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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, avv. Francesco Saverio
Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 2865/2022, avente ad oggetto: domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.
TRA
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 27.03.1975 ed ivi residente, alla via Geometra Amedeo Naddeo n. 27, rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Agnese Pesce (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in Baronissi (SA), alla via Giovanni
Amendola n. 26
ATTORE
E
, (P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia
[...]
, rappresentata e difesa, come da mandato allegato in atti, CP_2 dall'avv. Biagio D'Addeo (C.F. , elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio legale sito in Salerno, Lungomare Marconi n.
41
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.03.2022, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la
[...]
ed esponeva: a) il era proprietario del Controparte_1 Parte_1 motociclo Yamaha TMAX tg. ET70045; b) l'attore era contraente della polizza assicurativa del motociclo Yamaha TMAX tg. ET70045
(Assicurazione , polizza n. 1/10882/30/175718133, valore CP_1 assicurato € 11.500,00 stipulato con la Compagnia periodo di CP_1
copertura dalle ore 19 del 17.07.2020 alle ore 24 del 17.07.2021, per la durata di mesi dodici;
c) tra le ore 18:00 del 11.06.2021 e le ore 07:40 del 12.06.2021 circa, in Pellezzano (SA), alla via Amedeo Naddeo n. 19, il motociclo
Yamaha TMAX tg. ET70045, regolarmente parcheggiato nella proprietà dell'attore, non recintata, subiva il furto parziale e danneggiamento;
d) ignoti si appropriavano di alcune parti del motociclo: carenatura, faro anteriore e posteriore, sellino, ruota posteriore, pinza freni posteriore, parti in plastica, scarico, leva dei freni, carter cinghia, frecce anteriori, cupolino anteriore, specchi retrovisori, parafango posteriore e anteriore, pedane poggiapiedi, tappetini pedane, carenatura tappo benzina, due maniglioni, due boumerang, retroscudo posteriore, ed altri eventuali oggetti al momento della denuncia non identificati;
e) l'attore, prontamente, sporgeva denuncia di furto parziale e danneggiamento presso la Stazione dei Carabinieri di Pellezzano (SA) e denunciava la Compagnia Assicuratrice dell'accaduto; f) il motociclo Yamaha
TMAX tg. ET70045 subiva danni quantificati complessivamente in €
11.559,37 come da relazione tecnica a firma del P.A. ; g) a Persona_1
seguito di apertura del sinistro, in ossequio a quanto richiesto dalla
Compagnia Assicurativa, il motociclo veniva sottoposto a perizia;
h) in data
23.09.2021, atteso che la citata compagnia assicurativa non aveva formulato alcuna offerta di indennizzo, veniva inviata con Pec, a mezzo del difensore, richiesta indennizzo furto parziale e danneggiamento alla Compagnia
i) con nota del 08.01.2021 la Compagnia Controparte_1 comunicava l'impossibilità di ammettere il sinistro a liquidazione;
CP_1
l) rimaneva inevasa la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita, inviata a mezzo pec in data 04.11.2021; l) la convenuta si era resa
2 inadempiente contrattualmente, in quanto non aveva provveduto all'indennizzo del furto parziale e del danneggiamento cosi come previsto nelle condizioni della polizza;
m) alla data dell'atto di citazione, la richiesta di indennizzo risultava senza esito;
n) tutto ciò premesso e ritenuto, l'attore citava la Compagnia a comparire innanzi al Controparte_1
Tribunale di Salerno all'udienza del 22.07.2022 e chiedeva: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della , Controparte_1 per non aver provveduto all'indennizzo del furto parziale e danneggiamento cosi previsto nelle condizioni di polizza;
2) condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo in favore del per il furto parziale e Parte_1
danneggiamento subito del motociclo Yamaha Tmax tg. ET70045 di proprietà del medesimo, in virtù di contratto assicurativo per complessivi € 11.559,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dal momento del furto parziale e danneggiamento sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al difensore di parte attrice.
In data 21.07.2022, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la , impugnando e contestando gli assunti Controparte_1
e le domande avversi, ed esponeva: a) con atto di citazione notificato in data
06.04.2022 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno la al fine di sentirla condannare al Controparte_1 pagamento di € 11.559,37, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento contrattuale a suo carico, quale liquidazione dell'indennizzo per il furto parziale subito dal motociclo Yamaha tg.
ET70045, dichiarato di sua proprietà, assicurato per l'evento “ , CP_3
con la predetta compagnia, con polizza n. 1/10882/30/175718133, compiuto ad opera di ignoti in Pellezzano (SA) in data 11.06.2021 tra le ore 18:00 e le ore 07:40 del mattino seguente;
b) in via preliminare, si eccepiva l'inammissibilità della domanda, per improcedibilità e improponibilità, non avendo l'attore prioritariamente provveduto a promuovere l'azione di mediazione;
c) si eccepiva l'improcedibilità della domanda non avendo l'attore dato prova della chiusura delle indagini all'interno del procedimento penale de quo;
d) nel merito, si contestava la domanda perché infondata in fatto e in diritto, in quanto dagli accertamenti investigativi espletati ex lege
3 emergevano elementi contraddittori tali da costringere la convenuta CP_1
a richiedere ulteriori e più approfonditi riscontri;
e) il di professione Pt_1
faceva il meccanico e il furto avveniva nella sua officina ubicata all'interno della sua proprietà, luogo dove insisteva anche la sua abitazione;
f) l'attore non denunciava danneggiamenti alla sua proprietà e, nel corso delle ispezioni di rito, non venivano rinvenuti segni di effrazione;
g) il aveva sporto Pt_1
denuncia presso la Caserma dei Carabinieri di Pellezzano, distante 500 metri dalla sua abitazione, pur tuttavia senza chiedere l'invio di pattuglia per la constatazione dell'evento; h) la moto in questione risultava perfettamente smontata, con le viti raccolte in apposito contenitore, senza alcun segno di scasso;
i) pur essendovi altri veicoli, null'altro veniva rubato all'interno dell'officina; l) inoltre, sulla moto in questione era montato su dispositivo satellitare denominato UnipolTech, il quale, cosi come rilevato dalla Centrale, non segnalava alcuno spostamento anomalo del motociclo;
m) a fronte di tali eventi, la non avendo avuto da controparte i dovuti Controparte_1
chiarimenti e riscontri, non poteva procedere ad alcuna liquidazione;
n) tutto quanto sopra dedotto, chiedeva: 1) il rigetto della domanda perché improcedibile ed improponibile per violazione del D.Lgs. n. 28/2010, oltre che infondata sia di fatto che di diritto in quanto non provata nonché privo di nesso causale, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa;
2) in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda, dichiarare la convenuta tenuta ad indennizzare l'attore ai termini di polizza e, comunque, detraendo dalle somme indennizzabili le percentuali di scoperto del 10% cosi come previste dalla polizza.
Il Giudice, assegnati i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova orale articolata dalle parti e della prova documentale versata in atti dalle parti, procedeva all'istruttoria della causa, indi rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024.
La domanda non è fondata e come tale va rigettata.
1. Prima di affrontare la questione nel merito, è opportuno fare delle considerazioni in materia di ripartizione dell'onere della prova nel giudizio sul pagamento dell'indennizzo promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore. In particolare, cosi come riconosciuto dalla Corte di
4 Cassazione nella sentenza n. 24273/2023: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei «rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole”.
La questione relativa alla ripartizione dell'onere probatorio, in materia di contratto di assicurazione, tra assicurato ed assicuratore, attiene alla sussistenza del presupposto dell'obbligo di pagamento dell'indennità, il quale consiste nella verificazione del rischio oggetto di garanzia. In linea generale, si può dire che, in caso di sinistro, l'assicurato che pretenda di ottenere la prestazione indennitaria da parte dell'assicuratore debba fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, vale a dire la sussunzione dell'evento verificatosi nel rischio dedotto in contratto. Molte volte, però, il rischio previsto nel contratto assicurativo è solitamente un rischio “delimitato”, mediante patti di vario genere che circoscrivono, a seconda della volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause;
viene, quindi, da chiedersi se incomba sull'assicurato l'onere di provare non solo che si è verificato il fatto dannoso, previsto dalla polizza, ma anche che sia stato prodotto dalle cause previste dalla medesima.
Nella pronuncia sopra citata viene fatta una attenta ricostruzione sulla tematica del rischio dedotto nel contratto assicurativo;
in particolare, quest'ultimo è un rischio appunto delimitato, attraverso pattuizioni che limitano l'indennizzo ai soli eventi dannosi che derivino da cause specifiche, ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi, o ancora ai soli danni che abbiano colpito determinate persone. In virtù dell'inserimento di tali clausole, gli effetti avversi ai quali l'assicurato è teoricamente esposto possono essere suddivisi in tre categorie: 1) rischi inclusi, per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; 2) rischi esclusi, del tutto estranei al contratto;
3) rischi non compresi, quelli che astrattamente rientrerebbero
5 nella generale previsione contrattuale, ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio
Su queste basi, la pronuncia citata in precedenza afferma che tale distinzione riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova ed ecco, quindi, che la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” rappresenta fatto costitutivo della pretesa e come tale va provata dall , mentre la Parte_2
circostanza che l'evento verificatosi rientri tra i “rischi non compresi “, costituendo un fatto impeditivo della pretesa attorea, va provata dall'assicuratore convenuto. Ciò in quanto, precisa la sentenza, una tale circostanza non rappresenta un fatto costitutivo della domanda ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità e, come tale, deve essere dimostrata da chi quell'eccezione intende sollevare.
In sostanza, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata, nei casi di furto di un autoveicolo o di un motociclo assicurato con relativa garanzia, l'assicurato, per ottenere l'indennizzo, deve presentare all'assicurazione una serie di documenti, quali la denuncia di furto (che, da sola, non basta a sostenere la pretesa dell'assicurato, in quanto ha valore di semplice indizio e, pertanto, non esime dalla prova della preesistenza della cosa assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate e della verificazione dell'evento furto), l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento, la serie completa delle chiavi, altrimenti si potrebbe ritenere che l'autovettura sia stata asportata con le chiavi inserite e, quindi, non contro la volontà del proprietari, ma con sua colpa grave ex art. 1900 c.c.
2. Passando ora alla fattispecie in esame, ed esaminando l'istruttoria orale svolta, si rileva come il teste sui capi previsti all'interno Testimone_1 della citazione introduttiva dichiarava: “Sul capo A della citazione introduttiva risponde: confermo che è proprietario di detta Parte_1
moto; tanto posso riferire perché sono il cognato di mio cognato è Pt_1
proprietario di detta moto da circa tre anni circa, non saprei precisare meglio.
6 Sul capo C della suddetta citazione: confermo la circostanza di tempo e di luogo;
io stesso sono sceso la mattina per andare a lavoro ed ho visto la moto depredata;
Sul capo D della suddetta citazione: io vidi la moto tutta smontata e priva di ogni sua parte residuando solo il telaio ed il motore;
altre parti della moto non erano visibili. ADR la moto era parcheggiata sotto una baracca con vari attrezzi alla stessa sottoposti;
mio cognato all'epoca dei fatti faceva il meccanico presso officina di altro meccanico. ADR nell'area circostante la baracca c'era parcheggiata anche la mia auto Golf;
riconosco nelle foto che mi vengono esibite, prodotte da parte convenuta ed offerte in comunicazione al momento della costituzione in giudizio, la moto di mio cognato e la baracca da me sopra citata.”.
Il secondo teste , sulle medesime circostanze, affermava quanto Testimone_2 segue: “Sul capo A della citazione introduttiva risponde: confermo che
[...]
è proprietario di detta moto;
tanto posso riferire perché sono la Pt_1
sorella di mio fratello è proprietario di detta moto da circa Parte_1
tre anni circa;
Sul capo C della suddetta citazione: confermo la circostanza di tempo e di luogo;
io stessa sono scesa la mattina per andare a lavoro con mio marito ed ho visto la moto priva di ogni sua parte tranne lo scheletro;
Sul capo D risponde: confermo quanto sopra detto;
non conosco i nomi dei componenti o delle parti delle motociclette;
ribadisco che c'era solo lo scheletro della moto;
poggiata su dei sostegni e senza ruote;
ADR all'epoca dei fatti mio fratello faceva il meccanico e lavorava presso una officina a Salerno che non saprei meglio indicare. Riconosco nella foto che mi è stata mostrata allegata alla produzione di parte convenuta, il capannone di mio fratello.”.
Infine, il terzo teste , citato dalla convenuta, sulle circostanze Testimone_3
della memoria ex art. 182, comma 6, n. 2 c.p.c. riportava tali dichiarazioni:
“Sul capo 1 della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 di parte convenuta risponde: confermo che per conto della ho svolto perizia ed Controparte_1
accertamenti relativi al furto parziale della moto YAMAHA tg. ET70045; tanto posso riferire perché sono perito assicurativo, libero professionista, e fiduciario della;
Controparte_4
7 sul capo 2 della suddetta memoria risponde: confermo che, per tali adempimenti, in data 15/6/2021 mi sono recato sul luogo dell'evento ovvero in Pellezzano alla via Amedeo Naddeo numero 27; sul capo 3 della suddetta memoria risponde: confermo che la via Amedeo
Naddeo è strada senza uscita;
sul capo 4 della suddetta memoria risponde: confermo che l'intera palazzina di via Amedeo Naddeo è delimitata da un reticolato in ferro e l'ingresso è chiuso da un cancello elettrico esterno;
sul capo 5 della suddetta memoria risponde: confermo che all'interno dell'officina constatavo che la moto YAMAHA tg. ET70045 risultava perfettamente disabbigliata senza che sulla stessa fossero presenti graffi e pezzi di carenatura dovuti allo smontaggio;
sul capo 6 della suddetta memoria risponde: confermo che tutte le viti e rondelle erano accuratamente raccolte in apposito recipiente;
sul capo 7 della suddetta memoria risponde: confermo che effettuavo foto e provvedevo a sviluppare la perizia tecnica consegnata alla in data CP_1
1/7/2021 la quale viene da me confermata in ogni sua parte.”.
Tanto premesso, nel merito la richiesta di pagamento dell'indennizzo appare non meritevole di accoglimento dal momento che la dinamica degli eventi del presunto furto parziale, occorso nell'arco della giornata tra l'11 e il 12 giugno
2021, non sembra essere abbastanza chiara. In primo luogo, non si comprende come sia stato possibile, da parte dei presunti autori del furto parziale, prelevare tutte le componenti, citate dalla parte attrice, del motociclo senza realizzare un minimo di effrazione ai locali nei quali era custodito il suddetto motoveicolo;
inoltre, dalla deposizione del , che ha svolto Testimone_3
perizia ed accertamenti relativi al suddetto furto della moto Yamaha tg.
ET70045, emerge non solo che “(…) la via Amedeo Naddeo è strada senza uscita;
”, ma anche che “(…) l'intera palazzina di via Amedeo Naddeo è delimitata da un reticolato in ferro e l'ingresso è chiuso da un cancello elettrico esterno;
” a riprova del fatto che, per entrare all'interno dello stabilimento e, precisamente, dell'officina all'interno della quale era detenuta la moto in questione, i presunti ladri avrebbero dovuto superare diversi ostacoli prima di giungere a destinazione. In secondo luogo, dalle dichiarazioni del teste in questione è possibile evincere che: “all'interno
8 dell'officina constatavo che la moto YAMAHA tg. ET70045 risultava perfettamente disabbigliata senza che sulla stessa fossero presenti graffi e pezzi di carenatura dovuti allo smontaggio;
” e che “tutte le viti e rondelle erano accuratamente raccolte in apposito recipiente”. Sembra davvero inverosimile che i presunti ladri abbiano sottratto tutte le parti del motoveicolo, citate dalla parte attrice, a regola d'arte, riponendo tutte le viti, che mantenevano le componenti al motociclo, in un apposito contenitore e lasciando il medesimo all'interno dell'officina. Non emerge alcuna traccia di eventuali forzature del cancello elettrico di ingresso o del reticolato in ferro, o anche della stessa moto, tanto che, come allegato dalla stessa assicurazione, anche l'accertatore incaricato dalla compagnia assicurativa, in sede di perizia stragiudiziale, non ha riscontrato tracce di effrazione alla moto e che le viti erano tutte raccolte in un recipiente, fatto poco conciliabile con una ipotesi di furto. Ciò tanto più se si considera che le prove testimoniali svolte in corso di causa non forniscono elementi idonei ad accertare l'avvenuta sottrazione, trattandosi di dichiarazioni afferenti alle circostanze di tempo e luogo del posteggio e alla denuncia di furto.
Premesso ciò, come si comprende dalla giurisprudenza riportata in precedenza, il soggetto che è vittima di un furto di un veicolo è tenuto a produrre, a riprova del fatto, documentazione ben precisa al fine di sostenere la sua pretesa. In particolare, tra questi, oltre alla denuncia sporta alle Autorità competenti, che è atto unilaterale e non fa piena prova da sola, l'attore è tenuto a produrre l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento, la serie completa delle chiavi;
tali documenti non sono stati allegati dall'attore, il quale si è limitato a presentare la denuncia dell'avvenuto furto presentata alle
Autorità competenti e una copia del libretto di circolazione del motoveicolo in questione.
Alla luce del descritto quadro probatorio, dunque, deve ritenersi che, in difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione di parti della moto ad opera di ignoti, non è stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi
9 della domanda formulata ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, la domanda attorea debba essere integralmente respinta.
In virtù di quanto rilevato, dunque, vanno rigettate le domande di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, da liquidarsi ai minimi, in ragione della esiguità dell'attività effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 2.738,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge
Salerno, lì 03 gennaio 2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, avv. Francesco Saverio
Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 2865/2022, avente ad oggetto: domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.
TRA
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 27.03.1975 ed ivi residente, alla via Geometra Amedeo Naddeo n. 27, rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Agnese Pesce (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in Baronissi (SA), alla via Giovanni
Amendola n. 26
ATTORE
E
, (P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia
[...]
, rappresentata e difesa, come da mandato allegato in atti, CP_2 dall'avv. Biagio D'Addeo (C.F. , elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio legale sito in Salerno, Lungomare Marconi n.
41
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.03.2022, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la
[...]
ed esponeva: a) il era proprietario del Controparte_1 Parte_1 motociclo Yamaha TMAX tg. ET70045; b) l'attore era contraente della polizza assicurativa del motociclo Yamaha TMAX tg. ET70045
(Assicurazione , polizza n. 1/10882/30/175718133, valore CP_1 assicurato € 11.500,00 stipulato con la Compagnia periodo di CP_1
copertura dalle ore 19 del 17.07.2020 alle ore 24 del 17.07.2021, per la durata di mesi dodici;
c) tra le ore 18:00 del 11.06.2021 e le ore 07:40 del 12.06.2021 circa, in Pellezzano (SA), alla via Amedeo Naddeo n. 19, il motociclo
Yamaha TMAX tg. ET70045, regolarmente parcheggiato nella proprietà dell'attore, non recintata, subiva il furto parziale e danneggiamento;
d) ignoti si appropriavano di alcune parti del motociclo: carenatura, faro anteriore e posteriore, sellino, ruota posteriore, pinza freni posteriore, parti in plastica, scarico, leva dei freni, carter cinghia, frecce anteriori, cupolino anteriore, specchi retrovisori, parafango posteriore e anteriore, pedane poggiapiedi, tappetini pedane, carenatura tappo benzina, due maniglioni, due boumerang, retroscudo posteriore, ed altri eventuali oggetti al momento della denuncia non identificati;
e) l'attore, prontamente, sporgeva denuncia di furto parziale e danneggiamento presso la Stazione dei Carabinieri di Pellezzano (SA) e denunciava la Compagnia Assicuratrice dell'accaduto; f) il motociclo Yamaha
TMAX tg. ET70045 subiva danni quantificati complessivamente in €
11.559,37 come da relazione tecnica a firma del P.A. ; g) a Persona_1
seguito di apertura del sinistro, in ossequio a quanto richiesto dalla
Compagnia Assicurativa, il motociclo veniva sottoposto a perizia;
h) in data
23.09.2021, atteso che la citata compagnia assicurativa non aveva formulato alcuna offerta di indennizzo, veniva inviata con Pec, a mezzo del difensore, richiesta indennizzo furto parziale e danneggiamento alla Compagnia
i) con nota del 08.01.2021 la Compagnia Controparte_1 comunicava l'impossibilità di ammettere il sinistro a liquidazione;
CP_1
l) rimaneva inevasa la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita, inviata a mezzo pec in data 04.11.2021; l) la convenuta si era resa
2 inadempiente contrattualmente, in quanto non aveva provveduto all'indennizzo del furto parziale e del danneggiamento cosi come previsto nelle condizioni della polizza;
m) alla data dell'atto di citazione, la richiesta di indennizzo risultava senza esito;
n) tutto ciò premesso e ritenuto, l'attore citava la Compagnia a comparire innanzi al Controparte_1
Tribunale di Salerno all'udienza del 22.07.2022 e chiedeva: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della , Controparte_1 per non aver provveduto all'indennizzo del furto parziale e danneggiamento cosi previsto nelle condizioni di polizza;
2) condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo in favore del per il furto parziale e Parte_1
danneggiamento subito del motociclo Yamaha Tmax tg. ET70045 di proprietà del medesimo, in virtù di contratto assicurativo per complessivi € 11.559,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dal momento del furto parziale e danneggiamento sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al difensore di parte attrice.
In data 21.07.2022, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la , impugnando e contestando gli assunti Controparte_1
e le domande avversi, ed esponeva: a) con atto di citazione notificato in data
06.04.2022 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno la al fine di sentirla condannare al Controparte_1 pagamento di € 11.559,37, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento contrattuale a suo carico, quale liquidazione dell'indennizzo per il furto parziale subito dal motociclo Yamaha tg.
ET70045, dichiarato di sua proprietà, assicurato per l'evento “ , CP_3
con la predetta compagnia, con polizza n. 1/10882/30/175718133, compiuto ad opera di ignoti in Pellezzano (SA) in data 11.06.2021 tra le ore 18:00 e le ore 07:40 del mattino seguente;
b) in via preliminare, si eccepiva l'inammissibilità della domanda, per improcedibilità e improponibilità, non avendo l'attore prioritariamente provveduto a promuovere l'azione di mediazione;
c) si eccepiva l'improcedibilità della domanda non avendo l'attore dato prova della chiusura delle indagini all'interno del procedimento penale de quo;
d) nel merito, si contestava la domanda perché infondata in fatto e in diritto, in quanto dagli accertamenti investigativi espletati ex lege
3 emergevano elementi contraddittori tali da costringere la convenuta CP_1
a richiedere ulteriori e più approfonditi riscontri;
e) il di professione Pt_1
faceva il meccanico e il furto avveniva nella sua officina ubicata all'interno della sua proprietà, luogo dove insisteva anche la sua abitazione;
f) l'attore non denunciava danneggiamenti alla sua proprietà e, nel corso delle ispezioni di rito, non venivano rinvenuti segni di effrazione;
g) il aveva sporto Pt_1
denuncia presso la Caserma dei Carabinieri di Pellezzano, distante 500 metri dalla sua abitazione, pur tuttavia senza chiedere l'invio di pattuglia per la constatazione dell'evento; h) la moto in questione risultava perfettamente smontata, con le viti raccolte in apposito contenitore, senza alcun segno di scasso;
i) pur essendovi altri veicoli, null'altro veniva rubato all'interno dell'officina; l) inoltre, sulla moto in questione era montato su dispositivo satellitare denominato UnipolTech, il quale, cosi come rilevato dalla Centrale, non segnalava alcuno spostamento anomalo del motociclo;
m) a fronte di tali eventi, la non avendo avuto da controparte i dovuti Controparte_1
chiarimenti e riscontri, non poteva procedere ad alcuna liquidazione;
n) tutto quanto sopra dedotto, chiedeva: 1) il rigetto della domanda perché improcedibile ed improponibile per violazione del D.Lgs. n. 28/2010, oltre che infondata sia di fatto che di diritto in quanto non provata nonché privo di nesso causale, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa;
2) in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda, dichiarare la convenuta tenuta ad indennizzare l'attore ai termini di polizza e, comunque, detraendo dalle somme indennizzabili le percentuali di scoperto del 10% cosi come previste dalla polizza.
Il Giudice, assegnati i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova orale articolata dalle parti e della prova documentale versata in atti dalle parti, procedeva all'istruttoria della causa, indi rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024.
La domanda non è fondata e come tale va rigettata.
1. Prima di affrontare la questione nel merito, è opportuno fare delle considerazioni in materia di ripartizione dell'onere della prova nel giudizio sul pagamento dell'indennizzo promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore. In particolare, cosi come riconosciuto dalla Corte di
4 Cassazione nella sentenza n. 24273/2023: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei «rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole”.
La questione relativa alla ripartizione dell'onere probatorio, in materia di contratto di assicurazione, tra assicurato ed assicuratore, attiene alla sussistenza del presupposto dell'obbligo di pagamento dell'indennità, il quale consiste nella verificazione del rischio oggetto di garanzia. In linea generale, si può dire che, in caso di sinistro, l'assicurato che pretenda di ottenere la prestazione indennitaria da parte dell'assicuratore debba fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, vale a dire la sussunzione dell'evento verificatosi nel rischio dedotto in contratto. Molte volte, però, il rischio previsto nel contratto assicurativo è solitamente un rischio “delimitato”, mediante patti di vario genere che circoscrivono, a seconda della volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause;
viene, quindi, da chiedersi se incomba sull'assicurato l'onere di provare non solo che si è verificato il fatto dannoso, previsto dalla polizza, ma anche che sia stato prodotto dalle cause previste dalla medesima.
Nella pronuncia sopra citata viene fatta una attenta ricostruzione sulla tematica del rischio dedotto nel contratto assicurativo;
in particolare, quest'ultimo è un rischio appunto delimitato, attraverso pattuizioni che limitano l'indennizzo ai soli eventi dannosi che derivino da cause specifiche, ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi, o ancora ai soli danni che abbiano colpito determinate persone. In virtù dell'inserimento di tali clausole, gli effetti avversi ai quali l'assicurato è teoricamente esposto possono essere suddivisi in tre categorie: 1) rischi inclusi, per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; 2) rischi esclusi, del tutto estranei al contratto;
3) rischi non compresi, quelli che astrattamente rientrerebbero
5 nella generale previsione contrattuale, ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio
Su queste basi, la pronuncia citata in precedenza afferma che tale distinzione riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova ed ecco, quindi, che la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” rappresenta fatto costitutivo della pretesa e come tale va provata dall , mentre la Parte_2
circostanza che l'evento verificatosi rientri tra i “rischi non compresi “, costituendo un fatto impeditivo della pretesa attorea, va provata dall'assicuratore convenuto. Ciò in quanto, precisa la sentenza, una tale circostanza non rappresenta un fatto costitutivo della domanda ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità e, come tale, deve essere dimostrata da chi quell'eccezione intende sollevare.
In sostanza, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata, nei casi di furto di un autoveicolo o di un motociclo assicurato con relativa garanzia, l'assicurato, per ottenere l'indennizzo, deve presentare all'assicurazione una serie di documenti, quali la denuncia di furto (che, da sola, non basta a sostenere la pretesa dell'assicurato, in quanto ha valore di semplice indizio e, pertanto, non esime dalla prova della preesistenza della cosa assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate e della verificazione dell'evento furto), l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento, la serie completa delle chiavi, altrimenti si potrebbe ritenere che l'autovettura sia stata asportata con le chiavi inserite e, quindi, non contro la volontà del proprietari, ma con sua colpa grave ex art. 1900 c.c.
2. Passando ora alla fattispecie in esame, ed esaminando l'istruttoria orale svolta, si rileva come il teste sui capi previsti all'interno Testimone_1 della citazione introduttiva dichiarava: “Sul capo A della citazione introduttiva risponde: confermo che è proprietario di detta Parte_1
moto; tanto posso riferire perché sono il cognato di mio cognato è Pt_1
proprietario di detta moto da circa tre anni circa, non saprei precisare meglio.
6 Sul capo C della suddetta citazione: confermo la circostanza di tempo e di luogo;
io stesso sono sceso la mattina per andare a lavoro ed ho visto la moto depredata;
Sul capo D della suddetta citazione: io vidi la moto tutta smontata e priva di ogni sua parte residuando solo il telaio ed il motore;
altre parti della moto non erano visibili. ADR la moto era parcheggiata sotto una baracca con vari attrezzi alla stessa sottoposti;
mio cognato all'epoca dei fatti faceva il meccanico presso officina di altro meccanico. ADR nell'area circostante la baracca c'era parcheggiata anche la mia auto Golf;
riconosco nelle foto che mi vengono esibite, prodotte da parte convenuta ed offerte in comunicazione al momento della costituzione in giudizio, la moto di mio cognato e la baracca da me sopra citata.”.
Il secondo teste , sulle medesime circostanze, affermava quanto Testimone_2 segue: “Sul capo A della citazione introduttiva risponde: confermo che
[...]
è proprietario di detta moto;
tanto posso riferire perché sono la Pt_1
sorella di mio fratello è proprietario di detta moto da circa Parte_1
tre anni circa;
Sul capo C della suddetta citazione: confermo la circostanza di tempo e di luogo;
io stessa sono scesa la mattina per andare a lavoro con mio marito ed ho visto la moto priva di ogni sua parte tranne lo scheletro;
Sul capo D risponde: confermo quanto sopra detto;
non conosco i nomi dei componenti o delle parti delle motociclette;
ribadisco che c'era solo lo scheletro della moto;
poggiata su dei sostegni e senza ruote;
ADR all'epoca dei fatti mio fratello faceva il meccanico e lavorava presso una officina a Salerno che non saprei meglio indicare. Riconosco nella foto che mi è stata mostrata allegata alla produzione di parte convenuta, il capannone di mio fratello.”.
Infine, il terzo teste , citato dalla convenuta, sulle circostanze Testimone_3
della memoria ex art. 182, comma 6, n. 2 c.p.c. riportava tali dichiarazioni:
“Sul capo 1 della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 di parte convenuta risponde: confermo che per conto della ho svolto perizia ed Controparte_1
accertamenti relativi al furto parziale della moto YAMAHA tg. ET70045; tanto posso riferire perché sono perito assicurativo, libero professionista, e fiduciario della;
Controparte_4
7 sul capo 2 della suddetta memoria risponde: confermo che, per tali adempimenti, in data 15/6/2021 mi sono recato sul luogo dell'evento ovvero in Pellezzano alla via Amedeo Naddeo numero 27; sul capo 3 della suddetta memoria risponde: confermo che la via Amedeo
Naddeo è strada senza uscita;
sul capo 4 della suddetta memoria risponde: confermo che l'intera palazzina di via Amedeo Naddeo è delimitata da un reticolato in ferro e l'ingresso è chiuso da un cancello elettrico esterno;
sul capo 5 della suddetta memoria risponde: confermo che all'interno dell'officina constatavo che la moto YAMAHA tg. ET70045 risultava perfettamente disabbigliata senza che sulla stessa fossero presenti graffi e pezzi di carenatura dovuti allo smontaggio;
sul capo 6 della suddetta memoria risponde: confermo che tutte le viti e rondelle erano accuratamente raccolte in apposito recipiente;
sul capo 7 della suddetta memoria risponde: confermo che effettuavo foto e provvedevo a sviluppare la perizia tecnica consegnata alla in data CP_1
1/7/2021 la quale viene da me confermata in ogni sua parte.”.
Tanto premesso, nel merito la richiesta di pagamento dell'indennizzo appare non meritevole di accoglimento dal momento che la dinamica degli eventi del presunto furto parziale, occorso nell'arco della giornata tra l'11 e il 12 giugno
2021, non sembra essere abbastanza chiara. In primo luogo, non si comprende come sia stato possibile, da parte dei presunti autori del furto parziale, prelevare tutte le componenti, citate dalla parte attrice, del motociclo senza realizzare un minimo di effrazione ai locali nei quali era custodito il suddetto motoveicolo;
inoltre, dalla deposizione del , che ha svolto Testimone_3
perizia ed accertamenti relativi al suddetto furto della moto Yamaha tg.
ET70045, emerge non solo che “(…) la via Amedeo Naddeo è strada senza uscita;
”, ma anche che “(…) l'intera palazzina di via Amedeo Naddeo è delimitata da un reticolato in ferro e l'ingresso è chiuso da un cancello elettrico esterno;
” a riprova del fatto che, per entrare all'interno dello stabilimento e, precisamente, dell'officina all'interno della quale era detenuta la moto in questione, i presunti ladri avrebbero dovuto superare diversi ostacoli prima di giungere a destinazione. In secondo luogo, dalle dichiarazioni del teste in questione è possibile evincere che: “all'interno
8 dell'officina constatavo che la moto YAMAHA tg. ET70045 risultava perfettamente disabbigliata senza che sulla stessa fossero presenti graffi e pezzi di carenatura dovuti allo smontaggio;
” e che “tutte le viti e rondelle erano accuratamente raccolte in apposito recipiente”. Sembra davvero inverosimile che i presunti ladri abbiano sottratto tutte le parti del motoveicolo, citate dalla parte attrice, a regola d'arte, riponendo tutte le viti, che mantenevano le componenti al motociclo, in un apposito contenitore e lasciando il medesimo all'interno dell'officina. Non emerge alcuna traccia di eventuali forzature del cancello elettrico di ingresso o del reticolato in ferro, o anche della stessa moto, tanto che, come allegato dalla stessa assicurazione, anche l'accertatore incaricato dalla compagnia assicurativa, in sede di perizia stragiudiziale, non ha riscontrato tracce di effrazione alla moto e che le viti erano tutte raccolte in un recipiente, fatto poco conciliabile con una ipotesi di furto. Ciò tanto più se si considera che le prove testimoniali svolte in corso di causa non forniscono elementi idonei ad accertare l'avvenuta sottrazione, trattandosi di dichiarazioni afferenti alle circostanze di tempo e luogo del posteggio e alla denuncia di furto.
Premesso ciò, come si comprende dalla giurisprudenza riportata in precedenza, il soggetto che è vittima di un furto di un veicolo è tenuto a produrre, a riprova del fatto, documentazione ben precisa al fine di sostenere la sua pretesa. In particolare, tra questi, oltre alla denuncia sporta alle Autorità competenti, che è atto unilaterale e non fa piena prova da sola, l'attore è tenuto a produrre l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento, la serie completa delle chiavi;
tali documenti non sono stati allegati dall'attore, il quale si è limitato a presentare la denuncia dell'avvenuto furto presentata alle
Autorità competenti e una copia del libretto di circolazione del motoveicolo in questione.
Alla luce del descritto quadro probatorio, dunque, deve ritenersi che, in difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione di parti della moto ad opera di ignoti, non è stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi
9 della domanda formulata ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, la domanda attorea debba essere integralmente respinta.
In virtù di quanto rilevato, dunque, vanno rigettate le domande di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, da liquidarsi ai minimi, in ragione della esiguità dell'attività effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 2.738,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge
Salerno, lì 03 gennaio 2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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