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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 917/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 917 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Falcone), e CodiceFiscale_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_1
– rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio e Giovanni Cardillo). P.IVA_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 1176/2019, con la quale il Tribunale di Reggio
Calabria ha rigettato la domanda proposta dall'appellante, il quale – premettendo d'essere titolare d'uno studio commerciale, e d'aver stipulato (il 9 novembre 2011) con un CP_1 contratto di telefonia (denominato “Azienda Tuttocompreso”), sottoscritto per un costo mensile di 277,50 euro, comprensivo d'opzione per il trasferimento delle chiamate (da fisso a SIM), e ulteriori servizi aggiuntivi – evocava in giudizio per sentirla Controparte_1 condannare – previa dichiarazione d'inadempimento contrattuale – al pagamento dell'indennizzo, così come al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del malfunzionamento e della mancata attivazione di alcuni servizi (quali il trasferimento di chiamata dal fisso al mobile, e la visualizzazione del numero chiamante), a suo dire inclusi nel contratto stesso.
2.1. esponeva, inoltre, d'avere concluso successivamente (ossia il 9 aprile 2015) – su Pt_1 consiglio d'un consulente commerciale – un ulteriore contratto, per la trasformazione CP_1 per la trasformazione delle due numerazioni relative all'utenza dello studio professionale in tecnologia tradizionale, e d'aver acquistato un centralino Samsung Office Serv 7030, dietro il corrispettivo di 100,00 euro mensili, tuttavia mai risultato funzionante (nella sua prospettazione).
2.2. rilevava – da ultimo – come i reclami e le segnalazioni per i disservizi cagionati Pt_1
fossero risultati vani, al pari del tentativo di conciliazione svoltosi innanzi al Corecom Calabria.
2.3. In ragione di ciò, egli instava per la condanna della convenuta società al pagamento in suo favore della somma di 20.000,00 euro.
3. La società convenuta contestava quanto dedotto dall'attore, rilevando – a supporto della propria domanda di rigetto – come a) le utenze telefoniche fossero state sempre perfettamente funzionanti sia in entrata sia in uscita, e b) la visibilità della chiamata ricevuta non fosse un servizio previsto nel profilo prescelto (Azienda Tutto Compreso), bensì un'opzione attivabile a pagamento mediante il servizio “Chi è”.
3.1. Essa chiariva, infine, come il mancato funzionamento del centralino, acquistato dal cliente ma non fornito da , fosse dipeso verosimilmente da una mancata corretta CP_1 installazione dello stesso, e come – in ogni caso – si sarebbe dovuto rivolgere alla società
Samsung, produttrice dell'apparecchio.
4. ha proposto appello contro la decisione di primo grado, deducendo – in particolare Pt_1
– l'illegittimità della stessa, asseritamente consistita nell'avere essa ritenuto la mancata produzione del contratto intercorso tra le parti, II) l'erronea valutazione delle risultanze
2 probatorie, e III) l'erroneità della statuizione anche in punto di risarcimento del danno, e di relativa prova.
4.1. La controparte ha contestato diffusamente l'appello, instando per la sua reiezione e la conferma della decisione impugnata.
4. All'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Le circostanze addotte dall'attore (e appellante) sono state introdotte al procedimento genericamente e senza adeguato supporto probatorio.
6.1. Nel rapporto contrattuale intercorso fra le parti I) l'utenza non ha subito guasti e il flusso comunicativo (in entrata e in uscita) è risultato sempre fruibile, II) la lamentata invisibilità della numerazione delle telefonate entranti non può imputarsi alla controparte, in assenza di puntualizzazioni di circa l'avvenuto compimento – da parte propria – degli incombenti Pt_1
materiali prodromici all'attivazione del relativo servizio (azionabili direttamente dall'utente).
7. Nel corso del primo giudizio, non ha confutato le controdeduzioni della società, la Pt_1 quale – in sede di propria costituzione davanti al Tribunale – ha puntualizzato come il servizio
– specificamente fatto oggetto delle doglianze dell'appellante – inerente alla possibilità di visualizzazione della numerazione del chiamante (presso l'apparecchio telefonico del contattato) semplicemente non fosse caratteristico della specifica offerta contrattuale
(denominata "Azienda Tutto Compreso") sottoscritta dal cliente: tanto è evidenziato a pagina
2 della comparsa di costituzione avversaria (in prima cura), ove si legge come «per le telefonate in uscita, con il profilo "Azienda Tutto Compreso" non vi è la visibilità[leggasi
"possibilità": n.d.r.], da parte di chi riceve la chiamata, di visualizzare il numero del chiamante».
8. Nessuna smentita è provenuta dall'appellante – in occasione delle sue difese (svolte nel primo grado di giudizio) successive alle deduzioni avversarie – circa l'effettiva appartenenza
– al contratto intercorrente tra le parti – del servizio qui contestato: ossia dell'esigibilità – in confronto di – dell'opzione appunto consistente nel rendere conoscibile Controparte_1
– a favore del destinatario della telefonata – il numero del chiamante.
9. Respinta, dunque, la prima contestazione del professionista, anche la censura ulteriore – inerente al malfunzionamento della cosiddetta segreteria – non può essere valorizzata nel senso auspicato dall'appellante.
10. La stessa si rivela generica, non suffragata da riscontri puntuali e cristallini, e in ogni caso rivolta in confronto di una controparte – – contrattualmente non tenuta Controparte_1
3 a mantenere indenne il sottoscrittore (del pacchetto "Azienda Tutto Compreso") da eventuali disservizi relativi all'apparecchiatura fisica, consegnata a corredo della sottoscrizione.
11. Per tutto quanto appena chiarito, allora, l'appello va respinto integralmente.
12. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di Pt_1
), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio
[...] dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio: € 602,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 903,00
Fase decisionale: € 1.453,00
Compenso tabellare: € 3.809,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante legale pro Parte_1 Controparte_1
tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate complessivamente CP_1 nell'importo pari a 3.809,00 euro a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
4 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 917 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Falcone), e CodiceFiscale_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_1
– rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio e Giovanni Cardillo). P.IVA_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 1176/2019, con la quale il Tribunale di Reggio
Calabria ha rigettato la domanda proposta dall'appellante, il quale – premettendo d'essere titolare d'uno studio commerciale, e d'aver stipulato (il 9 novembre 2011) con un CP_1 contratto di telefonia (denominato “Azienda Tuttocompreso”), sottoscritto per un costo mensile di 277,50 euro, comprensivo d'opzione per il trasferimento delle chiamate (da fisso a SIM), e ulteriori servizi aggiuntivi – evocava in giudizio per sentirla Controparte_1 condannare – previa dichiarazione d'inadempimento contrattuale – al pagamento dell'indennizzo, così come al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del malfunzionamento e della mancata attivazione di alcuni servizi (quali il trasferimento di chiamata dal fisso al mobile, e la visualizzazione del numero chiamante), a suo dire inclusi nel contratto stesso.
2.1. esponeva, inoltre, d'avere concluso successivamente (ossia il 9 aprile 2015) – su Pt_1 consiglio d'un consulente commerciale – un ulteriore contratto, per la trasformazione CP_1 per la trasformazione delle due numerazioni relative all'utenza dello studio professionale in tecnologia tradizionale, e d'aver acquistato un centralino Samsung Office Serv 7030, dietro il corrispettivo di 100,00 euro mensili, tuttavia mai risultato funzionante (nella sua prospettazione).
2.2. rilevava – da ultimo – come i reclami e le segnalazioni per i disservizi cagionati Pt_1
fossero risultati vani, al pari del tentativo di conciliazione svoltosi innanzi al Corecom Calabria.
2.3. In ragione di ciò, egli instava per la condanna della convenuta società al pagamento in suo favore della somma di 20.000,00 euro.
3. La società convenuta contestava quanto dedotto dall'attore, rilevando – a supporto della propria domanda di rigetto – come a) le utenze telefoniche fossero state sempre perfettamente funzionanti sia in entrata sia in uscita, e b) la visibilità della chiamata ricevuta non fosse un servizio previsto nel profilo prescelto (Azienda Tutto Compreso), bensì un'opzione attivabile a pagamento mediante il servizio “Chi è”.
3.1. Essa chiariva, infine, come il mancato funzionamento del centralino, acquistato dal cliente ma non fornito da , fosse dipeso verosimilmente da una mancata corretta CP_1 installazione dello stesso, e come – in ogni caso – si sarebbe dovuto rivolgere alla società
Samsung, produttrice dell'apparecchio.
4. ha proposto appello contro la decisione di primo grado, deducendo – in particolare Pt_1
– l'illegittimità della stessa, asseritamente consistita nell'avere essa ritenuto la mancata produzione del contratto intercorso tra le parti, II) l'erronea valutazione delle risultanze
2 probatorie, e III) l'erroneità della statuizione anche in punto di risarcimento del danno, e di relativa prova.
4.1. La controparte ha contestato diffusamente l'appello, instando per la sua reiezione e la conferma della decisione impugnata.
4. All'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Le circostanze addotte dall'attore (e appellante) sono state introdotte al procedimento genericamente e senza adeguato supporto probatorio.
6.1. Nel rapporto contrattuale intercorso fra le parti I) l'utenza non ha subito guasti e il flusso comunicativo (in entrata e in uscita) è risultato sempre fruibile, II) la lamentata invisibilità della numerazione delle telefonate entranti non può imputarsi alla controparte, in assenza di puntualizzazioni di circa l'avvenuto compimento – da parte propria – degli incombenti Pt_1
materiali prodromici all'attivazione del relativo servizio (azionabili direttamente dall'utente).
7. Nel corso del primo giudizio, non ha confutato le controdeduzioni della società, la Pt_1 quale – in sede di propria costituzione davanti al Tribunale – ha puntualizzato come il servizio
– specificamente fatto oggetto delle doglianze dell'appellante – inerente alla possibilità di visualizzazione della numerazione del chiamante (presso l'apparecchio telefonico del contattato) semplicemente non fosse caratteristico della specifica offerta contrattuale
(denominata "Azienda Tutto Compreso") sottoscritta dal cliente: tanto è evidenziato a pagina
2 della comparsa di costituzione avversaria (in prima cura), ove si legge come «per le telefonate in uscita, con il profilo "Azienda Tutto Compreso" non vi è la visibilità[leggasi
"possibilità": n.d.r.], da parte di chi riceve la chiamata, di visualizzare il numero del chiamante».
8. Nessuna smentita è provenuta dall'appellante – in occasione delle sue difese (svolte nel primo grado di giudizio) successive alle deduzioni avversarie – circa l'effettiva appartenenza
– al contratto intercorrente tra le parti – del servizio qui contestato: ossia dell'esigibilità – in confronto di – dell'opzione appunto consistente nel rendere conoscibile Controparte_1
– a favore del destinatario della telefonata – il numero del chiamante.
9. Respinta, dunque, la prima contestazione del professionista, anche la censura ulteriore – inerente al malfunzionamento della cosiddetta segreteria – non può essere valorizzata nel senso auspicato dall'appellante.
10. La stessa si rivela generica, non suffragata da riscontri puntuali e cristallini, e in ogni caso rivolta in confronto di una controparte – – contrattualmente non tenuta Controparte_1
3 a mantenere indenne il sottoscrittore (del pacchetto "Azienda Tutto Compreso") da eventuali disservizi relativi all'apparecchiatura fisica, consegnata a corredo della sottoscrizione.
11. Per tutto quanto appena chiarito, allora, l'appello va respinto integralmente.
12. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di Pt_1
), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio
[...] dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio: € 602,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 903,00
Fase decisionale: € 1.453,00
Compenso tabellare: € 3.809,00
13. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante legale pro Parte_1 Controparte_1
tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate complessivamente CP_1 nell'importo pari a 3.809,00 euro a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
4 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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