Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA DEPPOPOL ITAL ANO02 54 1 /0 1 LA CORTI SUPRÁ I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 6561/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere - Cron. 5212 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.18/12/00 Dott. Gianfranco SERVELLO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OR MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro per diritti L. 3000 21 FEB. 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, IL CANCELLIERE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
ZA AU;
intimato avverso la sentenza n. 5742/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 15/11/97 R.G.N. 42624/96; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco 5514 -1- SERVELLO;
udito il P.M. Generale Dott. rigetto. in persona del Sostituto Procuratore Marcello MATERA che ha concluso per il -2- 6561-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 22.12.1993, IA MA esponeva di aver inutilmente richiesto in sede amministrativa, in data 15.4.1993, il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile, integrante il diritto alle provvidenze economiche di cui alla normativa in materia ricorrendone i presupposti (L. 30.3.71 n. 118, L. 118/80). Pertanto chiedeva che, disposti gli accertamenti del caso, il convenuto Ministero dell'Interno venisse dichiarato tenuto a riconoscere e a liquidare i benefici con modalità e decorrenza di legge. Il Ministero contestava le avverse deduzioni e comunque la sussistenza del requisito sanitario ed il raggiungimento delle condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, concludendo per il rigetto della stessa. Veniva disposta ed espletata CTU. Il Pretore con sentenza resa in data 13.1.1996 rigettava la domanda. Spiegava appello in data 3.4.1996 l'assistito deducendo l'erroneità delle indagini svolte dal CTU di prime cure, in quanto superficiali e lacunose, e lamentando l'erroneità della statuizione pretorile che a tale non condivisibile giudizio tecnico si era adeguata. Ricostituitosi il contraddittorio l'appellato Ministero deduceva la infondatezza del gravame e la condivisibilità delle argomentazioni già svolte dal Pretore e dal primo CTU. Pertanto chiedeva il rigetto dell'appello concludendo per la conferma della impugnata sentenza. Si espletava nuova CTU. 3 Con sentenza depositata il 15/12/1997 il Tribunale accoglieva l'appello, condannando il Ministero al pagamento dell'assegno di invalidità dal 1/11/1996. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione con due motivi il Ministero. L'assistito non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L.n. 118/1971, per insussistenza del requisito sanitario, nonché violazione del D.M. 5/2/1992 del Ministro della Sanità ed inoltre motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria, per aver il Tribunale acriticamente recepito le conclusioni del CTU, senza valutare le caratteristiche delle accertata patologie. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 L.n. 118/1971, nonché omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver il Tribunale motivato circa il possesso dei requisiti reddituale e di compatibilità, nonché per aver erroneamente ritenuto possibile la sopravvenienza in corso di giudizio del requisito dell'incollocazione. Deve essere esaminato, per priorità logica, il secondo motivo, nella parte concernente il mancato accertamento del requisito economico, che risulta fondato e va accolto. Questa Corte ha in più occasioni affermato che in materia di pensione di inabilita' o di assegno per gli invalidi civili, il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, costituisce elemento costitutivo del diritto (e non, invece, mera condizione di erogabilita' della pensione). La conseguente P rilevabilita' d'ufficio della questione relativa alla sua sussistenza, tuttavia, incontra limiti in fase di impugnazione in relazione al contenuto della sentenza di primo grado e all'oggetto dell'atto di appello. Infatti la sentenza di riconoscimento del diritto (implicante il riconoscimento anche del condizionante requisito economico, pur se incentrata solo sull'accertamento di quello sanitario) non puo' essere messa in discussione su questo punto - per il formarsi del giudicato interno - se appellata solo con riferimento al requisito sanitario. Nel caso, pero', in cui (come nella specie) il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per carenza del requisito sanitario, il giudice d'appello deve verificare anche d'ufficio la sussistenza del requisito reddituale, con la conseguenza che, ove a cio' non provveda con la sentenza (di riforma di quella di primo grado) di riconoscimento del diritto dedotto in giudizio, tale carenza puo' essere fatta valere in sede di ricorso per cassazione quale vizio di motivazione (Cass. nn.9245/1995 e 4217/1995). A fronte della mancata prova del requisito reddituale, il Tribunale non avrebbe dovuto procedere oltre nell'esame dei motivi di appello compiendo, come invece ha fatto, l'accertamento dell'invalidità dell'assistita, nonché la verifica dello stato d'incollocazione. Restano perciò assorbiti il primo motivo, nonché il profilo del secondo motivo attinente a detto stato e l'impugnata sentenza va quindi cassata, con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale dovrà accertare, con la contestualità che necessariamente deve sussistere nel momento della verifica degli elementi costituivi del diritto, sia l'esistenza del requisito reddituale, che il riscontro dei requisiti sanitario e di incollocazione, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame ed anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Inglizcha tuach Il Presidente Il Relatore fufour feilly енеHello CANCELE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 21 FEB. 200 le Depositata ip Canelleria oggi, A IL COLABORATORE M E HANCELLERA R F I T D R A , 0 O S C 1 3 S O 3 L . A L 5 T T , R O . B A A ' S I N E L D L P 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - G S O 1 O N P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T I N S I E R A I G S L E E D L R E O D 6