TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 546/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Ghidoni, l'Avv. Toccalli e l'Avv. Vergani, presso lo Studio dei quali in Milano, viale Premuda n. 14, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. / P. IVA ) CP_1 P.IVA_1
Con l'Avv. Maffezzoni, presso lo Studio della quale in Cremona, via Belfuso n. 12/A, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE CON RICONVENZIONALE –
Oggetto: Patto di non concorrenza. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la
[...]
CP_
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Nel merito accertare l'illegittimità della trattenuta operata sul cedolino di dicembre 2022 quale
“recupero spese non autorizzate”
e, per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al sig. CP_1 l'importo di Euro 370,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi Parte_1 legali dal dovuto al saldo
2) Nel merito, in via principale, 2.1) accertare e dichiarare l'inoperatività del patto di non concorrenza intercorso tra le parti per le ragioni espresse in ricorso nel merito, in via subordinata rispetto alla domanda sub 2.1)
2.2) accertare e dichiarare la non violazione del patto di non concorrenza da parte del sig.
Parte_1
e, per l'effetto
3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al CP_1 sig. l'importo lordo di Euro 31.988,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
e interessi legali dal dovuto al saldo
4) con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso di Euro 259,00 per il CU versato.”.
Si è ritualmente costituita la convenuta, opponendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle avversarie pretese e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna alla restituzione dell'ulteriore importo di € 5.000,00 versato nelle more a titolo di corrispettivo per il patto, oltre al pagamento di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN PRINCIPALITA': Respingere, perché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte avanzate da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore.
IN VIA RICONVENZIONALE: Accertata la violazione da parte del sig. Parte_1 del patto di non concorrenza di cui è giudizio nonché dell'obbligo di riservatezza
[...]
e di fedeltà ex art. 2105 C.C., riconoscere e dichiarare in primo luogo il buon diritto di
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ritenere la somma di € CP_1 26.988,00= già trattenuta dal cedolino paga gennaio 2023 del sig. Parte_1 (originari € 31.988,00= donde si è detratto il bonifico di € 5.000,00= per integrazione oltre la concorrenza dell'ultima RAL) e condannare altresì il ricorrente a rifondere alla società convenuta la suddetta somma di € 5.000,00=, nonché, in aggiunta, per il maggior danno procurato all'ex datore di lavoro, a corrispondere a in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, la somma, non inferiore a € 100.000,00=, accertanda in corso di causa o ancora quella ritenuta equitativamente di giustizia ex art. 1226 C.C.; importi sempre incrementati di interessi nella misura legale dal dovuto al saldo effettivo.”.
Quindi, con memoria sulla riconvenzionale del 10 settembre 2024, il ricorrente ha anche chiesto “In via preliminare: 1) dichiarare nulle le domande riconvenzionali, in quanto contraddittorie, generiche ed indeterminate, sia nei presupposti fattuali e giuridici, sia nell'ammontare; Nel merito: 2) respingere le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari anche in relazione alla domanda riconvenzionale”.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e interrogate liberamente la parti, all'udienza del 21 febbraio 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori alla discussione
2 e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando la motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
*** * ***
1. L'oggetto del giudizio.
1.1 ha convenuto in giudizio la ex datrice per Parte_1 CP_1 ottenere la restituzione delle somme da questa trattenute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
A fondamento della domanda, ha premesso di essere stato assunto alle dipendenze della resistente in data 2 novembre 2006, con mansioni di impiegato inquadrato nel V livello CCNL Edilizia PMI, passando al VI livello dal marzo 2022.
Ha esposto, quindi, di avere sottoscritto, su imposizione datoriale e solo in data 3 marzo 2014, un patto di non concorrenza relativo all'attività di verniciatura, sabbiatura, ripristini e impermeabilizzazioni svolte in qualsiasi forma, della durata di
18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e limitato al territorio dell'Italia settentrionale e dell'Emilia Romagna, remunerato con un corrispettivo di € 250,00 lordi mensili;
tale compenso, poi, sarebbe stato modificato in data 2 maggio 2018, arrivando a € 350,00 mensili, con conferma degli ulteriori termini dell'accordo.
Pertanto, in forza del patto, egli avrebbe percepito, durante l'intera vita lavorativa e fino alle dimissioni del 20.12.2022, la somma complessiva di € 31.988,00 lordi.
Ha riferito, quindi, di avere comunicato al datore di lavoro l'intenzione di passare ad altra ditta nell'ottobre 2022, garantendo il dovuto preavviso e rendendo regolarmente la propria prestazione, in assenza di contestazioni, fino alla cessazione del contratto. Così, a far data dal 9 gennaio 2023, sarebbe stato assunto dalla “
[...]
”, società con sede legale Parte_2 in provincia di Torino e al confine con la Francia, in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato e con mansioni di impiegato “tecnico di cantiere edile” inquadrato nel V livello CCNL edilizia artigianato;
in particolare, si sarebbe occupato della gestione del cantiere e dell'approvvigionamento del materiale necessario alle lavorazioni, prestando sempre la propria opera su scavi, opere fluviali, costruzioni di strutture civili e industriali, posa di condotte, difese fluviali e spondali e opere di ingegneria naturalistica.
3 Sennonché, con la busta paga finale di gennaio 2023, la convenuta aveva trattenuto l'importo di € 31.988,00, deducendo la violazione del patto di non concorrenza;
con la busta paga di dicembre 2022, inoltre, aveva trattenuto l'importo di € 370,00 per “spese non autorizzate” non meglio definite.
Con il presente ricorso, pertanto, ha contestato la Parte_1 legittimità della condotta della negando la violazione del patto di non CP_1 concorrenza sotto un duplice profilo: da un lato, perché l'attuale datrice di lavoro non svolgerebbe le medesime attività di verniciatura, sabbiatura e impermeabilizzazione svolta dalla dall'altro, e in ogni caso, perché CP_1
l'accordo sarebbe rimasto inefficace e non operativo per la mancata corresponsione del valore economico minimo pattuito, pari a un'annualità dell'ultima RAL di riferimento. Allo stesso modo, nessuna spesa non autorizzata gli sarebbe mai stata contestata in corso di rapporto né sarebbe, in ogni caso, a lui imputabile.
*
1.2 Costituendosi in giudizio, la convenuta ha affermato, in primo luogo, la validità ed efficacia del patto di non concorrenza, deducendo che l'attivabilità dell'accordo non avrebbe portata sostanziale, ma meramente processuale, quale condizione per la sola azionabilità in giudizio dei diritti derivanti dallo stesso. Ha riferito, poi, di avere corrisposto al ricorrente, in ogni caso, l'ulteriore importo di €
5.000,00 in data 17 maggio 2024, così da integrare e raggiungere il requisito reddituale per l'attivazione del patto, e ha eccepito la vessatorietà della clausola sul presupposto che la stessa determinerebbe una limitazione delle proprie facoltà processuali.
Ha affermato, quindi, che il ricorrente sarebbe incorso in plurimi inadempimenti all'accordo e, inoltre, avrebbe intrattenuto svariate relazioni con l'attuale datrice di lavoro già nel corso del rapporto con la violando anche gli obblighi di CP_1 fedeltà e precostituendosi le condizioni per il cambio di lavoro. Dopo il suo passaggio alle dipendenze della “ ”, del resto, quest'ultima avrebbe Parte_2 iniziato a proporsi ai clienti storici della partecipando all'appalto CP_1 milionario di verniciatura dei serbatoi dell'impianto Tamoil di Cremona nel periodo di vigenza del patto, destinato a scadere nel giugno 2024, o realizzando opere di impermeabilizzazione in diversi appalti.
4 Ha aggiunto, altresì, che il ricorrente avrebbe convinto tre dipendenti della convenuta a passare alle dipendenze dell'attuale datrice di lavoro, contattando anche altri due operai al medesimo scopo. CP_1
Ha riferito, infine, che la trattenuta di euro 370,00 sarebbe da ricondurre alla volontà del ricorrente medesimo di offrire un pranzo di lavoro ai due contitolari della convenuta, i quali, quindi, avevano anticipato i costi e mai ottenuto il rimborso.
*** * ***
2. Il patto di non concorrenza.
Al fine di esaminare correttamente la questione dedotta in giudizio, occorre osservare che con il “Patto di non concorrenza” del 3 maggio 2014 le parti avevano convenuto che, verso il corrispettivo di € 250,00 lordi mensili, “Ai sensi dell'art. 2125
Codice Civile, il Sig. si impegna ad astenersi dall'esercitare sotto qualsiasi forma, Parte_1 subordinata o autonoma, attività di VERNICIATURA, SABBIATURA, RIPRISTINI,
IMPERMEABILIZZAZIONI di cui alle categorie SOA attiva al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in corso con la società. Il presente patto si intenderà operante per un lasso di tempo di 18 (diciotto) MESI decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, limitatamente ALLE REGIONI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA anche attraverso gare d'appalto vinte sotto qualsiasi forma da operatori economici collegati in qualsiasi modo al Signor per lavori da eseguirsi nella Parte_1 zona anzidetta”. Dal tenore del patto, pertanto, emerge chiaramente che lo stesso individuava con adeguata precisione i limiti di tempo, luogo e oggetto del vincolo e che, allo stesso modo, prevedeva un congruo corrispettivo, di talché non è dato dubitare della validità dell'accordo, neppure controversa tra le parti.
Queste ultime, infatti, discutono in ordine al significato e all'operatività della clausola con cui le stesse avevano espressamente previsto che “I diritti derivanti all'azienda dalla sottoscrizione del presente accordo saranno attivabili solo qualora il corrispettivo mensilmente corrisposto abbia raggiunto nel corso del tempo o, ha facoltà aziendale integrato in caso di prematura risoluzione del rapporto, almeno il valore minimo corrispondente a UNA annualità di retribuzione lorda annua (si prenderà a riferimento la sola retribuzione lorda annua contrattuale dell'ultimo anno di rapporto, al netto del corrispettivo del presente patto)” (doc. 3, ricorrente).
Tale condizione, come anticipato, era rimasta ferma per tutta la durata del patto, posto che la variazione del 2 maggio 2018 aveva riguardato solo l'aumento del
5 corrispettivo a € 350,00 lordi mensili, come chiarito dall'inciso per cui “Le parti si danno atto di aver voluto adeguare esclusivamente il compenso, rimanendo invariati i termini dell'accordo per cui si rimanda al patto sottoscritto il 3 marzo 2014” (doc. 4, ricorrente).
Ciò posto, è anche pacifica in giudizio la quantificazione dell'ultima RAL operata in ricorso, nella misura di € 36.398,85 lordi già al netto dell'importo mensile di € 350,00 percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, in conformità alla previsione pattizia: da un lato, del resto, i conteggi attorei sono coerenti con la nozione di trattamento economico globale ricavabile dall'art. 45 del CCNL applicato al rapporto di lavoro (doc. 8, ricorrente) e non sono stati contestati, neppure genericamente, dalla convenuta;
dall'altro, quest'ultima - dopo l'instaurazione del giudizio - ha versato l'importo di € 5.000,00 al dichiarato fine di attivare il patto, previa “integrazione RAL senza altro riconoscimento” (cfr. bonifico del 17 maggio 2024, doc. B, ricorrente e doc. 2, resistente), così confermando il mancato raggiungimento del requisito reddituale in corso di rapporto, per effetto della mera somma dei ratei mensili corrisposti dalla stipula del patto.
*
2.1 L'efficacia del patto.
Alla luce di quanto appena precisato, il ricorso è fondato e merita accoglimento, in ragione dell'inefficacia – e, quindi, non operatività – degli obblighi imposti dal patto.
Al riguardo, infatti, deve osservarsi che la volontà delle parti – consacrata nell'accordo del 2014 e rimasta immutata anche a seguito della “variazione” del solo rateo mensile pattuito a titolo di corrispettivo – si esprimeva univocamente nel senso di vincolare l'esercizio dei “diritti derivanti all'azienda” alla circostanza che “il corrispettivo mensilmente corrisposto abbia raggiunto nel corso del tempo o, ha facoltà aziendale integrato in caso di prematura risoluzione del rapporto, almeno il valore minimo corrispondente a UNA annualità di retribuzione lorda annua”.
Per come strutturata, quindi, la clausola prevedeva espressamente che, fino al raggiungimento del minimale stabilito, il patto – pur valido, perché dotato di tutti i requisiti di cui all'art. 2125 c.c., tra cui il corrispettivo determinato e adeguato – sarebbe rimasto inefficace e latere datoris, senza obbligare il lavoratore ad astenersi da attività lavorativa in concorrenza con per i diciotto mesi successivi alla cessazione. CP_1
6 Del resto, il tenore dell'accordo e la durata e costanza dei ratei disvelano chiaramente la duplice causa concreta delle somme erogate al lavoratore: da un lato, come rilevato dalla difesa attorea e confermato nella comparsa di costituzione CP_2
l'importo di € 350,00 lordi mensili – espressamente escluso dal computo della RAL di riferimento ai fini dell'operatività del divieto di concorrenza – aveva lo scopo di fidelizzare il dipendente in corso di rapporto e orientarne le scelte lavorative con la prospettiva dell'operatività del vincolo in caso di recesso;
dall'altro, tale era la modalità scelta per il pagamento del corrispettivo del patto, necessario a garantire la validità dell'accordo che, però, essendo destinato a operare dopo la cessazione del rapporto, sotto l'ulteriore profilo dell'efficacia rimaneva subordinato al raggiungimento di un importo complessivo almeno pari all'ultima RAL di riferimento.
Era, dunque, tale “valore minimo” a costituire il corrispettivo del patto di non concorrenza e, rispetto a esso, i ratei percepiti costituivano, per espressa volontà delle parti, acconti sul totale dovuto, da versare entro la cessazione del contratto;
essi, tuttavia, conservavano anche una causa propria – la fidelizzazione del dipendente in corso di rapporto – in grado di giustificare autonomamente la corresponsione delle somme, rendendole irripetibili anche in caso di inefficacia del patto.
In tal senso, del resto, le parti avevano specificamente previsto che, qualora la somma dei ratei non avesse raggiunto l'importo garantito, la società avrebbe potuto rendere operativo il divieto, esercitando l'opzione garantitasi mediante integrazione di quanto già versato e fino al raggiungimento dell'ultima RAL di riferimento;
di contro, nel subordinare l'attivazione dei diritti dell'azienda al pagamento del corrispettivo minimo, esse non avevano previsto né la restituzione dei ratei corrisposti in costanza di rapporto né la risoluzione del patto;
né può trascurarsi che, avendo contezza di tale assetto, la convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto di ritenere l'importo di € 31.988,00 lordi in ragione della violazione dell'obbligo di non concorrenza, che ne presuppone la piena validità ed efficacia.
*
7 2.2 Venendo, quindi, alle ulteriori contestazioni svolte dalla resistente, non v'è dubbio alcuno che il versamento dell'integrazione RAL di € 5.000,00, effettuato solo in data 16-17 maggio 2024 e a circa un anno e mezzo dalle dimissioni del lavoratore, non possa determinare l'attivazione ex post del patto e, quindi, la reviviscenza degli obblighi di non concorrenza dal medesimo derivanti: infatti, la stessa natura dell'accordo, che ha per oggetto obblighi di non fare destinati a operare nei primi 18 mesi dalla risoluzione del contratto, impone di ritenere che l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata nel corso dell'ampio preavviso osservato dal dipendente o, al più tardi, alla cessazione del rapporto, posto che solo da tale momento il patto avrebbe dovuto e potuto iniziare a produrre i propri effetti tipici, essendo inammissibile il ripristino ab origine di un vincolo che, per la sua inefficacia, era inidoneo a orientare la condotta del Parte_1
Le medesime ragioni, poi, portano a escludere che l'integrazione del corrispettivo
– espressamente qualificata come condizione di “attivabilità” del patto dalla parte datoriale – potesse essere richiesta ai soli fini della tutelabilità in sede giudiziale dei diritti dell'azienda: posto che la comparsa non presenta significative deduzioni a sostegno dell'invocata scissione tra gli effetti sostanziali e processuali, infatti, è comunque decisiva, in senso contrario, la considerazione che era proprio il pagamento del valore minimo a costituire la controprestazione tipica dell'obbligo di non concorrenza, di talché, in difetto della stessa, nessun vincolo poteva sorgere a carico del lavoratore all'atto del recesso.
Né può seriamente predicarsi che - come genericamente denunciato dalla resistente - la clausola, interpretata in senso letterale, sarebbe vessatoria, sia perché essa investe direttamente il corrispettivo previsto – e, quindi, la prestazione principale dell'azienda – sia perché, in ogni caso, il testo è stato predisposto dalla stessa datrice.
*
Per tutte le ragioni esposte, in definitiva, non v'è dubbio che Parte_1 non fosse vincolato dal patto di non concorrenza, per effetto del
[...] mancato versamento del corrispettivo minimo pattuito tra le parti, a nulla valendo l'integrazione effettuata a circa un anno e mezzo di distanza dalla cessazione del rapporto e a seguito dell'instaurazione del presente giudizio.
*
8
3. La trattenuta di € 31.988,00. La domanda riconvenzionale.
Venendo, ora, alle conseguenze dell'inefficacia del patto di non concorrenza,
l'inoperatività del vincolo rende, innanzitutto, superfluo l'esame delle condotte indicate in memoria a sostegno della presunta violazione dello stesso.
Infatti, non essendo mai sorto, a carico di l'obbligo di Parte_1 astensione derivante dal patto per il tempo successivo alle dimissioni volontarie, non v'è dubbio che non ricorrano i presupposti per la configurabilità di un inadempimento del lavoratore in grado di sorreggere tanto il diritto alla ritenzione delle somme corrisposte in corso di causa quanto la domanda risarcitoria.
*
3.1 Sotto il primo aspetto, infatti, si è già rilevato che la pretesa avanzata dalla si fonda integralmente sulla violazione del patto e che, in ogni caso, rimane CP_1 fermo il diritto del lavoratore di ritenere le somme già percepite in costanza di rapporto, avendo le stesse anche una sicura funzione di indirizzo nelle scelte professionali del ricorrente, che era rimasto vincolato alla società fino alle dimissioni del dicembre 2022. In altri termini, poiché l'importo di € 350,00 lordi mensili aveva anche la funzione di fidelizzare il lavoratore, oltre che di remunerare l'obbligo di non concorrenza destinato a operare dopo la cessazione del rapporto, il pagamento dei ratei mensili aveva una giustificazione causale idonea a rendere le relative somme irripetibili fuori dai casi della radicale invalidità del patto e della sua risoluzione per inadempimento, che, per quanto detto, non ricorrono nel caso di specie.
Pertanto, deve essere affermato il diritto del ricorrente di percepire l'importo di €
31.988,00, illegittimamente trattenuto dalla (cfr. busta paga di gennaio CP_1
2023, fascicolo ricorrente), maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
Analogamente, poiché il versamento di € 5.000,00 - spontaneamente effettuato dalla in data 17 maggio 2024 – non costituisce valida “integrazione RAL” CP_1 utile ai fini dell'attivazione dei diritti nascenti dal patto, è Parte_1 tenuto a restituire alla convenuta il suddetto importo in linea capitale, non essendo stata svolta alcuna domanda di compensazione e avendo il ricorrente offerto, già con mail del 27 giugno 2024, la restituzione immediata della somma (doc. C, ricorrente).
*
9 3.2 Passando, invece, alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, la stessa deve essere respinta sul duplice rilievo che, da un lato, l'inoperatività del patto esclude qualunque condotta inadempiente allo stesso e, dall'altro, vi è la totale carenza di allegazione e prova dei danni asseritamente patiti, affidata a una determinazione equitativa già sotto il profilo dell'an, in spregio all'art. 1226 c.c.; quanto alle condotte di presunto storno di dipendenti, infine, le stesse sarebbero, al più, ascrivibili alla nuova datrice, di talché il ricorrente sarebbe comunque privo di legittimazione passiva sul punto.
Per mera completezza, poi, deve darsi atto del totale difetto di prova delle denunciate violazioni dell'obbligo di fedeltà in corso di causa, pur trattandosi di profilo non ulteriormente coltivato in corso di causa: da un lato, infatti, le interlocuzioni intervenute ante causam con la “ ”, che già Parte_2 pacificamente aveva avuto pregressi rapporti commerciali con sono CP_1 limitate a poche mail, sostanzialmente prive di testo e relative a progetti non meglio individuati e, comunque, tutte intercorse con l'indirizzo di posta elettronica della società convenuta ( , cfr. docc.
5-9 convenuta), di talché Email_1 non v'è alcun elemento che consenta di desumere la lamentata violazione dell'art. 2105 c.c.; dall'altro, non vi era neppure idonea articolazione istruttoria, dal momento che tutti i capitoli formulati vertevano su presunte violazioni del patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto e, dunque, erano inidonee a dimostrare gli inadempimenti asseritamente posti in essere durante la vigenza del rapporto.
Anche per tali ragioni, le domande riconvenzionali devono essere rigettate.
*** * ***
4. La trattenuta per “recupero spese non autorizzate”.
Deve parimenti essere accolta la domanda di restituzione dell'importo di € 370,00 trattenuto sulla busta paga di dicembre 2022 a titolo di “recupero spese non autorizzate”.
Invero, nella memoria di costituzione la convenuta ha affermato di avere operato tale trattenuta in quanto il ricorrente avrebbe deciso di comunicare “l'intenzione di rimanere alle loro dipendenze, sicchè egli invitava per il 3.12.2022 i due massimi esponenti di detta società a un pranzo, organizzato a suggello dell'evento e del proposito;
i costi del pranzo venivano anticipati da (doc. n. 53) e mai rifusi dal ricorrente, nonostante le intese”, contestualmente CP_1
10 precisando che “ si è determinata ad addebitare al ricorrente l'esborso sostenuto, sentendosi CP_1
a ciò legittimata anche per la beffa, il dileggio e il pregiudizio subiti” (pag. 8 memoria).
In sede di interrogatorio libero, invece, il ricorrente ha riferito che “quanto ai 370 euro, preciso che sono stato invitato a pranzo dalla legale rappresentante per trovare un accordo per non andare via;
a fine pranzo, la stessa ha pagato con la carta SIVI e io mi sono ritrovato questi
370 euro addebitati” e, a conferma di ciò, anche la legale rappresentante ha riconosciuto che il “socio di maggioranza, che teneva molto al ricorrente e lo ha formato molto, lo ha invitato a pranzo;
confermo che ho pagato io il pranzo e il sig. ha precisato che se si fosse CP_3 licenziato gli avrebbe addebitato il costo” (cfr. verbale del 26.9.2024).
Emerge, dunque, in maniera chiara ed evidente come nel caso di specie il ricorrente non abbia sostenuto alcuna spesa non autorizzata e che, di contro, era stato il socio di maggioranza a invitare lo stesso a pranzo e addebitargli CP_4 unilateralmente il relativo costo a seguito del rifiuto di rimanere in azienda: la trattenuta, pertanto, si rivela totalmente illegittima e l'importo di € 370,00 deve essere integralmente restituito.
*** * ***
5. Le spese di lite.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1 soccombente tanto sulle domande attoree quanto sulle domande riconvenzionali, deve essere condannata a rifondere a le spese del grado, Parte_1 liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, derivante dalla somma degli importi trattenuti e di quelli pretesi con la domanda di risarcimento del danno, nonché della media complessità della lite, della sua natura documentale e delle fasi concretamente esperite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..
Visto l'art. 429 c.p.c., riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara l'inoperatività del patto di non concorrenza intercorso tra le parti per le ragioni di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna a restituire a CP_1
11 l'importo di € 31.988,00 lordi illegittimamente trattenuti, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
dispone che il ricorrente restituisca alla convenuta la somma capitale di € 5.000,00 da questa spontaneamente versata a titolo di integrazione RAL;
accertata l'illegittimità della trattenuta operata dalla convenuta nella busta paga di dicembre 2022 per spese non autorizzate, condanna la a restituire al CP_1 ricorrente l'importo di € 370,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge dal dovuto al saldo;
rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla CP_1 condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
7.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 259,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 21 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag. 5 della memoria di costituzione, in relazione alle presunte violazioni dell'art. 2105 c.c. in costanza di rapporto, la resistente afferma, infatti, che “La fidelizzazione del dipendente che la difesa di controparte ha sapientemente individuato come ratio del patto di non concorrenza era stata invero ab initio biasimevolmente e fraudolentemente frustrata dal ricorrente”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Ghidoni, l'Avv. Toccalli e l'Avv. Vergani, presso lo Studio dei quali in Milano, viale Premuda n. 14, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. / P. IVA ) CP_1 P.IVA_1
Con l'Avv. Maffezzoni, presso lo Studio della quale in Cremona, via Belfuso n. 12/A, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE CON RICONVENZIONALE –
Oggetto: Patto di non concorrenza. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la
[...]
CP_
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Nel merito accertare l'illegittimità della trattenuta operata sul cedolino di dicembre 2022 quale
“recupero spese non autorizzate”
e, per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al sig. CP_1 l'importo di Euro 370,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi Parte_1 legali dal dovuto al saldo
2) Nel merito, in via principale, 2.1) accertare e dichiarare l'inoperatività del patto di non concorrenza intercorso tra le parti per le ragioni espresse in ricorso nel merito, in via subordinata rispetto alla domanda sub 2.1)
2.2) accertare e dichiarare la non violazione del patto di non concorrenza da parte del sig.
Parte_1
e, per l'effetto
3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al CP_1 sig. l'importo lordo di Euro 31.988,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
e interessi legali dal dovuto al saldo
4) con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso di Euro 259,00 per il CU versato.”.
Si è ritualmente costituita la convenuta, opponendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle avversarie pretese e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna alla restituzione dell'ulteriore importo di € 5.000,00 versato nelle more a titolo di corrispettivo per il patto, oltre al pagamento di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN PRINCIPALITA': Respingere, perché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte avanzate da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore.
IN VIA RICONVENZIONALE: Accertata la violazione da parte del sig. Parte_1 del patto di non concorrenza di cui è giudizio nonché dell'obbligo di riservatezza
[...]
e di fedeltà ex art. 2105 C.C., riconoscere e dichiarare in primo luogo il buon diritto di
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ritenere la somma di € CP_1 26.988,00= già trattenuta dal cedolino paga gennaio 2023 del sig. Parte_1 (originari € 31.988,00= donde si è detratto il bonifico di € 5.000,00= per integrazione oltre la concorrenza dell'ultima RAL) e condannare altresì il ricorrente a rifondere alla società convenuta la suddetta somma di € 5.000,00=, nonché, in aggiunta, per il maggior danno procurato all'ex datore di lavoro, a corrispondere a in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, la somma, non inferiore a € 100.000,00=, accertanda in corso di causa o ancora quella ritenuta equitativamente di giustizia ex art. 1226 C.C.; importi sempre incrementati di interessi nella misura legale dal dovuto al saldo effettivo.”.
Quindi, con memoria sulla riconvenzionale del 10 settembre 2024, il ricorrente ha anche chiesto “In via preliminare: 1) dichiarare nulle le domande riconvenzionali, in quanto contraddittorie, generiche ed indeterminate, sia nei presupposti fattuali e giuridici, sia nell'ammontare; Nel merito: 2) respingere le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari anche in relazione alla domanda riconvenzionale”.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e interrogate liberamente la parti, all'udienza del 21 febbraio 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori alla discussione
2 e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando la motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
*** * ***
1. L'oggetto del giudizio.
1.1 ha convenuto in giudizio la ex datrice per Parte_1 CP_1 ottenere la restituzione delle somme da questa trattenute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
A fondamento della domanda, ha premesso di essere stato assunto alle dipendenze della resistente in data 2 novembre 2006, con mansioni di impiegato inquadrato nel V livello CCNL Edilizia PMI, passando al VI livello dal marzo 2022.
Ha esposto, quindi, di avere sottoscritto, su imposizione datoriale e solo in data 3 marzo 2014, un patto di non concorrenza relativo all'attività di verniciatura, sabbiatura, ripristini e impermeabilizzazioni svolte in qualsiasi forma, della durata di
18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e limitato al territorio dell'Italia settentrionale e dell'Emilia Romagna, remunerato con un corrispettivo di € 250,00 lordi mensili;
tale compenso, poi, sarebbe stato modificato in data 2 maggio 2018, arrivando a € 350,00 mensili, con conferma degli ulteriori termini dell'accordo.
Pertanto, in forza del patto, egli avrebbe percepito, durante l'intera vita lavorativa e fino alle dimissioni del 20.12.2022, la somma complessiva di € 31.988,00 lordi.
Ha riferito, quindi, di avere comunicato al datore di lavoro l'intenzione di passare ad altra ditta nell'ottobre 2022, garantendo il dovuto preavviso e rendendo regolarmente la propria prestazione, in assenza di contestazioni, fino alla cessazione del contratto. Così, a far data dal 9 gennaio 2023, sarebbe stato assunto dalla “
[...]
”, società con sede legale Parte_2 in provincia di Torino e al confine con la Francia, in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato e con mansioni di impiegato “tecnico di cantiere edile” inquadrato nel V livello CCNL edilizia artigianato;
in particolare, si sarebbe occupato della gestione del cantiere e dell'approvvigionamento del materiale necessario alle lavorazioni, prestando sempre la propria opera su scavi, opere fluviali, costruzioni di strutture civili e industriali, posa di condotte, difese fluviali e spondali e opere di ingegneria naturalistica.
3 Sennonché, con la busta paga finale di gennaio 2023, la convenuta aveva trattenuto l'importo di € 31.988,00, deducendo la violazione del patto di non concorrenza;
con la busta paga di dicembre 2022, inoltre, aveva trattenuto l'importo di € 370,00 per “spese non autorizzate” non meglio definite.
Con il presente ricorso, pertanto, ha contestato la Parte_1 legittimità della condotta della negando la violazione del patto di non CP_1 concorrenza sotto un duplice profilo: da un lato, perché l'attuale datrice di lavoro non svolgerebbe le medesime attività di verniciatura, sabbiatura e impermeabilizzazione svolta dalla dall'altro, e in ogni caso, perché CP_1
l'accordo sarebbe rimasto inefficace e non operativo per la mancata corresponsione del valore economico minimo pattuito, pari a un'annualità dell'ultima RAL di riferimento. Allo stesso modo, nessuna spesa non autorizzata gli sarebbe mai stata contestata in corso di rapporto né sarebbe, in ogni caso, a lui imputabile.
*
1.2 Costituendosi in giudizio, la convenuta ha affermato, in primo luogo, la validità ed efficacia del patto di non concorrenza, deducendo che l'attivabilità dell'accordo non avrebbe portata sostanziale, ma meramente processuale, quale condizione per la sola azionabilità in giudizio dei diritti derivanti dallo stesso. Ha riferito, poi, di avere corrisposto al ricorrente, in ogni caso, l'ulteriore importo di €
5.000,00 in data 17 maggio 2024, così da integrare e raggiungere il requisito reddituale per l'attivazione del patto, e ha eccepito la vessatorietà della clausola sul presupposto che la stessa determinerebbe una limitazione delle proprie facoltà processuali.
Ha affermato, quindi, che il ricorrente sarebbe incorso in plurimi inadempimenti all'accordo e, inoltre, avrebbe intrattenuto svariate relazioni con l'attuale datrice di lavoro già nel corso del rapporto con la violando anche gli obblighi di CP_1 fedeltà e precostituendosi le condizioni per il cambio di lavoro. Dopo il suo passaggio alle dipendenze della “ ”, del resto, quest'ultima avrebbe Parte_2 iniziato a proporsi ai clienti storici della partecipando all'appalto CP_1 milionario di verniciatura dei serbatoi dell'impianto Tamoil di Cremona nel periodo di vigenza del patto, destinato a scadere nel giugno 2024, o realizzando opere di impermeabilizzazione in diversi appalti.
4 Ha aggiunto, altresì, che il ricorrente avrebbe convinto tre dipendenti della convenuta a passare alle dipendenze dell'attuale datrice di lavoro, contattando anche altri due operai al medesimo scopo. CP_1
Ha riferito, infine, che la trattenuta di euro 370,00 sarebbe da ricondurre alla volontà del ricorrente medesimo di offrire un pranzo di lavoro ai due contitolari della convenuta, i quali, quindi, avevano anticipato i costi e mai ottenuto il rimborso.
*** * ***
2. Il patto di non concorrenza.
Al fine di esaminare correttamente la questione dedotta in giudizio, occorre osservare che con il “Patto di non concorrenza” del 3 maggio 2014 le parti avevano convenuto che, verso il corrispettivo di € 250,00 lordi mensili, “Ai sensi dell'art. 2125
Codice Civile, il Sig. si impegna ad astenersi dall'esercitare sotto qualsiasi forma, Parte_1 subordinata o autonoma, attività di VERNICIATURA, SABBIATURA, RIPRISTINI,
IMPERMEABILIZZAZIONI di cui alle categorie SOA attiva al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in corso con la società. Il presente patto si intenderà operante per un lasso di tempo di 18 (diciotto) MESI decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, limitatamente ALLE REGIONI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA anche attraverso gare d'appalto vinte sotto qualsiasi forma da operatori economici collegati in qualsiasi modo al Signor per lavori da eseguirsi nella Parte_1 zona anzidetta”. Dal tenore del patto, pertanto, emerge chiaramente che lo stesso individuava con adeguata precisione i limiti di tempo, luogo e oggetto del vincolo e che, allo stesso modo, prevedeva un congruo corrispettivo, di talché non è dato dubitare della validità dell'accordo, neppure controversa tra le parti.
Queste ultime, infatti, discutono in ordine al significato e all'operatività della clausola con cui le stesse avevano espressamente previsto che “I diritti derivanti all'azienda dalla sottoscrizione del presente accordo saranno attivabili solo qualora il corrispettivo mensilmente corrisposto abbia raggiunto nel corso del tempo o, ha facoltà aziendale integrato in caso di prematura risoluzione del rapporto, almeno il valore minimo corrispondente a UNA annualità di retribuzione lorda annua (si prenderà a riferimento la sola retribuzione lorda annua contrattuale dell'ultimo anno di rapporto, al netto del corrispettivo del presente patto)” (doc. 3, ricorrente).
Tale condizione, come anticipato, era rimasta ferma per tutta la durata del patto, posto che la variazione del 2 maggio 2018 aveva riguardato solo l'aumento del
5 corrispettivo a € 350,00 lordi mensili, come chiarito dall'inciso per cui “Le parti si danno atto di aver voluto adeguare esclusivamente il compenso, rimanendo invariati i termini dell'accordo per cui si rimanda al patto sottoscritto il 3 marzo 2014” (doc. 4, ricorrente).
Ciò posto, è anche pacifica in giudizio la quantificazione dell'ultima RAL operata in ricorso, nella misura di € 36.398,85 lordi già al netto dell'importo mensile di € 350,00 percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, in conformità alla previsione pattizia: da un lato, del resto, i conteggi attorei sono coerenti con la nozione di trattamento economico globale ricavabile dall'art. 45 del CCNL applicato al rapporto di lavoro (doc. 8, ricorrente) e non sono stati contestati, neppure genericamente, dalla convenuta;
dall'altro, quest'ultima - dopo l'instaurazione del giudizio - ha versato l'importo di € 5.000,00 al dichiarato fine di attivare il patto, previa “integrazione RAL senza altro riconoscimento” (cfr. bonifico del 17 maggio 2024, doc. B, ricorrente e doc. 2, resistente), così confermando il mancato raggiungimento del requisito reddituale in corso di rapporto, per effetto della mera somma dei ratei mensili corrisposti dalla stipula del patto.
*
2.1 L'efficacia del patto.
Alla luce di quanto appena precisato, il ricorso è fondato e merita accoglimento, in ragione dell'inefficacia – e, quindi, non operatività – degli obblighi imposti dal patto.
Al riguardo, infatti, deve osservarsi che la volontà delle parti – consacrata nell'accordo del 2014 e rimasta immutata anche a seguito della “variazione” del solo rateo mensile pattuito a titolo di corrispettivo – si esprimeva univocamente nel senso di vincolare l'esercizio dei “diritti derivanti all'azienda” alla circostanza che “il corrispettivo mensilmente corrisposto abbia raggiunto nel corso del tempo o, ha facoltà aziendale integrato in caso di prematura risoluzione del rapporto, almeno il valore minimo corrispondente a UNA annualità di retribuzione lorda annua”.
Per come strutturata, quindi, la clausola prevedeva espressamente che, fino al raggiungimento del minimale stabilito, il patto – pur valido, perché dotato di tutti i requisiti di cui all'art. 2125 c.c., tra cui il corrispettivo determinato e adeguato – sarebbe rimasto inefficace e latere datoris, senza obbligare il lavoratore ad astenersi da attività lavorativa in concorrenza con per i diciotto mesi successivi alla cessazione. CP_1
6 Del resto, il tenore dell'accordo e la durata e costanza dei ratei disvelano chiaramente la duplice causa concreta delle somme erogate al lavoratore: da un lato, come rilevato dalla difesa attorea e confermato nella comparsa di costituzione CP_2
l'importo di € 350,00 lordi mensili – espressamente escluso dal computo della RAL di riferimento ai fini dell'operatività del divieto di concorrenza – aveva lo scopo di fidelizzare il dipendente in corso di rapporto e orientarne le scelte lavorative con la prospettiva dell'operatività del vincolo in caso di recesso;
dall'altro, tale era la modalità scelta per il pagamento del corrispettivo del patto, necessario a garantire la validità dell'accordo che, però, essendo destinato a operare dopo la cessazione del rapporto, sotto l'ulteriore profilo dell'efficacia rimaneva subordinato al raggiungimento di un importo complessivo almeno pari all'ultima RAL di riferimento.
Era, dunque, tale “valore minimo” a costituire il corrispettivo del patto di non concorrenza e, rispetto a esso, i ratei percepiti costituivano, per espressa volontà delle parti, acconti sul totale dovuto, da versare entro la cessazione del contratto;
essi, tuttavia, conservavano anche una causa propria – la fidelizzazione del dipendente in corso di rapporto – in grado di giustificare autonomamente la corresponsione delle somme, rendendole irripetibili anche in caso di inefficacia del patto.
In tal senso, del resto, le parti avevano specificamente previsto che, qualora la somma dei ratei non avesse raggiunto l'importo garantito, la società avrebbe potuto rendere operativo il divieto, esercitando l'opzione garantitasi mediante integrazione di quanto già versato e fino al raggiungimento dell'ultima RAL di riferimento;
di contro, nel subordinare l'attivazione dei diritti dell'azienda al pagamento del corrispettivo minimo, esse non avevano previsto né la restituzione dei ratei corrisposti in costanza di rapporto né la risoluzione del patto;
né può trascurarsi che, avendo contezza di tale assetto, la convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto di ritenere l'importo di € 31.988,00 lordi in ragione della violazione dell'obbligo di non concorrenza, che ne presuppone la piena validità ed efficacia.
*
7 2.2 Venendo, quindi, alle ulteriori contestazioni svolte dalla resistente, non v'è dubbio alcuno che il versamento dell'integrazione RAL di € 5.000,00, effettuato solo in data 16-17 maggio 2024 e a circa un anno e mezzo dalle dimissioni del lavoratore, non possa determinare l'attivazione ex post del patto e, quindi, la reviviscenza degli obblighi di non concorrenza dal medesimo derivanti: infatti, la stessa natura dell'accordo, che ha per oggetto obblighi di non fare destinati a operare nei primi 18 mesi dalla risoluzione del contratto, impone di ritenere che l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata nel corso dell'ampio preavviso osservato dal dipendente o, al più tardi, alla cessazione del rapporto, posto che solo da tale momento il patto avrebbe dovuto e potuto iniziare a produrre i propri effetti tipici, essendo inammissibile il ripristino ab origine di un vincolo che, per la sua inefficacia, era inidoneo a orientare la condotta del Parte_1
Le medesime ragioni, poi, portano a escludere che l'integrazione del corrispettivo
– espressamente qualificata come condizione di “attivabilità” del patto dalla parte datoriale – potesse essere richiesta ai soli fini della tutelabilità in sede giudiziale dei diritti dell'azienda: posto che la comparsa non presenta significative deduzioni a sostegno dell'invocata scissione tra gli effetti sostanziali e processuali, infatti, è comunque decisiva, in senso contrario, la considerazione che era proprio il pagamento del valore minimo a costituire la controprestazione tipica dell'obbligo di non concorrenza, di talché, in difetto della stessa, nessun vincolo poteva sorgere a carico del lavoratore all'atto del recesso.
Né può seriamente predicarsi che - come genericamente denunciato dalla resistente - la clausola, interpretata in senso letterale, sarebbe vessatoria, sia perché essa investe direttamente il corrispettivo previsto – e, quindi, la prestazione principale dell'azienda – sia perché, in ogni caso, il testo è stato predisposto dalla stessa datrice.
*
Per tutte le ragioni esposte, in definitiva, non v'è dubbio che Parte_1 non fosse vincolato dal patto di non concorrenza, per effetto del
[...] mancato versamento del corrispettivo minimo pattuito tra le parti, a nulla valendo l'integrazione effettuata a circa un anno e mezzo di distanza dalla cessazione del rapporto e a seguito dell'instaurazione del presente giudizio.
*
8
3. La trattenuta di € 31.988,00. La domanda riconvenzionale.
Venendo, ora, alle conseguenze dell'inefficacia del patto di non concorrenza,
l'inoperatività del vincolo rende, innanzitutto, superfluo l'esame delle condotte indicate in memoria a sostegno della presunta violazione dello stesso.
Infatti, non essendo mai sorto, a carico di l'obbligo di Parte_1 astensione derivante dal patto per il tempo successivo alle dimissioni volontarie, non v'è dubbio che non ricorrano i presupposti per la configurabilità di un inadempimento del lavoratore in grado di sorreggere tanto il diritto alla ritenzione delle somme corrisposte in corso di causa quanto la domanda risarcitoria.
*
3.1 Sotto il primo aspetto, infatti, si è già rilevato che la pretesa avanzata dalla si fonda integralmente sulla violazione del patto e che, in ogni caso, rimane CP_1 fermo il diritto del lavoratore di ritenere le somme già percepite in costanza di rapporto, avendo le stesse anche una sicura funzione di indirizzo nelle scelte professionali del ricorrente, che era rimasto vincolato alla società fino alle dimissioni del dicembre 2022. In altri termini, poiché l'importo di € 350,00 lordi mensili aveva anche la funzione di fidelizzare il lavoratore, oltre che di remunerare l'obbligo di non concorrenza destinato a operare dopo la cessazione del rapporto, il pagamento dei ratei mensili aveva una giustificazione causale idonea a rendere le relative somme irripetibili fuori dai casi della radicale invalidità del patto e della sua risoluzione per inadempimento, che, per quanto detto, non ricorrono nel caso di specie.
Pertanto, deve essere affermato il diritto del ricorrente di percepire l'importo di €
31.988,00, illegittimamente trattenuto dalla (cfr. busta paga di gennaio CP_1
2023, fascicolo ricorrente), maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
Analogamente, poiché il versamento di € 5.000,00 - spontaneamente effettuato dalla in data 17 maggio 2024 – non costituisce valida “integrazione RAL” CP_1 utile ai fini dell'attivazione dei diritti nascenti dal patto, è Parte_1 tenuto a restituire alla convenuta il suddetto importo in linea capitale, non essendo stata svolta alcuna domanda di compensazione e avendo il ricorrente offerto, già con mail del 27 giugno 2024, la restituzione immediata della somma (doc. C, ricorrente).
*
9 3.2 Passando, invece, alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, la stessa deve essere respinta sul duplice rilievo che, da un lato, l'inoperatività del patto esclude qualunque condotta inadempiente allo stesso e, dall'altro, vi è la totale carenza di allegazione e prova dei danni asseritamente patiti, affidata a una determinazione equitativa già sotto il profilo dell'an, in spregio all'art. 1226 c.c.; quanto alle condotte di presunto storno di dipendenti, infine, le stesse sarebbero, al più, ascrivibili alla nuova datrice, di talché il ricorrente sarebbe comunque privo di legittimazione passiva sul punto.
Per mera completezza, poi, deve darsi atto del totale difetto di prova delle denunciate violazioni dell'obbligo di fedeltà in corso di causa, pur trattandosi di profilo non ulteriormente coltivato in corso di causa: da un lato, infatti, le interlocuzioni intervenute ante causam con la “ ”, che già Parte_2 pacificamente aveva avuto pregressi rapporti commerciali con sono CP_1 limitate a poche mail, sostanzialmente prive di testo e relative a progetti non meglio individuati e, comunque, tutte intercorse con l'indirizzo di posta elettronica della società convenuta ( , cfr. docc.
5-9 convenuta), di talché Email_1 non v'è alcun elemento che consenta di desumere la lamentata violazione dell'art. 2105 c.c.; dall'altro, non vi era neppure idonea articolazione istruttoria, dal momento che tutti i capitoli formulati vertevano su presunte violazioni del patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto e, dunque, erano inidonee a dimostrare gli inadempimenti asseritamente posti in essere durante la vigenza del rapporto.
Anche per tali ragioni, le domande riconvenzionali devono essere rigettate.
*** * ***
4. La trattenuta per “recupero spese non autorizzate”.
Deve parimenti essere accolta la domanda di restituzione dell'importo di € 370,00 trattenuto sulla busta paga di dicembre 2022 a titolo di “recupero spese non autorizzate”.
Invero, nella memoria di costituzione la convenuta ha affermato di avere operato tale trattenuta in quanto il ricorrente avrebbe deciso di comunicare “l'intenzione di rimanere alle loro dipendenze, sicchè egli invitava per il 3.12.2022 i due massimi esponenti di detta società a un pranzo, organizzato a suggello dell'evento e del proposito;
i costi del pranzo venivano anticipati da (doc. n. 53) e mai rifusi dal ricorrente, nonostante le intese”, contestualmente CP_1
10 precisando che “ si è determinata ad addebitare al ricorrente l'esborso sostenuto, sentendosi CP_1
a ciò legittimata anche per la beffa, il dileggio e il pregiudizio subiti” (pag. 8 memoria).
In sede di interrogatorio libero, invece, il ricorrente ha riferito che “quanto ai 370 euro, preciso che sono stato invitato a pranzo dalla legale rappresentante per trovare un accordo per non andare via;
a fine pranzo, la stessa ha pagato con la carta SIVI e io mi sono ritrovato questi
370 euro addebitati” e, a conferma di ciò, anche la legale rappresentante ha riconosciuto che il “socio di maggioranza, che teneva molto al ricorrente e lo ha formato molto, lo ha invitato a pranzo;
confermo che ho pagato io il pranzo e il sig. ha precisato che se si fosse CP_3 licenziato gli avrebbe addebitato il costo” (cfr. verbale del 26.9.2024).
Emerge, dunque, in maniera chiara ed evidente come nel caso di specie il ricorrente non abbia sostenuto alcuna spesa non autorizzata e che, di contro, era stato il socio di maggioranza a invitare lo stesso a pranzo e addebitargli CP_4 unilateralmente il relativo costo a seguito del rifiuto di rimanere in azienda: la trattenuta, pertanto, si rivela totalmente illegittima e l'importo di € 370,00 deve essere integralmente restituito.
*** * ***
5. Le spese di lite.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1 soccombente tanto sulle domande attoree quanto sulle domande riconvenzionali, deve essere condannata a rifondere a le spese del grado, Parte_1 liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, derivante dalla somma degli importi trattenuti e di quelli pretesi con la domanda di risarcimento del danno, nonché della media complessità della lite, della sua natura documentale e delle fasi concretamente esperite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..
Visto l'art. 429 c.p.c., riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara l'inoperatività del patto di non concorrenza intercorso tra le parti per le ragioni di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna a restituire a CP_1
11 l'importo di € 31.988,00 lordi illegittimamente trattenuti, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
dispone che il ricorrente restituisca alla convenuta la somma capitale di € 5.000,00 da questa spontaneamente versata a titolo di integrazione RAL;
accertata l'illegittimità della trattenuta operata dalla convenuta nella busta paga di dicembre 2022 per spese non autorizzate, condanna la a restituire al CP_1 ricorrente l'importo di € 370,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge dal dovuto al saldo;
rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla CP_1 condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
7.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 259,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 21 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag. 5 della memoria di costituzione, in relazione alle presunte violazioni dell'art. 2105 c.c. in costanza di rapporto, la resistente afferma, infatti, che “La fidelizzazione del dipendente che la difesa di controparte ha sapientemente individuato come ratio del patto di non concorrenza era stata invero ab initio biasimevolmente e fraudolentemente frustrata dal ricorrente”.