Art. 2. Computo della tredicesima mensilita'
Con effetto dal 1 giugno 1979 al fine della liquidazione della indennita' di buonuscita, la base contributiva di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , all' articolo 36, numero 1), della legge 14 dicembre 1973, numero 829 , nonche' alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilita', ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennita' che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilita' e' assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.
Con effetto dal 1 giugno 1979 al fine della liquidazione della indennita' di buonuscita, la base contributiva di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , all' articolo 36, numero 1), della legge 14 dicembre 1973, numero 829 , nonche' alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilita', ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennita' che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilita' e' assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.