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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 801 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a RA a [...] in data [...] ed ivi elettivamente domiciliato E_ presso lo studio dell'avv. Norina Scorza, sito alla via C. Colombo n. 4, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data
26.06.2023; attore
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanna D'Amora, sito in Boscotrecase (Na) alla via C. Prisco n. 54, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.09.2023; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile ex art. 473 bis.49 c.p.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.49 c.p.c. depositato il 26.06.2023, ha E_ proposto domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio civile contratto con in RA a Mare (Cs) in data 8.10.2016 (trascritto nei Controparte_1
1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 5, parte I, anno 2016). A fondamento della domanda ha dedotto che, a seguito della perdita di un figlio, avvenuta il 26.01.2020, con un periodo di dieci giorni in cui la moglie è rimasta in coma, quest'ultima ha cominciato a manifestare disaffezione nei suoi confronti, nonostante le attenzioni e la vicinanza mostratele;
infatti, al fine di mantenere salda l'unione coniugale, ha assecondato ogni suo desiderio, avendo ospitato la madre, venuta dall'Africa, dal febbraio al settembre 2020, acconsentito che la coniuge si recasse nel Paese d'origine nei mesi di febbraio-marzo 2021 ed organizzato, nel mese di ottobre 2021, un viaggio a Tenerife e, nell'anno 2022, un viaggio a Zara;
nonostante le sue precarie condizioni economiche, ha consentito alla moglie di seguire dei corsi di estetica avanzata, i cui costi e le relative spese di alloggio sono stati da lui interamente sostenuti (ovvero un corso tenuto a Napoli nel mese di ottobre 2002 per un costo di euro 1.400,00 ed uno tenuto a
Cosenza nel mese di novembre-dicembre 2022 per una spesa di euro 980,00); egli deve far fronte a diverse spese (avendo contratto un mutuo per euro 60.448,00, un finanziamento di euro
8.406,09 ed un prestito personale di euro 55.000,00 per l'acquisto nell'anno 2018 e la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale e per fronteggiare le situazioni più impellenti), nonché sostiene ulteriori costi per la gestione della sua attività commerciale (un
B&B), come quelli per l'acquisto di prodotti per la pulizia ed altro;
la moglie conosce quattro lingue e attualmente lavora, mentre negli anni 2016, 2017 e 2019 ha lavorato presso la struttura turistica denominata “Mantinera” e nel 2018 ha gestito due strutture site in RA a Mare;
a seguito del rientro improvviso della moglie dall'Africa (ove si era recata per le precarie condizioni di salute della madre), la stessa gli ha impedito l'accesso nell'abitazione coniugale
(di sua esclusiva proprietà), pretendendo, in data 11.10.2022, la somma di euro 1.550,00 e, in data 11.01.2023, quella di euro 2.900,00, come importo una tantum per addivenire alla separazione personale (importi di denaro da lui corrisposti per euro 2.000,00 mediante bonifico ed euro 990,00 in contanti); dopo la perdita del figlio, la moglie ha intrattenuto relazioni extraconiugali con il suo ex compagno ed altre persone (continuate nel tempo), così violando i doveri coniugali di cui agli artt. 143 e 147 c.c.. Quindi, ha chiesto E_
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra i signori, ordinando al competente ufficiale di stato civile del comune di RA a Mare
l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio con addebito alla parte convenuta;
3) Assegnare la casa familiare, in proprietà esclusiva di E_ con tutto quanto l'arreda al , facoltizzando la resistente ad asportare i propri beni ed PT effetti personali entro l'udienza di prima comparizione;
4) addebitare la separazione a
, parte convenuta in causa, per tutti i motivi esposti in CP_1 CP_1 narrativa e qui integralmente riportati;
5) dare atto che le parti sono economicamente
2 autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
6) Con la refusione delle spese di lite. B) Piaccia all'On.le Tribunale adito, nelle more del giudizio di separazione personale, decorsi i termini previsti dalla legge a far tempo dalla sentenza parziale di separazione/dall'udienza di prima comparizione, così decidere: 1) Pronunciare lo scioglimento civile del matrimonio contratto tra e , in comune di E_ Controparte_1
RA a Mare (CS), in data 8 ottobre 2016, per atto numero 5, parte 1, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Assegnare la casa familiare, in proprietà esclusiva di , con tutto E_ quanto l'arreda, facoltizzando ad asportare i propri beni ed effetti Controparte_1 personali entro l'udienza di prima comparizione laddove la sig.ra Controparte_1 non vi ha già provveduto in sede di separazione;
3) Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
4) Con la refusione delle spese di lite”.
si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 437 bis.16 c.p.c. Controparte_1 depositata il 4.09.2023. La stessa, pur aderendo alle domande di separazione dei coniugi e scioglimento del matrimonio ex adverso proposte, ha contestato quanto dedotto da PT
. In particolare, ha affermato che il rapporto coniugale, in un primo momento
[...] soddisfacente dal punto di vista sentimentale e lavorativo, si è incrinato a causa della condotta tenuta dal marito a seguito della nascita e morte del figlio e del conseguente asporto dell'utero da lei subito, con un successivo periodo di coma di dieci giorni;
la dissoluzione del rapporto matrimoniale è dipesa esclusivamente dalla condotta del coniuge, il quale, dopo il suddetto triste evento, essendo definitivamente naufragato ogni suo desiderio di procreare con lei, ha manifestato disaffezione nei suoi confronti, mostrando, al contempo, interesse verso altre donne, che ha anche frequentato pubblicamente;
nel mese di gennaio 2023, ha E_ abbandonato la casa coniugale, trasferendosi dalla madre, e le ha inviato una missiva legale con cui le ha rappresentato di voler addivenire alla pronuncia della separazione coniugale per reciproche incompatibilità caratteriali, invitandola alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita con l'offerta della somma di euro 15.000,00 una tantum; il comportamento insensibile del marito è, altresì, emerso nel periodo in cui è venuta a mancare sua madre, dal momento che, anche in tale circostanza, ha continuato nella sua richiesta di separazione;
per volontà del coniuge nessun effetto hanno sortito i suoi tentativi di salvare il rapporto matrimoniale;
nessuna relazione extraconiugale ha intrattenuto né con il suo ex compagno, né con altri uomini;
non percepisce alcun reddito, avendo aiutato il marito nella gestione di un B&B, per la quale ha ricevuto compensi usati anche per pagare i dipendenti e far fronte alle spese ordinarie della famiglia;
il coniuge, dopo il suo allontanamento dall'abitazione familiare, non le ha corrisposto alcun mantenimento, pertanto si è vista costretta, per far fronte alle sue esigenze personali, a chiedere un aiuto economico ai familiari e alle amiche;
il marito
3 gestisce una florida attività commerciale operante nel settore turistico (costituita da B&B) e percepisce notevoli guadagni, che le hanno consentito di condurre un discreto tenore di vita.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Disporre Controparte_1
l'assegnazione della casa coniugale sita in RA a Mare alla Via Fratelli Bandiera n. 28 alla sig.ra 2. in mancanza disporre che il sig. corrisponda alla resistente la CP_1 PT mensilità a titolo di mantenimento quale contributo per l'affitto pari ad €. 700,00 a mezzo bonifico o vaglia postale intestato alla signora che quest'ultima utilizzerà per l'affitto CP_1 di un immobile presso il quale la stessa trasferirà la sua residenza e vi abiterà , oltre le spese per il pagamento delle utenze relative la somma pari ad €. 300,00 entro il 05 di ogni mese rivalutabile secondo gli indici istat;
3. Inoltre porre in capo al sig. l'obbligo di E_ corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 personale la somma pari ad €. 500.00 ,da corrispondere a mezzo bonifico o vaglia postale, entro il 05 di ogni mese , rivalutabile secondo gli indici Istat;
4. Disporre in alternativa al mantenimento mensile richiesto come sopra , il riconoscimento della somma pari ad €.
25,000,00 a titolo di una tantum , a carico del sig. nei confronti della sig.ra , PT CP_1 da corrispondere a mezzo assegno o bonifico intestato alla stessa;
5. Nel caso in cui la sig.ra non risulterà assegnataria della casa coniugale si chiede che la stessa possa ritirare CP_1 tutti i propri effetti personali compresi gli arredi di sua proprietà;
6. I coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra pendenza economica;
7. Con refusione delle spese di lite. Inoltre,
Piaccia all'On.le Tribunale adito, nelle more del giudizio di separazione personale, decorsi i termini previsti dalla legge a far tempo dalla sentenza parziale di separazione/dall'udienza di prima comparizione, così decidere: 1) Pronunciare lo scioglimento civile del matrimonio contratto tra e , in comune di RA a Mare (CS), in E_ Controparte_1 data 8 ottobre 2016, per atto numero 5, parte 1, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2)
Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in RA a Mare alla Via Fratelli Bandiera
n.28 alla sig.ra 3) in mancanza disporre che il sig. corrisponda alla resistente CP_1 PT la mensilità a titolo di mantenimento quale contributo per l'affitto pari ad €. 700,00 a mezzo bonifico o vaglia postale intestato alla signora che quest'ultima utilizzerà per l'affitto CP_1 di un immobile presso il quale lastessa trasferirà la sua residenza e vi abiterà , oltre le spese per il pagamento delle utenze relative la somma pari ad €. 300,00 entro il 05 di ogni mese rivalutabile secondo gli indici istat;
4) Inoltre porre in capo al sig. l'obbligo di E_ corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 personale la somma pari ad €. 500.00 ,da corrispondere a mezzo bonifico o vaglia postale, entro il 05 di ogni mese , rivalutabile secondo gli indici Istat;
5) Disporre in alternativa al mantenimento mensile richiesto come sopra , il riconoscimento della somma pari ad €.
25,000,00 a titolo di una tantum , a carico del sig. nei confronti della sig.ra EV , PT
4 da corrispondere a mezzo assegno o bonifico intestato alla stessa;
6) Nel caso in cui la sig.ra non risulterà assegnataria della casa coniugale si chiede che la stessa possa ritirare CP_1 tutti i propri effetti personali compresi gli arredi di sua proprietà; 7) I coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra pendenza economica;
8) Con refusione delle spese di lite”.
Il Pubblico Ministero in sede, con visto del 29.06.2023, nulla ha opposto.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta in data 16.10.2023, esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, è stata disattesa la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla convenuta (stante l'assenza di figli), nonché le parti hanno precisato le conclusioni ai fini della pronuncia sullo status relativamente alla domanda di separazione e la causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice relatore, riservandosi di riferire al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 819/2023 del 27.10.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, rimessa la causa sul ruolo, con ordinanza del 16.01.2024 è stato disposto che, in via temporanea ed urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c., versasse, E_ dalla data del medesimo provvedimento, a , entro il giorno cinque Controparte_1 di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno), a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Verificata la procedibilità della domanda di divorzio, è stata fissata l'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, poi sostituita, su istanza congiunta delle parti, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate. Quindi, con ordinanza del 29.01.2025, il Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 819/2023 del 27.10.2023, occorre pronunciarsi sulle altre questioni del contendere, concernenti, con riguardo alla domanda di separazione, l'addebito a carico di uno dei due coniugi (avendo ciascuno di essi avanzato tale richiesta nei confronti dell'altro) ed il riconoscimento in favore di di un assegno di mantenimento, Controparte_1 nonché, relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, il diritto della convenuta ad ottenere il versamento di un assegno divorzile ed, infine, in relazione ad entrambe le domande proposte, l'assegnazione della casa coniugale (chiesta da ciascun coniuge).
Per quanto concerne l'addebito della separazione, per pacifica giurisprudenza tale pronuncia richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali, in secondo luogo, l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge) ed, infine, il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e
5 l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn. 1744/2003,
9472/1999, 2648/1989). Secondo costante giurisprudenza, infatti, nella separazione personale,
“La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740; nonché Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009 n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma
2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”; e ancora, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614 e Cass. sez. I del 28.4.2006 n.
9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016
n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez. I del 24.08.2006 n. 4203,
Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Nel caso, poi, di richiesta di addebito reciproco della separazione (come nel caso in esame), l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, in linea generale, svolgersi sulla base della valutazione globale della vita familiare e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, permettendo così di accertare se e quale incidenza le stesse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. ord. n. 15819 del 7.06.2021). Inoltre, con particolare riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, è pacifico che la stessa rappresenta una violazione
6 particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, una circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
(cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 16859/2015). In particolare, per quanto concerne il riparto degli oneri probatori, “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. civ. sez. VI del 19.02.2018 n. 3923, nonché nello stesso senso, tra le altre,
Cass. civ. sez. I del 5.08.2020 n. 16691 e Cass. civ. sez. I del 14.02.2012 n. 2059).
Ebbene, esaminati gli atti di causa, entrambe le domande di addebito della separazione proposte da ciascun coniuge nei confronti dell'altro non sono suscettibili di accoglimento. Invero, ciascuna parte, nel ricostruire la storia del rapporto matrimoniale, ha imputato la crisi del menage familiare al coniuge per il disinteresse ed il distacco mostrato nei suoi confronti, anche intrattenendo relazioni extraconiugali. Tuttavia, alcun congruo riscontro probatorio è stato offerto da ciascuna parte in ordine sia all'effettiva sussistenza delle violazioni dei doveri matrimoniali imputate al coniuge, sia all'efficienza causale delle stesse (nei termini sopra esplicitati). A tanto consegue il rigetto delle domande di addebito della separazione reciprocamente proposte.
È, invece, suscettibile di accoglimento (nei limiti di seguito indicati) la domanda di mantenimento avanzata da . Controparte_1
Come noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
in particolare, restano sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, come il dovere di assistenza materiale. Quindi, il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione può ottenere la condanna dell'altro coniuge al versamento in suo favore di un assegno di mantenimento laddove risulti che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (da individuare con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro), nonché versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass.
7 civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770, secondo cui “Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato”). Dunque, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte dello stesso di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, sebbene non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770, nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 16.05.2017 n. 12196 e Cass. civ. sez. I del 12.01.2017 n. 605, secondo cui “In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita;
in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico-patrimoniali e reddituali degli stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge”).
Posto quanto sopra, risulta dagli atti di causa che è titolare di un B&B sito in E_
RA a Mare, è proprietario esclusivo dell'immobile già adibito a casa coniugale e negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 ha dichiarato redditi complessivi lordi pari alle rispettive somme di euro 14.303,00, 9.561,00 e 23.125,00, con un reddito mensile netto pari all'importo di euro
2.000,00 circa. , invece, è priva di una stabile occupazione Controparte_1 lavorativa, non è proprietaria di beni immobili e negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 ha percepito redditi complessivi lordi pari alle rispettive somme di euro 1.462,50, 1.878,96 e
3.268,22. Ebbene, posta la non addebitabilità della separazione alla convenuta e la differenza
(per funzione e presupposti) che intercorre tra l'assegno di mantenimento (spettante ad un coniuge nel caso di separazione) e quello divorzile (riconoscibile nell'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o di scioglimento del matrimonio civile), se le condizioni economiche delle parti e la loro disparità consentono di riconoscere un
8 mantenimento in favore della convenuta, occorre considerare, ai fini della sua quantificazione, le potenzialità economiche e la capacità lavorativa della medesima convenuta (la quale ha solo
36 anni di età, conosce quattro lingue ed ha già maturato pregresse esperienze lavorative nel settore alberghiero). Invece, per quanto concerne le spese mensili cui l'attore dovrebbe far fronte, le stesse (peraltro non congruamente provate) si riferiscono, in ogni caso, alla luce di quanto asserito dallo stesso attore, tanto alla casa coniugale (ovvero ad un immobile di sua esclusiva proprietà e non suscettibile di assegnazione alla moglie, stante l'assenza di figli), quanto a finanziamenti e prestiti senza che sia stato dimostrato che essi siano stati contratti per far fronte a spese necessarie ed indispensabili (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. n.
10380/2012). Pertanto, considerate le circostanze del caso concreto, si ritiene che, confermando quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 16.01.2024 (avverso la quale, peraltro, a fronte di un quadro istruttorio immutato, non risulta che sia stata proposta alcuna impugnazione), la domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta vada accolta nei limiti della somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
Istat. , pertanto, dovrà corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della E_ stessa, dalla data della sopraindicata ordinanza sino al passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio, la somma di euro 300,00, entro il giorno cinque di ogni mese (invero, in ordine al periodo di vigenza dell'assegno di mantenimento in questione, si richiama, ex plumiris, Cass. civ. sez. I del 15.02.2021 n. 3852, secondo cui “In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi sino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra la ipotesi derogatoria di cui all'articolo 4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio di separazione trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione e ciò in ragione della autonomia sul piano sostanziale e su quello processuale tra separazione e divorzio”). Tanto, peraltro, precisando che, a fronte del mancato consenso dell'attore, non sarebbe stata, in ogni caso, possibile la condanna dello stesso al versamento in favore della moglie, a titolo di mantenimento, di una somma di denaro una tantum.
9 Passando, quindi, all'esame della domanda divorzio e di quelle ad essa connesse, in primo luogo, deve darsi atto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898 per addivenire alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti. Infatti, con la sentenza non definitiva n. 819/2023 emessa in data
27.10.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente E_ Controparte_1 dalla loro comparizione in Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n.
55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Va, invece, disattesa la domanda con cui ha chiesto la condanna Controparte_1 dell'attore al versamento in suo favore di un assegno divorzile.
Come noto, il diritto ad ottenere il versamento da parte del coniuge di un assegno divorzile è soggetto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987. In particolare, nel richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 18287 dell'11.07.2018 (confermata dai successivi arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema), va evidenziato che con tale pronuncia, nel riconoscere la natura non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, è stato chiarito che tale assegno non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno dei coniugi, su accordo degli stessi. E' stato, infatti, rilevato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr.
Cass. civ. sez. un. dell'11.07.2018 n. 18287; nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 28.02.2019 n. 5975, Cass. civ. sez. VI del 21.06.2019 n. 16796, Cass. civ. sez. I del
23.04.2019 n. 11178, Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022 n. 27948, secondo cui “Ai fini del
10 riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali”, Cass. civ. sez. VI del 13.10.2022 n. 29920, secondo cui “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera”). Dunque, in altri termini, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale (come affermato in passato in ambito giurisprudenziale), ma principalmente quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati per condurre una vita dignitosa e di riequilibrare le condizioni economiche delle parti nei casi in cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione patrimoniale-reddituale in essere al momento del divorzio sia stata direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi per effetto delle quali uno abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali (precise e concrete) per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in tal modo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del
17.04.2019 n. 10782).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la convenuta (a tanto onerata) non ha offerto congrua prova dell'effettiva ricorrenza delle condizioni sottese al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile da lei invocato. Invero, pur sussistendo una disparità tra le condizioni economiche delle parti (secondo quanto già sopra rilevato), non è stato, in ogni caso, dimostrato che
[...]
sia impossibilitata, per ragioni oggettive (anche in considerazione della sua Controparte_1 età e della piena capacità lavorativa di cui gode), a procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita dignitosa, così come, non è stato provato che tale sperequazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia direttamente conseguita dalle scelte comuni degli ex coniugi per effetto delle quali la convenuta abbia sacrificato, d'accordo con il marito, proprie aspirazioni professionali e reddituali concrete, precise e reali, così contribuendo, in modo decisivo, alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'ex coniuge (anche se si considera la limitata durata del rapporto matrimoniale). Va, quindi, disattesa la domanda con cui la convenuta ha chiesto il versamento in suo favore di assegno divorzile (anche una tantum, stante, tra l'altro, il mancato consenso dell'attore richiesto dall'art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970).
11 Infine, con riguardo all'assegnazione della casa coniugale (pronuncia comune sia alla domanda di separazione personale dei coniugi, che a quella di divorzio), è pacifico che essa postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, essendo prevista nel loro esclusivo interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I ord. n. 25604 del 12.10.2018 e Cass. civ. sez. I n. 21334 del 18.09.2013). A fronte di ciò, nella fattispecie in esame non ci sono figli, sicché, non essendo ammissibili le domande di assegnazione della casa coniugale, le questioni riguardanti il godimento e la disponibilità del medesimo immobile devono essere risolte, secondo i principi generali di diritto, in favore del suo esclusivo proprietario (vale a dire, secondo quanto si evince dagli atti di causa, ). Così E_ come, non possono essere che disattese le domande con cui la convenuta ha chiesto, in mancanza dell'assegnazione della casa coniugale (come detto, non ammissibile), la condanna dell'attore al versamento di somme mensile a titolo di contributo per la locazione di un altro immobile e il pagamento delle relative utenze.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al
R.G. n. 801/2023, così provvede:
- rigetta le domande di addebito della separazione a carico del coniuge rispettivamente proposte dalle parti;
- dispone che versi a , dalla pronuncia E_ Controparte_1 dell'ordinanza emessa in data 16.01.2024 sino al passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio, a titolo di mantenimento della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in RA a Mare in data 8.10.2016 tra i coniugi e , trascritto nei registri di stato civile del E_ Controparte_1 medesimo Comune al n. 5, parte I, anno 2016;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
- dichiara inammissibili le domande di assegnazione della casa coniugale;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA a Mare perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18.02.2025.
12 Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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