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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di iscrizione ipotecaria pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1868/24 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 1868/24 ter cpc nel termine fissato del giorno 21.01.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione di iscrizione ipotecaria”;
[...]
Controparte_1 e vertente
tra
[...]
in persona del legale rappr. p.t., Parte_1 Controparte_1
n. 003/2025 R.B. Prev. rappresentato e difeso dall'avv. G. Santaniello del Foro di Salerno
in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Corso G. Vigorito, n. 6; Discusso nel termine del 21.01.2025
Ricorrente con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
, in persona Controparte_2
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in
Deposito minuta virtù di procura generale in data 22.03.2024 per notar di Per_1
_________________
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 1868/24 R.G. A4 c/o + 2 pag. 1 Parte_1 CP_2
e
Controparte_3
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
[...]
difeso dagli avv.ti F. Sacco e D. Cantore in virtù di procura generale in data 18.06.2014 per atto notar di Napoli, elettivamente Persona_2
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale Inail in Salerno,
Via De Leo, n. 12;
Resistente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R. Di Nuzzo in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Maddaloni (Ce), Via Appia, n. 233/t;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 21.01.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 28.03.2024, la società Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed
[...]
impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 100 2023
1460000013003, notificata a mezzo pec dall' Controparte_4
in data 23.02.2024, relativamente a n. 1 cartella di
[...]
pagamento e a n. 4 avvisi di addebito per premi e contributi CP_3
previdenziali non versati, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa
Giudizio n. 1868/24 R.G. c/o + 2 pag. 2 Parte_1 CP_2 notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 21.01.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto dalla società è Parte_1
infondato e, pertanto, va rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici. Invero, tali atti prodromici alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata sono stati regolarmente notificati: la cartella di pagamento risulta notificata a mezzo pec in data 26.05.2022, gli avvisi di addebito risultano notificati a mezzo pec in data 30.04.2015, in data
30.05.2015, in data 30.10.2018 e in data 15.12.2021, come comprovato dalla documentazione allegata al fascicolo delle parti resistenti e CP_2
(cfr. all. nn.
1-12 del fascicolo telematico e all. n. 7 del CP_5 CP_2
fascicolo telematico ). CP_5
Per quanto riguarda la notifica degli atti a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica certificata non riportata in alcun pubblico registro, va evidenziato quanto segue.
In forza del combinato disposto dell'art. 149 bis cpc e dell'art. 16 ter del
D.L. n. 179/12, introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012 del
2012, “……… il mancato utilizzo dell'indirizzo risultante dal Reginde
Giudizio n. 1868/24 R.G. c/o + 2 pag. 3 Parte_1 CP_2 rileva solo per la notificazione degli atti giudiziari e tale non può considerarsi l'intimazione di pagamento né la cartella” (cfr. Cass. n.
15784/2018). D'altra parte, la notifica a mezzo pec presenta, rispetto a quella effettuata secondo la posta elettronica ordinaria, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (presenti, quindi, sia in quella analogica che in quella informatica) anche dai dati di certificazione (ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. r) del DM 2.11.2005, per “dati di certificazione” si intendono ad esempio data ed ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta certificata del mittente;
tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originario per mezzo di una busta di trasporto), contenuti, con carattere immodificabile, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Infatti, ciascun dominio pec è attribuibile dal
Gestore unicamente a un soggetto determinato e che quello assegnato all' riporta esattamente il nome della Controparte_4
stessa, non lasciando, quindi, spazio a dubbi circa il soggetto mittente.
Tuttavia, qualora il destinatario di una e-mail certificata avesse dei dubbi circa il soggetto mittente (e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio), ben potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link http://nic.it/: detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del
Giudizio n. 1868/24 R.G. A4 c/o + 2 pag. 4 Parte_1 CP_2 dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. Nel caso concreto, inserendo negli applicativi, sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio “ Email_1
si ottengono le relative conferme di identità. In seno al
[...]
suindicato sito è pubblicato, tra l'altro, anche il “Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it”, che nella sezione dedicata alla registrazione specifica, al punto n. 7, che “un nome
a dominio è assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio (…) e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico”.
Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”. Tale dichiarazione è soggetta a verifica da parte del Registro, il quale può chiedere anche evidenza documentale di quanto sostenuto dal dichiarante. Pertanto, contrariamente al passato, in cui i domini erano rilasciati senza alcun nesso tra il nome prescelto ed il soggetto richiedente, attualmente l'assegnazione avviene secondo regole e criteri prestabiliti, volti ad assicurare anche il legittimo utilizzo di un nome a dominio.
Pertanto, non vi può essere dubbio alcuno circa la riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad all' , che con tale invio ha notificato al Controparte_4
contribuente l'atto oggetto di impugnazione, come comprovato dal file della “ricevuta di avvenuta consegna” anche nel formato .eml, il quale consente la piena verifica della ritualità del processo notificatorio.
Pertanto, la notificazione dell'opposto atto è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti,
Pa Giudizio n. 1868/24 R.G. c/o + 2 pag. 5 Parte_1 CP_2 non a caso, non ne ha contestato la ricezione.
In ogni caso, al di là delle assorbenti argomentazioni di cui sopra, costituisce principio consolidato che qualsiasi vizio della notificazione sia da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 165, ult, co., cpc, qualora sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto infatti che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. n. 8674/2015; Cass. n.1301/2015;
Cass. n. 27089/2014). In tal senso, si è espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che “…Opera, infatti, nella fattispecie
l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche inrelazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav.,
n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del
2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo
Giudizio n. 1868/24 R.G. c/o + 2 pag. 6 Parte_1 CP_2 l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., Sez. Trib., n. 26831 del
2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte…”
(Cass. n. 7665/2016).
Ed ancora, in riferimento allo specifico caso di notifica di cartelle esattoriali e, in generale, di atti esattivi, effettuata a mezzo pec da un indirizzo del mittente non riportato in pubblici registri, di recente la
Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che tale attività è disciplinata dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 e dall'art. 60 del Dpr, n.
600/1973, non trovando applicazione la diversa disciplina dettata dalla legge n. 53/1994, riferibile solo all'attività di notificazione di atti giudiziari da parte degli avvocati: “In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. Unite, 18.05.2022, n. 15979).
Pa Giudizio n. 1868/24 R.G. c/o + 2 pag. 7 Parte_1 CP_2 D'altra parte, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17968/2021, ha anche precisato che “il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Cass. n. 7752 del 2020 e Cass. Sez.
L. 21-05-2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03-01-2017, n. 31; Cass. civ.
Sez. VI-1, 07-07-2016, n. 13917). Si tratta di un “dovere di comportamento attivo”, che non consente di sfuggire agli effetti della notifica semplicemente evocando contestazioni puramente formali e superabili con ordinaria diligenza”.
Insomma, la legge n. 53/1994 non disciplina la notifica delle cartelle esattoriali, ma la sola notificazione di atti giudiziari e processuali da parte di avvocati: egualmente il D.L. n. 179/12, artt. da 16 a 16 ter, i quali appartengono alla Sezioni “Giustizia Digitale” del suddetto decreto. Pertanto, se la legge 53/94 prevede l'obbligo di notifica da parte degli avvocati mediante indirizzo pec risultante nei pubblici elenchi a pena di invalidità della stessa, invece la normativa speciale disciplinante la notifica delle cartelle (Dpr. n. 602/73 art. 26, Dpr. n. 600/73 art. 60) non prevede tale obbligo, indicando quale obbligatorio il solo utilizzo dell'indirizzo pubblico del destinatario dell'atto. Quindi, mancando qualsiasi norma che preveda espressamente tale requisito di notifica esclusivamente da indirizzo pubblicato nel PPRR da parte di , non CP_5
essendo ciò previsto dalla normativa speciale di settore (Dpr. n 602/73 art. 26; Dpr. n. 600/73 art. 60) e non essendo applicabile il disposto dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994, non è ipotizzabile la legittimità della declaratoria di inesistenza della notifica, altrimenti violandosi il principio di tassatività delle ipotesi di nullità della notifica in assenza di una norma che imponga l'obbligo suddetto e la corrispondente sanzione di inesistenza in caso di inosservanza.
In sostanza, alla luce dell'orientamento espresso dalla richiamata sentenza n. 15979/2022, la legge n. 53/1994 e gli obblighi in essa
Giudizio n. 1868/24 R.G. c/o + 2 pag. 8 Parte_1 CP_2 contenuti, con particolare riferimento all'invio della notifica esclusivamente da indirizzo pubblico a pena di giuridica invalidità della stessa, deve applicarsi alla sola notificazione degli atti giudiziari da parte degli avvocati;
l'eventuale incompletezza dell'indice degli indirizzi delle PA, di cui all'art. 16 ter D.L. n. 179/2012, non inficia l'attività notificatoria, ma può soltanto ed al limite costituire elemento di ipotetica responsabilità dirigenziale;
la consegna della pec al domicilio digitale del destinatario comporta il raggiungimento dello scopo della notifica, la quale, quindi, non potrà ricadere nella categoria giuridica dell'inesistenza; infine, la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo pec.
Egualmente è infondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dalla parte ricorrente. Invero, in proposito, come già detto, la cartella di pagamento risulta notificata a mezzo pec in data
26.05.2022, gli avvisi di addebito risultano notificati a mezzo pec in data
30.04.2015, in data 30.05.2015, in data 30.10.2018 e in data 15.12.2021, come comprovato dalla documentazione allegata al fascicolo delle parti resistenti e (cfr. all. nn.
1-12 del fascicolo telematico e CP_2 CP_5 CP_2
all. n. 7 del fascicolo telematico ). CP_5
Inoltre, successivamente sono stati notificati, a mezzo pec, alla parte ricorrente numerosi atti interruttivi della prescrizione, in particolare l'intimazione di pagamento in data 16.02.2022, il pignoramento presso terzi in data 09.09.2022, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 16.03.2023, l'intimazione di pagamento in data
16.07.2023 e in data 26.07.2023 (cfr. all. nn.
5-14 del fascicolo telematico della resistente . CP_4
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dal suddetto atto impositivo, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come
Giudizio n. 1868/24 R.G. c/o + 2 pag. 9 Parte_1 CP_2 stabilito di recente dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass.
1799/2016).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartella di pagamento, avvisi di addebito, intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive, pignoramenti), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre,
Cass. n. 3231/2005).
Inoltre, nel caso in esame va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità
2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014 al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-
19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del
Giudizio n. 1868/24 R.G. c/o + 2 pag. 10 Parte_1 CP_2 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio
2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a)
…………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Giudizio n. 1868/24 R.G. c/o + 2 pag. 11 Parte_1 CP_2 Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020
(ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_4
dell e dell' e dagli atti Controparte_6 CP_2
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da in scadenza nello stesso periodo o già scaduti. Parte_2
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr.
Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte
Giudizio n. 1868/24 R.G. c/o + 2 pag. 12 Parte_1 CP_2 ricorrente al rimborso delle stesse in favore dei resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, tenuto conto del valore della lite per ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
[...]
nei confronti dell dell' e dell' Parte_1 CP_2 CP_3 [...]
, con ricorso depositato in data 28.03.2024 e Controparte_4
ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 4.750,00 all' euro 5.250,00 all' ed euro 1.250,00 all' per CP_2 CP_5 CP_3
compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1868/24 R.G. A4 c/o + 2 pag. 13 Parte_1 CP_2