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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglioin persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5573/2023 R.G.
TRA
cf: , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Na), alla via Rosselli n.4, elett.te dom.to in Frattamaggiore (Na), alla via Giulio Genoino n.80, presso lo studio dell'Avv. Filippo Chiacchio cf: dal quale è rapp.to e difeso in virtù di C.F._2 mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
società con sede in Milano alla Piazza Tre Torri, 3 c.a.p. 20145 PIVA , in CP_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro di Napoli, C.F. presso il cui C.F._3 studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162
nonché
in persona del l.r.p.t., p.i. , con sede in Frattaminore (NA), alla Controparte_2 P.IVA_2
via Viggiano n.18 cap 80020, pec 03916490612@impresa.italia.it
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non Controparte_2 comparsa. All'udienza fissata per il 12.02.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, nessuno depositava note scritte e la causa veniva rinviata, ex art. 127 ter quarto comma c.p.c., all'udienza del 12.03.2025.
Anche per l'odierna udienza del 12.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti costituite, che hanno ricevuto regolare avviso del rinvio, non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza.
Orbene, considerata la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarane la conseguente estinzione.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord n.
1951/2023, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
c) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, così deciso il 12.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello