Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 676/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 676/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1964/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 04/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 05/05/2023 – notificata in data 16/05/2023,
TRA
, e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Alfonso Landi ed elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla Via Generale Gonzaga nr.
81, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Mobilio ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Salerno (SA), alla Via F. Cantarella nr. 7, presso studio difensore.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1964/2023 del Tribunale di Salerno –
Servitù di passaggio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 15/06/2023 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 23/06/2023, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
questi ultimi due nella loro qualità di germani - proponevano gravame avverso la
[...] sentenza n. 1964/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
04/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 05/05/2023 – notificata in data 16/05/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “– Accoglie l'istanza attorea;
– Conferma la servitù di passaggio come indicata in motivazione e la titolarità del diritto in capo all'attore;
– Ordina la rimozione, a carico dei convenuti, del cancello di cui è causa, ferma l'illegittimità dell'installazione; – Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto;
– Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida nella somma di € 214,00 per esborsi e di € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 19/01/2012 e iscritto a ruolo in data 23/01/2012, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Salerno – sez. dist. di Montecorvino Rovella, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 esponendo di essere titolare di beni immobili ubicati in un fabbricato sito in
[...]
Olevano Sul Tusciano (Sa), alla località Ponticelli - Via Mensa VII traversa – e che detto immobile era stato rilevato dall'attore in sede di espropriazione immobiliare in danno di
– quale germano della convenuta;
riferiva che l'accesso Parte_4 Parte_1 all'immobile indicato avveniva sia da Via Mensa VII traversa, sia da altra strada che da Via
Mensa conduceva ad uno spazio largo posto alle spalle del fabbricato.
Precisava che il cortile de quo apparteneva anche al dante causa del deducente, fatta eccezione per una piccola parte di 65 mq gravata anche da servitù di passaggio per atto notar Per_1
n. 34578 del 29/12/1990 e che era usufruttuaria delle consistenze Parte_1 indicate in Catasto al fg. 17, p.lle 613/5, 613/3 e 613/4 di cui erano stati resi nudi proprietari
– per testamento olografo per notar rep. 45145, racc. 15640 del 18/11/1998 - i Persona_2 figli della , e e che altra consistenza ubicata nello Parte_1 Parte_2 Parte_3 stesso immobile era stata assegnata, sempre con il medesimo testamento, a , Parte_4
pag. 2/6 figlio di , fratello di e dante causa dell'attore , a Persona_3 Parte_1 CP_1 seguito della procedura espropriativa immobiliare. Lamentava, nello specifico, che la convenuta aveva apposto – nel mese di febbraio 2008 – un cancello Parte_1 poco dopo l'accesso al fabbricato da Via Mensa VII traversa in mancanza e/o assenza delle prescritte autorizzazioni amministrativo-urbanistiche e di quelle degli altri interessati che vantavano il diritto di accedere allo spazio retrostante ove avevano da sempre parcheggiato le rispettive autovetture e che successivamente lo stesso cancello era stato anche chiuso con conseguente interclusione dello spazio di accesso dell'attore . Pertanto, chiedeva al CP_1
Tribunale di Salerno – sez. dist. di Montecorvino Rovella, 1) di dichiarare l'illegittimità dell'installazione del cancello nel vialetto laterale al fabbricato di Via Mensa, traversa VII, con conseguente condanna alla rimozione, 2) di dichiarare e/o confermare il diritto all'uso, anche per il passaggio, dello spazio retrostante il viale di accesso ove era stato apposto il cancello, fino all'accesso alla strada conducente alla Via Mensa principale, con vittoria di spese ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 17/04/2012, si costituivano in giudizio Parte_1
e quali parti convenute, che in via preliminare eccepivano Parte_2 Parte_3 la nullità della citazione ex art. 163, comma 2, n. 3) e n. 4), c.p.c., nel merito contestavano le avverse pretese e chiedevano il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per testi e di C.T.U., il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate disposta ex D.Lgs.
n. 155/2012, presso la sede centrale di Salerno;
il procedimento perveniva all'udienza del
09/01/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 1964/2023 emessa e depositata telematicamente in data 04/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 05/05/2023 – notificata in data 16/05/2023, il Tribunale di Salerno, ricostruita la successione dei titoli di proprietà, accoglieva la domanda attorea di servitù di passaggio e, per l'effetto, ordinava la rimozione del cancello, poneva le spese di C.T.U. a carico dei convenuti e condannava alle spese di lite quantificate in € 5.077,00. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e - Parte_1 Parte_2 Parte_3 questi ultimi due nella loro qualità di germani - censuravano l'impugnata sentenza sulla base pag. 3/6 dei seguenti motivi: “1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc – omessa pronuncia in ordine ad eccezione dirimente ai fini della decisione – nullità della sentenza impugnata ex art. 161 cpc;
2. Erronea valutazione di circostanze di fatto e di diritto dirimenti;
3. Omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto dirimenti;
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc – omessa pronuncia in ordine ad eccezione dirimente ai fini della decisione;
5. Riforma in merito al regolamento delle spese”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiarare del tutto destituite di fondamento le domande formulate dall'appellato nel giudizio di prime cure. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data
24/11/2023, si costituiva in giudizio , quale parte appellata, che nel merito Controparte_1 chiedeva di rigettare l'interposto gravame, con vittoria di spese e competenze. Fissata la prima udienza per il 14/12/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 23/01/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 23/01/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Nel giudizio di primo grado si è discusso della esistenza del diritto di servitù di passaggio in favore della proprietà di , sita in località Ponticelli, via Mensa VII Traversa di Olevano Controparte_1 sul Tusciano, acquistati in seguito alla vendita all'asta della proprietà , ed Parte_4 insistente sullo spazio retrostante chiuso con un cancello da . Dunque Parte_1
l'attore ha insistito per la illegittima collocazione del cancello di ostacolo al passaggio. Il giudice di primo grado ritenuta l'area interclusa come spazio comune alle rispettive proprietà della parti in causa ha ritenuto che la collocazione del cancello sia di ostacolo all'uso comune del bene e pertanto, anche al fine del passaggio, e pertanto ha confermato la esistenza del diritto in favore di , ordinando la rimozione del cancello. Il primo giudice Controparte_1
pag. 4/6 ha accertato come il cortile fosse in comproprietà con , infatti in sede di Parte_4 disposizione da parte del padre , lo stesso ha stabilito che la parte della Persona_3 corte sita a nord-est, nord-ovest e sud-ovest sarebbe rimasta di proprietà Su CP_2 tale parte di cortile è stata costituita una sola servitù di passaggio in favore del fondo della moglie di . Il cortile costituisce pertinenza e come tale Persona_4 Persona_3 trasferito al , cui è stata assegnata, in seguito a procedura espropriativa, la Controparte_1 proprietà . Dalla natura condominiale del bene e dall'uso congiunto di tutti Parte_4
i familiari, oltre che dai titoli, il primo giudice fa derivare l'esistenza della servitù di passaggio, come di utilizzo comune e di parcheggio. Orbene, il primo motivo di appello relativo alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del contenuto, e mancata motivazione sul punto non ha un incidenza determinante sulla risoluzione della controversia, in quanto pur non essendo stata specifica la motivazione sul punto, essa può ritenersi assorbita dall'esame sul merito, da cui deriva che l'atto di citazione appare pienamente comprensibile circa la domanda proposta volta a far accertare l'abusiva collocazione del cancello, che è di ostacolo al passaggio e alla fruizione del vialetto comune del fabbricato . Peraltro, una Parte_1 supposta ed eventuale nullità della citazione, se pur rilevata in appello non sarebbe di ostacolo all'esame di merito della fattispecie. Premesso, che il giudice ha individuato il vialetto come pertinenza della proprietà , e spazio comune, per cui in comunione tra i Parte_4 comproprietari, ben ha compreso il giudice di primo grado che esso è al servizio della particella 613 su cui insiste il fabbricato e della 832 retrostante di proprietà Parte_1 Per_4
che sulla stradina ha solo la servitù di passaggio sino alla sua proprietà e null'altro
[...] come si desume dalla disposizione, atto di donazione del 19/12/1990, di Persona_3 in favore del figlio , e riscontrato dal consulente. L'esercizio del passaggio pertanto è Pt_4 una delle manifestazioni correlate alla comproprietà dello spazio, e non è di ostacolo l'esistenza di altro accesso pure praticabile da parte di . Inoltre, nel caso di Controparte_1 specie l'azione è stata proposta per ottenere la rimozione di un ostacolo, ovvero il cancello, all'esercizio del diritto di passaggio sull'area comune, e non anche per accertare la comproprietà dell'area, per cui non si verte in tema di azione di rivendica e dei conseguenti oneri probatori. Piuttosto, l'asserita proprietà esclusiva di sulla stradina che Persona_4 conduce alla particella 832 non è sostenuta da alcun titolo legittimante. Inoltre, le prove testimoniali assunte in primo grado, non confutate in appello, hanno confermato l'uso pag. 5/6 comune del vialetto e del cortile, anche per parcheggio da parte di tutti i familiari Parte_5
. L'appello va rigettato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la
[...] soccombenza, in base al valore indeterminato- bassa complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1964/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 04/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
05/05/2023 – notificata in data 16/05/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.500,00
,oltre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di parte appellata.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 19 / 03/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6