TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4245 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Largo Ugo Bartolomei n. 5, Roma, presso lo studio degli avv.ti
ES AN e LA RI che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nato a [...] il [...]. CP_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20 gennaio 2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il Giudice, preso atto della contumacia del resistente, rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per il solo deposito delle comparse conclusionali. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 10.05.2009 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con in Ladispoli (RM), CP_1 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune all'anno
2009, N. 10, Parte II, e che dall'unione nascevano in data 25.07.2009 il figlio in data 2.07.2012 il figlio e in data 30.08.2015 il figlio Per_1 CP_2
Per_
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente deduceva:
- di aver fissato la residenza familiare nell'abitazione di Ladispoli sita in
Viale Florida n. 4;
- che successivamente alla separazione di fatto con il marito, era andata a vivere nell'immobile sito in Valcanneto, Largo C. Monteverdi n. 33:
- che l'abitazione di cui sopra era condotta in locazione dalla stessa con un canone mensile di euro 650,00, ed il aveva assunto l'obbligo di CP_1 pagamento del predetto canone;
- di lavorare saltuariamente in qualità di venditrice di prodotti online per il tramite dei social network con introiti mensili di euro 300,00 circa;
- che il era un imprenditore ed ottico e svolgeva la propria attività CP_1 in libera professione e deteneva anche quote sociali di diverse società;
- che a seguito della nascita del primo figlio aveva interrotto la sua carriera lavorativa, essendosi successivamente dedicata in maniera esclusiva all'accudimento dei figli;
- che il marito mostrava atteggiamenti di totale disinteresse nei confronti della vita familiare e dei figli e che il aveva sempre avuto nei suoi CP_1 confronti atteggiamenti arroganti;
- che il resistente le somministrava risorse esigue per far fronte alle spese quotidiane;
- che il comportamento ostruzionistico e non rispettoso del ha CP_1 determinato il fallimento del rapporto coniugale;
- che il marito ritardava il pagamento del canone di locazione per la casa 3 dove vive insieme ai figli;
- che il versava saltuariamente l'assegno di mantenimento per i CP_1 figli;
- di sospettare che il marito facesse uso di sostanze stupefacenti;
- che, non essendo sostenuta dal marito sia a livello organizzativo che economico nella gestione dei figli, era stata costretta a valutare la possibilità di trasferirsi presso la sua famiglia di origine;
- che i genitori della signora vivevano all'estero, ed in particolare Pt_1 in Germania, e che in ogni caso nei periodi di permanenza in Italia, dimoravano presso una casa di proprietà in Puglia, ove risiede anche la sorella e che il Puglia la ricorrente avrebbe potuto avere anche maggiori opportunità di lavoro.
Alla luce delle predette circostanze la ricorrente chiedeva all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e disporsi, previa autorizzazione al suo trasferimento ed a quello dei figli, l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, statuirsi a carico del l'obbligo di corrispondere entro il CP_1
5 di ogni mese la somma di € 900,00 mensili per il mantenimento dei tre figli e la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento in suo favore da versarsi fino a quando non fosse stato emanato il provvedimento di autorizzazione al suo trasferimento, oltre al pagamento in capo al resistente del 70 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
All'udienza presidenziale del 27 aprile 2023 compariva esclusivamente ricorrente la quale insisteva nella richiesta di essere autorizzata al trasferimento in Puglia insieme ai tre figli presso l'abitazione di proprietà dei suoi genitori, ed il Presidente f.f., dopo avere provveduto all'audizione dei figli minori CP_2
e a scioglimento della riserva assunta, adottava i provvedimenti Per_1 provvisori ed urgenti, autorizzando la ricorrente al trasferimento, disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre - autorizzata a trasferirsi con i minori in Puglia - ed un assegno di mantenimento per i minori di euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) ed il 66% delle spese straordinarie a carico del resistente per i figli, e rinviando la causa all'udienza del
20 ottobre 2023 dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza cartolare di prima comparizione parte ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini ex art 183 c. VI c.p.c. ed il Giudice istruttore, preso atto, concedeva alle parti i termini come sopra richiesti, rinviando la causa 4 all'udienza del 3 maggio 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle more del procedimento parte ricorrente provvedeva al deposito delle memorie ex art 183 c. VI c.p.c.
All'udienza cartolare del 6.05.2024 il procuratore di parte ricorrente si riportava i propri scritti difensivi chiedendo il rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il Giudice, preso atto, rinviava la causa all'udienza cartolare del 17 gennaio 2025 onerando la ricorrente al deposito di sintetiche note scritte di udienza.
All'udienza del 20 gennaio 2023 la ricorrente precisava le conclusioni e si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale tenuto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha richiesto la conferma delle condizioni disposte con ordinanza presidenziale con riferimento all'affidamento, collocamento dei figli e regolamentazione della frequentazione del padre con i minori.
Il Collegio ritiene pertanto di dovere confermare le disposizioni adottate con ordinanza presidenziale del 1.06.2023, ed in particolare sia con riferimento alla richiesta di autorizzazione della madre a trasferirsi nella località di Torre
SA SA - in ragione della possibilità di potere usufruire di una casa di famiglia e di potere tentare di reperire una occupazione lavorativa avendo una rete familiare che può sostenerla per incombenze familiari e con i figli, i quali hanno confermato di volere abitare con la madre e di essere già stati in Puglia 5 nel periodo delle vacanze estive -, sia con riguardo all'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, come richiesto dal difensore della ricorrente, in quanto i figli hanno sempre vissuto con la madre che si è presa cura di loro dal punto di vista morale e materiale da quando le parti si sono lasciate e tenuto conto delle condotte di disinteresse del padre nei confronti dei figli, rese evidenti anche dalla mancata costituzione nel presente giudizio.
Deve essere confermato che la frequentazione tra padre e figli minori dovrà avvenire liberamente e sempre previo accordo con la madre, come meglio specificato nel dispositivo.
Con riferimento alle statuizioni economiche la ricorrente ha richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, un assegno di mantenimento per i figli di euro 900,00 complessivi ed il 70% delle spese straordinarie a carico del resistente.
La domanda di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente non
è stata riproposta dal difensore nella memoria integrativa e nelle comparse conclusionali per cui deve intendersi rinunciata.
In merito alle statuizioni economiche disposte in sede di udienza presidenziale le stesse devono essere confermate non essendo emersi in corso di causa ulteriori elementi sulla condizione reddituale e patrimoniale delle parti che consentano di modificare i provvedimenti vigenti e tenendo conto della contumacia del resistente.
In particolare, la ricorrente in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di percepire euro 960,00 di reddito di cittadinanza comprensivo dell'assegno unico per i figli e di corrispondere un canone di affitto di euro 740,00 per un'abitazione a Valcanneto.
Con atto notorio depositato in data 8.4.2023 ha dichiarato di essere intestataria di un conto corrente presso la con saldi trimestrali Controparte_3 pari a € 154, 06 per l'anno 2019, € 258,01 per l'anno 2020, € 524,63 per l'anno
2021, € 1541,21 per l'anno 2022, di essere proprietaria di autovettura Fiat modello 500l nonché di essere gravata da prestiti contratti in corso di matrimonio con IN e . Mediante la documentazione Parte_2 depositata, la ha documentato di avere percepito redditi lordi per l'anno Pt_1
2021 di euro 5.349,43 e nel 2020 di euro 7.052,56, Il resistente, come detto, non si è costituito nonostante la regolarità della notifica per cui non è stato possibile ricostruire la sua situazione reddituale e patrimoniale.
Infine, va evidenziato che nelle conclusioni la ricorrente ha dedotto che il 6 padre non sta rispettando né la frequentazione con i figli, né tantomeno sta corrispondendo il mantenimento, avendo versato da gennaio 2023 esclusivamente la somma di € 1.500,00.
Infine, la ricorrente ha depositato un avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 570 c.p. e 572 c.p. nei confronti del CP_1
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto
D.M. 55/2014 e DM 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminato di bassa complessità tra i valori minimi e medi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui:
“Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4245/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
Colonia (Germania) il 17/11/1980 e nato a [...] il CP_1
12/04/1978 aventi contratto matrimonio in Ladispoli (RM) il 10.05.2009, registrato agli atti del medesimo comune all'anno 2009, n. 10, Parte 2, Serie A;
2) conferma l'autorizzazione a favore di al trasferimento Parte_1 presso la casa di famiglia sita nella località di Torre SA SA (BR) in
Puglia, unitamente ai tre figli minori;
Per_ 3) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , e CP_2
con collocamento stabile e permanente presso la residenza Per_1 materna;
le decisioni di maggior interesse per i figli afferenti l'educazione,
l'istruzione e la salute saranno assunte congiuntamente dai coniugi, tenuto 7 conto delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale dei figli;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in Puglia tutte le volte che vorrà previo accordo con la madre e comunque, a fine settimana alternati dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica sera alle 20.00; anche nel Lazio per i seguenti periodi: sempre per le vacanze pasquali e ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche per trenta giorni anche non consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 15 al
30 luglio e dal 15 al 30 agosto di ciascun anno;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 di CP_1
Per_ ogni mese, al mantenimento dei figli minori , e CP_2 Per_1 attraverso la corresponsione alla ricorrente della somma di euro € 750,00 (€
250,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al 66 % delle spese Parte_3 straordinarie necessarie per la prole, in particolare spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
7) autorizza i genitori dei minori al rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni 8 altro documento valido per l'espatrio dei figli minori;
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
9) condanna alla refusione delle spese processuali in favore della CP_1 parte ricorrente che si liquidano in euro 4.400,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 17 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4245 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Largo Ugo Bartolomei n. 5, Roma, presso lo studio degli avv.ti
ES AN e LA RI che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nato a [...] il [...]. CP_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20 gennaio 2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il Giudice, preso atto della contumacia del resistente, rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per il solo deposito delle comparse conclusionali. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 10.05.2009 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con in Ladispoli (RM), CP_1 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune all'anno
2009, N. 10, Parte II, e che dall'unione nascevano in data 25.07.2009 il figlio in data 2.07.2012 il figlio e in data 30.08.2015 il figlio Per_1 CP_2
Per_
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente deduceva:
- di aver fissato la residenza familiare nell'abitazione di Ladispoli sita in
Viale Florida n. 4;
- che successivamente alla separazione di fatto con il marito, era andata a vivere nell'immobile sito in Valcanneto, Largo C. Monteverdi n. 33:
- che l'abitazione di cui sopra era condotta in locazione dalla stessa con un canone mensile di euro 650,00, ed il aveva assunto l'obbligo di CP_1 pagamento del predetto canone;
- di lavorare saltuariamente in qualità di venditrice di prodotti online per il tramite dei social network con introiti mensili di euro 300,00 circa;
- che il era un imprenditore ed ottico e svolgeva la propria attività CP_1 in libera professione e deteneva anche quote sociali di diverse società;
- che a seguito della nascita del primo figlio aveva interrotto la sua carriera lavorativa, essendosi successivamente dedicata in maniera esclusiva all'accudimento dei figli;
- che il marito mostrava atteggiamenti di totale disinteresse nei confronti della vita familiare e dei figli e che il aveva sempre avuto nei suoi CP_1 confronti atteggiamenti arroganti;
- che il resistente le somministrava risorse esigue per far fronte alle spese quotidiane;
- che il comportamento ostruzionistico e non rispettoso del ha CP_1 determinato il fallimento del rapporto coniugale;
- che il marito ritardava il pagamento del canone di locazione per la casa 3 dove vive insieme ai figli;
- che il versava saltuariamente l'assegno di mantenimento per i CP_1 figli;
- di sospettare che il marito facesse uso di sostanze stupefacenti;
- che, non essendo sostenuta dal marito sia a livello organizzativo che economico nella gestione dei figli, era stata costretta a valutare la possibilità di trasferirsi presso la sua famiglia di origine;
- che i genitori della signora vivevano all'estero, ed in particolare Pt_1 in Germania, e che in ogni caso nei periodi di permanenza in Italia, dimoravano presso una casa di proprietà in Puglia, ove risiede anche la sorella e che il Puglia la ricorrente avrebbe potuto avere anche maggiori opportunità di lavoro.
Alla luce delle predette circostanze la ricorrente chiedeva all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e disporsi, previa autorizzazione al suo trasferimento ed a quello dei figli, l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, statuirsi a carico del l'obbligo di corrispondere entro il CP_1
5 di ogni mese la somma di € 900,00 mensili per il mantenimento dei tre figli e la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento in suo favore da versarsi fino a quando non fosse stato emanato il provvedimento di autorizzazione al suo trasferimento, oltre al pagamento in capo al resistente del 70 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
All'udienza presidenziale del 27 aprile 2023 compariva esclusivamente ricorrente la quale insisteva nella richiesta di essere autorizzata al trasferimento in Puglia insieme ai tre figli presso l'abitazione di proprietà dei suoi genitori, ed il Presidente f.f., dopo avere provveduto all'audizione dei figli minori CP_2
e a scioglimento della riserva assunta, adottava i provvedimenti Per_1 provvisori ed urgenti, autorizzando la ricorrente al trasferimento, disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre - autorizzata a trasferirsi con i minori in Puglia - ed un assegno di mantenimento per i minori di euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) ed il 66% delle spese straordinarie a carico del resistente per i figli, e rinviando la causa all'udienza del
20 ottobre 2023 dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza cartolare di prima comparizione parte ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini ex art 183 c. VI c.p.c. ed il Giudice istruttore, preso atto, concedeva alle parti i termini come sopra richiesti, rinviando la causa 4 all'udienza del 3 maggio 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle more del procedimento parte ricorrente provvedeva al deposito delle memorie ex art 183 c. VI c.p.c.
All'udienza cartolare del 6.05.2024 il procuratore di parte ricorrente si riportava i propri scritti difensivi chiedendo il rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il Giudice, preso atto, rinviava la causa all'udienza cartolare del 17 gennaio 2025 onerando la ricorrente al deposito di sintetiche note scritte di udienza.
All'udienza del 20 gennaio 2023 la ricorrente precisava le conclusioni e si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale tenuto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha richiesto la conferma delle condizioni disposte con ordinanza presidenziale con riferimento all'affidamento, collocamento dei figli e regolamentazione della frequentazione del padre con i minori.
Il Collegio ritiene pertanto di dovere confermare le disposizioni adottate con ordinanza presidenziale del 1.06.2023, ed in particolare sia con riferimento alla richiesta di autorizzazione della madre a trasferirsi nella località di Torre
SA SA - in ragione della possibilità di potere usufruire di una casa di famiglia e di potere tentare di reperire una occupazione lavorativa avendo una rete familiare che può sostenerla per incombenze familiari e con i figli, i quali hanno confermato di volere abitare con la madre e di essere già stati in Puglia 5 nel periodo delle vacanze estive -, sia con riguardo all'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, come richiesto dal difensore della ricorrente, in quanto i figli hanno sempre vissuto con la madre che si è presa cura di loro dal punto di vista morale e materiale da quando le parti si sono lasciate e tenuto conto delle condotte di disinteresse del padre nei confronti dei figli, rese evidenti anche dalla mancata costituzione nel presente giudizio.
Deve essere confermato che la frequentazione tra padre e figli minori dovrà avvenire liberamente e sempre previo accordo con la madre, come meglio specificato nel dispositivo.
Con riferimento alle statuizioni economiche la ricorrente ha richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, un assegno di mantenimento per i figli di euro 900,00 complessivi ed il 70% delle spese straordinarie a carico del resistente.
La domanda di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente non
è stata riproposta dal difensore nella memoria integrativa e nelle comparse conclusionali per cui deve intendersi rinunciata.
In merito alle statuizioni economiche disposte in sede di udienza presidenziale le stesse devono essere confermate non essendo emersi in corso di causa ulteriori elementi sulla condizione reddituale e patrimoniale delle parti che consentano di modificare i provvedimenti vigenti e tenendo conto della contumacia del resistente.
In particolare, la ricorrente in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di percepire euro 960,00 di reddito di cittadinanza comprensivo dell'assegno unico per i figli e di corrispondere un canone di affitto di euro 740,00 per un'abitazione a Valcanneto.
Con atto notorio depositato in data 8.4.2023 ha dichiarato di essere intestataria di un conto corrente presso la con saldi trimestrali Controparte_3 pari a € 154, 06 per l'anno 2019, € 258,01 per l'anno 2020, € 524,63 per l'anno
2021, € 1541,21 per l'anno 2022, di essere proprietaria di autovettura Fiat modello 500l nonché di essere gravata da prestiti contratti in corso di matrimonio con IN e . Mediante la documentazione Parte_2 depositata, la ha documentato di avere percepito redditi lordi per l'anno Pt_1
2021 di euro 5.349,43 e nel 2020 di euro 7.052,56, Il resistente, come detto, non si è costituito nonostante la regolarità della notifica per cui non è stato possibile ricostruire la sua situazione reddituale e patrimoniale.
Infine, va evidenziato che nelle conclusioni la ricorrente ha dedotto che il 6 padre non sta rispettando né la frequentazione con i figli, né tantomeno sta corrispondendo il mantenimento, avendo versato da gennaio 2023 esclusivamente la somma di € 1.500,00.
Infine, la ricorrente ha depositato un avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 570 c.p. e 572 c.p. nei confronti del CP_1
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto
D.M. 55/2014 e DM 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminato di bassa complessità tra i valori minimi e medi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui:
“Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4245/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
Colonia (Germania) il 17/11/1980 e nato a [...] il CP_1
12/04/1978 aventi contratto matrimonio in Ladispoli (RM) il 10.05.2009, registrato agli atti del medesimo comune all'anno 2009, n. 10, Parte 2, Serie A;
2) conferma l'autorizzazione a favore di al trasferimento Parte_1 presso la casa di famiglia sita nella località di Torre SA SA (BR) in
Puglia, unitamente ai tre figli minori;
Per_ 3) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , e CP_2
con collocamento stabile e permanente presso la residenza Per_1 materna;
le decisioni di maggior interesse per i figli afferenti l'educazione,
l'istruzione e la salute saranno assunte congiuntamente dai coniugi, tenuto 7 conto delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale dei figli;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in Puglia tutte le volte che vorrà previo accordo con la madre e comunque, a fine settimana alternati dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica sera alle 20.00; anche nel Lazio per i seguenti periodi: sempre per le vacanze pasquali e ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche per trenta giorni anche non consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 15 al
30 luglio e dal 15 al 30 agosto di ciascun anno;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 di CP_1
Per_ ogni mese, al mantenimento dei figli minori , e CP_2 Per_1 attraverso la corresponsione alla ricorrente della somma di euro € 750,00 (€
250,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al 66 % delle spese Parte_3 straordinarie necessarie per la prole, in particolare spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
7) autorizza i genitori dei minori al rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni 8 altro documento valido per l'espatrio dei figli minori;
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
9) condanna alla refusione delle spese processuali in favore della CP_1 parte ricorrente che si liquidano in euro 4.400,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 17 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone