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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del TT. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 10073/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Marilisa Capano, presso il cui studio, sito in Salerno alla via C. Domenico
Fiore n. 36, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti del
08/5/2014 per TA TT.SS , Rep. n. 34698, dagli Avv.ti Persona_1
Calogero Lanza e Matteo Giarratana, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Landi, sito in
Baronissi al corso Garibaldi n. 160;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 26/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il SI. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2553/2018, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €
13.093,62, a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni e servizi, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il contratto di finanziamento è affetto da nullità, atteso che il SI. Pt_1
ha solo sottoscritto una proposta di finanziamento n. 049800835 in
[...]
data 21/03/2014, presso l'Autosantoro Point S.R.L. (soggetto covenzionato), laddove al contrario di quanto affermato dall'opposta la successiva accettazione della proposta contrattuale non è mai stata notificata all'opponente, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1.1. delle condizioni generali di contratto, trattandosi di forma scritta convenzionale ai sensi dell'art. 1352 c.c., non rispettata;
che, dunque, il contratto posto a base dell'ingiunzione non si è mai perfezionato nei suoi confronti ed è pertanto da ritenersi nullo;
che quindi egli chiede condannarsi in via riconvenzionale la in ragione del mancato Controparte_1
perfezionamento del contratto di finanziamento, al risarcimento dei danni che si indicano nella misura di € 5.000,00 o in quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia derivanti dalla illegittima segnalazione a sofferenza del proprio nominativo alla CRIF S.P.A. ed al sistema creditizio Interbancario, in quanto avvenuta senza preavviso e senza alcuna valida giustificazione causale con conseguente discredito derivante dalla diffusione dell'informazione economica negativa nei circuiti informativi del ceto creditizio, con ricadute di carattere non patrimoniale oltre che economiche, essendo tale segnalazione preclusiva per l'ulteriore accesso al credito, stante il mancato
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza perfezionamento del contratto di finanziamento nei confronti del SI. ; quale secondo motivo di opposizione, che nella denegata Pt_1
ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere valido il contratto di prestito posto a fondamento della domanda monitoria, il Decreto Ingiuntivo andrebbe comunque revocato, non essendo il SI. tenuto al Pt_1
pagamento di quanto richiesto;
che, infatti, il bene che sarebbe stato oggetto della citata proprosta di finanziamento, ovvero un veicolo Hyundai I10, non
è mai stato consegnato all'opponente, ma risulterebbe successivamente essere stato intestato in proprietà alla SI.ra AR
in data 24/03/2014, con targa EV come risulta dall'estratto
[...]
cronolocigico che produce, la quale ne ha acquistato la proprietà e provveduto all'utilizzo del bene ed evidentemente al pagamento delle rate senza che il il SI. ne fosse in alcun modo messo a conoscenza;
che Pt_1
la SI.ra , ha con scrittura privata del AR
20/06/2017 provveduto alla vendita del predetto veicolo targato EV al prezzo di € 14.550,50 in favore dell'acquirente SI.ra , nata a Parte_3
Giffoni Valle Piana il 29/01/1966, la quale, come si evince dal contratto si è accollata le rate residue a scadere del predetto contratto di finanziamento, con accollo delle rate pari ad €.308,00 con scadenza dalla data di Aprile
2017 fino a tutto il 25/04/2021; che phe per effetto di tale scrittura di vendita contenente accollo liberatorio, la proprietaria del veiciolo targato
EV SI.ra , provvedeva in data Persona_2
22/06/2017 alla trascrizione dell'atto di vendita presso il P.R.A di Salerno in favore della SI.ra Pt_3
nata a [...] valle Piana il 26/01/1966 e ivi residente alla Via Luca
[...]
Gaurico n. 1; che quindi indi l'eventuale inadempimento del citato contratto o, meglio, “proposta di finanziamento”, andrà per effetto di tale scrittura privata del 20/06/2017, contenente accollo liberatorio, attribuita esclusivamente all'acquirente SI.ra (eventualmente anche in Parte_3
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza solido con la precedente proprietaria del predetto veicolo SI.ra
[...]
), la quale, previa richiesta di autorizzazione alla AR
chiamata in causa della medesima quale terzo chiamato in causa ex art. 106 c.p.c., dovrà essere condannata a tenere indenne l'opponente da ogni conseguenza economica derivante dalla presente controversia e del peso economico dell'inadempimento della sua obbligazione derivante dalla compravendita dell'autoveicolo Targato EV, e dall'inadempimento dell' accollo del residuo finanziamento, non corrisposto dalla medesima quale corrispettivo della compravendita del 20/06/2017; che la SI.ra Pt_3
andrà altresì condannata al risarcimento dei danni da lui subiti e
[...]
subendi, derivanti dall'innegabile pregiudizio al buon nome e al profilo di solvibilità del SI. che – per effetto di tale inadempimento ha Parte_1
subito del tutto in maniera illegittima , la segnalazione del proprio nominativo alla CRIF - con conseguente discredito derivante dalla diffusione dell'informazione economica negativa nei circuiti informativi del ceto creditizio, con ricadute di carattere non patrimoniale oltre che economiche, essendo detta segnalazione preclusiva per l'ulteriore accesso al credito, danni che si quantificano in € 5.000,00 o in qualle diversa maggiore/o minore ritenuta di giustizia;
quale terzo motivo di opposizione, che non è determinata né certa l'entità del credito ingiunto, in quanto il provvedimento monitorio è stato emesso sulla base di un estratto conto ex art. 50 T.U.B., proveniente dallo stesso creditore, totalmente errato ed infondato e comunque indidoneo a fornire prova dell' certezza dell'entità del credito ingiunto;
quale quarto motivo di opposizione, che nel contratto di prestito posto alla base del ricorso monitorio è stato indicato un T.A.E.G. inferiore a quello realmente applicato, senza tenere conto della capitalizzazione infrannuale degli interessi e delle ulteriori spese ed oneri collegati al credito, con conseguente nullità parziale del finanziamento e rideterminazione del piano di ammortamento al tasso c.d. “ . Pt_4
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto il SI. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della SI.ra , previo differimento della prima udienza;
nel merito, Parte_3
accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
2553/2018; in via riconvenzionale, condannare la al Controparte_1
risarcimento, in suo favore, dei danni che si indicano nella misura di €
5.000,00 o in quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia derivanti dalla illegittima segnalazione a sofferenza del proprio nominativo alla CRIF ed al sistema creditizio Interbancario, in quanto avvenuta senza preavviso e senza alcuna valida giustificazione causale, con conseguente discredito derivante dalla diffusione dell'informazione economica negativa nei circuiti informativi del ceto creditizio, con ricadute di carattere non patrimoniale oltre che economiche, essendo detta segnalazione preclusiva per l'ulteriore accesso al credito, stante il mancato perfezionamento del contratto di finanziamento nei confornti dell'odierno opponente;
in via subordinata, autorizzata la chiamata in causa della terza SI.ra , Parte_3
condannare quest'ultima a tenere indenne l'opponente dal peso economico dell'inadempimento della sua obbligazione derivante dalla compravendita dell'autoveicolo targato EV, e dall'accollo del pagamento del residuo finanziamento, non corrisposto dalla SI.ra come corrispettivo Parte_3
della citata compravendita del 20/06/2017 e di ogni ed ulteriore pretesa economica che l'opponente fosse costretto a pagare in favore della
[...]
per le causali dedotte, ovvero condannare quest'ultima a CP_1
tenere indenne l'opponente SI. per tutto quanto il Parte_1
Tribunale ritenga dovuto;
condannare la SI.ra al risarcimento Parte_3
dei danni derivanti dall'innegabile il pregiudizio al buon nome e al profilo di solvibilità del SI. che – per effetto di tale inadempimento da Parte_1
parte della terza chiamata SI.ra – ha subito la segnalazione del Parte_3
nominativo alla CRIF - con conseguente discredito derivante dalla diffusione
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza dell'informazione economica negativa nei circuiti informativi del ceto creditizio, con ricadute di carattere non patrimoniale oltre che economiche, essendo detta segnalazione preclusiva per l'ulteriore accesso al credito, danni che si quantificano in €.5.000,00 o in qualla maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MARILISA CAPANO, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che il SI. Controparte_1
è obbligato in solido con la mutuataria, acquirente del veicolo cui Pt_1
era funzionale il finanziamento oggetto di causa SI.ra , di talché è AR
tenuto al pagamento di quanto ingiunto;
che la scrittura privata indicata dall'opponente con cui la SI.ra si sarebbe resa acquirente del Parte_3
veicolo al cui acquisto era funzionale il finanziamento contestato, con accollo liberatorio anche del SI. , non è stato neppure prodotto e, in Pt_1
ogni caso, eSS non è mai stata notiziata di tale accollo né lo ha accettato, ragion per cui esso sarebbe comunque ad eSS inopponibile;
che a conferma della propria pretesa creditoria, produce il documento n. 12, ovvero missiva spedita ad da parte del SI. in data Controparte_1 Parte_1
10/7/2017; che con tale comunicazione lo stesso proponeva un piano di rientro per tre rate insolute di Aprile/Maggio/Giugno 2017, da pagarsi unitamente a quelle di Settembre/Ottobre/Novembre 2017; che il contratto di finanziamento è stato concluso mediante esecuzione dello stesso;
che eSS ha prodotto il documento n. 3, comunicazione di accettazione della richiesta di finanziamento nella quale è stato dato atto della destinazione delle somme;
che l'importo oggetto della richiesta di finanziamento è stato versato al terzo convenzionato Autosantoro Point S.R.L. al fine di consentire l'acquisto dell'auto (nr telaio indicato in contratto Controparte_2
NLHA851LAFZ024171); che eSS ha prodotto ai documenti nn. 4 e 5 le lettere di decadenza dal beneficio del termine, nelle quali sono indicate le
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza voci che hanno originato il saldo richiesto;
che ai documenti nn. 6 e 7 ha prodotto il piano di ammortamento del contratto, nonché l'estratto conto analitico prodotto;
che eSS rappresenta come i documenti da eSS prodotti siano la pedissequa riproduzione della situazione debitoria dei SIg.ri e;
che le rate scadute e impagate sono in totale n. 9 di cui: Pt_1 AR
- n. 1 da € 145,00 del 25/7/2015; – n. 8 da € 306,50 dal 25/5/2017 al
25/12/2017; che le rate pagate sono in totale n. 36, di cui: - n. 35 da €
145,00; - n. 1 da € 360,50; che il capitale residuo indicato e pari ad €
10.496,62 è indicato nel piano di ammortamento alla riga 45 – ovvero in corrispondenza della rata n. 45, che altro non è che l'ultima rata scaduta e non pagata – a cui è subentrata in data 28/12/2017 la decadenza dal beneficio del termine;
che ha provveduto al deposito del solo estratto conto analitico privo della certificazione ex art. 50 T.U.B., in quanto
[...]
non è una banca. CP_1
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: in via principale, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 2553/2018; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata da parte opponente, concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava le parti provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, ed a tanto provvedeva la parte opposta
(cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il
18/11/2020 da parte opposta).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Espletata la C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la steSS in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 18/11/2020).
2 - Con il primo motivo di opposizione parte opponente lamenta che il contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda azionata in via monitoria sarebbe affetto da nullità, avendo il SI. Parte_1
sottoscritto soltanto una proposta di finanziamento n. 049800835 in data
21/03/2014, presso l'Autosantoro Point S.R.L. (soggetto covenzionato), laddove al contrario di quanto affermato dall'opposta, la successiva accettazione della proposta contrattuale non è mai stata notificata all'opponente, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1.1. delle condizioni generali di contratto, trattandosi di forma scritta convenzionale ai sensi dell'art. 1352 c.c., non rispettata, e degli articoli 125 bis e 125 ter
T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Di fatti, per ciò che riguarda la dedotta nullità del contratto bancario di finanziamento oggetto di causa per carenza della forma scritta “ad substantiam” per violazione dell'articolo 117 T.U.B., per essere stato sottoscritto solo dal cliente, la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I,
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n.
898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle
SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018,
n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di
CaSSzione al caso di specie, ne consegue che l'unico soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, è l'opponente SI. , mentre il consenso della Pt_1
opposta può agevolmente rinvenirsi dall'avvenuta esecuzione del contratto di prestito stesso da parte della come dimostra la Controparte_1
circostanza che parte del prestito sia stato restituito (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria), nonché che il veicolo Hyundai I10 al cui acquisto era funzionale la conclusione del contratto di finanziamento è stato effettivamente acqusitato dalla SI.ra , la quale lo ha poi anche AR
ceduto alla SI.ra (cfr. all. della produzione di parte Parte_3
opponente), comportamento che presuppone l'avvenuta erogazione dello stesso, chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso. Di talché risultano rispettati anche gli articoli 125 bis e 125 ter
T.U.B., asseritamente violati secondo parte opponente.
Inoltre, che il contratto di prestito sia stato validamente concluso tra le parti, risulta altresì dalla circostanza che proprio l'odierno opponente, con missiva del 10/7/2017, inviata alla ha formulato Controparte_1
proposta di un piano di rientro per il pagamento delle rate del
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza finanziamento n. 04980035 oggetto di causa (cfr. all. 12 della produzione di parte opposta), in tal modo riconoscendo sia il valido perfezionamento del contratto stesso, sia di essere debitore nei confronti dell'opposta.
Né tantomeno può ritenersi, come sostenuto da parte opponente, che nel caso di specie opererebbe la forma convenzionale di cui all'articolo 1352 c.c. per la conclusione del contratto di prestito, stante il disposto dell'articolo
1.1. delle condizioni generali, che richiede l'accettazione scritta della proposta per il suo perfezionamento, atteso che da un lato la disciplina di cui all'art. 1352 c.c. non appare applicabile laddove, come nel caso di specie, sia già la volontà dell'ordinamento a richiedere una determinata forma contrattuale per la validità del negozio stesso (art. 117, co. 1 e 3,
T.U.B.), e dall'altro lato che, in ogni caso, la ha Controparte_1
provveduto ad accettare per iscritto la proposta (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria).
3 – Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito, che nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere valido il contratto di prestito posto alla base dell'ingiunzione di pagamento, poiché il veicolo
Hyundai I10 al cui acquisto era strumentale il finanziamento contestati non
è mai stato consegnato al SI. , bensì alla SI.ra Pt_1 AR
in data 24/03/2014, con targa EV, la quale
[...]
avrebbe poi trasferito lo stesso alla SI.ra , con contratto di Parte_3
accolo liberatorio.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, l'obbligazione di restituzione degli importi oggetto di finanziamento è stata assunta dal SI. con la sottoscrizione della proposta di Pt_1
prestito (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria) in qualità di
“coobbligato” della SI.ra , ragion per cui non rileva in alcun modo AR
in questa sede che il veicolo al cui acquisto era prodromico il finanziamento oggetto di causa sia stato poi consegnato non già all'odierno opponent,
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza bensì alla SI.ra . Quanto poi all'esistenza di un accollo liberatorio AR
intervenuto tra la SI.ra e la successiva asserita acquirente SI.ra AR
, deve rilevarsi come di tale contratto non sia stata fornita Parte_3
alcuna prova da parte dell'opponente, pur essendo a ciò onerato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c.
Ne deriva che il SI. è obbligato a corrispondere gli importi Parte_1
azionati in via monitoria.
4 – Con il terzo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che non sarebbe stata determinata né certa l'entità del credito ingiunto, in quanto il provvedimento monitorio è stato emesso sulla base di un estratto conto ex art. 50 T.U.B., proveniente dallo stesso creditore, totalmente errato ed infondato e comunque indidoneo a fornire prova dell' certezza dell'entità del credito ingiunto.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Parte opposta ha infatti fornito prova scritta dell'esistenza ed ammontare del diritto di credito fatto valere nei confronti del SI. mediante Pt_1
ingiunzione producendo, fin dal deposito del ricorso monitorio, il certificato ex art. 50 T.U.B. che reca la composizione analitica del credito stesso con indicazione delle singole voci dovute ed il relativo ammontare (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria), nonché la lettera con cui comunicava al SI. la decadenza dal beneficio del termine e la Pt_1
meSS in mora, invitandolo al pagamento (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria), in cui sono indicate in modo assolutamente preciso le singole causali del credito:
- Rate scadute e impagate euro 2.597,00;
- Capitale residuo " 10.496,62;
- Interessi di mora (ad oggi) " 147,86
- Altri addebiti " 487,39
- Spese di recupero " 20,66.
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di non avere restituito gli importi di cui gli è stata chiesta la restituzione mediante Decreto Ingiuntivo, né tanto meno ha fornito la prova, pur essendo a ciò tenuta (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533/2001), di avre adempiuto alla propria obbligazione restitutoria.
5 - Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che il T.A.E.G. indicato nel contratto di prestito sarebbe inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, con conseguente nullità parziale dello stesso e rideterminazione del piano di ammortamento con il tasso sostitutivo c.d. . Pt_4
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, nel caso di specie parte opponente si è limitato ad eccepire la sussistenza della divergenza tra contrattualmente applicato e CP_3
quello, maggiore, concretamente applicato, senza però allegare le ragioni di tale asserita discrasia, né tantomeno produrre una consulenza tecnica di parte diretta a suffragare tale doglianza. Né tanto meno la parte opponente ha allegato – pur essendo a ciò tenuta, in qualità di parte eccipiente – le ragioni per cui la polizza assicurativa stipulata sarebbe “obbligatoria”, di talché il relativo accertamento da parte del C.T.U. nominato risulta essere
“esplorativo”, volto a supplire agli oneri assertivi e probatori incombenti sulla parte opponente, di talché non può tenersi conto delle risultanze peritali.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
2553/2018 va confermato.
6 – Parte opponente ha poi chiesto in via riconvenzionale condannarsi la al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, da eSS asseritamente subiti a causa dell'illegittima segnalazione “a sofferenza”, da parte della opposta, del nominativo del SI.
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza nella CRIF. Pt_1
La domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie, infatti, in primo luogo non vi è prova che il nominativo del SI. sia stato effettivamente segnalato “a sofferenza” Parte_1
dalla opposta nella banca dati CRIF, non avendo questi depositato alcun documento comprovante tale circostanza.
In secondo luogo, poi, occorre rilevare che per l'accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni è neceSSrio che l'attore dimostri, sia pure in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio da esso patito (Cass. Civ., SS.UU., n. 26972/2008; Cass. Civ., SS.UU., n.
15359/2015; Cass. Civ., n. 207/2019), poiché il risarcimento del danno ha funzione riparatoria, ristoratrice e, dunque, laddove non vi sia la prova del danno-conseguenza, cioè delle conseguenze pregiudizievoli patite da chi si assume danneggiato a causa dell'altrui condotta “non iure” e “contra ius” non può trovare ingresso alcuna tutela risarcitoria. Altrimenti opinando, infatti, si finirebbe per risarcire il mero danno-evento, cioè il danno “in re ipsa”, legittimando una funzione punitiva e sanzionatoria del risarcimento del danno, che è sì ammeSS, ma solo nei casi in cui il Giudice sia a ciò abilitato dalla legge (Cass. Civ., SS.UU., n. 16601/2017).
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
7 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale dell'opponente, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (€ 13.093,62,, pari a Parte_1
quello del monitorio) e la complessità delle questioni (baSS), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del SI. Pt_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 2553/2018;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
3) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di . Parte_1
Così deciso in Salerno il 03/6/2025
Il Giudice TT. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 10073/2018 - Sentenza