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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 26 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1654 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 2559 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] ex Serbia e Montenegro) il 28.02.1931, Parte_1
c.f. , residente in [...], ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Catania, via Padova n. 69, presso lo studio dell'avv. Claudio Gurrieri, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri, per CP_1 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. 1915, del 26.01.2023) in Notar di Persona_2
Palermo.
(già , Agente della Riscossione Controparte_3 Controparte_4 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via Umberto I n. 255, presso lo studio dell'avv. Mauro Di Pace, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione.
Resistenti
1 OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
➢ Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
15.02.2024, il ricorrente premetteva che in data 13.01.2024 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73 000, con la quale veniva richiesto il pagamento anche di somme iscritte CP_ a ruolo dall' e dall . CP_2
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1. Cartella di pagamento n. 29320110028384408000, asseritamente notificata in data 23/08/2011, relativa a Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per l'anno 2010, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 1.154,79 (oneri ed accessori compresi). CP_1
2. Cartella di pagamento n. 29320110077356988000, asseritamente notificata in data 14/03/2012, relativa a rate premio per gli anni 2009, 2010 e 2011, Ente che ha emesso il ruolo sede di CP_2 CP_2
Catania, per l'importo complessivo di € 273,67 (oneri ed accessori compresi).
3. Cartella di pagamento n. 29320130002569990000, asseritamente notificata in data 23/08/2013, relativa a rate premio per gli anni 2011 e 2012, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, CP_2 CP_2 per l'importo complessivo di € 265,29 (oneri ed accessori compresi).
4. Cartella di pagamento n. 29320140005118173000, asseritamente notificata in data 17/08/2014, relativa a rate premio per gli anni 2012 e 2013, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, CP_2 CP_2 per l'importo complessivo di € 257,26 (oneri ed accessori compresi).
5. Cartella di pagamento n. 29320170044988636000, asseritamente notificata in data 23/02/2018, relativa a rate premio per gli anno 2017, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per CP_2 CP_2
l'importo complessivo di € 187,84 (oneri ed accessori compresi).
6. Avviso di addebito n. 59320112000428973000, asseritamente notificato in data 24/11/2011, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2010 e 2011, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.322,05 (oneri ed accessori compresi). CP_1
7. Avviso di addebito n. 59320120000416042000, asseritamente notificato in data 24/04/2012, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2011 e 2012, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.319,81 (oneri ed accessori compresi). CP_1
8. Avviso di addebito n. 59320120005591084000, asseritamente notificato in data 06/12/2012, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2011 e 2012, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.404,61 (oneri ed accessori compresi). CP_1
2 9. Avviso di addebito n. 59320130000101239000, asseritamente notificato in data 08/04/2013, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2012 e 2013, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 1.236,90 (oneri ed accessori compresi). CP_1
10. Avviso di addebito n. 59320130002844234000, asseritamente notificato in data 22/11/2013, relativa a
Artig. Accertamento unificato contrib. I.V.S. sul reddito ecced. minimale per gli anni 2006 e 2013, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 6.305,28 (oneri ed accessori CP_1 compresi).
11. Avviso di addebito n. 59320130003095637000, asseritamente notificato in data 13/12/2013, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2012 e 2013, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.452,66 (oneri ed accessori compresi). CP_1
12. Avviso di addebito n. 59320140000293888000, asseritamente notificato in data 21/05/2014, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2013 e 2014, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.549,28 (oneri ed accessori compresi). CP_1
13. Avviso di addebito n. 59320160000391609000, asseritamente notificato in data 08/04/2016, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2015 e 2016, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.441,55 (oneri ed accessori compresi). CP_1
14. Avviso di addebito n. 59320160004468948000, asseritamente notificato in data 07/11/2016, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2015 e 2016, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.390,03 (oneri ed accessori compresi). CP_1
15. Avviso di addebito n. 59320170002648555000, asseritamente notificato in data 20/10/2017, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2016 e 2017, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 4.719,14 (oneri ed accessori compresi). CP_1
Il ricorrente, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'estinzione del credito per maturata prescrizione, anche successiva, rispetto alle date di notifica indicate nell'intimazione.
Alla luce di quanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in via preliminare, sospendere
l'esecutività della intimazione ad adempiere impugnata e delle cartelle esattoriali e avvisi di addebito presupposto, stante il palese fumus boni iuris del presente ricorso, nonché il periculum in mora derivante dal concreto rischio che, nelle more del giudizio, l'agente della riscossione agisca in via esecutiva nei confronti dell'odierno ricorrente;
2) nel merito, dichiarare illegittima, per i motivi su esposti o per quelli rilevabili d'ufficio CP_ dal Decidente, la pretesa avanzata da , e e, Controparte_5 CP_2 conseguentemente, annullare e/o dichiarare inefficace la intimazione di pagamento impugnata, unitamente alle cartelle esattoriali e avvisi di addebito presupposto ed alle iscrizioni a ruolo da cui le stesse promanano;
3) con vittoria di spese e compensi di causa da DISTRARRE in favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
3 CP_
• Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale, preliminarmente, precisava che la contribuzione richiesta era dovuta dal ricorrente in quanto egli era stato iscritto alla Gestione artigiani dal
01.07.1961 al 16.11.2015.
Con riferimento agli atti presupposti precisava che la Cartella di pagamento n. 29320110028384408000, era stata totalmente sgravata e stralciata, così come i seguenti Avvisi di addebito n. 59320112000428973000, n.
59320120000416042000, n. 59320120005591084000, n. 59320130000101239000, n.
59320130003095637000, n. 59320140000293888000 e n. 59320170002648555000, ava totalmente sgravato;
mentre, l'avviso di addebito n. 59320160004468948000, portante contributi fissi e sanzioni III^ e IV^ Rata
2015, era stata parzialmente sgravata la IV rata e comunque risultava regolarmente notificato in data
07.11.2016; l'avviso di addebito n. 59320160000391609000, portante contributi fissi e sanzioni I^ e II^ Rata
2015, risultava regolarmente notificato in data 08.04.2016. Infine, l'avviso di addebito n.
59320130002844234000, riguardava omessi contributi a percentuale IVS e sanzioni sul reddito prodotto nell'anno 2006 ed era stato regolarmente notificato il 22.11.2013, ed aveva a sua volta come presupposto l'Accertamento Unificato dell' anno 2006 - N. TYS01DA02966, notificato il 17.12.2012, di CP_3 CP_3 cui aveva richiesto all , mediante p.e.c., la trasmissione degli atti relativi all'accertamento CP_3 CP_3 ed alle interruzioni termini prescrizionali.
Conseguentemente, con riferimento alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito oggetto di stralcio ovvero di sgravio, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
invece per quanto riguardava gli avvisi di addebito non interessati dai predetti provvedimenti (n. 59320130002844234000, n.
59320160000391609000 e n. 59320160004468948000), eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione, la tardività dell'opposizione essendo gli avvisi di addebito, come da documentazione allegata, regolarmente notificati e quindi non poteva più essere contesta la prescrizione maturata in data antecedente la loro notificazione;
contestava l'intervenuta prescrizione successiva, alla luce della documentazione fornita dall''Agente della Riscossione nonché per la sospensione dettata dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Concludeva chiedendo “- dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere, in riferimento alla cartella
29320110028384408000, e agli ava 59320112000428973000, ava 59320120000416042000, ava
59320120005591084000, ava 59320130000101239000, ava 59320130003095637000, ava
59320140000293888000, ava 59320170002648555000; In riferimento agli altri avvisi di addebito opposti: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del CP_ dlgs. 46/99 e/o ex art. 617 cpc, nonché per difetto di legittimazione passiva dell;
- In via principale, nel merito, rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli ava 59320130002844234000,
59320160000391609000, 59320160004468948000; in subordine, rigettare il ricorso, confermando gli ava
59320130002844234000, 59320160000391609000, 59320160004468948000, per la parte che risulterà dovuta o, comunque, accertare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme
4 aggiuntive, per i periodi e gli importi indicati negli avvisi di addebito impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione.”.
• Si costituiva, altresì, l , il quale rilevava come le cartelle di pagamento era state regolarmente CP_2 notificate e che le somme portate dalle cartelle di pagamento n. 29320110077356988000, n.
29320130002569990000 e n. 29320140005118173000, erano state oggetto di stralcio, ai sensi dell'art. 1, commi 222-230, Legge 197/2022, con annullamento automatico dei ruoli alla data del 30 aprile 2023.
Chiedeva in merito dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con riferimento alla residua cartella di pagamento n. 29320170044988636000, regolarmente notificata per come si evinceva dalla documentazione trasmessa dall' , eccepiva la propria carenza di Controparte_6 legittimazione passiva, per le attività successive all'iscrizione a ruolo, per le quali l'unico soggetto responsabile doveva individuarsi nell' e formulando ulteriori e vari motivi di contestazione, Controparte_3 concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuta, autorizzare l'opponente alla rinotifica presso la Sede legale della Società Concessionaria e l alla chiamata in causa dell' CP_2 Controparte_7
, per essere
[...] Controparte_8 manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale;
2) In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica delle cartelle, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , CP_2 nonché la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; 3) Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.Lgs.46/99; 4) In via principale, nel merito, in ordine alle cartelle del
2011, 2013 e 2014 rispettivamente n.2, n.3 e n.4 dell'elenco ricorso, oggi già oggetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1, commi 222-230 L. 197/22, dichiarare la cessazione della materia del
CP_2 contendere nei confronti dell , con spese di lite interamente compensate tra le parti;
in ordine, invece, la CP_1 residua cartella del 2017 n.5 dell'elenco ricorso respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, Parte_1 CP_2 trattandosi di titoli comunque non prescritti, così confermando la legittimità della suindicata iscrizione a
CP_2 ruolo e della conseguente cartella esattoriale e degli atti ad essa presupposti e/o consequenziali;
in
CP_2 subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del CP_1 ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all' . Condannare il ricorrente
CP_2 opponente al pagamento delle intere spese di giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse. 5)
Ove rilevata, invece, responsabilità dell' in ordine agli atti ed attività esecutiva di Controparte_9
5 esclusiva competenza esattoriale previdenziale (vizi di notifica cartella, mancanza o intempestività di atti interruttivi della prescrizione del credito), condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente.”.
• Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, anche riguardo alla notifica degli avvisi di addebito. Con riferimento all'eccezione di prescrizione rilevava che tale termine era stato tempestivamente interrotto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, di cui produceva copia documentale, nonché dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320169011606907000 il 14.06.2017; dell'intimazione di pagamento n. 29320179038960311000 il
23.02.2018 e dell'intimazione di pagamento n. 29320229012218973000 il 13.9.2022. Per cui, tenuto anche conto della sospensione dei termini a causa della pandemia per Covid-19, non era maturata alcuna prescrizione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 24.06.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
➢ Con separato ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'8.03.2024, il ricorrente premetteva che in data 29.01.2024 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90171444 21 000, con la quale veniva richiesto il pagamento anche CP_ di somme iscritte a ruolo dall e dall . CP_2
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1) Cartella di pagamento n. 29320170044988636000, asseritamente notificata in data 23/02/2018, relativa a rate premio per l'anno 2017, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per CP_2 CP_2
l'importo complessivo di € 220,63 (oneri ed accessori compresi).
2) Cartella di pagamento n. 29320180031073690000, asseritamente notificata in data 25/02/2019, relativa a rate premio per l'anno 2018, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per CP_2 CP_2
l'importo complessivo di € 208,15 (oneri ed accessori compresi).
3) Avviso di addebito n. 59320130002844234000, asseritamente notificato in data 22/11/2013, relativa a
Artig. Accertamento unificato contrib. I.V.S. sul reddito eccd. Il minimale per l'anno 2006, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 6.392,16 (oneri ed accessori compresi). CP_1
4) Avviso di addebito n. 59320160000391609000, asseritamente notificato in data 08/04/2016, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2015 e 2016, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.722,64 (oneri ed accessori compresi). CP_1
5) Avviso di addebito n. 59320160004468948000, asseritamente notificato in data 07/11/2016, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2015 e 2016, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.089,09 (oneri ed accessori compresi). CP_1
6 Il ricorrente, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'estinzione del credito per maturata prescrizione, anche successiva, rispetto alle date di notifica indicate nell'intimazione.
Alla luce di quanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in via preliminare, sospendere
l'esecutività della intimazione ad adempiere impugnata e delle cartelle esattoriali e avvisi di addebito presupposto, stante il palese fumus boni iuris del presente ricorso, nonché il periculum in mora derivante dal concreto rischio che, nelle more del giudizio, l'agente della riscossione agisca in via esecutiva nei confronti dell'odierno ricorrente;
2) nel merito, dichiarare illegittima, per i motivi su esposti o per quelli rilevabili d'ufficio CP_ dal Decidente, la pretesa avanzata da , e e, Controparte_5 CP_2 conseguentemente, annullare e/o dichiarare inefficace la intimazione di pagamento impugnata, unitamente alle cartelle esattoriali e avvisi di addebito presupposto ed alle iscrizioni a ruolo da cui le stesse promanano;
3) con vittoria di spese e compensi di causa da DISTRARRE in favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”. CP_
▪ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito;
la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione dettata dalla normativa emergenziale per Covid-19 e chiedeva di far integrare la documentazione da parte dell''Agente della Riscossione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni ”in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del dlgs. 46/99 o per carenza di interesse ad agire CP_ nonché per il difetto di legittimazione passiva dell' ; - in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli avvisi di addebito, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo Con subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in capo all' per mancata CP_ produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l dal pagamento delle spese processuali;
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della
Riscossione.”
▪ Si costituiva, altresì, l , il quale rilevava come le cartelle di pagamento era state regolarmente CP_2 notificate per come si evinceva dalla documentazione trasmessa dall' , eccepiva la Controparte_6 propria carenza di legittimazione passiva, per le attività successive all'iscrizione a ruolo, per le quali l'unico soggetto responsabile doveva individuarsi nell' e formulando ulteriori e vari Controparte_3 motivi di contestazione. Rilevava che parte degli atti sottesi erano già stati oggetto di richiesta con una separata intimazione di pagamento impugnata nel giudizio n. 1654/2024 R.G., con il quale chiedeva la riunione.
7 Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuta, autorizzare l'opponente alla rinotifica presso la Sede legale della Società Concessionaria e l alla chiamata in causa dell' CP_2 Controparte_3
già , per essere
[...] Controparte_8 manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale;
2) In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica delle cartelle, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o, nonché la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; 3) Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24
D.Lgs.46/99; 4) In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente
nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, così Parte_1 CP_2 confermando la legittimità delle suindicate iscrizioni a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali e CP_2 degli atti ad essi presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto per contributi CP_1 previdenziali non versati all' . 5) Condannare il ricorrente opponente al pagamento delle intere spese di CP_2 giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse. 6) Ove rilevata, invece, responsabilità dell'
[...]
in ordine agli atti ed attività esecutiva di esclusiva competenza esattoriale da cui sia conseguita CP_9 la prescrizione del credito previdenziale (vizi di notifica cartella, mancanza o intempestività di atti interruttivi della prescrizione del credito), condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente. In via istruttoria: Si chiede, ove necessarie ed occorrendo, in caso di mancata costituzione o integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario di riscossione, che venga, in ogni caso, disposta ex artt. 210 e
421 c.p.c. da parte dell'Ill.mo Giudice adito, l'acquisizione d'ufficio e/o venga ordinata all'Agente di
Riscossione la produzione e/o esibizione di tutta la suindicata documentazione relativa alla regolarità delle notifiche e all'interruzione dei termini di prescrizione degli atti opposti (cartelle n. CP_2
29320170044988636000 e n. 2932018003107369000 ), ove ritenuta non sufficiente la già Parte_2 trasmessa all' e prodotta relativa ad altro giudizio RG 1654-24, trattandosi di atti esattoriali di CP_2 competenza ed esclusivo possesso del Concessionario già di Catania, atti Controparte_8 indispensabili per la decisione del presente giudizio (v. Cassazione sent. n. 10634/2021 compito del Giudice è
l'accertamento anche d'ufficio dell'esistenza di atti interruttivi, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 cpc) di cui l non ha alcuna competenza e disponibilità.” CP_2
▪ Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, anche riguardo alla notifica degli avvisi di addebito. Con riferimento all'eccezione di prescrizione
8 rilevava che tale termine era stato tempestivamente interrotto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, di cui produceva copia documentale, nonché dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320179038960311000 il 23.02.2018, dell'intimazione di pagamento n. 29320229012218973000 il 13.9.2022 ed infine in data 29.01.2024 quella qui impugnata. Per cui, tenuto anche conto della sospensione dei termini a causa della pandemia per Covid-19, non era maturata alcuna prescrizione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con decreto del Presidente di Sezione del 07.10.2024, il giudizio veniva assegnato al sottoscritto giudicante e fissata l'udienza del 13.11.2024, per la contestuale trattazione con quello iscritto al n. 1654/2024 R.G.
Con ordinanza resa all'udienza del 15.11.2024, i due giudizi venivano riuniti e rinviati per la decisione.
Differita come da provvedimenti in atti, le cause riunite venivano chiamate all'odierna udienza, nella quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va dato atto che nel corso del giudizio iscritto al n. 1657/2024 R.G. sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
✓ Va premesso che nel presente giudizio trova parziale applicazione il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito poi con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136.
L'intervento normativo (D.L 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n.
136), rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, prevede al comma 1 dell'art. 4, che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3 [definizione agevolata], sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (…)”.
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2010.
Dal tenore della norma (“I debiti (…) alla data di entrata in vigore del presente decreto (…) sono automaticamente annullati”) si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte
9 degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico- contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni” costituente il singolo carico iscritto a ruolo va fatto riferimento alle singole rate e per singole annualità iscritte a ruolo, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Va ancora precisato che ai sensi dell'art. 4, comma 1 (D.L 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136) “I debiti di importo residuo … risultanti dai singoli carichi affidati” non vanno identificati con le c.d. “partite” iscritte a ruolo, in quanto trattasi di due concetti tecnicamente diversi (poiché queste ultime possono essere comprensivi di più carichi iscritti a ruolo) e quindi occorre tenere in considerazione il dato letterale della norma che fa riferimento “ai singoli carichi, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni”.
Ciò premesso rientra nella sfera di applicazione della suindicata normativa la cartella di pagamento n. 293
2011 000283844 08 000, poiché i singoli carichi iscritti a ruolo che per singole rate e per annualità, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro” ed il ruolo è stato consegnato alla società di riscossione entro il 31.12.2010, per come documentato dagli estratti di ruolo prodotti dall'Agente della Riscossione.
Ne discende che i debiti oggetto della suindicata cartella di pagamento, indicati nell'intimazione di pagamento CP_ impugnata, per somme iscritte a ruolo a titolo di contributi , opposte nell'odierno giudizio e per come sopra analiticamente indicata, devono ritenersi ope legis annullate.
✓ Inoltre, la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
10 Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa le cartelle di pagamento n.
29320110077356988000, n. 29320130002569990000 e n. 29320140005118173000, aventi ad oggetto premi e gli avvisi di addebito n. 59320112000428973000, n. 59320120000416042000, n. CP_2
59320120005591084000, n. 59320130000101239000, n. 59320130003095637000, n.
59320140000293888000, poiché i singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dai ruoli depositati dall'Agente della Riscossione al momento della sua costituzione in giudizio.
Ne discende che i debiti oggetto dei suindicati atti, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per CP_ somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e premi assicurativi , opposte nell'odierno giudizio e per CP_2 come sopra analiticamente indicate, devono ritenersi ope legis annullate.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Del pari va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'avviso di addebito n. CP_ 59320170002648555000, oggetto di sgravio da parte dell' .
11 La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048).
✓ Tale declaratoria, tuttavia, non esaurisce il petitum del giudizio iscritto al 1654/2024 R.G., il cui accertamento riguarda anche la cartella di pagamento n. 29320170044988636000 ( ), e gli avvisi di CP_2 addebito n. 59320130002844234000, n. 59320160000391609000 e n. 59320160004468948000, portati dall'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73 000 ed ancora la cartella di pagamento n.
29320180031073690000 ( ) portata dall'intimazione di pagamento n. 293 2023 90171444 21 000, CP_2 impugnata con il giudizio iscritto al n. 2559/2024 R.G., unitamente ai suddetti avvisi di addebito, ed in merito ai quali va, innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Preliminarmente, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo
12 comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Inoltre, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o
13 dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione (mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito) ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo;
nonché ha contestato l'intervenuta prescrizione dei contributi maturata successivamente alla notificazione degli atti presupposti, proponendo quindi un'opposizione all'esecuzione.
❖ Ciò premesso va preliminarmente rilevato con riferimento al giudizio iscritto al n. 1654/2024 R.G. che l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73 000, risulta notificata in data 13.09.2022 (v. avviso di ricevimento in atti) e non in data 13.01.2024, come asserito in ricorso.
Conseguentemente sia i motivi di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) che di opposizione a ruolo art. 24 D. Lgs. 46/1999), per la prescrizione maturata antecedentemente, alla notifica della cartella di pagamento n. 29320170044988636000 ( ) e degli avvisi di addebito n. 59320130002844234000, n. CP_2
59320160000391609000 e n. 59320160004468948000, devono ritenersi inammissibili, stante che essa risultava notificata ben un anno e quattro mesi prima rispetto alla data di introduzione del presente giudizio.
❖ Con riferimento al giudizio iscritto al n. 2559/2024 R.G. avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90171444 21 000, notificata in data 29.01.2024 (v. avviso di ricevimento in atti), va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c.; infatti l'opposizione è stata depositata in data 08.03.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Ebbene, con riguardo al giudizio iscritto al n. 2559/2024 R.G. avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
293 2023 90171444 21 000, ed in merito alla notificazione delle cartelle di pagamento n.
29320170044988636000 e n. 29320180031073690000 ( ) e degli avvisi di addebito n. CP_2
59320130002844234000, n. 59320160000391609000 e n. 59320160004468948000, che va esaminato solo al fine di valutare il rispetto dei termini di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, va rilevato che dalla documentazione CP_ depositata dall' ., e dall'Agente della Riscossione, risulta che tutti sono stati regolarmente notificati. CP_2
In particolare, per come si evince dagli avvisi di ricevimento in atti:
i. la cartella di pagamento n. 29320170044988636000, è stata notificata a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 61457112631-3, consegnata al destinatario personalmente in data 23.02.2018.
ii. la cartella di pagamento n. 29320180031073690000, è stata notificata a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 61459343900-1, in data 09.02.2019 ovvero decorsi dieci giorni dall'avviso lasciato in data 30.01.2019.
14 iii. l'avviso di addebito n. 59320130002844234000, è stato notificato a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 65016324152-8, consegnata al destinatario personalmente in data 22.11.2013. iv. l'avviso di addebito n. 59320160000391609000, è stato notificato a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 65035337386-2, consegnata al destinatario personalmente in data 07.04.2016.
v. l'avviso di addebito n. 59320160004468948000, è stato notificato a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 65037116470-88, consegnata al destinatario personalmente in data 07.11.2016.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita
15 dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“. CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito nella suindicata data, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed
16 alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
17 La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Inoltre, sempre con riguardo alla eccepita prescrizione, va osservato che assumendo il ricorrente che il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso avendosi riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento, giacché non risulterebbero compiuti atti interruttivi, ha proposto una opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c.
18 ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che ogni data è cominciato a decorrere ex novo.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, vanno esaminati gli atti interruttivi prodotti CP_ dall' , e dall' . CP_2 Controparte_3
Ebbene, risulta documentato – per quanto ancora di rilevanza - che in data 23.02.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2017 90389603 11 000; in data 22.09.2022 la n. 293 2022 90122189 73
000, oggetto dell'opposizione iscritta al n. 1654/2024 R.G. ed in data 29.01.2024 la n. 293 2023 90171444 21
000, oggetto dell'opposizione iscritta al n. 2559/2024.
Orbene, l'intimazione di pagamento n. 293 2017 90389603 11 000, ha validamente interrotto il termine di prescrizione per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 593201300028442 34 000; l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73 000, ha validamente interrotto il termine di prescrizione per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 29320170044988636000 e n. 29320180031073690000, nonché per gli avvisi di addebito n. 59320130002844234000, n. 59320160000391609000 e n. 59320160004468948000.
Ne consegue che, per quanto riguarda:
i. la cartella di pagamento n. 29320170044988636000, non era nuovamente maturato il termine di tra la data della sua notificazione (23.02.2018) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189
73 000 (13.09.2022) e nemmeno tra la data di notificazione di tale ultimo atto e l'intimazione di pagamento n.
n. 293 2023 90171444 21 000 (29.01.2024), e ciò senza neppure tenere in considerazione la sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla legislazione emergenziale per Covid-19.
ii. la cartella di pagamento n. 29320180031073690000, non era nuovamente maturato il termine di tra la data della sua notificazione (09.02.2019) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90171444
21 000 (29.01.2024), e ciò senza neppure tenere in considerazione la sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla legislazione emergenziale per Covid-19.
iii. l'avviso di addebito n. 59320130002844234000, non era nuovamente maturato il termine di tra la data della sua notificazione (22.11.2013) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2017 90389603 11
000 (23.02.2018) e nemmeno tra la data di notificazione di tale ultimo atto e dell'intimazione di pagamento n.
293 2022 90122189 73 000 (13.09.2022) ed a sua volta neppure tra quest'ultima data e l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90171444 21 000 (29.01.2024), e ciò senza neppure tenere in considerazione la sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla legislazione emergenziale per Covid-19. iv. l'avviso di addebito n. 59320160000391609000, non era nuovamente maturato il termine di tra la data della sua notificazione (07.04.2016) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73
000 (13.09.2022) ed a sua volta neppure tra quest'ultima data e l'intimazione di pagamento n. 293 2023
19 90171444 21 000 (29.01.2024), con riguardo ai quali assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19, per come si dirà infra.
v. l'avviso di addebito n. 59320160004468948000, non era nuovamente maturato il termine di tra la data della sua notificazione (07.11.2016) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73
000 (13.09.2022) ed a sua volta neppure tra quest'ultima data e l'intimazione di pagamento n. 293 2023
90171444 21 000 (29.01.2024), con riguardo ai quali assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19, per come si dirà infra.
Con riguardo alla sospensione dei termini per Covid-19, occorre considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-
19 (Cfr., in particolare, Sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.;
Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il 25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11,
20 comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, che andava a maturare il 07.04.2021 ed il 07.11.2021, la notifica
(13.09.2022) dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73 000, oggetto di impugnazione (n.
1654/2024 R.G.) è stata notificata prima che tale termine fosse decorso (30.09.2022 E 30.04.2023).
Pertanto il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, non potendosi applicare in materia il principio di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti promossi da nei confronti e dell' , Parte_1 Controparte_1
( , .), in persona del legale rappresentante p.t., dell' CP_1 Controparte_2
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., e dell'
[...] CP_2 Controparte_11
[...] , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
2. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. CP_ 29320110028384408000, ( ) ex D.L. 119/2018; n. 29320110077356988000, n. 29320130002569990000
e n. 29320140005118173000, aventi ad oggetto premi e gli avvisi di addebito n. CP_2
59320112000428973000, n. 59320120000416042000, n. 59320120005591084000, n.
59320130000101239000, n. 59320130003095637000, n. 59320140000293888000 e n.
59320170002648555000, ex Legge 197/2022.
3. Rigetta l'opposizione all'esecuzione e dichiara dovute le restanti somme reclamate a titolo di premi assicurativi e contributi previdenziali, portate dalla cartella di pagamento n. 29320170044988636000 e n.
29320180031073690000 ( ), e gli avvisi di addebito n. 59320130002844234000, n. CP_2
59320160000391609000 e n. 59320160004468948000, perché non prescritte.
4. Condanna il ricorrente a rifondere nei confronti dei resistenti, come sopra generalizzati, le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.290,00, pro capite, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA nelle aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 26.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 26 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1654 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 2559 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] ex Serbia e Montenegro) il 28.02.1931, Parte_1
c.f. , residente in [...], ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Catania, via Padova n. 69, presso lo studio dell'avv. Claudio Gurrieri, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri, per CP_1 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. 1915, del 26.01.2023) in Notar di Persona_2
Palermo.
(già , Agente della Riscossione Controparte_3 Controparte_4 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via Umberto I n. 255, presso lo studio dell'avv. Mauro Di Pace, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione.
Resistenti
1 OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
➢ Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
15.02.2024, il ricorrente premetteva che in data 13.01.2024 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73 000, con la quale veniva richiesto il pagamento anche di somme iscritte CP_ a ruolo dall' e dall . CP_2
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1. Cartella di pagamento n. 29320110028384408000, asseritamente notificata in data 23/08/2011, relativa a Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per l'anno 2010, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 1.154,79 (oneri ed accessori compresi). CP_1
2. Cartella di pagamento n. 29320110077356988000, asseritamente notificata in data 14/03/2012, relativa a rate premio per gli anni 2009, 2010 e 2011, Ente che ha emesso il ruolo sede di CP_2 CP_2
Catania, per l'importo complessivo di € 273,67 (oneri ed accessori compresi).
3. Cartella di pagamento n. 29320130002569990000, asseritamente notificata in data 23/08/2013, relativa a rate premio per gli anni 2011 e 2012, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, CP_2 CP_2 per l'importo complessivo di € 265,29 (oneri ed accessori compresi).
4. Cartella di pagamento n. 29320140005118173000, asseritamente notificata in data 17/08/2014, relativa a rate premio per gli anni 2012 e 2013, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, CP_2 CP_2 per l'importo complessivo di € 257,26 (oneri ed accessori compresi).
5. Cartella di pagamento n. 29320170044988636000, asseritamente notificata in data 23/02/2018, relativa a rate premio per gli anno 2017, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per CP_2 CP_2
l'importo complessivo di € 187,84 (oneri ed accessori compresi).
6. Avviso di addebito n. 59320112000428973000, asseritamente notificato in data 24/11/2011, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2010 e 2011, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.322,05 (oneri ed accessori compresi). CP_1
7. Avviso di addebito n. 59320120000416042000, asseritamente notificato in data 24/04/2012, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2011 e 2012, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.319,81 (oneri ed accessori compresi). CP_1
8. Avviso di addebito n. 59320120005591084000, asseritamente notificato in data 06/12/2012, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2011 e 2012, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.404,61 (oneri ed accessori compresi). CP_1
2 9. Avviso di addebito n. 59320130000101239000, asseritamente notificato in data 08/04/2013, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2012 e 2013, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 1.236,90 (oneri ed accessori compresi). CP_1
10. Avviso di addebito n. 59320130002844234000, asseritamente notificato in data 22/11/2013, relativa a
Artig. Accertamento unificato contrib. I.V.S. sul reddito ecced. minimale per gli anni 2006 e 2013, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 6.305,28 (oneri ed accessori CP_1 compresi).
11. Avviso di addebito n. 59320130003095637000, asseritamente notificato in data 13/12/2013, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2012 e 2013, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.452,66 (oneri ed accessori compresi). CP_1
12. Avviso di addebito n. 59320140000293888000, asseritamente notificato in data 21/05/2014, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2013 e 2014, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.549,28 (oneri ed accessori compresi). CP_1
13. Avviso di addebito n. 59320160000391609000, asseritamente notificato in data 08/04/2016, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2015 e 2016, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.441,55 (oneri ed accessori compresi). CP_1
14. Avviso di addebito n. 59320160004468948000, asseritamente notificato in data 07/11/2016, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2015 e 2016, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.390,03 (oneri ed accessori compresi). CP_1
15. Avviso di addebito n. 59320170002648555000, asseritamente notificato in data 20/10/2017, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2016 e 2017, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 4.719,14 (oneri ed accessori compresi). CP_1
Il ricorrente, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'estinzione del credito per maturata prescrizione, anche successiva, rispetto alle date di notifica indicate nell'intimazione.
Alla luce di quanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in via preliminare, sospendere
l'esecutività della intimazione ad adempiere impugnata e delle cartelle esattoriali e avvisi di addebito presupposto, stante il palese fumus boni iuris del presente ricorso, nonché il periculum in mora derivante dal concreto rischio che, nelle more del giudizio, l'agente della riscossione agisca in via esecutiva nei confronti dell'odierno ricorrente;
2) nel merito, dichiarare illegittima, per i motivi su esposti o per quelli rilevabili d'ufficio CP_ dal Decidente, la pretesa avanzata da , e e, Controparte_5 CP_2 conseguentemente, annullare e/o dichiarare inefficace la intimazione di pagamento impugnata, unitamente alle cartelle esattoriali e avvisi di addebito presupposto ed alle iscrizioni a ruolo da cui le stesse promanano;
3) con vittoria di spese e compensi di causa da DISTRARRE in favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
3 CP_
• Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale, preliminarmente, precisava che la contribuzione richiesta era dovuta dal ricorrente in quanto egli era stato iscritto alla Gestione artigiani dal
01.07.1961 al 16.11.2015.
Con riferimento agli atti presupposti precisava che la Cartella di pagamento n. 29320110028384408000, era stata totalmente sgravata e stralciata, così come i seguenti Avvisi di addebito n. 59320112000428973000, n.
59320120000416042000, n. 59320120005591084000, n. 59320130000101239000, n.
59320130003095637000, n. 59320140000293888000 e n. 59320170002648555000, ava totalmente sgravato;
mentre, l'avviso di addebito n. 59320160004468948000, portante contributi fissi e sanzioni III^ e IV^ Rata
2015, era stata parzialmente sgravata la IV rata e comunque risultava regolarmente notificato in data
07.11.2016; l'avviso di addebito n. 59320160000391609000, portante contributi fissi e sanzioni I^ e II^ Rata
2015, risultava regolarmente notificato in data 08.04.2016. Infine, l'avviso di addebito n.
59320130002844234000, riguardava omessi contributi a percentuale IVS e sanzioni sul reddito prodotto nell'anno 2006 ed era stato regolarmente notificato il 22.11.2013, ed aveva a sua volta come presupposto l'Accertamento Unificato dell' anno 2006 - N. TYS01DA02966, notificato il 17.12.2012, di CP_3 CP_3 cui aveva richiesto all , mediante p.e.c., la trasmissione degli atti relativi all'accertamento CP_3 CP_3 ed alle interruzioni termini prescrizionali.
Conseguentemente, con riferimento alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito oggetto di stralcio ovvero di sgravio, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
invece per quanto riguardava gli avvisi di addebito non interessati dai predetti provvedimenti (n. 59320130002844234000, n.
59320160000391609000 e n. 59320160004468948000), eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione, la tardività dell'opposizione essendo gli avvisi di addebito, come da documentazione allegata, regolarmente notificati e quindi non poteva più essere contesta la prescrizione maturata in data antecedente la loro notificazione;
contestava l'intervenuta prescrizione successiva, alla luce della documentazione fornita dall''Agente della Riscossione nonché per la sospensione dettata dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Concludeva chiedendo “- dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere, in riferimento alla cartella
29320110028384408000, e agli ava 59320112000428973000, ava 59320120000416042000, ava
59320120005591084000, ava 59320130000101239000, ava 59320130003095637000, ava
59320140000293888000, ava 59320170002648555000; In riferimento agli altri avvisi di addebito opposti: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del CP_ dlgs. 46/99 e/o ex art. 617 cpc, nonché per difetto di legittimazione passiva dell;
- In via principale, nel merito, rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli ava 59320130002844234000,
59320160000391609000, 59320160004468948000; in subordine, rigettare il ricorso, confermando gli ava
59320130002844234000, 59320160000391609000, 59320160004468948000, per la parte che risulterà dovuta o, comunque, accertare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme
4 aggiuntive, per i periodi e gli importi indicati negli avvisi di addebito impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione.”.
• Si costituiva, altresì, l , il quale rilevava come le cartelle di pagamento era state regolarmente CP_2 notificate e che le somme portate dalle cartelle di pagamento n. 29320110077356988000, n.
29320130002569990000 e n. 29320140005118173000, erano state oggetto di stralcio, ai sensi dell'art. 1, commi 222-230, Legge 197/2022, con annullamento automatico dei ruoli alla data del 30 aprile 2023.
Chiedeva in merito dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con riferimento alla residua cartella di pagamento n. 29320170044988636000, regolarmente notificata per come si evinceva dalla documentazione trasmessa dall' , eccepiva la propria carenza di Controparte_6 legittimazione passiva, per le attività successive all'iscrizione a ruolo, per le quali l'unico soggetto responsabile doveva individuarsi nell' e formulando ulteriori e vari motivi di contestazione, Controparte_3 concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuta, autorizzare l'opponente alla rinotifica presso la Sede legale della Società Concessionaria e l alla chiamata in causa dell' CP_2 Controparte_7
, per essere
[...] Controparte_8 manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale;
2) In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica delle cartelle, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , CP_2 nonché la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; 3) Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.Lgs.46/99; 4) In via principale, nel merito, in ordine alle cartelle del
2011, 2013 e 2014 rispettivamente n.2, n.3 e n.4 dell'elenco ricorso, oggi già oggetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1, commi 222-230 L. 197/22, dichiarare la cessazione della materia del
CP_2 contendere nei confronti dell , con spese di lite interamente compensate tra le parti;
in ordine, invece, la CP_1 residua cartella del 2017 n.5 dell'elenco ricorso respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, Parte_1 CP_2 trattandosi di titoli comunque non prescritti, così confermando la legittimità della suindicata iscrizione a
CP_2 ruolo e della conseguente cartella esattoriale e degli atti ad essa presupposti e/o consequenziali;
in
CP_2 subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del CP_1 ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all' . Condannare il ricorrente
CP_2 opponente al pagamento delle intere spese di giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse. 5)
Ove rilevata, invece, responsabilità dell' in ordine agli atti ed attività esecutiva di Controparte_9
5 esclusiva competenza esattoriale previdenziale (vizi di notifica cartella, mancanza o intempestività di atti interruttivi della prescrizione del credito), condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente.”.
• Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, anche riguardo alla notifica degli avvisi di addebito. Con riferimento all'eccezione di prescrizione rilevava che tale termine era stato tempestivamente interrotto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, di cui produceva copia documentale, nonché dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320169011606907000 il 14.06.2017; dell'intimazione di pagamento n. 29320179038960311000 il
23.02.2018 e dell'intimazione di pagamento n. 29320229012218973000 il 13.9.2022. Per cui, tenuto anche conto della sospensione dei termini a causa della pandemia per Covid-19, non era maturata alcuna prescrizione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 24.06.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
➢ Con separato ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'8.03.2024, il ricorrente premetteva che in data 29.01.2024 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90171444 21 000, con la quale veniva richiesto il pagamento anche CP_ di somme iscritte a ruolo dall e dall . CP_2
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1) Cartella di pagamento n. 29320170044988636000, asseritamente notificata in data 23/02/2018, relativa a rate premio per l'anno 2017, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per CP_2 CP_2
l'importo complessivo di € 220,63 (oneri ed accessori compresi).
2) Cartella di pagamento n. 29320180031073690000, asseritamente notificata in data 25/02/2019, relativa a rate premio per l'anno 2018, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per CP_2 CP_2
l'importo complessivo di € 208,15 (oneri ed accessori compresi).
3) Avviso di addebito n. 59320130002844234000, asseritamente notificato in data 22/11/2013, relativa a
Artig. Accertamento unificato contrib. I.V.S. sul reddito eccd. Il minimale per l'anno 2006, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 6.392,16 (oneri ed accessori compresi). CP_1
4) Avviso di addebito n. 59320160000391609000, asseritamente notificato in data 08/04/2016, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2015 e 2016, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.722,64 (oneri ed accessori compresi). CP_1
5) Avviso di addebito n. 59320160004468948000, asseritamente notificato in data 07/11/2016, relativa a
Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro minimale per gli anni 2015 e 2016, Ente che ha emesso il ruolo sede di Catania, per l'importo complessivo di € 2.089,09 (oneri ed accessori compresi). CP_1
6 Il ricorrente, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'estinzione del credito per maturata prescrizione, anche successiva, rispetto alle date di notifica indicate nell'intimazione.
Alla luce di quanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in via preliminare, sospendere
l'esecutività della intimazione ad adempiere impugnata e delle cartelle esattoriali e avvisi di addebito presupposto, stante il palese fumus boni iuris del presente ricorso, nonché il periculum in mora derivante dal concreto rischio che, nelle more del giudizio, l'agente della riscossione agisca in via esecutiva nei confronti dell'odierno ricorrente;
2) nel merito, dichiarare illegittima, per i motivi su esposti o per quelli rilevabili d'ufficio CP_ dal Decidente, la pretesa avanzata da , e e, Controparte_5 CP_2 conseguentemente, annullare e/o dichiarare inefficace la intimazione di pagamento impugnata, unitamente alle cartelle esattoriali e avvisi di addebito presupposto ed alle iscrizioni a ruolo da cui le stesse promanano;
3) con vittoria di spese e compensi di causa da DISTRARRE in favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”. CP_
▪ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito;
la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione dettata dalla normativa emergenziale per Covid-19 e chiedeva di far integrare la documentazione da parte dell''Agente della Riscossione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni ”in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del dlgs. 46/99 o per carenza di interesse ad agire CP_ nonché per il difetto di legittimazione passiva dell' ; - in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli avvisi di addebito, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo Con subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in capo all' per mancata CP_ produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l dal pagamento delle spese processuali;
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della
Riscossione.”
▪ Si costituiva, altresì, l , il quale rilevava come le cartelle di pagamento era state regolarmente CP_2 notificate per come si evinceva dalla documentazione trasmessa dall' , eccepiva la Controparte_6 propria carenza di legittimazione passiva, per le attività successive all'iscrizione a ruolo, per le quali l'unico soggetto responsabile doveva individuarsi nell' e formulando ulteriori e vari Controparte_3 motivi di contestazione. Rilevava che parte degli atti sottesi erano già stati oggetto di richiesta con una separata intimazione di pagamento impugnata nel giudizio n. 1654/2024 R.G., con il quale chiedeva la riunione.
7 Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuta, autorizzare l'opponente alla rinotifica presso la Sede legale della Società Concessionaria e l alla chiamata in causa dell' CP_2 Controparte_3
già , per essere
[...] Controparte_8 manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale;
2) In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica delle cartelle, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o, nonché la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; 3) Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24
D.Lgs.46/99; 4) In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente
nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, così Parte_1 CP_2 confermando la legittimità delle suindicate iscrizioni a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali e CP_2 degli atti ad essi presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto per contributi CP_1 previdenziali non versati all' . 5) Condannare il ricorrente opponente al pagamento delle intere spese di CP_2 giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse. 6) Ove rilevata, invece, responsabilità dell'
[...]
in ordine agli atti ed attività esecutiva di esclusiva competenza esattoriale da cui sia conseguita CP_9 la prescrizione del credito previdenziale (vizi di notifica cartella, mancanza o intempestività di atti interruttivi della prescrizione del credito), condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente. In via istruttoria: Si chiede, ove necessarie ed occorrendo, in caso di mancata costituzione o integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario di riscossione, che venga, in ogni caso, disposta ex artt. 210 e
421 c.p.c. da parte dell'Ill.mo Giudice adito, l'acquisizione d'ufficio e/o venga ordinata all'Agente di
Riscossione la produzione e/o esibizione di tutta la suindicata documentazione relativa alla regolarità delle notifiche e all'interruzione dei termini di prescrizione degli atti opposti (cartelle n. CP_2
29320170044988636000 e n. 2932018003107369000 ), ove ritenuta non sufficiente la già Parte_2 trasmessa all' e prodotta relativa ad altro giudizio RG 1654-24, trattandosi di atti esattoriali di CP_2 competenza ed esclusivo possesso del Concessionario già di Catania, atti Controparte_8 indispensabili per la decisione del presente giudizio (v. Cassazione sent. n. 10634/2021 compito del Giudice è
l'accertamento anche d'ufficio dell'esistenza di atti interruttivi, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 cpc) di cui l non ha alcuna competenza e disponibilità.” CP_2
▪ Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, anche riguardo alla notifica degli avvisi di addebito. Con riferimento all'eccezione di prescrizione
8 rilevava che tale termine era stato tempestivamente interrotto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, di cui produceva copia documentale, nonché dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320179038960311000 il 23.02.2018, dell'intimazione di pagamento n. 29320229012218973000 il 13.9.2022 ed infine in data 29.01.2024 quella qui impugnata. Per cui, tenuto anche conto della sospensione dei termini a causa della pandemia per Covid-19, non era maturata alcuna prescrizione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con decreto del Presidente di Sezione del 07.10.2024, il giudizio veniva assegnato al sottoscritto giudicante e fissata l'udienza del 13.11.2024, per la contestuale trattazione con quello iscritto al n. 1654/2024 R.G.
Con ordinanza resa all'udienza del 15.11.2024, i due giudizi venivano riuniti e rinviati per la decisione.
Differita come da provvedimenti in atti, le cause riunite venivano chiamate all'odierna udienza, nella quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va dato atto che nel corso del giudizio iscritto al n. 1657/2024 R.G. sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
✓ Va premesso che nel presente giudizio trova parziale applicazione il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito poi con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136.
L'intervento normativo (D.L 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n.
136), rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, prevede al comma 1 dell'art. 4, che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3 [definizione agevolata], sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (…)”.
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2010.
Dal tenore della norma (“I debiti (…) alla data di entrata in vigore del presente decreto (…) sono automaticamente annullati”) si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte
9 degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico- contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni” costituente il singolo carico iscritto a ruolo va fatto riferimento alle singole rate e per singole annualità iscritte a ruolo, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Va ancora precisato che ai sensi dell'art. 4, comma 1 (D.L 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L 17 dicembre 2018 n. 136) “I debiti di importo residuo … risultanti dai singoli carichi affidati” non vanno identificati con le c.d. “partite” iscritte a ruolo, in quanto trattasi di due concetti tecnicamente diversi (poiché queste ultime possono essere comprensivi di più carichi iscritti a ruolo) e quindi occorre tenere in considerazione il dato letterale della norma che fa riferimento “ai singoli carichi, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni”.
Ciò premesso rientra nella sfera di applicazione della suindicata normativa la cartella di pagamento n. 293
2011 000283844 08 000, poiché i singoli carichi iscritti a ruolo che per singole rate e per annualità, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro” ed il ruolo è stato consegnato alla società di riscossione entro il 31.12.2010, per come documentato dagli estratti di ruolo prodotti dall'Agente della Riscossione.
Ne discende che i debiti oggetto della suindicata cartella di pagamento, indicati nell'intimazione di pagamento CP_ impugnata, per somme iscritte a ruolo a titolo di contributi , opposte nell'odierno giudizio e per come sopra analiticamente indicata, devono ritenersi ope legis annullate.
✓ Inoltre, la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
10 Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa le cartelle di pagamento n.
29320110077356988000, n. 29320130002569990000 e n. 29320140005118173000, aventi ad oggetto premi e gli avvisi di addebito n. 59320112000428973000, n. 59320120000416042000, n. CP_2
59320120005591084000, n. 59320130000101239000, n. 59320130003095637000, n.
59320140000293888000, poiché i singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dai ruoli depositati dall'Agente della Riscossione al momento della sua costituzione in giudizio.
Ne discende che i debiti oggetto dei suindicati atti, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per CP_ somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e premi assicurativi , opposte nell'odierno giudizio e per CP_2 come sopra analiticamente indicate, devono ritenersi ope legis annullate.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Del pari va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'avviso di addebito n. CP_ 59320170002648555000, oggetto di sgravio da parte dell' .
11 La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048).
✓ Tale declaratoria, tuttavia, non esaurisce il petitum del giudizio iscritto al 1654/2024 R.G., il cui accertamento riguarda anche la cartella di pagamento n. 29320170044988636000 ( ), e gli avvisi di CP_2 addebito n. 59320130002844234000, n. 59320160000391609000 e n. 59320160004468948000, portati dall'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73 000 ed ancora la cartella di pagamento n.
29320180031073690000 ( ) portata dall'intimazione di pagamento n. 293 2023 90171444 21 000, CP_2 impugnata con il giudizio iscritto al n. 2559/2024 R.G., unitamente ai suddetti avvisi di addebito, ed in merito ai quali va, innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Preliminarmente, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo
12 comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Inoltre, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o
13 dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione (mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito) ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo;
nonché ha contestato l'intervenuta prescrizione dei contributi maturata successivamente alla notificazione degli atti presupposti, proponendo quindi un'opposizione all'esecuzione.
❖ Ciò premesso va preliminarmente rilevato con riferimento al giudizio iscritto al n. 1654/2024 R.G. che l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73 000, risulta notificata in data 13.09.2022 (v. avviso di ricevimento in atti) e non in data 13.01.2024, come asserito in ricorso.
Conseguentemente sia i motivi di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) che di opposizione a ruolo art. 24 D. Lgs. 46/1999), per la prescrizione maturata antecedentemente, alla notifica della cartella di pagamento n. 29320170044988636000 ( ) e degli avvisi di addebito n. 59320130002844234000, n. CP_2
59320160000391609000 e n. 59320160004468948000, devono ritenersi inammissibili, stante che essa risultava notificata ben un anno e quattro mesi prima rispetto alla data di introduzione del presente giudizio.
❖ Con riferimento al giudizio iscritto al n. 2559/2024 R.G. avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90171444 21 000, notificata in data 29.01.2024 (v. avviso di ricevimento in atti), va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c.; infatti l'opposizione è stata depositata in data 08.03.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Ebbene, con riguardo al giudizio iscritto al n. 2559/2024 R.G. avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
293 2023 90171444 21 000, ed in merito alla notificazione delle cartelle di pagamento n.
29320170044988636000 e n. 29320180031073690000 ( ) e degli avvisi di addebito n. CP_2
59320130002844234000, n. 59320160000391609000 e n. 59320160004468948000, che va esaminato solo al fine di valutare il rispetto dei termini di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, va rilevato che dalla documentazione CP_ depositata dall' ., e dall'Agente della Riscossione, risulta che tutti sono stati regolarmente notificati. CP_2
In particolare, per come si evince dagli avvisi di ricevimento in atti:
i. la cartella di pagamento n. 29320170044988636000, è stata notificata a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 61457112631-3, consegnata al destinatario personalmente in data 23.02.2018.
ii. la cartella di pagamento n. 29320180031073690000, è stata notificata a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 61459343900-1, in data 09.02.2019 ovvero decorsi dieci giorni dall'avviso lasciato in data 30.01.2019.
14 iii. l'avviso di addebito n. 59320130002844234000, è stato notificato a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 65016324152-8, consegnata al destinatario personalmente in data 22.11.2013. iv. l'avviso di addebito n. 59320160000391609000, è stato notificato a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 65035337386-2, consegnata al destinatario personalmente in data 07.04.2016.
v. l'avviso di addebito n. 59320160004468948000, è stato notificato a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 65037116470-88, consegnata al destinatario personalmente in data 07.11.2016.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita
15 dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“. CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito nella suindicata data, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed
16 alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
17 La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Inoltre, sempre con riguardo alla eccepita prescrizione, va osservato che assumendo il ricorrente che il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso avendosi riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento, giacché non risulterebbero compiuti atti interruttivi, ha proposto una opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c.
18 ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che ogni data è cominciato a decorrere ex novo.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, vanno esaminati gli atti interruttivi prodotti CP_ dall' , e dall' . CP_2 Controparte_3
Ebbene, risulta documentato – per quanto ancora di rilevanza - che in data 23.02.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2017 90389603 11 000; in data 22.09.2022 la n. 293 2022 90122189 73
000, oggetto dell'opposizione iscritta al n. 1654/2024 R.G. ed in data 29.01.2024 la n. 293 2023 90171444 21
000, oggetto dell'opposizione iscritta al n. 2559/2024.
Orbene, l'intimazione di pagamento n. 293 2017 90389603 11 000, ha validamente interrotto il termine di prescrizione per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 593201300028442 34 000; l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73 000, ha validamente interrotto il termine di prescrizione per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 29320170044988636000 e n. 29320180031073690000, nonché per gli avvisi di addebito n. 59320130002844234000, n. 59320160000391609000 e n. 59320160004468948000.
Ne consegue che, per quanto riguarda:
i. la cartella di pagamento n. 29320170044988636000, non era nuovamente maturato il termine di tra la data della sua notificazione (23.02.2018) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189
73 000 (13.09.2022) e nemmeno tra la data di notificazione di tale ultimo atto e l'intimazione di pagamento n.
n. 293 2023 90171444 21 000 (29.01.2024), e ciò senza neppure tenere in considerazione la sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla legislazione emergenziale per Covid-19.
ii. la cartella di pagamento n. 29320180031073690000, non era nuovamente maturato il termine di tra la data della sua notificazione (09.02.2019) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 90171444
21 000 (29.01.2024), e ciò senza neppure tenere in considerazione la sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla legislazione emergenziale per Covid-19.
iii. l'avviso di addebito n. 59320130002844234000, non era nuovamente maturato il termine di tra la data della sua notificazione (22.11.2013) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2017 90389603 11
000 (23.02.2018) e nemmeno tra la data di notificazione di tale ultimo atto e dell'intimazione di pagamento n.
293 2022 90122189 73 000 (13.09.2022) ed a sua volta neppure tra quest'ultima data e l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90171444 21 000 (29.01.2024), e ciò senza neppure tenere in considerazione la sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla legislazione emergenziale per Covid-19. iv. l'avviso di addebito n. 59320160000391609000, non era nuovamente maturato il termine di tra la data della sua notificazione (07.04.2016) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73
000 (13.09.2022) ed a sua volta neppure tra quest'ultima data e l'intimazione di pagamento n. 293 2023
19 90171444 21 000 (29.01.2024), con riguardo ai quali assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19, per come si dirà infra.
v. l'avviso di addebito n. 59320160004468948000, non era nuovamente maturato il termine di tra la data della sua notificazione (07.11.2016) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73
000 (13.09.2022) ed a sua volta neppure tra quest'ultima data e l'intimazione di pagamento n. 293 2023
90171444 21 000 (29.01.2024), con riguardo ai quali assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19, per come si dirà infra.
Con riguardo alla sospensione dei termini per Covid-19, occorre considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-
19 (Cfr., in particolare, Sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.;
Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il 25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11,
20 comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, che andava a maturare il 07.04.2021 ed il 07.11.2021, la notifica
(13.09.2022) dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90122189 73 000, oggetto di impugnazione (n.
1654/2024 R.G.) è stata notificata prima che tale termine fosse decorso (30.09.2022 E 30.04.2023).
Pertanto il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, non potendosi applicare in materia il principio di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti promossi da nei confronti e dell' , Parte_1 Controparte_1
( , .), in persona del legale rappresentante p.t., dell' CP_1 Controparte_2
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., e dell'
[...] CP_2 Controparte_11
[...] , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
2. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. CP_ 29320110028384408000, ( ) ex D.L. 119/2018; n. 29320110077356988000, n. 29320130002569990000
e n. 29320140005118173000, aventi ad oggetto premi e gli avvisi di addebito n. CP_2
59320112000428973000, n. 59320120000416042000, n. 59320120005591084000, n.
59320130000101239000, n. 59320130003095637000, n. 59320140000293888000 e n.
59320170002648555000, ex Legge 197/2022.
3. Rigetta l'opposizione all'esecuzione e dichiara dovute le restanti somme reclamate a titolo di premi assicurativi e contributi previdenziali, portate dalla cartella di pagamento n. 29320170044988636000 e n.
29320180031073690000 ( ), e gli avvisi di addebito n. 59320130002844234000, n. CP_2
59320160000391609000 e n. 59320160004468948000, perché non prescritte.
4. Condanna il ricorrente a rifondere nei confronti dei resistenti, come sopra generalizzati, le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.290,00, pro capite, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA nelle aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 26.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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