Art. 12. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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1 gennaio 1998
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28 maggio 2000
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Commentari • 4
- 1. Aumento illegittimo della bonus malus se l’assicuratore non prova di aver agito in buona fedeLattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 5 ottobre 2016
[…] Dall'indicato schema giuridico deriva che, al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo (art. 133 d. lsg 209/2005 e art. 12 legge n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole “bonus-malus”), la variazione “in pejus” opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi. […]
Leggi di più… - 2. Assicurazione clausola bonus-malus variazione in pejus sinistro stradale onere della provaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 gennaio 2017
- 3. Bonus malus: aumento illegittimo se assicuratore non prova di aver agito in buona fedeAccesso limitatoCarmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 3 novembre 2016
- 4. Testo del ''collegato mercati'': cambia il danno biologico di lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2001
Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 18603Provvedimento: […] al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo (art. 12 legge n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis), […] 1-4 ed 11col della legge n. 990/1969, ma soltanto una formula tariffaria che prevede una modalità di variazione automatica -in aumento o in diminuzione del premio, e che opera “in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo” (art. 12 legge n. 990/1969; attuale art. 133 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), […]Leggi di più...
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- esercizio dell'assicurazione
- 2. Trib. Bari, sentenza 17/09/2021, n. 3293Provvedimento: […] -in aumento o in diminuzione- del premio, e che opera "in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo" (art. 12 legge n. 990/1969; attuale art. 133 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), rimanendo pertanto inalterato il contenuto delleLeggi di più...
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- 3. CGCE, n. C-59/01, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 25/02/2003Provvedimento: […] 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore.Leggi di più...
- libertà tariffaria·
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- raccolta di informazioni·
- sistema generale di controllo dei prezzi·
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- 4. Corte Cost., ordinanza 14/06/2002, n. 238Provvedimento: […] 2 - il quale consta di più commi - stabilisce, al comma 2- bis (introdotto dalla legge di conversione n. 137 del 2000), che le "disposizioni di cui al comma 2" si applicano, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito (e, dunque, retroattivamente), anche ai contratti relativi alle formule tariffarie di cui all'art. 12 della legge n. 990 del 1969, nonché a talune determinate tipologie contrattuali (contratti offerti per telefono o per via telematica, contratti senza clausola di tacito rinnovo, etc.);Leggi di più...
- divieto di maggiorazione·
- carente motivazione in punto di rilevanza nonché contraddittorietà dell’atto di rimessione·
- manifesta inammissibilità della questione.·
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- 5. Corte d'Appello Milano, sentenza 11/10/2021, n. 2917Provvedimento: […] b) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni; […]Leggi di più...
- inammissibilità domanda nuova·
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- modifica domanda in corso di causa·
- querela di falso·
- sequestro documenti·
- falsificazione documenti·
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- patrocinio a spese dello Stato·
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