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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8920/2024 del ruolo generale promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
ed Enrico Villanova, del Foro di Treviso e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Treviso, Via Nicolò Franco 8,
Ricorrente Contro
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 del Mi ore, rappresentato e difeso organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è ex lege domiciliato in Piazza San Marco n. 63, Venezia, in Controparte_1 persona del Ministro e Questura di Venezia,
Resistente
Oggetto: RICORSO contro provvedimento / decreto di rifiuto del permesso per motivi familiari ex artt. 28, 29 e 30 Dlgs. N. 286/98 CAT. A 12/2024/Imm. 59 (CC) del 04.04.2024 notificato a mezzo Questura di Treviso in data 09.04.2024
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
pagina 1 di 4 Il caso di specie tratta di ricorso per l'impugnazione, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento /decreto di rifiuto del permesso per motivi familiari ex artt. 28, 29 e 30 Dlgs. N. 286/98 CAT. A 12/2024/Imm. 59 (CC) del 04.04.2024 notificato a mezzo Questura di Treviso in data 09.04.2024 alla ricorrente . Parte_1
§§§ In data 01/04/2022 la signora presentava alla Questura di Treviso istanza per il Pt_1 rilascio di un permesso di sog motivi familiari, in quanto coniuge di cittadino straniero all'epoca regolarmente soggiornante in Italia. Dava atto di essere entrata in Italia in data 17/03/2022 con visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge , nato il [...], titolare di Persona_1 permesso di soggiorno di lungo periodo ri stura di Treviso ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 286/98. L'appuntamento per il fotosegnalamento e l'acquisizione dell'istanza presso la Questura veniva fissato dall'Ente per l'11/10/2022. CP_2
La si reca que presso la Questura il giorno fissato per l'apertura CP_3 dell'istruttoria ma, nelle more della definizione, in data 13/10/2022, il coniuge veniva arrestato in flagranza dal personale della Squadra Mobile della Questura per omicidio. L'ufficio, a seguito di accurata istruttoria, adottava il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di cui il sig. era titolare, che gli veniva notificato in data 26/01/2024 Pt_1 presso la casa circondariale di Treviso, dove si trova tuttora recluso. Venuto meno il titolo di soggiorno del coniuge, in data 30/01/2024 l'Ufficio inviava alla ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.
§§§ Il ricorso non è fondato e deve essere respinto. È utile rammentare che la fattispecie in esame è regolata dall'art. 28 che così prevede: “il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”. L'art. 30, comma 3 così prevede: “il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo”. Ed ancora, l'art. 5, comma 5 del medesimo decreto legislativo, che così recita: “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti previsti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (…) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”. Quando la ricorrente è giunta in Italia con i due figli, non ha di fatto potuto comunque ricongiungersi con il coniuge a causa dell'arresto del predetto ed allo stato attuale non è in possesso dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari, posto che il marito non è più titolare di alcun permesso di soggiorno. pagina 2 di 4 A verbale d'udienza è stato dato atto della reclusione del marito della ricorrente. Il Ministero nella sua costituzione ha dato atto che la Questura ha rilasciando comunque alla sig.ra un permesso di soggiorno per cure mediche. Pt_2
In ordine alla condotta criminosa del coniuge, la stampa nazionale ha dato particolare rilevanza al fatto di cui si è reso responsabile il marito della ricorrente (omicidio) evidenziando come l'evento criminoso sia scaturito da un motivo banale (un credito di 500 euro) e come al fine di portare a termine il fatto delittuoso, abbia agito Persona_1 con “ferocia”, “spregiudicatezza” e “determinazione” sottolineando la sua estrema pericolosità sociale. La ricorrente ha anche evidenziato come la normativa di settore (art. 30 TUI), deve essere letta nel senso che in una situazione come quella della ricorrente, nella quale sussistono in astratto i presupposti per fare luogo a ricongiungimento (rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare, disponibilità di adeguato alloggio), possa prescindersi dai prerequisiti occorrenti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per coesione familiare (e segnatamente dal possesso di un valido titolo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale) e debba invece essere valorizzata la circostanza che il ricorrente risieda oramai da molti anni in Italia ed abbia qui costituito un nucleo familiare con il quale convive stabilmente e del quale fanno parte, dando atto che una diversa interpretazione della normativa verrebbe infatti a confliggere con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202/2013 e si risolverebbe in una applicazione del diritto vivente contraria ai dettami della nostra carta fondamentale e dell'ordinamento sovranazionale. Nel caso di specie, il coniuge della sig.ra – sig. - risulta Parte_1 Persona_1 essere accusato di omicidio ex art. 575 c.p. ed attualmente si trova in carcere. Relativamente al principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art.29) e ci si riporta al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005). Chiaro che il marito della ricorrente ha tenuto una condotta contraria all'ordine pubblico ed il delitto commesso rientri nella fattispecie della pericolosità sociale. E' vero, tuttavia, che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al pagina 3 di 4 ricongiungimento familiare ovvero dello straniero che abbia legami nel territorio nazionale (sul punto Cass. Civ.n.202/2013) “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di origine nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale anche della durata del soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Questo però non significa che tutte le volte che l'amministrazione pur dando atto dell'esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare ai fini del diniego la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, senza spiegare perché gli interessi familiari siano subvalenti rispetto alla sicurezza dello stato, sia per ciò solo inadempiente all'obbligo di motivazione scaturente dall'art.5 comma 5 D. Lgs.286/99 e dell'art.3 L.241/99. Tali elementi complessivamente considerati, precludono qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari invocati. Del resto, la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non può essere scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale. Per i motivi dedotti, in mancanza del titolo di soggiorno del marito cui la ricorrente fa riferimento, il ricorso deve essere respinto. In considerazione della natura delle questioni affrontate si ritengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-rigetta il ricorso proposto da , nata a [...] il Parte_1
27.10.1973 e per l'effetto confe . A 12/2024/Imm. 59 (CC) del 04.04.2024 notificato a mezzo Questura di Treviso in data 09.04.2024 con cui veniva rigettata la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Venezia, 17 luglio 2025 Il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8920/2024 del ruolo generale promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
ed Enrico Villanova, del Foro di Treviso e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Treviso, Via Nicolò Franco 8,
Ricorrente Contro
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 del Mi ore, rappresentato e difeso organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è ex lege domiciliato in Piazza San Marco n. 63, Venezia, in Controparte_1 persona del Ministro e Questura di Venezia,
Resistente
Oggetto: RICORSO contro provvedimento / decreto di rifiuto del permesso per motivi familiari ex artt. 28, 29 e 30 Dlgs. N. 286/98 CAT. A 12/2024/Imm. 59 (CC) del 04.04.2024 notificato a mezzo Questura di Treviso in data 09.04.2024
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
pagina 1 di 4 Il caso di specie tratta di ricorso per l'impugnazione, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento /decreto di rifiuto del permesso per motivi familiari ex artt. 28, 29 e 30 Dlgs. N. 286/98 CAT. A 12/2024/Imm. 59 (CC) del 04.04.2024 notificato a mezzo Questura di Treviso in data 09.04.2024 alla ricorrente . Parte_1
§§§ In data 01/04/2022 la signora presentava alla Questura di Treviso istanza per il Pt_1 rilascio di un permesso di sog motivi familiari, in quanto coniuge di cittadino straniero all'epoca regolarmente soggiornante in Italia. Dava atto di essere entrata in Italia in data 17/03/2022 con visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge , nato il [...], titolare di Persona_1 permesso di soggiorno di lungo periodo ri stura di Treviso ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 286/98. L'appuntamento per il fotosegnalamento e l'acquisizione dell'istanza presso la Questura veniva fissato dall'Ente per l'11/10/2022. CP_2
La si reca que presso la Questura il giorno fissato per l'apertura CP_3 dell'istruttoria ma, nelle more della definizione, in data 13/10/2022, il coniuge veniva arrestato in flagranza dal personale della Squadra Mobile della Questura per omicidio. L'ufficio, a seguito di accurata istruttoria, adottava il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di cui il sig. era titolare, che gli veniva notificato in data 26/01/2024 Pt_1 presso la casa circondariale di Treviso, dove si trova tuttora recluso. Venuto meno il titolo di soggiorno del coniuge, in data 30/01/2024 l'Ufficio inviava alla ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.
§§§ Il ricorso non è fondato e deve essere respinto. È utile rammentare che la fattispecie in esame è regolata dall'art. 28 che così prevede: “il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”. L'art. 30, comma 3 così prevede: “il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo”. Ed ancora, l'art. 5, comma 5 del medesimo decreto legislativo, che così recita: “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti previsti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (…) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”. Quando la ricorrente è giunta in Italia con i due figli, non ha di fatto potuto comunque ricongiungersi con il coniuge a causa dell'arresto del predetto ed allo stato attuale non è in possesso dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari, posto che il marito non è più titolare di alcun permesso di soggiorno. pagina 2 di 4 A verbale d'udienza è stato dato atto della reclusione del marito della ricorrente. Il Ministero nella sua costituzione ha dato atto che la Questura ha rilasciando comunque alla sig.ra un permesso di soggiorno per cure mediche. Pt_2
In ordine alla condotta criminosa del coniuge, la stampa nazionale ha dato particolare rilevanza al fatto di cui si è reso responsabile il marito della ricorrente (omicidio) evidenziando come l'evento criminoso sia scaturito da un motivo banale (un credito di 500 euro) e come al fine di portare a termine il fatto delittuoso, abbia agito Persona_1 con “ferocia”, “spregiudicatezza” e “determinazione” sottolineando la sua estrema pericolosità sociale. La ricorrente ha anche evidenziato come la normativa di settore (art. 30 TUI), deve essere letta nel senso che in una situazione come quella della ricorrente, nella quale sussistono in astratto i presupposti per fare luogo a ricongiungimento (rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare, disponibilità di adeguato alloggio), possa prescindersi dai prerequisiti occorrenti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per coesione familiare (e segnatamente dal possesso di un valido titolo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale) e debba invece essere valorizzata la circostanza che il ricorrente risieda oramai da molti anni in Italia ed abbia qui costituito un nucleo familiare con il quale convive stabilmente e del quale fanno parte, dando atto che una diversa interpretazione della normativa verrebbe infatti a confliggere con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202/2013 e si risolverebbe in una applicazione del diritto vivente contraria ai dettami della nostra carta fondamentale e dell'ordinamento sovranazionale. Nel caso di specie, il coniuge della sig.ra – sig. - risulta Parte_1 Persona_1 essere accusato di omicidio ex art. 575 c.p. ed attualmente si trova in carcere. Relativamente al principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art.29) e ci si riporta al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005). Chiaro che il marito della ricorrente ha tenuto una condotta contraria all'ordine pubblico ed il delitto commesso rientri nella fattispecie della pericolosità sociale. E' vero, tuttavia, che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al pagina 3 di 4 ricongiungimento familiare ovvero dello straniero che abbia legami nel territorio nazionale (sul punto Cass. Civ.n.202/2013) “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di origine nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale anche della durata del soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Questo però non significa che tutte le volte che l'amministrazione pur dando atto dell'esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare ai fini del diniego la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, senza spiegare perché gli interessi familiari siano subvalenti rispetto alla sicurezza dello stato, sia per ciò solo inadempiente all'obbligo di motivazione scaturente dall'art.5 comma 5 D. Lgs.286/99 e dell'art.3 L.241/99. Tali elementi complessivamente considerati, precludono qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari invocati. Del resto, la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non può essere scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale. Per i motivi dedotti, in mancanza del titolo di soggiorno del marito cui la ricorrente fa riferimento, il ricorso deve essere respinto. In considerazione della natura delle questioni affrontate si ritengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-rigetta il ricorso proposto da , nata a [...] il Parte_1
27.10.1973 e per l'effetto confe . A 12/2024/Imm. 59 (CC) del 04.04.2024 notificato a mezzo Questura di Treviso in data 09.04.2024 con cui veniva rigettata la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Venezia, 17 luglio 2025 Il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo
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