Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21407/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico,
dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 21407/2021 promossa da:
in persona del Suo Procuratore Speciale, Sig.ra CP_1 CP_2
con sede legale in Napoli, Via Ben Hur n. 72 (Partita I.V.A
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariagiuseppina Marzano P.IVA_1
( ), e presso il di lei studio elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata in Napoli, alla Via G. Chiarini n. 14.
ATTRICE
contro
, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., P. Iva CP_4
n. avente sede legale in Frattamaggiore (NA) alla Via M. P.IVA_2
Lupoli n.27, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara, C.F.
, elettivamente domiciliati presso la sede C.F._2
pagina 1 di 19
(Palazzo ex Inam), sn
CONVENUTA
Oggetto: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispetti scritti difensivi e il Giudice in data 28-11-2024
tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 2.9.2021, l' conveniva in CP_1
giudizio l' allo scopo di sentirla condannare al Controparte_5
pagamento della somma di euro 232.286,43, oltre interessi moratori, o di quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa e giusta, nonchè allo scopo di sentirla dichiarare tenuta a svincolare la polizza fideiussoria assicurativa emessa dalla n. Parte_1
2014/50/2313626 per le causali di cui in premessa e ciò sin dalla data del
01/01/2021.
L'attrice esponeva quanto segue:
-la società istante sottoscriveva, in data 22.09.2014, con la CP_5
(P. IVA contratto repertorio n. 434/2014 avente ad
[...] P.IVA_2
oggetto: “l'affidamento del servizio di manutenzione quinquennale
(01.01.2015 – 31.12.2019) di tipo full risk, comprensivo di fornitura di pagina 2 di 19 materiale di consumo e di n. 4 aggiornamenti tecnologici, per le Autoclavi di sterilizzazione a vapore saturo e degli impianti addolcitori a corredo di cui all'allegato elenco, in dotazione ai PP.OO. di Pozzuoli, Giugliano,
Frattamaggiore, Ischia e Procida”. Le parti concordavano un canone annuale di manutenzione full risk pari a €. 120.220,00, per un periodo di n. 5 anni, ed un importo complessivo pari ad Euro 840.000,00 + IVA (comprensivo di quota aggiornamento tecnologico e di quota materiali di consumo), con modalità di pagamento mensile di €. 14.000,00 + IVA, da eseguire entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture a mezzo bonifico bancario;
-successivamente, il contratto ut supra, con scadenza in data 31.12.2019,
subiva proroga tecnica per ulteriori due mesi, agli stessi patti e condizioni del servizio di manutenzione già in essere, come è dato evincere da comunicazione della , a firma del Direttore Ing. Controparte_5 CP_6
e D.E.C. Servizio manutenzione Ing. , dovendo
[...] Persona_1
l'Ente procedere in tempi ristretti all'affidamento della manutenzione oggetto di contratto, nelle more della definizione degli atti amministrativi;
-a fronte dei servizi prestati con regolarità, la anche Controparte_1
successivamente alla scadenza della proroga, di volta in volta emetteva le seguenti fatture: FT. 324/004 del 08.06.2020 per canoni di manutenzione mesi gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2020 – FT.
340/004 del 30.06.2020 per canone di manutenzione mese giugno 2020 – FT.
404/004 del 31.07.2020 per canone di manutenzione mese luglio 2020 – FT.
452/004 del 31.08.2020 per canone di manutenzione mese agosto 2020 – FT. pagina 3 di 19 498/004 del 30.09.2020 per canone mese settembre 2020 – FT. 573/004 del
31.10.2020 per canone di manutenzione ottobre 2020 – FT. 645/004 del
30.11.2020 per canone di manutenzione mese novembre 2020 e FT. 710/004 del 28.12.2020 per canone di manutenzione mese dicembre 2020, per l'importo complessivo pari ad Euro 140.390,52;
-le suddette fatture rimanevano tutte insolute;
- l' inoltre, provvedeva ad emettere note debito n. 6/001 del Controparte_1
30.06.2016 e n. 7/001 del 30.09.2020 per la cifra complessiva di Euro
32.453,14, aventi ad oggetto interessi per tardivo pagamento da parte dell'Ente delle relative fatture, anche in forza di altri contratti in corso con l'Ente;
è ulteriormente creditrice della convenuta dell'importo di € Controparte_7
59.442,77, in forza di nota debito n. 3/001 del 14/07/2021, afferente interessi moratori calcolati al 31/12/2020 per mancato pagamento delle fatture di cui in premessa, giusta nota debito che si produce al Doc. F);
- in data 09.01.2020, la ricorrente sollecitava a mezzo pec all' CP_8
il pagamento di nota debito n. 6/001/2016, a cui faceva seguito
[...]
riscontro pec, da parte dell'Ente, nella quale manifestava la disponibilità a corrispondere in via transattiva la somma richiesta decurtata del 40% entro
30gg dalla eventuale accettazione della proposta e quindi riconoscendo indirettamente il proprio debito, proposta in seguito non adempiuta dall'Ente, nonostante accettazione in data 28.02.2020 da parte della Controparte_1
(Doc.G);
pagina 4 di 19 - la società attrice provvedeva ad inviare alla , in data Controparte_5
11.06.2020, Prot. 3901/Pma (Doc. H), comunicazione pec, nella quale faceva presente che l'istante stava continuando ad assicurare lo svolgimento del servizio presso le strutture ospedaliere, a tutela dell'interesse pubblico, nonostante l'avvenuta scadenza del termine di proroga del contratto n.
434/2014 in data 28.2.2020. Altresì sollecitava la convenuta a procedere a dare copertura convenzionale all'attività della nelle more della CP_1
definitiva assegnazione del servizio a mezzo di apposita procedura;
-a mezzo missiva in data 17.11.2020, l' precisava che Controparte_5
trattandosi di attività essenziale, volta alla salvaguardia della salute pubblica,
il servizio non era stato interrotto dalla e che nelle more Controparte_1
dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara in itinere, si rendeva necessario procedere ad una proroga tecnica. Le parti, dunque,
sottoscrivevano verbale di rinegoziazione/miglioria-proroga tecnica, nel quale la si dichiarava disponibile a praticare un'ulteriore miglioria CP_1
del 3% sui canoni di manutenzione;
-la convenuta non procedeva al pagamento delle fatture emesse dalla la quale ad oggi risulta creditrice nei confronti della stessa CP_1
dell'importo complessivo di euro 232.286,43 (di cui Euro. 140.390,52 in forza delle fatture ut supra indicate per prestazioni rese, Euro 32.453,14 in forza di note debito n. 06/001/2016 e n. 07/001/2020, ed Euro 59.442,77 in forza di nota debito n. 03/001/2021, avente ad oggetto interessi moratori calcolati al 31/12/2020 sulle fatture prodotte al Doc. C);
pagina 5 di 19 -in sede di sottoscrizione contrattuale, l' provvedeva a Controparte_1
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva – Polizza n. 2014/50/2313626, che,
nonostante la cessazione del servizio e la richiesta da parte di Controparte_1
di svincolo, non veniva dall'Ente liberata e restituita alla stessa, comportando, il mancato svincolo, oltre che la sopportazione di costi a carico della attrice, il nocumento derivante dall'aggravamento del plafond garanzie prestate, con il conseguente restringimento ai danni della nel Controparte_1
richiedere ulteriori garanzie.
Sulla base di tali premesse l'istante formulava le conclusioni come sopra riportate.
In data 20-12-2021 si costituiva in giudizio l' , impugnando Controparte_5
le pretese attoree. In particolare, la stessa deduceva che le fatture prodotte dall'attrice erano inidonee a provare il vantato credito, stante la loro formazione unilaterale ad opera della stessa parte, che intendeva avvalersene. Contestava l'avvenuta esecuzione di qualsiasi prestazione posta a fondamento del fatturato in parola;
eccepiva l'inesistenza di un contratto scritto, laddove in materia di contratti della PA la forma scritta è richiesta a pena di nullità; riferiva che dalla relazione del 17/09/2021 del Rup, ing.
, emergeva che non erano mai stati redatti i certificati di Persona_1
regolare esecuzione, propedeutici all'emissione delle fatture, in base a quanto stabilito nello stesso contratto scaduto. Infine, esponeva che il direttore amministrativo dell'azienda, con nota prot.24605/u del 19-6-2020, comunicava alla attrice che non erano state rinvenute agli atti proroghe del contratto opponibili a terzi e chiedeva, quindi, la trasmissione all'azienda pagina 6 di 19 degli atti formali richiamati dalla ma tale comunicazione CP_1
rimaneva lettera morta. La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc parte attrice precisava le conclusioni formulando, in via principale, domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 232.286,43 per le causali di cui all'atto di citazione, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture e/o note debito al saldo, o di quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa e giusta;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell' ex art. 2041 c.c., stante Controparte_5
l'ingiustificato arricchimento, al pagamento dell'importo di € 232.286,43, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture e/o note debito al saldo, o di quella somma maggiore o minore che il
Tribunale riterrà equa e giusta ex art. 1226 c.c..
Il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e 3 cpc e all'esito degli stessi, non ammetteva i mezzi di prova proposti dall'attrice, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, successivamente sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Con il presente giudizio parte attrice ha chiesto il pagamento dei seguenti importi: euro 140.390,52 a saldo di fatture emesse dalla per CP_1
prestazioni rese in favore dell' da gennaio 2020 a Controparte_5
dicembre 2020 in forza della asserita proroga del contratto del 22-9-2014,
stipulato tra le parti in causa;
euro 32.453,14 in forza di nota debito pagina 7 di 19 n.6/001/2016 per euro 22.141,32 e n.7/001/2020 per euro 10.311,82, entrambe aventi ad oggetto interessi per tardivo pagamento da parte dell'Ente delle relative fatture, ed euro 59.442,77, in forza di nota debito n.
3/001 del 14/07/2021, afferente interessi moratori calcolati al 31/12/2020 per mancato pagamento delle fatture ammontanti ad euro 140.390,52.
Ciò posto, quanto alla domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 140.390,52, si rileva che l'attrice ha proposto in via principale una domanda di adempimento contrattuale deducendo essere intervenuto tra le parti un contratto sottoscritto in data 22-9-2014, successivamente prorogato.
Ebbene, dagli atti di causa emergono i seguenti elementi di valutazione:
-in data 22-9-2014 l' e l' sottoscrivevano un CP_1 Controparte_5
contratto avente ad oggetto: “l'affidamento del servizio di manutenzione quinquennale (01.01.2015 – 31.12.2019) di tipo full risk, comprensivo di fornitura di materiale di consumo e di n. 4 aggiornamenti tecnologici, per le
Autoclavi di sterilizzazione a vapore saturo e degli impianti addolcitori a corredo di cui all'allegato elenco, in dotazione ai PP.OO. di Pozzuoli,
Giugliano, Frattamaggiore, Ischia e Procida”, convenendo un canone annuale contrattuale di manutenzione full risk pari a €. 120.220,00, per un periodo di n. 5 anni (v.contratto in atti);
-con comunicazione in data 30-12-2019 (documento B della produzione attorea) l' concedeva una proroga tecnica di mesi 2, agli stessi patti e condizioni del servizio di manutenzione già in essere. Tale nota reca la pagina 8 di 19 firma del Direttore Ing. e D.E.C. Servizio manutenzione Controparte_6
Ing. ; Persona_1
-agli atti della produzione attorea vi è altresì un “verbale di rinegoziazione/miglioria”, con il quale veniva stabilita una proroga tecnica
“stimata approssimativamente in mesi 6 e comunque, se precedente, fino ad avvenuta aggiudicazione della nuova gara. Tale verbale reca soltanto il timbro e la firma dell' “per accettazione incondizionata” in data 17- CP_1
11-2020, mentre non vi è né timbro, né firma del legale rappresentante dell' . Controparte_5
Ebbene, osserva il tribunale che le fatture emesse dalla e delle CP_1
quali la stessa reclama il pagamento con il presente giudizio, si riferiscono a canoni di manutenzione relativi al periodo da gennaio 2020 a dicembre 2020, ossia ad un periodo successivo alla scadenza del contratto del 22-9-2014,
raccolta n.434/2014, scadente, appunto, il 31.12.2019.
Ne deriva che le pretese creditorie dell'attrice non risultano supportate da adeguata documentazione, in quanto il periodo in cui la stessa avrebbe reso le sue prestazioni in favore dell' decorrente da gennaio 2020 a dicembre
2020, non risulta sorretto da un regolare contratto scritto stipulato con la convenuta
Si rammenta, infatti, che il contratto con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del contraente privato e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso. pagina 9 di 19 Sul punto deve osservarsi che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (v.
Cass. 20690/2016; 12549/2016).
Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. 27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. 25999/2018).
Va, infatti, da subito rammentato che, alla stregua di quanto già evidenziato dalle Sezioni unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è
affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale
"devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge". (Cassazione Sez.Unite n.9775/2022).
Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno,
per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. pagina 10 di 19 a), del d.lgs. n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato per Comuni e
Province dagli artt. 87 e 140 del citato r.d. del 1934, continuino ad applicarsi
"pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340),
ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (Cass., 7
luglio 2007, n. 1752)".
Ebbene, nella fattispecie in esame, manca un contratto scritto stipulato tra le parti in relazione al periodo prorogato dal 1-1-2020 al 31-12-2020, essendosi l'attrice limitata a depositare la nota del 30-12-2019 a firma del Direttore
Ing. e D.E.C. Servizio manutenzione Ing. Controparte_6 Persona_1
(Doc. B del fascicolo attoreo) e il verbale di rinegoziazione del 17-11-2020, peraltro recante timbro e firma della sola CP_1
Per tali concordanti rilievi, poichè la produzione del contratto costituisce onere probatorio della parte che basa su quell'accordo la propria domanda, deve ritenersi che la pretesa dell'attrice di adempimento contrattuale sia priva di uno dei suoi presupposti costitutivi, e deve perciò essere rigettata.
Va parimenti rigettata la domanda di pagamento della somma di euro
59.442,77, richiesta a titolo di interessi moratori per il mancato pagamento delle fatture summenzionate, ammontanti ad euro 140.390,52.
Ed infatti, se il contratto va dichiarato nullo per difetto della forma scritta ad substantiam, venendo meno il titolo giustificativo dell'obbligazione pagina 11 di 19 principale, viene meno anche il medesimo titolo, che giustifica il pagamento delle pretese accessorie, quali sono gli interessi.
Parte attrice ha, altresì, proposto, in via subordinata, azione di arricchimento senza causa, chiedendo condannarsi la convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo ex art.2041 cc, dell'importo di euro 232.286,43, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture e/o note debito al saldo o di quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa e giusta ex art. 1226 c.c..
La domanda va rigettata, non avendo l'istante allegato, né tanto meno provato, gli elementi della diminuzione patrimoniale da essa subita.
Appare opportuno rilevare che con riguardo alla domanda formulata da parte attrice in via subordinata, ex art 2041 c.c., occorre premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041
cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e pagina 12 di 19 dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass.
S.U. n. 10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità, prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il
"danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.
D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.).
Quindi, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. pagina 13 di 19 Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi parte attrice a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza specificare la perdita effettivamente subita (con esclusione del lucro cessante).
“Anche allorchè esperita nei confronti della P.A., la depauperazione di cui all'art. 2041 cod. civ., deve comprendere, come già affermato dalla lontana
Cass. 1471/1965, tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza;
ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera, della fornitura, o della prestazione professionale, non percepito: quale esemplificativamente, il profitto di impresa, le spese generali e "la retribuzione dell'opera che non sia consistita nella progettazione o direzione dei lavori", con i relativi accessori, nonchè ogni altra posta rivolta ad assicurare egualmente al richiedente - direttamente o indirettamente, tramite il ricorso ai parametri di cui si è detto - quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto;
o che è lo stesso dall'esecuzione di analoghe attività remunerative nello stesso periodo di tempo.” (Cass.Sez Unite
n.23385/2008).
“In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto di opere, tra la P.A.
ed un privato, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe pagina 14 di 19 percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace” (Cass.Sez.Unite n.23385/2008).
Per quanto attiene, poi, alla domanda di condanna dell' Controparte_5
al pagamento dell'importo di euro 32.453,14 a titolo di interessi moratori, oggetto delle note debito n.6/001/2016 e n.7/001/2020, si osserva che la l'istanza appare del tutto generica, non avendo parte attrice minimamente precisato in forza di quali contratti - che in virtù di quanto sopra argomentato avrebbero dovuto essere stipulati per iscritto e prodotti in causa
– sarebbero state emesse le fatture, il cui tardivo (o mancato) pagamento avrebbe generato gli interessi moratori.
L'istante si è limitata ad affermare nell'atto di citazione che l' CP_1
“provvedeva ad emettere note debito n. 6/001 del 30.06.2016 e n. 7/001 del
30.09.2020 per la cifra complessiva di Euro 32.453,14, aventi ad oggetto interessi per tardivo pagamento da parte dell'Ente delle relative fatture, anche in forza di altri contratti in corso con l'Ente, giuste note debito n. 6/001/2016
e n. 7/001/2020”, senza, però, minimamente descrivere i contratti, a cui ha fatto un mero accenno, e senza specificare a quali contratti fossero riferibili le singole fatture pagate tardivamente (o non pagate).
Né precisazione alcuna si rinviene nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc di parte attrice, termine entro il quale va delineato il thema decidendum e quindi il thema probandum.
Solo in presenza di una domanda puntuale sorge l'onere di contestazione della controparte.
pagina 15 di 19 Nell'atto introduttivo e nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc non sono state spese parole sui contratti nei quali le fatture pagate tardivamente (o non pagate) rinvenirebbero la loro fonte.
La successiva produzione documentale - costituita da fatture, verbali di intervento e corrispondenza intercorsa tra le parti (v.Docc.S e T, depositati dall'attore in data 10-3-2022) -, anche ove eventualmente attestante i fatti addotti dalla parte, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum.
L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, infatti, va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicchè quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum. Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti.
Parte attrice esercita un'azione di adempimento contrattuale ponendo a fondamento della sua pretesa crediti sorti in forza di contratti da essa conclusi con la convenuta, sulla cui base sarebbero state emesse fatture, il pagina 16 di 19 cui tardivo pagamento avrebbe generato gli interessi moratori, oggetto delle note debito suindicate.
Ne deriva che l'attrice avrebbe dovuto in questa sede allegare, prima, e dar prova, poi, dell'esistenza e consistenza del titolo e del diritto dallo stesso sorto, potendosi solo limitare ad allegare l'altrui inadempimento.
A tale riguardo occorre precisare quale sia l'effettiva consistenza dell'onere di allegazione della parte che agisca con azione di risarcimento del danno da inadempimento, con azione di adempimento o, più in generale, con altro rimedio all'inadempimento, sia con riguardo al titolo, che con riferimento al diritto dedotti in giudizio.
In particolare, tale onere di allegazione specifica dei fatti costitutivi discende dall'art.163 comma 3 n.4 cpc.
In particolare, le summenzionate azioni (di adempimento, di risoluzione, di risarcimento del danno da inadempimento) riguardano pur sempre ipotesi di diritti etero-determinati (diritti di credito) per i quali l'esatta identificazione del titolo costitutivo (nel caso di specie, contratto di appalto) costituisce parte integrante dell'editio actionis, concorrendo a individuare il diritto fatto valere.
Ne discende che l'onere allegatorio di chi agisca facendo valere una tale situazione soggettiva risulti particolarmente specifico, non potendosi limitare ad allegare genericamente l'esistenza di un contratto, ma dovendo compiutamente individuare lo stesso e il diritto che dallo stesso gemma. Ed infatti, da tale identificazione discende la certezza della res controversa e, conseguentemente, dell'ambito oggettivo del giudicato. pagina 17 di 19 In tale prospettiva, l'indicazione del contratto e del suo contenuto si atteggiano ad elementi essenziali dell'atto di citazione, in difetto dei quali non è possibile individuare con certezza il diritto azionato, insufficiente essendo a tal fine la sola descrizione dello stesso.
Applicando le coordinate appena esposte alla fattispecie concre-ta, deve ritenersi che l'attrice non abbia specificamente allegato i titoli CP_1
azionati e i diritti sorti per effetto degli stessi, non avendo minimamente descritto, né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc, i contratti sottesi alle fatture, il cui tardivo (o mancato) pagamento avrebbe generato gli interessi moratori, oggetto delle note debito n.6/001/2016 e 7/001/2020.
L'eccessiva genericità della domanda appare ostativa al suo esame, donde il rigetto della domanda medesima.
Va, invece, accolta la domanda diretta a dichiarare l'
[...]
tenuta a svincolare la polizza fideiussoria assicurativa Controparte_9
emessa dalla n. 2014/50/2313626. Parte_1
Ed invero, parte convenuta non ha preso posizione, né nella comparsa di risposta, né nelle note di trattazione scritta successivamente depositate, sui fatti posti dall'attrice a fondamento di tale domanda, che non ha in alcun modo contrastato.
Devono, quindi, ritenersi acclarate le circostanze addotte dalla a CP_1
sostegno della stessa e, quindi, la cessazione del servizio prestato dall'attrice in favore della convenuta a partire dal 1-1-2021, con conseguente accoglimento della domanda di svincolo della polizza fideiussoria. pagina 18 di 19 La soccombenza reciproca e il mutato orientamento giurisprudenziale in ordine all'indennizzo da arricchimento senza causa giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dalla di svincolo della CP_1
polizza fideiussoria assicurativa emessa dalla
[...]
n.2014/50/2313626 e per l'effetto dichiara l' Parte_1 CP_4
tenuta a svincolare la detta polizza;
[...]
2. rigetta ogni altra domanda proposta dalla CP_1
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, in data 19-2-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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