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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6091 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Sacco Alfredo Matteo giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini;
giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18673 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
TRA
( ) nata a Mosca in [...] Parte_1 C.F._1
02/01/1961;
( ) nato a [...] in data [...]; Parte_2 C.F._2
( ) nata a [...], in data [...]; Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. Domenico BARBONI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Stefano Oberto 57, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 14.10.2015; attrici
E
( ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._4
data 03/06/1948, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella CANNATARO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Paolo Orlando n. 64, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e difesa;
convenuta
1 Oggetto: Azione di riduzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2024, le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, la cui nullità della notifica veniva successivamente sanata dalla costituzione della convenuta all'udienza del 4.06.2015, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio esponendo: Parte_3 Parte_2 Controparte_1
che in data 28.10.2011 era deceduto;
Persona_1
che, con testamento pubblico del 2.08.2011, a rogito del notaio Persona_2
pubblicato in data 15.12.2011, aveva nominato erede universale la Persona_1
sorella estromettendo le attrici dalla successione;
Controparte_1
che le stesse erano eredi legittime, quanto a , nella qualità di Parte_1
coniuge, quanto ad e nella qualità di figlie del de cuius;
Pt_3 Parte_2
che il de cuius aveva falsamente dichiarato all'ufficiale di Stato Civile italiano l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Russia con l'attrice e che, pertanto, nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio Parte_1
risultava annotata, in data 14.09.2011, una sentenza di divorzio pronunciata in data
18.02.2010 dal Tribunale di Babushkinskij (Federazione Russa); che, richieste informazioni, il suddetto Tribunale russo rilasciava una certificazione attestante l'inesistenza del procedimento di divorzio e della relativa sentenza.
Le attrici concludevano, pertanto, chiedendo, in via preliminare: di accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione e della documentazione allegata alla richiesta di divorzio inoltrata dal de cuis presso l'ufficio dello stato civile e lo stato di figlie legittime delle altre due attrici;
in via principale di disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di legittima.
Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c., così precisavano le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis: A- In via principale, previo accertamento, mediante proponenda querela di falso, della falsità della sentenza di divorzio prodotta dal all'Ufficiale di Stato Civile e Persona_1
2 della dichiarazione ivi resa ai fini dell'annotazione della stessa, dichiarare
l'inefficacia delle disposizioni contenute nel testamento pubblico ricevuto dal Notaio in data 2.08.2011, e in conseguenza procedere alla proporzionale riduzione Per_2
delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di legittima delle esponenti, quali coniuge e figlie del de cuius, ai fini della dovuta reintegrazione. B- Per l'effetto, assegnare alla la quota di un quarto ed alle figlie e Parte_1 Pt_3 Parte_2
la quota di un mezzo dell'intero patrimonio del congiunto, rappresentato dal 50% dell'appartamento sito in Roma, Via Alcide Pedretti n. 29 int. 4, e dai mobili ivi esistenti per come inventariati mediante inventario redatto in data 12.02.2012 C- In subordine, dichiarare l'inefficacia delle disposizioni contenute nel testamento pubblico ricevuto dal Notaio in data 2.08.2011, e in conseguenza procedere Per_2
alla proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di legittima delle Sigg.re e , quali figlie del de cuius, ai Parte_3 Parte_2
fini della dovuta reintegrazione D- Per l'effetto, assegnare alle Sig.re e Pt_3 [...]
la quota di due terzi dell'intero patrimonio del congiunto, rappresentato Parte_2
dal 50% dell'appartamento sito in Roma, Via Alcide Pedretti n. 29 int. 4, e dai mobili ivi esistenti per come inventariati mediante inventario redatto in data 12.02.2012.”
Si costituiva precisando che l'asse ereditario era composto Controparte_1
unicamente dal 50 %, intestato al de cuius, dell'immobile sito in Roma, via Alcide
Pedretti 29, int. 4 ed eccepiva: i)- l'inammissibilità della domanda di accertamento della falsità della documentazione attestante l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio in ragione dell'incompetenza del Giudice adito alla formazione degli atti dello stato civile e l'infondatezza dell'anzidetta domanda in quanto non provata;
ii)- l'assenza di una specifica annotazione sull'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio attestante l'erroneità della precedente annotazione della sentenza di divorzio;
iii)- l'inesistenza del diritto di abitazione di Parte_1
sull'immobile di Via Alcide Pedretti n. 29 int. 4 in quanto mai adibito a casa familiare;
iv)- l'inammissibilità dell'azione di riduzione avanzata da Parte_1
in ragione della sentenza passata in giudicato attestante il divorzio;
v)-
[...]
3 l'infondatezza della medesima domanda proposta dalle figlie per il disinteresse mostrato verso il padre in vita.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare
l'inammissibilità della presente azione;
nel merito rigettare ogni aversa domanda perché infondata in fatto e in diritto e non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Respinte le istanze istruttorie, la causa era più volte rinviata per assenza del giudice titolare;
a seguito della riassegnazione ad altro giudice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 10.03.2025.
<<<< >>>>
A seguito del decesso di , avvenuto in data 28.10.2012, in virtù di Persona_1
testamento pubblico redatto in data 2.8.2021 (all. 3), si è aperta la successione testamentaria in favore della sorella del de cuius , che ha accettato Persona_3
l'eredità con beneficio di inventario in data 23.1.2012 (all. 4);
Le attrici, premettendo di essere rispettivamente coniuge e figlie del de cuius, chiedono la riduzione della disposizione testamentaria.
Preliminarmente, occorre verificare la sussistenza in capo alle attrici dei reclamati diritti ereditari.
Qualità di erede della Parte_1
La qualità di erede della coniuge è contestata dalla convenuta in quanto, Parte_1
dall'estratto per riassunto del Registro degli atti di Matrimonio datato 7.6.2013 (all.
9) emerge l'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio emessa in data 18.2.2010 dal Tribunale russo.
L'attrice, a sua volta, assume la falsità della sentenza del Tribunale Russo sulla cui base sarebbe stata eseguita la detta annotazione e deposita, a riprova, una attestazione proveniente dal medesimo tribunale Russo in cui si dà atto che al numero del
4 procedimento di scioglimento del matrimonio tra il de cuius e l'attrice Parte_1
corrisponderebbe un'altra causa assegnata ad un diverso giudice.
Nella memoria 183 6° comma n. 1, depositata per l'udienza del 10.2.2016, le attrici hanno preannunciato l'intento di proporre querela di falso avverso detta sentenza, non proposta poi nel prosieguo del giudizio, seppure, nelle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.6.2024, abbiano nuovamente chiesto il
“previo riconoscimento della falsità della sentenza di divorzio prodotta dal Per_1
all'Ufficiale di Stato Civile e della dichiarazione ivi resa ai fini
[...]
dell'annotazione della stessa”.
Le domande svolte in merito dall'attrice sono infondate e da respingere. Parte_1
Premesso infatti che la sentenza che si assume falsa neppure risulta prodotta in atti, in ogni caso, in questa sede rilevano esclusivamente le risultanze dei Registri di stato civile che fanno fede fino a querela di falso, secondo la previsione di cui all'art. 451
c.c., di ciò che l'ufficiale attesta avvenuto in sua presenza. L'annotazione risultante dall'estratto prodotto (effettuata secondo la previsione di cui all'art. 69 del DPR
396/2000) fa fede circa l'esistenza e validità della sentenza, mentre le dette risultanze potrebbero eventualmente essere superate solo mediante il procedimento di rettifica o correzione dei Registri di cui agli art. 95 e s.s. del richiamato DPR 396 del
30.11.2000. Le attrici neppure hanno dedotto aver di aver proposto l'opposizione di cui ai richiamati artt. 95 o 98 del DPR 396/2000, nell'ambito della quale far valere l'eventuale falsità degli atti posti a base dell'annotazione e così ottenerne la rettifica.
In mancanza, le risultanze del certificato di stato civile fanno fede fino a querela di falso, così da non poter essere superate in questa sede.
Deve quindi ritenersi che l'attrice , in quanto divorziata, non sia titolare di Parte_1
diritti ereditari rispetto alla successione di Persona_1
Qualità di eredi delle attrici e . Parte_3 Pt_2
La documentazione prodotta e, in particolare, gli estratti per riassunto del Registro degli atti di nascita (all. 7 fascicolo attrici) comprovano la qualità di figlie del de cuius delle due attrici e , qualità espressamente riconosciuta Parte_3 Pt_2
5 dalla convenuta sia negli scritti introduttivi sia in sede di inventario cui le stesse hanno partecipato, alternandosi;
inoltre è indicata nello stato di Parte_3
famiglia del de cuius prodotto dalla convenuta (all. 6). Quindi, la contestazione circa la legittimazione delle attrici, sollevata dalla convenuta solo con gli scritti conclusionali, oltre ad essere tardiva risulta smentita dalla documentazione anagrafica prodotta.
Parte convenuta deduce la perdita dei diritti ereditari delle stesse in ragione della grave conflittualità esistente con il padre e dello stato di paura che le stesse avrebbero determinato nel de cuius.
La deduzione, piuttosto generica, non è tale comunque da evidenziare condotte che, ai sensi dell'art. 463 c.c., possano integrare una condizione di indegnità con conseguente esclusione dalla successione, neppure prospettata dalla convenuta.
Le due attrici quindi, in quanto figlie, devono ritenersi eredi, cui spetta la quota di riserva nella misura di cui all'art. 537 c.c. (2/3 da dividersi in parti uguali tra le due figlie).
Azione di riduzione
Accertata la qualità di eredi legittimarie delle due attrici e considerato che, con testamento pubblico del 2.8.2011, il de cuius ha nominato erede universale la sorella, estromettendo del tutto le figlie, occorre procedere alla riduzione della detta disposizione testamentaria ex art. 554 c.c., previa riunione fittizia ex art. 556 c.c. quale operazione meramente contabile di ricostruzione dell'attivo e del passivo, avuto riguardo ad eventuali donazioni, al fine di determinare quale sia la quota del patrimonio ereditario di cui il de cuius poteva disporre e, al contrario, quale la quota spettante ai legittimari.
In merito, deve evidenziarsi come sia circostanza riconosciuta tanto dalla convenuta quanto dalle attrici che l'unico bene caduto in successione sia la quota del 50% dell'immobile sito in Roma Via Alcide Pedretti, esattamente identificato in sede di inventario mediante documentazione catastale allegata.
6 Quanto ai beni mobili, va evidenziato che gli stessi, genericamente indicati nel verbale di inventario (alcuni peraltro rivendicati come propri dalla nel Parte_1
corso dell'inventario), non sono stati specificamente elencati negli atti della parte attrice che si è limitata a parlare genericamente di mobilio e suppellettili, mentre nessuna documentazione bancaria è stata prodotta a conferma di eventuali debiti o saldi attivi.
In difetto quindi di allegazione e prova della esistenza e consistenza dei detti beni, deve considerarsi quale unico bene caduto in successione la quota del 50% dell'immobile.
Pertanto, in accoglimento della domanda svolta da e Parte_3 Parte_2
, deve disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento
[...]
pubblico del 2.11.2011, con attribuzione alle stesse della quota di 2/12 ciascuno dell'immobile sito in Roma, Via Alcide Pedretti n. 29 (caduto in successione quanto al 50%) composto da appartamento distinto al NCEU al foglio 1083, part. 531, sub
508, cantina distinta al NCEU al foglio 1083, part. 531, sub 516, posto auto distinto al NCEU foglio 1083, part. 531, sub 522.
In merito alle spese, l'infondatezza delle domande svolte dall'attrice Parte_1
comporta la soccombenza di quest'ultima, con conseguente condanna al pagamento delle spese in favore della convenuta.
La soccombenza della convenuta rispetto alle domande svolte dalle altre due attrici, comporta invece la condanna della convenuta al pagamento delle spese verso e , in solido tra loro in ragione della difesa Parte_3 Parte_2
congiunta.
Le spese come sopra regolate sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr.
Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
7 • Dichiara aperta la successione di in data 28.10.2011; Persona_1
• In accoglimento della domanda svolta da e , Parte_3 Parte_2
dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie di di Persona_1
cui al testamento pubblico del 2.8.2011 in favore di;
Controparte_1
• Per l'effetto dichiara (nata a [...] il [...]) e Parte_3 Parte_2
(nata a [...] il [...]) titolari della quota di 2/12 ciascuna
[...]
dell'immobile sito in Roma, Via Alcide Pedretti n. 29 composto da: 1) appartamento distinto al NCEU al foglio 1083, part. 531, sub 508, 2) cantina distinta al NCEU al foglio 1083, part. 531, sub 516, 3) posto auto distinto al
NCEU foglio 1083, part. 531, sub 522;
• Respinge le domande svolte da;
Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese in favore della Parte_1
convenuta nella misura di € 5.000,00 per compensi oltre al Controparte_1
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
• Condanna al pagamento delle spese in favore delle attrici Controparte_1
e , in solido tra loro, nella misura di € Parte_3 Parte_2
10.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 18/04/2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari
Addetti all'Ufficio per il Processo dott.sse Persona_4 Parte_4
e Elisa De Grossi.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Sacco Alfredo Matteo giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini;
giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18673 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
TRA
( ) nata a Mosca in [...] Parte_1 C.F._1
02/01/1961;
( ) nato a [...] in data [...]; Parte_2 C.F._2
( ) nata a [...], in data [...]; Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. Domenico BARBONI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Stefano Oberto 57, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 14.10.2015; attrici
E
( ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._4
data 03/06/1948, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella CANNATARO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Paolo Orlando n. 64, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e difesa;
convenuta
1 Oggetto: Azione di riduzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2024, le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, la cui nullità della notifica veniva successivamente sanata dalla costituzione della convenuta all'udienza del 4.06.2015, , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio esponendo: Parte_3 Parte_2 Controparte_1
che in data 28.10.2011 era deceduto;
Persona_1
che, con testamento pubblico del 2.08.2011, a rogito del notaio Persona_2
pubblicato in data 15.12.2011, aveva nominato erede universale la Persona_1
sorella estromettendo le attrici dalla successione;
Controparte_1
che le stesse erano eredi legittime, quanto a , nella qualità di Parte_1
coniuge, quanto ad e nella qualità di figlie del de cuius;
Pt_3 Parte_2
che il de cuius aveva falsamente dichiarato all'ufficiale di Stato Civile italiano l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Russia con l'attrice e che, pertanto, nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio Parte_1
risultava annotata, in data 14.09.2011, una sentenza di divorzio pronunciata in data
18.02.2010 dal Tribunale di Babushkinskij (Federazione Russa); che, richieste informazioni, il suddetto Tribunale russo rilasciava una certificazione attestante l'inesistenza del procedimento di divorzio e della relativa sentenza.
Le attrici concludevano, pertanto, chiedendo, in via preliminare: di accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione e della documentazione allegata alla richiesta di divorzio inoltrata dal de cuis presso l'ufficio dello stato civile e lo stato di figlie legittime delle altre due attrici;
in via principale di disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di legittima.
Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c., così precisavano le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis: A- In via principale, previo accertamento, mediante proponenda querela di falso, della falsità della sentenza di divorzio prodotta dal all'Ufficiale di Stato Civile e Persona_1
2 della dichiarazione ivi resa ai fini dell'annotazione della stessa, dichiarare
l'inefficacia delle disposizioni contenute nel testamento pubblico ricevuto dal Notaio in data 2.08.2011, e in conseguenza procedere alla proporzionale riduzione Per_2
delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di legittima delle esponenti, quali coniuge e figlie del de cuius, ai fini della dovuta reintegrazione. B- Per l'effetto, assegnare alla la quota di un quarto ed alle figlie e Parte_1 Pt_3 Parte_2
la quota di un mezzo dell'intero patrimonio del congiunto, rappresentato dal 50% dell'appartamento sito in Roma, Via Alcide Pedretti n. 29 int. 4, e dai mobili ivi esistenti per come inventariati mediante inventario redatto in data 12.02.2012 C- In subordine, dichiarare l'inefficacia delle disposizioni contenute nel testamento pubblico ricevuto dal Notaio in data 2.08.2011, e in conseguenza procedere Per_2
alla proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di legittima delle Sigg.re e , quali figlie del de cuius, ai Parte_3 Parte_2
fini della dovuta reintegrazione D- Per l'effetto, assegnare alle Sig.re e Pt_3 [...]
la quota di due terzi dell'intero patrimonio del congiunto, rappresentato Parte_2
dal 50% dell'appartamento sito in Roma, Via Alcide Pedretti n. 29 int. 4, e dai mobili ivi esistenti per come inventariati mediante inventario redatto in data 12.02.2012.”
Si costituiva precisando che l'asse ereditario era composto Controparte_1
unicamente dal 50 %, intestato al de cuius, dell'immobile sito in Roma, via Alcide
Pedretti 29, int. 4 ed eccepiva: i)- l'inammissibilità della domanda di accertamento della falsità della documentazione attestante l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio in ragione dell'incompetenza del Giudice adito alla formazione degli atti dello stato civile e l'infondatezza dell'anzidetta domanda in quanto non provata;
ii)- l'assenza di una specifica annotazione sull'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio attestante l'erroneità della precedente annotazione della sentenza di divorzio;
iii)- l'inesistenza del diritto di abitazione di Parte_1
sull'immobile di Via Alcide Pedretti n. 29 int. 4 in quanto mai adibito a casa familiare;
iv)- l'inammissibilità dell'azione di riduzione avanzata da Parte_1
in ragione della sentenza passata in giudicato attestante il divorzio;
v)-
[...]
3 l'infondatezza della medesima domanda proposta dalle figlie per il disinteresse mostrato verso il padre in vita.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare
l'inammissibilità della presente azione;
nel merito rigettare ogni aversa domanda perché infondata in fatto e in diritto e non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Respinte le istanze istruttorie, la causa era più volte rinviata per assenza del giudice titolare;
a seguito della riassegnazione ad altro giudice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 10.03.2025.
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A seguito del decesso di , avvenuto in data 28.10.2012, in virtù di Persona_1
testamento pubblico redatto in data 2.8.2021 (all. 3), si è aperta la successione testamentaria in favore della sorella del de cuius , che ha accettato Persona_3
l'eredità con beneficio di inventario in data 23.1.2012 (all. 4);
Le attrici, premettendo di essere rispettivamente coniuge e figlie del de cuius, chiedono la riduzione della disposizione testamentaria.
Preliminarmente, occorre verificare la sussistenza in capo alle attrici dei reclamati diritti ereditari.
Qualità di erede della Parte_1
La qualità di erede della coniuge è contestata dalla convenuta in quanto, Parte_1
dall'estratto per riassunto del Registro degli atti di Matrimonio datato 7.6.2013 (all.
9) emerge l'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio emessa in data 18.2.2010 dal Tribunale russo.
L'attrice, a sua volta, assume la falsità della sentenza del Tribunale Russo sulla cui base sarebbe stata eseguita la detta annotazione e deposita, a riprova, una attestazione proveniente dal medesimo tribunale Russo in cui si dà atto che al numero del
4 procedimento di scioglimento del matrimonio tra il de cuius e l'attrice Parte_1
corrisponderebbe un'altra causa assegnata ad un diverso giudice.
Nella memoria 183 6° comma n. 1, depositata per l'udienza del 10.2.2016, le attrici hanno preannunciato l'intento di proporre querela di falso avverso detta sentenza, non proposta poi nel prosieguo del giudizio, seppure, nelle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.6.2024, abbiano nuovamente chiesto il
“previo riconoscimento della falsità della sentenza di divorzio prodotta dal Per_1
all'Ufficiale di Stato Civile e della dichiarazione ivi resa ai fini
[...]
dell'annotazione della stessa”.
Le domande svolte in merito dall'attrice sono infondate e da respingere. Parte_1
Premesso infatti che la sentenza che si assume falsa neppure risulta prodotta in atti, in ogni caso, in questa sede rilevano esclusivamente le risultanze dei Registri di stato civile che fanno fede fino a querela di falso, secondo la previsione di cui all'art. 451
c.c., di ciò che l'ufficiale attesta avvenuto in sua presenza. L'annotazione risultante dall'estratto prodotto (effettuata secondo la previsione di cui all'art. 69 del DPR
396/2000) fa fede circa l'esistenza e validità della sentenza, mentre le dette risultanze potrebbero eventualmente essere superate solo mediante il procedimento di rettifica o correzione dei Registri di cui agli art. 95 e s.s. del richiamato DPR 396 del
30.11.2000. Le attrici neppure hanno dedotto aver di aver proposto l'opposizione di cui ai richiamati artt. 95 o 98 del DPR 396/2000, nell'ambito della quale far valere l'eventuale falsità degli atti posti a base dell'annotazione e così ottenerne la rettifica.
In mancanza, le risultanze del certificato di stato civile fanno fede fino a querela di falso, così da non poter essere superate in questa sede.
Deve quindi ritenersi che l'attrice , in quanto divorziata, non sia titolare di Parte_1
diritti ereditari rispetto alla successione di Persona_1
Qualità di eredi delle attrici e . Parte_3 Pt_2
La documentazione prodotta e, in particolare, gli estratti per riassunto del Registro degli atti di nascita (all. 7 fascicolo attrici) comprovano la qualità di figlie del de cuius delle due attrici e , qualità espressamente riconosciuta Parte_3 Pt_2
5 dalla convenuta sia negli scritti introduttivi sia in sede di inventario cui le stesse hanno partecipato, alternandosi;
inoltre è indicata nello stato di Parte_3
famiglia del de cuius prodotto dalla convenuta (all. 6). Quindi, la contestazione circa la legittimazione delle attrici, sollevata dalla convenuta solo con gli scritti conclusionali, oltre ad essere tardiva risulta smentita dalla documentazione anagrafica prodotta.
Parte convenuta deduce la perdita dei diritti ereditari delle stesse in ragione della grave conflittualità esistente con il padre e dello stato di paura che le stesse avrebbero determinato nel de cuius.
La deduzione, piuttosto generica, non è tale comunque da evidenziare condotte che, ai sensi dell'art. 463 c.c., possano integrare una condizione di indegnità con conseguente esclusione dalla successione, neppure prospettata dalla convenuta.
Le due attrici quindi, in quanto figlie, devono ritenersi eredi, cui spetta la quota di riserva nella misura di cui all'art. 537 c.c. (2/3 da dividersi in parti uguali tra le due figlie).
Azione di riduzione
Accertata la qualità di eredi legittimarie delle due attrici e considerato che, con testamento pubblico del 2.8.2011, il de cuius ha nominato erede universale la sorella, estromettendo del tutto le figlie, occorre procedere alla riduzione della detta disposizione testamentaria ex art. 554 c.c., previa riunione fittizia ex art. 556 c.c. quale operazione meramente contabile di ricostruzione dell'attivo e del passivo, avuto riguardo ad eventuali donazioni, al fine di determinare quale sia la quota del patrimonio ereditario di cui il de cuius poteva disporre e, al contrario, quale la quota spettante ai legittimari.
In merito, deve evidenziarsi come sia circostanza riconosciuta tanto dalla convenuta quanto dalle attrici che l'unico bene caduto in successione sia la quota del 50% dell'immobile sito in Roma Via Alcide Pedretti, esattamente identificato in sede di inventario mediante documentazione catastale allegata.
6 Quanto ai beni mobili, va evidenziato che gli stessi, genericamente indicati nel verbale di inventario (alcuni peraltro rivendicati come propri dalla nel Parte_1
corso dell'inventario), non sono stati specificamente elencati negli atti della parte attrice che si è limitata a parlare genericamente di mobilio e suppellettili, mentre nessuna documentazione bancaria è stata prodotta a conferma di eventuali debiti o saldi attivi.
In difetto quindi di allegazione e prova della esistenza e consistenza dei detti beni, deve considerarsi quale unico bene caduto in successione la quota del 50% dell'immobile.
Pertanto, in accoglimento della domanda svolta da e Parte_3 Parte_2
, deve disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento
[...]
pubblico del 2.11.2011, con attribuzione alle stesse della quota di 2/12 ciascuno dell'immobile sito in Roma, Via Alcide Pedretti n. 29 (caduto in successione quanto al 50%) composto da appartamento distinto al NCEU al foglio 1083, part. 531, sub
508, cantina distinta al NCEU al foglio 1083, part. 531, sub 516, posto auto distinto al NCEU foglio 1083, part. 531, sub 522.
In merito alle spese, l'infondatezza delle domande svolte dall'attrice Parte_1
comporta la soccombenza di quest'ultima, con conseguente condanna al pagamento delle spese in favore della convenuta.
La soccombenza della convenuta rispetto alle domande svolte dalle altre due attrici, comporta invece la condanna della convenuta al pagamento delle spese verso e , in solido tra loro in ragione della difesa Parte_3 Parte_2
congiunta.
Le spese come sopra regolate sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr.
Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
7 • Dichiara aperta la successione di in data 28.10.2011; Persona_1
• In accoglimento della domanda svolta da e , Parte_3 Parte_2
dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie di di Persona_1
cui al testamento pubblico del 2.8.2011 in favore di;
Controparte_1
• Per l'effetto dichiara (nata a [...] il [...]) e Parte_3 Parte_2
(nata a [...] il [...]) titolari della quota di 2/12 ciascuna
[...]
dell'immobile sito in Roma, Via Alcide Pedretti n. 29 composto da: 1) appartamento distinto al NCEU al foglio 1083, part. 531, sub 508, 2) cantina distinta al NCEU al foglio 1083, part. 531, sub 516, 3) posto auto distinto al
NCEU foglio 1083, part. 531, sub 522;
• Respinge le domande svolte da;
Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese in favore della Parte_1
convenuta nella misura di € 5.000,00 per compensi oltre al Controparte_1
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
• Condanna al pagamento delle spese in favore delle attrici Controparte_1
e , in solido tra loro, nella misura di € Parte_3 Parte_2
10.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 18/04/2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari
Addetti all'Ufficio per il Processo dott.sse Persona_4 Parte_4
e Elisa De Grossi.
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