Ordinanza cautelare 10 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 9 luglio 2022
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 21/07/2023, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2023
N. 01020/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2021, proposto da
EL IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Severo, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) - Puglia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , cointeressata, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. 282/VI del 13 agosto 2021, prot. gen. di uscita n. 23106/2021 del 13 agosto 2021, reso dal Dirigente dell’Area VI – Ambiente e sviluppo sostenibile – della Città di San Severo avente a oggetto la “ comunicazione conclusione procedimento in senso non favorevole ” sulla richiesta congiunta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 87 del d.lgs. 259/2003 e R.R. n. 14/2006 per la realizzazione di una Stazione radio base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A. su infrastruttura di proprietà EL IA S.p.A. – sito FG165 – foglio 29 p.lla 1947, notificato il 13 agosto 2021;
2) della nota prot. 271/VI – 2021 del 30 luglio 2021 resa dal Dirigente dell’Area VI – Ambiente e sviluppo sostenibile – della Città di San Severo, avente a oggetto la “ comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento della istanza ”;
3) ove occorra, e per quanto d’interesse, della nota del 25 agosto 2021, prot. 292/VI del 26 agosto 2021, resa dal Dirigente dell’Area VI – Ambiente e sviluppo sostenibile – della Città di San Severo;
4) ove occorra, e per la parte d’interesse, della deliberazione di C.C. n. 15 del 10 febbraio 2005, avente a oggetto “ Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ”;
5) ove occorra, e per la parte d’interesse, della deliberazione di C.C. n. 136 del 16 dicembre 2005, avente ad oggetto “ Approvazione Piano di installazione comunale per la localizzazione di impianti di telefonia mobile nel territorio comu nale”;
6) ove occorra, e per la parte di interesse, dell’art. s8.5 e dell’art. p3 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 3 novembre 2014, e successivamente oggetto di adeguamento con deliberazione del C.C n. 26 del 05 aprile 2019;
7) ove occorra, e per la parte di interesse, del punto C del Regolamento regionale della Regione Puglia, n. 14 del 14 settembre 2006, per l’attuazione della L.R Puglia n. 5 del 2002, recante “ Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz ”;
8) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Wind Tre Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Silvio Giancaspro; nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. EL IA S.p.A. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della determina dirigenziale prot. n. 282/VI del 13 agosto 2021, con cui il Comune di San Severo ha respinto la richiesta “ di autorizzazione ai sensi dell’articolo 87 del d.lgs. 259/2003 e Reg. Reg. n. 14/2006 per la realizzazione di una stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile Wind TRE SpA su infrastruttura di proprietà EL IA SpA – Sito FG165 – F. 29 p.lla 1947 ”.
2. In particolare, la parte ricorrente ha riferito che
- “EL IA S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno presentato alla Città di San Severo istanza congiunta di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una Stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A”;
- con nota prot. n. 271/VI – 2021 del 30 luglio 2021, il Comune di San Severo ha comunicato alle società ricorrenti, i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta congiunta per la realizzazione di una stazione radio base, riferendo che
“ 1. L'intervento è in contrasto con il vigente PUG: l'area interessata è infatti perimetrata nei "contesti per insediamenti di nuovo impianto" disciplinati all'articolo s8.5 del PUG/s da sottoporre a strumento urbanistico preventivo. In detti contesti sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo p3 del PUG/p) come definiti all'articolo 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. Interventi per nuove installazioni di SRB nella zona sono difatti condizionanti per il futuro impianto urbanistico da definirsi attraverso PUE e in particolare per la previsione di insediamenti pubblici e privati con permanenza di persone e cosiddetti "sensibili" ai sensi della L. 36/2001 e della LR 5/2002. In altri termini la presenza della infrastruttura comporta pregiudizio per l'uso delle aree e per i diritti di edificazione delle proprietà poste a confine.
Di conseguenza di quanto esposto al punto precedente la relazione per ARPA non può essere ritenuta congruente nella parte della descrizione dei luoghi e dei ricettori.
Mancano inoltre l'inserimento della SRB nel piano annuale di installazione, ai sensi del punto C. del Regolamento Regionale n. 14/2006 e, in alternativa, gli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2, della LR 5/2002 (BURP e quotidiani). Nel Piano annuale agli atti del comune l'area non è univocamente definita e non appare inserita neanche negli ambiti oggetto di indagine.
L'intervento è comunque in contrasto con il vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 15 del 10.02.2005 e relativo PIC (Piano di Installazione Comunale) approvato con delibera di CC n. 136 del 16.12.2005 che dispone che le nuove localizzazioni siano poste preminentemente nei siti comunali individuati e solo in subordine su siti privati.
Manca il titolo di disponibilità dell'area.
Manca l'indicazione dei titoli edilizi di legittimazione attestanti la legittimità delle strutture, edifici e aree pertinenziali esistenti sulle quali l'infrastruttura dovrebbe essere collocata.
Manca la documentazione per il deposito/autorizzazione per le opere strutturali ai sensi degli articoli 65 e 94 del DPR 380/01 e s.m.i.
Necessita il versamento dei diritti di istruttoria in misura di € 500,00 di cui alla delibera di CC 20/2011 ”;
- con pec del 6 agosto 2021, “EL ha trasmesso le osservazioni ai motivi ostativi”;
- con provvedimento prot. n. 282/VI del 13/08/2021, il Dirigente dell’Area VI - Ambiente e sviluppo sostenibile del Comune di San Severo ha rigettato la richiesta di autorizzazione congiunta ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, sulla scorta della seguente conclusiva motivazione:
“ Controdeduzioni al motivo ostativo n. 1 e n. 2 – non accoglibili per le seguenti ragioni: a. I manufatti in argomento sono stati progettati all’interno di una zona ricadente all’interno di area qualificata come “contesti per insediamenti di nuovo impianto”, disciplinata all’articolo s8.5 del PUG/s, realizzabili previa pianificazione esecutiva (P.U.E.). Più specificatamente, tali zone sono destinate, oltre alla edificazione, anche alla realizzazione di nuova viabilità e/o ampliamento di quella esistente nonché alla realizzazione di infrastrutture pubbliche a rete o di interesse pubblico che, in ragione della loro natura tipologica (opere di urbanizzazione primaria), si pongono in termini di pari importanza rispetto all’installazione delle reti di telefonia mobile. In altri termini, la zona di intervento è assoggettata a vincoli di natura conformativa, tra i quali vi sono anche quelli relativi al rispetto delle distanze, che interessano non solo le edificazioni ordinarie ma anche quelle assimilabili ad “opere di urbanizzazione primaria” quale quella in argomento. Per tale ragione per la realizzazione di tali opere rimane imprescindibile la definizione ed approvazione di una preventiva di Pianificazione Esecutiva (P.U.E.) che disciplini non solo tutte le opere di urbanizzazione primaria ma anche gli insediamenti pubblici e privati con permanenza di persone e cosiddetti “sensibili” ai sensi della L. 36/2001 e della LR 5/2002. Controdeduzioni al motivo ostativo n. 3 – non accoglibili per le seguenti ragioni: a. Con riferimento al presente accapo, premesso che non risulta essere stato trasmesso a questo Ente il Piano Stralcio Regionale 2021 operato da W3 S.p.A., neppure mediante allegazione all’ultima nota di riscontro, la preventiva presentazione del piano degli interventi è finalizzata a verificare, in via preventiva, l’eventuale esposizione della popolazione in relazione alla tipologia e alle caratteristiche degli impianti già esistenti. Tale obbligo è prescrittivo per la successiva realizzazione. La formalità del “suggerimento” è riferita unicamente alle eventuali “modifiche” che dovessero rendersi necessarie alla localizzazione al fine di salvaguardare i valori soglia di inquinamento elettromagnetico. La pianificazione preventiva, sia a livello sovracomunale che comunale, rimane quindi elemento imprescindibile di valutazione del livello di esposizione elettromagnetica.
Anche in questo caso, dunque, persiste un obbligo conformativo al quale, sebbene venga dichiarato il contrario, non vi è evidenza fattuale. Controdeduzioni al motivo ostativo n. 4 – non accoglibili per le seguenti ragioni: a. Il vigente Regolamento Comunale individua una pianificazione di base che, privilegiando le aree pubbliche, non esclude quelle private ma mira unicamente a garantire una corretta copertura qualitativa del servizio nel rispetto delle diverse peculiarità territoriali. La legittimità di tale regolamentazione discende dal fatto che esso non vieta, in modo generalizzato, la localizzazione degli impianti di telefonia ma, al contrario, mira a disciplinarne, in maniera corretta, il relativo insediamento sul territorio comunale. Al riguardo peraltro non vi è alcuna evidenza che codesta Società abbia valutato, in modo comparato, diverse opzioni finalizzate a garantire la qualità della copertura del servizio rendendo presumibile che la scelta del sito sia stata fondata unicamente su valutazioni di tipo prettamente commerciali. Per quanto precede si ritiene che il Regolamento in approvato con delibera di CC n. 15 del 10.02.2005 ed il relativo Piano di Installazione Comunale, approvato con delibera di CC n. 136 del 16.12.2005, conservi ancora una piena efficacia dispositiva alla quale l’impianto in esame non sembra aver ottemperato. Controdeduzioni ai motivi ostativi n. 5 – 6 – 7 - non accoglibili per le seguenti ragioni: a. La documentazione richiesta con nota prot. n. 271/VI – 2021 – reg. gen. n. 22050 del 30/7/2021 - non determina alcun aggravamento del procedimento nella misura in cui tale richiesta è finalizzata a soddisfare specifiche esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. A tale proposito non può certamente considerarsi quale “aggravio di procedimento” la richiesta di documentazione prodromica all’autorizzazione sismica ai sensi del DPR 380/01 (trattandosi di traliccio alto oltre 30 metri) né, tantomeno, la richiesta di documentazione finalizzata a verificare il titolo di disponibilità dell’area e, soprattutto, la legittimità dell’edificato esistente. Infatti, in nessun caso sarà possibile autorizzare una qualsiasi forma di edificazione, anche di natura infrastrutturale, su un’area per la quale non sia stata verificata, preliminarmente, la legittimità di quanto già costruito. Per tali ragioni le controdeduzioni riportate con riferimento ai motivi 5-6-7 appaiono prive di fondamento oltre che palesemente elusive e, pertanto, sono da ritenersi oggettivamente “non accoglibili”. Controdeduzioni al motivo ostativo n. 8 – non accoglibili per le seguenti ragioni: i diritti di segretaria non sono equiparabili ad “oneri patrimoniali”. Essi rappresentano, al contrario, un corrispettivo versato al Comune per una determinata attività che esso svolge, non in favore di tutti i cittadini e della comunità indistinta, bensì in favore di uno specifico soggetto che richiede una prestazione da parte degli uffici e perciò è tenuto a pagare tale corrispettivo. Al riguardo la norma richiamata da codesta Società a sostegno delle proprie argomentazioni, ovvero l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, esclude la possibilità per gli Enti locali di imporre oneri e canoni che non siano espressamente previsti per legge. Tale situazione, tuttavia, non appare correlabile al caso in esame. Infatti i diritti di istruttoria, contrariamente a quanto controdedotto, sono espressamente previsti per legge dagli Artt. 40 e 41 L. n.604 dell’8.06.1962 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto precede le controdeduzioni riportate, con riferimento al motivo ostativo n. 8, appaiono prive di fondamento e pertanto sono da ritenersi oggettivamente “non accoglibili” ”.
3. Ciò premesso, la parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
- “il potere di regolamentare sotto il profilo urbanistico l’insediamento degli impianti sul territorio – riconosciuto agli enti locali dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti medesimi se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale”;
- “la potestà regolamentare dei Comuni, per essere legittimamente esercitata, non deve dettare limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ma disciplinarne solo il corretto insediamento urbanistico e territoriale, con la possibilità di individuare alcuni siti (e si badi non intere aree) che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche”;
- in particolare, l’assunto secondo cui la “pianificazione preventiva, sia a livello sovracomunale che comunale, rimane quindi elemento imprescindibile di valutazione del livello di esposizione elettromagnetica, travalica i limiti delle competenze assegnate alle Regioni e ai Comuni ai sensi dell’art. 8 della Legge quadro n. 36 del 2001, considerando anche che la determinazione dei livelli massimi di esposizione rientra nella esclusiva competenza statale”;
- “il Comune oltre ad aver arbitrariamente introdotto un illegittimo divieto generalizzato di installazione degli impianti de qua nella zona individuata all’art. s8.5. del PUG, ai sensi dell’art. p3 (si veda il primo motivo di diritto) ha altresì imposto un ordine di priorità delle aree pubbliche rispetto alle aree private ai fini della eventuale installazione delle SRB, in evidente spregio della normativa nazionale di settore, nonché dei principi di liberà di iniziativa economica e del divieto di discriminazione”;
- è “viziato da lesione dei principi del giusto procedimento, di leale collaborazione tra P.A. e privato, e correttezza, un preavviso di diniego motivato dall’assenza di documenti ritenuti asseritamente rilevanti che però sarebbero potuti essere acquisiti mediante una semplice richiesta di integrazione istruttoria”;
- “il legislatore, all’art. 12, co. 3, D.lvo. 33/2016, ha … precisato che «l’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto»”, sicché “la richiesta di diritti di istruttoria, al cui versamento è subordinato il rilascio del titolo autorizzativo, è illegittima, così come ripetutamente rilevato anche dalla stessa Corte costituzionale (sent. 26/03/2015, n. 47)”.
4. Si è costituita in giudizio l’evocata Wind Tre s.p.a., cointeressata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Non si sono costituiti gli Enti intimati.
5. Con ordinanza n. 502/2021 questo TAR ha respinto l’istanza cautelare sulla scorta della seguente motivazione “ Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che il censurato provvedimento del 13.8.2021 appare correttamente motivato in ordine ai presupposti che ne legittimano l’adozione (in primo luogo mancanza di una pianificazione urbanistica esecutiva necessaria per l’insediamento di nuovi impianti nell’area de qua) e che il periculum in mora dedotto è privo del carattere della irreparabilità, avendo ad oggetto un pregiudizio economico per sua natura riparabile per equivalente ”.
6. A seguito dell’appello proposto dalla società EL, il Consiglio di Stato ha riformato l’anzidetta ordinanza e ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, nel presupposto che “ le questioni oggetto di giudizio meritano di essere approfondite nella fase di merito, con riferimento, altresì, allo sviluppo della rete di telecomunicazioni nel territorio del Comune di San Severo, condizionato allo svolgimento di un’attività di pianificazione urbanistica esecutiva, ma sino ad oggi non svolta dall’amministrazione pubblica e che quindi si trasformerebbe sostanzialmente in un blocco per le realizzazioni di interventi equiparati dal legislatore ad opere di urbanizzazione primaria; - le esigenze di cautela rappresentate dall’appellante, riferite al pregiudizio nell’esercizio dell’attività di impresa, rivestente interesse pubblico, possono essere adeguatamente tutelate mediante il riesame della propria domanda in sede amministrativa e la celere calendarizzazione dell’udienza di discussione del ricorso in primo grado ” (ordinanza n. 1021/2022).
7. Con successiva ordinanza n. 999/2022, questo TAR ha ritenuto “ che, ai fini del decidere, sia necessario acquisire una documentata relazione scritta del dirigente dell’Area VI – Ambiente e sviluppo sostenibile del Comune di San Severo, recante ragguagli sulla vicenda oggetto di ricorso; in particolare, si chiede al detto funzionario comunale di precisare quanto segue: a) se la ricorrente abbia mai chiesto l’inserimento della SRB nel Piano annuale di installazione (Punto C del Regolamento regionale n. 14/2006; b) se la ricorrente abbia adempiuto a quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L.R. n. 5/2002; c) se vi siano a San Severo siti comunali individuati per l’installazione, ai sensi del Regolamento comunale, approvato con delibera C.C. n. 15/2005; d) se vi siano altresì in loco siti comunali individuati per l’installazione, ai sensi del PIC (Piano di installazione comunale), approvato con delibera C.C. n. 136/2005; d) se debba essere sempre e comunque necessario (e per quale ragione) esibire in anticipo il titolo di disponibilità dell’area proposta per l’insediamento; e) se debba essere sempre e comunque necessario (e per quale ragione) esibire in anticipo i titoli di legittimazione di strutture, edifici e aree su cui l’infrastruttura andrebbe collocata; f) per quale ragione debba applicarsi al caso di specie la normativa di cui agli artt. 65 e 94 D.P.R. n. 380/2001 su deposito e autorizzazione delle opere strutturali; g) per quale ragione il procedimento in esame non contemplerebbe la SCIA, bensì l’espressa autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale n. 14/2006; beninteso, sui punti oggetto di quesiti al Comune anche le parti costituite potranno interloquire, con apposite memorie, note difensive o perizie ”.
8. Il predetto incombente istruttorio non è stato adempiuto dal Comune di San Severo.
9. Da parte sua la società ricorrente ha depositato una relazione in data 21 novembre 2021, con cui ha analiticamente riscontrato le richieste di chiarimenti di cui all’ordinanza n. 999/2022.
10. Nella pubblica udienza del 7 giugno 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
11. Il ricorso è fondato.
11.1. La mancanza del piano esecutivo non può costituire un limite (né tantomeno una preclusione assoluta e perdurante nel tempo) alla realizzazione delle infrastrutture relative alle reti di telecomunicazione, dal momento che “ Ai sensi dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture relative alle reti di comunicazione, ivi inclusi gli impianti radioelettrici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003, pur restando di proprietà dei relativi operatori. Dette opere, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, sottolineandosi che la disposizione dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 ha in tal modo evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Per conseguenza, è precluso alle Amministrazioni Comunali di introdurre nei Piani Regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 2 novembre 2022 n. 1055); “ Da tale principio discende che tale tipo di impianti possa essere localizzato anche in aree nelle quali l’edificazione sia subordinata dallo strumento urbanistico alla previa redazione di un piano attuativo, in quanto si tratta di infrastrutture che, non potendo essere assimilate alle normali costruzioni edilizie, non sono assoggettate alle prescrizioni urbanistico edilizie preesistenti che si riferiscono a tipologie di opere diverse e sono state elaborate con riferimento a possibilità di diverso utilizzo del territorio (cfr. ex pluribus Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 100) ” (TAR Veneto, Sez. II, 15 marzo 2016 n. 294).
11.2. Il Programma stralcio di installazione e modifica degli impianti per telefonia cellulare per l’anno 2021, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, è stato regolarmente trasmesso alla Regione Puglia con pec del 30 marzo 2021 e al Comune di San Severo con pec del 26 marzo 2021.
11.3. La scelta di privilegiare i siti di proprietà comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione “ costituisce una distorsione del mercato, in quanto crea un monopolio in capo al Comune senza che vi sia alcuna necessità di posizionare gli impianti su aree pubbliche. Gli enti locali possono certamente entrare nel mercato dei siti per impianti, in modo da garantire agli operatori delle opzioni a prezzi ragionevoli, eliminando le rendite dei privati, ma non possono utilizzare il potere di pianificazione per impedire agli operatori di contrattare le migliori condizioni con i privati ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 5 luglio 2022 n. 661).
Di qui l’illegittimità della deliberazione di C.C. n. 15 del 10 febbraio 2005, avente ad oggetto il “ Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ”, nonché della successiva deliberazione di C.C. n. 136 del 16 dicembre 2005, recante la “ Approvazione Piano di installazione comunale per la localizzazione di impianti di telefonia mobile nel territorio comunale ”, nella parte in cui contengono disposizioni orientate a privilegiare l’installazione degli impianti di telefonia su siti di proprietà comunale.
11.4. La mancata presentazione della documentazione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nel provvedimento impugnato non può giustificare il diniego al rilascio dell’autorizzazione, dal momento che tali documenti non sono compresi tra quelli specificamente richiesti a tal fine dal modello A, dell’allegato 13 al d.lgs. n. 259 del 2003.
Peraltro la ricorrente, a seguito del preavviso di rigetto, ha trasmesso al Comune il contratto di locazione del suolo, nonché l’ulteriore documentazione da cui è possibile individuare i titoli edilizi.
In ogni caso, resta il fatto, invero decisivo, che “ Deve ritenersi illegittimo il diniego definitivo all'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, nel caso in cui lo stesso sia fondato su una mera carenza documentale, spettando comunque all'Amministrazione l'onere di completare l'istruttoria mediante richieste integrative, potendo poi comunque pronunciarsi in caso di ingiustificata inerzia dell'interessato ” (T.A.R. Campania, Sez. VII, 30 gennaio 2019 n. 458).
10.5. Infine, quanto alla richiesta dei diritti di segreteria, la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha chiarito che si tratta di una pretesa apertamente violativa dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259/2003: “ Nel caso concreto, la contestata disposizione comunale non solo non trova "base" in alcuna legge, ma anzi è espressamente vietata dall'art. 93 ("Divieto di imporre altri oneri"), co. 2, d.lgs. n. 259/03 cit. - a tenore del quale (nel testo all'epoca vigente) "Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del,decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all''articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507" (ai sensi del comma 1 "Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge") - siccome interpretato autenticamente dall'art. 12, co. 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 (a sua volta modificato dall'art. 8-bis, co. 1, lett. c, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. con modif. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12), secondo cui detto art. 93, co. 2, "si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".
Il tenore chiaro e inequivoco della previsione appena riportata preclude agli enti locali di esigere, "laddove si tratti di eseguire interventi di installazione o di manutenzione della rete di telefonia mobile, [...] qualsiasi prestazione patrimoniale diversa e aggiuntiva rispetto al pagamento della Tosap o del Cosap", inclusi i "diritti di segreteria" per cui è questione (e "fermo restando l'onere degli operatori di tenere gli enti medesimi indenni dalle spese necessarie per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte da lavori"; cfr. T.a.r. Liguria, sez. II, 24 settembre 2021, n. 801) ” (T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 luglio 2022 n. 10790).
10.6. Per le anzi dette motivazioni il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 282/VI del 13 agosto 2021, nonché dei presupposti atti regolamentari e pianificatori nella parte in cui prevedono la necessaria priorità localizzativa degli impianti in questione su aree di proprietà comunale.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore della società ricorrente, mentre possono essere compensate tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 282/VI del 13 agosto 2021, nonché il Regolamento comunale approvato con la deliberazione di C.C. n. 15 del 10 febbraio 2005 e il Piano di installazione approvato con la successiva deliberazione di C.C. n. 136 del 16 dicembre 2005, nella parte in cui prevedono la necessaria priorità localizzativa degli impianti di telefonia mobile su aree di proprietà comunale.
Condanna il Comune di San Severo al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00, oltre accessori. Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO