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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3796/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3796/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
MATILDE CIONINI e dell'avv. LAURA MASTROPASQUA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO SANVITALE, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 18.12.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 [...]
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 304/2014 CP_1 del 13.2.2014 del Tribunale di Pescara, chiedendo nello specifico di revocare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Viale Vittoria Colonna n. 64 (PE), disposta in favore della resistente, con condanna della stessa a risarcire il ricorrente, per aver impedito il godimento e l'uso del bene in comproprietà, nella misura di € 20.098,80 ed infine di revocare l'obbligo, a carico del ricorrente, di corrispondere il Per_ contributo al mantenimento in favore dei figli e a far data dal momento del Per_1 Per_3
raggiungimento della loro indipendenza economica, con conseguente obbligo alla restituzione delle somme percepite e non dovute.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.2.2025 nella quale ha concluso per il rigetto della domanda ed ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del ricorrente al risarcimento del danno nella misura di €
16.867,65 per spese extra non corrisposte e di € 6.148,74 per l'abbandono delle trattative per l'acquisto della casa familiare.
All'udienza del 15.4.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, trascritto nello stesso verbale e sottoscritto dalle parti in udienza, e di seguito riportato:
“1) la premessa è da considerarsi parte integrante del presente accordo;
2) le parti danno atto che i figli , e sono economicamente autosufficienti, con Per_1 Per_2 Per_3 conseguente cessazione dell'obbligo di contribuzione in loro favore da parte del padre;
3) il SI. per diritti di sua spettanza pari ad 1/2, si obbliga a cedere, entro e non Parte_1
oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza, alla SI.ra , che CP_1 acquista, l'immobile già casa coniugale sito in Pescara al Viale Vittoria Colonna n. 64, contraddistinto nel locale catasto fabbricati al Foglio n. 25, Particella n. 175, sub. 15, con atto di trasferimento da perfezionarsi dinanzi al Notaio scelto da entrambi. Le spese per la stipula saranno poste a carico dell'acquirente. I ricorrenti convengono come prezzo della compravendita l'importo di
€ 95.000,00 (novantacinquemila/00), che verrà corrisposto dalla SI.ra in favore del SI. CP_1
con le seguenti modalità: Pt_1
a- € 80.000,00 (ottantamila/00) al momento della sottoscrizione del presente accordo, con assegno circolare indicato di seguito;
pagina 2 di 4 b- € 15.000,00 (quindicimila/00) in n. 15 rate, entro il giorno 5 di ogni mese, da € 1.000,00 (mille/00) ciascuna, a decorrere dal mese di ottobre;
ovvero in un'unica soluzione qualora nelle more la SI.ra
dovesse percepire il trattamento di fine rapporto a lei spettante. Il mancato pagamento CP_1 CP_1
anche di una sola delle rate costituirà decadenza dal beneficio del termine;
4) il SI. preleverà dall'abitazione familiare lo scrittoio con sedia antica che arredano parte Pt_1
della sala da pranzo, nonché un quadro raffigurante un paesaggio di Cascella, regalo dei suoi colleghi, collocato sempre in sala da pranzo. A tal fine la SI.ra sin da ora presta ampia ed CP_1
incondizionata disponibilità al prelievo da parte del SI. previo appuntamento telefonico, Pt_1
ovvero a mezzo mail con preavviso di almeno 3 giorni;
5) le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al presente atto sono tutti connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987, e succ. mod. e/o int., per cui sono da considerarsi esenti da imposte, bollo, ed ogni altra tassa;
6) i ricorrenti danno atto che il presente accordo ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed eSIenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
7) le parti, salve le obbligazioni di cui alla presente scrittura, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
8) le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed
a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente.”
Alla medesima udienza il ricorrente accettava assegno circolare di € 80.000,00 ai fini di cui alle condizioni suddette, depositato banco iudicis, e la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - dispone la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 304/2014 del 13.2.2014 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 4.3.2014 come da accordo stipulato dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Pescara 22 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3796/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
MATILDE CIONINI e dell'avv. LAURA MASTROPASQUA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO SANVITALE, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 18.12.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 [...]
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 304/2014 CP_1 del 13.2.2014 del Tribunale di Pescara, chiedendo nello specifico di revocare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Viale Vittoria Colonna n. 64 (PE), disposta in favore della resistente, con condanna della stessa a risarcire il ricorrente, per aver impedito il godimento e l'uso del bene in comproprietà, nella misura di € 20.098,80 ed infine di revocare l'obbligo, a carico del ricorrente, di corrispondere il Per_ contributo al mantenimento in favore dei figli e a far data dal momento del Per_1 Per_3
raggiungimento della loro indipendenza economica, con conseguente obbligo alla restituzione delle somme percepite e non dovute.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.2.2025 nella quale ha concluso per il rigetto della domanda ed ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del ricorrente al risarcimento del danno nella misura di €
16.867,65 per spese extra non corrisposte e di € 6.148,74 per l'abbandono delle trattative per l'acquisto della casa familiare.
All'udienza del 15.4.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, trascritto nello stesso verbale e sottoscritto dalle parti in udienza, e di seguito riportato:
“1) la premessa è da considerarsi parte integrante del presente accordo;
2) le parti danno atto che i figli , e sono economicamente autosufficienti, con Per_1 Per_2 Per_3 conseguente cessazione dell'obbligo di contribuzione in loro favore da parte del padre;
3) il SI. per diritti di sua spettanza pari ad 1/2, si obbliga a cedere, entro e non Parte_1
oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza, alla SI.ra , che CP_1 acquista, l'immobile già casa coniugale sito in Pescara al Viale Vittoria Colonna n. 64, contraddistinto nel locale catasto fabbricati al Foglio n. 25, Particella n. 175, sub. 15, con atto di trasferimento da perfezionarsi dinanzi al Notaio scelto da entrambi. Le spese per la stipula saranno poste a carico dell'acquirente. I ricorrenti convengono come prezzo della compravendita l'importo di
€ 95.000,00 (novantacinquemila/00), che verrà corrisposto dalla SI.ra in favore del SI. CP_1
con le seguenti modalità: Pt_1
a- € 80.000,00 (ottantamila/00) al momento della sottoscrizione del presente accordo, con assegno circolare indicato di seguito;
pagina 2 di 4 b- € 15.000,00 (quindicimila/00) in n. 15 rate, entro il giorno 5 di ogni mese, da € 1.000,00 (mille/00) ciascuna, a decorrere dal mese di ottobre;
ovvero in un'unica soluzione qualora nelle more la SI.ra
dovesse percepire il trattamento di fine rapporto a lei spettante. Il mancato pagamento CP_1 CP_1
anche di una sola delle rate costituirà decadenza dal beneficio del termine;
4) il SI. preleverà dall'abitazione familiare lo scrittoio con sedia antica che arredano parte Pt_1
della sala da pranzo, nonché un quadro raffigurante un paesaggio di Cascella, regalo dei suoi colleghi, collocato sempre in sala da pranzo. A tal fine la SI.ra sin da ora presta ampia ed CP_1
incondizionata disponibilità al prelievo da parte del SI. previo appuntamento telefonico, Pt_1
ovvero a mezzo mail con preavviso di almeno 3 giorni;
5) le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al presente atto sono tutti connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987, e succ. mod. e/o int., per cui sono da considerarsi esenti da imposte, bollo, ed ogni altra tassa;
6) i ricorrenti danno atto che il presente accordo ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed eSIenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
7) le parti, salve le obbligazioni di cui alla presente scrittura, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
8) le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed
a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente.”
Alla medesima udienza il ricorrente accettava assegno circolare di € 80.000,00 ai fini di cui alle condizioni suddette, depositato banco iudicis, e la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - dispone la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 304/2014 del 13.2.2014 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 4.3.2014 come da accordo stipulato dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Pescara 22 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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