, lett. a) della
Legge 287/1990 e con l'art. 101 TFUE.
4) In ultimo, il sig. ha dedotto l'asserita inconsistenza Pt_1 patrimoniale della - ai sensi dell'art. 2740 c.c. - e, dunque, l'impossibilità CP_3 di soddisfare le sue legittime pretese in caso di accoglimento dell'opposizione.
5) e per essa, quale nuova mandataria, ON [...]
, costituendosi, ha contestato il gravame in fatto ed in Controparte_2 diritto insistendo nella fondatezza della pronuncia impugnata e chiedendone, di conseguenza, la conferma.
6) Va anzitutto premesso che, con provvedimento del 22.02.2023, il
Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata atteso il carattere non condannatorio della pronuncia
(“posto che il relativo accertamento ha avuto ad oggetto l'insussistenza di elementi idonei a modificare il titolo in virtù del quale il creditore ha proceduto all'intimazione del precetto”) e l'entità delle spese liquidate dal primo giudice.
7) Passando all'esame del primo motivo di gravame con cui il ha dedotto la mancata prova della titolarità del credito posto in Pt_1 esecuzione, occorre premettere che la e risulta indicato nel titolo CP_3 CP_1
costituito dal decreto ingiuntivo n. 556/21 quale soggetto creditore cessionario sicché
l'aspetto relativo alla titolarità del credito ben avrebbe potuto e dovuto essere dedotto ed esaminato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
8) In ogni caso non si può non osservare che il successore a titolo particolare nel diritto controverso sia tenuto ad allegare il titolo che gli consente di sostituire il cedente, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto qualora il titolo sia di contenuto agevolmente accertabile e sia rimasto non specificamente contestato dalla controparte (Cass. n. 9250/2017).
Quanto, in particolare, alla cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, per giurisprudenza ormai consolidata si ritiene sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale laddove esso rechi l'indicazione, per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione.
È stato, altresì, precisato che tale carattere sussiste laddove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze” in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'TA (cfr. Cass. nr. 10860/2024; nr. 31188/2017; nr. 21821/2023).
Nel caso di specie, parte appellata ha ritualmente indicato, nel corpo dell'atto di precetto, nella comparsa di costituzione in primo grado e nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, gli estremi degli atti di cessione
(e i relativi comunicati della Banca d'TA), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999 e art. 58 del
Testo Unico Bancario, nonché la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica TAna del 22.06.2017 Parte Seconda n. 73
(prodotto, peraltro, agli atti di causa).
Nell'avviso di cessione sono inoltre chiaramente indicati i criteri per individuare le categorie dei contratti ceduti, non ravvisandosi perciò incertezze riguardo all'identificazione degli stessi.
Inoltre, la parte opposta ha prodotto specifica dichiarazione notarile (del
03.11.2021) con cui è stato attestato che il credito nei confronti di
[...] era ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da Nuova Parte_2
Banca Marche S.p.a. a Controparte_5
A fronte di ciò, la contestazione dell'appellante relativa alla titolarità del credito azionato appare priva di fondamento con conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo, il sig. ha lamentato il mancato Pt_1 apprezzamento della circostanza per cui il pagamento effettuato dalla debitrice principale, il fallimento della successivamente alla Parte_2 emissione del decreto ingiuntivo avrebbe comportato la soddisfazione del debito e, dunque, la liberazione del fideiussore.
A tal riguardo deve considerarsi che, dall'esame degli atti e dei documenti prodotti, risulta che: - In data 10.05.2010, Banca delle Marche S.p.a. e Parte_2 hanno stipulato contratto condizionato di mutuo fondiario per un
[...] importo di € 7.000.000,00 (euro sette milioni/00);
- In relazione all'affidamento della somma, in pari data, è stato sottoscritto dai signori e contratto di fideiussione Parte_1 Parte_3 specifica limitata;
- In data 26.03.2013, il signor ha sottoscritto atto di Pt_1 assenso per la liberazione del co-fideiussore e per la conferma del Pt_3 proprio impegno di garante;
- In data 22.04.2015, a fronte del mancato pagamento delle rate del preammortamento dal 31.07.2014 al 30.03.2015, Banca delle Marche S.p.a. ha comunicato la risoluzione del contratto di mutuo invitando la Parte_2
e il sig. a provvedere alla immediata copertura del credito
[...] Pt_1 quantificato in € 6.920.093,26 (euro seimilioninovecentoventimilanovantatre/26) oltre interessi di mora;
- Con la sentenza n. 69/2017 del 29.12.2017, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato aperta la procedura fallimentare nei confronti della Parte_2
[...]
- Con ricorso ex art. 93 L.Fall. del 15.02.2018, Controparte_5
quale mandataria di ha chiesto di essere ammessa in
[...] ON via privilegiata al passivo del suddetto fallimento per un credito complessivo di
€ 7.605.589,48 (euro settemilioniseicentocinquemilacinquecentoottantanove/48) ed è stata ammessa per € 6.987.870,77 (euro seimilioninovecentoottantasettemilaottocentosettanta/77) in via privilegiata ed
€ 617.718,71 in via chirografaria (euro seicentodiciassetemilasettecentodiciotto/71);
- Con ricorso del 26.05.2021, ha chiesto ed Controparte_5 ottenuto l'ingiunzione al pagamento immediato della somma di € 2.500.000,00
(euro duemiliocinquecentomila/00) nei confronti di “senza con Parte_1 ciò rinunciare al residuo credito complessivo vantato in forza della predetta fideiussione”;
- Con note autorizzate del 05.07.2021, Rev ha chiarito di aver agito per la suddetta minor somma ed all'esito della valutazione dei beni immobili in proprietà di - che era risultato nella titolarità di un patrimonio Parte_1 immobiliare di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) - poiché all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era già noto che gli organi della procedura fallimentare della avrebbero versato, in Parte_2 favore dell'istante, la somma di € 3.071.214,54 (euro tremilionisettantunomiladuecentoquattordici/54) come è avvenuto a seguito della emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, giova osservare che il sig. ha sottoscritto Pt_1 una fideiussione specifica con cui si è obbligato, in solido con il debitore principale, al pagamento di un debito contratto da quest'ultimo nei confronti del soggetto creditore tanto che il credito nei confronti del fideiussore è stato sempre indicato nella stessa misura azionata nei confronti del debitore principale in sede di procedura fallimentare.
È evidente come l'azione monitoria per il minor importo sia stata promossa senza alcuna rinuncia al credito complessiva attesa, peraltro,
l'esplicita indicazione dalla creditrice in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ove, come detto più sopra, si legge “senza con ciò rinunciare al residuo credito complessivo vantato in forza della predetta fideiussione”, ma solo in previsione dell'imminente pagamento poi effettivamente eseguito dalla Curatela fallimentare.
Ne consegue che, anche nella presente sede, non può trovare accoglimento la eccepita estinzione del debito portato dal decreto ingiuntivo notificato atteso che il pagamento, pur eseguito effettivamente dopo l'emissione del titolo, era già stato considerato dalla ricorrente ai fini della pronuncia del titolo stesso non potendo attribuirsi in alcun modo valenza di rinuncia al residuo credito all'azione monitoria svolta per il minor importo sul presupposto dell'imminente pagamento ( di lì a poco effettivamente intervenuto) da parte della curatela fallimentare, per cui a quello stesso versamento effettuato dalla curatela non può essere qualificato quale fattp sopravvenuto, estintivo o modificativo della pretesa accolta con il titolo avendo, peraltro, quello stesso pagamento coperto solo una parte del debito.
In merito al terzo motivo di appello, relativo alla asserita nullità della fideiussione sottoscritta da va nuovamente ricordato che nel Parte_1 giudizio di opposizione all'esecuzione l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità.
Pertanto, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – come nel caso di specie
– il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an e nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto far valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (v. Cass. n. 27160/2006)
e ancora che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass., ord. n. 3277/2015).
Alla luce dei detti principi e considerata la natura della questione sollevata dal - così come anche di quella relativa alla liquidazione del Pt_1 pegno rilasciato in favore di Banca delle Marche - anche il terzo motivo di appello va rigettato appartenendo necessariamente il suo esame alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo va evidenziata la tardività della produzione documentale, costituita dalla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, effettuata dalla parte appellata con la memoria di replica.
Quanto all'ultimo motivo di gravame con cui ha Parte_1 impugnato la pronuncia sulla base della asserita assenza di garanzia circa la capienza patrimoniale della creditrice , si evidenzia che l'eventuale CP_3 mancanza di garanzia patrimoniale in capo al titolare del credito non preclude la soddisfazione delle pretese creditorie e, pertanto, anche l'ultimo motivo di impugnazione va rigettato.
8) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, va in conclusione disposta la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del grado di appello liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/14 e succ.mod. esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale.
9) Stante l'integrale rigetto dell'appello, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante e per essa, quale ON mandataria, in persona del legale Controparte_2 rappresentante, avverso la sentenza n. 444/2022 pubblicata il 09.06.2022 del
Tribunale di Pesaro, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna alla refusione, in favore di in Parte_1 ON persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria,
[...]
in persona del legale rappresentante, delle spese di lite Controparte_2 del grado di appello liquidate in € 5.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 8.1000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
In applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, condanna l'appellante al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere Est.
Dott. Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico