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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 27/03/2025, da:
(C.F. , nata in ROMANIA in [...] E_ C.F._1
11/04/1991, e
(C.F. ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
29/09/1985, entrambi con il proc. dom. avv. MANZONI CHRISTIAN, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 12/05/2018 a CA, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (n. Bergamo il 25/03/2014). Persona_1
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
15/07/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il
10/07/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e E_
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2 seguito:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale di CA (BG), Via XXV Aprile, n. 4, con tutto quanto l'arreda, alla SI.ra , la quale provvederà al pagamento integrale del E_ canone di locazione, sino alla naturale scadenza;
2 3. Assegnare le autovetture coniugali rispettivamente LEXUS modello IS 220D targata
EF483AL al SI. e la SEAT modello IBIZIA 1.2 targata ER339TV alla SI.ra Parte_2
Pt_1
4. le parti danno atto che il SI. ha già lasciato la casa coniugale con il consenso Parte_2 della moglie e si trasferirà a vivere nel Comune di Solza, alla Via S. Protasio n. 7, dove già risiede. Danno altresì atto che il SI. asporterà da casa tutti i propri beni ed Parte_2 effetti personali;
5. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la mamma;
6. il padre - conciliando i propri impegni lavorativi con quelli della SI.ra (che Pt_1 lavora su 3 turni) e con quelli di - avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia Per_1 minore come di seguito: a. in occasione del turno notturno (22:00 – 6:00) la SI.ra Pt_1 accompagnerà dal papà alle ore 21.00, dove trascorrerà la notte e la mattina Per_1 andrà a scuola. Al termine starà con la mamma sino alle ore 21;
b. in occasione del primo turno (6:00 – 14:00) la SI.ra accompagnerà dal Pt_1 Per_1 papà alle ore 21.00, dove trascorrerà la notte e la mattina andrà a scuola. Al termine starà con la mamma sino alle ore 21;
c. a fine settimana alterni dal sabato - indicativamente dalle ore 12:00 - sino alle ore
19:00 della domenica;
d. Festività natalizie: dal 24/12 al 31/12 e dal 01/01 al 07/01 ad anni alterni, con turno iniziale assegnato alla madre;
e. Periodo pasquale: i giorni di Pasqua e Pasquetta con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni, con turno iniziale assegnato al padre;
f. Vacanze estive: due settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno in base alle rispettive ferie lavorative;
g. ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla figlia singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza; nel caso in cui la festività cada di sabato o di domenica prevarrà la regola del fine settimana alternato;
h. durante le vacanze scolastiche, fermo quanto sopra, si applicheranno le normali modalità di visita;
i. nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà “ e il suo compleanno starà rispettivamente con la Per_1 madre e con il padre dal pomeriggio dopo la scuola e fino alle 21.00 della sera;
3 7. il padre e la madre in egual misura hanno il diritto di essere informati dalla scuola dell'andamento scolastico del figlio, così come anche di qualsiasi attività, avranno entrambi accesso ai registri scolastici e ai colloqui con gli insegnanti. Avranno altresì pari diritto di essere partecipi della vita scolastica di;
Per_1
8. dovrà essere garantita la possibilità di continuare a frequentare nonni e parenti materni e paterni per mantenere la continuità della loro storia familiare;
9. il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia ogni volta che lo desidera, sul telefono della SI.ra Pt_1
10. il SI. a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Parte_2 Per_1 corrisponderà alla SI.ra la somma mensile di euro 250,00=, con E_ bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese sul c/c
[...], importo soggetto a rivalutazione annua nella misura del
100% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT;
11. ciascun genitore concorre al 50% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole, come da protocollo adottato dal
Tribunale di Bergamo che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, an-che se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività
4 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernotta-mento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manu-tenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso auto-scuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto ri-guardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documenta-zione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per
5 le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
12. il pagamento da parte del Sig. delle spese straordinarie di cui al punto 10. Parte_2 che precede, verrà effettuato sul c/c IT [...] entro il giorno 20 del mese successivo di quello della richiesta della Sig.ra la quale provvederà ad Pt_1 inviare al Sig. (a mezzo e-mail o raccomandata o consegnandone copia Parte_2 cartacea) la documentazione comprovante l'esborso entro il giorno 30 del mese in cui la spesa è stata sostenuta;
13. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
14. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARVICO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2018, atto n. 3, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di conSIlio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 27/03/2025, da:
(C.F. , nata in ROMANIA in [...] E_ C.F._1
11/04/1991, e
(C.F. ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
29/09/1985, entrambi con il proc. dom. avv. MANZONI CHRISTIAN, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 12/05/2018 a CA, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (n. Bergamo il 25/03/2014). Persona_1
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
15/07/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il
10/07/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e E_
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2 seguito:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale di CA (BG), Via XXV Aprile, n. 4, con tutto quanto l'arreda, alla SI.ra , la quale provvederà al pagamento integrale del E_ canone di locazione, sino alla naturale scadenza;
2 3. Assegnare le autovetture coniugali rispettivamente LEXUS modello IS 220D targata
EF483AL al SI. e la SEAT modello IBIZIA 1.2 targata ER339TV alla SI.ra Parte_2
Pt_1
4. le parti danno atto che il SI. ha già lasciato la casa coniugale con il consenso Parte_2 della moglie e si trasferirà a vivere nel Comune di Solza, alla Via S. Protasio n. 7, dove già risiede. Danno altresì atto che il SI. asporterà da casa tutti i propri beni ed Parte_2 effetti personali;
5. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la mamma;
6. il padre - conciliando i propri impegni lavorativi con quelli della SI.ra (che Pt_1 lavora su 3 turni) e con quelli di - avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia Per_1 minore come di seguito: a. in occasione del turno notturno (22:00 – 6:00) la SI.ra Pt_1 accompagnerà dal papà alle ore 21.00, dove trascorrerà la notte e la mattina Per_1 andrà a scuola. Al termine starà con la mamma sino alle ore 21;
b. in occasione del primo turno (6:00 – 14:00) la SI.ra accompagnerà dal Pt_1 Per_1 papà alle ore 21.00, dove trascorrerà la notte e la mattina andrà a scuola. Al termine starà con la mamma sino alle ore 21;
c. a fine settimana alterni dal sabato - indicativamente dalle ore 12:00 - sino alle ore
19:00 della domenica;
d. Festività natalizie: dal 24/12 al 31/12 e dal 01/01 al 07/01 ad anni alterni, con turno iniziale assegnato alla madre;
e. Periodo pasquale: i giorni di Pasqua e Pasquetta con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni, con turno iniziale assegnato al padre;
f. Vacanze estive: due settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno in base alle rispettive ferie lavorative;
g. ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla figlia singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza; nel caso in cui la festività cada di sabato o di domenica prevarrà la regola del fine settimana alternato;
h. durante le vacanze scolastiche, fermo quanto sopra, si applicheranno le normali modalità di visita;
i. nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà “ e il suo compleanno starà rispettivamente con la Per_1 madre e con il padre dal pomeriggio dopo la scuola e fino alle 21.00 della sera;
3 7. il padre e la madre in egual misura hanno il diritto di essere informati dalla scuola dell'andamento scolastico del figlio, così come anche di qualsiasi attività, avranno entrambi accesso ai registri scolastici e ai colloqui con gli insegnanti. Avranno altresì pari diritto di essere partecipi della vita scolastica di;
Per_1
8. dovrà essere garantita la possibilità di continuare a frequentare nonni e parenti materni e paterni per mantenere la continuità della loro storia familiare;
9. il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia ogni volta che lo desidera, sul telefono della SI.ra Pt_1
10. il SI. a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Parte_2 Per_1 corrisponderà alla SI.ra la somma mensile di euro 250,00=, con E_ bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese sul c/c
[...], importo soggetto a rivalutazione annua nella misura del
100% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT;
11. ciascun genitore concorre al 50% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole, come da protocollo adottato dal
Tribunale di Bergamo che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, an-che se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività
4 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernotta-mento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manu-tenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso auto-scuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto ri-guardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documenta-zione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per
5 le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
12. il pagamento da parte del Sig. delle spese straordinarie di cui al punto 10. Parte_2 che precede, verrà effettuato sul c/c IT [...] entro il giorno 20 del mese successivo di quello della richiesta della Sig.ra la quale provvederà ad Pt_1 inviare al Sig. (a mezzo e-mail o raccomandata o consegnandone copia Parte_2 cartacea) la documentazione comprovante l'esborso entro il giorno 30 del mese in cui la spesa è stata sostenuta;
13. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
14. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARVICO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2018, atto n. 3, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di conSIlio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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