Articolo 46 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 settembre 1984
Art. 46. (Facolta' di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico delle ferrovie dello Stato) 1. Il personale di cui al precedente articolo 40 ed i relativi superstiti possono chiedere, in luogo dei due trattamenti spettanti in base alle disposizioni contenute negli articoli 42 e 43 della presente legge ed alle norme di cui alla parte terza del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , il solo trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, con l'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 45.
2. In tal caso il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato restituira' l'importo complessivo delle quote di pensione eventualmente acquisite ai sensi del precedente articolo 43 recuperando, anche mediante compensazione con detto importo, le somme erogate, in base alle norme del citato testo unico, a titolo di pensione o di anticipazione di pensione, dalla cessazione dal servizio ferroviario alla data in cui l'Istituto corrispondera' per intero al marittimo o ai superstiti le prestazioni a proprio carico.
3. La facolta' prevista dal precedente primo comma puo' essere esercitata per una sola volta, mediante dichiarazione scritta da prodursi a pena di decadenza, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, entro sei mesi dalla data di liquidazione del trattamento di pensione da parte dell'istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione emesso dall'Azienda stessa.
4. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente articolo 40 deceduti dopo la cessazione dal servizio, il termine predetto, ove non ancora scaduto nei riguardi del dante causa, e' prorogato al sesto mese successivo alla data del decesso del dipendente stesso, salvo che nessun trattamento sia stato liquidato prima del decesso, nel qual caso il termine di sei mesi decorre dalla data di liquidazione del trattamento diretto da parte dell'Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione diretta, liquidata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
5. Il personale che abbia liquidato o liquidera', a carico del Fondo pensioni ferroviario, trattamento di pensione con decorrenza successiva al 1 dicembre 1979 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i superstiti dei dipendenti deceduti in attivita' di servizio anteriormente a quest'ultima data e non prima del 1 dicembre 1979, possono esercitare la facolta' di cui al precedente primo comma con le modalita' e nei termini previsti dal terzo comma. Qualora risulti piu' Favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della pensione a carico dell'Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima.
6. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente comma, deceduti dopo la cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma. Qualora risulti piu' favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della pensione diretta a carico dell'Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima.
7. In tutti i casi di opzione trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei dipendenti che abbiano liquidato o liquideranno il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato con decorrenza anteriore al 2 dicembre 1979 e nei confronti dei superstiti del personale deceduto in attivita' di servizio prima del 1 dicembre 1979.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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