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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 126/2024, emessa dal Tribunale di La Spezia in data
02.02.2024, promossa da:
p.iva , in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Santi e Simone Nitrini, in forza di procura speciale allegata all'atto di appello
APPELLANTE contro
PR. Dott. , c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Ugo Carassale, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE IN VIA CONDIZIONATA
e contro
Ing. , c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Mari, in CP_2 C.F._2 virtù del mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in La Spezia, Via Tolone n. 22
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in parziale riforma della sentenza n. 126/2024 del
Tribunale di La Spezia, emanata il 02.02.2024 e pubblicata in pari data, non notificata, a definizione del procedimento n. 2100/2019 RG promosso dal signor contro il PR. CP_2 CP_1
e con la chiamata in causa di , contrariis reiectis,
[...] Parte_1
- in via preliminare, disporre la sospensione, inaudita altera parte, ovvero a seguito di fissazione di udienza ex art. 351 c.p.c., della efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato a tenere indenne il PR. per la parte Parte_1 Controparte_1 eccedente le somme già versate e spontaneamente versande da pari a Parte_1 complessivi € 25.602,374;
- in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal PR. con per essere l'attività Controparte_1 Parte_1 in concreto svolta dal medico esclusa dall'oggetto della garanzia e per l'effetto respingere la domanda di manleva svolta dal medico nei confronti della Compagnia;
- in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare il limite di indennizzo a carico della Compagnia al solo 50% del danno accertato e liquidato a favore del signor
CP_2
- in subordine, in accoglimento del terzo motivo di appello, escludere comunque dall'indennizzo la somma di € 5.416,14 in quanto posta restitutoria e non voce di danno risarcibile ovvero, in estremo subordine, limitare l'indennizzo ad € 3.455,00, essendo la somma di € 1.961,14 stata incamerata da soggetto non assicurato, ovvero dalla;
Controparte_3
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e con condanna del PR. a Controparte_1 restituire alla Compagnia quanto da questa pagato per effetto della sentenza di primo grado.”
PER L'APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO PR. Dott.
[...]
CP_1
“Si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in principalità di respingere tutti i motivi di appello, nessuno escluso, svolti da , condannandola in ogni caso al pagamento delle Parte_3 competenze e spese di giudizio.
In via subordinata e condizionata: in via istruttoria: ammettere tutte le richieste argomentate concludendo nel giudizio di 1° grado e così ritrascritte “ammetta tutte le prove dedotte nell'interesse del PR. , sia per interrogatorio CP_1 delle parti in causa, sia per testi, ritenute tutte le capitolazioni ammissibili e rilevanti;
disponga e/o ordini e rinnovazione della TU con la sostituzione dei Consulenti d'ufficio e/o la chiamata a chiarimenti del Collegio peritale in contraddittorio con il CTP del PR. e/o con il CP_1 medesimo PR. ; CP_1 si chiede altresì che la Corte di Appello ordini all'Ing. di depositare l'esame ed il referto del CP_2
14/04/2013 ed ogni altro inerente, non prodotti.
Provvedendo nel merito:
A) Si chiede che la Corte di Appello di Genova, in principalità: respinga ogni e qualsiasi domanda proposta dall'Ing. nei confronti del PR. , precisando che il CP_2 Controparte_1 compenso corrisposto al conchiudente è una componente del danno;
B) in subordine: condanni a risarcire direttamente al danneggiato ogni eventuale Parte_3 danno risarcibile al medesimo ex art. 1917 cc, 2° comma, ed ogni spesa;
C) condanni, quindi, , in subordine con il Ing. a pagare al PR. tutte Parte_3 CP_2 CP_1 le spese e competenze di lite ex art. 1917 cc, 3° comma, sia per quanto concerne l'ATP ex art. 696 bis cpc, sia per il presente giudizio.
Vinte le spese.”
PER L'APPELLATO Ing. CP_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
-trattandosi, così come da espressa qualifica della difesa del PR. , di appello incidentale CP_1 condizionato al riconoscimento della mancata sussistenza dell'operatività della Parte_4
e del conseguente obbligo di manleva di detta Compagnia nei confronti del suo
[...] assicurato PR. , appellato principale nei confronti della suddetta Compagnia Controparte_1 nonché appellante incidentale condizionato nei confronti dell'attuale appellato condizionato Ing. nell'ipotesi di verificazione di tale condizione a seguito del rigetto dell'appello CP_2 principale e, quindi, del riconoscimento da parte di Codesta Ecc.ma Parte_5
Corte del suddetto obbligo di manleva dell'Appellante principale nei confronti Parte_4 del suo assicurato, appellato principale, PR. , ritenuto irrilevante e tardivo nel Controparte_1 quadro del presente procedimento l'accenno svolto ex adverso a importi già percepiti dall'Ing.
da altra sua assicurazione personale da riconsiderare – previa ulteriore verifica in tal senso CP_1 da effettuare eventualmente in fase di esecuzione da attivare nell'auspicata ipotesi di rigetto dell'appello principale e/o accoglimento delle domande qui spiegate dall'Ing. – CP_2
– rigettare l'appello incidentale condizionato così come svolto nei confronti del suddetto e confermare in toto la sentenza di primo grado, con vittoria delle competenze e delle spese processuali inerenti alle due fasi di giudizio oltre a quelle relative alla fase sommaria,
- in ogni caso, nel merito, anche in ipotesi di accoglimento totale dell'appello principale spiegato da con conseguente mancato riconoscimento della manleva, oppure parziale, Parte_4 con riconoscimento, quindi, di parziale obbligo in tal senso da parte dell'Appellante principale nei confronti del suo assicurato PR. , rigettata ogni ulteriore istanza istruttoria ex adverso CP_1 formulata in quanto inammissibile e/o tardiva e, comunque, superflua stante la completezza del quadro istruttorio emerso sul caso in primo grado, respingere tutti i motivi di appello incidentale condizionato, nessuno escluso, svolti dal PR. nei confronti dell'Ing. confermando, CP_1 CP_2 nel merito, il tenore della sentenza di primo grado relativamente al capo inerente al merito medesimo con conseguenziale condanna al pagamento delle competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre a tutte quelle della fase sommaria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., preceduto dal giudizio ex art. 696 bis c.p.c. recante n. r.g. 579/2017,
conveniva in giudizio davanti il Tribunale di La Spezia il PR. per CP_2 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico di incisione al lato ulnare del gomito destro per diagnosi di sindrome compressiva del nervo ulnare, eseguito in regime libero professionale dal convenuto presso la di Genova in data Controparte_4
19.02.2013. Deduceva che l'intervento era stato tardivo ed aveva quindi compromesso una chance di guarigione da valutarsi nella misura del 25% ed era stato altresì inutile, giacchè intempestivo, in quanto teso ad emendare una lesione irreversibile, determinando una invalidità temporanea e postumi permanenti, rappresentati da parestesie e disestesie nella regione mediale posteriore del terzo prossimale dell'avambraccio, da quantificarsi – i postumi permanenti - nella misura del 2-3% quale danno differenziale sopra il 10%. Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica e da perdita di chance di guarigione, nonché il risarcimento del danno patrimoniale costituito dalle spese per intervento e ricovero presso IL AL, spese di TU
e di CTP, per un totale di € 30.495,80.
Si costituiva il PR. chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti stante Controparte_1 il profilo migliorativo dell'intervento, correttamente eseguito, e negando un ritardo a lui imputabile.
Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa al fine di essere Parte_1 manlevato in forza di polizza per la responsabilità civile professionale verso terzi. Autorizzata la chiamata da parte del giudice, si costituiva eccependo l'inoperatività Parte_1 della garanzia assicurativa in ragione dell'oggetto dell'assicurazione, riferibile solo all'attività dichiarata di medico “dipendente/extramoenia” in struttura pubblica o privata, laddove l'attività contestata da era di natura libero professionale. In subordine, per quanto ancora CP_2 interessa il presente giudizio, la eccepiva i limiti di operatività della garanzia costituiti CP_5 dall'indennizzabilità della sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione del diritto ad essere manlevato per la responsabilità su di lui gravante per effetto di solidarietà passiva,
e con esclusione dall'indennizzo con riferimento alle voci di restituzione dei compensi della CP_3
e del PR. Controparte_1
Mutato il rito da sommario a ordinario, escussi testi e richiesti chiarimenti, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di La Spezia così provvedeva: “-accerta e dichiara la responsabilità di
[...]
per i danni subiti da CP_1 CP_2
e per l'effetto
-condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_1 CP_2 euro € 15.241,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 5416,14 per danno emergente, oltre accessori con le specificazioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 CP_2 relative alla TU svolta nel procedimento per ATP pari ad euro 3985,16;
- condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 CP_2 relative alla consulenza tecnica di parte pari ad euro 1830,00;
- condanna , al pagamento, a favore di , delle spese Controparte_1 CP_2 del procedimento per ATP che liquida in complessivi € 3279,00 per compenso professionale ed €
337,97 per spese, nonché al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 5077,00 per compenso professionale, euro 597,55 per spese, oltre accessori di legge;
-accerta e dichiara l'operatività della polizza stipulata da con la società Controparte_1
Parte_1
e per l'effetto
-condanna a mantenere indenne dal Parte_1 Controparte_1 pagamento delle somme che dovrà corrispondere sulla base della presente pronuncia;
-condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio pari ad € 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.”
Aderendo alle conclusioni dei TU, il Tribunale affermava che l'intervento di neurolisi del nervo mediano da parte del PR. , seppure eseguito secondo le leges artis, fosse da considerarsi CP_1 tardivo con perdita della chance di guarigione, ove l'intervento fosse stato eseguito nel 2011, del
25%. Inoltre, l'intervento era da considerarsi inutile giacchè intempestivo sicchè nei danni dovessero essere ricompresi anche quelli conseguenti alla cruentazione dei tessuti a seguito dell'atto chirurgico, valutabili in misura differenziale nell'ordine del 2-3% rispetto all'invalidità preesistente
(10%). L'imputabilità del ritardo al convenuto emergeva dall'esame dei testi e dalla documentazione in atti, nonché dalla cronologia delle visite del PR. . In ordine alla domanda di garanzia CP_1 assicurativa, il Tribunale rigettava l'interpretazione del contratto proposta dalla Compagnia, che affermava essere contraria buona fede, in quanto – a prescindere dalla qualifica o meno di dipendente di struttura pubblica o privata del PR. – nel caso di specie il medesimo aveva CP_1 svolto attività in regime di libera professione presso una struttura privata: “ ” che Controparte_3 equivale - per le sue modalità di svolgimento - ad un'attività extramoenia, quest'ultima infatti consiste nell'esercizio di attività libero professionale da parte del sanitario dipendente, al di fuori del proprio orario di lavoro presso altra struttura sanitaria.
Respingeva, altresì, l'ulteriore eccezione sollevata dalla Compagnia riguardante il fatto che la polizza coprirebbe solo la quota di responsabilità del sanitario e non anche della struttura nella quale il medesimo abbia svolto la propria attività, che deve essere ritenuta responsabile al 50%, affermando che tale indicazione riguardi unicamente la possibilità per la Compagnia di Assicurazioni di agire in regresso nei confronti della Struttura Sanitaria, non escludendo affatto la necessità di risarcire interamente il danneggiato, tale essendo l'interesse primario tutelato. Infine, affermava che fossero ricomprese nel risarcimento del danno le spese sostenute dal paziente per l'esecuzione dell'intervento e riconosciute quale danno emergente e non quale effetto restitutorio della risoluzione di un contratto mai richiesta, né dichiarata.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne Parte_1 la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, formulando istanza di inibitoria ex art. 283
c.p.c. e articolando i motivi di seguito indicati.
1.Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità e illegittimità della sentenza per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1372 c.c. e 16 c.g.a. nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di inoperatività della polizza di per l'oggetto del contratto Parte_1 assicurativo, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c.. Deduce che con la polizza oggetto di causa il
PR. e la Compagnia hanno inteso assicurare soltanto i danni colposamente Controparte_1 prodotti dall'assicurato “nell'esercizio dell'attività dichiarata dal medico in polizza ai clienti e ai pazienti”, come disposto dall'art. 16 c.g.a.. A tal fine, il PR. nel frontespizio della Controparte_1 polizza ha dichiarato di svolgere attività di chirurgo della mano, compresi interventi chirurgici e chirurgia riparatrice, in qualità di “dipendente/extramoenia” in una struttura pubblica o privata. Il contratto, quindi, esclude dalla copertura la garanzia per i danni provocati dall'assicurato derivanti da attività di “parasubordinato” o “libero professionista” poiché le relative caselle, pure presenti sul frontespizio, non risultano barrate e, quindi, dichiarate dall'assicurato. Essendo pacifico che l'intervento praticato su il 19.02.2013 presso la , così come tutta CP_2 Controparte_3
l'attività diagnostica/terapeutica precedente e successiva, siano inquadrabili nell'attività libero professionale, ed avendo la Compagnia eccepito tempestivamente la inoperatività della polizza, il convenuto PR. non ha contestato espressamente e tempestivamente la natura Controparte_1 libero professionale dell'attività svolta, ossia entro il termine di cui all'art. 183, 6 comma, n. 1, limite processuale per le preclusioni assertive. Soltanto con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3
c.p.c., e pertanto tardivamente, il PR. , per la prima volta, affermava di avere Controparte_1 svolto l'attività contestata in regime di “extramoenia in struttura privata”, depositando tardivamente un contratto di lavoro dipendente con l'Asl 2 di Savona. L'appellante si duole che il Tribunale abbia affermato che l'interpretazione delle clausole contrattuali da parte di Parte_1 sarebbe contraria a buona fede, in quanto la Compagnia si era attenuta all'interpretazione del contenuto del contratto. Risulta altrettanto errato – prosegue - affermare che non vi sia sostanziale differenza tra l'attività di medico dipendente/extramoenia e quella di medico libero professionista. Il medico dipendente può beneficiare delle garanzie e delle tutele del CCNL, che impongono alla struttura di appartenenza di tenerlo indenne e manlevato rispetto alle richieste risarcitorie dei pazienti, tutela della quale, invece, il medico libero professionista non può beneficiare. Il medico dipendente che opti per la non esclusività del rapporto, svolgerà la propria attività extramoenia dietro autorizzazione della struttura di appartenenza e soltanto in via residuale rispetto a quella principale di lavoratore dipendente. Anche in questo caso, il rischio assicurativo non è paragonabile rispetto a quello del medico che, invece, svolga solamente attività libero professionale, il quale non beneficia di alcuna tutela da parte del datore di lavoro.
2) Con il secondo motivo di appello, subordinato al rigetto del primo, l'appellante lamenta l'erroneità
e illegittimità della decisione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1372 c.c., 16 e 18
c.g.a. nella parte in cui è stata respinta l'eccezione relativa al limite di indennizzo costituito dalla quota di responsabilità diretta dell'assicurato. Deduce di aver rilevato che l'attività contestata al PR. avvenne presso la Casa di Cura privata di Genova, ovvero una Controparte_1 CP_3 struttura sanitaria che, per effetto della semplice accettazione del paziente, ha assunto nei suoi confronti le obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità. Per tale ragione, la clinica era anch'essa coobbligata solidalmente con l'appellato, a prescindere dalla scelta processuale di di CP_2 non estendere la domanda risarcitoria anche alla struttura sanitaria. A fronte, quindi, di un'obbligazione risarcitoria solidale, era tenuta a manlevare il PR. Parte_1 [...]
soltanto per la sua quota di responsabilità diretta. Richiama consolidata giurisprudenza CP_1 di legittimità secondo la quale, anche qualora il danno al paziente sia stato provocato dalla condotta esclusiva del sanitario, sia questo dipendente, parasubordinato o libero professionista, la struttura sanitaria risponde in proprio quantomeno nella misura del 50% del danno. Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che la previsione di polizza “riguardi unicamente la possibilità per la Compagnia di
Assicurazioni di agire in regresso nei confronti della Struttura Sanitaria, non escludendo affatto la necessità di risarcire interamente il danneggiato, tale essendo l'interesse primario tutelato”. Gli articoli 16 e 18 di polizza non fanno alcun riferimento all'azione di rivalsa della Compagnia, ma prevedono espressamente che, in presenza di obbligazione solidale, la Compagnia non possa indennizzare per intero il sinistro. Non si può sostenere che l'interesse primario tutelato dall'assicurazione sia quello dell'integrale risarcimento del danneggiato. L'interesse primario del contratto stipulato dal è quello di garantire il patrimonio dell'assicurato nei limiti Pt_5 CP_1 quantitativi contrattualmente previsti dalla polizza. Tali limiti sono rappresentati dal massimale, dalle eventuali franchigie e scoperti e dall'indennizzabilità della sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione del vincolo di solidarietà passiva. La sentenza di primo grado sarebbe, quindi, chiaramente errata e illegittima.
3) Con il terzo motivo, subordinato al rigetto del primo, l'appellante lamenta l'erroneità e illegittimità della pronuncia per violazione degli artt. 1453, 1458 e 1905 c.c. nonché dell'art. 1372 c.c. con riguardo all'art. 16 della polizza, nella parte in cui il Tribunale ha condannato Parte_1
a tenere indenne e manlevare il PR. anche in relazione all'obbligazione di
[...] CP_1 restituzione dei compensi versati dal paziente al medico e alla clinica.
Deduce l'appellante che tra le domande di vi è quella di restituzione della somma di € CP_2
5.416,14 corrispondenti a quanto fatturato dal PR. e dalla Controparte_1 Controparte_3 per l'intervento contestato (rispettivamente euro 3.455,00 e euro 1.961,14). Afferma di aver rilevato, sin dalla propria comparsa di risposta, che la polizza stipulata dal PR. con CP_1 [...] garantiva il medico soltanto per le richieste risarcitorie relative a danni colposamente Parte_1 provocati ai pazienti. Non poteva, pertanto, essere oggetto di indennizzo la restituzione dei compensi versati dal paziente al professionista, in quanto tale posta non costituiva voce di danno risarcibile, ma aveva natura meramente restitutoria per effetto della risoluzione contrattuale per inadempimento, a prescindere dal nomen iuris, e, come tale, esclusa dalla garanzia assicurativa.
Con la decisione impugnata, il Tribunale avrebbe pertanto violato sia la disciplina codicistica in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, in particolare il dettato degli artt. 1453 e 1458
c.c., sia quella in materia di assicurazione per la responsabilità civile, in particolare l'art. 1905, II comma, c.c., che esclude che l'assicuratore sia tenuto a rispondere del profitto sperato dall'assicurato, salvo specifica obbligazione in tal senso della quale, nel caso di specie, non esiste traccia in polizza, con ciò violando anche l'art. 1372 c.c. in relazione all'art. 16 della polizza stessa, che individua l'oggetto del contratto assicurativo circoscrivendo l'indennizzo assicurativo alle sole voci di danno. L'appellante, infine, rileva come la somma di € 5.416,14 richiesta in restituzione dal comprendesse non solo il compenso versato al PR. , ma anche € CP_2 Controparte_1
1.961,14 pagati direttamente alla . Rispetto a tale ultima voce restitutoria il PR. Controparte_3
risulta carente di legittimazione passiva. Pertanto, l'appellante chiede che Controparte_1
l'indennizzo venga limitato alla somma di € 3.455,00.
Si è costituito in giudizio il PR. , il quale ha contestato tutto quanto dedotto in Controparte_1 appello ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta. Inoltre, ha proposto, a sua volta, appello incidentale subordinato condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale.
Con unico articolato motivo l'appellante incidentale lamenta la violazione della L. 24/2017 (Legge
Gelli), dal momento che, in sede di ATP, il medico legale incaricato della consulenza d'ufficio ha richiesto collaborazione non a uno specialista della materia, ma a un ortopedico. Da ciò derivano le errate conclusioni della TU in cui si legge che l'intervento, pur tecnicamente perfetto, è stato inutile e tardivo, nonostante quanto si trova scritto sia nella cartella clinica, sia dal referto dell'esame istopatologico in atti, nonché dagli esami, non contestati, eseguiti da altri due specialisti, Dott.
Dott. in tempi diversi, che attestano, inequivocabilmente, il recupero funzionale Per_1 Per_2 del nervo operato (in particolare velocità di conduzione motoria e sensitiva). Chiede la rinnovazione della TU, con l'affidamento delle operazioni, ai sensi dell'art. 15 L. 24/2017, anche a uno specialista della materia. Contesta, poi, le risultanze istruttorie in merito all'affermato ritardo nell'esecuzione dell'intervento. Dalle certificazioni spagnole non emerge che sia stato il PR. a prescrivere CP_1
l'esame né che esso sia stato sottoposto alla sua attenzione. La deposizione della moglie dell'attore seppur ammissibile, che egli non aveva mai incontrato, non è attendibile, contrariamente all'opinione del Tribunale, stante l'interesse economico della signora nella causa. Afferma che non emerge in alcun modo un proprio consiglio di rimandare l'intervento. I minimi postumi corrispondono ai disturbi soggettivi lamentati dall'Ing. che non sono misurabili oggettivamente, vista la CP_2 normalizzazione della funzione dei nervi dimostrata dall'esame EMG.
Si è costituito, infine, l'Ing. contestando tutto quanto dedotto in appello e chiedendo il CP_2 rigetto dell'impugnazione incidentale condizionata ex adverso proposta.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 22.01.2025, la Corte accoglieva l'istanza di inibitoria limitatamente alla somma di € 5.416,14 per danno emergente e formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. Stante la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della appellante, fissata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 03.06.2025 ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
1.Il motivo ad avviso della Corte è infondato.
Come emerge dal frontespizio di polizza l'attività che il PR. ha assicurato è Controparte_1 quella di medico chirurgo della mano svolta quale “dipendente/extramenia” in struttura pubblica e privata. E' evidente, pertanto, che l'attività assicurata è unicamente quella “libero professionale” svolta secondo tale modalità, come condivisibilmente messo in rilievo dal Tribunale, posto che i medici che sono dipendenti di strutture pubbliche non possono che svolgere attività libera professionale secondo le modalità intramuraria o extramuraria. Preme evidenziare che la
Compagnia non ha mai contestato che il PR. fosse dipendente di struttura Controparte_1 pubblica secondo quanto da lui dichiarato e, in coerenza, oggetto di copertura assicurativa in base al frontespizio di polizza, ossia il fatto di essere “Dirigente responsabile di struttura complessa” e, giova ribadire “dipendente/extramoenia”, apparendo quindi, come sul punto affermato dal primo giudice, l'interpretazione del contratto proposta dalla Compagnia contraria a buona fede. I dirigenti medici del S.S.N. hanno il diritto di esercitare la libera professione al di fuori del loro normale orario di lavoro e di scegliere se farlo all'interno dell'Azienda sanitaria di appartenenza (cioè in regime
"intramurario") oppure - se hanno optato per un rapporto di lavoro non esclusivo - anche presso case di cura o poliambulatori privati (regime "extramurario"). Il fatto, pertanto, che sia stata “barrata” la casella “dipendente/extramenia” rende evidenza che l'assicurato, quale incontestatamente dipendente, non poteva svolgere attività quale “libero professionista” secondo la diversa casella prevista nel frontespizio di polizza. In ottemperanza a quanto previsto il PR. , Controparte_1 dipendente del sistema pubblico sanitario, che ha assicurato il rischio dell'attività extramuraria in struttura privata, ha svolto la libera professione presso la invocando Controparte_3 correttamente la copertura assicurativa.
A differenza di quanto affermato da parte appellante, poi, nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 la Difesa dell'assicurato ha affermato che la Compagnia “ha così dimenticato che il PR. CP_1 ha correttamente dichiarato, come anche risulta dal contratto che si produce (doc. n. 10), di essere
Direttore della SC Chirurgia della mano e di svolgere la propria attività in Strutture pubbliche e private, e di svolgere quale medico chirurgo della mano interventi chirurgici e chirurgia riparatoria…”, così allegando, anche in replica alla asserzione della Compagnia, che fosse anche dipendente della struttura complessa del reparto di chirurgia della mano, circostanza, giova ribadire mai contestata, di tal chè la libera professione non poteva che essere per così dire collegata alla predetta attività, svolta necessariamente in regime di extramenia. E' vero che detta asserzione non viene supportata materialmente dal documento che pure viene indicato come prodotto nella memoria ex 183, 6 comma, n. 1, risultando essere stato prodotto nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 3 per errore affermato dal Difensore che lo aveva indicato come prodotto unitamente alla memoria ex art. 183, 6 comma, n1 ( tra l'altro dandolo per prodotto anche nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), ma la attività, per come emerge dalle difese, dalle asserzioni e dai documenti consente di ritenere operante la garanzia assicurativa inerente ad attività libero professionale svolta dal sanitario dipendente al di fuori dell'orario di lavoro presso struttura privata secondo le condizioni di polizza. Non vi è quindi alcun rischio che la Compagnia si trovi a garantire un'attività non assicurata.
2.Il motivo è infondato ad avviso della Corte per i motivi che seguono.
Seppure sia vero che l'art. 16 n. 1 delle condizioni di polizza preveda che l'assicurazione vale “per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale” e seppure sia altresì vero che la più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 28987/2019) abbia affermato che “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”, la Corte non può esimersi dall'osservare che la responsabilità solidale tra il medico assicurato e la , che consentirebbe, ai sensi della clausola n. 16.1 CP_4 della polizza, la limitazione della copertura assicurativa, è soltanto affermata dalla compagnia assicuratrice, ma non anche provata: sia perché un simile titolo di responsabilità non può essere semplicemente presunto, ma debitamente accertato in sede giudiziale, sia perché la TU non ha affermato nulla in merito (essendosi piuttosto trattato e discusso unicamente e piuttosto di responsabilità esclusiva dell'appellante incidentale), sia perché la IL AL non è stata citata in giudizio affinché fosse eventualmente provata la sua corresponsabilità – e la terza chiamata ben avrebbe potuto, proprio a questo fine, chiederne la chiamata in causa (apparendo inconferente il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25773/2023 relativa a fattispecie in cui la casa di cura era parte del processo).
3. Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che l'importo versato dal paziente alla casa di cura per l'intervento inutilmente e non tempestivamente eseguito, come accertato dal Tribunale, costituisce un danno patrimoniale subito dal predetto paziente, di tal chè non si ravvedono le ragioni per cui esso non debba essere risarcito e coperto dal medico responsabile dell'intervento male eseguito. Quanto al compenso del PR. , occorre rilevare, come sul punto affermato dal Controparte_1
Tribunale, che la richiesta del paziente di rimborso delle spese sostenute per l'intervento contestato costituisce voce di “danno emergente” e, come tale, indennizzabile dalla Compagnia, e non quale effetto restitutorio non essendo la risoluzione del contratto per inadempimento mai stata richiesta, né dichiarata. Effettivamente l'originario ricorrente ha chiesto tale voce di spesa unicamente quale danno patito. Sul punto, questa Corte richiama il precedente della Corte Suprema n. 36497/2023 per cui “Nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno”. Afferma la Corte che “l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità”; che il danno è “"l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (o il fatto illecito non fosse stato realizzato); che “la decisione reiettiva non si è basata sull'assenza di un danno provocato dall'inadempimento, ma sul convincimento che l'azione risarcitoria presupponesse la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
il che evidentemente è sbagliato ed ha prodotto come conseguenza che il professionista debitore della prestazione è stato posto in una situazione di indifferenza tra adempiere
e non adempiere, quale conseguenza della svalutazione della valenza giuridica dell'obbligazione nata con il contratto…”; “che non debba confondersi il venir meno della causa delle prestazioni eseguite, quale effetto della caducazione del titolo, con il contenuto dell'obbligazione risarcitoria è vero;
nondimeno, se il contraente fedele, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma
l'efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, sarà necessario intendersi su ciò che costituisce l'oggetto del suo credito risarcitorio;
quest'ultimo dovrà intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, cioè il contraente non inadempiente dovrà essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto”. Può pertanto confermarsi la pronuncia anche nella parte in cui ha riconosciuto a titolo di danno al paziente la somma versata a titolo di compenso (pari ad euro 3.455,00) per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione, dovendo detto danno reintegrare il patrimonio del danneggiato mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario. Esso, pertanto, in quanto tale, rientra nella garanzia assicurativa.
L'appello incidentale rimane assorbito, essendo stato proposto dal PR. in via Controparte_1 subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale che, invece, è stato rigettato.
Venendo alle spese di lite del grado, esse gravano sull'appellante principale a favore di entrambi gli appellati, posto che in base al principio di causalità è stata parte appellante a dare causa al presente giudizio, ravvisandosi le ragioni per la compensazione delle spese nei rapporti fra CP_1
e .
[...] CP_2 Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione applicato dal
Tribunale.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 126/2024, emessa dal
Tribunale di La Spezia in data 02.02.2024, non notificata, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, dichiarato assorbito l'appello incidentale;
-condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore degli appellati e , che liquida, in favore di ciascuno, in euro Controparte_1 CP_2
4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
-compensa le spese di lite del grado nei rapporti fra e . Controparte_1 CP_2
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 10/6/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 126/2024, emessa dal Tribunale di La Spezia in data
02.02.2024, promossa da:
p.iva , in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Santi e Simone Nitrini, in forza di procura speciale allegata all'atto di appello
APPELLANTE contro
PR. Dott. , c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Ugo Carassale, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE IN VIA CONDIZIONATA
e contro
Ing. , c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Mari, in CP_2 C.F._2 virtù del mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in La Spezia, Via Tolone n. 22
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in parziale riforma della sentenza n. 126/2024 del
Tribunale di La Spezia, emanata il 02.02.2024 e pubblicata in pari data, non notificata, a definizione del procedimento n. 2100/2019 RG promosso dal signor contro il PR. CP_2 CP_1
e con la chiamata in causa di , contrariis reiectis,
[...] Parte_1
- in via preliminare, disporre la sospensione, inaudita altera parte, ovvero a seguito di fissazione di udienza ex art. 351 c.p.c., della efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato a tenere indenne il PR. per la parte Parte_1 Controparte_1 eccedente le somme già versate e spontaneamente versande da pari a Parte_1 complessivi € 25.602,374;
- in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal PR. con per essere l'attività Controparte_1 Parte_1 in concreto svolta dal medico esclusa dall'oggetto della garanzia e per l'effetto respingere la domanda di manleva svolta dal medico nei confronti della Compagnia;
- in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare il limite di indennizzo a carico della Compagnia al solo 50% del danno accertato e liquidato a favore del signor
CP_2
- in subordine, in accoglimento del terzo motivo di appello, escludere comunque dall'indennizzo la somma di € 5.416,14 in quanto posta restitutoria e non voce di danno risarcibile ovvero, in estremo subordine, limitare l'indennizzo ad € 3.455,00, essendo la somma di € 1.961,14 stata incamerata da soggetto non assicurato, ovvero dalla;
Controparte_3
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e con condanna del PR. a Controparte_1 restituire alla Compagnia quanto da questa pagato per effetto della sentenza di primo grado.”
PER L'APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO PR. Dott.
[...]
CP_1
“Si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in principalità di respingere tutti i motivi di appello, nessuno escluso, svolti da , condannandola in ogni caso al pagamento delle Parte_3 competenze e spese di giudizio.
In via subordinata e condizionata: in via istruttoria: ammettere tutte le richieste argomentate concludendo nel giudizio di 1° grado e così ritrascritte “ammetta tutte le prove dedotte nell'interesse del PR. , sia per interrogatorio CP_1 delle parti in causa, sia per testi, ritenute tutte le capitolazioni ammissibili e rilevanti;
disponga e/o ordini e rinnovazione della TU con la sostituzione dei Consulenti d'ufficio e/o la chiamata a chiarimenti del Collegio peritale in contraddittorio con il CTP del PR. e/o con il CP_1 medesimo PR. ; CP_1 si chiede altresì che la Corte di Appello ordini all'Ing. di depositare l'esame ed il referto del CP_2
14/04/2013 ed ogni altro inerente, non prodotti.
Provvedendo nel merito:
A) Si chiede che la Corte di Appello di Genova, in principalità: respinga ogni e qualsiasi domanda proposta dall'Ing. nei confronti del PR. , precisando che il CP_2 Controparte_1 compenso corrisposto al conchiudente è una componente del danno;
B) in subordine: condanni a risarcire direttamente al danneggiato ogni eventuale Parte_3 danno risarcibile al medesimo ex art. 1917 cc, 2° comma, ed ogni spesa;
C) condanni, quindi, , in subordine con il Ing. a pagare al PR. tutte Parte_3 CP_2 CP_1 le spese e competenze di lite ex art. 1917 cc, 3° comma, sia per quanto concerne l'ATP ex art. 696 bis cpc, sia per il presente giudizio.
Vinte le spese.”
PER L'APPELLATO Ing. CP_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
-trattandosi, così come da espressa qualifica della difesa del PR. , di appello incidentale CP_1 condizionato al riconoscimento della mancata sussistenza dell'operatività della Parte_4
e del conseguente obbligo di manleva di detta Compagnia nei confronti del suo
[...] assicurato PR. , appellato principale nei confronti della suddetta Compagnia Controparte_1 nonché appellante incidentale condizionato nei confronti dell'attuale appellato condizionato Ing. nell'ipotesi di verificazione di tale condizione a seguito del rigetto dell'appello CP_2 principale e, quindi, del riconoscimento da parte di Codesta Ecc.ma Parte_5
Corte del suddetto obbligo di manleva dell'Appellante principale nei confronti Parte_4 del suo assicurato, appellato principale, PR. , ritenuto irrilevante e tardivo nel Controparte_1 quadro del presente procedimento l'accenno svolto ex adverso a importi già percepiti dall'Ing.
da altra sua assicurazione personale da riconsiderare – previa ulteriore verifica in tal senso CP_1 da effettuare eventualmente in fase di esecuzione da attivare nell'auspicata ipotesi di rigetto dell'appello principale e/o accoglimento delle domande qui spiegate dall'Ing. – CP_2
– rigettare l'appello incidentale condizionato così come svolto nei confronti del suddetto e confermare in toto la sentenza di primo grado, con vittoria delle competenze e delle spese processuali inerenti alle due fasi di giudizio oltre a quelle relative alla fase sommaria,
- in ogni caso, nel merito, anche in ipotesi di accoglimento totale dell'appello principale spiegato da con conseguente mancato riconoscimento della manleva, oppure parziale, Parte_4 con riconoscimento, quindi, di parziale obbligo in tal senso da parte dell'Appellante principale nei confronti del suo assicurato PR. , rigettata ogni ulteriore istanza istruttoria ex adverso CP_1 formulata in quanto inammissibile e/o tardiva e, comunque, superflua stante la completezza del quadro istruttorio emerso sul caso in primo grado, respingere tutti i motivi di appello incidentale condizionato, nessuno escluso, svolti dal PR. nei confronti dell'Ing. confermando, CP_1 CP_2 nel merito, il tenore della sentenza di primo grado relativamente al capo inerente al merito medesimo con conseguenziale condanna al pagamento delle competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre a tutte quelle della fase sommaria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., preceduto dal giudizio ex art. 696 bis c.p.c. recante n. r.g. 579/2017,
conveniva in giudizio davanti il Tribunale di La Spezia il PR. per CP_2 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico di incisione al lato ulnare del gomito destro per diagnosi di sindrome compressiva del nervo ulnare, eseguito in regime libero professionale dal convenuto presso la di Genova in data Controparte_4
19.02.2013. Deduceva che l'intervento era stato tardivo ed aveva quindi compromesso una chance di guarigione da valutarsi nella misura del 25% ed era stato altresì inutile, giacchè intempestivo, in quanto teso ad emendare una lesione irreversibile, determinando una invalidità temporanea e postumi permanenti, rappresentati da parestesie e disestesie nella regione mediale posteriore del terzo prossimale dell'avambraccio, da quantificarsi – i postumi permanenti - nella misura del 2-3% quale danno differenziale sopra il 10%. Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica e da perdita di chance di guarigione, nonché il risarcimento del danno patrimoniale costituito dalle spese per intervento e ricovero presso IL AL, spese di TU
e di CTP, per un totale di € 30.495,80.
Si costituiva il PR. chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti stante Controparte_1 il profilo migliorativo dell'intervento, correttamente eseguito, e negando un ritardo a lui imputabile.
Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa al fine di essere Parte_1 manlevato in forza di polizza per la responsabilità civile professionale verso terzi. Autorizzata la chiamata da parte del giudice, si costituiva eccependo l'inoperatività Parte_1 della garanzia assicurativa in ragione dell'oggetto dell'assicurazione, riferibile solo all'attività dichiarata di medico “dipendente/extramoenia” in struttura pubblica o privata, laddove l'attività contestata da era di natura libero professionale. In subordine, per quanto ancora CP_2 interessa il presente giudizio, la eccepiva i limiti di operatività della garanzia costituiti CP_5 dall'indennizzabilità della sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione del diritto ad essere manlevato per la responsabilità su di lui gravante per effetto di solidarietà passiva,
e con esclusione dall'indennizzo con riferimento alle voci di restituzione dei compensi della CP_3
e del PR. Controparte_1
Mutato il rito da sommario a ordinario, escussi testi e richiesti chiarimenti, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di La Spezia così provvedeva: “-accerta e dichiara la responsabilità di
[...]
per i danni subiti da CP_1 CP_2
e per l'effetto
-condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_1 CP_2 euro € 15.241,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 5416,14 per danno emergente, oltre accessori con le specificazioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 CP_2 relative alla TU svolta nel procedimento per ATP pari ad euro 3985,16;
- condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 CP_2 relative alla consulenza tecnica di parte pari ad euro 1830,00;
- condanna , al pagamento, a favore di , delle spese Controparte_1 CP_2 del procedimento per ATP che liquida in complessivi € 3279,00 per compenso professionale ed €
337,97 per spese, nonché al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 5077,00 per compenso professionale, euro 597,55 per spese, oltre accessori di legge;
-accerta e dichiara l'operatività della polizza stipulata da con la società Controparte_1
Parte_1
e per l'effetto
-condanna a mantenere indenne dal Parte_1 Controparte_1 pagamento delle somme che dovrà corrispondere sulla base della presente pronuncia;
-condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio pari ad € 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.”
Aderendo alle conclusioni dei TU, il Tribunale affermava che l'intervento di neurolisi del nervo mediano da parte del PR. , seppure eseguito secondo le leges artis, fosse da considerarsi CP_1 tardivo con perdita della chance di guarigione, ove l'intervento fosse stato eseguito nel 2011, del
25%. Inoltre, l'intervento era da considerarsi inutile giacchè intempestivo sicchè nei danni dovessero essere ricompresi anche quelli conseguenti alla cruentazione dei tessuti a seguito dell'atto chirurgico, valutabili in misura differenziale nell'ordine del 2-3% rispetto all'invalidità preesistente
(10%). L'imputabilità del ritardo al convenuto emergeva dall'esame dei testi e dalla documentazione in atti, nonché dalla cronologia delle visite del PR. . In ordine alla domanda di garanzia CP_1 assicurativa, il Tribunale rigettava l'interpretazione del contratto proposta dalla Compagnia, che affermava essere contraria buona fede, in quanto – a prescindere dalla qualifica o meno di dipendente di struttura pubblica o privata del PR. – nel caso di specie il medesimo aveva CP_1 svolto attività in regime di libera professione presso una struttura privata: “ ” che Controparte_3 equivale - per le sue modalità di svolgimento - ad un'attività extramoenia, quest'ultima infatti consiste nell'esercizio di attività libero professionale da parte del sanitario dipendente, al di fuori del proprio orario di lavoro presso altra struttura sanitaria.
Respingeva, altresì, l'ulteriore eccezione sollevata dalla Compagnia riguardante il fatto che la polizza coprirebbe solo la quota di responsabilità del sanitario e non anche della struttura nella quale il medesimo abbia svolto la propria attività, che deve essere ritenuta responsabile al 50%, affermando che tale indicazione riguardi unicamente la possibilità per la Compagnia di Assicurazioni di agire in regresso nei confronti della Struttura Sanitaria, non escludendo affatto la necessità di risarcire interamente il danneggiato, tale essendo l'interesse primario tutelato. Infine, affermava che fossero ricomprese nel risarcimento del danno le spese sostenute dal paziente per l'esecuzione dell'intervento e riconosciute quale danno emergente e non quale effetto restitutorio della risoluzione di un contratto mai richiesta, né dichiarata.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne Parte_1 la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, formulando istanza di inibitoria ex art. 283
c.p.c. e articolando i motivi di seguito indicati.
1.Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità e illegittimità della sentenza per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1372 c.c. e 16 c.g.a. nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di inoperatività della polizza di per l'oggetto del contratto Parte_1 assicurativo, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c.. Deduce che con la polizza oggetto di causa il
PR. e la Compagnia hanno inteso assicurare soltanto i danni colposamente Controparte_1 prodotti dall'assicurato “nell'esercizio dell'attività dichiarata dal medico in polizza ai clienti e ai pazienti”, come disposto dall'art. 16 c.g.a.. A tal fine, il PR. nel frontespizio della Controparte_1 polizza ha dichiarato di svolgere attività di chirurgo della mano, compresi interventi chirurgici e chirurgia riparatrice, in qualità di “dipendente/extramoenia” in una struttura pubblica o privata. Il contratto, quindi, esclude dalla copertura la garanzia per i danni provocati dall'assicurato derivanti da attività di “parasubordinato” o “libero professionista” poiché le relative caselle, pure presenti sul frontespizio, non risultano barrate e, quindi, dichiarate dall'assicurato. Essendo pacifico che l'intervento praticato su il 19.02.2013 presso la , così come tutta CP_2 Controparte_3
l'attività diagnostica/terapeutica precedente e successiva, siano inquadrabili nell'attività libero professionale, ed avendo la Compagnia eccepito tempestivamente la inoperatività della polizza, il convenuto PR. non ha contestato espressamente e tempestivamente la natura Controparte_1 libero professionale dell'attività svolta, ossia entro il termine di cui all'art. 183, 6 comma, n. 1, limite processuale per le preclusioni assertive. Soltanto con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3
c.p.c., e pertanto tardivamente, il PR. , per la prima volta, affermava di avere Controparte_1 svolto l'attività contestata in regime di “extramoenia in struttura privata”, depositando tardivamente un contratto di lavoro dipendente con l'Asl 2 di Savona. L'appellante si duole che il Tribunale abbia affermato che l'interpretazione delle clausole contrattuali da parte di Parte_1 sarebbe contraria a buona fede, in quanto la Compagnia si era attenuta all'interpretazione del contenuto del contratto. Risulta altrettanto errato – prosegue - affermare che non vi sia sostanziale differenza tra l'attività di medico dipendente/extramoenia e quella di medico libero professionista. Il medico dipendente può beneficiare delle garanzie e delle tutele del CCNL, che impongono alla struttura di appartenenza di tenerlo indenne e manlevato rispetto alle richieste risarcitorie dei pazienti, tutela della quale, invece, il medico libero professionista non può beneficiare. Il medico dipendente che opti per la non esclusività del rapporto, svolgerà la propria attività extramoenia dietro autorizzazione della struttura di appartenenza e soltanto in via residuale rispetto a quella principale di lavoratore dipendente. Anche in questo caso, il rischio assicurativo non è paragonabile rispetto a quello del medico che, invece, svolga solamente attività libero professionale, il quale non beneficia di alcuna tutela da parte del datore di lavoro.
2) Con il secondo motivo di appello, subordinato al rigetto del primo, l'appellante lamenta l'erroneità
e illegittimità della decisione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1372 c.c., 16 e 18
c.g.a. nella parte in cui è stata respinta l'eccezione relativa al limite di indennizzo costituito dalla quota di responsabilità diretta dell'assicurato. Deduce di aver rilevato che l'attività contestata al PR. avvenne presso la Casa di Cura privata di Genova, ovvero una Controparte_1 CP_3 struttura sanitaria che, per effetto della semplice accettazione del paziente, ha assunto nei suoi confronti le obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità. Per tale ragione, la clinica era anch'essa coobbligata solidalmente con l'appellato, a prescindere dalla scelta processuale di di CP_2 non estendere la domanda risarcitoria anche alla struttura sanitaria. A fronte, quindi, di un'obbligazione risarcitoria solidale, era tenuta a manlevare il PR. Parte_1 [...]
soltanto per la sua quota di responsabilità diretta. Richiama consolidata giurisprudenza CP_1 di legittimità secondo la quale, anche qualora il danno al paziente sia stato provocato dalla condotta esclusiva del sanitario, sia questo dipendente, parasubordinato o libero professionista, la struttura sanitaria risponde in proprio quantomeno nella misura del 50% del danno. Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che la previsione di polizza “riguardi unicamente la possibilità per la Compagnia di
Assicurazioni di agire in regresso nei confronti della Struttura Sanitaria, non escludendo affatto la necessità di risarcire interamente il danneggiato, tale essendo l'interesse primario tutelato”. Gli articoli 16 e 18 di polizza non fanno alcun riferimento all'azione di rivalsa della Compagnia, ma prevedono espressamente che, in presenza di obbligazione solidale, la Compagnia non possa indennizzare per intero il sinistro. Non si può sostenere che l'interesse primario tutelato dall'assicurazione sia quello dell'integrale risarcimento del danneggiato. L'interesse primario del contratto stipulato dal è quello di garantire il patrimonio dell'assicurato nei limiti Pt_5 CP_1 quantitativi contrattualmente previsti dalla polizza. Tali limiti sono rappresentati dal massimale, dalle eventuali franchigie e scoperti e dall'indennizzabilità della sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione del vincolo di solidarietà passiva. La sentenza di primo grado sarebbe, quindi, chiaramente errata e illegittima.
3) Con il terzo motivo, subordinato al rigetto del primo, l'appellante lamenta l'erroneità e illegittimità della pronuncia per violazione degli artt. 1453, 1458 e 1905 c.c. nonché dell'art. 1372 c.c. con riguardo all'art. 16 della polizza, nella parte in cui il Tribunale ha condannato Parte_1
a tenere indenne e manlevare il PR. anche in relazione all'obbligazione di
[...] CP_1 restituzione dei compensi versati dal paziente al medico e alla clinica.
Deduce l'appellante che tra le domande di vi è quella di restituzione della somma di € CP_2
5.416,14 corrispondenti a quanto fatturato dal PR. e dalla Controparte_1 Controparte_3 per l'intervento contestato (rispettivamente euro 3.455,00 e euro 1.961,14). Afferma di aver rilevato, sin dalla propria comparsa di risposta, che la polizza stipulata dal PR. con CP_1 [...] garantiva il medico soltanto per le richieste risarcitorie relative a danni colposamente Parte_1 provocati ai pazienti. Non poteva, pertanto, essere oggetto di indennizzo la restituzione dei compensi versati dal paziente al professionista, in quanto tale posta non costituiva voce di danno risarcibile, ma aveva natura meramente restitutoria per effetto della risoluzione contrattuale per inadempimento, a prescindere dal nomen iuris, e, come tale, esclusa dalla garanzia assicurativa.
Con la decisione impugnata, il Tribunale avrebbe pertanto violato sia la disciplina codicistica in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, in particolare il dettato degli artt. 1453 e 1458
c.c., sia quella in materia di assicurazione per la responsabilità civile, in particolare l'art. 1905, II comma, c.c., che esclude che l'assicuratore sia tenuto a rispondere del profitto sperato dall'assicurato, salvo specifica obbligazione in tal senso della quale, nel caso di specie, non esiste traccia in polizza, con ciò violando anche l'art. 1372 c.c. in relazione all'art. 16 della polizza stessa, che individua l'oggetto del contratto assicurativo circoscrivendo l'indennizzo assicurativo alle sole voci di danno. L'appellante, infine, rileva come la somma di € 5.416,14 richiesta in restituzione dal comprendesse non solo il compenso versato al PR. , ma anche € CP_2 Controparte_1
1.961,14 pagati direttamente alla . Rispetto a tale ultima voce restitutoria il PR. Controparte_3
risulta carente di legittimazione passiva. Pertanto, l'appellante chiede che Controparte_1
l'indennizzo venga limitato alla somma di € 3.455,00.
Si è costituito in giudizio il PR. , il quale ha contestato tutto quanto dedotto in Controparte_1 appello ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta. Inoltre, ha proposto, a sua volta, appello incidentale subordinato condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale.
Con unico articolato motivo l'appellante incidentale lamenta la violazione della L. 24/2017 (Legge
Gelli), dal momento che, in sede di ATP, il medico legale incaricato della consulenza d'ufficio ha richiesto collaborazione non a uno specialista della materia, ma a un ortopedico. Da ciò derivano le errate conclusioni della TU in cui si legge che l'intervento, pur tecnicamente perfetto, è stato inutile e tardivo, nonostante quanto si trova scritto sia nella cartella clinica, sia dal referto dell'esame istopatologico in atti, nonché dagli esami, non contestati, eseguiti da altri due specialisti, Dott.
Dott. in tempi diversi, che attestano, inequivocabilmente, il recupero funzionale Per_1 Per_2 del nervo operato (in particolare velocità di conduzione motoria e sensitiva). Chiede la rinnovazione della TU, con l'affidamento delle operazioni, ai sensi dell'art. 15 L. 24/2017, anche a uno specialista della materia. Contesta, poi, le risultanze istruttorie in merito all'affermato ritardo nell'esecuzione dell'intervento. Dalle certificazioni spagnole non emerge che sia stato il PR. a prescrivere CP_1
l'esame né che esso sia stato sottoposto alla sua attenzione. La deposizione della moglie dell'attore seppur ammissibile, che egli non aveva mai incontrato, non è attendibile, contrariamente all'opinione del Tribunale, stante l'interesse economico della signora nella causa. Afferma che non emerge in alcun modo un proprio consiglio di rimandare l'intervento. I minimi postumi corrispondono ai disturbi soggettivi lamentati dall'Ing. che non sono misurabili oggettivamente, vista la CP_2 normalizzazione della funzione dei nervi dimostrata dall'esame EMG.
Si è costituito, infine, l'Ing. contestando tutto quanto dedotto in appello e chiedendo il CP_2 rigetto dell'impugnazione incidentale condizionata ex adverso proposta.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 22.01.2025, la Corte accoglieva l'istanza di inibitoria limitatamente alla somma di € 5.416,14 per danno emergente e formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. Stante la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della appellante, fissata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 03.06.2025 ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
1.Il motivo ad avviso della Corte è infondato.
Come emerge dal frontespizio di polizza l'attività che il PR. ha assicurato è Controparte_1 quella di medico chirurgo della mano svolta quale “dipendente/extramenia” in struttura pubblica e privata. E' evidente, pertanto, che l'attività assicurata è unicamente quella “libero professionale” svolta secondo tale modalità, come condivisibilmente messo in rilievo dal Tribunale, posto che i medici che sono dipendenti di strutture pubbliche non possono che svolgere attività libera professionale secondo le modalità intramuraria o extramuraria. Preme evidenziare che la
Compagnia non ha mai contestato che il PR. fosse dipendente di struttura Controparte_1 pubblica secondo quanto da lui dichiarato e, in coerenza, oggetto di copertura assicurativa in base al frontespizio di polizza, ossia il fatto di essere “Dirigente responsabile di struttura complessa” e, giova ribadire “dipendente/extramoenia”, apparendo quindi, come sul punto affermato dal primo giudice, l'interpretazione del contratto proposta dalla Compagnia contraria a buona fede. I dirigenti medici del S.S.N. hanno il diritto di esercitare la libera professione al di fuori del loro normale orario di lavoro e di scegliere se farlo all'interno dell'Azienda sanitaria di appartenenza (cioè in regime
"intramurario") oppure - se hanno optato per un rapporto di lavoro non esclusivo - anche presso case di cura o poliambulatori privati (regime "extramurario"). Il fatto, pertanto, che sia stata “barrata” la casella “dipendente/extramenia” rende evidenza che l'assicurato, quale incontestatamente dipendente, non poteva svolgere attività quale “libero professionista” secondo la diversa casella prevista nel frontespizio di polizza. In ottemperanza a quanto previsto il PR. , Controparte_1 dipendente del sistema pubblico sanitario, che ha assicurato il rischio dell'attività extramuraria in struttura privata, ha svolto la libera professione presso la invocando Controparte_3 correttamente la copertura assicurativa.
A differenza di quanto affermato da parte appellante, poi, nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 la Difesa dell'assicurato ha affermato che la Compagnia “ha così dimenticato che il PR. CP_1 ha correttamente dichiarato, come anche risulta dal contratto che si produce (doc. n. 10), di essere
Direttore della SC Chirurgia della mano e di svolgere la propria attività in Strutture pubbliche e private, e di svolgere quale medico chirurgo della mano interventi chirurgici e chirurgia riparatoria…”, così allegando, anche in replica alla asserzione della Compagnia, che fosse anche dipendente della struttura complessa del reparto di chirurgia della mano, circostanza, giova ribadire mai contestata, di tal chè la libera professione non poteva che essere per così dire collegata alla predetta attività, svolta necessariamente in regime di extramenia. E' vero che detta asserzione non viene supportata materialmente dal documento che pure viene indicato come prodotto nella memoria ex 183, 6 comma, n. 1, risultando essere stato prodotto nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 3 per errore affermato dal Difensore che lo aveva indicato come prodotto unitamente alla memoria ex art. 183, 6 comma, n1 ( tra l'altro dandolo per prodotto anche nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), ma la attività, per come emerge dalle difese, dalle asserzioni e dai documenti consente di ritenere operante la garanzia assicurativa inerente ad attività libero professionale svolta dal sanitario dipendente al di fuori dell'orario di lavoro presso struttura privata secondo le condizioni di polizza. Non vi è quindi alcun rischio che la Compagnia si trovi a garantire un'attività non assicurata.
2.Il motivo è infondato ad avviso della Corte per i motivi che seguono.
Seppure sia vero che l'art. 16 n. 1 delle condizioni di polizza preveda che l'assicurazione vale “per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale” e seppure sia altresì vero che la più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 28987/2019) abbia affermato che “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”, la Corte non può esimersi dall'osservare che la responsabilità solidale tra il medico assicurato e la , che consentirebbe, ai sensi della clausola n. 16.1 CP_4 della polizza, la limitazione della copertura assicurativa, è soltanto affermata dalla compagnia assicuratrice, ma non anche provata: sia perché un simile titolo di responsabilità non può essere semplicemente presunto, ma debitamente accertato in sede giudiziale, sia perché la TU non ha affermato nulla in merito (essendosi piuttosto trattato e discusso unicamente e piuttosto di responsabilità esclusiva dell'appellante incidentale), sia perché la IL AL non è stata citata in giudizio affinché fosse eventualmente provata la sua corresponsabilità – e la terza chiamata ben avrebbe potuto, proprio a questo fine, chiederne la chiamata in causa (apparendo inconferente il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25773/2023 relativa a fattispecie in cui la casa di cura era parte del processo).
3. Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che l'importo versato dal paziente alla casa di cura per l'intervento inutilmente e non tempestivamente eseguito, come accertato dal Tribunale, costituisce un danno patrimoniale subito dal predetto paziente, di tal chè non si ravvedono le ragioni per cui esso non debba essere risarcito e coperto dal medico responsabile dell'intervento male eseguito. Quanto al compenso del PR. , occorre rilevare, come sul punto affermato dal Controparte_1
Tribunale, che la richiesta del paziente di rimborso delle spese sostenute per l'intervento contestato costituisce voce di “danno emergente” e, come tale, indennizzabile dalla Compagnia, e non quale effetto restitutorio non essendo la risoluzione del contratto per inadempimento mai stata richiesta, né dichiarata. Effettivamente l'originario ricorrente ha chiesto tale voce di spesa unicamente quale danno patito. Sul punto, questa Corte richiama il precedente della Corte Suprema n. 36497/2023 per cui “Nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno”. Afferma la Corte che “l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità”; che il danno è “"l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (o il fatto illecito non fosse stato realizzato); che “la decisione reiettiva non si è basata sull'assenza di un danno provocato dall'inadempimento, ma sul convincimento che l'azione risarcitoria presupponesse la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
il che evidentemente è sbagliato ed ha prodotto come conseguenza che il professionista debitore della prestazione è stato posto in una situazione di indifferenza tra adempiere
e non adempiere, quale conseguenza della svalutazione della valenza giuridica dell'obbligazione nata con il contratto…”; “che non debba confondersi il venir meno della causa delle prestazioni eseguite, quale effetto della caducazione del titolo, con il contenuto dell'obbligazione risarcitoria è vero;
nondimeno, se il contraente fedele, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma
l'efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, sarà necessario intendersi su ciò che costituisce l'oggetto del suo credito risarcitorio;
quest'ultimo dovrà intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, cioè il contraente non inadempiente dovrà essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto”. Può pertanto confermarsi la pronuncia anche nella parte in cui ha riconosciuto a titolo di danno al paziente la somma versata a titolo di compenso (pari ad euro 3.455,00) per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione, dovendo detto danno reintegrare il patrimonio del danneggiato mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario. Esso, pertanto, in quanto tale, rientra nella garanzia assicurativa.
L'appello incidentale rimane assorbito, essendo stato proposto dal PR. in via Controparte_1 subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale che, invece, è stato rigettato.
Venendo alle spese di lite del grado, esse gravano sull'appellante principale a favore di entrambi gli appellati, posto che in base al principio di causalità è stata parte appellante a dare causa al presente giudizio, ravvisandosi le ragioni per la compensazione delle spese nei rapporti fra CP_1
e .
[...] CP_2 Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione applicato dal
Tribunale.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 126/2024, emessa dal
Tribunale di La Spezia in data 02.02.2024, non notificata, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, dichiarato assorbito l'appello incidentale;
-condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore degli appellati e , che liquida, in favore di ciascuno, in euro Controparte_1 CP_2
4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
-compensa le spese di lite del grado nei rapporti fra e . Controparte_1 CP_2
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 10/6/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno