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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/08/2025, n. 7670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7670 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dott. Laura Bajardi, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di previdenza iscritta al R.G. N. 25885/24 promossa DA
. in persona del legale rapp.te p.t. elet. domiciliato Parte_1 presso l'Avv. S. Palmieri che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al Giudice di disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione OI- 0011566180, con cui l'istituto convenuto ha richiesto il pagamento della somma di cui in atti in forza di omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento all'anno 2017, derivato da accertamento CP_1
7001.29/11/2018.0684411. A fondamento della domanda ha sostanzialmente sostenuto: 1) la mancata notifica dell'accertamento sopra indicato;
2) l'intervenuta prescrizione quinquennale;
3) la sproporzione della sanzione applicata. L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata de- cisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e pertanto va accolta. L'opponente ha tempestivamente rilevato che l'accertamento CP_1
7001.29/11/2018.0684411, sulla base del quale l'istituto convenuto ha emesso l'ordinanza ingiunzione OI-0011566180 qui opposta, non le è stato notificato. È quindi sufficiente rilevare in breve che, non costituendosi in giudizio, l CP_1 non ha allegato prova di avere provveduto alla notifica dell'atto presupposto a quello qui in contestazione. Tanto basta all'accoglimento dell'opposizione, sia sotto il profilo della mancata tempestiva contestazione dell'addebito, sia attesa l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, in quanto rivendicato dall' per la prima CP_1 volta con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata, notificata solo in data 7.6.24 a fronte di asserita omissione di versamento quanto all'anno 2017. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI - 0011566180; condanna l' alle spese di lite, liquidate in € 1.900,00 oltre oneri, da distrarsi. CP_1
Roma, 30/06/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)
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