Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8643/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 8643/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Baglivo Anna Lisa, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Cinzia Fusco, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 [nato a Napoli in [...] Parte_1
8.11.1951 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio in C.F._1 data 2.6.1990 in Praiano (SA) con [nata a [...] Controparte_1
1
(Germania) il 23.6.1962 (C.F. )], dal quale erano nate le C.F._2 figlie (28.08.1993) e (26.04.2004), ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'addebito della separazione alla moglie con contestuale risarcimento danni nella misura di euro 20.000,00; 2)
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
3) la previsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento di euro 400,00 in favore della figlia
, oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_2
Con comparsa depositata in data 26.5.2025 si costituiva con Controparte_1 la quale aderiva alle domande di separazione e di divorzio e chiedeva: 1) l'integrale rigetto delle domande avanzate dal ricorrente;
2) l'addebito della separazione al ricorrente e la previsione a carico dello stesso di un assegno divorzile di euro 400,00 in suo favore.
I difensori alla udienza del 27.5.2025 davano atto della volontà delle parti di rinunciare a tutte le domande accessorie formulate e, pertanto, chiedevano emettersi pronuncia di separazione e rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Alla medesima udienza la causa veniva assegnata alla decisione del collegio in ordine alla pronuncia di separazione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico
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ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Va poi evidenziato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e che il resistente ha aderito a tale domanda con la propria comparsa di costituzione.
Conseguentemente, le parti all'udienza del 27.5.2025 hanno chiesto entrambe che la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Rilevato invero che, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di voler divorziare.
Il Tribunale evidenzia, in ultimo, che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- DICHIARA la separazione personale di [nato a Napoli in [...] Parte_1
8.11.1951 (C.F. )] e [nata ad C.F._1 CP_1 CP_1
Amburgo (Germania) il 23.6.1962 (C.F. )]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Praiano (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
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- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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