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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9294/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da dell'avv. FENOGLIO ANDREA presso il cui studio ha eletto domicilio, in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. BOSCO MARINELLA presso il cui Controparte_1 studio ha eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale di udienza del 26.03.2025): pronunciare sentenza parziale in punto separazione con rimessione della causa in istruttoria
Per il P.M.
Esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in ALMESE il 22/07/2017.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16.03.2019 e il 12.10.2021. Per_1 Per_2
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 24/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi oltre alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Con memoria difensiva depositata il 29.10.2024 si costituiva in giudizio
[...]
non opponendosi alla domanda di separazione e chiedendo a sua volta la Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.
All'udienza in data 2.12.224 avanti al Giudice Delegato le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a vivere separate il Giudice Relatore assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissava il calendario del processo.
All'udienza del 26.03.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, attese le difese e le domande delle parti, il comportamento processuale dalle stesse tenuto e l'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni controverse.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9294/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da dell'avv. FENOGLIO ANDREA presso il cui studio ha eletto domicilio, in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. BOSCO MARINELLA presso il cui Controparte_1 studio ha eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale di udienza del 26.03.2025): pronunciare sentenza parziale in punto separazione con rimessione della causa in istruttoria
Per il P.M.
Esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in ALMESE il 22/07/2017.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16.03.2019 e il 12.10.2021. Per_1 Per_2
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 24/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi oltre alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Con memoria difensiva depositata il 29.10.2024 si costituiva in giudizio
[...]
non opponendosi alla domanda di separazione e chiedendo a sua volta la Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.
All'udienza in data 2.12.224 avanti al Giudice Delegato le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a vivere separate il Giudice Relatore assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissava il calendario del processo.
All'udienza del 26.03.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, attese le difese e le domande delle parti, il comportamento processuale dalle stesse tenuto e l'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni controverse.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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