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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/09/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 391/2024
promossa da
– appellante- Parte_1
Avv. Attilio Toni contro
- appellata Controparte_1
Avv. Alessandra Ceschi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 77/2024 del Tribunale di Siena Sezione Lavoro, pubblicata il 26.02.2024. All'udienza del 20.03.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il Tribunale di Siena, in accoglimento dell'opposizione proposta da al D.I. n. 127/2022 del Controparte_1
Tribunale di Siena, contenente l'ingiunzione di pagamento di € 58.740,19, accertata l'insussistenza del credito di ha Parte_1 revocato il provvedimento opposto. Ha condannato il lavoratore opposto al pagamento delle spese di lite, previa compensazione per metà, nell'importo di € 6.028,00, oltre accessori. La vicenda in esame deve essere collocata nel contenzioso intercorso tra le parti, di cui costituisce l'ultimo segmento. ha conseguito la costituzione del rapporto di lavoro Parte_1 subordinato con in forza della sentenza del Controparte_1 pagina 1 di 6 Tribunale di Arezzo n. 154/2017 del 09.05.2017, accertata l'interposizione di manodopera, con decorrenza dal 09.10.2005 e inquadramento al livello D mansione autista del CCNL. La sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 840/2018 del 22.10.2018, in parziale accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore, ha anticipato la decorrenza del rapporto di lavoro (al 01.01.1998), per il resto ha confermato la sentenza appellata. La pronuncia è diventata definitiva a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione proposto di di cui a Cass. sez. L. ord. n. Controparte_1
36185/2022. Il lavoratore, ha introdotto un primo giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo per il pagamento delle differenze retributive dal 09.10.2005 fino al 09.05.2017, data della sentenza, quantificate in € 240.000,00. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 538/2023 del 13.12.2023, ha liquidato le differenze retributive dal 01.01.1998 al 09.05.2017, previa CTU, parametrate al part-time, nell'importo di € 23.351,28.
Il presente ultimo giudizio, oggetto dell'appello, è stato introdotto dal ricorso in opposizione di al D.I. n. 127/2022 del Controparte_1
Tribunale di Siena, che il lavoratore, riammesso in servizio con assunzione del 09.06.2017 e orario part-time, ha ottenuto per il pagamento delle differenze retributive (€ 58.000,00 circa), relative al periodo dall'assunzione, parametrate al full-time.
La sentenza del Tribunale di Siena appellata, superata l'eccezione formulata dalla società di violazione del ne bis in idem, per duplicazione del giudizio in relazione a quello introdotto per differenze retributive definito con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 583/2012, ha accolto il ricorso di e revocato il DI, con una motivazione articolata. In CP_1 sintesi i passaggi salienti sono i seguenti:
- la società opponente ha calcolato la retribuzione sulla base del contratto part-time orizzontale vigente fino al momento della assunzione in servizio presso , come indicato dalla CP_1 documentazione fornita e comunque versata in atti dal lavoratore stesso, consistente nel cedolino paga della ditta COOP.TRA.S.L.A.R.L (all. 6 ), che indica la percentuale CP_1 part-time del 45%. In mancanza di un titolo giudiziale sulla percentuale di ore di lavoro da applicarsi al dipendente, lo ha assunto in prosecuzione del contratto a part-time orizzontale vigente fino al momento della nuova assunzione, in continuità con pagina 2 di 6 la situazione lavorativa preesistente, desumibile dal documento cit. fornito dallo stesso dipendente.
- L'assunto del lavoratore che la costituzione del rapporto di lavoro senza specificazioni temporali debba fare ritenere il rapporto di lavoro full-time, presuppone la mancanza della specifica indicazione temporale del rapporto di lavoro, che invece è presente in atti;
né era corretta l'affermazione che l'orario, se non era full- time, dovesse essere quello dell'inizio del rapporto di lavoro (09.07.2005), in quanto le variazioni orarie, mai impugnate, da parte della società fittiziamente interposta sono valide, efficaci e cristallizzate alla data di assunzione.
- La tesi del lavoratore che non vi sarebbe la prova della sussistenza di un precedente rapporto part-time, non ricavabile dalla scheda anagrafico professionale, sarebbe smentita dalla prova documentale fornita da , che conferma la sussistenza di un CP_1 rapporto di lavoro a tempo parziale in atto al momento del passaggio.
- La sentenza del Tribunale di Arezzo n. 537/2023 recepiva l'esistenza di un rapporto di lavoro part-time (alla p. 5), regime orario sul quale è stata espletata la consulenza tecnica contabile e lo stesso lavoratore aveva dedotto nel ricorso introduttivo del primo giudizio (R.G. n. 1734/2015), che il rapporto di lavoro era divenuto part-time dal 04.03.2000 (paragrafo 41).
- Il lavoratore nella memoria di costituzione aveva ammesso l'avvenuta sottoscrizione da parte sua della lettera di assunzione part-time con , senza riserva, efficace manifestazione CP_1 consensuale alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo parziale.
Con l'unico motivo di appello il lavoratore afferma la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1218, 2094, 2096, 2104, 2697 c.c., l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, l'errata valutazione materiale probatorio. Ribadisce, in sintesi, che in assenza di previsioni contrarie da parte della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1728/2015 ( e delle successive) il rapporto di lavoro doveva necessariamente fare riferimento alle forme contrattuali ordinarie, ovvero al rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time, evidenziando che: 1) se il rapporto è costituito senza specificazioni temporali, l'orario deve intendersi full-time in quanto orario ordinario;
2) se non fosse full-time dovrebbe essere quello pagina 3 di 6 dell'inizio rapporto (09.10.2005); 3) non è corretto dare rilevanza alla dinamica negoziale in corso di rapporto presso , in quanto CP_1 intervenuta tra appaltatore fittizio e lavoratore;
4) non vi era la prova di un precedente orario part-time, non ricavabile dalla scheda anagrafico- professionale, da cui non risultava il consenso del lavoratore al rapporto a tempo parziale;
5) l'avvenuta sottoscrizione del lavoratore della lettera di assunzione part-time non costituiva rinuncia al momento della riammissione in servizio in;
6) in ogni caso vi era la prova in atti CP_1 dello svolgimento di un orario full-time (6 ore e 40 minuti) fin dal 09.10.2005
ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo in primo luogo che la CP_1 sentenza del Tribunale di Arezzo, relativa alle differenze retributive fino alla riammissione in servizio, non è stata appellata, con passaggio in giudicato. Il Collegio ritiene l'appello infondato e da rigettare. Il presente secondo giudizio relativo alle differenze retributive, per il periodo da giugno 2017 a giugno 2022, trae origine da una sentenza resa tra le stesse parti, passata in giudicato (Tribunale di Arezzo n. 154/2017, confermata in Appello sent. n. 840/2018, eccetto la modifica sulla decorrenza), di accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera, ma senza statuizioni sulla durata dell'orario di lavoro. Né la sentenza del Tribunale di Arezzo, né la sentenza della Corte di Appello contengono alcun accertamento e argomentazione in ordine all'orario di lavoro reso nell'ambito dell'appalto ritenuto non genuino ed integrante intermediazione illecita di manodopera, ma solo l'accertamento sull'interposizione e la statuizione della costituzione del rapporto di lavoro in capo a , data di decorrenza, inquadramento. Del resto le CP_1 stesse conclu del ricorrente attengono esclusivamente all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a (datore di lavoro effettivo), CP_1 all'inquadramento e alla qualifica, con decorrenza dal 0.01.1998, senza alcun riferimento al regime orario. Non risulta oggetto della domanda l'accertamento dell'orario di lavoro, né la sentenza del Tribunale di Arezzo è stata oggetto di impugnazione e di specifica censura sul punto della omessa pronuncia in ordine al regime orario. Non rileva pertanto il fatto che nel ricorso di primo grado il ricorrente avesse dato conto dell'orario svolto secondo part-time (al paragrafo 6). Tale accertamento, relativamente al periodo precedente a quello in esame, è intervenuto nella sentenza del Tribunale di Arezzo n. 538/2023, che ha quantificato le differenze retributive derivanti dal riconoscimento del rapporto di lavoro in capo a in regime CP_1
pagina 4 di 6 di part-time. Nella motivazione si legge il riconoscimento di “differenze retributive dovute alla parte ricorrente sulla base dell'inquadramento contrattuale riconosciuto dalla sentenza 154/2017 del Tribunale di Arezzo, confermata nei successivi gradi di giudizio, tenuto conto del rapporto part-time con il quale era stata assunta la parte ricorrente ed aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa alle formali dipendenze degli appaltatori di . Controparte_1
La pronuncia non è stata e, è passata in giudicato, facendo stato tra le parti in ordine a tutte le differenze retributive maturate fino al maggio 2017 e al presupposto regime part- time del rapporto di lavoro. Trattandosi di rapporto di durata, è da richiamare, in tema di giudicato esterno, il principio secondo il quale “il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. sez. L. ord. n. 17223/2020), fatti nuovi che sono pertanto suscettibili di deduzione e prova. L'onere probatorio in ordine al preteso regime full-time, nel periodo oggetto della domanda (da giugno 2017), a decorrere dall'assunzione presso , non è stato assolto dal ricorrente in quanto Controparte_1 smentito dal fatto, pacifico tra le parti, dell'avvenuta sottoscrizione da parte del lavoratore (ammessa a p. 6 della memoria di costituzione), del contratto di lavoro in regime di part-time (al 50% rispetto al 45% in essere presso il datore di lavoro formale CO.TRAL. , in forza CP_2 del quale non residua spazio per il riconoscimento delle pretese di differenze retributive parametrate al tempo pieno. La sottoscrizione del contratto di assunzione, senza riserva ed esente da qualsiasi contestazione in ordine al consenso prestato, costituisce valida manifestazione negoziale dell'accordo delle parti sul regime orario del rapporto di lavoro. Né il lavoratore ha dedotto e chiesto di provare l'effettività della prestazione lavorativa resa a tempo pieno successivamente all'assunzione. Le spese del secondo grado sono poste a carico dell'appellante, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, l'attività svolta (tre fasi senza istruttoria), applicati i minimi, nell'importo di € 3.473,00 oltre accessori. Sussistono in presupposti per il raddoppio del CU a carico dell'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda assorbita, respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, a favore della parte appellata, che liquida, in € 3.473,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.03.2025
La Consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci il Presidente Dott. Flavio Baraschi
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