Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
- della nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 7 gennaio 2021, notificata il 19 gennaio 2021, con la quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brindisi ha disposto il rigetto della richiesta/dichiarazione di emersione del lavoro subordinato irregolare presentata, in data 25 giugno 2020, dalla datrice di lavoro -OMISSIS-, ex art. 103, comma 1 del D.L. n. 34/2020, con la motivazione “ STRANIERO CONDANNATO Al SENSI ART. 12 COMMA 1 D.L.VO 25.07.1998 N.286 E ART.110 C.P., OSTATIVO Al SENSI D.L. 34/20, ART. 103 COMMA 10 C) ”;
- di ogni altro atto, comunque, connesso presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, del parere non favorevole espresso dalla Questura di Brindisi, Cat.A12/2021, del 22 aprile 2021, all’accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato, ex art. 103, comma 1 del D.L. n. 34/2020, in favore dello straniero ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis e udita l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 marzo 2021 e depositato in data 19 aprile 2021, l’extracomunitario ricorrente - cittadino albanese - ha chiesto l’annullamento della nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 7 gennaio 2021, notificata il 19 gennaio 2021, con la quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brindisi ha disposto il rigetto della richiesta/dichiarazione di emersione del lavoro subordinato irregolare presentata, in data 25 giugno 2020, dalla datrice di lavoro -OMISSIS-, ex art. 103, comma 1 del D.L. n. 34/2020, con la motivazione “ STRANIERO CONDANNATO Al SENSI ART. 12 COMMA 1 D.L.VO 25.07.1998 N.286 E ART.110 C.P., OSTATIVO Al SENSI D.L. 34/20, ART. 103 COMMA 10 C)”, nonché di ogni altro atto, comunque, connesso presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, il parere non favorevole espresso dalla Questura di Brindisi, Cat.A12/2021, del 22 aprile 2021, all’accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato, ex art. 103, comma 1 del D.L. n. 34/2020, in favore dell’odierno ricorrente.
2. A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
II - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 286/1998. ECCESSO DI POTERE. SUPERFICIALITA’. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’.
3. Il 22 aprile 2021, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi si sono costituiti in giudizio.
4. Con decreto n. -OMISSIS-, pubblicato il 07 maggio 2021, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta, nel presente giudizio, dallo straniero ricorrente.
5. Nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
7. Con due pluriarticolati motivi di gravame (che possono essere trattati unitariamente), lo straniero ricorrente lamenta l’illegittimità della nota dirigenziale impugnata - e degli atti endoprocedimentali a questa presupposti indicati in epigrafe - di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata dalla signora -OMISSIS- (in data 25 giugno 2020) in suo favore, per dedotta violazione degli artt. 3 e 10 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/1998, nonché per eccesso di potere, difetto di motivazione, superficialità, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
In particolare, il ricorrente lamenta che, l’Amministrazione procedente, avrebbe riportato a motivazione dell’impugnato diniego dell’istanza/dichiarazione di emersione del lavoro irregolare - tanto nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, quanto nel successivo provvedimento definitivo di rigetto - solamente un generico riferimento alla presenza di una condanna penale a suo carico, senza tuttavia indicarne gli estremi.
Sostiene il ricorrente, al riguardo, che - al momento in cui è stata inoltrata (dal datore di lavoro) la domanda/dichiarazione di emersione ex art. 103 comma 1 D.L. n. 34/2020 - non era a conoscenza del fatto che, a proprio carico, la Corte di Appello di Lecce avesse emesso una sentenza di condanna penale, di averne conosciuto l’esistenza solo in data 15 dicembre 2020, quando la Questura di Brindisi, a mezzo p.e.c., ha reso nota, per l’appunto, la presenza di una condanna definitiva a suo carico, relativa al reato di “ violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in concorso (art. 110 CP. e art 12 comma 1 D. L.vo 25.07.1998 n. 286), come da sentenza della Corte di Appello di Lecce irrevocabile il 20.03.2009, conferma della sentenza emessa in data 03.07.2006 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano…. ”, e che, se avesse (invece) avuto contezza della citata sentenza di condanna penale già attraverso il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 comunicato in data 18 settembre 2020, avrebbe presentato tempestivamente l’istanza di riabilitazione penale, anziché proporla, come invece fatto, soltanto il 17 febbraio 2021, a distanza di 12 anni dalla definitività della menzionata sentenza di condanna.
8. Le tesi sostenute dall’odierno ricorrente non possono essere condivise.
9. Giova, anzitutto, ricordare che, con il Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, all’articolo 103, rubricato “ Emersione di rapporti di lavoro ”, il Legislatore ha previsto la procedura di regolarizzazione in favore dei cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano, subordinando l'ammissione alla procedura di emersione all'attestazione di determinati requisiti.
Questa disposizione normativa, inserita in un contesto più ampio di regolarizzazione e di protezione di beni fondamentali, per quanto di rilevo ai fini della definizione della presente controversia, al comma 10, lettera c), ha precluso l’ammissione alle procedure di emersione ai cittadini stranieri “ che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ”.
10. La dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare trova il suo necessario presupposto, quindi, (anche) nell’assenza di condanne penali rientranti tra quelle indicate nella norma citata (al comma 10) e che denotano, riguardo al soggetto che ne è destinatario, la presenza di una potenziale pericolosità sociale che il legislatore ha ritenuto di valutare negativamente ai fini delle procedure in materia di emersione del lavoro irregolare.
11. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno ricorrente – che risulta essere stato condannato con sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 19 novembre 2008 (divenuta irrevocabile il 20 marzo 2009) alla pena della reclusione di mesi 1 e multa di 600 euro, per il reato previsto dall’art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 286/1998, inerente il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia, reato ostativo alla procedura di emersione prevista dal comma 1 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo, al comma 10, lett. c) - considerare un’eventuale (possibile) riabilitazione penale alla stregua di elemento sopravvenuto favorevole allo straniero, nella prospettiva di una applicazione estesa dell’art. 5, comma 5, del T.U.I., di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998, non avrebbe comunque condotto, nel caso di specie, alla positiva definizione del procedimento di regolarizzazione di che trattasi, non sussistendo (e non essendo intervenuta) al momento dell’adozione della impugnata nota dirigenziale definitiva di rigetto dell’istanza di emersione, alcuna riabilitazione dello straniero ricorrente.
Peraltro, ritiene questo Tribunale che, anche ove al ricorrente fossero stati comunicati dalla P.A. gli estremi della sentenza di condanna penale ostativa all’accoglimento della richiesta/dichiarazione di emersione del lavoro subordinato irregolare (già) col il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, anziché (come, invece, accaduto) con la p.e.c. della Questura di Brindisi del 15 dicembre 2020, ciò non avrebbe comunque determinato, in attesa della definizione dell’eventuale istanza di riabilitazione, la sospensione del procedimento di emersione del lavoro irregolare di che trattasi, posto che, come anche affermato da condivisibile giurisprudenza, “ la presentazione di un’istanza di riabilitazione e la pendenza della sua valutazione da parte del giudice penale non potrebbe inibire l’esercizio della potestà amministrativa applicativa dell’art. 103, cit., venendo in gioco la permanenza sul territorio nazionale di un soggetto con precedenti penali ” (T.A.R. per l’Umbria - Perugia, sentenza n. 489/2025).
12. Osserva il Tribunale, al riguardo, che nel caso di specie, se è vero - per un verso - come sostenuto dal ricorrente, che nell’impugnata nota dirigenziale di rigetto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 7 gennaio 2021 non siano stati indicati in maniera puntuale gli estremi della sentenza penale di condanna, ostativa ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), del Decreto Legge n. 34/2020, è altrettanto vero - per altro verso - che tale circostanza risulta del tutto irrilevante ai fini di causa, in quanto:
- innanzitutto, la stessa nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 7 gennaio 2021, pur non indicando gli estremi delle sentenza di condanna, specifica (comunque) espressamente i motivi ostativi posti alla base del parere non favorevole all’accoglimento della dichiarazione di emersione, espresso dalla Questura di Brindisi, riportando la dicitura “ STRANIERO CONDANNATO Al SENSI ART. 12 COMMA 1 D.L.VO 25.07.1998 N.286 E ART.110 C.P., OSTATIVO Al SENSI D.L. 34/20, ART. 103 COMMA 10 C) ”, consentendo così all’interessato di risalire alla ragione specifica che ha portato l’Amministrazione procedente al rigetto dell’istanza de qua, costituita dalla presenza di una sentenza penale di condanna ostativa, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), non configurandosi, pertanto, come invece lamentato dall’odierno ricorrente, alcun difetto di motivazione;
- inoltre, la Questura di Brindisi, su richiesta dello stesso ricorrente, con p.e.c. del 15 dicembre 2020, ha poi comunicato gli estremi del provvedimento di condanna ostativo, relativa al reato di “ violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in concorso (art. 110 CP. e art 12 comma 1 D. L.vo 25.07.1998 n. 286), come da sentenza della Corte di Appello di Lecce irrevocabile il 20.03.2009, conferma della sentenza emessa in data 03.07.2006 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano…. ”, mettendo così in grado il ricorrente di ottenere perfetta conoscenza anche degli estremi della sentenza di condanna penale (ostativa) posta alla base della motivazione esternata dalla P.A. a supporto del rigetto della richiesta/dichiaraione di emersione;
- infine, con carattere ulteriormente dirimente, l’eventuale presentazione di una istanza di riabilitazione, in presenza di una condanna penale definitiva per uno dei reati che, l’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020, considera ostativi, non avrebbe (comunque) determinato né l’esito favorevole dell’istanza/dichiarazione di emersione del lavoro subordinato irregolare, né tantomeno una sospensione del relativo procedimento, e ciò - sia - per le ragioni indicate al precedente punto 11 della presente sentenza, - sia anche - perché l’esito favorevole di una eventuale istanza di riabilitazione penale non costituisce un effetto automatico che si realizza a seguito alla sua (mera) presentazione, essendo, al contrario, rimessa alla valutazione in tal senso compiuta dal (competente) giudice penale.
13. Ne consegue, pertanto, che tutte le censure formulate nel ricorso (anche quelle formali/procedimentali) che concernono l’impugnata nota dirigenziale prefettizia - avente carattere rigidamente vincolato - di rigetto definitivo dell’istanza/dichiarazione di emersione del lavoro irregolare in questione, e degli atti ad essa presupposti, risultano prive di pregio giuridico (anche ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.), con la conseguenza che, l’odierno ricorso, deve essere respinto, perché totalmente infondato nel merito.
14. Ricorrono, tuttavia, i presupposti di legge, anche in relazione alle particolari condizioni personali e sociali dello straniero ricorrente, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.