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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in appello, iscritta al n. 6935/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDI KATIA, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. ERROI GIOVANNI, procuratore domiciliatario;
- appellato -
, Controparte_2
- appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 965/2022, depositata il
11.02.2022;
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione del 21.06.2020 ha citato e Parte_1 Controparte_3 [...]
innanzi al Giudice di Pace di Lecce rappresentando come, in data 13.04.2018 alle ore CP_2
12:30 circa, il veicolo Opel Corsa tg. EL421VE, condotto in Lecce da percorrendo Parte_2 la rotatoria sull'intersezione tra via U. Foscolo e via Superstrada Brindisi-Lecce in direzione via
F. Calasso, veniva attinto dal veicolo CI Y tg. EV191FS, condotto da , Controparte_2 proveniente dalla corsia di sinistra.
Per tali fatti, ha agito in giudizio domandando: Parte_1
- il risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati in €1.224,32;
- l'accertamento della mala gestio della convenuta compagnia assicurativa nella gestione della pratica di sinistro, con risarcimento del danno per la violazione del dovere di diligenza e buona fede nella tutela dell'interesse della propria assicurata;
- la restituzione della somma pagata in eccedenza al rinnovo della polizza;
- la condanna della medesima compagnia ex art. 96 c.p.c.;
- il risarcimento del danno per il denegato accesso agli atti del sinistro;
con vittoria delle spese di lite.
è rimasta contumace. Controparte_2
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto Controparte_4 infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali.
Il Giudice di Pace ha parzialmente accolto la domanda, dichiarando la concorrente colpa delle parti nella causazione del sinistro.
2. – Con atto di citazione in appello del 09.09.2022 ha presentato appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace, per aver il giudice di prime cure omesso di motivare il rigetto delle domande accessorie, erroneamente valutato le prove ed erroneamente accertato la dinamica del sinistro, lamentando altresì l'erroneità e la motivazione della statuizione sulle spese.
è rimasta contumace. Controparte_2
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto Controparte_3 infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione di termini per lo scambio di memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia in parte fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Come esposto in premessa, oggetto della presente controversia è il sinistro che, in data 13.04.2018 alle ore 12:30 circa, è intercorso in Lecce tra il veicolo Opel Corsa tg. EL421VE, condotto da sulla rotatoria all'intersezione tra via U. Foscolo e via Superstrada Brindisi-Lecce Parte_2 in direzione via F. Calasso, e il veicolo CI Y tg. EV191FS, condotto da . Controparte_2
Procedendo singolarmente all'esame delle medesime domande, si osserva quanto segue.
Partendo innanzitutto dalla domanda principale, con plurimi motivi di gravame esaminati congiuntamente in quanto connessi, parte appellante ha contestato l'accertamento della concorrente colpa delle parti, ex art. 2054 co. 2 c.c., in conseguenza dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, asserendo invece che la causazione del sinistro per cui è causa sia ascrivibile ad esclusiva responsabilità di . Controparte_2
Dal documento firmato al momento del sinistro dalla parte attrice e da conducente Controparte_2 della CI Y si evince che i danni riportati dalla Opel Corsa condotta da erano Parte_2 ubicati sul paraurti anteriore lato destro, mentre i danni visibili al veicolo CI Y erano ubicati al paraurti posteriore angolo destro.
Inoltre, dal grafico dell'incidente redatto al momento dell'urto - secondo appunto quanto risulta dal predetto modulo firmato da entrambe le parti - si evince che l'impatto è avvenuto fra la parte posteriore della CI Y e la parte anteriore della Opel, quest'ultima ubicata sulla parte esterna destra della corsia, al contrario della CI Y la cui traiettoria viene individuata seguendo il tratto di strada per la svolta da sinistra verso a destra, ovvero presso l'officina CP_5
Orbene, dall'esame dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, emerge come le prove orali assunte abbiano apportato i seguenti elementi.
Il teste ha dichiarato di aver assistito al sinistro verificatosi in data 13.04.2018, Testimone_1 alle ore 12,30 circa, in quanto si trovava alla guida della sua auto dietro all'Opel, precisando la seguente dinamica dei fatti, ovvero confermando le circostanze n. 2 e n. 3 così capitolate: “vero che il veicolo Opel Corsa in specie si trovava sulla parte destra della rotatoria e procedeva sulla via Calasso con strada libera davanti”; “vero che il veicolo CI Y proveniente dalla parte interna di sinistra della rotatoria ivi esistente, si spostava repentinamente sulla sua destra tagliando la strada al veicolo Opel Corsa, provocando l'urto tra i due veicoli”. Ha poi precisato che: Il paraurti lato destro della Opel ha colliso con lo spigolo destro anteriore della CI Y, […] dico meglio con la parte posteriore, spigolo destro della Opel. Ero distante circa 5-10 metri dalla Opel”.
La teste ha dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto era sul piazzale Tes_2 dell'officina in viale F. Galasso, di proprietà del suo compagno e ha così CP_5 sintetizzato la dinamica:
“ricordo che la CI Y percorreva lungo la rotatoria e proprio quando si trovava di fronte all' , vedevo un'altra auto provenire dalla mia sinistra lungo la rotatoria che andava a Pt_3 urtare la parte posteriore della CI Y, anche se non ricordo con quale parte quella macchina urtò la CI Y”.
“la CI Y percorreva regolarmente la parte esterna della rotatoria e l'altra macchina tagliava la rotatoria ed andava ad urtare la CI Y”. Preciso che non ricordo modello e tipo dell'altra macchina e ho saputo dire che l'altra macchina era una CI Y dopo che l'Avv. Erroi mi ha letto il capitolo di prova”.
In merito alle predette prove testimoniali deve rilevarsi, quanto alle dichiarazioni rese dal teste
, come esse non appaiono decisive a fronte della genericità delle affermazioni che si sono Tes_1 limitate a confermare le circostanze lette e dell'imprecisione di quanto precisato;
inoltre, il teste ha prima indicato la parte anteriore della CI Y e poi successivamente la parte posteriore, confondendo le due autovetture.
Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dalla teste anche esse stesse risultano incerte Tes_2 nell'identificazione dei veicoli (“non ricordo modello e tipo dell'altra macchina”) e nella descrizione della dinamica (“non ricordo con quale parte quella macchina urtò la CI Y”).
Dall'esame della documentazione fotografica si evince peraltro come i punti d'urto del sinistro siano stati la parte anteriore del veicolo Opel Corsa e la parte posteriore destra del veicolo
CI Y, verosimilmente compatibili con la svolta a destra da parte dell'autoveicolo CI Y proveniente dalla parte sinistra della carreggiata.
Dovendosi, dunque, ritenere che, nel sinistro ad oggetto di causa, il veicolo CI Y circolasse sulla corsia sinistra e si sia scontrato con il veicolo Opel Corsa svoltando per immettersi nella corsia di destra, in violazione dell'art. 154 CdS, il quale impone al conducente che intende cambiare corsia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Tenuto anche conto dei punti d'urto, è verosimile ritenere che detta manovra del conducente della
CI Y al momento dell'impatto fosse in fase terminale e che, a sua volta, il conducente del veicolo Opel Corsa, adottando la diligenza media, avrebbe potuto arrestare tempestivamente il moto del proprio veicolo per impedire l'evento, essendo percepibile il pericolo (essendosi verificato l'impatto solo con la parte posteriore della CI Y).
Non può dunque trascurarsi che il conducente della Opel Corsa abbia verosimilmente avuto percezione di quanto stava compiendo il conducente del veicolo che lo precedeva e non abbia tenuto una condotta di guida conforme a quanto prescritto dall'art. 149 del Cod. della strada.
Alla luce di tanto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure, laddove in assenza di risultanze processuali univoche e più in generale di elementi probatori idonei a dimostrare l'incidenza delle singole condotte colpose delle parti nella causazione del sinistro, applicando l'art. 2054 co. 2 c.c. ha ritenuto che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Deve pertanto confermarsi la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la paritaria colpa dei conducenti nella causazione del danno.
4. – Per quanto attiene al quantum risarcibile, si osserva come è in atti un preventivo per la riparazione del veicolo Opel Corsa, confermato dal teste , che ha Testimone_3 quantificato il danno occorso al veicolo, al netto dell'IVA, in euro 1.493,67.
È altresì versata in atti la perizia assicurativa richiesta da la quale quantifica il danno CP_3 complessivo in euro 1.415,50, praticando tuttavia una detrazione di euro 849,00 per danni ritenuti preesistenti, addivenendo dunque alla quantificazione del danno effettivo nella somma di euro
566,50.
Tanto sulla perizia richiesta da tanto sul preventivo prodotto dalla parte danneggiata, CP_3 sono sorte contestazioni di natura formale, nonché sulla terzietà dei soggetti predisponenti, in particolare per l'asserita incompatibilità del perito assicurativo , incaricato sia da Parte_4 che da Dette contestazioni sono tuttavia superabili dalla constatazione CP_3 Parte_5 della quasi coincidenza delle stime del danno complessivo, euro 1.415,50 e 1.493,67, risultando di scarsa importanza lo scostamento tra i predetti importi.
Deve, poi, osservarsi come non trovi fondamento la detrazione di euro 849,00 per i danni asseriti preesistenti dall'impresa assicuratrice, non essendo stata sufficientemente provata la preesistenza di tali danni.
Ritenuto, pertanto, congruo il preventivo della parte danneggiata e ritenuto risarcibile, in conseguenza dell'accertamento sulla responsabilità, il danno nella misura del 50% di euro 1.493,67, deve riconoscersi il risarcimento dell'importo di euro 746,50, oltre interessi, dalla data dell'evento sino al soddisfo.
Quanto alle contestazioni mosse da parte appellata (ovvero in ordine alla produzione del solo preventivo, privo di data, confermato in sede di testimonianza dall'autore del preventivo che ha confermato di non aver riparato l'autovettura) si sottolinea come ( cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n.
17670 del 26/06/2024 (Rv. 671572 - 01) “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni.
Deve pertanto riformarsi la sentenza del giudice di prime cure con riguardo alla determinazione del quantum risarcibile.
4.1. – Per quanto attiene all'accertamento della mala gestio dell'assicuratore nella gestione del sinistro, lamenta parte attrice l'illegittima attribuzione in capo all'attrice dell'esclusiva responsabilità del sinistro de quo a seguito di un'istruttoria non completa e fondata su una perizia eseguita dal medesimo centro incaricato da Parte_6
Sul punto, si rammenta come esistono due forme di mala gestio: quella cosiddetta impropria, e quella cosiddetta propria, i cui tratti distintivi rimandano ai due distinti profili di responsabilità del garante, configurabili in materia di assicurazione obbligatoria per la R.C.A.
Invero, a partire dal noto arresto delle Sezioni Unite (8 luglio 2003 n. 10725) che ha riconsiderato ex novo la problematica, questa Corte ha costantemente ribadito (cfr. Cass. civ. 28 giugno 2010,
n. 15397; Cass. civ. 5 agosto 2005, n. 16598; Cass. civ. 4 febbraio 2005, n. 2276; Cass. cív. 22 dicembre 2004, n. 23819) che in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, va distinta l'obbligazione diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato, da quella dell'assicuratore stesso nei confronti del danneggiante-assicurato e va, conseguentemente, distinta l'eventuale ipotesi di responsabilità relativa al primo rapporto
(mala gestio c.d. impropria), da quella riconducibile ai rapporti assicuratore-assicurato (mala gestio c.d. propria).
Da ultimo, tale distinzione è stata ribadita da Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3014 del 17/02/2016 (Rv. 639076 - 01) che ha affermato in motivazione:
“Segnatamente la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore nei confronti della parte danneggiata con formula tralaticia si continua a definire mala gestio, trattandosi in realtà di responsabilità da colpevole ritardo) trova titolo in un comportamento dell'obbligato ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, (e, attualmente, termini di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), alla cui scadenza l'assicuratore è da considerare in mora, sempreché sia stato posto in grado con la detta richiesta di determinarsi in ordine all'an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento. Ciò significa che l'assicuratore il quale, in linea di principio, è obbligato verso il danneggiato non oltre il limite del massimale e il cui debito
è chiaramente di valuta e non di valore, a differenza di quello che il danneggiante ha verso
l'assicurato, si può trovare obbligato oltre il limite del massimale, ex art. 1224 c.c., senza necessità di altra prova del danno, quanto agli interessi legali maturati sul massimale per il tempo della mora, e anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova (se del caso, mediante ricorso a presunzioni) del "maggior danno" di cui al cit. art. 1224, comma 2.
Peraltro, proprio perché la responsabilità da colpevole ritardo, nell'ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiato, è fondata sulla costituzione in mora del primo ex art. 22 della legge
n. 990 del 1969, non è necessario che il danneggiato, per ottenere la corresponsione degli interessi e della rivalutazione oltre il limite del massimale, formuli una specifica domanda, essendo 13 sufficiente che abbia chiesto l'integrale risarcimento del danno (cfr. cfr. Cass. civ. 30 ottobre 2007, n. 22883; Cass. civ. 24 gennaio 2006, n. 1315) ovvero, anche, che abbia richiesto
il pagamento degli interessi (cfr. Cass. civ. 28 giugno 2010, n. 15397).
La seconda fattispecie di responsabilità da mala gestio (c.d. propria), afferente ai rapporti assicuratore-assicurato/danneggiante, trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Ed essa è configurabile non solo nel caso in cui
l'assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato o ancora la gestisca in maniera impropria, ma altresì in tutti
i casi in cui sia comunque ravvisabile un colpevole ritardo dell'assicuratore nella corresponsione dell'indennizzo al danneggiato, ritardo dal quale sia derivato all'assicurato un danno. Ne deriva che in siffatte ipotesi all'obbligazione dell'assicuratore nei confronti del danneggiato può aggiungersi, sempre a carico dello stesso, un'ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante-assicurato, sul quale sia, in definitiva, venuto a gravare l'onere economico dei pregiudizi derivanti da tali condotte del garante. Il danneggiante invero ben può pretenderne il ristoro dall'assicuratore, facendo valere nei suoi confronti quella forma di responsabilità contrattuale, comunemente definita "da mala gestio propria".
Ebbene, nel caso di specie è ravvisabile un'ipotesi di mala gestio propria: stante tale premessa non è poi superfluo precisare che - proprio perché trattasi di inadempimento contrattuale -
l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore (nel caso di specie verso il CP_3 danneggiante (nel caso di specie in quanto proprietaria dell'auto Opel) - a differenza di Pt_1 quanto si è detto per l'affermazione di responsabilità verso il danneggiato - postula la proposizione, da parte dell'assicurato, di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio, incombendo poi alla controparte dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577).
Nel caso in esame, occorre precisare che l'odierna attrice risulta proprietaria del veicolo Opel
Corsa condotto da assicurato da mentre il veicolo CI Y condotto Parte_2 CP_3 da è assicurato da (che ha provveduto a risarcire Controparte_2 Parte_6 integralmente, sulla base dell'istruttoria espletata, i danni riportati al veicolo CI Y).
Deve rilevarsi come, sul piano del petitum, nel giudizio di primo grado parte attrice ha chiesto
“[…] una somma a titolo di risarcimento danni per violazione del dovere di diligenza e buona fede […]”, mentre sul piano probatorio ha circostanziato la condotta della compagnia:
- nell'omessa nomina di un proprio perito, rectius sull'incompatibilià del perito assicurativo del
Parte_7
- nell'aver addebitato la responsabilità del sinistro interamente al conducente del veicolo Opel con aumento della classe di merito rispetto a quella prevista in data antecedente al sinistro ad oggetto del presente giudizio (da 1D a 1A – CFR. attestazione stato di rischio in atti) e conseguente aumento del premio assicurativo.
Ebbene, quanto alle modalità di svolgimento della perizia, deve rilevarsi che sebbene l'incaricato
( ) appartenga allo stesso centro perizie di colui ( che ha svolto la perizia anche CP_6 Per_1 per la egli ha comunque eseguito una valutazione autonoma dei danni subiti al Parte_5 veicolo Opel rispetto a colui che ha eseguito il sopralluogo, tanto più che ha potuto confrontare anche i danni occorsi al veicolo Opel con quelli relativi ad un precedente sinistro.
Rispetto all'aumento della classe di merito della parte appellante, la compagnia ha specificato (a pag. 2 della comparsa conclusionale) che tanto sarebbe addebitabile alla circostanza che la Pt_5 ha risarcito integralmente i danni del veicolo CI Y sulla base dell'istruttoria espletata.
[...]
Ebbene, nella fattispecie in esame, va evidenziato che non è in contestazione tra le parti, e risulta provato per tabulas, l'esistenza del contratto assicurativo fra la parte appellante e la parte appellata. Del pari, dagli allegati contratti prodotti da risulta che nel 2018 il premio era Parte_1 pari ad euro 209,86 e nell'anno 2019 il premio era pari ad euro 386,86, mentre vi è stata la variazione della classe di merito da 1D a 1A.
Orbene, al fine di valutare la condotta della compagnia e, dunque, la conformità ai CP_7 canoni di diligenza richiesti nell'esecuzione del contratto, è opportuno effettuare un breve cenno alla giurisprudenza pronunciatasi sull'onere della prova in caso di variazione in pejus e di applicazione della clausola bonus-malus ed individuare le norme che regolano il comportamento dell'assicurato e dell'assicuratore nella fase successiva al verificarsi di un sinistro.
La Corte di Cassazione, in merito, ha avuto modo di chiarire che “al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo
(L. n. 990 del 1969, art. 12 applicabile ratione temporis), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole "bonus-malus"), la variazione "in pejus" opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi. Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e quest'ultimo venga tempestivamente a contestarne l'esistenza (trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell'art.
1913 c.c., comma 1) al fine di evitare il maggiore onere economico, grava sulla impresa assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l'opposizione dell'assicurato, fornire la prova della esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e dunque la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno, in relazione all'art. 1218 c.c., e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all'art. 1375 c.c.” (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 18603 del 22-9-
2016; cfr. anche Cass., Sez. 3, sentenza n. 253 del 12-1-1991).
La clausola bonus-malus, dunque, prevede un obbligo che l'assicurazione deve adempiere secondo la buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
Tali conclusioni sono state recepite dal Codice delle Assicurazioni Private e, difatti, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 209/2005, comma 4 ter, è previsto che “conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale...”; ed ancora il comma 4 quater prevede che “è fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito”.
Per quanto sopra esposto, il tribunale, a fronte degli elementi che la compagnia disponeva prima del giudizio e soprattutto a seguito dell'accertamento giudiziale della dinamica del sinistro, ritiene che erroneamente la Compagnia abbia integralmente addebitato all'attore la responsabilità del sinistro, aumentando di conseguenza il premio assicurativo.
Per tali motivi, in accoglimento della domanda, la convenuta deve essere condannata all'adeguamento dello stato di rischio dell'assicurato senza computare il sinistro Parte_1 verificatosi in data 13.4.2018, con conseguente attribuzione della precedente classe di merito
(classe 01), nonché al rimborso della maggiorazione del premio subita a seguito del declassamento operato.
Spetta, pertanto, all'attore la restituzione dell'importo di euro 177,00, quale differenza tra il premio richiesto prima della maggiorazione, pari a euro 386,86 e quello richiesto successivamente, pari ad euro 1209,86 (cfr. tagliandi di pagamento del premio contenuti nei contratti esibiti nel fascicolo di parte – all. 11).
Il rimborso del premio pagato in eccedenza costituisce una restituzione di indebito e, trattandosi di debito di valuta (Cass. civ., sentenza n. 14289 del 4-6-2018), sull'importo riconosciuto decorrono gli interessi dalla domanda, ovvero dalla costituzione in mora del 12- 11-2020 (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 15895 del 13-6-2019) al soddisfo.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento di ulteriori danni di cui parte appellante chiede il riconoscimento va osservato che l'inadempimento non comporta sempre un danno risarcibile o comunque economicamente valutabile, occorrendo piuttosto che l'istante alleghi e descriva il danno asseritamente patito e che ne fornisca la prova, secondo la nota regola di cui all'art. 2967 cc;
la prova del danno, che presuppone prima ancora la specifica allegazione, può essere data con ogni mezzo, anche con presunzioni, ma occorre pur sempre che il danno realmente esista (cfr.
Cass. civ. n. 4815 del 19--2019; Cass. civ. n. 11269 del 10-5-2018; Cass. civ. n. 7471del 14-5-
2012).
Nella specie, ciò che emerge dalla esposizione dei fatti di causa, è il mero disagio determinato dall'aver dovuto versare somme in eccesso e dai tentativi stragiudiziali di risolvere la situazione, che non assurge certo alla dignità di danno non patrimoniale risarcibile, non essendosi verificata alcuna lesione a diritti fondamentali. Nè è ravvisabile nel comportamento serbato dalla Compagnia di assicurazioni inerzia, né negligenza, né mala fede, avendo la stessa operato le valutazioni di competenza sulla base di risultanze fattuali e documentali i cui contenuti si prestavano a sorreggere quelle valutazioni.
Pertanto, la richiesta deve essere respinta.
5 – Parte appellante ha lamentato l'omessa decisione del giudice di prime cure sulle domande accessorie, segnatamente, di: accertamento della mala gestio della compagnia assicurativa nella gestione del sinistro;
accertamento della responsabilità ex art. 96 c.p.c.; risarcimento del danno da denegato accesso agli atti.
Al riguardo, si osserva preliminarmente come sulle predette domande il Giudice di Pace non ha omesso di pronunciarsi, bensì ha ritenuto “Non provate e infondate sono le ulteriori domande di risarcimento danni formulate dall'attrice, che, pertanto, vanno rigettate”, sicché non sussistono motivi di nullità della sentenza impugnata.
Rimandando a quanto già argomentato sub 4, per quanto attiene al mancato accertamento della responsabilità ex art. 96 c.p.c, è sufficiente rammentare come la stessa presuppone l'esistenza di risultanze della mala fede o colpa grave della parte soccombente, che difettano nel caso di specie. Tale principio è suffragato da costante giurisprudenza di legittimità, Cass. sentenza n.
21798/2015, a mente della quale “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”.
Ne discende, anche con riguardo a tale questione, che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto infondata e non provata la relativa domanda.
6. – Per quanto, invece, attiene al mancato riconoscimento del risarcimento del danno da denegato accesso agli atti del sinistro da parte dell'assicuratore, deve rammentarsi come, ai sensi dell'art. 146 codice delle assicurazioni private, l'impresa di assicurazione è tenuta a consentire a contraenti e danneggiati l'accesso agli atti dei relativi sinistri. Tale diritto è peraltro tutelabile in sede amministrativa mediante reclamo all'IVASS, ai sensi del terzo comma dell'art. 146 c.a.p., in caso di diniego o ritardo superiore a 60 giorni.
Nel caso in esame, è in atti evidenza della richiesta di accesso agli atti effettuata a mezzo pec in data 09.01.2019, alla quale pur riscontrando la richiesta, non risulta aver trasmesso CP_3 alla richiedente la documentazione richiesta. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi come non vi è prova, nel caso di specie, del pregiudizio ulteriore e diverso dal danno patito a seguito del sinistro, che la richiedente avrebbe subito in conseguenza del denegato accesso agli atti.
Anche tale domanda, pertanto, è da ritenersi non provata, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
7. – L'appellante ha altresì contestato la parziale compensazione delle spese di lite e la quantificazione delle stesse operata dal giudice di prime cure.
In particolare, il Giudice di Pace ha così disposto sulle spese: “Le spese processuali seguono la parziale soccombenza.
PQM
[…] condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dei compensi professionali spettanti al difensore che vengono liquidati ex D.M. n. 55/2014, già compensati parzialmente, nella somma complessiva di €265,00, di cui €65 per spese, oltre accessori come per legge”.
Orbene, detta statuizione sulle spese non appare censurabile in virtù della scelta discrezionale e adeguatamente motivata del giudice di prime cure di disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della parziale soccombenza dell'attrice su alcune delle domande proposte, conformemente al disposto dell'art. 92 comma 2 c.p.c. Deve pertanto confermarsi la sentenza impugnata nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite.
8. – Le spese di lite del presente giudizio, stante la soccombenza parziale dell'appellante su alcune delle domande proposte, sono compensate nella misura di 2/3, ponendo il restante 1/3 a carico dell'appellata, e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale.
Assorbita ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 965/2022: Pt_1
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza del Giudice di
Pace nei limiti di cui in parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_8
pagamento di € 746,50, detratte eventuali somme già versate a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi, dalla data dell'evento sino al soddisfo, nei confronti di Parte_1
[...] 3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_8
ripristinare la classe di merito cui apparteneva prima del sinistro Parte_1
descritto in motivazione;
4) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_8
rimborsare a parte appellante la somma di euro 177,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
5) rigetta le ulteriori richieste di risarcimento dei danni formulata da Parte_1
6) compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna parte appellata al pagamento in favore di del restante 1/3, che liquida già compensate in €567,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e in €147,00 per esborsi.
Lecce, 10.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in appello, iscritta al n. 6935/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDI KATIA, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. ERROI GIOVANNI, procuratore domiciliatario;
- appellato -
, Controparte_2
- appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 965/2022, depositata il
11.02.2022;
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione del 21.06.2020 ha citato e Parte_1 Controparte_3 [...]
innanzi al Giudice di Pace di Lecce rappresentando come, in data 13.04.2018 alle ore CP_2
12:30 circa, il veicolo Opel Corsa tg. EL421VE, condotto in Lecce da percorrendo Parte_2 la rotatoria sull'intersezione tra via U. Foscolo e via Superstrada Brindisi-Lecce in direzione via
F. Calasso, veniva attinto dal veicolo CI Y tg. EV191FS, condotto da , Controparte_2 proveniente dalla corsia di sinistra.
Per tali fatti, ha agito in giudizio domandando: Parte_1
- il risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati in €1.224,32;
- l'accertamento della mala gestio della convenuta compagnia assicurativa nella gestione della pratica di sinistro, con risarcimento del danno per la violazione del dovere di diligenza e buona fede nella tutela dell'interesse della propria assicurata;
- la restituzione della somma pagata in eccedenza al rinnovo della polizza;
- la condanna della medesima compagnia ex art. 96 c.p.c.;
- il risarcimento del danno per il denegato accesso agli atti del sinistro;
con vittoria delle spese di lite.
è rimasta contumace. Controparte_2
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto Controparte_4 infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali.
Il Giudice di Pace ha parzialmente accolto la domanda, dichiarando la concorrente colpa delle parti nella causazione del sinistro.
2. – Con atto di citazione in appello del 09.09.2022 ha presentato appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace, per aver il giudice di prime cure omesso di motivare il rigetto delle domande accessorie, erroneamente valutato le prove ed erroneamente accertato la dinamica del sinistro, lamentando altresì l'erroneità e la motivazione della statuizione sulle spese.
è rimasta contumace. Controparte_2
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto Controparte_3 infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione di termini per lo scambio di memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia in parte fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Come esposto in premessa, oggetto della presente controversia è il sinistro che, in data 13.04.2018 alle ore 12:30 circa, è intercorso in Lecce tra il veicolo Opel Corsa tg. EL421VE, condotto da sulla rotatoria all'intersezione tra via U. Foscolo e via Superstrada Brindisi-Lecce Parte_2 in direzione via F. Calasso, e il veicolo CI Y tg. EV191FS, condotto da . Controparte_2
Procedendo singolarmente all'esame delle medesime domande, si osserva quanto segue.
Partendo innanzitutto dalla domanda principale, con plurimi motivi di gravame esaminati congiuntamente in quanto connessi, parte appellante ha contestato l'accertamento della concorrente colpa delle parti, ex art. 2054 co. 2 c.c., in conseguenza dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, asserendo invece che la causazione del sinistro per cui è causa sia ascrivibile ad esclusiva responsabilità di . Controparte_2
Dal documento firmato al momento del sinistro dalla parte attrice e da conducente Controparte_2 della CI Y si evince che i danni riportati dalla Opel Corsa condotta da erano Parte_2 ubicati sul paraurti anteriore lato destro, mentre i danni visibili al veicolo CI Y erano ubicati al paraurti posteriore angolo destro.
Inoltre, dal grafico dell'incidente redatto al momento dell'urto - secondo appunto quanto risulta dal predetto modulo firmato da entrambe le parti - si evince che l'impatto è avvenuto fra la parte posteriore della CI Y e la parte anteriore della Opel, quest'ultima ubicata sulla parte esterna destra della corsia, al contrario della CI Y la cui traiettoria viene individuata seguendo il tratto di strada per la svolta da sinistra verso a destra, ovvero presso l'officina CP_5
Orbene, dall'esame dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, emerge come le prove orali assunte abbiano apportato i seguenti elementi.
Il teste ha dichiarato di aver assistito al sinistro verificatosi in data 13.04.2018, Testimone_1 alle ore 12,30 circa, in quanto si trovava alla guida della sua auto dietro all'Opel, precisando la seguente dinamica dei fatti, ovvero confermando le circostanze n. 2 e n. 3 così capitolate: “vero che il veicolo Opel Corsa in specie si trovava sulla parte destra della rotatoria e procedeva sulla via Calasso con strada libera davanti”; “vero che il veicolo CI Y proveniente dalla parte interna di sinistra della rotatoria ivi esistente, si spostava repentinamente sulla sua destra tagliando la strada al veicolo Opel Corsa, provocando l'urto tra i due veicoli”. Ha poi precisato che: Il paraurti lato destro della Opel ha colliso con lo spigolo destro anteriore della CI Y, […] dico meglio con la parte posteriore, spigolo destro della Opel. Ero distante circa 5-10 metri dalla Opel”.
La teste ha dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto era sul piazzale Tes_2 dell'officina in viale F. Galasso, di proprietà del suo compagno e ha così CP_5 sintetizzato la dinamica:
“ricordo che la CI Y percorreva lungo la rotatoria e proprio quando si trovava di fronte all' , vedevo un'altra auto provenire dalla mia sinistra lungo la rotatoria che andava a Pt_3 urtare la parte posteriore della CI Y, anche se non ricordo con quale parte quella macchina urtò la CI Y”.
“la CI Y percorreva regolarmente la parte esterna della rotatoria e l'altra macchina tagliava la rotatoria ed andava ad urtare la CI Y”. Preciso che non ricordo modello e tipo dell'altra macchina e ho saputo dire che l'altra macchina era una CI Y dopo che l'Avv. Erroi mi ha letto il capitolo di prova”.
In merito alle predette prove testimoniali deve rilevarsi, quanto alle dichiarazioni rese dal teste
, come esse non appaiono decisive a fronte della genericità delle affermazioni che si sono Tes_1 limitate a confermare le circostanze lette e dell'imprecisione di quanto precisato;
inoltre, il teste ha prima indicato la parte anteriore della CI Y e poi successivamente la parte posteriore, confondendo le due autovetture.
Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dalla teste anche esse stesse risultano incerte Tes_2 nell'identificazione dei veicoli (“non ricordo modello e tipo dell'altra macchina”) e nella descrizione della dinamica (“non ricordo con quale parte quella macchina urtò la CI Y”).
Dall'esame della documentazione fotografica si evince peraltro come i punti d'urto del sinistro siano stati la parte anteriore del veicolo Opel Corsa e la parte posteriore destra del veicolo
CI Y, verosimilmente compatibili con la svolta a destra da parte dell'autoveicolo CI Y proveniente dalla parte sinistra della carreggiata.
Dovendosi, dunque, ritenere che, nel sinistro ad oggetto di causa, il veicolo CI Y circolasse sulla corsia sinistra e si sia scontrato con il veicolo Opel Corsa svoltando per immettersi nella corsia di destra, in violazione dell'art. 154 CdS, il quale impone al conducente che intende cambiare corsia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Tenuto anche conto dei punti d'urto, è verosimile ritenere che detta manovra del conducente della
CI Y al momento dell'impatto fosse in fase terminale e che, a sua volta, il conducente del veicolo Opel Corsa, adottando la diligenza media, avrebbe potuto arrestare tempestivamente il moto del proprio veicolo per impedire l'evento, essendo percepibile il pericolo (essendosi verificato l'impatto solo con la parte posteriore della CI Y).
Non può dunque trascurarsi che il conducente della Opel Corsa abbia verosimilmente avuto percezione di quanto stava compiendo il conducente del veicolo che lo precedeva e non abbia tenuto una condotta di guida conforme a quanto prescritto dall'art. 149 del Cod. della strada.
Alla luce di tanto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure, laddove in assenza di risultanze processuali univoche e più in generale di elementi probatori idonei a dimostrare l'incidenza delle singole condotte colpose delle parti nella causazione del sinistro, applicando l'art. 2054 co. 2 c.c. ha ritenuto che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Deve pertanto confermarsi la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la paritaria colpa dei conducenti nella causazione del danno.
4. – Per quanto attiene al quantum risarcibile, si osserva come è in atti un preventivo per la riparazione del veicolo Opel Corsa, confermato dal teste , che ha Testimone_3 quantificato il danno occorso al veicolo, al netto dell'IVA, in euro 1.493,67.
È altresì versata in atti la perizia assicurativa richiesta da la quale quantifica il danno CP_3 complessivo in euro 1.415,50, praticando tuttavia una detrazione di euro 849,00 per danni ritenuti preesistenti, addivenendo dunque alla quantificazione del danno effettivo nella somma di euro
566,50.
Tanto sulla perizia richiesta da tanto sul preventivo prodotto dalla parte danneggiata, CP_3 sono sorte contestazioni di natura formale, nonché sulla terzietà dei soggetti predisponenti, in particolare per l'asserita incompatibilità del perito assicurativo , incaricato sia da Parte_4 che da Dette contestazioni sono tuttavia superabili dalla constatazione CP_3 Parte_5 della quasi coincidenza delle stime del danno complessivo, euro 1.415,50 e 1.493,67, risultando di scarsa importanza lo scostamento tra i predetti importi.
Deve, poi, osservarsi come non trovi fondamento la detrazione di euro 849,00 per i danni asseriti preesistenti dall'impresa assicuratrice, non essendo stata sufficientemente provata la preesistenza di tali danni.
Ritenuto, pertanto, congruo il preventivo della parte danneggiata e ritenuto risarcibile, in conseguenza dell'accertamento sulla responsabilità, il danno nella misura del 50% di euro 1.493,67, deve riconoscersi il risarcimento dell'importo di euro 746,50, oltre interessi, dalla data dell'evento sino al soddisfo.
Quanto alle contestazioni mosse da parte appellata (ovvero in ordine alla produzione del solo preventivo, privo di data, confermato in sede di testimonianza dall'autore del preventivo che ha confermato di non aver riparato l'autovettura) si sottolinea come ( cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n.
17670 del 26/06/2024 (Rv. 671572 - 01) “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni.
Deve pertanto riformarsi la sentenza del giudice di prime cure con riguardo alla determinazione del quantum risarcibile.
4.1. – Per quanto attiene all'accertamento della mala gestio dell'assicuratore nella gestione del sinistro, lamenta parte attrice l'illegittima attribuzione in capo all'attrice dell'esclusiva responsabilità del sinistro de quo a seguito di un'istruttoria non completa e fondata su una perizia eseguita dal medesimo centro incaricato da Parte_6
Sul punto, si rammenta come esistono due forme di mala gestio: quella cosiddetta impropria, e quella cosiddetta propria, i cui tratti distintivi rimandano ai due distinti profili di responsabilità del garante, configurabili in materia di assicurazione obbligatoria per la R.C.A.
Invero, a partire dal noto arresto delle Sezioni Unite (8 luglio 2003 n. 10725) che ha riconsiderato ex novo la problematica, questa Corte ha costantemente ribadito (cfr. Cass. civ. 28 giugno 2010,
n. 15397; Cass. civ. 5 agosto 2005, n. 16598; Cass. civ. 4 febbraio 2005, n. 2276; Cass. cív. 22 dicembre 2004, n. 23819) che in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, va distinta l'obbligazione diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato, da quella dell'assicuratore stesso nei confronti del danneggiante-assicurato e va, conseguentemente, distinta l'eventuale ipotesi di responsabilità relativa al primo rapporto
(mala gestio c.d. impropria), da quella riconducibile ai rapporti assicuratore-assicurato (mala gestio c.d. propria).
Da ultimo, tale distinzione è stata ribadita da Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3014 del 17/02/2016 (Rv. 639076 - 01) che ha affermato in motivazione:
“Segnatamente la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore nei confronti della parte danneggiata con formula tralaticia si continua a definire mala gestio, trattandosi in realtà di responsabilità da colpevole ritardo) trova titolo in un comportamento dell'obbligato ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, (e, attualmente, termini di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), alla cui scadenza l'assicuratore è da considerare in mora, sempreché sia stato posto in grado con la detta richiesta di determinarsi in ordine all'an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento. Ciò significa che l'assicuratore il quale, in linea di principio, è obbligato verso il danneggiato non oltre il limite del massimale e il cui debito
è chiaramente di valuta e non di valore, a differenza di quello che il danneggiante ha verso
l'assicurato, si può trovare obbligato oltre il limite del massimale, ex art. 1224 c.c., senza necessità di altra prova del danno, quanto agli interessi legali maturati sul massimale per il tempo della mora, e anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova (se del caso, mediante ricorso a presunzioni) del "maggior danno" di cui al cit. art. 1224, comma 2.
Peraltro, proprio perché la responsabilità da colpevole ritardo, nell'ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiato, è fondata sulla costituzione in mora del primo ex art. 22 della legge
n. 990 del 1969, non è necessario che il danneggiato, per ottenere la corresponsione degli interessi e della rivalutazione oltre il limite del massimale, formuli una specifica domanda, essendo 13 sufficiente che abbia chiesto l'integrale risarcimento del danno (cfr. cfr. Cass. civ. 30 ottobre 2007, n. 22883; Cass. civ. 24 gennaio 2006, n. 1315) ovvero, anche, che abbia richiesto
il pagamento degli interessi (cfr. Cass. civ. 28 giugno 2010, n. 15397).
La seconda fattispecie di responsabilità da mala gestio (c.d. propria), afferente ai rapporti assicuratore-assicurato/danneggiante, trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Ed essa è configurabile non solo nel caso in cui
l'assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato o ancora la gestisca in maniera impropria, ma altresì in tutti
i casi in cui sia comunque ravvisabile un colpevole ritardo dell'assicuratore nella corresponsione dell'indennizzo al danneggiato, ritardo dal quale sia derivato all'assicurato un danno. Ne deriva che in siffatte ipotesi all'obbligazione dell'assicuratore nei confronti del danneggiato può aggiungersi, sempre a carico dello stesso, un'ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante-assicurato, sul quale sia, in definitiva, venuto a gravare l'onere economico dei pregiudizi derivanti da tali condotte del garante. Il danneggiante invero ben può pretenderne il ristoro dall'assicuratore, facendo valere nei suoi confronti quella forma di responsabilità contrattuale, comunemente definita "da mala gestio propria".
Ebbene, nel caso di specie è ravvisabile un'ipotesi di mala gestio propria: stante tale premessa non è poi superfluo precisare che - proprio perché trattasi di inadempimento contrattuale -
l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore (nel caso di specie verso il CP_3 danneggiante (nel caso di specie in quanto proprietaria dell'auto Opel) - a differenza di Pt_1 quanto si è detto per l'affermazione di responsabilità verso il danneggiato - postula la proposizione, da parte dell'assicurato, di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio, incombendo poi alla controparte dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577).
Nel caso in esame, occorre precisare che l'odierna attrice risulta proprietaria del veicolo Opel
Corsa condotto da assicurato da mentre il veicolo CI Y condotto Parte_2 CP_3 da è assicurato da (che ha provveduto a risarcire Controparte_2 Parte_6 integralmente, sulla base dell'istruttoria espletata, i danni riportati al veicolo CI Y).
Deve rilevarsi come, sul piano del petitum, nel giudizio di primo grado parte attrice ha chiesto
“[…] una somma a titolo di risarcimento danni per violazione del dovere di diligenza e buona fede […]”, mentre sul piano probatorio ha circostanziato la condotta della compagnia:
- nell'omessa nomina di un proprio perito, rectius sull'incompatibilià del perito assicurativo del
Parte_7
- nell'aver addebitato la responsabilità del sinistro interamente al conducente del veicolo Opel con aumento della classe di merito rispetto a quella prevista in data antecedente al sinistro ad oggetto del presente giudizio (da 1D a 1A – CFR. attestazione stato di rischio in atti) e conseguente aumento del premio assicurativo.
Ebbene, quanto alle modalità di svolgimento della perizia, deve rilevarsi che sebbene l'incaricato
( ) appartenga allo stesso centro perizie di colui ( che ha svolto la perizia anche CP_6 Per_1 per la egli ha comunque eseguito una valutazione autonoma dei danni subiti al Parte_5 veicolo Opel rispetto a colui che ha eseguito il sopralluogo, tanto più che ha potuto confrontare anche i danni occorsi al veicolo Opel con quelli relativi ad un precedente sinistro.
Rispetto all'aumento della classe di merito della parte appellante, la compagnia ha specificato (a pag. 2 della comparsa conclusionale) che tanto sarebbe addebitabile alla circostanza che la Pt_5 ha risarcito integralmente i danni del veicolo CI Y sulla base dell'istruttoria espletata.
[...]
Ebbene, nella fattispecie in esame, va evidenziato che non è in contestazione tra le parti, e risulta provato per tabulas, l'esistenza del contratto assicurativo fra la parte appellante e la parte appellata. Del pari, dagli allegati contratti prodotti da risulta che nel 2018 il premio era Parte_1 pari ad euro 209,86 e nell'anno 2019 il premio era pari ad euro 386,86, mentre vi è stata la variazione della classe di merito da 1D a 1A.
Orbene, al fine di valutare la condotta della compagnia e, dunque, la conformità ai CP_7 canoni di diligenza richiesti nell'esecuzione del contratto, è opportuno effettuare un breve cenno alla giurisprudenza pronunciatasi sull'onere della prova in caso di variazione in pejus e di applicazione della clausola bonus-malus ed individuare le norme che regolano il comportamento dell'assicurato e dell'assicuratore nella fase successiva al verificarsi di un sinistro.
La Corte di Cassazione, in merito, ha avuto modo di chiarire che “al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo
(L. n. 990 del 1969, art. 12 applicabile ratione temporis), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole "bonus-malus"), la variazione "in pejus" opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi. Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e quest'ultimo venga tempestivamente a contestarne l'esistenza (trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell'art.
1913 c.c., comma 1) al fine di evitare il maggiore onere economico, grava sulla impresa assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l'opposizione dell'assicurato, fornire la prova della esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e dunque la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno, in relazione all'art. 1218 c.c., e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all'art. 1375 c.c.” (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 18603 del 22-9-
2016; cfr. anche Cass., Sez. 3, sentenza n. 253 del 12-1-1991).
La clausola bonus-malus, dunque, prevede un obbligo che l'assicurazione deve adempiere secondo la buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
Tali conclusioni sono state recepite dal Codice delle Assicurazioni Private e, difatti, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 209/2005, comma 4 ter, è previsto che “conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale...”; ed ancora il comma 4 quater prevede che “è fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito”.
Per quanto sopra esposto, il tribunale, a fronte degli elementi che la compagnia disponeva prima del giudizio e soprattutto a seguito dell'accertamento giudiziale della dinamica del sinistro, ritiene che erroneamente la Compagnia abbia integralmente addebitato all'attore la responsabilità del sinistro, aumentando di conseguenza il premio assicurativo.
Per tali motivi, in accoglimento della domanda, la convenuta deve essere condannata all'adeguamento dello stato di rischio dell'assicurato senza computare il sinistro Parte_1 verificatosi in data 13.4.2018, con conseguente attribuzione della precedente classe di merito
(classe 01), nonché al rimborso della maggiorazione del premio subita a seguito del declassamento operato.
Spetta, pertanto, all'attore la restituzione dell'importo di euro 177,00, quale differenza tra il premio richiesto prima della maggiorazione, pari a euro 386,86 e quello richiesto successivamente, pari ad euro 1209,86 (cfr. tagliandi di pagamento del premio contenuti nei contratti esibiti nel fascicolo di parte – all. 11).
Il rimborso del premio pagato in eccedenza costituisce una restituzione di indebito e, trattandosi di debito di valuta (Cass. civ., sentenza n. 14289 del 4-6-2018), sull'importo riconosciuto decorrono gli interessi dalla domanda, ovvero dalla costituzione in mora del 12- 11-2020 (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 15895 del 13-6-2019) al soddisfo.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento di ulteriori danni di cui parte appellante chiede il riconoscimento va osservato che l'inadempimento non comporta sempre un danno risarcibile o comunque economicamente valutabile, occorrendo piuttosto che l'istante alleghi e descriva il danno asseritamente patito e che ne fornisca la prova, secondo la nota regola di cui all'art. 2967 cc;
la prova del danno, che presuppone prima ancora la specifica allegazione, può essere data con ogni mezzo, anche con presunzioni, ma occorre pur sempre che il danno realmente esista (cfr.
Cass. civ. n. 4815 del 19--2019; Cass. civ. n. 11269 del 10-5-2018; Cass. civ. n. 7471del 14-5-
2012).
Nella specie, ciò che emerge dalla esposizione dei fatti di causa, è il mero disagio determinato dall'aver dovuto versare somme in eccesso e dai tentativi stragiudiziali di risolvere la situazione, che non assurge certo alla dignità di danno non patrimoniale risarcibile, non essendosi verificata alcuna lesione a diritti fondamentali. Nè è ravvisabile nel comportamento serbato dalla Compagnia di assicurazioni inerzia, né negligenza, né mala fede, avendo la stessa operato le valutazioni di competenza sulla base di risultanze fattuali e documentali i cui contenuti si prestavano a sorreggere quelle valutazioni.
Pertanto, la richiesta deve essere respinta.
5 – Parte appellante ha lamentato l'omessa decisione del giudice di prime cure sulle domande accessorie, segnatamente, di: accertamento della mala gestio della compagnia assicurativa nella gestione del sinistro;
accertamento della responsabilità ex art. 96 c.p.c.; risarcimento del danno da denegato accesso agli atti.
Al riguardo, si osserva preliminarmente come sulle predette domande il Giudice di Pace non ha omesso di pronunciarsi, bensì ha ritenuto “Non provate e infondate sono le ulteriori domande di risarcimento danni formulate dall'attrice, che, pertanto, vanno rigettate”, sicché non sussistono motivi di nullità della sentenza impugnata.
Rimandando a quanto già argomentato sub 4, per quanto attiene al mancato accertamento della responsabilità ex art. 96 c.p.c, è sufficiente rammentare come la stessa presuppone l'esistenza di risultanze della mala fede o colpa grave della parte soccombente, che difettano nel caso di specie. Tale principio è suffragato da costante giurisprudenza di legittimità, Cass. sentenza n.
21798/2015, a mente della quale “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”.
Ne discende, anche con riguardo a tale questione, che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto infondata e non provata la relativa domanda.
6. – Per quanto, invece, attiene al mancato riconoscimento del risarcimento del danno da denegato accesso agli atti del sinistro da parte dell'assicuratore, deve rammentarsi come, ai sensi dell'art. 146 codice delle assicurazioni private, l'impresa di assicurazione è tenuta a consentire a contraenti e danneggiati l'accesso agli atti dei relativi sinistri. Tale diritto è peraltro tutelabile in sede amministrativa mediante reclamo all'IVASS, ai sensi del terzo comma dell'art. 146 c.a.p., in caso di diniego o ritardo superiore a 60 giorni.
Nel caso in esame, è in atti evidenza della richiesta di accesso agli atti effettuata a mezzo pec in data 09.01.2019, alla quale pur riscontrando la richiesta, non risulta aver trasmesso CP_3 alla richiedente la documentazione richiesta. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi come non vi è prova, nel caso di specie, del pregiudizio ulteriore e diverso dal danno patito a seguito del sinistro, che la richiedente avrebbe subito in conseguenza del denegato accesso agli atti.
Anche tale domanda, pertanto, è da ritenersi non provata, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
7. – L'appellante ha altresì contestato la parziale compensazione delle spese di lite e la quantificazione delle stesse operata dal giudice di prime cure.
In particolare, il Giudice di Pace ha così disposto sulle spese: “Le spese processuali seguono la parziale soccombenza.
PQM
[…] condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dei compensi professionali spettanti al difensore che vengono liquidati ex D.M. n. 55/2014, già compensati parzialmente, nella somma complessiva di €265,00, di cui €65 per spese, oltre accessori come per legge”.
Orbene, detta statuizione sulle spese non appare censurabile in virtù della scelta discrezionale e adeguatamente motivata del giudice di prime cure di disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della parziale soccombenza dell'attrice su alcune delle domande proposte, conformemente al disposto dell'art. 92 comma 2 c.p.c. Deve pertanto confermarsi la sentenza impugnata nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite.
8. – Le spese di lite del presente giudizio, stante la soccombenza parziale dell'appellante su alcune delle domande proposte, sono compensate nella misura di 2/3, ponendo il restante 1/3 a carico dell'appellata, e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale.
Assorbita ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 965/2022: Pt_1
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza del Giudice di
Pace nei limiti di cui in parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_8
pagamento di € 746,50, detratte eventuali somme già versate a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi, dalla data dell'evento sino al soddisfo, nei confronti di Parte_1
[...] 3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_8
ripristinare la classe di merito cui apparteneva prima del sinistro Parte_1
descritto in motivazione;
4) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_8
rimborsare a parte appellante la somma di euro 177,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
5) rigetta le ulteriori richieste di risarcimento dei danni formulata da Parte_1
6) compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna parte appellata al pagamento in favore di del restante 1/3, che liquida già compensate in €567,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e in €147,00 per esborsi.
Lecce, 10.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino