TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/08/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice, dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3062/22 tra
(già in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Siculiana n. 60, C.F. e P.IVA
, rappresentata e difesa congiuntamente o disgiuntamente, giusta procura alle liti P.IVA_1 allegata all'atto di citazione in via telematica dall'Avv. Pietro Messina C.F.
(PEC: fax 055/289321) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
Ascanio Ruschi, C.F. (PEC: fax C.F._2 Email_2
055/289321), entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo sito in Firenze, Piazza Madonna degli Aldobrandini n. 8.
- attore opponente -
e con un unico socio, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma e per essa quale mandataria con P.IVA_2 CP_2 socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Strada Statale 73
Levante 14, 53100 - NA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di NA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. - P.IVA_3 C.F._3
PEC: e dall'Avv. Margherita Domenegotti (C.F. Email_3
- PEC: ed C.F._4 Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marusca Rossi (C.F. - C.F._5
PEC con studio in Via Zara n. 4, Civitavecchia, Email_5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Convenuta - opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per la opponente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, contrariis rejectis:
Nel merito:
a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al creditore intervenuto per i motivi tutti descritti nel presente atto con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o nullità dell'atto di intervento;
b) accertare e dichiarare inefficace e/o nullo l'atto di intervento in quanto il contratto di mutuo azionato da parte opposta non è titolo esecutivo per i motivi descritti nell'atto di citazione e qui precisati, o in linea subordinata, accertare e dichiarare che l'intervento del creditore è senza titolo;
c) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla corresponsione degli interessi per superamento del tasso soglia, e per l'effetto ai sensi dell'art. 1815/II° co. cod. civ. dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi e che la parte mutuataria ha diritto alla ripetizione della maggior somma corrisposta, pari ad Euro 53.353,76 o a quella che risulterà di giustizia, oltre interessi legali;
d) accertare e dichiarare l'inosservanza del comma 4 dell'art. 117 TUB e/o la violazione del comma 6 dell'art
117 TUB con riferimento al mutuo sul quale è basata la pretesa del creditore intervenuto, per i motivi descritti in narrativa, e ai sensi del comma 7 dell'art 117 TUB rideterminare gli interessi ed i costi dovuti dalla mutuataria al creditore intervenuto al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, e per l'effetto espungere gli interessi e i costi del mutuo dalla somma complessiva dovuta dal debitore esecutato al creditore intervenuto che deve essere rideterminata in € 138.311,24 o in quella somma che risulterà di giustizia, e/o condannare il creditore intervenuto alla restituzione della maggior somma corrisposta a titolo di interessi, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale e/o l'inefficacia del contratto di mutuo in parola per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346, 1418, comma 2°, 1419 c.c. e/o per violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, relativamente alla capitalizzazione degli interessi anatocistici e/o per omessa pattuizione scritta della capitalizzazione composta degli interessi, e per l'effetto, in tesi espungere gli interessi dalla somma complessiva dovuta dal debitore esecutato al creditore intervenuto nella misura
2 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
che risulterà di giustizia, e/o restituire quelli già versati;
in ipotesi rideterminare gli interessi dovuti secondo il tasso legale applicabile e/o condannare il creditore intervenuto alla restituzione della maggior somma corrisposta a titolo di interessi, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1284 c.c. per omessa pattuizione scritta degli interessi superiori al tasso legale, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto espungere gli interessi dalla somma complessiva dovuta dal debitore esecutato al creditore intervenuto che dovrà essere rideterminata secondo il tasso legale applicabile e/o condannare il creditore intervenuto alla restituzione della maggior somma già corrisposta a titolo di interessi, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- in ipotesi ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione composta degli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. insita nel piano d'ammortamento alla francese in parola, non approvati per iscritto e non quantificati quale maggiore utilità per la mutuante, e per l'effetto condannare il creditore intervenuto alla restituzione dei maggiori interessi versati a ragione della capitalizzazione infrannuale degli interessi stessi non approvata per iscritto, il tutto oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, oltre al ricalcolo degli interessi ancora dovuti senza anatocismo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Per gli opposti:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- Respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo a per i motivi esposti in narrativa, e, conseguentemente accertare e dichiarare la validità del Controparte_1 contratto di mutuo fondiario n. 41913 Rep. e n. 14388 Racc., a rogito Dott. Notaio in Roma, Persona_1 munito di formula esecutiva il 03/08/2012 e garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RRII di
Roma – Sezione Distaccata di Civitavecchia - in data 02/08/2012 ai numeri 6558/935 e del conseguente intervento immobiliare;
- Respingere tutte le domande formulate da controparte nel merito in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare mezzi di prova, articolare capitoli di prova orale e chiedere l'ammissione a prova contraria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
3 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2022 La ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di intervento depositato in data 13 settembre 2021 dalla Controparte_1 per la somma complessiva di Euro 240.732,69 qualificando l'atto come “ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intervento del creditore intervenuto”.
All'esito dell'udienza cautelare celebratasi in modalità cartolare in data 03/05/2022, il G.E. ha concesso alla parte opponente termine fino al 20/05/2022 per il deposito di note di trattazione scritta e ha rinviato la procedura all'udienza del 07/06/2022, ore 11.00, da tenersi con le stesse modalità cartolari dell'udienza precedente.
La predetta udienza è stata rinviata al 19/07/2022 ore 11.00.
All'udienza celebratasi in data 19/07/2022 i legali della debitrice opponente hanno rinunciato alla domanda cautelare e hanno chiesto la fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudice dell'esecuzione, preso atto della rinuncia alla richiesta di provvedimento cautelare, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla originaria istanza e, ritenuta la propria competenza, ha fissato il termine di 60 giorni decorrenti dal 19/07/2022 per l'introduzione della fase di merito.
La fase di merito è stata introdotta con atto di citazione notificato in data 17 settembre 2022.
In data 18/01/2023 la creditrice intervenuta si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della opposizione.
Con ordinanza emessa all'udienza del 18/01/2023 questo Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6°, nn. 1,2 e 3 cpc, decorrenti dal
15/02/2023, e rinviava la causa all'udienza del 24/05/2023, ore 11.00, disponendone la sostituzione con il deposito di note da effettuarsi entro le ore 9.30 della stessa data.
Le parti provvedevano allo scambio di memorie istruttorie e delle note di trattazione scritta.
Con ordinanza resa in data 26/05/2023, questo Giudice ha rinviato la causa all'udienza del
07/02/2024, ore 10.00, per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note entro le ore 9.00 della data d'udienza.
Con ordinanza resa in data 07/02/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni 20 per repliche.
Con ordinanza emessa in data 18 maggio 2024 questo Giudice ha disposto rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di una CTU volta a determinare se il tasso indicato in contratto superava il tasso soglia ed in caso positivo volta a ricalcolare la somma dovuta.
4 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Espletata la CTU la causa era nuovamente trattenuta in decisione in data 7 maggio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Qualificazione della domanda e motivi di opposizione
Preliminarmente deve precisarsi che l'opposizione all'atto di intervento con il quale si contesti la legittimazione e l'ammontare del credito deve essere qualificato come opposizione alla esecuzione in adesione all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (Cass. 9 aprile 2015 n. 7108) secondo il quale “il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" di uno o più tra detti crediti”
L'opponente ha posto a fondamento della opposizione:
a) la contestazione della legittimazione della società intervenuta in quanto la stessa non ha mai prodotto contratto di cessione del credito ma ha sostenuto la regolarità della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, producendo l'estratto della G.U. Parte Seconda n. 52 del 04.05.2017;
b) l'inesistenza del titolo esecutivo, dovendo qualificarsi il contratto posto a fondamento dell'intervento come mutuo "condizionato" o relativo ad un credito futuro ed eventuale, e perchè comunque non vi è mai stata contestuale disponibilità materiale e giuridica delle somme;
c) il superamento del tasso soglia usurario vigente alla stipula del contratto di mutuo del
30.07.2012 da parte del TAEG;
d) la violazione dell'art. 117/IV° co. e/o VI° co. TUB poiché il contratto di mutuo in oggetto è caratterizzato da indeterminatezza e/o mancata indicazione del regime finanziario o di calcolo degli interessi e di sua capitalizzazione, nonché del tasso d'interesse e di altri prezzi e condizioni praticati.
e) la nullità parziale e/o inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto e/o inosservanza della forma scritta delle clausole e condizioni del mutuo sul quale è basata la pretesa del creditore intervenuto, relative al regime finanziario o di calcolo degli interessi, alla loro capitalizzazione e la violazione dell'art. 1284 e/o art 1283 c.c.
3. Legittimazione dell'intervenuto
5 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con il motivo sub a) come si è visto si è contestata la legittimazione della società intervenuta sostenendo che la stessa non ha mai prodotto contratto di cessione del credito ma unicamente l'estratto della G.U. Parte Seconda n. 52 del 04.05.2017.
Con riferimento a tale motivo deve osservarsi che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 10200/2021 “ … nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge 130 del
1999, la pubblicazione della notizia , richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge 385 del 1993, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 cod. civ”) non sempre è univoco solo che si osservi come negli ultimi mesi ad una pronuncia che conferma l'orientamento sopra riportato (Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”) se ne è contrapposto uno parzialmente diverso (Cass. 22 giugno 2023 n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Tuttavia, anche aderendo a questo secondo orientamento che, in motivazione, ha precisato come
“laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” deve considerarsi come, nel caso in esame, la parte opponente ha dedotto che “dalla lettura della G.U. Parte Seconda n. 52 del 04.05.2017, posta a fondamento dell'intervento, non è in alcun modo
6 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
possibile desumere se il credito per cui è intervenuta sia effettivamente tra quelli ceduti” e che la società CP_1 opposta ha dedotto come;
a) nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sia stato chiarito che l'elenco dei Crediti
e' (i) disponibile presso la sede di , , e e (ii) CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 depositato presso il Notaio , avente sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, con atto di Persona_2 deposito Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017;
b) è stato prodotto l'atto pubblico di deposito di cessione del credito, repertorio n. 3465, raccolta
2017, del 24.04.2017, stipulato a rogito del Notaio Notaio in Milano, iscritto Persona_2 all'omonimo Collegio, (DOC. 10 allegato alla comparsa di risposta), richiamato in Gazzetta
Ufficiale, da cui è possibile recuperare l'elenco dei crediti ceduti numerati per “NDG” di riferimento con il codice di riferimento del credito “NDG 733511200081 – MU 538742000” che corrisponde ma anche e soprattutto dal Documento di sintesi “ALL. B” al contratto di mutuo fondiario dove si evince il seguente numero di Rapporto: 5387422000 (cfr. DOC. 5 allegato alla comparsa di risposta);
c) la comunicazione di avvenuta cessione del credito del 01/09/2017 ha ad oggetto proprio il rapporto n. 73351120 dell'esposizione a sofferenza della Parte_2
e c., recante il medesimo NDG di cui sopra (cfr. DOC. 12 allegato alla comparsa di
[...] risposta);
La prova richiesta anche dall'orientamento più rigoroso adottato dalla giurisprudenza di legittimità è, quindi, stata fornita non essendo, comunque, richiesto che la prova sia data mediante il deposito del contratto di cessione, come dedotto dalla parte opponente.
Pertanto l'opposizione relativa al motivo sub a) è infondata.
4. Contestazione della esistenza del titolo esecutivo
Rispetto al motivo sub b) con il quale si è contestata l'esistenza del titolo esecutivo l'opponente ha dedotto che il contratto posto a fondamento dell'azione esecutiva non prevedeva il trasferimento del denaro nella disponibilità, materiale e giuridica, del mutuatario essendo prevista un'erogazione futura e condizionata;
come già rilevato in sede di rigetto della istanza di sospensione il motivo non appare fondato in quanto il contratto, è idoneo ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dato che lo stesso contratto e l'atto di erogazione contengono pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata;
nel contratto di mutuo è, infatti, indicato espressamente che la parte
7 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
mutuataria ha ricevuto le somme e ne ha rilasciato quietanza, costituendo contestualmente quanto ricevuto in deposito cauzionale presso l'istituto di credito mutuante, a garanzia dell'adempimento di alcune obbligazioni accessorie nascenti dal contratto e la giurisprudenza di legittimità, dopo qualche contrasto (cfr. sentenza n. 12007 del 3.05.2024) ha affermato con sentenza a Sezioni
Unite(Cass. 6 marzo 2025 n. 5968), che conferma l'orientamento assunto in passato da questo
Tribunale: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
La costituzione temporanea in deposito cauzionale delle somme comunque già ricevute, comporta che gli effetti di trasferimento della disponibilità nella sfera del mutuatario non sono sospensivamente condizionati all'adempimento delle obbligazioni assunte, ma si sono prodotti all'atto della stipula del mutuo proprio attraverso la destinazione concordata dalle parti delle somme erogate alla costituzione del deposito cauzione al fine di soddisfare un interesse dei mutuatari con la concessione temporanea della garanzia.
In sostanza la messa a disposizione delle somme prescinde dalla scelta del mutuatario in ordine alla destinazione delle stesse che può legittimamente essere costituita dalla costituzione di una garanzia a favore della stessa banca mutuante.
Peraltro l'art. 1 del predetto contratto, prevede che: “la corresponsione in favore della mutuataria della somma di Euro 228.000,00 mediante accredito della predetta somma, al netto delle spese e delle imposte, sul
“conto creditori” n. 2256 presso la Filiale di Roma Ag. 1”
Pertanto non si è in presenza di un “mutuo condizionato” ma di un mutuo ex art.1 e 38 TUB, garantito da ipoteca, che come tale ha efficacia di titolo esecutivo.
Il motivo di opposizione sub b) è, quindi, infondato.
5. Superamento del “tasso soglia”
Con riferimento al motivo sub c) sopra indicato deve osservarsi che l'opponente ha dedotto che il superamento del “tasso soglia” vigente alla stipula del contratto di mutuo del 30.07.2012 da parte del TAEG tenendo conto dell'incidenza del compenso per il rimborso anticipato sul computo del
TAEG nella ipotesi di risoluzione forzata del rapporto.
8 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il tasso di interesse compensativo indicato in contratto rientra pacificamente nel parametro del tasso soglia indicato dal decreto ministeriale relativo al momento della stipula del contratto.
Il motivo di opposizione ruota intorno alla tesi secondo la quale nella determinazione del tasso concretamente applicabile al rapporto deve tenersi conto anche dell'incidenza del compenso per il rimborso anticipato nella ipotesi di risoluzione forzata del rapporto.
Il motivo è infondato in quanto, come ritenuto dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 21 febbraio
2023 n. 5379) vi è una diversità di funzione e di natura tra il compenso per il rimborso anticipato e gli interessi moratori. La prima che costituisce di fatto una clausola penale è utilizzata con l'obiettivo di predeterminare in via convenzionale il danno derivante dalla risoluzione unilaterale del rapporto mentre gli interessi moratori, invece, sono previsti quale corrispettivo, in favore del creditore, per la prestazione di una somma di denaro. Inoltre, la penale ha il solo limite della cd. manifesta eccessività, per cui il rimedio di tutela per il contraente che ritenga manifestamente eccessiva la clausola penale pattuita sarà esclusivamente la riduzione a equità ai sensi dell'art. 1384 del codice civile. Contrariamente, gli interessi moratori incontrano il solo limite del tasso soglia
(ossia il saggio massimo entro il quale il corrispettivo di una prestazione di denaro può ritenersi lecito), con conseguente applicazione della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse.
Si tratta peraltro di un onere meramente potenziale, non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente e non è, quindi, direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito.
In sostanza il costo ipotetico e potenziale del diritto del mutuatario a recedere dal contratto dipende dal momento in cui il diritto è esercitato ed è calcolato sul capitale residuo e non può, quindi, determinare un vizio genetico del contratto, collegato alla erogazione dell'intero credito a tassi usurari.
Riguardo al tasso di mora la parte convenuta ha indicato nella comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi che “nel contratto del quo, è indicato unicamente il TAEG che, rispetto al TAE, fornisce un'indicazione del costo effettivo del mutuo più precisa, comprendendo anche le spese addebitate al momento della stipula del contratto” e che “è stato calcolato il TAEG effettivo, sulla base di un'equazione finanziaria in forza dei parametri dettati dai Decreti Ministeriali applicabili all'epoca del contratto. Il risultato del citato calcolo
è di 6,464%, praticamente speculare al TAEG contrattuale che riporta il 6,511%, se al capitale mutuato aggiungiamo le spese di istruttoria e imposta sostitutiva oltre ad 1,00 euro per ogni rata versata”;
9 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Come osservato nella citata ordinanza del 18 maggio 2024 dalla stessa difesa della parte convenuta sembra configurarsi un superamento, sia pur limitatissimo, del “tasso soglia”.
Per questo motivo la causa è stata rimessa sul ruolo per stabilire se vi è stato tale superamento.
Nella ordinanza di rimessione sul ruolo si ribadiva che essendovi una diversità di funzione e di natura tra il compenso per l'estinzione anticipata e gli interessi moratori e essendo il compenso per l'estinzione anticipata un onere meramente potenziale, non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente e non essendo, quindi, direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, non se ne doveva tener conto ai fini del computo degli interessi moratori.
La consulente nominata dott.ssa in una relazione chiara, completa ed esente da Persona_3 vizi logici e tecnici ha concluso che dal confronto dei tassi di interesse ricalcolati (indicati nelle analisi effettuate) con i tassi soglia d'usura (T.S.U.) calcolati separatamente sia per gli interessi corrispettivi che di mora, emerge che non sono stati superati i tassi soglia.
Le osservazioni del CTP in parte (computo nel TEG del corrispettivo penale conseguente a risoluzione anticipata per inadempimento, calcolato considerando tale eventualità sin dalla prima rata e con applicazione di tutti gli oneri e penali previste dal contratto, ivi compreso il corrispettivo per il rilascio delle fidejussioni a garanzia del creditore;
computo di due diversi scenari con imputazioni di tutti detti oneri sia dopo il mancato pagamento delle prime due rate, come da contratto, sia dopo il mancato pagamento delle prime sei rate come da art. 40 TUB) sono palesemente estranei al tema della determinazione del tasso di mora.
Pertanto anche tale motivo di opposizione è infondato.
6. La dedotta violazione dell'art. 117/IV° co. e/o VI° co. TUB per indeterminatezza del contenuto.
La parte opponente ha dedotto la violazione dell'art. 117/IV° co. e/o VI° co. TUB poiché il contratto di mutuo in oggetto è caratterizzato da indeterminatezza e/o mancata indicazione del regime finanziario o di calcolo degli interessi e di sua capitalizzazione, nonché del tasso d'interesse e di altri prezzi e condizioni praticati.
In particolare l'opponente ha dedotto:
1) l'omessa indicazione del regime finanziario o di calcolo degli interessi, della capitalizzazione o della periodicità di capitalizzazione degli interessi, la mancata pattuizione o approvazione su tali punti;
10 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2) l'esistenza di un prezzo occulto dato dal differenziale del regime di capitalizzazione;
3) l'omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE) applicato;
4) l'errata indicazione del corretto tasso di interesse in termini di TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale)/ISC che tiene conto degli effetti della capitalizzazione e di ogni altro onere incamerato o incamerabile dalla Banca;
5) l'indeterminatezza della clausola relativa ai criteri di individuazione del parametro di indicizzazione;
6) uno spread contrattuale ingiustificato;
7) l'omessa espressa pattuizione o approvazione su tali punti;
8) la previsione del sistema di capitalizzazione c.d. “alla francese”;
9) la violazione del disposto degli artt. 1283 e 1284 c.c.
Deve preliminarmente rilevarsi che la formulazione dei motivi di contestazione include non solo circostanze che sono astrattamente idonee ad incidere sulla determinatezza del contenuto del contratto ( i punti 1, 3, 4, 5, sopra indicati) ma anche contestazione che attengono alla validità nel merito delle clausole contrattuali (i punti, 2, 6, 7, 8, 9).
L'eccezione relativa alla mancata indicazione del regime finanziario o di calcolo degli interessi e di sua capitalizzazione è contraddetta dagli altri motivi di contestazione ed in particolare con l'indicazione contenuta negli stessi atti di parte opponente relativa alla pattuizione di un regime di ammortamento c.d. alla francese e con le contestazioni relative alla legittimità del tasso di interesse pattuito tra le parti.
Quanto alle eccezioni relative alla mancata indicazione del TAE ed alla difformità tra TAEG reale e TAEG dichiarato deve osservarsi che la presenza del TAE e la difformità tra TAEG reale e
TAEG dichiarato non attengono alla determinatezza del contenuto del contratto di mutuo;
l'indicazione di tali indici comporta di per sé che l'individuazione del contenuto del contratto sia possibile e che il tasso sia determinato. La questione prospettata attiene, infatti, alla erronea indicazione del TAEG non alla mancata indicazione dello stesso.
Secondo la parte opponente la discordanza tra il TAEG indicato in contratto e quello realmente applicato comporta un vizio della clausola relativa agli interessi che farebbe venir meno la clausola stessa.
Ritiene questo giudice di aderire alla tesi, sostenuta dalla giurisprudenza di merito secondo cui il
TAEG non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto ed è previsto ai soli fini di pubblicità e trasparenza cosicché la sua erronea
11 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi (cfr. Trib. Torino 22 settembre 2020 n. 3226; Trib
Milano 17 dicembre 2019 n. 11715; Trib. Napoli 9 gennaio 2018 n.183; Trib. Napoli Nord
12.3.2018; Trib. di Roma, n. 72029 del 19 aprile 2017, tutte reperibili sul web).
Questa conclusione si fonda sulla natura esclusivamente informativa del TAEG, sulla considerazione che l'art. 117 T.U.B. non annovera il TAEG tra gli elementi essenziali del contratto bancario (solo nel credito al consumo si registra la presenza di un'espressa norma che sanziona con rimedi invalidativi l'ipotesi di una difformità fra TAEG effettivo e TAEG contrattuale) e sulla tradizionale distinzione, affermata anche dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724 del 2007), fra regole di validità e regole di condotta, laddove solo una violazione delle prime è idonea a determinare l'applicazione di rimedi invalidativi, mentre una violazione delle seconde - in assenza di espressa previsione testuale di una sanzione di invalidità - non può che comportare conseguenze di natura risarcitoria.
Peraltro anche la giurisprudenza della Corte di cassazione è pervenuta a tale conclusione (Cass. 14 febbraio 2023 n. 4597) chiarendo che: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
Pertanto tali eccezioni sono infondate.
L'eccezione sopra indicate sub 5) è formulata in maniera generica ed è, comunque, smentita dal contenuto del contratto che evidenzia come le parti hanno pattuito di mantenere invariata la quota capitale di tutte le 360 rate previste, modificando trimestralmente la quota di interessi, calcolata, in funzione del tasso variato con la predetta cadenza trimestrale, sul solo capitale residuo.
Le eccezioni sub 2), sub 8) e sub 9) devono essere esaminate congiuntamente perché la contestazione che si muove al c.d. ammortamento alla francese è proprio quella di aggiungere un prezzo occulto dato dal differenziale del regime di capitalizzazione e con il motivo sub 9) si
12 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
indicano quelle che sarebbero le conseguenze della applicazione di tale criterio di calcolo che comporterebbe un prezzo occulto.
Le eccezioni sono infondate poiché deve ritenersi, in linea con quanto reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di merito e dall'Arbitro Bancario Finanziario, che tale metodo di ammortamento non sia illegittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente: con tale metodo di ammortamento la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce;
ciò non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. In altri termini,
l'interesse applicato non è un interesse composto ma un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi ed è evidente che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico.
Il principio, già affermato in passato dalla Corte di cassazione secondo il quale “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n.
27823/2023) ha trovato conferma di recente, dalle Sezioni Unite della Corte (29 maggio 2024 n.
15130; nello stesso senso successivamente Cass. 19 marzo 2025 n. 7382) che hanno confermato, in motivazione, come l'ammortamento non comporta una forma di anatocismo in quanto “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo…………..”l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine
13 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”
Nella stessa sentenza si è anche chiarito che un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
L'eccezione sopra riportata sub 6) secondo la quale il contratto prevede uno spread contrattuale ingiustificato non indica le ragioni per cui tale pattuizione sarebbe invalida in quanto l'opponente si limita a riferire che “tale pattuizione comporta chiaramente l'applicazione di uno spread esagerato ed ingiustificato costituente una sorta di tasso “floor” favorevole alla mutuante, senza che detta opzione sia in alcun modo controbilanciata attraverso la previsione di un'analoga opzione “cap” a favore della mutuataria” senza indicare il parametro normativo al quale ancorare l'assunta invalidità.
Quanto infine alla mancata approvazione specifica delle clausole relative agli interessi applicati deve considerarsi che dette clausole non presentano natura vessatoria, e che come precisato dalla
Suprema Corte (Cass. 15253/2020), le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (da ultimo Cass. 16 luglio 2020 n. 15253;
Cass. 20 giugno 2027 n. 15237).
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata con riferimento a tutti i motivi.
7. Spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m.
55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione minimi propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000.).
P.Q.M.
14 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3062/2022 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta l'opposizione; condanna la al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 che si liquidano in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA. Controparte_1
Civitavecchia, 4 agosto 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice, dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3062/22 tra
(già in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Siculiana n. 60, C.F. e P.IVA
, rappresentata e difesa congiuntamente o disgiuntamente, giusta procura alle liti P.IVA_1 allegata all'atto di citazione in via telematica dall'Avv. Pietro Messina C.F.
(PEC: fax 055/289321) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
Ascanio Ruschi, C.F. (PEC: fax C.F._2 Email_2
055/289321), entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo sito in Firenze, Piazza Madonna degli Aldobrandini n. 8.
- attore opponente -
e con un unico socio, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Piemonte n. 38, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma e per essa quale mandataria con P.IVA_2 CP_2 socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Strada Statale 73
Levante 14, 53100 - NA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di NA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. - P.IVA_3 C.F._3
PEC: e dall'Avv. Margherita Domenegotti (C.F. Email_3
- PEC: ed C.F._4 Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marusca Rossi (C.F. - C.F._5
PEC con studio in Via Zara n. 4, Civitavecchia, Email_5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Convenuta - opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per la opponente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, contrariis rejectis:
Nel merito:
a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al creditore intervenuto per i motivi tutti descritti nel presente atto con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o nullità dell'atto di intervento;
b) accertare e dichiarare inefficace e/o nullo l'atto di intervento in quanto il contratto di mutuo azionato da parte opposta non è titolo esecutivo per i motivi descritti nell'atto di citazione e qui precisati, o in linea subordinata, accertare e dichiarare che l'intervento del creditore è senza titolo;
c) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla corresponsione degli interessi per superamento del tasso soglia, e per l'effetto ai sensi dell'art. 1815/II° co. cod. civ. dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi e che la parte mutuataria ha diritto alla ripetizione della maggior somma corrisposta, pari ad Euro 53.353,76 o a quella che risulterà di giustizia, oltre interessi legali;
d) accertare e dichiarare l'inosservanza del comma 4 dell'art. 117 TUB e/o la violazione del comma 6 dell'art
117 TUB con riferimento al mutuo sul quale è basata la pretesa del creditore intervenuto, per i motivi descritti in narrativa, e ai sensi del comma 7 dell'art 117 TUB rideterminare gli interessi ed i costi dovuti dalla mutuataria al creditore intervenuto al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, e per l'effetto espungere gli interessi e i costi del mutuo dalla somma complessiva dovuta dal debitore esecutato al creditore intervenuto che deve essere rideterminata in € 138.311,24 o in quella somma che risulterà di giustizia, e/o condannare il creditore intervenuto alla restituzione della maggior somma corrisposta a titolo di interessi, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale e/o l'inefficacia del contratto di mutuo in parola per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346, 1418, comma 2°, 1419 c.c. e/o per violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, relativamente alla capitalizzazione degli interessi anatocistici e/o per omessa pattuizione scritta della capitalizzazione composta degli interessi, e per l'effetto, in tesi espungere gli interessi dalla somma complessiva dovuta dal debitore esecutato al creditore intervenuto nella misura
2 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
che risulterà di giustizia, e/o restituire quelli già versati;
in ipotesi rideterminare gli interessi dovuti secondo il tasso legale applicabile e/o condannare il creditore intervenuto alla restituzione della maggior somma corrisposta a titolo di interessi, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1284 c.c. per omessa pattuizione scritta degli interessi superiori al tasso legale, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto espungere gli interessi dalla somma complessiva dovuta dal debitore esecutato al creditore intervenuto che dovrà essere rideterminata secondo il tasso legale applicabile e/o condannare il creditore intervenuto alla restituzione della maggior somma già corrisposta a titolo di interessi, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- in ipotesi ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione composta degli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. insita nel piano d'ammortamento alla francese in parola, non approvati per iscritto e non quantificati quale maggiore utilità per la mutuante, e per l'effetto condannare il creditore intervenuto alla restituzione dei maggiori interessi versati a ragione della capitalizzazione infrannuale degli interessi stessi non approvata per iscritto, il tutto oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, oltre al ricalcolo degli interessi ancora dovuti senza anatocismo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Per gli opposti:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- Respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo a per i motivi esposti in narrativa, e, conseguentemente accertare e dichiarare la validità del Controparte_1 contratto di mutuo fondiario n. 41913 Rep. e n. 14388 Racc., a rogito Dott. Notaio in Roma, Persona_1 munito di formula esecutiva il 03/08/2012 e garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RRII di
Roma – Sezione Distaccata di Civitavecchia - in data 02/08/2012 ai numeri 6558/935 e del conseguente intervento immobiliare;
- Respingere tutte le domande formulate da controparte nel merito in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare mezzi di prova, articolare capitoli di prova orale e chiedere l'ammissione a prova contraria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
3 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2022 La ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di intervento depositato in data 13 settembre 2021 dalla Controparte_1 per la somma complessiva di Euro 240.732,69 qualificando l'atto come “ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intervento del creditore intervenuto”.
All'esito dell'udienza cautelare celebratasi in modalità cartolare in data 03/05/2022, il G.E. ha concesso alla parte opponente termine fino al 20/05/2022 per il deposito di note di trattazione scritta e ha rinviato la procedura all'udienza del 07/06/2022, ore 11.00, da tenersi con le stesse modalità cartolari dell'udienza precedente.
La predetta udienza è stata rinviata al 19/07/2022 ore 11.00.
All'udienza celebratasi in data 19/07/2022 i legali della debitrice opponente hanno rinunciato alla domanda cautelare e hanno chiesto la fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudice dell'esecuzione, preso atto della rinuncia alla richiesta di provvedimento cautelare, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla originaria istanza e, ritenuta la propria competenza, ha fissato il termine di 60 giorni decorrenti dal 19/07/2022 per l'introduzione della fase di merito.
La fase di merito è stata introdotta con atto di citazione notificato in data 17 settembre 2022.
In data 18/01/2023 la creditrice intervenuta si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della opposizione.
Con ordinanza emessa all'udienza del 18/01/2023 questo Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6°, nn. 1,2 e 3 cpc, decorrenti dal
15/02/2023, e rinviava la causa all'udienza del 24/05/2023, ore 11.00, disponendone la sostituzione con il deposito di note da effettuarsi entro le ore 9.30 della stessa data.
Le parti provvedevano allo scambio di memorie istruttorie e delle note di trattazione scritta.
Con ordinanza resa in data 26/05/2023, questo Giudice ha rinviato la causa all'udienza del
07/02/2024, ore 10.00, per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note entro le ore 9.00 della data d'udienza.
Con ordinanza resa in data 07/02/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni 20 per repliche.
Con ordinanza emessa in data 18 maggio 2024 questo Giudice ha disposto rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di una CTU volta a determinare se il tasso indicato in contratto superava il tasso soglia ed in caso positivo volta a ricalcolare la somma dovuta.
4 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Espletata la CTU la causa era nuovamente trattenuta in decisione in data 7 maggio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Qualificazione della domanda e motivi di opposizione
Preliminarmente deve precisarsi che l'opposizione all'atto di intervento con il quale si contesti la legittimazione e l'ammontare del credito deve essere qualificato come opposizione alla esecuzione in adesione all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (Cass. 9 aprile 2015 n. 7108) secondo il quale “il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" di uno o più tra detti crediti”
L'opponente ha posto a fondamento della opposizione:
a) la contestazione della legittimazione della società intervenuta in quanto la stessa non ha mai prodotto contratto di cessione del credito ma ha sostenuto la regolarità della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, producendo l'estratto della G.U. Parte Seconda n. 52 del 04.05.2017;
b) l'inesistenza del titolo esecutivo, dovendo qualificarsi il contratto posto a fondamento dell'intervento come mutuo "condizionato" o relativo ad un credito futuro ed eventuale, e perchè comunque non vi è mai stata contestuale disponibilità materiale e giuridica delle somme;
c) il superamento del tasso soglia usurario vigente alla stipula del contratto di mutuo del
30.07.2012 da parte del TAEG;
d) la violazione dell'art. 117/IV° co. e/o VI° co. TUB poiché il contratto di mutuo in oggetto è caratterizzato da indeterminatezza e/o mancata indicazione del regime finanziario o di calcolo degli interessi e di sua capitalizzazione, nonché del tasso d'interesse e di altri prezzi e condizioni praticati.
e) la nullità parziale e/o inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto e/o inosservanza della forma scritta delle clausole e condizioni del mutuo sul quale è basata la pretesa del creditore intervenuto, relative al regime finanziario o di calcolo degli interessi, alla loro capitalizzazione e la violazione dell'art. 1284 e/o art 1283 c.c.
3. Legittimazione dell'intervenuto
5 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con il motivo sub a) come si è visto si è contestata la legittimazione della società intervenuta sostenendo che la stessa non ha mai prodotto contratto di cessione del credito ma unicamente l'estratto della G.U. Parte Seconda n. 52 del 04.05.2017.
Con riferimento a tale motivo deve osservarsi che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 10200/2021 “ … nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge 130 del
1999, la pubblicazione della notizia , richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge 385 del 1993, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 cod. civ”) non sempre è univoco solo che si osservi come negli ultimi mesi ad una pronuncia che conferma l'orientamento sopra riportato (Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”) se ne è contrapposto uno parzialmente diverso (Cass. 22 giugno 2023 n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Tuttavia, anche aderendo a questo secondo orientamento che, in motivazione, ha precisato come
“laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” deve considerarsi come, nel caso in esame, la parte opponente ha dedotto che “dalla lettura della G.U. Parte Seconda n. 52 del 04.05.2017, posta a fondamento dell'intervento, non è in alcun modo
6 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
possibile desumere se il credito per cui è intervenuta sia effettivamente tra quelli ceduti” e che la società CP_1 opposta ha dedotto come;
a) nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sia stato chiarito che l'elenco dei Crediti
e' (i) disponibile presso la sede di , , e e (ii) CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 depositato presso il Notaio , avente sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano, con atto di Persona_2 deposito Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017;
b) è stato prodotto l'atto pubblico di deposito di cessione del credito, repertorio n. 3465, raccolta
2017, del 24.04.2017, stipulato a rogito del Notaio Notaio in Milano, iscritto Persona_2 all'omonimo Collegio, (DOC. 10 allegato alla comparsa di risposta), richiamato in Gazzetta
Ufficiale, da cui è possibile recuperare l'elenco dei crediti ceduti numerati per “NDG” di riferimento con il codice di riferimento del credito “NDG 733511200081 – MU 538742000” che corrisponde ma anche e soprattutto dal Documento di sintesi “ALL. B” al contratto di mutuo fondiario dove si evince il seguente numero di Rapporto: 5387422000 (cfr. DOC. 5 allegato alla comparsa di risposta);
c) la comunicazione di avvenuta cessione del credito del 01/09/2017 ha ad oggetto proprio il rapporto n. 73351120 dell'esposizione a sofferenza della Parte_2
e c., recante il medesimo NDG di cui sopra (cfr. DOC. 12 allegato alla comparsa di
[...] risposta);
La prova richiesta anche dall'orientamento più rigoroso adottato dalla giurisprudenza di legittimità è, quindi, stata fornita non essendo, comunque, richiesto che la prova sia data mediante il deposito del contratto di cessione, come dedotto dalla parte opponente.
Pertanto l'opposizione relativa al motivo sub a) è infondata.
4. Contestazione della esistenza del titolo esecutivo
Rispetto al motivo sub b) con il quale si è contestata l'esistenza del titolo esecutivo l'opponente ha dedotto che il contratto posto a fondamento dell'azione esecutiva non prevedeva il trasferimento del denaro nella disponibilità, materiale e giuridica, del mutuatario essendo prevista un'erogazione futura e condizionata;
come già rilevato in sede di rigetto della istanza di sospensione il motivo non appare fondato in quanto il contratto, è idoneo ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dato che lo stesso contratto e l'atto di erogazione contengono pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata;
nel contratto di mutuo è, infatti, indicato espressamente che la parte
7 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
mutuataria ha ricevuto le somme e ne ha rilasciato quietanza, costituendo contestualmente quanto ricevuto in deposito cauzionale presso l'istituto di credito mutuante, a garanzia dell'adempimento di alcune obbligazioni accessorie nascenti dal contratto e la giurisprudenza di legittimità, dopo qualche contrasto (cfr. sentenza n. 12007 del 3.05.2024) ha affermato con sentenza a Sezioni
Unite(Cass. 6 marzo 2025 n. 5968), che conferma l'orientamento assunto in passato da questo
Tribunale: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
La costituzione temporanea in deposito cauzionale delle somme comunque già ricevute, comporta che gli effetti di trasferimento della disponibilità nella sfera del mutuatario non sono sospensivamente condizionati all'adempimento delle obbligazioni assunte, ma si sono prodotti all'atto della stipula del mutuo proprio attraverso la destinazione concordata dalle parti delle somme erogate alla costituzione del deposito cauzione al fine di soddisfare un interesse dei mutuatari con la concessione temporanea della garanzia.
In sostanza la messa a disposizione delle somme prescinde dalla scelta del mutuatario in ordine alla destinazione delle stesse che può legittimamente essere costituita dalla costituzione di una garanzia a favore della stessa banca mutuante.
Peraltro l'art. 1 del predetto contratto, prevede che: “la corresponsione in favore della mutuataria della somma di Euro 228.000,00 mediante accredito della predetta somma, al netto delle spese e delle imposte, sul
“conto creditori” n. 2256 presso la Filiale di Roma Ag. 1”
Pertanto non si è in presenza di un “mutuo condizionato” ma di un mutuo ex art.1 e 38 TUB, garantito da ipoteca, che come tale ha efficacia di titolo esecutivo.
Il motivo di opposizione sub b) è, quindi, infondato.
5. Superamento del “tasso soglia”
Con riferimento al motivo sub c) sopra indicato deve osservarsi che l'opponente ha dedotto che il superamento del “tasso soglia” vigente alla stipula del contratto di mutuo del 30.07.2012 da parte del TAEG tenendo conto dell'incidenza del compenso per il rimborso anticipato sul computo del
TAEG nella ipotesi di risoluzione forzata del rapporto.
8 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il tasso di interesse compensativo indicato in contratto rientra pacificamente nel parametro del tasso soglia indicato dal decreto ministeriale relativo al momento della stipula del contratto.
Il motivo di opposizione ruota intorno alla tesi secondo la quale nella determinazione del tasso concretamente applicabile al rapporto deve tenersi conto anche dell'incidenza del compenso per il rimborso anticipato nella ipotesi di risoluzione forzata del rapporto.
Il motivo è infondato in quanto, come ritenuto dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 21 febbraio
2023 n. 5379) vi è una diversità di funzione e di natura tra il compenso per il rimborso anticipato e gli interessi moratori. La prima che costituisce di fatto una clausola penale è utilizzata con l'obiettivo di predeterminare in via convenzionale il danno derivante dalla risoluzione unilaterale del rapporto mentre gli interessi moratori, invece, sono previsti quale corrispettivo, in favore del creditore, per la prestazione di una somma di denaro. Inoltre, la penale ha il solo limite della cd. manifesta eccessività, per cui il rimedio di tutela per il contraente che ritenga manifestamente eccessiva la clausola penale pattuita sarà esclusivamente la riduzione a equità ai sensi dell'art. 1384 del codice civile. Contrariamente, gli interessi moratori incontrano il solo limite del tasso soglia
(ossia il saggio massimo entro il quale il corrispettivo di una prestazione di denaro può ritenersi lecito), con conseguente applicazione della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse.
Si tratta peraltro di un onere meramente potenziale, non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente e non è, quindi, direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito.
In sostanza il costo ipotetico e potenziale del diritto del mutuatario a recedere dal contratto dipende dal momento in cui il diritto è esercitato ed è calcolato sul capitale residuo e non può, quindi, determinare un vizio genetico del contratto, collegato alla erogazione dell'intero credito a tassi usurari.
Riguardo al tasso di mora la parte convenuta ha indicato nella comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi che “nel contratto del quo, è indicato unicamente il TAEG che, rispetto al TAE, fornisce un'indicazione del costo effettivo del mutuo più precisa, comprendendo anche le spese addebitate al momento della stipula del contratto” e che “è stato calcolato il TAEG effettivo, sulla base di un'equazione finanziaria in forza dei parametri dettati dai Decreti Ministeriali applicabili all'epoca del contratto. Il risultato del citato calcolo
è di 6,464%, praticamente speculare al TAEG contrattuale che riporta il 6,511%, se al capitale mutuato aggiungiamo le spese di istruttoria e imposta sostitutiva oltre ad 1,00 euro per ogni rata versata”;
9 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Come osservato nella citata ordinanza del 18 maggio 2024 dalla stessa difesa della parte convenuta sembra configurarsi un superamento, sia pur limitatissimo, del “tasso soglia”.
Per questo motivo la causa è stata rimessa sul ruolo per stabilire se vi è stato tale superamento.
Nella ordinanza di rimessione sul ruolo si ribadiva che essendovi una diversità di funzione e di natura tra il compenso per l'estinzione anticipata e gli interessi moratori e essendo il compenso per l'estinzione anticipata un onere meramente potenziale, non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente e non essendo, quindi, direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, non se ne doveva tener conto ai fini del computo degli interessi moratori.
La consulente nominata dott.ssa in una relazione chiara, completa ed esente da Persona_3 vizi logici e tecnici ha concluso che dal confronto dei tassi di interesse ricalcolati (indicati nelle analisi effettuate) con i tassi soglia d'usura (T.S.U.) calcolati separatamente sia per gli interessi corrispettivi che di mora, emerge che non sono stati superati i tassi soglia.
Le osservazioni del CTP in parte (computo nel TEG del corrispettivo penale conseguente a risoluzione anticipata per inadempimento, calcolato considerando tale eventualità sin dalla prima rata e con applicazione di tutti gli oneri e penali previste dal contratto, ivi compreso il corrispettivo per il rilascio delle fidejussioni a garanzia del creditore;
computo di due diversi scenari con imputazioni di tutti detti oneri sia dopo il mancato pagamento delle prime due rate, come da contratto, sia dopo il mancato pagamento delle prime sei rate come da art. 40 TUB) sono palesemente estranei al tema della determinazione del tasso di mora.
Pertanto anche tale motivo di opposizione è infondato.
6. La dedotta violazione dell'art. 117/IV° co. e/o VI° co. TUB per indeterminatezza del contenuto.
La parte opponente ha dedotto la violazione dell'art. 117/IV° co. e/o VI° co. TUB poiché il contratto di mutuo in oggetto è caratterizzato da indeterminatezza e/o mancata indicazione del regime finanziario o di calcolo degli interessi e di sua capitalizzazione, nonché del tasso d'interesse e di altri prezzi e condizioni praticati.
In particolare l'opponente ha dedotto:
1) l'omessa indicazione del regime finanziario o di calcolo degli interessi, della capitalizzazione o della periodicità di capitalizzazione degli interessi, la mancata pattuizione o approvazione su tali punti;
10 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2) l'esistenza di un prezzo occulto dato dal differenziale del regime di capitalizzazione;
3) l'omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE) applicato;
4) l'errata indicazione del corretto tasso di interesse in termini di TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale)/ISC che tiene conto degli effetti della capitalizzazione e di ogni altro onere incamerato o incamerabile dalla Banca;
5) l'indeterminatezza della clausola relativa ai criteri di individuazione del parametro di indicizzazione;
6) uno spread contrattuale ingiustificato;
7) l'omessa espressa pattuizione o approvazione su tali punti;
8) la previsione del sistema di capitalizzazione c.d. “alla francese”;
9) la violazione del disposto degli artt. 1283 e 1284 c.c.
Deve preliminarmente rilevarsi che la formulazione dei motivi di contestazione include non solo circostanze che sono astrattamente idonee ad incidere sulla determinatezza del contenuto del contratto ( i punti 1, 3, 4, 5, sopra indicati) ma anche contestazione che attengono alla validità nel merito delle clausole contrattuali (i punti, 2, 6, 7, 8, 9).
L'eccezione relativa alla mancata indicazione del regime finanziario o di calcolo degli interessi e di sua capitalizzazione è contraddetta dagli altri motivi di contestazione ed in particolare con l'indicazione contenuta negli stessi atti di parte opponente relativa alla pattuizione di un regime di ammortamento c.d. alla francese e con le contestazioni relative alla legittimità del tasso di interesse pattuito tra le parti.
Quanto alle eccezioni relative alla mancata indicazione del TAE ed alla difformità tra TAEG reale e TAEG dichiarato deve osservarsi che la presenza del TAE e la difformità tra TAEG reale e
TAEG dichiarato non attengono alla determinatezza del contenuto del contratto di mutuo;
l'indicazione di tali indici comporta di per sé che l'individuazione del contenuto del contratto sia possibile e che il tasso sia determinato. La questione prospettata attiene, infatti, alla erronea indicazione del TAEG non alla mancata indicazione dello stesso.
Secondo la parte opponente la discordanza tra il TAEG indicato in contratto e quello realmente applicato comporta un vizio della clausola relativa agli interessi che farebbe venir meno la clausola stessa.
Ritiene questo giudice di aderire alla tesi, sostenuta dalla giurisprudenza di merito secondo cui il
TAEG non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto ed è previsto ai soli fini di pubblicità e trasparenza cosicché la sua erronea
11 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi (cfr. Trib. Torino 22 settembre 2020 n. 3226; Trib
Milano 17 dicembre 2019 n. 11715; Trib. Napoli 9 gennaio 2018 n.183; Trib. Napoli Nord
12.3.2018; Trib. di Roma, n. 72029 del 19 aprile 2017, tutte reperibili sul web).
Questa conclusione si fonda sulla natura esclusivamente informativa del TAEG, sulla considerazione che l'art. 117 T.U.B. non annovera il TAEG tra gli elementi essenziali del contratto bancario (solo nel credito al consumo si registra la presenza di un'espressa norma che sanziona con rimedi invalidativi l'ipotesi di una difformità fra TAEG effettivo e TAEG contrattuale) e sulla tradizionale distinzione, affermata anche dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724 del 2007), fra regole di validità e regole di condotta, laddove solo una violazione delle prime è idonea a determinare l'applicazione di rimedi invalidativi, mentre una violazione delle seconde - in assenza di espressa previsione testuale di una sanzione di invalidità - non può che comportare conseguenze di natura risarcitoria.
Peraltro anche la giurisprudenza della Corte di cassazione è pervenuta a tale conclusione (Cass. 14 febbraio 2023 n. 4597) chiarendo che: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
Pertanto tali eccezioni sono infondate.
L'eccezione sopra indicate sub 5) è formulata in maniera generica ed è, comunque, smentita dal contenuto del contratto che evidenzia come le parti hanno pattuito di mantenere invariata la quota capitale di tutte le 360 rate previste, modificando trimestralmente la quota di interessi, calcolata, in funzione del tasso variato con la predetta cadenza trimestrale, sul solo capitale residuo.
Le eccezioni sub 2), sub 8) e sub 9) devono essere esaminate congiuntamente perché la contestazione che si muove al c.d. ammortamento alla francese è proprio quella di aggiungere un prezzo occulto dato dal differenziale del regime di capitalizzazione e con il motivo sub 9) si
12 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
indicano quelle che sarebbero le conseguenze della applicazione di tale criterio di calcolo che comporterebbe un prezzo occulto.
Le eccezioni sono infondate poiché deve ritenersi, in linea con quanto reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di merito e dall'Arbitro Bancario Finanziario, che tale metodo di ammortamento non sia illegittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente: con tale metodo di ammortamento la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce;
ciò non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. In altri termini,
l'interesse applicato non è un interesse composto ma un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi ed è evidente che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico.
Il principio, già affermato in passato dalla Corte di cassazione secondo il quale “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n.
27823/2023) ha trovato conferma di recente, dalle Sezioni Unite della Corte (29 maggio 2024 n.
15130; nello stesso senso successivamente Cass. 19 marzo 2025 n. 7382) che hanno confermato, in motivazione, come l'ammortamento non comporta una forma di anatocismo in quanto “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo…………..”l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine
13 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”
Nella stessa sentenza si è anche chiarito che un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
L'eccezione sopra riportata sub 6) secondo la quale il contratto prevede uno spread contrattuale ingiustificato non indica le ragioni per cui tale pattuizione sarebbe invalida in quanto l'opponente si limita a riferire che “tale pattuizione comporta chiaramente l'applicazione di uno spread esagerato ed ingiustificato costituente una sorta di tasso “floor” favorevole alla mutuante, senza che detta opzione sia in alcun modo controbilanciata attraverso la previsione di un'analoga opzione “cap” a favore della mutuataria” senza indicare il parametro normativo al quale ancorare l'assunta invalidità.
Quanto infine alla mancata approvazione specifica delle clausole relative agli interessi applicati deve considerarsi che dette clausole non presentano natura vessatoria, e che come precisato dalla
Suprema Corte (Cass. 15253/2020), le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (da ultimo Cass. 16 luglio 2020 n. 15253;
Cass. 20 giugno 2027 n. 15237).
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata con riferimento a tutti i motivi.
7. Spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m.
55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione minimi propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000.).
P.Q.M.
14 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3062/2022 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta l'opposizione; condanna la al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 che si liquidano in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA. Controparte_1
Civitavecchia, 4 agosto 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
15 di 15