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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/09/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 975/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 975/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
SANGALLI
e
EN OV (C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti C.F._2
ELENA GALLIANI e JESSICA MOLINARI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e EN OV hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 26/06/2010 a Bordighera e dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], entrambi Per_1 Per_2 minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle seguenti
“CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e AR LN, Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni a margine dell'atto di matrimonio e omologando le seguenti CONDIZIONI
1. L'abitazione coniugale, sita nel Comune di Lecco (LC), in via Don Giovanni Minzoni n. 2, sarà assegnata al signor Parte_1
La signora AR LN si impegna ad asportare i propri beni personali entro e non oltre 15 giorni dal deposito della sentenza di separazione consensuale. Entro lo stesso termine, il signor corrisponderà alla signora AR Parte_1
LN a mezzo bonifico bancario la somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00), a titolo forfettario, omnicomprensivo e non ripetibile, a fronte della rinuncia da parte della stessa a qualsivoglia pretesa relativa agli arredi presenti nell'abitazione medesima, con espressa dichiarazione di tacitazione definitiva di ogni ulteriore diritto o pretesa connessa
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, non essendovi i presupposti per la corresponsione di un assegno, attesa la titolarità, da parte di entrambi, di adeguati redditi propri;
3. i minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_3 con collocamento alternato paritario presso le rispettive abitazioni e, ai soli fini anagrafici, manterranno la loro residenza presso la casa coniugale. Salvo diversi accordi tra le parti, che dovranno comunque rispettare il principio dell'alternanza settimanale (sette giorni ciascuno), il collocamento dei figli seguirà le seguenti modalità mensili:
- durante la prima e la terza settimana la signora AR LN potrà tenere con sé i figli presso la propria residenza sita a Lecco (LC), in Largo Caleotto, dal venerdì (al termine della scuola) fino al venerdì seguente, con l'impegno di accompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
- durante la seconda e quarta settimana il signor potrà tenere con sé i figli Parte_1 presso la propria residenza sita a Lecco (LC), in via Don Giovanni Minzoni n. 2, dal venerdì (al termine della scuola) fino al venerdì seguente, con l'impegno di accompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
Si precisa che entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di propria spettanza;
4. entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario di e Per_1
e al loro accudimento, ai pasti e a tutte le loro necessità per i giorni di rispettiva Per_2 competenza;
5. entrambi i genitori contribuiranno in misura paritaria, ciascuno nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie relative ai figli, conformemente a quanto previsto dal protocollo vigente presso Codesto Tribunale;
6. il c.d. assegno unico erogato a favore dei minori verrà accreditato sul conto corrente comune acceso presso CheBanca spa, che verrà mantenuto in essere e verrà utilizzato dai genitori per il pagamento delle spese scolastiche per i figli;
7. i minori trascorreranno le vacanze natalizie alternativamente, di anno in anno, con i genitori suddividendo le stesse in due differenti periodi e segnatamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra gli stessi. Parimenti, di anno in anno verranno suddivise le vacanze pasquali e così i minori alternativamente trascorreranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il successivo lunedì dell'Angelo. Inoltre, nel periodo estivo i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. La definizione dei periodi di vacanza dovrà avvenire entro il 15 luglio di ogni anno;
8. i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo, patrimoniale o personale, in relazione al rapporto coniugale e alla cessazione della convivenza, avendo integralmente definito ogni aspetto economico, patrimoniale e genitoriale connesso alla separazione;
9. le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti.
*** il signor e la signora AR LN, ut supra rappresentati e difesi, Parte_1
CHIEDONO ALTRESÌ che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi udienza cartolare in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi per la fase della separazione, fissando il termine per il deposito di note scritte mediante le quali le parti riconfermeranno la loro volontà di non volersi riconciliare e all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio accolga con sentenza definitiva le seguenti CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor Pt_1
e la signora AR LN in data 26 giugno 2010 a Bordighera (IM), in
[...] seguito trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al Numero 13, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle medesime condizioni pattuite consensualmente in sede di separazione personale;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare integralmente compensate le spese legali tra le parti.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e EN Parte_1
OV, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Bordighera (IM) il 26/06/2010, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte II, serie A, numero 13;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bordighera per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 975/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
SANGALLI
e
EN OV (C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti C.F._2
ELENA GALLIANI e JESSICA MOLINARI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e EN OV hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 26/06/2010 a Bordighera e dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], entrambi Per_1 Per_2 minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle seguenti
“CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e AR LN, Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni a margine dell'atto di matrimonio e omologando le seguenti CONDIZIONI
1. L'abitazione coniugale, sita nel Comune di Lecco (LC), in via Don Giovanni Minzoni n. 2, sarà assegnata al signor Parte_1
La signora AR LN si impegna ad asportare i propri beni personali entro e non oltre 15 giorni dal deposito della sentenza di separazione consensuale. Entro lo stesso termine, il signor corrisponderà alla signora AR Parte_1
LN a mezzo bonifico bancario la somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00), a titolo forfettario, omnicomprensivo e non ripetibile, a fronte della rinuncia da parte della stessa a qualsivoglia pretesa relativa agli arredi presenti nell'abitazione medesima, con espressa dichiarazione di tacitazione definitiva di ogni ulteriore diritto o pretesa connessa
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, non essendovi i presupposti per la corresponsione di un assegno, attesa la titolarità, da parte di entrambi, di adeguati redditi propri;
3. i minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_3 con collocamento alternato paritario presso le rispettive abitazioni e, ai soli fini anagrafici, manterranno la loro residenza presso la casa coniugale. Salvo diversi accordi tra le parti, che dovranno comunque rispettare il principio dell'alternanza settimanale (sette giorni ciascuno), il collocamento dei figli seguirà le seguenti modalità mensili:
- durante la prima e la terza settimana la signora AR LN potrà tenere con sé i figli presso la propria residenza sita a Lecco (LC), in Largo Caleotto, dal venerdì (al termine della scuola) fino al venerdì seguente, con l'impegno di accompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
- durante la seconda e quarta settimana il signor potrà tenere con sé i figli Parte_1 presso la propria residenza sita a Lecco (LC), in via Don Giovanni Minzoni n. 2, dal venerdì (al termine della scuola) fino al venerdì seguente, con l'impegno di accompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
Si precisa che entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di propria spettanza;
4. entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario di e Per_1
e al loro accudimento, ai pasti e a tutte le loro necessità per i giorni di rispettiva Per_2 competenza;
5. entrambi i genitori contribuiranno in misura paritaria, ciascuno nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie relative ai figli, conformemente a quanto previsto dal protocollo vigente presso Codesto Tribunale;
6. il c.d. assegno unico erogato a favore dei minori verrà accreditato sul conto corrente comune acceso presso CheBanca spa, che verrà mantenuto in essere e verrà utilizzato dai genitori per il pagamento delle spese scolastiche per i figli;
7. i minori trascorreranno le vacanze natalizie alternativamente, di anno in anno, con i genitori suddividendo le stesse in due differenti periodi e segnatamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra gli stessi. Parimenti, di anno in anno verranno suddivise le vacanze pasquali e così i minori alternativamente trascorreranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il successivo lunedì dell'Angelo. Inoltre, nel periodo estivo i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. La definizione dei periodi di vacanza dovrà avvenire entro il 15 luglio di ogni anno;
8. i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo, patrimoniale o personale, in relazione al rapporto coniugale e alla cessazione della convivenza, avendo integralmente definito ogni aspetto economico, patrimoniale e genitoriale connesso alla separazione;
9. le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti.
*** il signor e la signora AR LN, ut supra rappresentati e difesi, Parte_1
CHIEDONO ALTRESÌ che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi udienza cartolare in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi per la fase della separazione, fissando il termine per il deposito di note scritte mediante le quali le parti riconfermeranno la loro volontà di non volersi riconciliare e all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio accolga con sentenza definitiva le seguenti CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor Pt_1
e la signora AR LN in data 26 giugno 2010 a Bordighera (IM), in
[...] seguito trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al Numero 13, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle medesime condizioni pattuite consensualmente in sede di separazione personale;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare integralmente compensate le spese legali tra le parti.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e EN Parte_1
OV, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Bordighera (IM) il 26/06/2010, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte II, serie A, numero 13;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bordighera per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada