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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6310 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
OF UN Presidente
Francesca Romana Salvadori Consigliere
TT AL Consigliere relatore riunita in camera di consiglio in data 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4960 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente tra:
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Carriero, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 111;
Appellante
e
Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Brusca, per procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Genzano di Roma, Corso Don Minzoni n. 57;
Appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 30.1.2024.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio in data 6.9.1993, Parte_1 Controparte_1
si sono separati consensualmente nel 2005 ed hanno ripreso la convivenza due anni dopo;
con ricorso depositato il 24.7.2019, premettendo di aver subito numerosi e continui episodi di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, Pt_1
ha adito il Tribunale di Velletri per sentir pronunciare la separazione,
[...]
l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno mensile, per il proprio mantenimento, pari ad € 1.000,00;
costituitosi in giudizio, si è associato alla domanda di Controparte_1
separazione, contestando, però, quanto dedotto in ordine alla posizione economica della ricorrente e alle condotte aggressive allo stesso ascritte;
ha, quindi, chiesto il rigetto di tutte le altre domande formulate dalla ricorrente e la previsione di un assegno, a carico di , pari ad € 250,00 Parte_1
mensili, nel caso di assegnazione della casa coniugale;
2 all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza resa il 14.10.2020, il
Presidente del Tribunale ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti;
ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente;
ha posto, a carico di un assegnamento di mantenimento per la moglie dell'importo Controparte_1
complessivo di € 400,00 mensili;
con memoria integrativa ritualmente depositata il 30.3.2021, la ricorrente ha chiesto che la separazione fosse addebitata alla controparte;
con la sentenza n. 200/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi;
ha respinto la domanda di addebito proposta da nei Parte_1
confronti del marito;
ha rigettato la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
non ha disposto nulla in merito alla casa coniugale;
ha condannato al pagamento delle spese di lite;
Parte_1
con ricorso depositato il 23.5.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, lamentando che erroneamente il Tribunale, avendo pretermesso elementi di prova rilevanti ai fini della decisione ed avendo erroneamente valutato gli elementi di fatto e la sua condizione patrimoniale, non aveva addebitato la separazione al marito e aveva rigettato la domanda di assegno di mantenimento;
ha, quindi, concluso chiedendo che, previa sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e previa ammissione della prova testimoniale già articolata nel primo grado del giudizio, la separazione fosse addebitata a le fosse assegnata la Controparte_1
casa coniugale, le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, nonchè la condanna del marito al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio;
3 si è costituito contestando il fondamento dell'impugnazione e Controparte_1
concludendo per il relativo rigetto;
il Procuratore Generale, in data 14.10.2025, ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere, non essendo coinvolti minorenni nella controversia;
autorizzato con provvedimento del 9.9.2025 il deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
L'appello è parzialmente accoglibile.
In particolare, in merito alla pronuncia di addebito della separazione, il
Tribunale ha rigettato la domanda, attesa la genericità degli episodi di violenza e minaccia denunciati da , la quale non aveva provveduto a Parte_1
depositare né la denuncia né la sentenza di condanna del coniuge.
Le considerazioni del Tribunale meritano di essere rivisitate alla luce della sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma in data 31.05.2024 e divenuta irrevocabile in data 16.10.2024, allegata alle note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c.
Trattandosi di una sentenza successiva alla decisione del Tribunale di Velletri che ha definito il giudizio di primo grado, tale pronuncia della Corte d'Appello penale integra un fatto nuovo sopravvenuto, ammissibile nel giudizio di appello, in deroga al divieto posto dall'art. 345 c.p.c.
Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell'art.
4 345, comma 3, cod. proc. civ., può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte” (Cass. civ. sez. III, 23.07.2025, n. 20786).
La suddetta sentenza penale, passata in giudicato dopo la definizione del giudizio di prime cure, ha accertato incontrovertibilmente che Controparte_1
è stato autore del reato di lesioni aggravate a danno della moglie Pt_1
, “facendola cadere a terra e facendole sbattere con la testa su un tagliaerba;
[...]
quindi le avrebbe stretto un braccio alla gola causandole una sensazione di asfissia”, alla quale sono stati refertati un “trauma contusivo con ecchimosi alla spalla sinistra, gluteo e coscia destra” e un “trauma contusivo occipitale".
A tal proposito, la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità ritiene che la gravità delle violenze fisiche in danno del coniuge costituisce motivo di addebito della separazione, anche laddove si tratti di un unico episodio: “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretatisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n.
7388/2017; Cass. n. 3925/2018) “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Il loro
5 accertamento esonera altresì il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 31351 del 24.10.2022; conforme, da ultimo, Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 22294 del 7.8.2024).
Nel caso di specie, la sentenza penale passata in giudicato -d'altronde non contestata nella memoria difensiva dalla parte appellata- non lascia alcun dubbio circa la verificazione dell'episodio di grave violenza fisica e psichica perpetrato da ai danni della moglie e induce il Collegio ad Controparte_1
accogliere la domanda di addebito della separazione al marito, senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
Quanto, poi, alla domanda formulata dall'appellante in ordine all'assegno di mantenimento, giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12196 del 16.05.2017; conforme Cass., Sez.
6, Ordinanza n. 4327 del 10.02.2022).
6 Nel caso di specie, la documentazione allegata dalle parti risulta che:
- percepisce una retribuzione netta mensile pari ad € Parte_1
1.500,00 circa;
- è pensionato e percepisce una pensione pari ad € 1.486,00 Controparte_1
netti mensili (come documentato dai cedolini INPS);
- non vi è prova né della condizione di indigenza in cui Parte_1
sostiene di versare, né che la sua attività commerciale, non essendo stati depositati i bilanci della società.
Ne consegue che, alla luce dell'art. 2697, comma 1, c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, correttamente il Tribunale ha escluso la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico di in favore della coniuge. Controparte_1
Infine, in merito alla domanda di assegnazione della casa coniugale, il Collegio ritiene che, stante l'assenza di figli della coppia minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, anche la statuizione adottata dal Tribunale al riguardo debba essere confermata.
Il tenore della decisione e, in particolare, la circostanza che l'appello sia stato parzialmente accolto solo in virtù di un fatto sopravvenuto anche all'introduzione del presente grado del giudizio, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Velletri n. 200/2024, depositata il 30.1.2024;
addebita la separazione tra i coniugi a Controparte_1
rigetta ogni altra domanda;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
TT AL OF UN
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
UL Pucci Di Benisichi, magistrato ordinario in tirocinio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
OF UN Presidente
Francesca Romana Salvadori Consigliere
TT AL Consigliere relatore riunita in camera di consiglio in data 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4960 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente tra:
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Carriero, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 111;
Appellante
e
Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Brusca, per procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Genzano di Roma, Corso Don Minzoni n. 57;
Appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 200/2024 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 30.1.2024.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio in data 6.9.1993, Parte_1 Controparte_1
si sono separati consensualmente nel 2005 ed hanno ripreso la convivenza due anni dopo;
con ricorso depositato il 24.7.2019, premettendo di aver subito numerosi e continui episodi di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, Pt_1
ha adito il Tribunale di Velletri per sentir pronunciare la separazione,
[...]
l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno mensile, per il proprio mantenimento, pari ad € 1.000,00;
costituitosi in giudizio, si è associato alla domanda di Controparte_1
separazione, contestando, però, quanto dedotto in ordine alla posizione economica della ricorrente e alle condotte aggressive allo stesso ascritte;
ha, quindi, chiesto il rigetto di tutte le altre domande formulate dalla ricorrente e la previsione di un assegno, a carico di , pari ad € 250,00 Parte_1
mensili, nel caso di assegnazione della casa coniugale;
2 all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza resa il 14.10.2020, il
Presidente del Tribunale ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti;
ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente;
ha posto, a carico di un assegnamento di mantenimento per la moglie dell'importo Controparte_1
complessivo di € 400,00 mensili;
con memoria integrativa ritualmente depositata il 30.3.2021, la ricorrente ha chiesto che la separazione fosse addebitata alla controparte;
con la sentenza n. 200/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi;
ha respinto la domanda di addebito proposta da nei Parte_1
confronti del marito;
ha rigettato la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
non ha disposto nulla in merito alla casa coniugale;
ha condannato al pagamento delle spese di lite;
Parte_1
con ricorso depositato il 23.5.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, lamentando che erroneamente il Tribunale, avendo pretermesso elementi di prova rilevanti ai fini della decisione ed avendo erroneamente valutato gli elementi di fatto e la sua condizione patrimoniale, non aveva addebitato la separazione al marito e aveva rigettato la domanda di assegno di mantenimento;
ha, quindi, concluso chiedendo che, previa sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e previa ammissione della prova testimoniale già articolata nel primo grado del giudizio, la separazione fosse addebitata a le fosse assegnata la Controparte_1
casa coniugale, le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, nonchè la condanna del marito al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio;
3 si è costituito contestando il fondamento dell'impugnazione e Controparte_1
concludendo per il relativo rigetto;
il Procuratore Generale, in data 14.10.2025, ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere, non essendo coinvolti minorenni nella controversia;
autorizzato con provvedimento del 9.9.2025 il deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
L'appello è parzialmente accoglibile.
In particolare, in merito alla pronuncia di addebito della separazione, il
Tribunale ha rigettato la domanda, attesa la genericità degli episodi di violenza e minaccia denunciati da , la quale non aveva provveduto a Parte_1
depositare né la denuncia né la sentenza di condanna del coniuge.
Le considerazioni del Tribunale meritano di essere rivisitate alla luce della sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma in data 31.05.2024 e divenuta irrevocabile in data 16.10.2024, allegata alle note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c.
Trattandosi di una sentenza successiva alla decisione del Tribunale di Velletri che ha definito il giudizio di primo grado, tale pronuncia della Corte d'Appello penale integra un fatto nuovo sopravvenuto, ammissibile nel giudizio di appello, in deroga al divieto posto dall'art. 345 c.p.c.
Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell'art.
4 345, comma 3, cod. proc. civ., può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte” (Cass. civ. sez. III, 23.07.2025, n. 20786).
La suddetta sentenza penale, passata in giudicato dopo la definizione del giudizio di prime cure, ha accertato incontrovertibilmente che Controparte_1
è stato autore del reato di lesioni aggravate a danno della moglie Pt_1
, “facendola cadere a terra e facendole sbattere con la testa su un tagliaerba;
[...]
quindi le avrebbe stretto un braccio alla gola causandole una sensazione di asfissia”, alla quale sono stati refertati un “trauma contusivo con ecchimosi alla spalla sinistra, gluteo e coscia destra” e un “trauma contusivo occipitale".
A tal proposito, la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità ritiene che la gravità delle violenze fisiche in danno del coniuge costituisce motivo di addebito della separazione, anche laddove si tratti di un unico episodio: “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretatisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n.
7388/2017; Cass. n. 3925/2018) “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Il loro
5 accertamento esonera altresì il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 31351 del 24.10.2022; conforme, da ultimo, Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 22294 del 7.8.2024).
Nel caso di specie, la sentenza penale passata in giudicato -d'altronde non contestata nella memoria difensiva dalla parte appellata- non lascia alcun dubbio circa la verificazione dell'episodio di grave violenza fisica e psichica perpetrato da ai danni della moglie e induce il Collegio ad Controparte_1
accogliere la domanda di addebito della separazione al marito, senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
Quanto, poi, alla domanda formulata dall'appellante in ordine all'assegno di mantenimento, giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12196 del 16.05.2017; conforme Cass., Sez.
6, Ordinanza n. 4327 del 10.02.2022).
6 Nel caso di specie, la documentazione allegata dalle parti risulta che:
- percepisce una retribuzione netta mensile pari ad € Parte_1
1.500,00 circa;
- è pensionato e percepisce una pensione pari ad € 1.486,00 Controparte_1
netti mensili (come documentato dai cedolini INPS);
- non vi è prova né della condizione di indigenza in cui Parte_1
sostiene di versare, né che la sua attività commerciale, non essendo stati depositati i bilanci della società.
Ne consegue che, alla luce dell'art. 2697, comma 1, c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, correttamente il Tribunale ha escluso la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico di in favore della coniuge. Controparte_1
Infine, in merito alla domanda di assegnazione della casa coniugale, il Collegio ritiene che, stante l'assenza di figli della coppia minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, anche la statuizione adottata dal Tribunale al riguardo debba essere confermata.
Il tenore della decisione e, in particolare, la circostanza che l'appello sia stato parzialmente accolto solo in virtù di un fatto sopravvenuto anche all'introduzione del presente grado del giudizio, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Velletri n. 200/2024, depositata il 30.1.2024;
addebita la separazione tra i coniugi a Controparte_1
rigetta ogni altra domanda;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
TT AL OF UN
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
UL Pucci Di Benisichi, magistrato ordinario in tirocinio
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