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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 4.4.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 2632/2024 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Carla Della Casa
Domicilio eletto: pec difensore Email_1
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv.ti Anna Maria Panfili e Simona Maggio
Domicilio eletto: Genova via Bacigalupo 4/5
1 avente ad oggetto ricorso per modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 22.11.2024 Pt_1
come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 22.11.2024 CP_1
Pubblico Ministero: come da parere del 21.3.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente o il marito ) Parte_2 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di essere divorziato da e che le condizioni di divorzio erano state Controparte_1 stabilite, previa consensualizzazione della procedura, con la sentenza n. 1990/2021 del Tribunale di Genova
- Che tra le condizioni era prevista l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli e la liquidazione a favore della moglie di assegno divorzile dell'importo di euro 1000, 00 mensili
- Che ad oggi entrambi i figli, maggiori di età, avrebbero raggiunto l'indipendenza economica: , laureato in economia, vive e lavora a Milano, alle dipendenze Per_1 della BDO Italia PA;
, convive a IV NA col fidanzato, avrebbe in Per_2 programma di sposarsi a breve e, laureata in psicologia, lavora a Lavagna in un centro specializzato
- Di essere andato in pensione a partire dal maggio 2023 percependo un trattamento pensionistico di euro 2.350, 00 netti dovendo far fronte, oltre che ai numerosi debiti riconducibili alla sua pregressa attività imprenditoriale, ad un mutuo con AN OL
( canone mensile euro 566, 64 ) al pagamento di un canone mensile di locazione pari ad euro 1.150, 00 ed avendo ceduto il quinto della pensione, per un importo di circa euro 560, 00 mensili, a XT PA.
- Che la moglie, invece, oltre che titolare di numerose proprietà immobiliari ha ereditato attività finanziarie a seguito del decesso del padre del 2015 ed ha recentemente acquistato un immobile a ANt'Ilario concedendolo in usufrutto alla propria madre.
Su tali premesse chiedeva:
- La revoca dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale e di due box in proprietà comune tra i coniugi, dei quali uno pertinenziale alla casa coniugale
- La revoca dell'assegno divorzile o comunque la riduzione della relativa misura
Con vittoria delle spese si costituiva mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per Controparte_1 quanto di rilevanza:
2 contestava il fatto che il figlio avesse raggiunto la piena indipendenza economica: Per_1 egli lavora a Milano ma percepisce uno stipendio di appena euro 1700, 00 mensili che non gli consente di locare che una semplice stanza;
il ragazzo, pertanto è solito tornare presso la casa di Genova, dove ancora dispone della propria camera, in occasione dei fine settimana e dei periodi feriali.
Contestava il fatto che le condizioni economiche dell'ex coniuge fossero sostanzialmente peggiorate: egli continua a svolgere attività professionale disponendo di uno specifico sito internet, ha di recente pubblicato un libro, e, come evidente dagli estratti conto, dispone di entrate costanti e significative;
allegava di essersi, con consenso del marito, dedicata alla cura dei figli e della famiglia, di non disporre di redditi, di non avere versato contributi che le consentano la percezione di una pensione, che l'eredità del padre è anteriore alla liquidazione dell'assegno divorzile;
che è pendente giudizio di divisione tra le parti promosso dal marito
Su tali presupposti chiedeva:
- La sospensione della causa in quanto pregiudicata dal giudizio di divisione
- Il rigetto della domanda di revoca della assegnazione della casa coniugale e, in via subordinata e riconvenzionale, la revoca del diritto del ricorrente a godere e locare il box in comproprietà tra i coniugi a IV NA
- Il rigetto della domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile con conferma della precedente misura
Con vittoria delle spese
All'udienza di comparizione dei coniugi gli stessi confermavano nella sostanza le precedenti allegazioni.
Con ordinanza 7.8.2024 il giudice delegato revocava l'assegnazione alla moglie della casa coniugale e rigettate le istanze istruttorie delle parti provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc
Le parti precisavano le conclusioni confermando quelle già in precedenza rassegnate;
parte resistente, peraltro, chiedeva la rideterminazione in aumento della misura dell'assegno.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Va preliminarmente osservato che non ricorrono i presupposti per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento di divisione pendente tra le parti.
Presupposto per la sospensione del giudizio, infatti, è che la decisione della causa pregiudicata dipenda dalla decisione della causa pregiudicante ( art. 295 cpc ) e cioè che il diritto oggetto di accertamento nell'ambito di quest'ultima sia elemento costitutivo del
3 diritto fatto valere nella causa in ipotesi da sospendere. Ma ciò non accade nel caso di specie: l'assegnazione della casa coniugale, infatti, è esclusivamente finalizzata alla tutela dei figli minori ( o maggiorenni ma incolpevolmente ancora dipendenti ) della coppia genitoriale e prescinde dal titolo di proprietà. Ne consegue che qualunque sarà l'esito del giudizio di divisione l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie è condizionato esclusivamente all'accertamento della dipendenza economica dei figli.
La istanza di sospensione va quindi rigettata e la causa può essere quindi decisa nel merito.
Quanto alla richiesta di revoca dell'assegnazione alla moglie della ex casa coniugale ritiene il Collegio che debba essere confermata la decisione emessa dal giudice delegato in via provvisoria e urgente. La motivazione della richiamata ordinanza del 7.8.2024, che il Collegio condivide, spiega chiaramente perché, rispetto all'epoca della pronuncia di divorzio, siano venuti meno i presupposti per l'assegnazione:
“ la assegnazione della ex casa coniugale di via Casotti 14/10 e del box pertinenziale alla signora va revocata, risultando dagli atti che entrambi i figli siano economicamente Parte_3 ir meno di questo requisito rende irrilevante la circostanza che gli stessi abbiano o meno conservato presso la casa materna la loro residenza anagrafica: infatti, come noto, il presupposto
– non solo per ottenere, ma anche per continuare a mantenere l'assegnazione della casa coniugale – è la presenza di figli minorenni, oppure di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: Per_
- La figlia , oltre a lavorare da tempo come psicologa, pur avendo conservato la sua residenza anagrafica presso la madre nella ex casa coniugale di Genova via Casotti 14/10, da tempo viveva stabilmente con il fidanzato con il quale in data 22.6.2024 si è sposata;
- Il figlio dopo essersi laureato, ha trovato una stabile occupazione in Milano ( dapprima Per_1 presso la BDO ITALIA SPA con uno stipendio di circa euro 1600 netti per 12 mensilità: v. mod. PF2023; ed ora presso la Cerba Heathacare Italia srl con uno stipendio mensile di euro 1700: v. comparsa di costituzione ), tale circostanza lo rende senza dubbio CP_1 economicamente autosufficiente;
è per levante che il figlio nel settembre 2023 Per_1 abbia scelto una soluzione abitativa costosa e che comporta la disponibilità di un alloggio solo per 11 mesi all'anno, sottoscrivendo un contratto di locazione per uso transitorio per 11 mesi ad un canone mensile pro quota di euro 770, 00, trattandosi, appunto, di una sua libera scelta “.
E' evidente che la retribuzione attualmente percepita dal figlio non sia quella Per_1 definitiva e sia destinata col tempo ad aumentare, nondimeno egli gode di una stabile sistemazione lavorativa e di uno stipendio che già ora gli consentono di mantenersi autonomamente rispetto ai genitori: è notorio che a Milano il costo delle locazioni è elevato;
per limitarlo condivide un appartamento con altre persone e in Persona_3 conseguenza di tale promiscuità abitativa torna spesso a Genova per i fine settimana e un mese all'anno in occasione delle ferie. Scelte di vita del tutto legittime ma, appunto, scelte di vita, come già sottolineato da parte del giudice delegato, dato che la retribuzione percepita gli avrebbe comunque consentito di reperire più ampia sistemazione abitativa in zona periferica.
La domanda di revoca deve dunque essere accolta per sopravvenuto raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli ormai maggiorenni delle parti.
Il ricorrente ha altresì richiesto la revoca dell'assegnazione alla moglie di un secondo box in proprietà comune tra i coniugi non pertinenziale alla casa coniugale;
la resistente, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento dell'istanza di revoca dell'assegnazione della
4 casa coniugale, ha invece chiesto la revoca dell'assegnazione al ricorrente di altro box auto, in proprietà comune tra i coniugi, sito a IV NA.
Va, infatti, precisato che la sentenza di divorzio ( n. 1990/2021 Tribunale di Genova ) recependo gli accordi raggiunti tra le parti in corso di causa aveva infatti disposto:
- L'assegnazione alla moglie di un secondo box non pertinenziale alla casa coniugale fino al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli ( clausola 2 )
- L'attribuzione in uso al marito, con facoltà di locare, di un box auto di proprietà comune sito in IV NA via Romito fino a quando sarà diviso il patrimonio familiare precisando però che il godimento del box da parte del marito verrà meno con la revoca della assegnazione alla moglie della casa coniugale ( clausola 6 ).
Ora, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. ex multis Cass. Civ. n.
20034/24; Cass. Civ. n. 16909/2015 ) gli accordi raggiunti in sede di separazione o di divorzio, oltre ad un contenuto essenziale, che trova appunto la specifica causa nella separazione o nel divorzio, possono avere un contenuto aggiuntivo e regolamentare ulteriori aspetti di natura patrimoniale, che pure non derivano direttamente dalla separazione o dal divorzio;
regolamentazione che, seppure non essenziale, è comunque del tutto legittima, se destinata a realizzare interessi meritevoli di tutela, quale espressione del principio della autonomia contrattuale riconosciuto dall'art. 1322 c.c.. Il contenuto non essenziale degli accordi, però, in quanto non trova causa nella separazione o nel divorzio, che costituiscono mere occasioni per procedere a tale regolamentazione, non può essere oggetto di revoca o modifica secondo il procedimento di cui agli artt. 710 cpc e 9 L.
898/1970 ( oggi art. 473 bis. 29 cpc ) e, laddove attinente alla separazione, di nuova valutazione in sede di divorzio.
Nel valutare se una determinata condizione appartenga o meno al contenuto essenziale dell'accordo o trovi in esso mera occasione il giudice non deve però, secondo la condivisibile motivazione di Cass. Civ. n. 20034/2024, limitarsi alla forma ma valutare la sostanza del patto: nello specifico la Corte aveva ritenuto attinente al contenuto essenziale dell'accordo di separazione la clausola con cui era stato attribuito alla moglie, pure in assenza di figli, il godimento della casa coniugale, non formalmente assegnatale, in quanto ritenuto strumento indiretto di contribuzione al mantenimento della donna;
e, dunque, era stato ritenuto che tale clausola, in quanto attinente al contenuto essenziale della separazione, fosse rivalutabile nell'ambito del giudizio divorzile.
Nel caso di specie l'attribuzione del godimento alla moglie del box non pertinenziale alla casa coniugale è stato concesso fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli ed è pertanto evidente che, a prescindere dalle forme, rappresenti una forma ulteriore di contribuzione al mantenimento dei figli da parte del padre.
L'attribuzione al marito del godimento del box di IV NA è stata parimenti condizionata alla permanenza in capo alla moglie dell'assegnazione della casa coniugale: è pertanto evidente che, considerata l'assegnazione della casa coniugale una forma di contribuzione indiretta al mantenimento della moglie, con tale attribuzione si sia voluto compensare tale aspetto;
che, dunque, nella sostanza, l'attribuzione al marito del godimento del box di IV NA sia ricollegabile all'accordo complessivo attraverso cui si è pervenuti alla determinazione della misura dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Le due domande sono pertanto ammissibili e chiaramente fondate atteso che il
5 raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli comporta espressamente la revoca dell'assegnazione alla moglie del secondo box e la revoca dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale comporta espressamente il venir meno del diritto esclusivo del marito al godimento del box di IV NA.
Quanto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile o di riduzione della relativa misura deve osservarsi che la condizione della moglie risulta sostanzialmente immutata ( l'eredità paterna è infatti antecedente rispetto alla pronuncia di divorzio, anche se il giudizio di divisione è stato concluso successivamente ) ed anzi può affermarsi addirittura peggiorata quale conseguenza della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, solo in parte compensata dal ritrovato godimento del box di IV NA, che esporrà la donna a maggiori spese per far fronte alla esigenza abitativa.
Quanto alla condizione economico – patrimoniale del marito egli allega un sopravvenuto peggioramento quale effetto del proprio pensionamento, intervenuto nel maggio 2023, della sussistenza di un cospicuo indebitamento riconducibile alla pregressa attività imprenditoriale, nonché della presenza di una serie di oneri fissi mensili che, dovendo essere decurtati dell'importo della pensione, pari ad euro 2350, 00 netti mensili, andranno ad erodere sensibilmente la misura di quanto egli potrà utilizzare per il proprio mantenimento: euro 566, 64 mensili ( mutuo AN OL ), euro 560, 00 mensili ( cessione del quinto della pensione a RA PA ), euro 1150, 00 mensili quale canone di locazione e spese.
Ora, come già valutato dal giudice delegato, tutte le posizioni debitorie riconducibili alla pregressa attività imprenditoriale del ed al suo coinvolgimento nell'ambito di Pt_1 procedure fallimentari, sono anteriori alla sentenza di divorzio e dunque di esse il ricorrente non può che avere tenuto conto quando si è impegnato a corrispondere alla moglie assegno divorzile di euro 1000, 00 mensili. Parimenti anteriore è il mutuo contratto con AN OL ( cfr. doc. 12 produzioni ricorrente ); posteriori sono invece il finanziamento
XT ( aprile 2023 ) e il contratto di locazione ( giugno 2023 ).
Va però evidenziato, come pure già fatto dal giudice delegato, che la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, per come rappresentata attraverso le allegazioni di parte ricorrente, è tutt'altro che traPArente.
Egli, dopo essersi collocato in pensione, così rinunciando ad emolumenti lordi annuali pari a 100.000, 00 euro, vivrebbe esclusivamente ( così come riferito oltre che con le allegazioni introduttive anche comparendo personalmente davanti al g.d. ) con i proventi della pensione, pur continuando a svolgere a titolo gratuito attività di amministratore delegato di una società; e nondimeno, a fronte di una pensione netta di euro 2350, 00 mensili, PAlmata su tredici mensilità ( reddito mensile netto su dodici pari ad euro 2545,
00 ) sosterrebbe le seguenti spese:
- Euro 566, 64 mutuo AN OL
- Euro 560, 00 finanziamento RA PA
- Euro 1150, 00 mensili canone di locazione + spese condominiali
- Euro 1000, 00 consegnati alla propria attuale compagna ( come dichiarato dal davanti al g.d. ) Pt_1
- Euro 1000, 00 mensili assegno divorzile sempre corrisposto
Totale: euro 4176, 00
6 E' evidente che i redditi del debbano essere maggiori di quelli sempre allegati e Pt_1 dichiarati
Ed infatti, seppure tardivamente, ha prodotto con la comparsa conclusionale il modello unico relativo all'esercizio 2023 da cui risulta un reddito unico netto mensile PAlmato su dodici mensilità pari ad euro 4413, 00 ( imponibile euro 81.824, 00; imposta netta euro 26.291, 00; addizionale regionale Irpef euro 1667, 00; imposta comunale euro 904, 00 ).
Ma è evidente che anche tale reddito non corrisponde a quello effettivo risultando appena sufficiente per coprire le spese correnti nel 2023 e, addirittura, insufficiente nell'immediato futuro laddove si tenga conto del fatto che il reddito del 2023 è alimentato, ancora per le prime quattro mensilità, dai sostanziosi proventi dell'attività professionale anteriore al pensionamento.
Malgrado ciò, nel giugno 2023, dopo essersi pensionato, si è permesso il lusso di Pt_1 prendere in locazione appartamento per il corrispettivo mensile, comprensivo delle spese condominiali, di euro 1050, 00, corrispettivo insostenibile a fronte dei redditi dichiarati.
Di più: egli conduce in locazione anche appartamento sito a Genova nella prestigiosissima via AR ( doc. D allegato alla prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc di parte ricorrente
), in relazione al quale corrisponde un canone mensile di euro 1550, 00 + euro 100, 00 di spese condominiali;
allega il ricorrente in sede di prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc, senza tuttavia dimostrarlo, che all'interno dell'appartamento la società avrebbe collocato la sede sociale e che egli avrebbe concesso l'appartamento in uso a detta società che, si deve ritenere, provvederebbe in via di fatto a pagare il canone a compensazione di alcuni prestiti ricevuti: la circostanza, indimostrata, appare poco verosimile tenuto conto del fatto che si tratta di appartamento ad uso abitativo mentre sembra davvero poi poco plausibile che di tale rapporto non vi sia traccia documentale, tanto più che la società avrebbe tutto interesse a dimostrare contabilmente le uscite a titolo di prestito a beneficio del e Pt_1 le spese sostenute a titolo di locazione.
Resta il fatto che l'esame dei conti correnti del documenta il pagamento del Pt_1 canone da parte del ricorrente e non della Erredi srl
Ma, soprattutto, documenta un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati
A titolo di esempio si osservi che dal conto Unicredit del novembre 2023 ( sono già trascorsi sette mesi dal pensionamento del ) risultano uscite per complessivi euro Pt_1
14.637, 00 ed entrate per complessivi euro 10.368, 00 mentre da quello del dicembre 2023 uscite per complessivi euro 12.166, 00 ( addirittura, a conferma dell'assenza di problemi di liquidità, il canone di locazione dell'appartamento di via AR relativo al gennaio 2024 viene pagato già a dicembre 2023 ) ed entrate per complessivi euro 14.105,
00. Le entrate più cospicue provengono da società.
In quanto attore, avrebbe dovuto essere a dimostrare il peggioramento delle Pt_1 proprie condizioni reddituali e/o patrimoniali;
egli ha cercato di farlo con allegazioni confuse ed in parte false: è invece risultato che pure a fronte di una contabilità assai poco traPArente, il ricorrente dispone di entrate ed esibisce un tenore di vita più che idonei a giustificare la erogazione dell'assegno divorzile nella misura concordata tra le parti appena pochi anni fa.
Solo in sede di note di precisazione delle conclusioni la resistente ha chiesto addirittura l'aumento dell'assegno divorzile subordinatamente alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
trattasi di domanda inammissibile che avrebbe dovuto, al più tardi, sotto pena di decadenza, essere proposta con la seconda memoria ex art. 473 bis. 17 cpc.
7 In considerazione della reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
RIGETTA l'istanza di sospensione del procedimento
REVOCA l'assegnazione a della ex casa coniugale sita a Genova via Parte_3
Casotti 14/10 e del box pertinenziale.
REVOCA l'assegnazione a del secondo box di cui alla clausola 2 Parte_3 dell'accordo di separazione
DICHIARA estinto il diritto di al godimento esclusivo del box sito in Parte_2
IV NA via Romita e pertinenziale all'appartamento sito in IV NA via AR 13/7
RIGETTA la domanda di revoca dell'assegno divorzile o di riduzione della relativa misura
DICHIARA inammissibile la domanda di incremento della misura dell'assegno divorzile
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di causa.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 4.4.2025
Si comunichi:
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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