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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE FAMIGLIA
N. R.G. 8241/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n . 8241 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 (“separazione giudiziale”), vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in PA
RA alla via Trieste e Trento n.46, C.F.:
, elettivamente domiciliata in Napoli C.F._1
alla via Diocleziano n.189, presso lo studio dell'Avv.
Federica Mancini che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], C.F. CP_1
, ed ivi residente a[...]
Trento.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo ne l'accoglimento.
Il P.M. apponeva il Visto in data 19/2/2025, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/9/2023, , PA
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il
14/8/1993, in RA, con e che dalla loro CP_1
unione sono nati ( nata il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]), per le ragioni indicate Parte_2
nell'atto introduttivo, ha chiesto: dichiararsi la separazione
Pag. 2 di 12 personale dei coniugi con addebito al Sig. , CP_1
l'assegnazione della casa coniugale, concessa in locazione al
Sig. , in RA alla Via Trieste e Trento n. CP_1
84, insieme ai mobili ed agli arredi che la compongono alla
Sig.ra che la abiterà unitamente ai figli, non PA
ancora economicamente autosufficienti , disporsi, a carico del
Sig. , il versamento in suo favore dell'assegno CP_1
di mantenimento per l'importo di € 900,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario rivalutabile secondo gli indici TA .
Il resistente, raggiunto da regolare notifica, non si costituiva.
All'udienza del 19/12/2023 fissata per la prima comparizione delle parti, la Giudice delegata, preso atto dell'avvenuto perfezionamento della notifica al resistente che non compariva, ne dichiarava la contumac ia e, derivandone l'oggettiva impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione della sola ricorrente e si riservava.
All'esito, a scioglimento della riserva assunta, adottava con ordinanza del 28/12/2023, i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c., così disponendo: obbliga, a far data dal deposito del ricorso, il resistente a corrispondere alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, complessivi 500 euro mensili (250 euro per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo Istat, entro il 5 di ogni
Pag. 3 di 12 mese, presso il domicilio della ricorrente, ovvero con altre modalità da concordarsi tra le parti, obbliga, a far data dal deposito del ricorso, il resistente a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per i figli . Con la medesima ordinanza, la Giudice delegata rinviava per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all' art. 473 bis. 28 c.p.c., disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte nel termine perentorio del 8/4/2024 ex art. 127 ter c.p.c. .
Avverso la predetta ordinanza la ricorrente proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dolendosi della pronuncia ultrapetita del mantenimento nei confronti dei figli.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 4/4/2024 la ricorrente insisteva, in attesa della pronuncia della Cor te di
Appello di Napoli, per la revoca e la modifica dell'ordinanza provvisoria ed urgente del 28/12/2023, chiedendo l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate con ricorso introduttivo del giudizio.
Con ordinanza del 24/4/2024 la Giudice revocava in parte qua la propria ordinanza e ammetteva parzialmente le istanze istruttorie, rinviando per l'escussione di due testi all'udie nza dell'8/7/ 2024.
In data 20/06/2024, la ricorrente depositava provvedimento della Corte di Appello di Napoli del 17/4/2024 che, in
Pag. 4 di 12 accoglimento del reclamo, così provvedeva: a) dichiara non dovuto da alcun assegno di contributo al CP_1
mantenimento della prole maggiorenne e pone a carico del predetto un assegno di mantenimento in favore di
[...]
dell'importo mensile di euro 300,00 (rivalutabile Pt_1
annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese .
All'udienza dell'8/7/2024, escusse le testimoni
[...]
e la Giudice delegata rinviava Tes_1 Testimone_2
per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all' art. 473 bis. 28 c.p.c., disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte nel termine perentorio del 18/11/2024.
In ragione dell'avvicendarsi di altra Giudice sul ruolo,
l'udienza di rimessione in decisione veniva rinviata d 'Ufficio all'8/1/2025.
Con ordinanza del 24 /01/2025, la nuova Giudice delegata rimetteva la causa al Collegio per la decisione , previa trasmissione al PM per le determinazioni di competenza.
Sulla domanda di separazione .
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui
Pag. 5 di 12 ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione della ricorrente secondo cui tra i coniugi era cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza della parte resistente rimasto contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza materiale e le dichiarazioni della ricorrente circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale non si pronuncia sulla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente con ricorso introduttivo, avendovi quest'ultima rinunciato con memoria di precisazione delle conclusioni de positata in data
18/9/2024.
Sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
In punto di diritto, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento di uno o entrambi i coniugi che abbiano volontariamente e consapevolmente violato i doveri nascenti dal matrimonio.
Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Pag. 6 di 12 Quanto all'onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata violazione (Cass. Civ.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 -
01).
Facendo corretto governo dei richiamati principi nel caso di specie, si osserva che l'unica parte costituita non ha articolato prova ammissibile a supporto della domanda di addebito.
I testi escussi hanno riferito in merito a i soli capi ammessi dalla Giudice relatrice, con valutazioni che il Collegio fa proprie, in merito all'attività lavorativa del . CP_1
Alcun elemento di causa pu ò, pertanto, ritenersi idoneo ad affermare l'effettiva sussistenza delle relazioni extraconiugali e degli ulteriori comportamenti violativi de i doveri coniugali dedotti della ricorrente.
Va, pertanto, pronunciata la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cod. civ. con rigetto della domanda di addebito.
Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Pag. 7 di 12 Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, il Collegio, aderendo a un recente indirizzo di legittimità (ordinanza del 15 ottobre 2019, n. 26084), rileva che anche all'assegno di mantenimento (alla luce di quanto già previsto in materia divorzile dalla sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) vada riconosciuta una funzione mista assistenziale - compensativa-perequativa che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3
e 29 Cost.). Il Collegio premette di essere ben consapevole che la separazione comporta necessariamente un impoverimento per entrambi i coniugi (dividendo ogni risorsa che prima era comune) e che , secondo l'id quod plerumque accidit, altera gli squilibri fra gli stessi. È necessario , a tal fine, indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo della durata dell'unione coniugale, delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale.
L'assegno separativo deve compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale e perequare, in via peraltro del tutto tendenziale, i disagi economici che derivano dalla separazione.
Quanto alla condizione lavorativa e reddituale del resistente, quest'ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha fornito
Pag. 8 di 12 alcun elemento. Del pari, parte ricorrente , in mancanza di allegazioni documentali, neppure con riferimento all'epoca del rapporto coniugale, non ha offerto al Tribunale elementi di conoscenza, ad eccezione della ricevuta di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione (NASPI) avanzata dal resistente il 22 /1/2024. Sul punto, la ricorrente ha dedotto, nel ricorso introduttivo, che il marito nei primi anni di matrimonio aveva lavorato come carrozziere per poi abbandonare tale attività e diventare , a partire dal 2012, autista di autobus da viaggio presso la Di IO AU in RA, fino a dimettersi nel giugno del 2023.
In merito, la teste escussa all'udienza Testimone_1
dell'8/7/2024, moglie di un nipote della ricorrente e frequentatrice abituale della casa dei coniugi Parte_3
anche in costanza di matrimonio, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il resistente ha svolto l'attività di autista di pullman avendolo visto più volte in divisa, anche a casa, nonché alla guida dei suddetti autob us e di aver saputo che il si era confidato con suo marito, CP_1 R_
, che poi lo aveva riferito a lei, dicendo di essersi
[...]
dimesso dalla Di IO e di essere in cerca di diversa occupazione. Quanto alla c ollocazione temporale dei fatti, la teste ha dichiarato di non essere in grado di individuarl a con precisione ma di ricordare che il lavorava come CP_1
autista quando stava ancora con la . Pt_1
La teste amica della ricorrente, ha Testimone_2
Pag. 9 di 12 dichiarato di aver visto il resistente guidare l'autobus in occasione di una gita alla quale aveva partecipato anche suo figlio, circostanza risalente circa uno due anni prima rispetto all'udienza, che l'autobus era della Di IO AU , che il resistente indossava una divisa di lavoro con camicia e pantalone blu con il suo nome scritto e quello della ditta .
Inoltre, la teste ha riferito di aver visto il resistente uscire da casa indossando abiti da lavoro diversi, non riconducibili alla
Di IO, ma di non sapere dove lavori attualmente.
Quanto alla situazione reddituale della ricorrente , quest'ultima ha dedotto in ricorso di essersi dedicata, nel corso del matrimonio , alla cura dei figli e del marito.
All'udienza di comparizione delle parti ha PA
dichiarato di essere una casalinga, di avere la quinta elementare, di aver percepito il reddito d'inclusione di importo variabile tra i 100,00 € e 200,00 €, ma che le è stato sospeso, di abitare in casa con i figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, mentre il marito, ancora in casa ha sempre provveduto alle relative spese.
Sulla base di tali elementi, deve inferirsi l'assenza di particolare qualificazione professionale in capo alla ricorrente e l'oggettiva difficoltà della stessa di inserirsi nel mondo del lavoro.
Pertanto il Tribunale, tenuto conto dell'età della ricorrente
(54 anni), nonché della durata della convivenza coniugale
Pag. 10 di 12 (circa 30 anni in base alle risultanze agli atti), ritiene congruo confermare a carico del resistente il mantenimento della ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente come per legge in base agli indici
TA.
Stante la natura delle statuizioni finali , determinanti l'accoglimento solo parziale delle domande della ricor rente,
e la contumacia del resistente, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi PA
, nata a [...] il 6 /11/1971 e ad
[...] CP_1
RA (NA) il 2/6/1969 , ex art. 151 co. 1 cod. civ.;
- dispone che versi mensilmente, entro e non CP_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento ed in favore di , un assegno mensile di € PA
300,00 (trecento/00). Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici TA delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia
Pag. 11 di 12 autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di RA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.228, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 20/2/2025
La Giudice rel. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE FAMIGLIA
N. R.G. 8241/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n . 8241 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 (“separazione giudiziale”), vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in PA
RA alla via Trieste e Trento n.46, C.F.:
, elettivamente domiciliata in Napoli C.F._1
alla via Diocleziano n.189, presso lo studio dell'Avv.
Federica Mancini che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], C.F. CP_1
, ed ivi residente a[...]
Trento.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo ne l'accoglimento.
Il P.M. apponeva il Visto in data 19/2/2025, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/9/2023, , PA
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il
14/8/1993, in RA, con e che dalla loro CP_1
unione sono nati ( nata il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]), per le ragioni indicate Parte_2
nell'atto introduttivo, ha chiesto: dichiararsi la separazione
Pag. 2 di 12 personale dei coniugi con addebito al Sig. , CP_1
l'assegnazione della casa coniugale, concessa in locazione al
Sig. , in RA alla Via Trieste e Trento n. CP_1
84, insieme ai mobili ed agli arredi che la compongono alla
Sig.ra che la abiterà unitamente ai figli, non PA
ancora economicamente autosufficienti , disporsi, a carico del
Sig. , il versamento in suo favore dell'assegno CP_1
di mantenimento per l'importo di € 900,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario rivalutabile secondo gli indici TA .
Il resistente, raggiunto da regolare notifica, non si costituiva.
All'udienza del 19/12/2023 fissata per la prima comparizione delle parti, la Giudice delegata, preso atto dell'avvenuto perfezionamento della notifica al resistente che non compariva, ne dichiarava la contumac ia e, derivandone l'oggettiva impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione della sola ricorrente e si riservava.
All'esito, a scioglimento della riserva assunta, adottava con ordinanza del 28/12/2023, i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c., così disponendo: obbliga, a far data dal deposito del ricorso, il resistente a corrispondere alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, complessivi 500 euro mensili (250 euro per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo Istat, entro il 5 di ogni
Pag. 3 di 12 mese, presso il domicilio della ricorrente, ovvero con altre modalità da concordarsi tra le parti, obbliga, a far data dal deposito del ricorso, il resistente a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per i figli . Con la medesima ordinanza, la Giudice delegata rinviava per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all' art. 473 bis. 28 c.p.c., disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte nel termine perentorio del 8/4/2024 ex art. 127 ter c.p.c. .
Avverso la predetta ordinanza la ricorrente proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dolendosi della pronuncia ultrapetita del mantenimento nei confronti dei figli.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 4/4/2024 la ricorrente insisteva, in attesa della pronuncia della Cor te di
Appello di Napoli, per la revoca e la modifica dell'ordinanza provvisoria ed urgente del 28/12/2023, chiedendo l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate con ricorso introduttivo del giudizio.
Con ordinanza del 24/4/2024 la Giudice revocava in parte qua la propria ordinanza e ammetteva parzialmente le istanze istruttorie, rinviando per l'escussione di due testi all'udie nza dell'8/7/ 2024.
In data 20/06/2024, la ricorrente depositava provvedimento della Corte di Appello di Napoli del 17/4/2024 che, in
Pag. 4 di 12 accoglimento del reclamo, così provvedeva: a) dichiara non dovuto da alcun assegno di contributo al CP_1
mantenimento della prole maggiorenne e pone a carico del predetto un assegno di mantenimento in favore di
[...]
dell'importo mensile di euro 300,00 (rivalutabile Pt_1
annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese .
All'udienza dell'8/7/2024, escusse le testimoni
[...]
e la Giudice delegata rinviava Tes_1 Testimone_2
per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all' art. 473 bis. 28 c.p.c., disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte nel termine perentorio del 18/11/2024.
In ragione dell'avvicendarsi di altra Giudice sul ruolo,
l'udienza di rimessione in decisione veniva rinviata d 'Ufficio all'8/1/2025.
Con ordinanza del 24 /01/2025, la nuova Giudice delegata rimetteva la causa al Collegio per la decisione , previa trasmissione al PM per le determinazioni di competenza.
Sulla domanda di separazione .
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui
Pag. 5 di 12 ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione della ricorrente secondo cui tra i coniugi era cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza della parte resistente rimasto contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza materiale e le dichiarazioni della ricorrente circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale non si pronuncia sulla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente con ricorso introduttivo, avendovi quest'ultima rinunciato con memoria di precisazione delle conclusioni de positata in data
18/9/2024.
Sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
In punto di diritto, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento di uno o entrambi i coniugi che abbiano volontariamente e consapevolmente violato i doveri nascenti dal matrimonio.
Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Pag. 6 di 12 Quanto all'onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata violazione (Cass. Civ.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 -
01).
Facendo corretto governo dei richiamati principi nel caso di specie, si osserva che l'unica parte costituita non ha articolato prova ammissibile a supporto della domanda di addebito.
I testi escussi hanno riferito in merito a i soli capi ammessi dalla Giudice relatrice, con valutazioni che il Collegio fa proprie, in merito all'attività lavorativa del . CP_1
Alcun elemento di causa pu ò, pertanto, ritenersi idoneo ad affermare l'effettiva sussistenza delle relazioni extraconiugali e degli ulteriori comportamenti violativi de i doveri coniugali dedotti della ricorrente.
Va, pertanto, pronunciata la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cod. civ. con rigetto della domanda di addebito.
Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Pag. 7 di 12 Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, il Collegio, aderendo a un recente indirizzo di legittimità (ordinanza del 15 ottobre 2019, n. 26084), rileva che anche all'assegno di mantenimento (alla luce di quanto già previsto in materia divorzile dalla sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) vada riconosciuta una funzione mista assistenziale - compensativa-perequativa che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3
e 29 Cost.). Il Collegio premette di essere ben consapevole che la separazione comporta necessariamente un impoverimento per entrambi i coniugi (dividendo ogni risorsa che prima era comune) e che , secondo l'id quod plerumque accidit, altera gli squilibri fra gli stessi. È necessario , a tal fine, indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo della durata dell'unione coniugale, delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale.
L'assegno separativo deve compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale e perequare, in via peraltro del tutto tendenziale, i disagi economici che derivano dalla separazione.
Quanto alla condizione lavorativa e reddituale del resistente, quest'ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha fornito
Pag. 8 di 12 alcun elemento. Del pari, parte ricorrente , in mancanza di allegazioni documentali, neppure con riferimento all'epoca del rapporto coniugale, non ha offerto al Tribunale elementi di conoscenza, ad eccezione della ricevuta di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione (NASPI) avanzata dal resistente il 22 /1/2024. Sul punto, la ricorrente ha dedotto, nel ricorso introduttivo, che il marito nei primi anni di matrimonio aveva lavorato come carrozziere per poi abbandonare tale attività e diventare , a partire dal 2012, autista di autobus da viaggio presso la Di IO AU in RA, fino a dimettersi nel giugno del 2023.
In merito, la teste escussa all'udienza Testimone_1
dell'8/7/2024, moglie di un nipote della ricorrente e frequentatrice abituale della casa dei coniugi Parte_3
anche in costanza di matrimonio, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il resistente ha svolto l'attività di autista di pullman avendolo visto più volte in divisa, anche a casa, nonché alla guida dei suddetti autob us e di aver saputo che il si era confidato con suo marito, CP_1 R_
, che poi lo aveva riferito a lei, dicendo di essersi
[...]
dimesso dalla Di IO e di essere in cerca di diversa occupazione. Quanto alla c ollocazione temporale dei fatti, la teste ha dichiarato di non essere in grado di individuarl a con precisione ma di ricordare che il lavorava come CP_1
autista quando stava ancora con la . Pt_1
La teste amica della ricorrente, ha Testimone_2
Pag. 9 di 12 dichiarato di aver visto il resistente guidare l'autobus in occasione di una gita alla quale aveva partecipato anche suo figlio, circostanza risalente circa uno due anni prima rispetto all'udienza, che l'autobus era della Di IO AU , che il resistente indossava una divisa di lavoro con camicia e pantalone blu con il suo nome scritto e quello della ditta .
Inoltre, la teste ha riferito di aver visto il resistente uscire da casa indossando abiti da lavoro diversi, non riconducibili alla
Di IO, ma di non sapere dove lavori attualmente.
Quanto alla situazione reddituale della ricorrente , quest'ultima ha dedotto in ricorso di essersi dedicata, nel corso del matrimonio , alla cura dei figli e del marito.
All'udienza di comparizione delle parti ha PA
dichiarato di essere una casalinga, di avere la quinta elementare, di aver percepito il reddito d'inclusione di importo variabile tra i 100,00 € e 200,00 €, ma che le è stato sospeso, di abitare in casa con i figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, mentre il marito, ancora in casa ha sempre provveduto alle relative spese.
Sulla base di tali elementi, deve inferirsi l'assenza di particolare qualificazione professionale in capo alla ricorrente e l'oggettiva difficoltà della stessa di inserirsi nel mondo del lavoro.
Pertanto il Tribunale, tenuto conto dell'età della ricorrente
(54 anni), nonché della durata della convivenza coniugale
Pag. 10 di 12 (circa 30 anni in base alle risultanze agli atti), ritiene congruo confermare a carico del resistente il mantenimento della ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente come per legge in base agli indici
TA.
Stante la natura delle statuizioni finali , determinanti l'accoglimento solo parziale delle domande della ricor rente,
e la contumacia del resistente, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi PA
, nata a [...] il 6 /11/1971 e ad
[...] CP_1
RA (NA) il 2/6/1969 , ex art. 151 co. 1 cod. civ.;
- dispone che versi mensilmente, entro e non CP_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento ed in favore di , un assegno mensile di € PA
300,00 (trecento/00). Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici TA delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia
Pag. 11 di 12 autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di RA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.228, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 20/2/2025
La Giudice rel. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
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