Articolo 15 della Legge 2 agosto 2002, n. 181
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15 agosto 2002
Art. 15. (Ruolo delle organizzazioni non governative). 1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attivita' del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dello statuto.
2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorita' giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facolta' di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.
Entrata in vigore il 15 agosto 2002