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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9713/2023 promossa da
Parte_1 Con l'avv. ROSSETTI MARTA e l'avv. FENZO CHIARA ATTORE – OPPONENTE contro
Controparte_1 Con l'avv. SPAHAJ ELONA CONVENUTO – OPPOSTO
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 5.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione il si op- Parte_1 poneva, ai sensi dell' art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 1142/2023 di questo Tribunale ottenuto da er euro 41.797,20 (oltre interessi al tasso Controparte_1
ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo) a titolo di corrispettivo per la realizza- zione di uno studio di fattibilità di lavori per l'efficientamento energetico, studio finalizzato in particolare all'ottenimento delle incentivazioni fiscali previste dal decreto legge n.
34/2020.
1 Con l'atto di opposizione, il chiedeva, previo accertamento della carenza di Parte_1
legittimazione attiva di parte convenuta-ricorrente in monitorio, revocarsi il decreto ingiun- tivo n. 1142/2023 dichiarando non dovute le somme da esso recate. In via subordinata chie- deva l'accertamento dell'inadempimento di , conse- Controparte_1 guentemente, la condanna della società medesima alla restituzione dell'acconto versato, pari ad euro 14.030,00, oltre che al risarcimento dei danni. In ulteriore subordine, il
[...]
chiedeva la rideterminazione del corrispettivo dovuto per Controparte_2
l'attività svolta da parte opposta in euro 12.179,40, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
Radicatosi il contraddittorio, parte convenuta ibadiva Controparte_1 la fondatezza della propria domanda e chiedeva il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Lette le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., il Giudice non ammet- teva le prove orali dirette, in quanto vertenti su circostanze documentali, e rigettava l'istanza di c.t.u. giacché superflua ed esplorativa, considerato il tenore delle difese delle parti.
Ritenuta l'opposizione fondata su prova di pronta soluzione in quanto documentalmente istruita, respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto oppo- sto.
Dichiarata chiusa l'istruttoria, il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione, a norma dell'art. 281-quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In sede di replica, il Parte_1 eccepiva l'inopponibilità della scrittura del 24.6.2022, prodotta da parte opposta quale docu- mento 2 in sede monitoria, in quanto sottoscritta dall'Amministratore in as- CP_3 senza di autorizzazione da parte dell'Assemblea dei condomini.
1. Sulla legittimazione attiva della società convenuta-ricorrente in monitorio.
Il eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva da parte Parte_1
della ricorrente in monitorio, dal momento che la società odierna convenuta risulta costituita in data 10.6.2022 e dunque successivamente alla data di conferimento dell'incarico indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo (23.5.2022). In particolare, deduce che l'inesistenza della
2 società al momento del conferimento dell'incarico renderebbe Controparte_1 inesistente l'incarico così come tutti gli atti conseguenti, tra i quali il “preventivo” del
24.6.2022 prodotto dalla ricorrente (odierna convenuta) quale documento 2 del fascicolo mo- nitorio. controdeduce di aver accettato l'incarico soltanto in Controparte_1
data 24.6.2022 mediante la sottoscrizione del citato documento 2 e che a tale data la società risultava regolarmente iscritta alla Camera di commercio.
Secondo consolidato principio giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 24 dicembre 2020,
n. 29505), la legitimatio ad causam attiva consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescin- dendo dall'effettiva titolarità del rapporto stesso.
Per contro, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio non è presupposto processuale dell'azione, ma condizione per l'accoglimento della domanda.
In quanto presupposto processuale (o presupposto dell'azione), il giudice è chiamato a veri- ficare l'esistenza della legittimazione attiva o passiva in ogni stato e grado del procedimento.
In assenza della legittimazione, a prescindere dall'accertamento della verità dei fatti affermati a sostegno dell'azione, in ogni caso l'ipotetica pretesa fatta valere non risulterebbe infatti esercitata da e nei confronti di colui contro cui si agisce.
La circostanza che la legittimazione ad agire rappresenti un aspetto ineliminabile del giudizio civile si ricava, a contrario, dal principio secondo cui, “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” (art. 81
c.p.c.).
Nel caso di specie a agito in sede monitoria deducendo Controparte_1
di voler ottenere il saldo del corrispettivo pattuito per la realizzazione di uno studio di fatti- bilità commissionato dal , espressamente richiamando nel corpo del ricorso Parte_1
e producendo tra i suoi allegati la scrittura datata 24.6.2022.
Quest'ultima, pur essendo titolata “preventivo”, in ragione del contenuto letterale e della ap- posizione della sottoscrizione “per accettazione” tanto del legale rappresentante dell'odierna convenuta, quanto dell'amministratore dell'odierno attore, deve qualificarsi in termini di con- tratto, essendo in essa integrati tutti i requisiti di cui all'art. 1325 c.c. Sono infatti chiaramente
3 identificate le parti (cfr. doc. 2, pag. 1, del fascicolo monitorio), così come risulta sufficien- temente delineato l'oggetto del contratto (cfr. in particolare gli articoli 1: “oggetto”; 2: “pre- stazioni previste”, 3: “corrispettivi”; 10: “obblighi”; 11: “responsabilità e garanzie”). In par- ticolare, per mezzo degli articoli richiamati, la società odierna convenuta si è impegnata a realizzare uno studio di fattibilità ai fini dell'ottenimento da parte del committente delle in- centivazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020 ss.mm.ii. ed il ha accettato Parte_1 di corrispondere l'importo di euro 45.760,00 a titolo di corrispettivo. L'atto risulta infine sottoscritto da entrambe le parti “per accettazione”, sicché deve ravvisarsi anche il consenso dei contraenti (cfr. doc. 2, pag. 5).
Tanto è sufficiente per poter affermare la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla società ricorrente in monitorio, odierna convenuta, avendo detta società azionato un credito che la stessa afferma essere sorto in virtù di un contratto puntualmente individuato, la cui sottoscrizione, secondo l'allegazione della stessa ricorrente in monitorio, risulta peraltro suc- cessiva alla data di costituzione della società indicata dall'odierno attore.
Non può accogliersi l'eccezione di parte opponente secondo cui l'indicazione, in sede di comparsa di costituzione e risposta, del contratto del 24.6.2022 quale titolo del credito azio- nato in [...] monitoria costituirebbe un inammissibile mutamento dei presupposti in fatto ri- spetto a quelli posti alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo per cui è opposizione. La scrittura datata 24.6.2022 è infatti espressamente richiamata nel corpo del ricorso ex art. 638
c.p.c. e prodotta tra gli allegati al ricorso medesimo.
2. Sulla effettiva titolarità del rapporto contrattuale azionato da parte della società con- venuta-ricorrente in monitorio.
Dal momento che la fase prevista dall'art. 645 c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto sog- gettivo di credito, ossia un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione, il convenuto opposto – ricorrente nella precedente fase e parte convenuta (in senso formale) nella presente – conserva la posi- zione sostanziale di attore e come tale è onerato di fornire la prova del credito azionato in via monitoria secondo gli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c. (cfr.
Cass. Sez. 2, ord. 20 agosto 2019, n. 21522).
Come detto, l'odierna convenuta a agito in sede mo- Controparte_1
nitoria per ottenere il saldo del corrispettivo pattuito per la stesura del citato studio di
4 fattibilità, allegando che l'incarico sarebbe stato affidato dal CONDOMINIO per mezzo di delibera assembleare in data 23.5.2022 (prodotta quale doc. 1 del fascicolo della fase moni- toria), che l'Assemblea condominiale avrebbe altresì approvato il “preventivo” e che lo stesso sarebbe stato sottoscritto dall'Amministratore condominiale (doc. 2, datato, come detto,
24.6.2022).
Ritiene questo Giudice che il documento 2 costituisca prova idonea del rapporto contrattuale dal quale è sorto il credito azionato in sede monitoria, integrando, per le ragioni illustrate nel precedente par. 1, tutti i requisiti di cui all'art. 1325 c.c.
La circostanza che dal documento 3 del fascicolo monitorio emerga un primo pagamento in acconto, disposto il 4.8.2022 dal conto corrente del Condominio in favore di
[...]
orrobora la ricostruzione appena esposta. Controparte_4
Peraltro, dalla circostanza che la società ricorrente non risultava ancora costituita alla data del “conferimento dell'incarico”, non discende la nullità, né tantomeno l'inesistenza di tale contratto. L'art. 2331, terzo comma, c.c. sancisce infatti la vincolatività, per la società, delle operazioni compiute a proprio nome prima dell'iscrizione nel registro delle imprese ove essa una volta costituita, le abbia approvate ratificando l'operato di chi aveva agito spendendone il nome. La responsabilità illimitata e solidale prevista dal secondo comma del citato articolo in capo a colui che ha agito in nome della società costituenda si aggiunge e non esclude quella della società laddove, successivamente alla costituzione, sia intervenuta la ratifica dell'ope- rato di colui che ha agito.
Risultando acquisito al fascicolo un atto, quale è il citato documento 2, astrattamente idoneo ad integrare atto di ratifica da parte della società, anche laddove – come prospettato da parte opponente – il contratto si fosse effettivamente perfezionato in data antecedente al 10.6.2022 per mezzo di “proposta” formulata dal sig. in nome di Parte_2 [...]
d accettazione da parte dell'Assemblea del CONDOMINIO, il negozio Controparte_5 risulterebbe in ogni caso produttivo di effetti tanto nei confronti dell'opponente, quanto dell'opposta ai sensi dell'art. 2331, terzo comma, c.c.. Per mezzo della sottoscrizione del documento 2, la legale rappresentante di isulterebbe Controparte_1 infatti aver approvato l'operazione posta in essere dal sig. in nome della società co- Pt_2
stituenda.
5 Ritenendo questo Giudice che il rapporto contrattuale di cui è causa sia sorto e sia stato de- bitamente provato per mezzo del citato documento 2, la questione della vincolatività, per la
Società, del negozio concluso in suo nome prima della costituzione risulta ad ogni modo assorbita.
Inoltre, posto che l'esistenza del rapporto contrattuale di cui è causa è provata per mezzo della scrittura del 24.6.2022 deve ritenersi assorbita anche l'eccezione di nullità della delibera assembleare del 23.5.2022 per difetto di forma, sollevata da parte opponente in memoria di replica (pag. 4): vi si deduce che il documento 1 prodotto in sede monitoria, pur riportando all'apparenza la verbalizzazione dell'Assemblea del CONDOMINIO, non risulta sottoscritto né dal Presidente dall'assemblea, né dal Segretario.
Il documento non è peraltro sottoscritto neppure dal sig. che – si legge nel Parte_2
documento – sarebbe intervenuto in assemblea in rappresentanza di Controparte_1
di modo che tale atto non sarebbe idoneo di per sé ad obbligare la società odierna
[...]
opposta, né ad integrare il valore di delibera assembleare. Sennonché, alla luce della suespo- sta ricostruzione della genesi del rapporto sub iudice, tale circostanza si appalesa irrilevante.
Risulta assorbita altresì l'eccezione riguardante la validità della delibera sotto il profilo della competenza dell'Assemblea ad assumere la decisione di affidare l'incarico di realizzazione dello studio di fallibilità di cui è causa. A pagina 7 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata dall'opponente è stato invero allegato che l'Assemblea del
[...]
in quanto assemblea del supercondominio costituito dai quattro Controparte_6
condominii nord, Valbelluna sud, est e Valbelluna ovest, non sarebbe Parte_1 Parte_1
stata competente ad assumere la decisione in esame, avendo essa la competenza a deliberare solo in relazione ai beni specificamente indicati nella lettera D del regolamento di ciascuno dei quattro singoli condominii. Dal momento che il rapporto contrattuale nel quale trova fonte l'obbligazione azionata in via monitoria è provato per mezzo del citato documento 2, anche tale eccezione deve ritenersi assorbita.
Deve infine dichiararsi tardiva l'eccezione di “inopponibilità” al del con- Parte_1 tratto stipulato in data 24.6.2022 poiché sottoscritto dall'Amministratore condominiale senza previa autorizzazione da parte dell'Assemblea. Tale difesa è stata avanzata, infatti, da parte opponente per la prima volta a pagina 11 della comparsa conclusionale e dunque in una fase processuale nella quale ogni nuova attività assertiva risultava preclusa.
6 Profilo distinto e non rilevante ai fini della presente controversia è, peraltro, la pur evocata eventuale responsabilità dell'Amministratore del laddove dovesse risultare Parte_1
che lo stesso abbia sottoscritto il contratto con n as- Controparte_1
senza di valida autorizzazione da parte della competente assemblea condominiale.
3. Sul corretto adempimento del contratto da parte della società convenuta-ricorrente in monitorio.
Il ha eccepito, in via gradata, l'inadempimento di Parte_1 Controparte_1
deducendo che la società non avrebbe adempito a tutte le prestazioni professionali in-
[...] dicate nel “verbale” del 23.5.2022, omettendo, in particolare:
- di svolgere le “indagini di dettaglio riguardanti le singole unità immobiliari” e dunque di effettuare le “verifiche sulla presenza di vincoli che potrebbe anche inficiare la buona riu- scita dell'operazione”;
- di specificare se “alla luce delle difformità rilevate sia applicabile o meno il Super Bonus
110 % e qualora non lo fosse [di indicare] quale sia la strada per sanare le difformità (SCIA
o CILA in sanatoria) e gli eventuali costi”;
- di indicare i “costi da sostenere per la realizzazione degli interventi proposti e in che misura gli stessi interventi siano coperti dai massimali previsti dalla normativa”.
La società opposta ha controdedotto che il allega come inadempiute presta- Parte_1 zioni non indicate nel contratto del 24.6.2022 e ribadito di aver correttamente eseguito l'in- carico assunto, come provato dalle relazioni prodotte in sede monitoria (docc. 3 e 3 bis).
Richiamati i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova in sede di opposizione a decreto ingiuntivo illustrati nel precedente paragrafo 2, giova ricordare che, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista a titolo di com- penso dovuto per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, incombe sul pro- fessionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2, ord. 20 agosto 2019, n. 21522).
Nella specie, risulta aver provato l'avvenuta stipulazione del Controparte_1
contratto mediante la produzione del più volte citato documento 2. Quanto alla prova dell'esatto adempimento, ritiene questo Giudice che gli elaborati allegati al ricorso per de- creto ingiuntivo quali documenti 3 e 3 bis forniscano piena evidenza dell'effettivo
7 espletamento dell'incarico professionale ed in particolare delle prestazioni previste all'arti- colo 2 del contratto (cfr. doc. 2, pag. 1, del fascicolo monitorio).
Nel dettaglio: viene dato atto dei risultati dell'accesso agli atti dell'Archivio Generale del
(cfr. doc. 3, pagg. 9 e 10); è presente la restituzione grafica dei rilievi Controparte_7
dello stato dei luoghi effettuati (cfr. doc. 3, pagg. da 11 a 42); è stata fatta la diagnosi ener- getica (cfr. doc. 3 bis, pag. 3); risultano individuati gli interventi necessari per ottemperare ai prerequisiti del c.d. e svolte le analisi preliminari per la corretta ed efficace CP_8 progettazione dell'intervento (cfr. doc. 3 bis, pagg. da 5 a 31); viene infine fornita relazione di conformità urbanistico-edilizia (cfr. doc. 3, pag. 44).
Il eccepisce, in primo luogo, la mancata verifica di dettaglio dello stato di Parte_1
fatto e della conformità urbanistica delle singole unità immobiliari, avendo la società conve- nuto omesso di verificare la presenza di vincoli potenzialmente incidenti sulla realizzazione dell'operazione. A tal proposito si rileva che l'incarico risulta conferito dal (non Parte_1
già dai proprietari delle singole unità condominiali) e riguarda l'effettuazione delle suddette verifiche e valutazioni relativamente alle “parti comuni del fabbricato” (cfr. art.
2.1.1. del contratto). Le ulteriori verifiche che il indica come omesse non risultano Parte_1
espressamente pattuite, né appaiono funzionali alla realizzazione dei lavori indicati nello stu- dio di fattibilità, i quali riguardano le parti comuni dell'edificio (in particolare, realizzazione di “cappotto termico su superfici opache esterne verticali” e “miglioramento dell'isolamento termico della copertura tramite applicazione di pannello di sferite da 10 cm, del solaio del garage e del portico esterno con pannello CZ da 1 m”, cfr. doc. 3 bis, pagg. 5 e 17). Alla luce della puntuale delimitazione dell'oggetto del contratto per mezzo del citato articolo 2, non risulta indicativa la circostanza che nell'articolo che disciplina il corrispettivo dovuto dal sia specificato che l'importo pattuito è calcolato in considerazione del nu- Parte_1
mero delle unità abitative di cui l'edificio è composto.
Se, infatti, per mezzo dell'articolo 3 del contratto le parti hanno quantificato il corrispettivo in euro 45.760,00, specificando che tale somma è ottenuta moltiplicando l'importo di euro
572 per il numero di “unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale”, pari ad ottanta
(cfr. doc. 2, pag. 2, del fascicolo monitorio), tale previsione risulta invero meramente espli- cativa del criterio adottato per la determinazione di un importo che rimane tuttavia unitario,
8 risultando chiaramente pattuito tra d il Controparte_1 CP_2
e da quest'ultimo dovuto.
[...]
Del pari estranea all'oggetto del contratto è la quantificazione dei costi per la realizzazione degli interventi e la misura in cui gli stessi siano coperti dai massimali previsti dalla norma- tiva fiscale, di modo che l'assenza di tali dati nelle relazioni prodotte non costituisce inadem- pimento della società opposta. Il contratto non fa infatti alcuna menzione di dette prestazioni.
Non sussiste neppure l'ultimo profilo d'inadempimento indicato dall'opponente, ovvero la mancata specificazione dell'applicabilità o meno degli incentivi fiscali in caso di realizza- zione dei lavori proposti. A pagina 31 del citato documento 3 bis, il professionista firmatario della relazione dichiara infatti che “l'intervento di riqualificazione dell'edificio in oggetto rientra nei requisiti previsti dal decreto Ecobonus 110%”. Tale statuizione, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, non risulta affatto equivoca e chiarisce per l'appunto che la realizzazione dei lavori descritti nelle pagine da 5 a 29 (“l'intervento di riqualificazione dell'edificio in oggetto”) legittima, a giudizio del professionista, il riconoscimento delle in- centivazioni fiscali (“rientra nei requisiti previsti”) previste dal decreto legge n. 34/2020 (c.d.
Ecobonus 110%).
In conclusione, risulta provato il corretto adempimento delle obbligazioni assunte da
[...]
Controparte_1
Le domande di risarcimento del danno e di ripetizione di quanto sinora corrisposto dal
[...]
non possono pertanto trovare accoglimento. Pt_3
4. Sul corrispettivo pattuito.
Il lamenta, in via ulteriormente gradata, l'abnormità del corrispettivo richie- Parte_1 sto dalla società opposta, deducendo che l'importo pattuito non rispetterebbe i criteri previsti dalle Linee Guida Superbonus Determinazione Corrispettivo contenute nella circolare n.
61/2020, prot. n. 348/2020 del 18/12/2020 della . Ne chiede per- Parte_4
tanto la rideterminazione, indicando in euro 12.179,40 l'importo congruo alla luce delle ri- chiamate Linee Guida, anche in considerazione del fatto che il costo dello studio di fattibilità rientra tra le spese detraibili ai sensi del decreto legge n. 34/2020.
Parte opposta controdeduce di essersi attenuta, nella quantificazione dell'importo richiesto, al corrispettivo pattuito nel contratto del 24.6.2022.
9 Va nondimeno ricordato che in presenza di una espressa pattuizione delle parti non ricorrono i presupposti per l'esercizio del potere di liquidazione giudiziale del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. Nella specie, il compenso risulta puntualmente determinato per mezzo dell'art. 3 del contratto (cfr. doc. 2, pag. 2, del fascicolo monitorio).
Dal momento che le Linee Guida citate da parte opponente non hanno natura inderogabile non ricorrono neppure i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 1419, comma secondo, c.c.
In conclusione, la domanda di rideterminazione del compenso non può essere accolta, assor- bita ogni altra questione, in base al principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 8 maggio 2014, n. 9936).
5. Sulle spese legali
Alla soccombenza del segue la condanna dello stesso al pagamento integrale Parte_1
delle spese di lite in favore del difensore della società convenuta dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M.
147/2022, tenuto conto della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dell'attività svolta e del valore della causa. Con distrazione in favore del difensore antistata- rio.
6. Sull'istanza di condanna dell'attore-opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
Va rigettata l'istanza di risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 c.p.c., avanzata da
[...]
non emergendo dagli atti di causa elementi idonei per ritenere Controparte_9 che nella condotta dell'opponente sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce infatti una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce, circostanza nella specie neppure specificamente allegata da parte opposta la quale si
è limitata ad affermare genericamente che “dalla documentazione prodotta emerge l'evidente temerarietà dell'opposizione” (pag. 19 della comparsa di costituzione e risposta).
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96
c.p.c., atteso che, pur a fronte del rigetto dell'opposizione, non è ravvisabile alcuna condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un “abuso del processo”.
10 Per tali ragioni l'istanza formulata da parte opposta ex art. 96 c.p.c. non può trovare accogli- mento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 1142/2023 di questo Tribunale;
3) rigetta ogni altra domanda proposta dall'opponente;
4) rigetta l'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta-opposta;
5) condanna il alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antista- Controparte_1 tario, delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase intro- duttiva, € 1.800,00 per fase istruttoria ed € 2.900,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso il 26 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott.ssa Silvia Barison
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Jacopo Negro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9713/2023 promossa da
Parte_1 Con l'avv. ROSSETTI MARTA e l'avv. FENZO CHIARA ATTORE – OPPONENTE contro
Controparte_1 Con l'avv. SPAHAJ ELONA CONVENUTO – OPPOSTO
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 5.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione il si op- Parte_1 poneva, ai sensi dell' art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 1142/2023 di questo Tribunale ottenuto da er euro 41.797,20 (oltre interessi al tasso Controparte_1
ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo) a titolo di corrispettivo per la realizza- zione di uno studio di fattibilità di lavori per l'efficientamento energetico, studio finalizzato in particolare all'ottenimento delle incentivazioni fiscali previste dal decreto legge n.
34/2020.
1 Con l'atto di opposizione, il chiedeva, previo accertamento della carenza di Parte_1
legittimazione attiva di parte convenuta-ricorrente in monitorio, revocarsi il decreto ingiun- tivo n. 1142/2023 dichiarando non dovute le somme da esso recate. In via subordinata chie- deva l'accertamento dell'inadempimento di , conse- Controparte_1 guentemente, la condanna della società medesima alla restituzione dell'acconto versato, pari ad euro 14.030,00, oltre che al risarcimento dei danni. In ulteriore subordine, il
[...]
chiedeva la rideterminazione del corrispettivo dovuto per Controparte_2
l'attività svolta da parte opposta in euro 12.179,40, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
Radicatosi il contraddittorio, parte convenuta ibadiva Controparte_1 la fondatezza della propria domanda e chiedeva il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Lette le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., il Giudice non ammet- teva le prove orali dirette, in quanto vertenti su circostanze documentali, e rigettava l'istanza di c.t.u. giacché superflua ed esplorativa, considerato il tenore delle difese delle parti.
Ritenuta l'opposizione fondata su prova di pronta soluzione in quanto documentalmente istruita, respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto oppo- sto.
Dichiarata chiusa l'istruttoria, il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione, a norma dell'art. 281-quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In sede di replica, il Parte_1 eccepiva l'inopponibilità della scrittura del 24.6.2022, prodotta da parte opposta quale docu- mento 2 in sede monitoria, in quanto sottoscritta dall'Amministratore in as- CP_3 senza di autorizzazione da parte dell'Assemblea dei condomini.
1. Sulla legittimazione attiva della società convenuta-ricorrente in monitorio.
Il eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva da parte Parte_1
della ricorrente in monitorio, dal momento che la società odierna convenuta risulta costituita in data 10.6.2022 e dunque successivamente alla data di conferimento dell'incarico indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo (23.5.2022). In particolare, deduce che l'inesistenza della
2 società al momento del conferimento dell'incarico renderebbe Controparte_1 inesistente l'incarico così come tutti gli atti conseguenti, tra i quali il “preventivo” del
24.6.2022 prodotto dalla ricorrente (odierna convenuta) quale documento 2 del fascicolo mo- nitorio. controdeduce di aver accettato l'incarico soltanto in Controparte_1
data 24.6.2022 mediante la sottoscrizione del citato documento 2 e che a tale data la società risultava regolarmente iscritta alla Camera di commercio.
Secondo consolidato principio giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 24 dicembre 2020,
n. 29505), la legitimatio ad causam attiva consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescin- dendo dall'effettiva titolarità del rapporto stesso.
Per contro, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio non è presupposto processuale dell'azione, ma condizione per l'accoglimento della domanda.
In quanto presupposto processuale (o presupposto dell'azione), il giudice è chiamato a veri- ficare l'esistenza della legittimazione attiva o passiva in ogni stato e grado del procedimento.
In assenza della legittimazione, a prescindere dall'accertamento della verità dei fatti affermati a sostegno dell'azione, in ogni caso l'ipotetica pretesa fatta valere non risulterebbe infatti esercitata da e nei confronti di colui contro cui si agisce.
La circostanza che la legittimazione ad agire rappresenti un aspetto ineliminabile del giudizio civile si ricava, a contrario, dal principio secondo cui, “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” (art. 81
c.p.c.).
Nel caso di specie a agito in sede monitoria deducendo Controparte_1
di voler ottenere il saldo del corrispettivo pattuito per la realizzazione di uno studio di fatti- bilità commissionato dal , espressamente richiamando nel corpo del ricorso Parte_1
e producendo tra i suoi allegati la scrittura datata 24.6.2022.
Quest'ultima, pur essendo titolata “preventivo”, in ragione del contenuto letterale e della ap- posizione della sottoscrizione “per accettazione” tanto del legale rappresentante dell'odierna convenuta, quanto dell'amministratore dell'odierno attore, deve qualificarsi in termini di con- tratto, essendo in essa integrati tutti i requisiti di cui all'art. 1325 c.c. Sono infatti chiaramente
3 identificate le parti (cfr. doc. 2, pag. 1, del fascicolo monitorio), così come risulta sufficien- temente delineato l'oggetto del contratto (cfr. in particolare gli articoli 1: “oggetto”; 2: “pre- stazioni previste”, 3: “corrispettivi”; 10: “obblighi”; 11: “responsabilità e garanzie”). In par- ticolare, per mezzo degli articoli richiamati, la società odierna convenuta si è impegnata a realizzare uno studio di fattibilità ai fini dell'ottenimento da parte del committente delle in- centivazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020 ss.mm.ii. ed il ha accettato Parte_1 di corrispondere l'importo di euro 45.760,00 a titolo di corrispettivo. L'atto risulta infine sottoscritto da entrambe le parti “per accettazione”, sicché deve ravvisarsi anche il consenso dei contraenti (cfr. doc. 2, pag. 5).
Tanto è sufficiente per poter affermare la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla società ricorrente in monitorio, odierna convenuta, avendo detta società azionato un credito che la stessa afferma essere sorto in virtù di un contratto puntualmente individuato, la cui sottoscrizione, secondo l'allegazione della stessa ricorrente in monitorio, risulta peraltro suc- cessiva alla data di costituzione della società indicata dall'odierno attore.
Non può accogliersi l'eccezione di parte opponente secondo cui l'indicazione, in sede di comparsa di costituzione e risposta, del contratto del 24.6.2022 quale titolo del credito azio- nato in [...] monitoria costituirebbe un inammissibile mutamento dei presupposti in fatto ri- spetto a quelli posti alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo per cui è opposizione. La scrittura datata 24.6.2022 è infatti espressamente richiamata nel corpo del ricorso ex art. 638
c.p.c. e prodotta tra gli allegati al ricorso medesimo.
2. Sulla effettiva titolarità del rapporto contrattuale azionato da parte della società con- venuta-ricorrente in monitorio.
Dal momento che la fase prevista dall'art. 645 c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto sog- gettivo di credito, ossia un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione, il convenuto opposto – ricorrente nella precedente fase e parte convenuta (in senso formale) nella presente – conserva la posi- zione sostanziale di attore e come tale è onerato di fornire la prova del credito azionato in via monitoria secondo gli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c. (cfr.
Cass. Sez. 2, ord. 20 agosto 2019, n. 21522).
Come detto, l'odierna convenuta a agito in sede mo- Controparte_1
nitoria per ottenere il saldo del corrispettivo pattuito per la stesura del citato studio di
4 fattibilità, allegando che l'incarico sarebbe stato affidato dal CONDOMINIO per mezzo di delibera assembleare in data 23.5.2022 (prodotta quale doc. 1 del fascicolo della fase moni- toria), che l'Assemblea condominiale avrebbe altresì approvato il “preventivo” e che lo stesso sarebbe stato sottoscritto dall'Amministratore condominiale (doc. 2, datato, come detto,
24.6.2022).
Ritiene questo Giudice che il documento 2 costituisca prova idonea del rapporto contrattuale dal quale è sorto il credito azionato in sede monitoria, integrando, per le ragioni illustrate nel precedente par. 1, tutti i requisiti di cui all'art. 1325 c.c.
La circostanza che dal documento 3 del fascicolo monitorio emerga un primo pagamento in acconto, disposto il 4.8.2022 dal conto corrente del Condominio in favore di
[...]
orrobora la ricostruzione appena esposta. Controparte_4
Peraltro, dalla circostanza che la società ricorrente non risultava ancora costituita alla data del “conferimento dell'incarico”, non discende la nullità, né tantomeno l'inesistenza di tale contratto. L'art. 2331, terzo comma, c.c. sancisce infatti la vincolatività, per la società, delle operazioni compiute a proprio nome prima dell'iscrizione nel registro delle imprese ove essa una volta costituita, le abbia approvate ratificando l'operato di chi aveva agito spendendone il nome. La responsabilità illimitata e solidale prevista dal secondo comma del citato articolo in capo a colui che ha agito in nome della società costituenda si aggiunge e non esclude quella della società laddove, successivamente alla costituzione, sia intervenuta la ratifica dell'ope- rato di colui che ha agito.
Risultando acquisito al fascicolo un atto, quale è il citato documento 2, astrattamente idoneo ad integrare atto di ratifica da parte della società, anche laddove – come prospettato da parte opponente – il contratto si fosse effettivamente perfezionato in data antecedente al 10.6.2022 per mezzo di “proposta” formulata dal sig. in nome di Parte_2 [...]
d accettazione da parte dell'Assemblea del CONDOMINIO, il negozio Controparte_5 risulterebbe in ogni caso produttivo di effetti tanto nei confronti dell'opponente, quanto dell'opposta ai sensi dell'art. 2331, terzo comma, c.c.. Per mezzo della sottoscrizione del documento 2, la legale rappresentante di isulterebbe Controparte_1 infatti aver approvato l'operazione posta in essere dal sig. in nome della società co- Pt_2
stituenda.
5 Ritenendo questo Giudice che il rapporto contrattuale di cui è causa sia sorto e sia stato de- bitamente provato per mezzo del citato documento 2, la questione della vincolatività, per la
Società, del negozio concluso in suo nome prima della costituzione risulta ad ogni modo assorbita.
Inoltre, posto che l'esistenza del rapporto contrattuale di cui è causa è provata per mezzo della scrittura del 24.6.2022 deve ritenersi assorbita anche l'eccezione di nullità della delibera assembleare del 23.5.2022 per difetto di forma, sollevata da parte opponente in memoria di replica (pag. 4): vi si deduce che il documento 1 prodotto in sede monitoria, pur riportando all'apparenza la verbalizzazione dell'Assemblea del CONDOMINIO, non risulta sottoscritto né dal Presidente dall'assemblea, né dal Segretario.
Il documento non è peraltro sottoscritto neppure dal sig. che – si legge nel Parte_2
documento – sarebbe intervenuto in assemblea in rappresentanza di Controparte_1
di modo che tale atto non sarebbe idoneo di per sé ad obbligare la società odierna
[...]
opposta, né ad integrare il valore di delibera assembleare. Sennonché, alla luce della suespo- sta ricostruzione della genesi del rapporto sub iudice, tale circostanza si appalesa irrilevante.
Risulta assorbita altresì l'eccezione riguardante la validità della delibera sotto il profilo della competenza dell'Assemblea ad assumere la decisione di affidare l'incarico di realizzazione dello studio di fallibilità di cui è causa. A pagina 7 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata dall'opponente è stato invero allegato che l'Assemblea del
[...]
in quanto assemblea del supercondominio costituito dai quattro Controparte_6
condominii nord, Valbelluna sud, est e Valbelluna ovest, non sarebbe Parte_1 Parte_1
stata competente ad assumere la decisione in esame, avendo essa la competenza a deliberare solo in relazione ai beni specificamente indicati nella lettera D del regolamento di ciascuno dei quattro singoli condominii. Dal momento che il rapporto contrattuale nel quale trova fonte l'obbligazione azionata in via monitoria è provato per mezzo del citato documento 2, anche tale eccezione deve ritenersi assorbita.
Deve infine dichiararsi tardiva l'eccezione di “inopponibilità” al del con- Parte_1 tratto stipulato in data 24.6.2022 poiché sottoscritto dall'Amministratore condominiale senza previa autorizzazione da parte dell'Assemblea. Tale difesa è stata avanzata, infatti, da parte opponente per la prima volta a pagina 11 della comparsa conclusionale e dunque in una fase processuale nella quale ogni nuova attività assertiva risultava preclusa.
6 Profilo distinto e non rilevante ai fini della presente controversia è, peraltro, la pur evocata eventuale responsabilità dell'Amministratore del laddove dovesse risultare Parte_1
che lo stesso abbia sottoscritto il contratto con n as- Controparte_1
senza di valida autorizzazione da parte della competente assemblea condominiale.
3. Sul corretto adempimento del contratto da parte della società convenuta-ricorrente in monitorio.
Il ha eccepito, in via gradata, l'inadempimento di Parte_1 Controparte_1
deducendo che la società non avrebbe adempito a tutte le prestazioni professionali in-
[...] dicate nel “verbale” del 23.5.2022, omettendo, in particolare:
- di svolgere le “indagini di dettaglio riguardanti le singole unità immobiliari” e dunque di effettuare le “verifiche sulla presenza di vincoli che potrebbe anche inficiare la buona riu- scita dell'operazione”;
- di specificare se “alla luce delle difformità rilevate sia applicabile o meno il Super Bonus
110 % e qualora non lo fosse [di indicare] quale sia la strada per sanare le difformità (SCIA
o CILA in sanatoria) e gli eventuali costi”;
- di indicare i “costi da sostenere per la realizzazione degli interventi proposti e in che misura gli stessi interventi siano coperti dai massimali previsti dalla normativa”.
La società opposta ha controdedotto che il allega come inadempiute presta- Parte_1 zioni non indicate nel contratto del 24.6.2022 e ribadito di aver correttamente eseguito l'in- carico assunto, come provato dalle relazioni prodotte in sede monitoria (docc. 3 e 3 bis).
Richiamati i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova in sede di opposizione a decreto ingiuntivo illustrati nel precedente paragrafo 2, giova ricordare che, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista a titolo di com- penso dovuto per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, incombe sul pro- fessionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2, ord. 20 agosto 2019, n. 21522).
Nella specie, risulta aver provato l'avvenuta stipulazione del Controparte_1
contratto mediante la produzione del più volte citato documento 2. Quanto alla prova dell'esatto adempimento, ritiene questo Giudice che gli elaborati allegati al ricorso per de- creto ingiuntivo quali documenti 3 e 3 bis forniscano piena evidenza dell'effettivo
7 espletamento dell'incarico professionale ed in particolare delle prestazioni previste all'arti- colo 2 del contratto (cfr. doc. 2, pag. 1, del fascicolo monitorio).
Nel dettaglio: viene dato atto dei risultati dell'accesso agli atti dell'Archivio Generale del
(cfr. doc. 3, pagg. 9 e 10); è presente la restituzione grafica dei rilievi Controparte_7
dello stato dei luoghi effettuati (cfr. doc. 3, pagg. da 11 a 42); è stata fatta la diagnosi ener- getica (cfr. doc. 3 bis, pag. 3); risultano individuati gli interventi necessari per ottemperare ai prerequisiti del c.d. e svolte le analisi preliminari per la corretta ed efficace CP_8 progettazione dell'intervento (cfr. doc. 3 bis, pagg. da 5 a 31); viene infine fornita relazione di conformità urbanistico-edilizia (cfr. doc. 3, pag. 44).
Il eccepisce, in primo luogo, la mancata verifica di dettaglio dello stato di Parte_1
fatto e della conformità urbanistica delle singole unità immobiliari, avendo la società conve- nuto omesso di verificare la presenza di vincoli potenzialmente incidenti sulla realizzazione dell'operazione. A tal proposito si rileva che l'incarico risulta conferito dal (non Parte_1
già dai proprietari delle singole unità condominiali) e riguarda l'effettuazione delle suddette verifiche e valutazioni relativamente alle “parti comuni del fabbricato” (cfr. art.
2.1.1. del contratto). Le ulteriori verifiche che il indica come omesse non risultano Parte_1
espressamente pattuite, né appaiono funzionali alla realizzazione dei lavori indicati nello stu- dio di fattibilità, i quali riguardano le parti comuni dell'edificio (in particolare, realizzazione di “cappotto termico su superfici opache esterne verticali” e “miglioramento dell'isolamento termico della copertura tramite applicazione di pannello di sferite da 10 cm, del solaio del garage e del portico esterno con pannello CZ da 1 m”, cfr. doc. 3 bis, pagg. 5 e 17). Alla luce della puntuale delimitazione dell'oggetto del contratto per mezzo del citato articolo 2, non risulta indicativa la circostanza che nell'articolo che disciplina il corrispettivo dovuto dal sia specificato che l'importo pattuito è calcolato in considerazione del nu- Parte_1
mero delle unità abitative di cui l'edificio è composto.
Se, infatti, per mezzo dell'articolo 3 del contratto le parti hanno quantificato il corrispettivo in euro 45.760,00, specificando che tale somma è ottenuta moltiplicando l'importo di euro
572 per il numero di “unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale”, pari ad ottanta
(cfr. doc. 2, pag. 2, del fascicolo monitorio), tale previsione risulta invero meramente espli- cativa del criterio adottato per la determinazione di un importo che rimane tuttavia unitario,
8 risultando chiaramente pattuito tra d il Controparte_1 CP_2
e da quest'ultimo dovuto.
[...]
Del pari estranea all'oggetto del contratto è la quantificazione dei costi per la realizzazione degli interventi e la misura in cui gli stessi siano coperti dai massimali previsti dalla norma- tiva fiscale, di modo che l'assenza di tali dati nelle relazioni prodotte non costituisce inadem- pimento della società opposta. Il contratto non fa infatti alcuna menzione di dette prestazioni.
Non sussiste neppure l'ultimo profilo d'inadempimento indicato dall'opponente, ovvero la mancata specificazione dell'applicabilità o meno degli incentivi fiscali in caso di realizza- zione dei lavori proposti. A pagina 31 del citato documento 3 bis, il professionista firmatario della relazione dichiara infatti che “l'intervento di riqualificazione dell'edificio in oggetto rientra nei requisiti previsti dal decreto Ecobonus 110%”. Tale statuizione, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, non risulta affatto equivoca e chiarisce per l'appunto che la realizzazione dei lavori descritti nelle pagine da 5 a 29 (“l'intervento di riqualificazione dell'edificio in oggetto”) legittima, a giudizio del professionista, il riconoscimento delle in- centivazioni fiscali (“rientra nei requisiti previsti”) previste dal decreto legge n. 34/2020 (c.d.
Ecobonus 110%).
In conclusione, risulta provato il corretto adempimento delle obbligazioni assunte da
[...]
Controparte_1
Le domande di risarcimento del danno e di ripetizione di quanto sinora corrisposto dal
[...]
non possono pertanto trovare accoglimento. Pt_3
4. Sul corrispettivo pattuito.
Il lamenta, in via ulteriormente gradata, l'abnormità del corrispettivo richie- Parte_1 sto dalla società opposta, deducendo che l'importo pattuito non rispetterebbe i criteri previsti dalle Linee Guida Superbonus Determinazione Corrispettivo contenute nella circolare n.
61/2020, prot. n. 348/2020 del 18/12/2020 della . Ne chiede per- Parte_4
tanto la rideterminazione, indicando in euro 12.179,40 l'importo congruo alla luce delle ri- chiamate Linee Guida, anche in considerazione del fatto che il costo dello studio di fattibilità rientra tra le spese detraibili ai sensi del decreto legge n. 34/2020.
Parte opposta controdeduce di essersi attenuta, nella quantificazione dell'importo richiesto, al corrispettivo pattuito nel contratto del 24.6.2022.
9 Va nondimeno ricordato che in presenza di una espressa pattuizione delle parti non ricorrono i presupposti per l'esercizio del potere di liquidazione giudiziale del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. Nella specie, il compenso risulta puntualmente determinato per mezzo dell'art. 3 del contratto (cfr. doc. 2, pag. 2, del fascicolo monitorio).
Dal momento che le Linee Guida citate da parte opponente non hanno natura inderogabile non ricorrono neppure i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 1419, comma secondo, c.c.
In conclusione, la domanda di rideterminazione del compenso non può essere accolta, assor- bita ogni altra questione, in base al principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 8 maggio 2014, n. 9936).
5. Sulle spese legali
Alla soccombenza del segue la condanna dello stesso al pagamento integrale Parte_1
delle spese di lite in favore del difensore della società convenuta dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M.
147/2022, tenuto conto della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dell'attività svolta e del valore della causa. Con distrazione in favore del difensore antistata- rio.
6. Sull'istanza di condanna dell'attore-opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
Va rigettata l'istanza di risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 c.p.c., avanzata da
[...]
non emergendo dagli atti di causa elementi idonei per ritenere Controparte_9 che nella condotta dell'opponente sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce infatti una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce, circostanza nella specie neppure specificamente allegata da parte opposta la quale si
è limitata ad affermare genericamente che “dalla documentazione prodotta emerge l'evidente temerarietà dell'opposizione” (pag. 19 della comparsa di costituzione e risposta).
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96
c.p.c., atteso che, pur a fronte del rigetto dell'opposizione, non è ravvisabile alcuna condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un “abuso del processo”.
10 Per tali ragioni l'istanza formulata da parte opposta ex art. 96 c.p.c. non può trovare accogli- mento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 1142/2023 di questo Tribunale;
3) rigetta ogni altra domanda proposta dall'opponente;
4) rigetta l'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta-opposta;
5) condanna il alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antista- Controparte_1 tario, delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase intro- duttiva, € 1.800,00 per fase istruttoria ed € 2.900,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso il 26 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott.ssa Silvia Barison
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Jacopo Negro
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