CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
Composta dai signori magistrati:
Presidente Dott. Massimo Escher
Consigliere rel. est. Dott. Concetta Pappalardo
Dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
Componente privato Dott. Corrado Cavarra
Componente privato Dott. Grazia Cannarozzo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 526/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto appello avverso:
"DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA"",
Promosse da
,nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 1 Parte 1
ivi res.te in Via Villascabrosa n. 74, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
AN RE, presso il cui studio sito in Catania, V. Vittorio Emanuele n. 151,
e' elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E nei confronti di
و nella qualità di tutore e Avv. Marina Gennaro, cod. fisc. C.F. 2 difensore dei minori PEsona 1
,nato a [...] il [...]07, Persona 2
,
,nata a [...] il [...], CP 1 PE 3 nata a [...] il [...] e
[...] nato a [...] il [...], giusto decreto di nomina emesso dal Tribunale per " i Minorenni di Catania, elett.te dom.ta presso il suo studio in Catania, Via Verona n.
33, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catania;
APPELLATA
e nei confronti di
,nato a [...] il [...], ivi res.te in Via S. Maria delle Salette n. CP 2
104, elett.te dom.to in primo grado presso il suo procuratore costituito Avv.to Roberta
Leanza con studio in Catania Via Firenze n. 120;
APPELLATO CONTUMACE
E nei confronti di
,nata a [...] il [...], ivi res.te in Via Solferino n. 26, elett.te CP_3 dom.ta in primo grado presso lo studio del suo procuratore costituito Avv.to Enza Anna
Papa, con studio in Catania;
APPELLATA CONTUMACE con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
^^^^^^^^^^^
All'esito dell'udienza dell'8.10.2025, viste le conclusioni delle parti costituite, e letto il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza del 15.4.2024, il Tribunale per i Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto sul ricorso depositato dal Procuratore della
Repubblica presso il predetto Tribunale, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla declaratoria dello stato d'adottabilità di Persona 1 - dichiarando i genitori [...] decaduti dalla responsabilità genitoriale sul dettoCP_4 e Parte 1 figlio, prossimo alla maggiore età ed affidato ai servizi sociali del Comune di Catania
sino alla maggiore età, - ed ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori PE_2
Controparte 1 nato[...] nata il [...], PE 3 nata il [...] e il 1/3/2018, figli minori di;
ha confermato la CP 2 e Parte 1
nomina del tutore, in persona dell'avv. Marina Gennaro;
ha rigettato la domanda di affidamento dei minori avanzata dalla nonna paterna CP 3 intervenuta nel
, procedimento;
ha disposto il divieto assoluto di visite, contatti e consegna dei minori alla madre ed al padre ed a qualunque parente;
ha autorizzato incontri tra la fratria composta dai tre minori dichiarati adottabili.
وHa interposto ricorso in appello avverso tale sentenza madre Parte 1
dei minori predetti, contestando la sussistenza dello stato d'abbandono dei minori e la sussistenza dei presupposti per addivenire all'estremo rimedio dell'adottabilità; deduce che, erroneamente, il T.M. aveva ritenuto la sua incapacità genitoriale, senza tener conto del fatto che il suo silenzio sulle violenze sessuali da lei subite ad opera del padre era frutto del suo desiderio di rimozione di fatti ripugnanti, e senza tener conto che ella aveva taciuto le violenze sessuali subite dalla figlia PE_2 ad opera del nonno materno per non esporre la figlia al pubblico ludibrio;
deduce che il rifiuto della figlia
PE 2 nei suoi confronti era frutto dell'atteggiamento competitivo della minore, influenzata negativamente dal padre che l'aveva accusata ingiustamente di meretricio;
evidenzia di aver un forte legame con i figli;
chiede la revoca della sentenza impugnata sia nella parte in cui e' stata dichiarata l'adottabilità dei tre minori suddetti sia nella parte in cui e' stata dichiarata la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio piu' grande PE 1 , ed in subordine la revoca del divieto di incontri.
Si è costituita in questo grado del procedimento la tutrice dei minori, avv. Marina
Gennaro, contestando integralmente il gravame;
ha evidenziato che la madre, nonostante fosse già stata vittima degli abusi sessuali ad opera del padre, non aveva protetto in alcun modo la figlia PE_2 che, affidata al nonno dopo che costui era stato accolto in casa, aveva anch'ella subito il gravissimo pregiudizio dell'abuso sessuale da parte del nonno materno;
ha evidenziato il generale clima di violenza aggressività e terrore che caratterizzava l'habitat domestico dei minori a causa della violenza esercitata dal padre, tossicodipendente, sulla madre alla presenza dei minori, rimasto incontestato;
ha evidenziato che l'istruttoria svolta in primo grado aveva consentito di accertare uno stato di gravissimo pregiudizio per tutti i minori, a cagione dei comportamenti dei genitori che erano stati correttamente tenuti in considerazione dal
T.M. perche' attestanti la loro incapacità educativa ed una condotta di vita priva di regole e non consona a valori socialmente condivisibili, e la gravissima situazione di abbandono morale e materiale in cui versavano i minori all'interno del nucleo familiare, costretti ad assistere alla violenza agita dal padre nei confronti della madre ed al consumo di stupefacenti del padre tossicodipendente;
ha evidenziato la mancanza di capacità genitoriale in capo alla madre nonostante tutti i tentativi di aiuto posti in esser in suo favore durante il corso del procedimento;
deduceva che i minori avevano fatto decisivi progressi da quando erano stati allontanati dalla famiglia d'origine; ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
CP 2 e neppure la nonna paterna dei Non si sono costituiti il padre dei minori minori CP 3
Con ordinanza del 12/6/2025 la Corte ha disposto l'audizione degli affidatari dei minori in via riservata, e l'ascolto della minore PE_2 delegando il Consigliere
Relatore ed i componenti onorari della Corte per le audizioni, che sono state ritualmente espletate.
All'udienza del 8/10/2025, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, il P.G. ha chiesto il rigetto di tutti i gravami, e la Corte ha posto la causa in decisione.
DIRITTO CP 2 e di CP 3Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia di rispettivamente padre e nonna paterna dei minori, che non hanno ritenuto di costituirsi in questo grado del procedimento, nonostante la regolarità della notifica dell'appello.
Preliminarmente, va rilevato che l'appello proposto dall' appellante e' tempestivo, posto che il gravame e' stato depositato nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983 decorrente dalla notifica della sentenza.
Preliminarmente, va, altresi', rilevato che il contraddittorio e' integro, essendo stati convenuti in giudizio tutti i soggetti legittimati a contraddire e che avevano partecipato al giudizio di primo grado.
Preliminarmente, infine, va rilevato che, nel corso di questo grado del procedimento, come previsto a pena di nullità, e' stato disposto l'ascolto della minore PE_2 e degli affidatari dei tre minori, che sono stati effettuati in via riservata, allo scopo di rispettare il divieto di incontri madre-figli, disposto nell'esclusivo superiore interesse dei minori,
e di proteggere l'anonimato degli affidatari, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di lesione del diritto di difesa della reclamante,- genericamente prospettata nelle note conclusive della Pt_1 depositate in atti, - che va radicalmente esclusa, avendo la difesa preso visione dei verbali delle audizioni protette ed essendo stata posta in condizione di compiutamente interloquire sul contenuto delle stesse (cfr. note in atti)
Nel merito, ad avviso della Corte, l'appello proposto dall' appellante, madre dei minori, in epigrafe generalizzati, e' manifestamente infondato, e va rigettato, dovendosi ritenere, - sulla base della lunga approfondita ed articolata istruttoria di primo grado, svolta nel corso del giudizio avente ad oggetto l'adottabilità dei suddetti minori, con la partecipazione del padre e della nonna paterna che non hanno neppure ritenuto di costituirsi in questo grado del giudizio, - che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale dei tre minori, e che non sussistano i presupposti per l'affidamento degli stessi ne' ai genitori ne' ai parenti entro il quarto grado e dovendo ritenersi, altresi', che sussistono tutti i presupposti per confermare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sul figlio PE_1
In punto di fatto, appare necessario sinteticamente ripercorrere i tratti salienti della complessa vicenda processuale che ha visto coinvolti i minori sopra generalizzati, - puntualmente richiamata nella ampia e corposa motivazione della sentenza impugnata, cui integralmente si rinvia, - nonché le circostanze di fatto e le vicende maggiormente significative che hanno portato alla impugnata dichiarazione di adottabilità dei minori stessi ed alla declaratoria di decadenza sul figlio PE_1
-
La procedura, finalizzata ad accertare la sussistenza della condizione di abbandono morale e materiale dei minori CP_2 e, prima ancora l'antecedente procedura di volontaria giurisdizione ablativa della responsabilità genitoriale, ha tratto origine dalla segnalazione di "sospetto abuso su minore” pervenuta in data 16.09.2020 alla Procura in sede dall' Controparte 5 inerente la minore Persona 2 nata a [...] il [...], alla quale erano state riscontrate "lesioni cutanee provocate, a dire della bambina, dal nonno materno nel tentativo di abuso".
Le conseguenti indagini svolte dalla competente Procura Ordinaria conducevano quindi il GIP presso il Tribunale di Catania ad emettere in data 30.11.2020 un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del nonno materno della minore, Persona 4 nato il [...], per il reato di cui agli artt. 81,609 bis e
609 ter cp per aver posto in essere “in tempi diversi e più azioni di un medesimo disegno criminoso", le condotte sessuali ivi specificamente descritte con la nipote PE_2 utilizzando violenza e, comunque abusando della propria autorità, inducendo la stessa a subire tali atti sessuali anche con la promessa di regalie. Il tutto con la recidiva reiterata e specifica.
Testimone 1 , moglie del Dal tenore delle dichiarazioni rese in sede di indagini da Pt 1 e madre delle figlie di questi, Per 5 e quest'ultima mamma Parte 1
, di Per 2 emergeva la condizione di estremo degrado morale e materiale del nucleo familiare di provenienza della stessa, avendo le tre donne concordemente raccontato di aver subito a loro volta dal padre violenze sessuali fin dall'età di sette-otto anni;
in particolare, si riportava come, sebbene il nucleo fosse stato attenzionato da parte del
TM, tanto che le due figlie da minorenni erano state per un certo periodo allontanate dall'abitazione familiare, gli abusi del Pt 1 erano continuati nel tempo durante i rientri delle minori a casa, al punto che questi aveva poi instaurato una vera e propria relazione "incestuosa" con la figlia maggiore PE_5 con cui coabitava, relazione che, per quanto riferito, sarebbe fatto notorio e si sarebbe verosimilmente protratta anche nella maggiore età della stessa, nella sostanziale acquiescenza del resto della famiglia. Parte 1 dichiarava di non aver mai raccontato al proprio compagno [...] CP 2 delle violenze subite da piccola ad opera del padre, il quale, dal novembre
2019, in quanto mandato via dal marito di Per 5 si era trasferito dalla figlia Pt 1
e aveva quindi, conseguentemente, rivolto il suo interesse sulla minore PE 2 La minore, reputata capace di testimoniare, descriveva con dovizia di particolari gli abusi, invasivi della sua intimità, subiti dal nonno, ai quali cercava disperatamente di sottrarsi correndo per la casa e nascondendosi. Si riporta quindi che la stessa "aggiungeva, infine, che nel passato il papà si era accorto delle attenzioni del nonno e che per tale motivo lo aveva allontanato dal loro domicilio e, che quando era stato costretto a richiamarlo a settembre, aveva detto a PE_2 di stare attenta". Il fratello maggiore cercasse di aiutare la sorellina a sottrarsi al nonno che la inseguiva, aiutandolaPer 1
a nascondersi.
Dai conseguenti accertamenti svolti nella prima fase della procedura emergevano in maniera sempre più eclatante il degrado sociale, le gravi carenze genitoriali nonché
"l'atteggiamento di negazione della responsabilità personale rispetto a quanto accaduto alla piccola PE_2 ", atteso che entrambi i genitori apparivano incapaci di contestualizzare l'episodio denunciato nella più ampia cornice della pregressa storia di violenza e abuso sessuale intrafamiliare in cui la sig.ra Pt_1 era stata coinvolta fin da piccola, non mostrando alcuna consapevolezza “dell'imprudenza e della scarsa responsabilità genitoriale mostrata" (cfr. rel. C.F. 20.05.2021).
La successiva relazione del C.F. del 18.06.2021 riportava a seguito degli approfondimenti svolti una situazione familiare oltremodo deprivata e connotata da estrema conflittualità genitoriale, acuitasi a seguito della successiva decisione della
Pt 1 di separarsi dal CP_2, per andare a vivere con il sig. Persona_6 soggetto con
,
cui la donna da tempo avviato una relazione avviato una relazione ed ex marito della sorella minore CP_4 ; detta scelta scaturiva, per come riferito dalla Pt_1, dalla riferita grave condizione di tossicodipendenza del dedito da circa tre CP 2 و
anni al consumo giornaliero di crack e cocaina in quantità tali da renderlo aggressivo e da costringere la Pt_1 a nascondere il denaro che l'uomo pretendeva costantemente da lei per acquistare la droga.
Veniva segnalato come il CP_2 non accettando la fine della relazione, avesse posto
,
in essere una pluralità di condotte altamente pregiudizievoli per la stessa incolumità fisica della Pt 1, commesse anche alla presenza dei minori, i quali, specialmente Per 2 venivano coinvolti nel conflitto genitoriale. Il Servizio, alla luce della complessità della situazione delineatasi, evidenziava quindi come: "Alla luce di quanto sopra riferito, appare evidente quanta poca considerazione hanno continuato e continuano ad avere gli abusi sessuali subiti dalla piccola PE_2 e come la coppia genitoriale sia fortemente coinvolta nei propri bisogni/problemi personali".
Proseguiva quindi affermando: "I comportamenti protettivi nei bambini risultano praticamente assenti. Tutti i fatti descritti sono avvenuti alla presenza dei bambini e mentre il sig. CP_2 non si è mai posto alcun problema, la sig.ra Pt_1 sino ad oggi continua a sostenere che i bambini sono tranquilli, giocano tra di loro e chiedono di passare le giornate presso i parenti. Non c'è alcuna consapevolezza degli effetti del ritardo mentale che riguarda PE 1 , PE 7 e CP 1 e che la mancata frequenza scolastica posso avere aggravato tale condizione nonché intaccato il processo di socializzazione. I fatti subiti da PE_2 hanno infatti avuto come conseguenza la mancata frequenza scolastica dei bambini al fine di evitare di esporli ai giudizi/commenti da parte di genitori e compagni. Tale isolamento potrebbe essere stato vissuto come una sorta di "punizione" da parte dei bambini ma entrambi negano ogni possibile ripercussione su di essi e non riescono a vedere i fatti dal punto di vista di Per_2 e dei fratellini, i quali comunque hanno assistito e sono stati coinvolti nell'abuso sessuale nelle violenze della vita familiare e nei recentissimi avvenimenti correlati alla separazione dei propri genitori..." (cfr. denunce-querele sporte in data
06.06.2021 e 14.06.21 Questura di Catania sporte da Parte 1 nei confronti di CP 2 in atti per cui il predetto veniva indagato per atti persecutori, possesso di strumenti atti a offendere, lesioni personali, sequestro e violenza privata”).
Nonostante i ripetuti e prolungati interventi da parte dei diversi servizi incaricati dal
TM, il nucleo familiare in oggetto e' stato fin da subito destinatario di importanti interventi di sostegno, sia attraverso il costante monitoraggio del S.S. affidatario che si
è avvalso nei primi mesi, anche dell'apporto servizio di educativa domiciliare, nonché della presa in carico da parte del C.F., del Sert e del DSM, con un costante sostegno terapeutico, psicologico e di responsabilizzazione, -i_due genitori, unitamente all' ascendente paterna intervenuta in giudizio al fine di richiedere l'affidamento dei minori, dimostravano gravi carenze nelle loro funzioni genitoriali anche vicariali e nell'assunzione delle relative responsabilità, continuando a esporre i minori a pregiudizi di varia natura, trascurandone i bisogni primari di accudimento ed educativi, facendoli vivere in un ambiente insano sia dal punto di vista sanitario che morale, in quanto caratterizzato da incuria e violenze fisiche e verbali tali da comprometterne la sana e serena crescita.
PEtanto nell'estate 2020 si rendeva improcrastinabile il collocamento etero-familiare dei minori, tutti in stato di evasione scolastica e risultati affetti da importanti ritardi cognitivi da ipostimolazione tali da richiedere l'avvio di interventi mirati e continuativi, che i genitori parevano del tutto incapaci di garantire (cfr. relazione
Servizio di NPI del 21.05.2021).
Dagli ulteriori accertamenti svolti in primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, si accertava che la madre mostrava difficoltà a parlareParte 1 delle violenze subite da PE_2 in quanto “anche lei aveva subito le stesse violenze da parte del padre" e preferiva "non parlarne", ed all'osservazione del Consultorio
Familiare, presentava “degli aspetti di funzionamento psicologico disfunzionale e scarse competenze genitoriali".
In particolare la signora Pt_1 mostrava in molteplici occasioni di non saper gestire la propria rabbia e le proprie reazioni, specie nei confronti della minore Per_2 disinteressandosi al quotidiano della figlia ed alle esperienze della minore nella struttura che la minore avrebbe voluto condividere, per contro colpevolizzando la stessa a causa della condizione di benessere manifestata dalla ragazza dopo il collocamento comunità, e della volontà dalla stessa espressa di volervi rimanere (cfr. relaz. 01.12.2022 Comunità Sava).
La relazione del Servizio di NPI del 7.12.2022 riporta come "la ragazza appare serena quando descrive la sua vita attuale e parrebbe turbarsi quando incontra la madre che le rimanda sentimenti di rifiuto. "Non ti meriti niente" le avrebbe detto la madre e questo ha molto ferito la ragazzina che facendolo notare alla signora non ha sortito una rassicurazione durante l'incontro successivo ma un rinforzo del sentimento negativo. Gli incontri con la madre non sembrerebbero connotati di sentimenti ed emozioni funzionali ad un sano legame affettivo anzi sembrerebbero inficiare il lavoro di ristrutturazione e di recupero del Sé fragile, ferito e maltrattato di PE_2 bambina".
Nel corso del tempo e degli accertamenti disposti in primo grado, emergeva in tutta la sua drammaticità il vissuto familiare di PE 2 costretta dalla madre a svolgere tutte le faccende domestiche e a occuparsi dei fratelli in luogo della madre assente, non mandata a scuola e lasciata senza alcuno scrupolo alla mercede del nonno pedofilo.
Ancora veniva riportato il vissuto di assoluta promiscuità della Pt 1, la quale, secondo quanto raccontato sia da Per 1 che da PE 2 non si sarebbe mai occupata delle faccende domestiche, del tutto trascurata, dell'accudimento dei figli demandato al CP_2, alla di lui madre, ai propri ascendenti e, comunque, a terzi. Emergeva come la Pt 1, seppur formalmente affettiva, per propri limiti culturali ed esperienziali, non
è stata in grado di operare una reale revisione delle sue mancanze né proiettarsi in una dimensione di vera consapevolezza del suo vissuto, ma ha continuato a mostrare, di fatto, una adesione solo formale e strumentale agli interventi di sostegno avviati, non comprendendo le necessità dei minori.
Anche la relazione trasmessa dal C.F. in data 02.11.2022, servizio che maggiormente ha seguito la Pt 1 nel suo percorso di sostegno, e che per un breve periodo ha preso in carico anche il CP_2, dopo aver dato atto delle complesse dinamiche genitoriali, delle accuse reciproche degli stessi e dell'atteggiamento sostanzialmente delegante dell'uomo e rivendicativo della donna, evidenziava "come il percorso di entrambi i genitori” fosse "ancora in una fase di tipo "propositivo" e bisognasse “attendere un loro reale cambiamento". Il C.F. dava quindi atto del deteriorarsi dei rapporti la madre e PE 2 per non aver la donna accettato la volontà della stessa di non fare rientro in casa segnalandosi come "la madre ritenga prioritario il legame con il sig. PE_6 e ne dipenda sia economicamente che nelle decisioni”. Si riportava quindi come “l'incontro ha scatenato nella minore una forte reazione emotiva , tanto da renderla maggiormente decisa a non volerla più sentire né vedere. E' seguito un lungo e forte sfogo con l'educatrice durante il quale la minore ha confermato quanto riferitoci dal padre circa i rapporti intrattenuti con la Pt_1 con diversi uomini nei cui incontri i figli venivano coinvolti perché condotti a casa dello zio" (sig. PE_6
Da ultimo, la Pt 1 si è volontariamente sottratta agli interventi posti in essere in suo favore, tanto che la relazione trasmessa in data 24.01.2024 dall'EMI, cui era stato demandato di svolgere un ulteriore valutazione personologica della donna, dà atto dell'impossibilità di procedere all'approfondimento, non essendosi la stessa presentata a due convocazioni senza fornire alcun riscontro, mentre riguardo 1 PE_6 si riferisce l'impossibilità della pur disposta valutazione specialistica in quanto in stato detentivo.
Si procedeva anche alla valutazione dei tre minori.
PE quanto concerne i minori CP_3 ed CP_1 , collocati presso famiglia con figli disponibile ad accoglierli a scopo solidaristico da ottobre 2021, la relazione trasmessa dal servizio di NPI in data 4.12.2023, riportava come i due bambini nel corso dei due anni trascorsi abbiano portato avanti, con l'encomiabile sostegno della famiglia che li ha accolti, un ottimo percorso di recupero del gap evolutivo di base che li caratterizzava a causa della condizione di deprivazione ambientale e dell'ipostimolazione patita in seno alla famiglia di origine, la quale, purtroppo, ancora condiziona il percorso di crescita dei minori. Il servizio di NPI riferisce che CP_3 riconosciuta affetta da "Lieve
ritardo mentale QI totale 69, manifesta “labilità attentiva, lentezza nell'esecuzione delle prove e facile distraibilità” . la bambina si mostra “carente nella cultura scolastica" e non ha ancora interiorizzato “le autonomie personali” di base".
Siccome emerso nel corso dell'ascolto con la famiglia collocataria, CP_3 al momento dell'inserimento in comunità, oltre che presentarsi come il fratello igienicamente in condizioni estremamente degradate (entrambi presentavano pediculosi “a grappoli”, appariva chiusa e triste e, nel tempo si è aperta mostrandosi socievole e serena.
Risultano ridotti i problemi di insonnia mentre manifesta persistenti disturbi di encopresi per cui è seguita da uno specialista privato. A scuola risulta ben inserita e fa sport. Sebbene non presenti atteggiamenti “sessualizzati", emerge a tratti, dal tenore delle sue risposte, come la minore abbia certamente assistito a comportamenti di tale natura.
Riguardo il minore Controparte_1 il servizio di NPI riportava come il bambino, che presenta un ritardo evolutivo misto, “sebbene effettui privatamente un percorso riabilitativo di logopedia e psicomotricità, continua a presentare instabilità motoria, associata a tratti di impulsività PEmane un lieve impaccio nell'espletamento delle abilità motorie, soprattutto fine-motorio, dovute probabilmente all'instabilità comportamentale. In miglioramento il linguaggio espressivo, precedentemente molto carente".
La NPI evidenzia quindi come “le esperienze di vita quotidiana e gli stimoli proposti dalla coppia affidataria sono vissuti molto positivamente, determinando un miglioramento nelle modalità comportamentali e che riguardo ai membri della famiglia di origine non viene manifestata alcuna richiesta né emerge alcun ricordo”.
Al colloquio con la famiglia collocataria emergeva come anche Controparte 1 che quando è arrivato era del tutto “privo di regole”, sia ben inserito nel contesto familiare,
è molto legato alla figura maschile, frequenti regolarmente la scuola.
Il minore, a seguito di approfondimenti svolti dalla famiglia affidataria, sarebbe stato trovato affetto da una forma di “sifilide congenita".
,Riguardo PE_2 le relazioni trasmesse dalla Comunità riferivano come fin dal primo momento del suo inserimento nella struttura sia emerso come la minore si sia positivamente ambientata, legandosi immediatamente agli operatori e ai responsabili della struttura e cercando presso gli stessi protezione e tutela rispetto ai comportamenti disfunzionali dei due genitori, e acquisendo progressivamente contezza e consapevolezza di quanto subito.
Le relazioni trasmesse dal Servizio di NPI in data 26.10.22, 07.12.22 e 14.04.23
relative alla minore, dato atto del deficit cognitivo di grado lieve della stessa (ICD
10=F70), riportano le difficoltà rilevate nell'intraprendere un percorso di psicoterapia
"per via della mancanza nella ragazza di capacità introspettive e di rielaborazione dei vissuti traumatici vissuti in passato", rilevando come le resistenze della minore costituissero "un elemento di protezione rispetto al rivivere vissuti difficilmente esplorabili per una mente fragile e "maltrattata".
Si evidenziava quindi come PE_2 abbia “vissuto i primi anni della sua crescita in un ambiente fortemente deprivato dal punto di vista affettivo, emotivo e socio ambientale con l'aggravante di aver subito maltrattamenti e non curanza da parte di chi doveva occuparsi di lei". Si sottolineava come la minore “in Comunità ha trovato spazio per sentirsi finalmente un ESSERE UMANO con bisogni e desideri e soprattutto ha trovato
PROTEZIONE", cosa che “non aveva mai sperimentato prima". Si riporta la modalità adottata dalla minore per esprimere il suo vissuto, caratterizzata da “flashback" improvvisi e difficilmente contenibili durante i quali in modo "dirompente" racconta episodi di vita familiare, ribadendosi la profonda fragilità emotiva di PE_2 la sua incapacità di dire dei NO, prospettandosi il possibile nocumento derivante dagli incontri con i genitori.
PE_2 nel corso del periodo trascorso in comunità ha quindi progressivamente espresso il suo crescente malessere nel rapportarsi con i genitori ed ha chiesto lei stessa di sospendere gli incontri, dichiarando di stare bene in comunità esprimendo quindi la sua soddisfazione per le nuove amicizie ed esperienze che in questo luogo ha avuto l'opportunità di fare (cfr. verbale di ascolto in data 16.05.2023). La relazione trasmessa in data 12.04.24 dalla Comunità confermava la buona condizione di salute di PE 2 e
la serenità raggiunta dalla stessa rispetto alla scelta di non voler più vedere e sentire la madre, mentre permane l'interesse a sentire i fratelli più piccoli con cui effettua telefonate;
"incostanti e dettate da lunghe sospensioni" sono definite le telefonate con il fratello maggiore PE 1 . PE_2 frequentava regolarmente la scuola e svolgeva regolarmente i compiti, seppur sotto il profilo didattico permangono delle difficoltà nella sfera matematica e nell'esposizione orale. Nel tempo libero PE_2 svolge attività sportiva calcistica, frequenta un gruppo scout e si dimostra curiosa ed entusiasta di sperimentare nuove realtà tenendo sempre un comportamento adeguato e consono al contesto. Dall'acquisizione delle relazioni dei servizi - ampiamente riportate nella motivazione
- emergeva,della sentenza appellata cui si rinvia integralmente sul punto in esame, quindi un quadro agghiacciante, non soltanto di gravissime trascuratezze nella cura dei minori, ma soprattutto di pesantissime violenze fisiche e morali poste in esser nei confronti dei minori ed in particolare della figlia PE_2
Con la sentenza appellata, infine, il Tribunale dichiarava l'adottabilità dei minori ritenendo l'attualità e l'irreversibilità dello stato d'abbandono in cui versavano, la conclamata impossibilità di recupero delle capacità genitoriali dei due genitori e l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento agli altri parenti intervenuti
Fatta tale necessaria premessa in punto di fatto, osserva la Corte che i motivi di appello proposti dall' appellante avverso la sentenza appellata, a fronte del gravissimo quadro soprasintetizzato, sono manifestamente infondati e vanno disattesi.
Manifestamente infondato appare, innanzitutto, ad avviso del Collegio, il motivo con deduce di esser stata una mera vittima dei comportamenti cui Parte 1
tenuti dal padre che ha usato violenza sessuale nei confronti suoi della sorella e della figlia, ed afferma di non aver denunziato la violenza subita dalla figlia per non esporla al pubblico ludibrio.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto temerariamente dedotto dalla Pt_1, dalla lunga ed esaustiva attività istruttoria posta in essere durante il procedimento di primo grado, che e' stata correttamente e doverosamente valutata dal T.M., . emerge,
-
-
chiaramente un gravissimo pregiudizio arrecato dalla madre a tutti i figli.
Come emerge dagli accertamenti svolti, le cui risultanze si sono riassunte, - e non sono state minimamente contestate in punto di fatto dall'appellante, lungi la Pt 1,
-
dall'essere una mera vittima di una situazione familiare degradata, - ha permesso al padre di andare a vivere nella sua casa, restando del tutto indifferente rispetto agli abusi perpetrati sulla minore PE 2 ; ha fatto vivere i figli in un clima di costante violenza verbale e fisica, essendo stati i minori vittime di violenze paterne agite ed assistite;
ha fatto vivere i figli con un padre che assumeva sostanze stupefacenti davanti ai minori coinvolgendoli pesantemente anche nella preparazione degli stupefacenti ( cfr. quanto dichiarato dagli affidatari di PE_2 che ha loro raccontato di sapere come si preparano le pipe da crack perche' quando il padre era troppo “ fatto “ chiedeva a 66 66
lei di prepararle ); ha trascurato ogni elementare regola igienica sanitaria ed educativa in favore dei figli;
anche dopo il collocamento in comunità di PE_2 non e' stata in grado di fornire aiuto alla figlia ed anzi destabilizzandola gravemente tanto che la figlia non vuole vedere la madre.
Alla luce delle affermazioni contenute nel ricorso, non puo', quindi che rimarcarsi come la Pt 1 resta a tutt'oggi concentrata nel suo preteso ruolo di vittima", 66
manifestando un evidente rifiuto di ogni minima revisione critica della sua gravissima condotta.
Infondato e' anche il motivo con cui la madre sostiene che il T.M. avrebbe erroneamente valutato la sua capacità genitoriale e che l'avrebbe ritenuta responsabile di meretricio.
Da un lato, osserva la Corte che, non soltanto, nel caso in esame il comportamento tenuto dalla madre appare oggettivamente gravissimo, ma deve rimarcarsi che la Pt_1 non si e' neppure presentata all'EMI, sottraendosi volontariamente agli accertamenti disposti in epoca recentissima dal T.M. su una sua capacità genitoriale.
E dall'altro va osservato che il motivo non coglie nel segno, atteso che il T.M., nella sentenza appellata, non ha in alcun modo fondato la sua valutazione sulle accuse di meretricio rivolte alla Pt 1 dal CP_2.
In tale situazione, e tali essendo i motivi di gravame, ad avviso della Corte, e' di tutta evidenza che difettano i presupposti minimali per poter sinanche ipotizzare un recupero delle capacità genitoriali in capo alla madre, che appare meramente ipotetico e richiedente comunque tempi del tutto incompatibili con una sana crescita dei bambini, posto che, peraltro, non vi e' in atti nessuna prova in ordine ad un serio progetto di vita in capo alla Pt 1 o circa un cambiamento delle sue abitudini di vita.
PEaltro, nella fattispecie in esame, si tratta di ben tre minori, una dei quali, PE_2 particolarmente traumatizzata e bisognosa di cure ed affetto, che sta finalmente ricevendo dalla famiglia affidataria, che, sentita anche in questo grado del procedimento, ha confermato i notevoli progressi fatti dalla minore dopo l'allontanamento dai genitori, confermando che la bambina sta pienamente recuperando i traumi subiti e che non cerca mai la famiglia d'origine, conservandone anzi timore e ricordi del tutto traumatici (cfr. dichiarazioni degli affidatari di PE_2
in atti).
Inoltre, dalla stessa audizione di PE_2 ormai pienamente capace di discernimento,
e' emerso in tutta la sua drammaticità il vissuto traumatico della minore, e la sua ferma volontà di recidere ogni legame con la famiglia d'origine.
,Anche dall'audizione degli affidatari di CP_3 e di Controparte_1 che e' portatore di handicap, e' emerso il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini, che al momento dell'arrivo presso gli affidatari erano affetti da una grave forma di pediculosi a grappolo, e che pur avendo bisogno degli occhiali non avevano mai fatto visite oculistiche e neppure altri accertamenti sanitari necessari per Controparte 1 e che hanno manifestato comportamenti sessualizzati (cfr. dichiarazioni in atti).
Conclusivamente la valutazione di assoluta ed irreversibile inidoneità genitoriale della madre, nel caso in esame, deve, quindi, pienamente confermarsi, tenuto conto sia dei comportamenti tenuti che dei suoi limiti personologici, e la dichiarazione d'adottabilità va confermata.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia
(art.1). Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" (Cass. n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica 66
nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. Cedu, 21 ottobre 2008, Pt 2 c. Italia, ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo
2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio 2003, CP 6 MO c. Italia, ric. n. 52763/99) ed in generale qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, PE_8 c. Italia, ric. n. 33773/01).
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla
"...alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali,
anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi
E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità (Cass. 5095/2014).
Come e' stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare e' possibile dichiarare lo stato d'adottabilità; (Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass.
2015/6137); ne consegue che e' irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri ( Cass. 2018/4097; Cass.
2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
che la condotta della madre si è risolta in reiterati comportamenti fattuali gravissimi e pregiudizievoli per i figli che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
che l'accertamento dello stato di abbandono non viene fatto discendere solo dalle carenze personologiche della madre pure ampiamente accertate,
- -ma dalla sussistenza di comportamenti mai rivisitati e del tutto incompatibili con una crescita serena dei figli minori. In tale situazione, non recidere il legame che unisce i minori ai genitori vorrebbe dire esporre i bambini, in modo ingiustificato, dopo i gravi traumi patiti, a pericolose esperienze che, ragionevolmente, aggraverebbero il loro percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest dei minori stessi, che verrebbero altrimenti esposti a pericolose sperimentazioni (cfr. Cass. 10/1/2014 n. 341; Cass. 12730/2011).
Di essenziale rilevo appare, infine, alla Corte rimarcare che, nel caso in esame, nessuna rilevanza ha avuto un'eventuale stato di deprivazione economica dei genitori, atteso che la gravissima condotta tenuta in concreto dall' appellante non puo' esser giustificata neppure da una situazione di inedia, che peraltro non e' stata neppure allegata.
PE completezza, deve, infine rimarcarsi che, nella specie, la qualificazione della condotta dell' appellante in questa sede, è scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria o punitiva nei confronti della stessa, attestandosi, piuttosto, su una valutazione meramente oggettiva della sua assoluta ed irreversibile incapacità genitoriale.
Tanto premesso, vanno infine disattesi anche i motivi con cui la reclamante si duole della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio GA e quello con cui in subordine chiede incontri con i figli.
PE un verso, invero, a fronte della situazione gravissima di degrado morale e materiale in cui la reclamante ha fatto vivere tutti i suoi figli, anche il capo della pronunzia relativo alla decadenza va integralmente confermato.
E per altro verso, va osservato che, a fronte del comportamento destabilizzante tenuto dalla Pt 1 nei confronti della figlia PE_2, e delle gravi reazioni negative registrate nei bambini piu' piccoli allorquando avevano ancora contatti con la madre (cfr. dichiarazioni degli affidatari in atti circa i disegni a sfondo sessuale realizzati dai bambini dopo i contatti telefonici con la madre ), va confermato l'assoluto divieto di contatti madre figli Conclusivamente, ritiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, tutti i motivi di gravame, - per vero proposti in termini del tutto generici, inidonei a scalfire la motivazione della sentenza appellata, - devono integralmente rigettarsi, dovendo ritenersi che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità e quella di decadenza dalla responsabilità genitoriale su Per 1 siano le uniche misure idonea a tutelare l'interesse dei minori e la soluzione adottata sia l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, laddove deve assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità (Cass. 5095/2014).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale
per i Minorenni di Catania appellata e per l'effetto, conferma integralmente la suddetta sentenza;
Rigetta ogni altra richiesta;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione del 8.10.2025.
Il Presidente
Dr. Massimo Escher
Il Consigliere Relatore
Dott. Concetta Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
Composta dai signori magistrati:
Presidente Dott. Massimo Escher
Consigliere rel. est. Dott. Concetta Pappalardo
Dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
Componente privato Dott. Corrado Cavarra
Componente privato Dott. Grazia Cannarozzo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 526/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto appello avverso:
"DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA"",
Promosse da
,nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 1 Parte 1
ivi res.te in Via Villascabrosa n. 74, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
AN RE, presso il cui studio sito in Catania, V. Vittorio Emanuele n. 151,
e' elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E nei confronti di
و nella qualità di tutore e Avv. Marina Gennaro, cod. fisc. C.F. 2 difensore dei minori PEsona 1
,nato a [...] il [...]07, Persona 2
,
,nata a [...] il [...], CP 1 PE 3 nata a [...] il [...] e
[...] nato a [...] il [...], giusto decreto di nomina emesso dal Tribunale per " i Minorenni di Catania, elett.te dom.ta presso il suo studio in Catania, Via Verona n.
33, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catania;
APPELLATA
e nei confronti di
,nato a [...] il [...], ivi res.te in Via S. Maria delle Salette n. CP 2
104, elett.te dom.to in primo grado presso il suo procuratore costituito Avv.to Roberta
Leanza con studio in Catania Via Firenze n. 120;
APPELLATO CONTUMACE
E nei confronti di
,nata a [...] il [...], ivi res.te in Via Solferino n. 26, elett.te CP_3 dom.ta in primo grado presso lo studio del suo procuratore costituito Avv.to Enza Anna
Papa, con studio in Catania;
APPELLATA CONTUMACE con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
^^^^^^^^^^^
All'esito dell'udienza dell'8.10.2025, viste le conclusioni delle parti costituite, e letto il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza del 15.4.2024, il Tribunale per i Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto sul ricorso depositato dal Procuratore della
Repubblica presso il predetto Tribunale, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla declaratoria dello stato d'adottabilità di Persona 1 - dichiarando i genitori [...] decaduti dalla responsabilità genitoriale sul dettoCP_4 e Parte 1 figlio, prossimo alla maggiore età ed affidato ai servizi sociali del Comune di Catania
sino alla maggiore età, - ed ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori PE_2
Controparte 1 nato[...] nata il [...], PE 3 nata il [...] e il 1/3/2018, figli minori di;
ha confermato la CP 2 e Parte 1
nomina del tutore, in persona dell'avv. Marina Gennaro;
ha rigettato la domanda di affidamento dei minori avanzata dalla nonna paterna CP 3 intervenuta nel
, procedimento;
ha disposto il divieto assoluto di visite, contatti e consegna dei minori alla madre ed al padre ed a qualunque parente;
ha autorizzato incontri tra la fratria composta dai tre minori dichiarati adottabili.
وHa interposto ricorso in appello avverso tale sentenza madre Parte 1
dei minori predetti, contestando la sussistenza dello stato d'abbandono dei minori e la sussistenza dei presupposti per addivenire all'estremo rimedio dell'adottabilità; deduce che, erroneamente, il T.M. aveva ritenuto la sua incapacità genitoriale, senza tener conto del fatto che il suo silenzio sulle violenze sessuali da lei subite ad opera del padre era frutto del suo desiderio di rimozione di fatti ripugnanti, e senza tener conto che ella aveva taciuto le violenze sessuali subite dalla figlia PE_2 ad opera del nonno materno per non esporre la figlia al pubblico ludibrio;
deduce che il rifiuto della figlia
PE 2 nei suoi confronti era frutto dell'atteggiamento competitivo della minore, influenzata negativamente dal padre che l'aveva accusata ingiustamente di meretricio;
evidenzia di aver un forte legame con i figli;
chiede la revoca della sentenza impugnata sia nella parte in cui e' stata dichiarata l'adottabilità dei tre minori suddetti sia nella parte in cui e' stata dichiarata la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio piu' grande PE 1 , ed in subordine la revoca del divieto di incontri.
Si è costituita in questo grado del procedimento la tutrice dei minori, avv. Marina
Gennaro, contestando integralmente il gravame;
ha evidenziato che la madre, nonostante fosse già stata vittima degli abusi sessuali ad opera del padre, non aveva protetto in alcun modo la figlia PE_2 che, affidata al nonno dopo che costui era stato accolto in casa, aveva anch'ella subito il gravissimo pregiudizio dell'abuso sessuale da parte del nonno materno;
ha evidenziato il generale clima di violenza aggressività e terrore che caratterizzava l'habitat domestico dei minori a causa della violenza esercitata dal padre, tossicodipendente, sulla madre alla presenza dei minori, rimasto incontestato;
ha evidenziato che l'istruttoria svolta in primo grado aveva consentito di accertare uno stato di gravissimo pregiudizio per tutti i minori, a cagione dei comportamenti dei genitori che erano stati correttamente tenuti in considerazione dal
T.M. perche' attestanti la loro incapacità educativa ed una condotta di vita priva di regole e non consona a valori socialmente condivisibili, e la gravissima situazione di abbandono morale e materiale in cui versavano i minori all'interno del nucleo familiare, costretti ad assistere alla violenza agita dal padre nei confronti della madre ed al consumo di stupefacenti del padre tossicodipendente;
ha evidenziato la mancanza di capacità genitoriale in capo alla madre nonostante tutti i tentativi di aiuto posti in esser in suo favore durante il corso del procedimento;
deduceva che i minori avevano fatto decisivi progressi da quando erano stati allontanati dalla famiglia d'origine; ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
CP 2 e neppure la nonna paterna dei Non si sono costituiti il padre dei minori minori CP 3
Con ordinanza del 12/6/2025 la Corte ha disposto l'audizione degli affidatari dei minori in via riservata, e l'ascolto della minore PE_2 delegando il Consigliere
Relatore ed i componenti onorari della Corte per le audizioni, che sono state ritualmente espletate.
All'udienza del 8/10/2025, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, il P.G. ha chiesto il rigetto di tutti i gravami, e la Corte ha posto la causa in decisione.
DIRITTO CP 2 e di CP 3Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia di rispettivamente padre e nonna paterna dei minori, che non hanno ritenuto di costituirsi in questo grado del procedimento, nonostante la regolarità della notifica dell'appello.
Preliminarmente, va rilevato che l'appello proposto dall' appellante e' tempestivo, posto che il gravame e' stato depositato nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983 decorrente dalla notifica della sentenza.
Preliminarmente, va, altresi', rilevato che il contraddittorio e' integro, essendo stati convenuti in giudizio tutti i soggetti legittimati a contraddire e che avevano partecipato al giudizio di primo grado.
Preliminarmente, infine, va rilevato che, nel corso di questo grado del procedimento, come previsto a pena di nullità, e' stato disposto l'ascolto della minore PE_2 e degli affidatari dei tre minori, che sono stati effettuati in via riservata, allo scopo di rispettare il divieto di incontri madre-figli, disposto nell'esclusivo superiore interesse dei minori,
e di proteggere l'anonimato degli affidatari, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di lesione del diritto di difesa della reclamante,- genericamente prospettata nelle note conclusive della Pt_1 depositate in atti, - che va radicalmente esclusa, avendo la difesa preso visione dei verbali delle audizioni protette ed essendo stata posta in condizione di compiutamente interloquire sul contenuto delle stesse (cfr. note in atti)
Nel merito, ad avviso della Corte, l'appello proposto dall' appellante, madre dei minori, in epigrafe generalizzati, e' manifestamente infondato, e va rigettato, dovendosi ritenere, - sulla base della lunga approfondita ed articolata istruttoria di primo grado, svolta nel corso del giudizio avente ad oggetto l'adottabilità dei suddetti minori, con la partecipazione del padre e della nonna paterna che non hanno neppure ritenuto di costituirsi in questo grado del giudizio, - che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale dei tre minori, e che non sussistano i presupposti per l'affidamento degli stessi ne' ai genitori ne' ai parenti entro il quarto grado e dovendo ritenersi, altresi', che sussistono tutti i presupposti per confermare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sul figlio PE_1
In punto di fatto, appare necessario sinteticamente ripercorrere i tratti salienti della complessa vicenda processuale che ha visto coinvolti i minori sopra generalizzati, - puntualmente richiamata nella ampia e corposa motivazione della sentenza impugnata, cui integralmente si rinvia, - nonché le circostanze di fatto e le vicende maggiormente significative che hanno portato alla impugnata dichiarazione di adottabilità dei minori stessi ed alla declaratoria di decadenza sul figlio PE_1
-
La procedura, finalizzata ad accertare la sussistenza della condizione di abbandono morale e materiale dei minori CP_2 e, prima ancora l'antecedente procedura di volontaria giurisdizione ablativa della responsabilità genitoriale, ha tratto origine dalla segnalazione di "sospetto abuso su minore” pervenuta in data 16.09.2020 alla Procura in sede dall' Controparte 5 inerente la minore Persona 2 nata a [...] il [...], alla quale erano state riscontrate "lesioni cutanee provocate, a dire della bambina, dal nonno materno nel tentativo di abuso".
Le conseguenti indagini svolte dalla competente Procura Ordinaria conducevano quindi il GIP presso il Tribunale di Catania ad emettere in data 30.11.2020 un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del nonno materno della minore, Persona 4 nato il [...], per il reato di cui agli artt. 81,609 bis e
609 ter cp per aver posto in essere “in tempi diversi e più azioni di un medesimo disegno criminoso", le condotte sessuali ivi specificamente descritte con la nipote PE_2 utilizzando violenza e, comunque abusando della propria autorità, inducendo la stessa a subire tali atti sessuali anche con la promessa di regalie. Il tutto con la recidiva reiterata e specifica.
Testimone 1 , moglie del Dal tenore delle dichiarazioni rese in sede di indagini da Pt 1 e madre delle figlie di questi, Per 5 e quest'ultima mamma Parte 1
, di Per 2 emergeva la condizione di estremo degrado morale e materiale del nucleo familiare di provenienza della stessa, avendo le tre donne concordemente raccontato di aver subito a loro volta dal padre violenze sessuali fin dall'età di sette-otto anni;
in particolare, si riportava come, sebbene il nucleo fosse stato attenzionato da parte del
TM, tanto che le due figlie da minorenni erano state per un certo periodo allontanate dall'abitazione familiare, gli abusi del Pt 1 erano continuati nel tempo durante i rientri delle minori a casa, al punto che questi aveva poi instaurato una vera e propria relazione "incestuosa" con la figlia maggiore PE_5 con cui coabitava, relazione che, per quanto riferito, sarebbe fatto notorio e si sarebbe verosimilmente protratta anche nella maggiore età della stessa, nella sostanziale acquiescenza del resto della famiglia. Parte 1 dichiarava di non aver mai raccontato al proprio compagno [...] CP 2 delle violenze subite da piccola ad opera del padre, il quale, dal novembre
2019, in quanto mandato via dal marito di Per 5 si era trasferito dalla figlia Pt 1
e aveva quindi, conseguentemente, rivolto il suo interesse sulla minore PE 2 La minore, reputata capace di testimoniare, descriveva con dovizia di particolari gli abusi, invasivi della sua intimità, subiti dal nonno, ai quali cercava disperatamente di sottrarsi correndo per la casa e nascondendosi. Si riporta quindi che la stessa "aggiungeva, infine, che nel passato il papà si era accorto delle attenzioni del nonno e che per tale motivo lo aveva allontanato dal loro domicilio e, che quando era stato costretto a richiamarlo a settembre, aveva detto a PE_2 di stare attenta". Il fratello maggiore cercasse di aiutare la sorellina a sottrarsi al nonno che la inseguiva, aiutandolaPer 1
a nascondersi.
Dai conseguenti accertamenti svolti nella prima fase della procedura emergevano in maniera sempre più eclatante il degrado sociale, le gravi carenze genitoriali nonché
"l'atteggiamento di negazione della responsabilità personale rispetto a quanto accaduto alla piccola PE_2 ", atteso che entrambi i genitori apparivano incapaci di contestualizzare l'episodio denunciato nella più ampia cornice della pregressa storia di violenza e abuso sessuale intrafamiliare in cui la sig.ra Pt_1 era stata coinvolta fin da piccola, non mostrando alcuna consapevolezza “dell'imprudenza e della scarsa responsabilità genitoriale mostrata" (cfr. rel. C.F. 20.05.2021).
La successiva relazione del C.F. del 18.06.2021 riportava a seguito degli approfondimenti svolti una situazione familiare oltremodo deprivata e connotata da estrema conflittualità genitoriale, acuitasi a seguito della successiva decisione della
Pt 1 di separarsi dal CP_2, per andare a vivere con il sig. Persona_6 soggetto con
,
cui la donna da tempo avviato una relazione avviato una relazione ed ex marito della sorella minore CP_4 ; detta scelta scaturiva, per come riferito dalla Pt_1, dalla riferita grave condizione di tossicodipendenza del dedito da circa tre CP 2 و
anni al consumo giornaliero di crack e cocaina in quantità tali da renderlo aggressivo e da costringere la Pt_1 a nascondere il denaro che l'uomo pretendeva costantemente da lei per acquistare la droga.
Veniva segnalato come il CP_2 non accettando la fine della relazione, avesse posto
,
in essere una pluralità di condotte altamente pregiudizievoli per la stessa incolumità fisica della Pt 1, commesse anche alla presenza dei minori, i quali, specialmente Per 2 venivano coinvolti nel conflitto genitoriale. Il Servizio, alla luce della complessità della situazione delineatasi, evidenziava quindi come: "Alla luce di quanto sopra riferito, appare evidente quanta poca considerazione hanno continuato e continuano ad avere gli abusi sessuali subiti dalla piccola PE_2 e come la coppia genitoriale sia fortemente coinvolta nei propri bisogni/problemi personali".
Proseguiva quindi affermando: "I comportamenti protettivi nei bambini risultano praticamente assenti. Tutti i fatti descritti sono avvenuti alla presenza dei bambini e mentre il sig. CP_2 non si è mai posto alcun problema, la sig.ra Pt_1 sino ad oggi continua a sostenere che i bambini sono tranquilli, giocano tra di loro e chiedono di passare le giornate presso i parenti. Non c'è alcuna consapevolezza degli effetti del ritardo mentale che riguarda PE 1 , PE 7 e CP 1 e che la mancata frequenza scolastica posso avere aggravato tale condizione nonché intaccato il processo di socializzazione. I fatti subiti da PE_2 hanno infatti avuto come conseguenza la mancata frequenza scolastica dei bambini al fine di evitare di esporli ai giudizi/commenti da parte di genitori e compagni. Tale isolamento potrebbe essere stato vissuto come una sorta di "punizione" da parte dei bambini ma entrambi negano ogni possibile ripercussione su di essi e non riescono a vedere i fatti dal punto di vista di Per_2 e dei fratellini, i quali comunque hanno assistito e sono stati coinvolti nell'abuso sessuale nelle violenze della vita familiare e nei recentissimi avvenimenti correlati alla separazione dei propri genitori..." (cfr. denunce-querele sporte in data
06.06.2021 e 14.06.21 Questura di Catania sporte da Parte 1 nei confronti di CP 2 in atti per cui il predetto veniva indagato per atti persecutori, possesso di strumenti atti a offendere, lesioni personali, sequestro e violenza privata”).
Nonostante i ripetuti e prolungati interventi da parte dei diversi servizi incaricati dal
TM, il nucleo familiare in oggetto e' stato fin da subito destinatario di importanti interventi di sostegno, sia attraverso il costante monitoraggio del S.S. affidatario che si
è avvalso nei primi mesi, anche dell'apporto servizio di educativa domiciliare, nonché della presa in carico da parte del C.F., del Sert e del DSM, con un costante sostegno terapeutico, psicologico e di responsabilizzazione, -i_due genitori, unitamente all' ascendente paterna intervenuta in giudizio al fine di richiedere l'affidamento dei minori, dimostravano gravi carenze nelle loro funzioni genitoriali anche vicariali e nell'assunzione delle relative responsabilità, continuando a esporre i minori a pregiudizi di varia natura, trascurandone i bisogni primari di accudimento ed educativi, facendoli vivere in un ambiente insano sia dal punto di vista sanitario che morale, in quanto caratterizzato da incuria e violenze fisiche e verbali tali da comprometterne la sana e serena crescita.
PEtanto nell'estate 2020 si rendeva improcrastinabile il collocamento etero-familiare dei minori, tutti in stato di evasione scolastica e risultati affetti da importanti ritardi cognitivi da ipostimolazione tali da richiedere l'avvio di interventi mirati e continuativi, che i genitori parevano del tutto incapaci di garantire (cfr. relazione
Servizio di NPI del 21.05.2021).
Dagli ulteriori accertamenti svolti in primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, si accertava che la madre mostrava difficoltà a parlareParte 1 delle violenze subite da PE_2 in quanto “anche lei aveva subito le stesse violenze da parte del padre" e preferiva "non parlarne", ed all'osservazione del Consultorio
Familiare, presentava “degli aspetti di funzionamento psicologico disfunzionale e scarse competenze genitoriali".
In particolare la signora Pt_1 mostrava in molteplici occasioni di non saper gestire la propria rabbia e le proprie reazioni, specie nei confronti della minore Per_2 disinteressandosi al quotidiano della figlia ed alle esperienze della minore nella struttura che la minore avrebbe voluto condividere, per contro colpevolizzando la stessa a causa della condizione di benessere manifestata dalla ragazza dopo il collocamento comunità, e della volontà dalla stessa espressa di volervi rimanere (cfr. relaz. 01.12.2022 Comunità Sava).
La relazione del Servizio di NPI del 7.12.2022 riporta come "la ragazza appare serena quando descrive la sua vita attuale e parrebbe turbarsi quando incontra la madre che le rimanda sentimenti di rifiuto. "Non ti meriti niente" le avrebbe detto la madre e questo ha molto ferito la ragazzina che facendolo notare alla signora non ha sortito una rassicurazione durante l'incontro successivo ma un rinforzo del sentimento negativo. Gli incontri con la madre non sembrerebbero connotati di sentimenti ed emozioni funzionali ad un sano legame affettivo anzi sembrerebbero inficiare il lavoro di ristrutturazione e di recupero del Sé fragile, ferito e maltrattato di PE_2 bambina".
Nel corso del tempo e degli accertamenti disposti in primo grado, emergeva in tutta la sua drammaticità il vissuto familiare di PE 2 costretta dalla madre a svolgere tutte le faccende domestiche e a occuparsi dei fratelli in luogo della madre assente, non mandata a scuola e lasciata senza alcuno scrupolo alla mercede del nonno pedofilo.
Ancora veniva riportato il vissuto di assoluta promiscuità della Pt 1, la quale, secondo quanto raccontato sia da Per 1 che da PE 2 non si sarebbe mai occupata delle faccende domestiche, del tutto trascurata, dell'accudimento dei figli demandato al CP_2, alla di lui madre, ai propri ascendenti e, comunque, a terzi. Emergeva come la Pt 1, seppur formalmente affettiva, per propri limiti culturali ed esperienziali, non
è stata in grado di operare una reale revisione delle sue mancanze né proiettarsi in una dimensione di vera consapevolezza del suo vissuto, ma ha continuato a mostrare, di fatto, una adesione solo formale e strumentale agli interventi di sostegno avviati, non comprendendo le necessità dei minori.
Anche la relazione trasmessa dal C.F. in data 02.11.2022, servizio che maggiormente ha seguito la Pt 1 nel suo percorso di sostegno, e che per un breve periodo ha preso in carico anche il CP_2, dopo aver dato atto delle complesse dinamiche genitoriali, delle accuse reciproche degli stessi e dell'atteggiamento sostanzialmente delegante dell'uomo e rivendicativo della donna, evidenziava "come il percorso di entrambi i genitori” fosse "ancora in una fase di tipo "propositivo" e bisognasse “attendere un loro reale cambiamento". Il C.F. dava quindi atto del deteriorarsi dei rapporti la madre e PE 2 per non aver la donna accettato la volontà della stessa di non fare rientro in casa segnalandosi come "la madre ritenga prioritario il legame con il sig. PE_6 e ne dipenda sia economicamente che nelle decisioni”. Si riportava quindi come “l'incontro ha scatenato nella minore una forte reazione emotiva , tanto da renderla maggiormente decisa a non volerla più sentire né vedere. E' seguito un lungo e forte sfogo con l'educatrice durante il quale la minore ha confermato quanto riferitoci dal padre circa i rapporti intrattenuti con la Pt_1 con diversi uomini nei cui incontri i figli venivano coinvolti perché condotti a casa dello zio" (sig. PE_6
Da ultimo, la Pt 1 si è volontariamente sottratta agli interventi posti in essere in suo favore, tanto che la relazione trasmessa in data 24.01.2024 dall'EMI, cui era stato demandato di svolgere un ulteriore valutazione personologica della donna, dà atto dell'impossibilità di procedere all'approfondimento, non essendosi la stessa presentata a due convocazioni senza fornire alcun riscontro, mentre riguardo 1 PE_6 si riferisce l'impossibilità della pur disposta valutazione specialistica in quanto in stato detentivo.
Si procedeva anche alla valutazione dei tre minori.
PE quanto concerne i minori CP_3 ed CP_1 , collocati presso famiglia con figli disponibile ad accoglierli a scopo solidaristico da ottobre 2021, la relazione trasmessa dal servizio di NPI in data 4.12.2023, riportava come i due bambini nel corso dei due anni trascorsi abbiano portato avanti, con l'encomiabile sostegno della famiglia che li ha accolti, un ottimo percorso di recupero del gap evolutivo di base che li caratterizzava a causa della condizione di deprivazione ambientale e dell'ipostimolazione patita in seno alla famiglia di origine, la quale, purtroppo, ancora condiziona il percorso di crescita dei minori. Il servizio di NPI riferisce che CP_3 riconosciuta affetta da "Lieve
ritardo mentale QI totale 69, manifesta “labilità attentiva, lentezza nell'esecuzione delle prove e facile distraibilità” . la bambina si mostra “carente nella cultura scolastica" e non ha ancora interiorizzato “le autonomie personali” di base".
Siccome emerso nel corso dell'ascolto con la famiglia collocataria, CP_3 al momento dell'inserimento in comunità, oltre che presentarsi come il fratello igienicamente in condizioni estremamente degradate (entrambi presentavano pediculosi “a grappoli”, appariva chiusa e triste e, nel tempo si è aperta mostrandosi socievole e serena.
Risultano ridotti i problemi di insonnia mentre manifesta persistenti disturbi di encopresi per cui è seguita da uno specialista privato. A scuola risulta ben inserita e fa sport. Sebbene non presenti atteggiamenti “sessualizzati", emerge a tratti, dal tenore delle sue risposte, come la minore abbia certamente assistito a comportamenti di tale natura.
Riguardo il minore Controparte_1 il servizio di NPI riportava come il bambino, che presenta un ritardo evolutivo misto, “sebbene effettui privatamente un percorso riabilitativo di logopedia e psicomotricità, continua a presentare instabilità motoria, associata a tratti di impulsività PEmane un lieve impaccio nell'espletamento delle abilità motorie, soprattutto fine-motorio, dovute probabilmente all'instabilità comportamentale. In miglioramento il linguaggio espressivo, precedentemente molto carente".
La NPI evidenzia quindi come “le esperienze di vita quotidiana e gli stimoli proposti dalla coppia affidataria sono vissuti molto positivamente, determinando un miglioramento nelle modalità comportamentali e che riguardo ai membri della famiglia di origine non viene manifestata alcuna richiesta né emerge alcun ricordo”.
Al colloquio con la famiglia collocataria emergeva come anche Controparte 1 che quando è arrivato era del tutto “privo di regole”, sia ben inserito nel contesto familiare,
è molto legato alla figura maschile, frequenti regolarmente la scuola.
Il minore, a seguito di approfondimenti svolti dalla famiglia affidataria, sarebbe stato trovato affetto da una forma di “sifilide congenita".
,Riguardo PE_2 le relazioni trasmesse dalla Comunità riferivano come fin dal primo momento del suo inserimento nella struttura sia emerso come la minore si sia positivamente ambientata, legandosi immediatamente agli operatori e ai responsabili della struttura e cercando presso gli stessi protezione e tutela rispetto ai comportamenti disfunzionali dei due genitori, e acquisendo progressivamente contezza e consapevolezza di quanto subito.
Le relazioni trasmesse dal Servizio di NPI in data 26.10.22, 07.12.22 e 14.04.23
relative alla minore, dato atto del deficit cognitivo di grado lieve della stessa (ICD
10=F70), riportano le difficoltà rilevate nell'intraprendere un percorso di psicoterapia
"per via della mancanza nella ragazza di capacità introspettive e di rielaborazione dei vissuti traumatici vissuti in passato", rilevando come le resistenze della minore costituissero "un elemento di protezione rispetto al rivivere vissuti difficilmente esplorabili per una mente fragile e "maltrattata".
Si evidenziava quindi come PE_2 abbia “vissuto i primi anni della sua crescita in un ambiente fortemente deprivato dal punto di vista affettivo, emotivo e socio ambientale con l'aggravante di aver subito maltrattamenti e non curanza da parte di chi doveva occuparsi di lei". Si sottolineava come la minore “in Comunità ha trovato spazio per sentirsi finalmente un ESSERE UMANO con bisogni e desideri e soprattutto ha trovato
PROTEZIONE", cosa che “non aveva mai sperimentato prima". Si riporta la modalità adottata dalla minore per esprimere il suo vissuto, caratterizzata da “flashback" improvvisi e difficilmente contenibili durante i quali in modo "dirompente" racconta episodi di vita familiare, ribadendosi la profonda fragilità emotiva di PE_2 la sua incapacità di dire dei NO, prospettandosi il possibile nocumento derivante dagli incontri con i genitori.
PE_2 nel corso del periodo trascorso in comunità ha quindi progressivamente espresso il suo crescente malessere nel rapportarsi con i genitori ed ha chiesto lei stessa di sospendere gli incontri, dichiarando di stare bene in comunità esprimendo quindi la sua soddisfazione per le nuove amicizie ed esperienze che in questo luogo ha avuto l'opportunità di fare (cfr. verbale di ascolto in data 16.05.2023). La relazione trasmessa in data 12.04.24 dalla Comunità confermava la buona condizione di salute di PE 2 e
la serenità raggiunta dalla stessa rispetto alla scelta di non voler più vedere e sentire la madre, mentre permane l'interesse a sentire i fratelli più piccoli con cui effettua telefonate;
"incostanti e dettate da lunghe sospensioni" sono definite le telefonate con il fratello maggiore PE 1 . PE_2 frequentava regolarmente la scuola e svolgeva regolarmente i compiti, seppur sotto il profilo didattico permangono delle difficoltà nella sfera matematica e nell'esposizione orale. Nel tempo libero PE_2 svolge attività sportiva calcistica, frequenta un gruppo scout e si dimostra curiosa ed entusiasta di sperimentare nuove realtà tenendo sempre un comportamento adeguato e consono al contesto. Dall'acquisizione delle relazioni dei servizi - ampiamente riportate nella motivazione
- emergeva,della sentenza appellata cui si rinvia integralmente sul punto in esame, quindi un quadro agghiacciante, non soltanto di gravissime trascuratezze nella cura dei minori, ma soprattutto di pesantissime violenze fisiche e morali poste in esser nei confronti dei minori ed in particolare della figlia PE_2
Con la sentenza appellata, infine, il Tribunale dichiarava l'adottabilità dei minori ritenendo l'attualità e l'irreversibilità dello stato d'abbandono in cui versavano, la conclamata impossibilità di recupero delle capacità genitoriali dei due genitori e l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento agli altri parenti intervenuti
Fatta tale necessaria premessa in punto di fatto, osserva la Corte che i motivi di appello proposti dall' appellante avverso la sentenza appellata, a fronte del gravissimo quadro soprasintetizzato, sono manifestamente infondati e vanno disattesi.
Manifestamente infondato appare, innanzitutto, ad avviso del Collegio, il motivo con deduce di esser stata una mera vittima dei comportamenti cui Parte 1
tenuti dal padre che ha usato violenza sessuale nei confronti suoi della sorella e della figlia, ed afferma di non aver denunziato la violenza subita dalla figlia per non esporla al pubblico ludibrio.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto temerariamente dedotto dalla Pt_1, dalla lunga ed esaustiva attività istruttoria posta in essere durante il procedimento di primo grado, che e' stata correttamente e doverosamente valutata dal T.M., . emerge,
-
-
chiaramente un gravissimo pregiudizio arrecato dalla madre a tutti i figli.
Come emerge dagli accertamenti svolti, le cui risultanze si sono riassunte, - e non sono state minimamente contestate in punto di fatto dall'appellante, lungi la Pt 1,
-
dall'essere una mera vittima di una situazione familiare degradata, - ha permesso al padre di andare a vivere nella sua casa, restando del tutto indifferente rispetto agli abusi perpetrati sulla minore PE 2 ; ha fatto vivere i figli in un clima di costante violenza verbale e fisica, essendo stati i minori vittime di violenze paterne agite ed assistite;
ha fatto vivere i figli con un padre che assumeva sostanze stupefacenti davanti ai minori coinvolgendoli pesantemente anche nella preparazione degli stupefacenti ( cfr. quanto dichiarato dagli affidatari di PE_2 che ha loro raccontato di sapere come si preparano le pipe da crack perche' quando il padre era troppo “ fatto “ chiedeva a 66 66
lei di prepararle ); ha trascurato ogni elementare regola igienica sanitaria ed educativa in favore dei figli;
anche dopo il collocamento in comunità di PE_2 non e' stata in grado di fornire aiuto alla figlia ed anzi destabilizzandola gravemente tanto che la figlia non vuole vedere la madre.
Alla luce delle affermazioni contenute nel ricorso, non puo', quindi che rimarcarsi come la Pt 1 resta a tutt'oggi concentrata nel suo preteso ruolo di vittima", 66
manifestando un evidente rifiuto di ogni minima revisione critica della sua gravissima condotta.
Infondato e' anche il motivo con cui la madre sostiene che il T.M. avrebbe erroneamente valutato la sua capacità genitoriale e che l'avrebbe ritenuta responsabile di meretricio.
Da un lato, osserva la Corte che, non soltanto, nel caso in esame il comportamento tenuto dalla madre appare oggettivamente gravissimo, ma deve rimarcarsi che la Pt_1 non si e' neppure presentata all'EMI, sottraendosi volontariamente agli accertamenti disposti in epoca recentissima dal T.M. su una sua capacità genitoriale.
E dall'altro va osservato che il motivo non coglie nel segno, atteso che il T.M., nella sentenza appellata, non ha in alcun modo fondato la sua valutazione sulle accuse di meretricio rivolte alla Pt 1 dal CP_2.
In tale situazione, e tali essendo i motivi di gravame, ad avviso della Corte, e' di tutta evidenza che difettano i presupposti minimali per poter sinanche ipotizzare un recupero delle capacità genitoriali in capo alla madre, che appare meramente ipotetico e richiedente comunque tempi del tutto incompatibili con una sana crescita dei bambini, posto che, peraltro, non vi e' in atti nessuna prova in ordine ad un serio progetto di vita in capo alla Pt 1 o circa un cambiamento delle sue abitudini di vita.
PEaltro, nella fattispecie in esame, si tratta di ben tre minori, una dei quali, PE_2 particolarmente traumatizzata e bisognosa di cure ed affetto, che sta finalmente ricevendo dalla famiglia affidataria, che, sentita anche in questo grado del procedimento, ha confermato i notevoli progressi fatti dalla minore dopo l'allontanamento dai genitori, confermando che la bambina sta pienamente recuperando i traumi subiti e che non cerca mai la famiglia d'origine, conservandone anzi timore e ricordi del tutto traumatici (cfr. dichiarazioni degli affidatari di PE_2
in atti).
Inoltre, dalla stessa audizione di PE_2 ormai pienamente capace di discernimento,
e' emerso in tutta la sua drammaticità il vissuto traumatico della minore, e la sua ferma volontà di recidere ogni legame con la famiglia d'origine.
,Anche dall'audizione degli affidatari di CP_3 e di Controparte_1 che e' portatore di handicap, e' emerso il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini, che al momento dell'arrivo presso gli affidatari erano affetti da una grave forma di pediculosi a grappolo, e che pur avendo bisogno degli occhiali non avevano mai fatto visite oculistiche e neppure altri accertamenti sanitari necessari per Controparte 1 e che hanno manifestato comportamenti sessualizzati (cfr. dichiarazioni in atti).
Conclusivamente la valutazione di assoluta ed irreversibile inidoneità genitoriale della madre, nel caso in esame, deve, quindi, pienamente confermarsi, tenuto conto sia dei comportamenti tenuti che dei suoi limiti personologici, e la dichiarazione d'adottabilità va confermata.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia
(art.1). Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" (Cass. n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica 66
nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. Cedu, 21 ottobre 2008, Pt 2 c. Italia, ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo
2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio 2003, CP 6 MO c. Italia, ric. n. 52763/99) ed in generale qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, PE_8 c. Italia, ric. n. 33773/01).
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla
"...alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali,
anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi
E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità (Cass. 5095/2014).
Come e' stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare e' possibile dichiarare lo stato d'adottabilità; (Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass.
2015/6137); ne consegue che e' irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri ( Cass. 2018/4097; Cass.
2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
che la condotta della madre si è risolta in reiterati comportamenti fattuali gravissimi e pregiudizievoli per i figli che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
che l'accertamento dello stato di abbandono non viene fatto discendere solo dalle carenze personologiche della madre pure ampiamente accertate,
- -ma dalla sussistenza di comportamenti mai rivisitati e del tutto incompatibili con una crescita serena dei figli minori. In tale situazione, non recidere il legame che unisce i minori ai genitori vorrebbe dire esporre i bambini, in modo ingiustificato, dopo i gravi traumi patiti, a pericolose esperienze che, ragionevolmente, aggraverebbero il loro percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest dei minori stessi, che verrebbero altrimenti esposti a pericolose sperimentazioni (cfr. Cass. 10/1/2014 n. 341; Cass. 12730/2011).
Di essenziale rilevo appare, infine, alla Corte rimarcare che, nel caso in esame, nessuna rilevanza ha avuto un'eventuale stato di deprivazione economica dei genitori, atteso che la gravissima condotta tenuta in concreto dall' appellante non puo' esser giustificata neppure da una situazione di inedia, che peraltro non e' stata neppure allegata.
PE completezza, deve, infine rimarcarsi che, nella specie, la qualificazione della condotta dell' appellante in questa sede, è scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria o punitiva nei confronti della stessa, attestandosi, piuttosto, su una valutazione meramente oggettiva della sua assoluta ed irreversibile incapacità genitoriale.
Tanto premesso, vanno infine disattesi anche i motivi con cui la reclamante si duole della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio GA e quello con cui in subordine chiede incontri con i figli.
PE un verso, invero, a fronte della situazione gravissima di degrado morale e materiale in cui la reclamante ha fatto vivere tutti i suoi figli, anche il capo della pronunzia relativo alla decadenza va integralmente confermato.
E per altro verso, va osservato che, a fronte del comportamento destabilizzante tenuto dalla Pt 1 nei confronti della figlia PE_2, e delle gravi reazioni negative registrate nei bambini piu' piccoli allorquando avevano ancora contatti con la madre (cfr. dichiarazioni degli affidatari in atti circa i disegni a sfondo sessuale realizzati dai bambini dopo i contatti telefonici con la madre ), va confermato l'assoluto divieto di contatti madre figli Conclusivamente, ritiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, tutti i motivi di gravame, - per vero proposti in termini del tutto generici, inidonei a scalfire la motivazione della sentenza appellata, - devono integralmente rigettarsi, dovendo ritenersi che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità e quella di decadenza dalla responsabilità genitoriale su Per 1 siano le uniche misure idonea a tutelare l'interesse dei minori e la soluzione adottata sia l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, laddove deve assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità (Cass. 5095/2014).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale
per i Minorenni di Catania appellata e per l'effetto, conferma integralmente la suddetta sentenza;
Rigetta ogni altra richiesta;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione del 8.10.2025.
Il Presidente
Dr. Massimo Escher
Il Consigliere Relatore
Dott. Concetta Pappalardo