Sentenza 22 dicembre 2023
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 09/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 26/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
IC TORRI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere LE LONGO Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritti al n. 61353 del registro di segreteria, promosso da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Sergio Preden (c.f.
[...]; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
ID VA (c.f. [...]; pec:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), NT TT (c.f.
[...]; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.
gov.it), e US AN (c.f. [...]; pec:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e NI TI
(c.f. [...]; pec: avv.antonia.coretti@postacert.inps.
gov.it) con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29.
Appellante Contro
OMISSIS, (c.f. OMISSIS), rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dall’avv. Francesco Porcu (pec:
avvfrancescoporcu@pecgiuffre.it)
Appellato, non costituito e nei confronti del Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
(pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
Appellato, non costituito avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 111, depositata il 22 dicembre e notificata via pec il 27 dicembre 2023.
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del giorno 15 gennaio 2026, svolta con l’assistenza del segretario dott.ssa Serena Scippa, la relazione del relatore Cons. LE Longo; il rappresentante dell’INPS risulta assente e le parti appellate non costituite nel giudizio.
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 111/2023, depositata il 22 dicembre e notificata via pec il 27 dicembre 2023, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo - ha accolto la domanda della dirigente scolastica Omissis, collocata in quiescenza dal giorno 1/9/2016, e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo, nella base pensionabile, di tutti i benefici contrattuali (“anche gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31/12/2018”) previsti dal CCNL relativo all’area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016 – 2018, in ragione del disposto degli articoli 39 e 40 del contratto collettivo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’INPS, rappresentata e diesa come in epigrafe, adducendo, quale unico motivo di gravame, la
“Violazione degli artt. 39 comma 4 e 40 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale relativo all’Area Dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 – violazione del principio di computo della pensione in forza di norme di legge - violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 - erronea interpretazione di norma contrattuale”.
In particolare, l’Istituto previdenziale ha innanzitutto rammentato che, in via di principio, il trattamento previdenziale deve essere computato in forza di una legge, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n.
1092/1973, per come ritenuto dalla giurisprudenza contabile di appello.
In via gradata, l’INPS ha, altresì, sostenuto che, comunque, dalla lettera delle clausole del CCNL in questione non sarebbe evincibile l’esito interpretativo affermato dal primo giudice.
In particolare, secondo l’INPS, la disposizione di cui all’art. 40, comma 3, del riferito CCNL (“I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo”) costituisce eccezione al principio generale secondo cui gli aumenti stipendiali si applicano esclusivamente al personale in servizio attivo al momento di decorrenza degli aumenti medesimi, senza che se ne possa predicare un’interpretazione estensiva.
Pertanto, secondo L’INPS, il menzionato art. 40, comma 3, non si riferirebbe al beneficio riconosciuto dal comma 4 dell’art. 39 del CCNL, a norma del quale “Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed Afam, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art. 41, è rideterminata alle decorrenze e nei valori annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, di seguito indicati:
- a decorrere dal 1° gennaio 2018, in euro 6.159,72; - a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno successivo in euro 12.565,11”.
Del resto, e al di là della lettera del menzionato art. 40, comma 3, sarebbe evidente, secondo l’INPS, l’impossibilità di riconoscere alla pensionata gli aumenti aventi decorrenza dal 31 dicembre 2018 e validi per l’anno successivo (cfr. inciso finale del comma 4 dell’art. 39).
Pertanto, l’INPS, dopo aver richiamato un precedente giurisprudenziale di appello (Sez. II, sent. n. 197/2013), ha concluso chiedendo di annullare l’impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento.
All’udienza del 3 luglio 2025, questa Corte, considerato che l’appellante INPS non aveva comprovato l’avvenuta notifica alle controparti del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza odierna, che le controparti non risultavano costituite e che l’appellante non era comparso all’udienza di discussione, ha disposto, in applicazione dell’articolo 196 del c.g.c., il rinvio della trattazione del giudizio all’udienza del 15 gennaio 2026, ore di rito, con avvertenza che, ove l’appellante non fosse comparso per la seconda volta all’udienza fissata, dovrà dichiararsi l’improcedibilità dell’appello.
Ha, inoltre, onerato l’INPS di notificare detta ordinanza alle parti convenute entro il termine di 30 giorni.
Detta ordinanza è stata comunicata dalla segreteria all’INPS, che, tuttavia, non risulta aver notificato il DFU alla parte appellata.
L’appellante INPS non è comparso neppure nella odierna udienza di trattazione.
Le parti appellate non risultano costituite.
Motivi della decisione
[1] Considerato quanto testé esposto, il Collegio deve constatare il verificarsi della situazione prevista dall'art. 196 c.g.c., secondo cui "se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".
Nella specie, dunque, la mancata comparizione della parte appellante sia all'udienza odierna che alla precedente del 3 luglio 2025 comporta la dichiaratoria dell'improcedibilità dell'appello.
[2] Le spese di giudizio del grado possono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando definitivamente, dichiara improcedibile l'appello, iscritto al n. 61353 del ruolo generale, ex art. 196 c.g.c. e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to LE Longo F.to IC RI Depositata in Segreteria il 09/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi