Sentenza breve 18 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/05/2021, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2021
N. 00662/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Panarotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
previa sospensione,
del decreto del 10.12.2020, notificato in data 21.01.2021, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno temporaneo, ricerca lavoro Emersione 2020 Cat.-OMISSIS-del 20.07.2020, con l'intimazione a lasciare il territorio nazionale nel termine di quindici giorni lavorativi, attraverso un posto di Polizia di Frontiera decorrenti dalla data di notifica del suddetto decreto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di aver presentato in data 20.7.2020 alla Questura di -OMISSIS-, richiesta di permesso di soggiorno per ricerca lavoro-emersione, ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020.
A tal fine lo straniero dichiarava di essere in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato né convertito; di un regolare passaporto; di essere presente in Italia da prima dell’8 marzo 2020 e di aver svolto attività lavorativa prima della data del 31.10.2019 in uno dei settori lavorativi indicati dal Legislatore, così come specificati dall’art. 4 del D.M. 27.5.2020.
A fronte della comunicazione, da parte della Questura, della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, poiché l’istanza sarebbe stata carente della documentazione attestante lo svolgimento, nel periodo indicato dalla previsione di legge, di attività lavorativa nei settori di cui all’art. 4 del decreto interministeriale 27.05.2020, il ricorrente provvedeva ad integrare la documentazione prodotta, inviando copia della lettera di assunzione datata 15 ottobre 2019 da parte della -OMISSIS-con la qualifica di manovale agricolo.
Ciononostante, in data 10.12.2020, la Questura ha emesso il provvedimento indicato in epigrafe di rigetto dell’istanza, ritenendo insussistenti i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Nello specifico la Questura rilevava che il ricorrente non aveva dimostrato l’avvenuto svolgimento di attività lavorativa in data antecedente al 31 ottobre 2019 in uno dei settori indicati dal D.L. n. 34/2020, dimostrazione non avvenuta neppure a seguito dell’integrazione documentale, in quanto le buste paga allegate e la dichiarazione -OMISSIS- riportavano come data di assunzione quella del 5 dicembre 2019 e non, come richiesto, una data antecedente il 31.10.2019.
Da ciò la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di emersione, non avendo il richiedente comprovato il possesso dei requisiti richiesti per il vaglio dell’istanza.
Avverso il predetto provvedimento parte ricorrente ha quindi proposto impugnazione con ricorso depositato in data 20 aprile 2021, assistito da istanza cautelare, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, così sinteticamente riassunti: il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto il ricorrente avrebbe in sede procedimentale fornito documentazione idonea ad attestare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti dalla norma.
A tale riguardo la difesa istante sottolinea la finalità della normativa applicata nel caso di specie, mirante a regolarizzare, in presenza delle condizioni di legge, anche situazioni lavorative irregolari, purché sia fornita la documentazione che attesti, con i mezzi specificati dal decreto interministeriale del 27 maggio 2020, lo svolgimento di tale attività, anche per brevi periodi, in epoca antecedente il 31 ottobre 2019.
Non ritenendo la natura tassativa della tipologia di documenti indicati nel decreto interministeriale, potendo essere utilizzata ogni documentazione idonea a dare prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, la difesa istante insiste in ordine all’illegittimità della determinazione assunta dalla Questura di -OMISSIS-, avendo il ricorrente prodotto idonea documentazione – nella specie il contratto di lavoro con il quale è stato assunto dal 15 ottobre 2019, salvo regolarizzare la posizione lavorativa soltanto in epoca successiva, come da documentazione -OMISSIS- - sufficiente ed idonea per essere valutata ai fini dell’accoglimento dell’istanza di emersione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla Camera di Consiglio del 12 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020,
il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020, sussistendone i presupposti.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le seguenti considerazioni.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 203 del 2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, <<i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro>>.
Con decreto interministeriale del 27 maggio 2020, all’art. 3, (recante presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo) è stato previsto che <<i cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza; ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta; le istanze sono presentate al Questore dal 1 giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, l. 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall'interessato; l'onere a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30>>.
Il medesimo decreto dispone altresì all’art. 7 comma 1 che, con riferimento ai contenuti dell’istanza di cui all’art. 3, questa deve contenere a pena di inammissibilità “d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019”
Orbene, come documentato in atti, al momento della presentazione della domanda il ricorrente non aveva documentato l’avvenuto svolgimento di attività lavorativa nei settori rilevanti entro la data del 31 ottobre 2019 e a tale riguardo solo a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, ha provveduto ad integrare la documentazione prodotta allegando copia della lettera di assunzione, risalente al 15 ottobre 2019, alle dipendenze della -OMISSIS-, oltre alle due buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2019 e alla certificazione -OMISSIS- dalla quale risulta l’avvio del rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dalla data del 5 dicembre 2019.
Tale integrazione documentale non è stata ritenuta utile e sufficiente a comprovare i requisiti di legge, in quanto, come sottolineato dalla difesa erariale, il rapporto di lavoro con la -OMISSIS- (peraltro in un settore non rientrante in quelli indicati dalla norma di legge, come rilevabile dal certificato -OMISSIS- ove è espressamente indicato che il lavoro denunciato non rientra nel settore agricolo) sarebbe iniziato soltanto a dicembre 2019, mentre non sarebbe stata adeguatamente comprovata la sussistenza del rapporto di lavoro in epoca antecedente.
Ritiene il Collegio, a fronte delle contestazioni mosse in ricorso, che le conclusioni cui è giunta la Questura siano corrette e condivisibili non avendo il ricorrente comprovato in modo adeguato, anche alla stregua delle precisazioni dettate in merito dal D.M. 27.5.2020, l’esistenza di un rapporto di lavoro iniziato prima del 31 ottobre 2019.
Va in primo luogo condivisa l’osservazione della resistente che ha sottolineato come nella specie sia stata prodotta unicamente una lettera di assunzione e non un contratto di lavoro, così come richiesto dal decreto interministeriale.
Al contempo, la documentazione depositata comprova la diversa data di inizio del rapporto di lavoro, che risulta avviato dal 5 dicembre 2019, come attestano le due buste paga allegate ed il modello -OMISSIS-.
Né parte ricorrente ha documentato in altro modo la sussistenza dell’avvenuta prestazione lavorativa in epoca antecedente con l’allegazione di altri documenti che, secondo le indicazioni date dal decreto interministeriale, possono in qualche misura documentare l’avvenuta prestazione lavorativa, anche se irregolare, quali, ad esempio, le ricevute attestanti la percezione di somme da parte del datore di lavoro, l’indicazione di turni lavorativi o altre indicazioni sulla prestazione da svolgere in favore del presunto datore di lavoro, ovverosia documenti idonei a dare un principio di riscontro dell’esistenza dell’attività lavorativa.
Ne consegue che, proprio in considerazione della finalità sottesa alla normativa in esame, non risulta essere stato fornito dal lavoratore richiedente l’emersione un principio utile di prova che potesse avallare l’esistenza di un rapporto di lavoro iniziato prima del 31.10.2019.
Per tali ragioni, non rilevandosi i profili di illegittimità denunciati, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in 1500,00€ (millecinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO