Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 11114 del 2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Fiorentino
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Giovanna Rizzo
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
con l'avv. Rosanna Mangiapane Controparte_3
- convenuti-
Oggetto: Assegni nucleo familiare.
All'esito dell'udienza del 28.11.2024 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, esaminate le note di trattazione scritta, ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso condanna l' a corrispondere alla ricorrente gli CP_1 assegni nucleo familiare relativamente agli ultimi cinque anni e quindi per i periodi 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019;
2019/2020; 2020/2021, pari ad euro 11.537,00 oltre accessori come per legge.
Condanna e , CP_1 Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 1.800,00 oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Maria Fiorentino.
Con ricorso depositato il 04.11.2022, la ricorrente in epigrafe, premettendo:
-di avere presentato, in data 12.7.2021, n. 5 domande all' CP_1 per il riconoscimento degli assegni nucleo familiare arretrati, limitatamente agli ultimi cinque anni (segnatamente per gli anni 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021); che le suddette domande risultavano regolarmente accolte, come da documentazione in atti, ma che gli importi dovuti di
€ 11.537,00, non sono mai stati versati alla lavoratrice;
-di avere chiesto chiarimenti agli enti resistenti e di avere per ultimo, in data 29.6.22, formulato istanza di accesso che l' CP_1 riscontrava con nota dell'11.8.22 e forniva i dovuti chiarimenti limitatamente alla mancata erogazione della cassa
Integrazione in deroga, ma riservandosi di documentare e riscontrare in relazione al mancato pagamento degli ANF.
L'ex datore di lavoro, invece non forniva alcun chiarimento.
Conveniva, pertanto, in giudizio l' e l'ex datore di lavoro CP_1 al fine di ottenere la liquidazione di quanto richiesto.
I convenuti, regolarmente chiamati in giudizio, si costituivano, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto. In particolare l' Controparte_4
chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva.
La causa, disposta la trattazione scritta, ammessa ed effettuata l'audizione del funzionario, autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'Assegno per il Nucleo Familiare è una prestazione economica erogata dall' ai nuclei familiari di alcune CP_1 categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Come correttamente precisato dall' nella memoria di CP_1 costituzione “L'assegno al nucleo familiare, anche se a carico dell' è anticipato dal datore di lavoro che, CP_1 successivamente, conguaglia la somma corrisposta a questo titolo al lavoratore in occasione del pagamento all' dei CP_1 contributi previdenziali. Questa regola è stabilita dall'articolo
8, L. n. 1038/61 che, aggiornando il T.U. sugli assegni familiari, testualmente dispone: “Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione”. Esistono dei casi specifici in cui è l' ad erogare direttamente l'assegno al CP_1 nucleo familiare. Segnatamente ciò avviene nel caso: 1) di fallimento del datore di lavoro, previa produzione , in allegato alla domanda , dei seguenti documenti obbligatori: a) dichiarazione di responsabilità del curatore fallimentare attestante per il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e la relativa motivazione;
b) dichiarazione di responsabilità del curatore fallimentare attestante l'impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti anf;
c) dichiarazione di responsabilità del curatore fallimentare relativa al tipo di contratto , percentuale del part time, giorni lavorati, orario effettuato. 2) di cessazione o di sospensione dell'attività della ditta datoriale previa produzione , in allegato alla domanda , dei seguenti documenti obbligatori: a) dichiarazione di responsabilità del consulente attestante per il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione;
b) dichiarazione di responsabilità del consulente relativa al tipo di contratto , percentuale del part time, giorni lavorati, orario effettuato. 3) nel caso di ditta attiva inadempiente , previa produzione , in allegato alla domanda , dei seguenti documenti obbligatori: a) dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro attestante per il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione;
b) dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro relativa al tipo di contratto , percentuale del part time, giorni lavorati, orario effettuato;
c) copia della denuncia all'Ispettorato del lavoro”.
La mancata produzione della documentazione relativa agli
Uniemens al fine di accertare il conguaglio degli ANF per i periodi controversi e la mancata dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro attestante per il periodo richiesto la mancata erogazione degli anf e relativa motivazione, la mancata dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro relativa al tipo di contratto , percentuale del part time, giorni lavorati, orario effettuato e la copia della denuncia all'Ispettorato del lavoro, costringeva a ricorrere all'audizione del funzionario CP_1
Quest'ultimo all'udienza del 20.06.2023 dichiarava che la ricorrente non aveva fatto domanda di pagamento diretto, bensì di autorizzazione e, pertanto, l non avendo CP_1 consapevolezza dell'interruzione del rapporto di lavoro aveva soltanto immediatamente autorizzato il datore di lavoro all'erogazione. Dichiarava, altresì che da una verifica effettuata alla data della sua audizione, dall'esame dei modelli non risultava che sia stato effettuato il Pt_2 conguaglio dal datore di lavoro.
Dalla documentazione agli atti è emerso che la ricorrente ha effettuato effettivamente la richiesta di autorizzazione, però all'udienza del 25.01.2024 dichiarava di non potere effettuare la domanda diretta perché già presente la domanda come autorizzazione.
Per tali motivi e in virtù del fatto che gli ANF non sono stati conguagliati dal datore di lavoro, come dichiarato dal funzionario ed in presenza delle condizioni di legge per riceverne il pagamento diretto da parte dell' il ricorso va CP_1 accolto.
Le spese vanno poste a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come da dispositivo.
Così deciso all'esito dell'udienza del 28.11.2024 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio