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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/07/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 171/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 52 /2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pupilella Presidente dott. Margiolina Mastronardi consigliere dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ed est. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 171/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Plescia, elettivamente domiciliato Parte_1 come in atti appellante
contro
: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Retico, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 02.07.2024, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la Parte_1 [...]
perché gli venisse riconosciuto il diritto ad essere inquadrato, a far data Controparte_1 dal 01.04.2015 e fino al 28.02.2019, nel III livello B di cui al CCNL per i dipendenti da Imprese e società esercenti Servizi di Igiene ambientale del 30.06.2008 e del 06.12.2016, e/o in altro inquadramento ritenuto di giustizia, nonché alle conseguenti differenze retributive, quantificate in
€ 9.887,26, o altra somma ritenuta di giustizia.
Il aveva esposto di essere stato dipendente della Pt_1 Controparte_2 dall'1.10.2010 al 28.2.2019, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di Operatore
Ecologico, Livello II B.
Aveva dedotto che le mansioni in concreto disimpegnate erano consistite in attività di operatore addetto al servizio di raccolta porta a porta con l'utilizzo di compattatori e che, disponendo egli di patente B, aveva anche condotto mezzi d'opera.
Aveva precisato che durante il rapporto di lavoro con la resistente era stato adibito alla guida dell'autoveicolo modello DAILY, munito di mini-compattatore con vasca aperta con portata fino a 35 quintali, e alla raccolta dei mastelli che venivano svuotati a mano, oppure, in caso di carrellato, con mezzo meccanizzato, all'interno del DAILY, per poi trasportare il tutto presso l'isola ecologica.
Aveva aggiunto di avere anche provveduto a fare rifornimento di carburante presso il distributore sito a circa un chilometro dal luogo in cui erano ricoverati i mezzi, nonché alla manutenzione del veicolo presso officina meccanica e che, mensilmente, aveva effettuato il controllo della dotazione degli automezzi.
Richiamate le declaratorie dedotte nel CCNL dei Servizi Ambientali del 30.6.2008 (All. n. 7 del ricorso), il aveva asserito che le suddette attività erano riconducibili al III livello B, con Pt_1 conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive che erano quantificate in €
9.887,26. Aveva aggiunto anche di aver inviato due missive alla società in data 17.03.2020 e
22.03.2022, contenenti la richiesta di pagamento del suddetto importo, ma che le stesse erano rimaste inevase.
2 1.1. Si era costituita in giudizio la (d'ora innanzi ), che Controparte_1 CP_1 aveva preliminarmente eccepito l'estinzione del diritto vantato dal ricorrente per intervenuta rinuncia.
Aveva dedotto la resistente che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data
22.03.2019, il lavoratore aveva rilasciato una dichiarazione liberatoria nella quale aveva, tra l'altro, confermato di avere ricevuto in costanza di rapporto tutti i compensi spettanti, dichiarando di rinunciare a qualunque pretesa riconducibile all'attività prestata.
Aveva asserito che le dichiarazioni rese avevano valore di una “vera e propria conferma della corrispondenza tra mansioni e livello salariale, nonché di rinuncia a ogni pretesa al riguardo riveniente dal rapporto e dichiarazione di non avere altro da pretendere”, precisando che la rinuncia suddetta doveva ritenersi consolidata ai sensi dell'art. 2113, comma 2, c.c., con conseguente inammissibilità delle domande azionate dal lavoratore nel giudizio de quo.
Aveva anche eccepito la prescrizione parziale delle pretese, evidenziando che il lavoratore aveva contestato per la prima volta il livello retributivo con lettera del 22.3.2022, senza interrompere in precedenza il termine quinquennale (precisava che con la lettera del 17.3.2020 erano stati chiesti emolumenti relativi ai buoni pasti, lavoro festivi e indennità di lavaggio indumenti, ma non le differenze retributive), con la conseguenza che ogni rivendicazione relativa a questioni antecedenti al 22.03.2017 dovesse ritenersi caducata.
Nel merito, aveva evidenziato che le mansioni assegnate e svolte dal ricorrente erano perfettamente corrispondenti a quelle previste nella declaratoria del livello II, e, in particolare, che all'invocato livello III era riconducibile l'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori” , mentre il mezzo utilizzato dal ricorrente non era né una spazzatrice né un compattatore, ma un furgoncino con vasca posteriore aperta, privo di sistema di compattazione, in alcuni casi dotato di pala superiore costipatrice per spostare in avanti i rifiuti caricati da tergo.
Produceva, a fondamento di tale deduzione, fotografie riproducenti il mezzo Daily utilizzato dal dipendente, che renderebbero palese che lo stesso fosse un veicolo del tutto diverso dai due camion compattatori in uso, attrezzati per la raccolta, la compattazione, il trasporto e lo scarico dei rifiuti,
e richiedenti per la guida la patente C e la certificazione CQC.
1.2. All'esito del giudizio, il Tribunale, aderendo alle prospettazioni della società resistente, riteneva che la dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal ricorrente in data 22 marzo 2019 e
3 depositata dalla fosse una valida dichiarazione di rinuncia a carattere abdicativo delle CP_1 proprie pretese in ordine al cessato rapporto di lavoro e, conseguentemente, riteneva la domanda infondata.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello , che, con l'unico motivo di doglianza, Parte_1 censura la sentenza nella parte in cui si è ritenuto di qualificare la dichiarazione liberatoria depositata da parte appellata come atto di rinuncia o transazione ex art. 2113 c.c.
Secondo l'appellante la dichiarazione, predisposta unilateralmente dal datore di lavoro, non avrebbe potuto, alla luce della stessa denominazione, “dichiarazione liberatoria”, essere assimilata ad uno degli atti contemplati dall'art. 2113 c.c., quale documento fatto sottoscrivere al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e in assenza di qualsiasi conflitto in corso tra le parti. Aggiunge che, anche in considerazione della sua bassa scolarizzazione e in assenza di assistenza di un proprio rappresentante sindacale, egli non sarebbe stato in grado di conoscere le norme citate nel documento, né le disposizioni del CCNL, e neppure valutare se la quantificazione delle spettanze fosse corretta. Con riferimento alla dichiarazione di rinuncia “a qualunque pretesa in ordine al cessato rapporto di lavoro, non avendo più nulla a pretendere nel periodo antecedente la data di firma di questa dichiarazione, in relazione al menzionato rapporto di lavoro”, la stessa avrebbe dovuto essere valutata alla stregua di una tipica clausola di stile, inidonea, anche secondo la Cassazione, a produrre effetti abdicativi.
Evidenzia anche che non solo la dichiarazione non era stata resa in sede sindacale, ma che a fronte della rinuncia tombale del lavoratore a qualsiasi suo diritto, in essa non era menzionata alcuna concessione del datore di lavoro, limitatosi a corrispondere al lavoratore il TFR maturato durante il corso del rapporto di lavoro.
Quanto al merito, deduce l'appellante che gli esiti dell'istruttoria orale avrebbero pienamente provato le mansioni superiori.
Conclude chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande già spiegate con il ricorso di primo grado.
2.1. All'appello resiste la che contesta quanto ex adverso dedotto. Deduce, in particolare, CP_1 che, non avendo il impugnato nel termine di legge le rinunce espresse nella dichiarazione Pt_1 del 22.03.2019, le stesse sarebbero divenute validi ed efficaci. Aggiunge che alla data della sottoscrizione, essendo il rapporto cessato da quasi un mese, non sussisteva alcun metus o timore
4 reverenziale tale da giustificare la tutela prevista dall'art. 2113 c.c. Per il resto, nell'ipotesi in cui la Corte dovesse decidere nel merito l'appello, reiterate le difese del primo grado, si chiede il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza del Tribunale di Larino.
2.2. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
3. Ritiene la Corte, nel solco dei principi di diritto già richiamati in proprie precedenti pronunce, che l'appello è fondato e che la sentenza gravata deve essere perciò riformata.
Secondo il granitico orientamento della Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez,. L, ordinanza 8 febbraio 2022, n. 4042) “ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale;
nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte
l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr.
Cass.n.729 del 2003, Cass. n.9120 del 2015, Cass. 18094 del 2015; Cass. n. 28448 del 2018); spetta al giudice di merito qualificare il documento sottoscritto dalle parti come transazione e non come semplice quietanza liberatoria, avuto riguardo agli elementi di fatto presi in considerazione, elementi che ove esaminati correttamente con motivazione esente da vizi, non possono essere rimessi in discussione in questa sede”. Ed è stato precisato che “la quietanza liberatoria rilasciata
a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale (tra le altre v. Cass. n. 2146 del 2011;
Cass. n. 729 del 2003) in quanto enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (Cass. n. 11536 del 2006; Cass. n. 10537 del 2004). Solo nel caso in cui, per il
5 concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto (vedi, per tutte, Cass. n. 9120 del
2015, Cass. n. 18094 del 2015”) (in tali termini, Cass. 4 agosto 2021 n. 22245).
I giudici di legittimità, in altra pronuncia conforme alle precedenti richiamate, hanno anche evidenziato che “La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione” (Cass. civ. n. 19831/2013 e, in senso conforme, Cass. 19/09/2016 n. 18321 e Cass. 15/09/2015 n. 1809).
Inoltre, è stato osservato che “…per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell'“aliquid datum, aliquid retentum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. Nel caso in esame la lavoratrice a seguito della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro non ha ottenuto null'altro che il TFR, diritto che le era già riconosciuto per legge (Corte di Cassazione, Sez. Lav,
07/11/2018, n. 28448).
3.1. Ebbene, osserva il Collegio che nella dichiarazione sottoscritta dal non sono Pt_1 riscontrabili gli elementi individuati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità quali necessari per attribuirle valore transattivo o abdicativo.
Essa contiene, infatti la dichiarazione secondo cui “In relazione alla retribuzione relativa alla mensilità FEBBRAIO 2019, pari a euro 12.374,65, comprensiva delle spettanze di fine rapporto di lavoro, il sottoscritto dichiara di ricevere dall'ex datore di lavoro Parte_1
( la somma di euro 9.280,99. Controparte_1
L'Azienda e il dipendente decidono di comune accordo che la differenza pari a euro 3.093,66 della predetta retribuzione verrà erogata entro il 30/04/2019 a mezzo delle coordinate bancarie già in possesso dell'Azienda”. Ebbene detta dichiarazione non può qualificarsi come atto transattivo,
6 mancando “lo scambio di reciproche concessioni” e ciò in quanto la somma indicata è incontestabilmente corrispondente all'importo dovuto dalla società a titolo di retribuzione e tfr all'ex dipendente. L'atto prevede, tutt'al più, un vantaggio esclusivamente a favore dell'ex datore di lavoro, cui riconosce una dilazione nel pagamento di quanto dovuto.
Quanto alla dichiarazione relativa alla rinuncia “… a qualunque pretesa in ordine al cessato rapporto di lavoro, non avendo più nulla a pretendere nel periodo antecedente la data di firma di questa dichiarazione, in relazione al menzionato rapporto di lavoro”, non vi è dubbio che la stessa si concretizzi in una formula generica e di stile, che non può assurgere ad una manifestazione di volontà abdicativa in quanto priva di riferimenti specifici al diritto o al complesso di diritti
“determinati ovvero obiettivamente determinabili” ai quali con l'atto il dichiarante manifesta il cosciente intento di abdicare.
Né risultano agli atti altri elementi dai quali è possibile desumere tale volontà negoziale e inducano ad escludere che nel caso di specie ci si trovi esclusivamente di fronte ad una “dichiarazione di scienza”. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non può attribuirsi alla dichiarazione allegata dalla valore di rinuncia a qualunque pretesa del , con CP_1 Pt_1 la conseguenza che il ricorso da quest'ultimo proposto deve considerarsi ammissibile.
4. Passando, dunque, al merito della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e del diritto alle relative differenze retributive, si osserva quanto segue.
Alla luce della istruttoria espletata in primo grado si ritiene siano fondate le domande avanzate dal con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Larino. Pt_1
Come è noto, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive.
Esse consistono, come ormai univocamente affermato dalla Suprema Corte, “nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del
d.lgs. n. 165 del 2001” (Cass., sez. L, ordinanza n. 30580 del 22.11.2019, in fattispecie in cui la
Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla
7 segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del c.c.n.l. comparto delle
Istituzioni di alta Formazione e Specializzazione, senza esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori).
4.1 In merito all'attività svolta dal nel periodo che qui viene in rilievo (dal 01/04/2015 al Pt_1
28/02/2019), all'udienza dell'11.4. 2023 il teste ha confermato le circostanze Testimone_1 di cui ai capitoli di prova nn. 4, 5 e 71, specificando che “Il rifornimento dei mezzi d'opera era effettuato a Larino o a Portocannone. Verificava anche la quantità di olio, eventualmente rabboccandolo, e il numero di km.”.
Quanto al teste , quest'ultimo, sentito all'udienza del 19.9.2023, ha affermato “Sul Testimone_2 cap. 4 ricordo che non era assegnato all'ecopunto, ma faceva solamente il raccoglitore Pt_1 con l'ausilio del mezzo. Non ricordo altro. Confermo il cap.
5. Sul cap. 62 posso dire che Pt_1
si occupava, quando necessario, anche di rifornire il mezzo di carburante. Non so dire sul rabbocco dell'olio. Penso che, come tutti noi, segnasse anche il chilometraggio del mezzo. In caso di foratura o rottura del mezzo, lo portava o dal gommista o dal meccanico”. Pt_1
4.2. È, dunque, emerso incontrovertibilmente che durante il rapporto di lavoro (dal 01/04/2015 al
28/02/2019) il ha operato alla guida del Daily, che l'azienda stessa definisce Pt_1
“costipatore”, non fornendo elementi idonei a radicare una differenza sostanziale con i mezzi compattatori cui si riferisce il CCNL. Come si evince dalla stessa documentazione fotografica
8 allegata dalla (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione in primo grado), il Daily è mezzo CP_1 dotato di “vasca compattatrice” e, dunque, si tratta, comunque, non di un semplice mezzo di trasporto, come ad esempio il mezzo Porter Piaggio, con il quale i rifiuti vengono solo raccolti e poi versati nel compattatore, ma di un mezzo funzionale al trasporto direttamente all'isola ecologica e ad una attività di trattamento dei rifiuti che implica il possesso di esperienza e competenze tecniche specifiche. È evidente che, come osservato dall'appellata, il Daily è mezzo diverso dai compattatori di grosse dimensioni, mezzi che, tuttavia, richiedono il possesso di patente
C, mentre l'invocato 3° livello richiede la guida di mezzi con patente B, come il veicolo guidato dal . Pt_1
4.3. E', inoltre, risultato provato che l'appellante lavorava da solo (scendeva dal mezzo per raccogliere i mastelli), che si occupava anche della manutenzione del veicolo e che, dunque, le mansioni effettivamente disimpiegate si sono caratterizzate per i profili di autonomia richiesta dall'inquadramento invocato. Dalle declaratorie del CCNL di riferimento, si evince che appartengono al 2° livello professionale, quello di inquadramento del ricorrente, “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
"B", con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3°. Profili esemplificativi:- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;
- addetto al risanamento ambientale;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alla stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale;
- addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali;
ecc.”.
Appartengono al 3° livello professionale, quello invocato dal ricorrente, “lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B". Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di
9 istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera;
- operatore tecnico addetto alle potature ad alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria;
ecc.”.
Ne discende che, in base alle previsioni di fonte pattizia, l'attività di raccolta dei rifiuti effettuata con l'utilizzo di mezzi come compattatori, innaffiatrici e spazzatrici e, dunque, diversi da quelli genericamente indicati nel 2° livello professionale come “veicoli”, pur se non necessitanti di patente diversa da quella “B”, è propria del 3° livello, richiedendo evidentemente un'esperienza e delle conoscenze tecniche superiori rispetto a quelle del livello inferiore.
L'addetto del 3° livello, inoltre, opera con autonomia, non essendo soggetto a controllo diretto, come, invece, il dipendente del 2° livello.
Dal confronto dei risultati delle due verifiche fin qui compiute, non può, dunque, esservi dubbio alcuno che nel periodo di riferimento, come riferito dai testi, il ricorrente ha effettuato la raccolta con l'uso di un mezzo compattatore, richiedente esperienza e competenze tecniche superiori rispetto a quelle proprie del dipendente addetto alla guida di meri veicoli, operando, oltretutto, lo stesso con autonomia.
5. Quanto, infine, alla eccezione di prescrizione spiegata dalla appellata, la stessa è infondata. Si consideri il seguente principio di diritto “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Considerato, quindi, che i diritti oggetto della controversia sono riferiti al periodo 1.04.2015 -
28.02.2019 e sono insorti dopo l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta in data
28.02.2019, con la conseguenza che alla data dell'invio della lettera del 2022, gli stessi non erano ancora prescritti.
10 La sentenza del Tribunale di Larino deve essere, quindi, nei termini anzidetti, riformata.
6. Ciò posto, sotto il profilo del quantum debeatur, atteso che i conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio di I grado, che hanno quantificato le spettanze, non sono stati specificatamente contestati dalla , all'appellante va riconosciuta la somma di € 9.887,26, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste sino al soddisfo.
È noto, infatti, che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015,
Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018)” (così, solo più di recente Cass. n. 21302/2019).
7. L'appello va, dunque, accolto, dovendosi, conseguentemente, riformare la sentenza impugnata e accogliere le domande proposte dal con il ricorso introduttivo del giudizio di primo Pt_1 grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale e si liquidano come da dispositivo (€ 1.800,00 per il primo grado, € 2.200,00 per il grado di appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino - Giudice del lavoro – del 2.7.2024, proposto con ricorso qui depositato il 6.11.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione
[...] ed eccezione disattesa, così provvede:
11 -accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Larino in data 6.5.2022 e, per Parte_1
l'effetto:
-accerta che ha svolto mansioni proprie del III Livello B di cui al CCNL per i Parte_1 dipendenti da Imprese e società esercenti Servizi di Igiene Ambientale del 30/06/2008 e del
06/12/2016, a far data dall'1/04/2015 e fino al 28/02/2019 e condanna la Controparte_2 al pagamento in favore del medesimo della somma di € 9.887,26, oltre
[...] Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste sino al soddisfo;
-condanna altresì l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Campobasso, 21.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “VERO CHE”: In particolare durante il rapporto di lavoro con la resistente, lo stesso veniva adibito alle seguenti mansioni:
….
4. Guida dell'autoveicolo modello DAILY con mini compattatore con vasca aperta con portata fino a 35 quintali.
5. Ogni due o tre metri scendeva dal mezzo per afferrare il mastello a mano, oppure, in caso di carrellato, con mezzo meccanizzato, svuotare il contenuto all'interno del DAILY, per poi trasportare il tutto presso l'isola ecologica.
7. In caso di foratura del mezzo o di rottura provvedeva alla manutenzione, portandolo dal meccanico”. 2 “VERO CHE:
… la mansione di raccolta veniva esercitata con l'utilizzo di mezzi d'opera, rispetto ai quali il ricorrente provvedeva a fare rifornimento al mezzo presso il distributore di Guglionesi sito a circa un chilometro dal luogo in cui erano ricoverati i mezzi, nonché a rilevarne la quantità di olio, con relativo rabbocco, e il numero di chilometri”.