Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria
- Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 70/2023 promossa in grado di appello da
in persona del legale rappresentante pro- Parte 1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Milazzo.
- APPELLANTE -
Contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Martina Rizzuto.
-APPELLATA -
All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Controparte_1 agiva dinanzi al G.L. del Con ricorso depositato il 12/11/2020
Tribunale di Palermo contro la società e premesso di Parte 1 avere lavorato in qualità di lavoratrice somministrata a termine alle dipendenze della
Controparte_2 con qualifica di "operaio tecnico addetto assistenza", livello IV° del CCNL per i dipendenti da aziende, del terziario, della distribuzione e dei servizi, con decorrenza dal 3/3/2008, esponeva che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 2855/14 emessa in data 27/01/2014, confermata dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n.
Era stata pertanto a ordinata la riammissione in servizio dell'odierna appellata alle dipendenze dell'appellante, quale cessionaria di azienda ex art. 2112 c.c. ed in quanto tale destinataria degli effetti costitutivi/retroattivi delle citate pronunce. Part Deduceva, tuttavia, che la in data 23/02/2015, ne aveva disposto l'immissione in servizio con inquadramento nella categoria A 1 del CCRL dei dipendenti della Regione
Sicilia in difformità a quanto dovuto in forza dell'accordo aziendale del 29/12/2011 stipulato dalla Controparte_2
In forza di tale accordo la CP_2 nel deliberare l'adozione del contratto dei dipendenti della regione in luogo del CCNL dei dipendenti del settore terziario, aveva altresì approvato le tabelle di equiparazione tra gli inquadramenti previsti dai due citati contratti collettivi in forza delle quali per il personale con qualifica di operaio tecnico addetto all'assistenza già inquadrato nel IV° livello del CCNL Multiservizi era stato previsto il transito nella categoria B4 del CCRL.
Chiedeva pertanto dichiararsi il proprio diritto ad avere riconosciuto dalla [...] dalla data del 23/02/2015 la categoria di inquadramento B4 del Parte 1
CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia e, per l'effetto, condannare la società convenuta ad attribuirle il predetto inquadramento, nonché a corrisponderle le differenze retributive dovute dalla predetta data.
Nel contraddittorio delle parti con sentenza del 6/12/2022 il Tribunale di Palermo, Part disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ha accolto la domanda e dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello B4 del CCRL condannando la al pagamento delle differenze retributiveParte 1 tra il livello A1 e il B4, oltre accessori come per legge.
Con atto depositato in data 26/1/2023 la Pt 1 ha interposto gravame avverso la statuizione in parola, riproponendo in forma di censura le ragioni di eccezione articolate in primo grado ed in particolare:
1.L'eccezione di cosa giudicata.
Assume l'appellante che in ossequio al principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile la domanda avanzata dalla ricorrente diretta ad ottenere il giusto inquadramento avrebbe dovuto essere sviluppata nel giudizio instaurato per l'impugnazione della somministrazione a termine sicchè doveva intendersi preclusa nell'ambito dell'odierna controversia.
2.La prescrizione del diritto al superiore inquadramento.
Ritiene l'appellante che dovendosi computare la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto a partire dalla data di inizio della somministrazione a termine (3/3/2008) , alla Part data in cui la CP 1 aveva richiesto per la prima volta alla l'inquadramento nella categoria superiore B4 del CCRL della Regione Sicilia, (13/11/2019) la prescrizione era irrimediabilmente maturata.
3.L'infondatezza nel merito della domanda. Secondo la S.A.S. non soltanto l'accordo aziendale del 29/11/2011 non era stato da essa sottoscritto sicchè non era alla stessa opponibile ma lo stesso doveva intendersi superato ed assorbito dal successivo accordo sindacale del 27/7/2012 che non contemplava alcuna indicazione diretta a garantire il mantenimento del livello posseduto. concretamente svolte dalla In ogni caso dalla analisi comparativa delle mansioni
(operaio generico) e della declaratoria contrattuale applicata doveva ritenersi CP 1 corretto l'inquadramento operato nel livello inziale della corrispondente categoria professionale (A1).
Tanto premesso, l'appello non ha pregio.
Nulla quaestio che in forza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2855/14 emessa in data 27/01/2014, è stata sancita la nullità del contratto di somministrazione a termine intercorso tra la Controparte_2 e la CP 1 ed è stato riconosciuto alla ricorrente e ad altri lavoratori litisconsorti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il corollario che, essendo intervenuta nelle more la cessione di azienda dalla CP 2 alla Parte 1 il Tribunale ha condannato la Pt 1 a riammetterla in servizio.
Se così è, corretta appare la valutazione espressa dal giudice di primo grado il quale, procedendo dalla disamina della primitiva assunzione della CP 1 presso la CP 2 ha considerato l'inquadramento iniziale di operatore tecnico di assistenza ' livello IV° e quindi ha ritenuto applicabile ora per allora le tabelle di equiparazione adottate dalla CP_2 in occasione del passaggio dal CCNL del terziario al CCRL dei
Regionali sottoscritto in data 29/11/2011.
Fatto si è che in ragione delle tabelle di equiparazione citate i lavoratori appartenenti al livello IV° del CCNL CP 2 avevano diritto a transitare nel livello B4 del CCRL.
Per la efficacia vincolante tributabile all'accordo in conformità alla volontà dei paciscenti, esso rivestiva forza imperativa al momento del decretato passaggio della CP 1 nell'organico della S.A.S. atteso che quest'ultima, in ragione della conclamata cessione di azienda, era succeduta nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla CP 2 esistenti al momento della cessione nonché di quelli nascenti da accertamenti giudiziali intervenuti a posteriori. Un tanto si è verificato nel caso della CP 1 la quale, avendo promosso azione di nullità della somministrazione a termine iniziata in data 3/3/2008 si è vista riconoscere la conversione del contratto a tempo indeterminato nel 2014 e nel contempo il diritto a transitare nella la S.A.S. per effetto della cessione di azienda accertata a far data dal
31/10/2012.
Discende da quanto precede che:
-Nessun ostacolo poteva essere opposto dal precedente giudicato il quale aveva conosciuto unicamente della domanda diretta alla conversione del contratto nullo e, peraltro, al tempo della proposizione dell'azione non poteva conoscere della esistenza, di là da venire, dell'accordo sindacale del 2011 recante l'adozione del CCRL e delle propugnate tabelle di equiparazione. -Nessuna causa estintiva del diritto preteso discendente dalla accampata prescrizione decennale appare invocabile se solo appena si considera che se è vero che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) nella fattispecie in esame il diritto al corretto inquadramento deve ritenersi sorto nel '
Part momento in cui la richiesta di dare attuazione al dettato giudiziale che la obbligava ad assumere in servizio la CP 1 ne eludeva il comando conferendo alla ricorrente un inquadramento non corrispondente a quello spettante in forza delle tabelle di equiparazione applicabili.
Tale comportamento posto in essere nel 2015 ha generato il diritto dalla CP 1 alla rettifica dell'erroneo inquadramento con la conseguenza che alla data della prima missiva del 2019 e del successivo ricorso giudiziale la prescrizione non risulta in nessun modo maturata.
-Nessuno sforzo interpretativo poteva esigersi dal CP 3 sul piano dell'analisi delle mansioni in concreto svolte, atteso che il diritto doveva ritenersi sorto non tanto in ragione del giudizio comparativo preordinato alla sussunzione dell'attività nel quadro delle declaratorie contrattuali potenzialmente applicabili, quanto dal positivo riscontro del precorso inquadramento sulla scorta del CCNL disdettato con la categoria professionale del CCRL a quello corrispondente in base alle tabelle di equiparazione.
Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la conferma della senetnza di primo grado.
Le spese segno la soccombenza e si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in calce.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 3172/2022 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 6 ottobre 2022. Condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante delle spese del presentepro-tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovuti e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Martina Rizzuto.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
Palermo 16 gennaio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria