Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02751/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2751 del 2025, proposto da
AL AG, LA OR, AR IX, ER GN, NT OL TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA n° 24/2025 pronunciata in data 10 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Stefano Moltrasio che ha definito le causa di lavoro RG nr. 357 - 453- 457 /2024 , tutte riunite al 357/2024 RGLP. con cui si accerta e dichiara che AL AG, LA OR, AR IX, ER GN, NT OL TT hanno diritto all'attivazione della Carta docenti;
per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attivare la Carta docenti nelle seguenti misure: AL AG € 1.500,00, LA OR € 1.000,00, AR IX € 2.000,00, ER GN € 1.500,00, NT OL TT € 2.500,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa SA RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in vista dell’odierna camera di consiglio il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuta corresponsione in favore di AL AG, LA OR, AR IX, ER GN, delle somme spettanti in dipendenza del giudicato azionato in ottemperanza. Ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda proposta da NT OL TT, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore di tutti i ricorrenti (anche in forza del principio della soccombenza virtuale).
Ritenuto pertanto che, nei confronti di AL AG, LA OR, AR IX, ER GN, la materia del contendere è cessata e dunque in relazione ad esse va dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.; mentre, per il rimanente, va ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore di NT OL TT, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, ritenuto di provvedere sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto di provvedere, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ritenuto, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
1) in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
2) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe in favore di NT OL TT, nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
3) nomina Commissario ad acta la persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 2) di questa sentenza;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.300,00 (milletrecento/--), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA RN |
IL SEGRETARIO