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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3917/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3917/2019, avente a oggetto “Donazione”, promossa da:
, (CF: ) domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco BELLUARDO, giusta procura in atti.
Attrice
Contro
, (CF: ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso CP C.F._1 dall'avv. Valentina MODICA, giusta procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate e la causa viene decisa come di seguito, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP
, al fine di far accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della donazione, avente ad
[...] oggetto la somma di € 49.603,50, effettuata dalla nonna in favore del fratello CP_2 CP
e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare la predetta disposizione, condannando
[...] CP
a restituire all'attrice una quota pari alla metà della somma a suo tempo ricevuta.
[...]
pagina 1 di 7 All'uopo l'attrice ha dedotto: che l'atto di disposizione patrimoniale compiuto da in CP_2
favore di , mediante il quale quest'ultimo ha ricevuto la somma di € 49.603,50, era il CP
risultato della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace e, in ragione di ciò, doveva ritenersi nullo. Nello specifico, l'attrice ha esposto che, in data 9.1.2015, aveva richiesto CP_2
la liquidazione della polizza di assicurazione sulla vita intestata a ella stessa e, una volta liquidata la somma, questa era stata versata su un c/c cointestato a e a CP CP_2
Successivamente, il suddetto importo di denaro veniva prelevato per l'emissione di un certificato di deposito riconducibile all'odierno convenuto. Secondo la prospettazione dell'attrice, il convenuto avrebbe profittato della condizione psichica di quale, tra l'altro, dopo qualche mese Persona_1
dal compimento del predetto, atto era stata sottoposta ad amministrazione di sostegno- per indurla a compiere gli atti descritti, al fine di percepire l'importo di € 49.603,50 per cui è causa. Ad ogni modo, nell'ipotesi di ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace,
l'attrice ha domandato la pronuncia di annullamento dell'atto dispositivo, ai sensi dell'art. 428 c.c. e
775 c.c., e la condanna del convenuto a restituire metà della somma all'attrice in quanto erede.
Radicatosi il contradditorio, il convenuto ha chiesto di rigettare le richieste di CP
parte attrice, non avendo la stessa né titolo né interesse a formularle, oltre a rilevarne l'infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla era dovuto nei confronti dell'odierna attrice.
A tal fine ha evidenziato: che la descrizione dei fatti, per come compiuta da parte attrice, non corrisponde al vero;
infatti, oltre a precisare che nel compimento dell'atto dispositivo CP_2
era capace di intendere e di volere, il convenuto, al contempo, ha rappresentato che la nomina nei suoi confronti di un amministratore di sostegno non si era fondata su un difetto di capacità di intendere e di volere. Pertanto, il convenuto ha rilevato l'infondatezza della richiesta di controparte di restituzione di metà della somma, evidenziando, per l'appunto, che aveva disposto della somma di CP_2
denaro in una condizione di piena capacità di intendere e di volere.
Istruita documentalmente e fatte precisare le conclusioni, la causa viene decisa come di seguito.
****
In via preliminare, deve darsi atto che risulta prodotto agli atti il verbale del 5.9.2019, dal quale si evince che , seppur invitato regolarmente a partecipare al procedimento di CP
mediazione, non ha aderito alla procedura conciliativa senza addurre alcuna giustificazione, risultando pertanto integrata la condizione di procedibilità.
pagina 2 di 7 Ciò posto, la domanda proposta da parte attrice di accertamento della nullità o, in subordine, di pronuncia dell'annullamento dell'atto dispositivo mediante il quale il convenuto ha percepito una somma di denaro da quale asserito risultato della commissione del reato CP_2
di circonvenzione d'incapace, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito spiegate.
Nell'ambito della disciplina dell'invalidità dei negozi giuridici, si ritiene necessario richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale "il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico, in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (cfr. Cass. n. 10609 del 28/04/2017; Cass. n. 17568/2022).
Inoltre, giova precisare che "ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile sia tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum
l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (Cass. n.
13972/2005).
Dunque, nel caso di specie occorre verificare anzitutto se abbia assunto nei confronti di CP
una condotta tale da indurla a compiere atti in suo danno, che integri i presupposti del CP_2 reato di circonvenzione d'incapace, precisando sul punto che “ai fini della della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato tra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sè o ad altri un profitto;
d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (ex plurimis, Cass. pen. 16/04/2012, n. 29003). Per la sussistenza dell'elemento dell'induzione, non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico (ex plurimis, Cass. pen. 12/06/2015, n. 28080; 13/12/2013, n. 1419), nè è sufficiente che
l'agente tragga giovamento dalle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo” (Cass. n.
25041/2018).
pagina 3 di 7 Ora, all'esito dell'istruttoria documentale non si ritiene che nella specie possano ravvisarsi gli elementi costituitivi che integrano la fattispecie di circonvenzione di incapace. Anzitutto, non risulta provata in atti la condizione psico-fisica “alterata” di al momento del compimento dell'atto CP_2
dispositivo patrimoniale.
Infatti, dagli elementi acquisiti, non risulta possibile comprendere la reale dimensione -in assenza peraltro della documentazione riguardante il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno- del deficit mentale di sebbene all'epoca dell'atto dispositivo “probabilmente” CP_2
la suddetta fosse affetta da un quadro clinico di iniziale decadimento cognitivo su base CP_2
vascolare, invero irrilevante ai fini della valutazione di compromissione della sua capacità di intendere e di volere.
In altre parole, non può ritenersi che fosse affetta da una infermità mentale tipica, CP_2
permanente e abituale, da cui evincere come effetto patologico specifico la sua incapacità di intendere e di volere, non emergendo dagli atti che la vasculopatia cerebrale da cui era affetta abbia determinato una compromissione delle capacità cognitive a livello continuo e non, invece, intermittente, non potendo parimenti escludersi, nella contestazione di parte convenuta, il fatto che tale condizione patologica fosse connotata dall'alternarsi di momenti di lucidità ad altri di eventuale obnubilamento.
Quanto rileva dagli atti è che nel momento in cui ha effettuato la richiesta di CP_2 liquidazione dell'assicurazione sulla vita per, poi, versare la somma su un conto cointestato con il nipote (e, precisamente, in data 09.01.2015) ella era capace di agire, atteso che la CP
nomina in suo favore di un amministratore di sostegno è sopraggiunta successivamente. Ad ogni modo, va precisato che nulla riguardo alla capacità di discernimento di e alla sua capacità di CP_2
compiere atti dispositivi può desumersi dalla nomina in suo favore di un amministratore di sostegno, sia perché successiva al compimento dell'atto dispositivo per cui è causa e sia perché, come chiarito dalla Corte Costituzionale (e in mancanza della produzione del provvedimento di nomina), la nomina dell'amministratore di sostegno non esclude la capacità in generale del beneficiario di compiere atti dispositivi a contenuto patrimoniale, invero “il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ. In particolare, alla luce degli artt. 2 e 3 della Costituzione, deve escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo
pagina 4 di 7 periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione. Si tratta di un approdo, tra l'altro, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente raggiunto, pronunciandosi per la prima volta sul tema dei rapporti tra contratto di donazione e amministrazione di sostegno ed affermando che il giudice tutelare potrebbe d'ufficio escludere la capacità di donare solo «in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l'incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni» (Corte cost., n. 114/2019).
Parimenti, priva di riscontro rimane la possibilità di configurare la sussistenza di un rapporto squilibrato tra e circostanza questa che risulterebbe smentita, inoltre, CP CP_2
dal fatto che lo stesso è stato nominato amministratore di sostegno di e CP CP_2
ciò in ragione del rapporto affettivo e di fiducia esistente tra i due soggetti -così come dichiarato da parte convenuta e non smentito dall'attrice.
Pertanto, in assenza di adeguati elementi probatori che consentano di accertare, nella specie, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 643 c.c., è immeritevole di accoglimento la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'atto dispositivo per violazione di norma imperativa.
Con riferimento alla domanda di annullamento dell'atto dispositivo ai sensi degli artt. 428 c.c. e
775 c.c., occorre precisare che “l'art. 775 cod. civ., perché, per principio consolidato, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod. civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere
l'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste fossero perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente;
la prova di questa condizione può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto (Cass. Sez. 2, n. 13659 del
30/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995) (Cass.
n. 19874/2024).
Nella fattispecie, atteso che dall'esame degli atti di causa non emergono elementi da cui arguire indubbiamente lo stato di effettiva menomazione psico-fisica di al momento del Persona_2
pagina 5 di 7 compimento dell'atto, non può ritenersi -in assenza, si ribadisce, della documentazione afferente al procedimento di amministrazione di sostegno- che la suddetta AD nel compimento dell'atto dispositivo oggetto di causa versasse in una condizione di incapacità di intendere e di volere o che, comunque, non non fosse in grado di comprenderne il significato. Sul punto, si osserva altresì che la
CTU prodotta risale al mese di ottobre 2015 e, quindi, è successiva al compimento dell'atto.
In generale, va sul punto osservato che la documentazione medica prodotta, oltre a essere poco significativa in ordine alla capacità di autodeterminazione di al momento dell'atto, risulta CP_2
altresì, in assoluto, poco rilevante nel contenuto. E infatti, la documentazione afferente al riconoscimento dello stato di invalidità e della conseguente indennità di accompagnamento non trae fondamento, relativamente alle condizioni psichiche della de cuius che interessano in questa sede, da un accertamento di tipo specialistico, bensì da un'anamnesi generale fondata generalmente su quanto riferito dalla paziente.
Analogamente poco significativa appare la indicazione di "vasculopatia cerebrale" contenuta nel certificato medico in atti, sottoscritto, peraltro, da un gastroenterologo e, dunque, non da uno specialista di disturbi cerebrali e nemmeno suffragato da ulteriori esami diagnostici. Ciò anche perché, in assenza di ulteriori documenti di riscontro, si tratta di un disturbo compatibile con l'età avanzata della donna, i cui effetti hanno carattere notoriamente episodico, per ciò solo non risultando di per sé idoneo a ritenere totalmente compromessa la capacità di autodeterminazione della comune nonna delle parti al momento della redazione dell'atto.
Preme inoltre al riguardo osservare che, secondo condivisibile giurisprudenza di merito, la semplice produzione in giudizio di certificato medico del de cuius, riferibile al periodo in cui lo stesso ha compiuto un atto, dal quale si deduca uno stato di decadimento, tipico dell'età avanzata dello stesso, ma dal quale non sia dato ricavare la sussistenza di una patologia tale da comprometterne seriamente ed indiscutibilmente la capacità di intendere e volere, non è sufficiente, ove non suffragata da ulteriori inequivoci elementi, ai fini dell'annullamento dell'atto per incapacità naturale del contraente.
Tali ulteriori elementi nel caso di specie non sono stati compiutamente forniti.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di annullamento non è parimenti accoglibile.
Risulta poi inammissibile la domanda di collazione spiegata solo in seno alla prima memoria istruttoria e non anche alla prima difesa utile, ossia alla prima udienza di comparizione e trattazione.
Le spese di lite, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i.
(tariffa tra media e minima per tutte le fasi), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice Parte_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3917/2019 R.G.:
1)rigetta ogni domanda proposta da Parte_1
2)condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1 CP che liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge, iva e c.p.a.
Ragusa, li 1.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3917/2019, avente a oggetto “Donazione”, promossa da:
, (CF: ) domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco BELLUARDO, giusta procura in atti.
Attrice
Contro
, (CF: ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso CP C.F._1 dall'avv. Valentina MODICA, giusta procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate e la causa viene decisa come di seguito, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP
, al fine di far accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della donazione, avente ad
[...] oggetto la somma di € 49.603,50, effettuata dalla nonna in favore del fratello CP_2 CP
e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare la predetta disposizione, condannando
[...] CP
a restituire all'attrice una quota pari alla metà della somma a suo tempo ricevuta.
[...]
pagina 1 di 7 All'uopo l'attrice ha dedotto: che l'atto di disposizione patrimoniale compiuto da in CP_2
favore di , mediante il quale quest'ultimo ha ricevuto la somma di € 49.603,50, era il CP
risultato della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace e, in ragione di ciò, doveva ritenersi nullo. Nello specifico, l'attrice ha esposto che, in data 9.1.2015, aveva richiesto CP_2
la liquidazione della polizza di assicurazione sulla vita intestata a ella stessa e, una volta liquidata la somma, questa era stata versata su un c/c cointestato a e a CP CP_2
Successivamente, il suddetto importo di denaro veniva prelevato per l'emissione di un certificato di deposito riconducibile all'odierno convenuto. Secondo la prospettazione dell'attrice, il convenuto avrebbe profittato della condizione psichica di quale, tra l'altro, dopo qualche mese Persona_1
dal compimento del predetto, atto era stata sottoposta ad amministrazione di sostegno- per indurla a compiere gli atti descritti, al fine di percepire l'importo di € 49.603,50 per cui è causa. Ad ogni modo, nell'ipotesi di ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace,
l'attrice ha domandato la pronuncia di annullamento dell'atto dispositivo, ai sensi dell'art. 428 c.c. e
775 c.c., e la condanna del convenuto a restituire metà della somma all'attrice in quanto erede.
Radicatosi il contradditorio, il convenuto ha chiesto di rigettare le richieste di CP
parte attrice, non avendo la stessa né titolo né interesse a formularle, oltre a rilevarne l'infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla era dovuto nei confronti dell'odierna attrice.
A tal fine ha evidenziato: che la descrizione dei fatti, per come compiuta da parte attrice, non corrisponde al vero;
infatti, oltre a precisare che nel compimento dell'atto dispositivo CP_2
era capace di intendere e di volere, il convenuto, al contempo, ha rappresentato che la nomina nei suoi confronti di un amministratore di sostegno non si era fondata su un difetto di capacità di intendere e di volere. Pertanto, il convenuto ha rilevato l'infondatezza della richiesta di controparte di restituzione di metà della somma, evidenziando, per l'appunto, che aveva disposto della somma di CP_2
denaro in una condizione di piena capacità di intendere e di volere.
Istruita documentalmente e fatte precisare le conclusioni, la causa viene decisa come di seguito.
****
In via preliminare, deve darsi atto che risulta prodotto agli atti il verbale del 5.9.2019, dal quale si evince che , seppur invitato regolarmente a partecipare al procedimento di CP
mediazione, non ha aderito alla procedura conciliativa senza addurre alcuna giustificazione, risultando pertanto integrata la condizione di procedibilità.
pagina 2 di 7 Ciò posto, la domanda proposta da parte attrice di accertamento della nullità o, in subordine, di pronuncia dell'annullamento dell'atto dispositivo mediante il quale il convenuto ha percepito una somma di denaro da quale asserito risultato della commissione del reato CP_2
di circonvenzione d'incapace, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito spiegate.
Nell'ambito della disciplina dell'invalidità dei negozi giuridici, si ritiene necessario richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale "il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico, in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (cfr. Cass. n. 10609 del 28/04/2017; Cass. n. 17568/2022).
Inoltre, giova precisare che "ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile sia tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum
l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (Cass. n.
13972/2005).
Dunque, nel caso di specie occorre verificare anzitutto se abbia assunto nei confronti di CP
una condotta tale da indurla a compiere atti in suo danno, che integri i presupposti del CP_2 reato di circonvenzione d'incapace, precisando sul punto che “ai fini della della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato tra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sè o ad altri un profitto;
d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (ex plurimis, Cass. pen. 16/04/2012, n. 29003). Per la sussistenza dell'elemento dell'induzione, non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico (ex plurimis, Cass. pen. 12/06/2015, n. 28080; 13/12/2013, n. 1419), nè è sufficiente che
l'agente tragga giovamento dalle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo” (Cass. n.
25041/2018).
pagina 3 di 7 Ora, all'esito dell'istruttoria documentale non si ritiene che nella specie possano ravvisarsi gli elementi costituitivi che integrano la fattispecie di circonvenzione di incapace. Anzitutto, non risulta provata in atti la condizione psico-fisica “alterata” di al momento del compimento dell'atto CP_2
dispositivo patrimoniale.
Infatti, dagli elementi acquisiti, non risulta possibile comprendere la reale dimensione -in assenza peraltro della documentazione riguardante il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno- del deficit mentale di sebbene all'epoca dell'atto dispositivo “probabilmente” CP_2
la suddetta fosse affetta da un quadro clinico di iniziale decadimento cognitivo su base CP_2
vascolare, invero irrilevante ai fini della valutazione di compromissione della sua capacità di intendere e di volere.
In altre parole, non può ritenersi che fosse affetta da una infermità mentale tipica, CP_2
permanente e abituale, da cui evincere come effetto patologico specifico la sua incapacità di intendere e di volere, non emergendo dagli atti che la vasculopatia cerebrale da cui era affetta abbia determinato una compromissione delle capacità cognitive a livello continuo e non, invece, intermittente, non potendo parimenti escludersi, nella contestazione di parte convenuta, il fatto che tale condizione patologica fosse connotata dall'alternarsi di momenti di lucidità ad altri di eventuale obnubilamento.
Quanto rileva dagli atti è che nel momento in cui ha effettuato la richiesta di CP_2 liquidazione dell'assicurazione sulla vita per, poi, versare la somma su un conto cointestato con il nipote (e, precisamente, in data 09.01.2015) ella era capace di agire, atteso che la CP
nomina in suo favore di un amministratore di sostegno è sopraggiunta successivamente. Ad ogni modo, va precisato che nulla riguardo alla capacità di discernimento di e alla sua capacità di CP_2
compiere atti dispositivi può desumersi dalla nomina in suo favore di un amministratore di sostegno, sia perché successiva al compimento dell'atto dispositivo per cui è causa e sia perché, come chiarito dalla Corte Costituzionale (e in mancanza della produzione del provvedimento di nomina), la nomina dell'amministratore di sostegno non esclude la capacità in generale del beneficiario di compiere atti dispositivi a contenuto patrimoniale, invero “il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ. In particolare, alla luce degli artt. 2 e 3 della Costituzione, deve escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 411, quarto comma, primo
pagina 4 di 7 periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione. Si tratta di un approdo, tra l'altro, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente raggiunto, pronunciandosi per la prima volta sul tema dei rapporti tra contratto di donazione e amministrazione di sostegno ed affermando che il giudice tutelare potrebbe d'ufficio escludere la capacità di donare solo «in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l'incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni» (Corte cost., n. 114/2019).
Parimenti, priva di riscontro rimane la possibilità di configurare la sussistenza di un rapporto squilibrato tra e circostanza questa che risulterebbe smentita, inoltre, CP CP_2
dal fatto che lo stesso è stato nominato amministratore di sostegno di e CP CP_2
ciò in ragione del rapporto affettivo e di fiducia esistente tra i due soggetti -così come dichiarato da parte convenuta e non smentito dall'attrice.
Pertanto, in assenza di adeguati elementi probatori che consentano di accertare, nella specie, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 643 c.c., è immeritevole di accoglimento la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'atto dispositivo per violazione di norma imperativa.
Con riferimento alla domanda di annullamento dell'atto dispositivo ai sensi degli artt. 428 c.c. e
775 c.c., occorre precisare che “l'art. 775 cod. civ., perché, per principio consolidato, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod. civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere
l'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste fossero perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente;
la prova di questa condizione può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto (Cass. Sez. 2, n. 13659 del
30/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 23/02/1995) (Cass.
n. 19874/2024).
Nella fattispecie, atteso che dall'esame degli atti di causa non emergono elementi da cui arguire indubbiamente lo stato di effettiva menomazione psico-fisica di al momento del Persona_2
pagina 5 di 7 compimento dell'atto, non può ritenersi -in assenza, si ribadisce, della documentazione afferente al procedimento di amministrazione di sostegno- che la suddetta AD nel compimento dell'atto dispositivo oggetto di causa versasse in una condizione di incapacità di intendere e di volere o che, comunque, non non fosse in grado di comprenderne il significato. Sul punto, si osserva altresì che la
CTU prodotta risale al mese di ottobre 2015 e, quindi, è successiva al compimento dell'atto.
In generale, va sul punto osservato che la documentazione medica prodotta, oltre a essere poco significativa in ordine alla capacità di autodeterminazione di al momento dell'atto, risulta CP_2
altresì, in assoluto, poco rilevante nel contenuto. E infatti, la documentazione afferente al riconoscimento dello stato di invalidità e della conseguente indennità di accompagnamento non trae fondamento, relativamente alle condizioni psichiche della de cuius che interessano in questa sede, da un accertamento di tipo specialistico, bensì da un'anamnesi generale fondata generalmente su quanto riferito dalla paziente.
Analogamente poco significativa appare la indicazione di "vasculopatia cerebrale" contenuta nel certificato medico in atti, sottoscritto, peraltro, da un gastroenterologo e, dunque, non da uno specialista di disturbi cerebrali e nemmeno suffragato da ulteriori esami diagnostici. Ciò anche perché, in assenza di ulteriori documenti di riscontro, si tratta di un disturbo compatibile con l'età avanzata della donna, i cui effetti hanno carattere notoriamente episodico, per ciò solo non risultando di per sé idoneo a ritenere totalmente compromessa la capacità di autodeterminazione della comune nonna delle parti al momento della redazione dell'atto.
Preme inoltre al riguardo osservare che, secondo condivisibile giurisprudenza di merito, la semplice produzione in giudizio di certificato medico del de cuius, riferibile al periodo in cui lo stesso ha compiuto un atto, dal quale si deduca uno stato di decadimento, tipico dell'età avanzata dello stesso, ma dal quale non sia dato ricavare la sussistenza di una patologia tale da comprometterne seriamente ed indiscutibilmente la capacità di intendere e volere, non è sufficiente, ove non suffragata da ulteriori inequivoci elementi, ai fini dell'annullamento dell'atto per incapacità naturale del contraente.
Tali ulteriori elementi nel caso di specie non sono stati compiutamente forniti.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di annullamento non è parimenti accoglibile.
Risulta poi inammissibile la domanda di collazione spiegata solo in seno alla prima memoria istruttoria e non anche alla prima difesa utile, ossia alla prima udienza di comparizione e trattazione.
Le spese di lite, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i.
(tariffa tra media e minima per tutte le fasi), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice Parte_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3917/2019 R.G.:
1)rigetta ogni domanda proposta da Parte_1
2)condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1 CP che liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge, iva e c.p.a.
Ragusa, li 1.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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